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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1271/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
FILIPPINI STEFANO, Giudice
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1555/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TK3CR6500243 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 727/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato la Società Ricorrente_1 S.r.l., nella persona del proprio rappresentante legale Sig.ra Rappresentante_1 , rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato l'atto di recupero N. TK3CR6500243 2024 emesso dall' Ufficio Controlli - Direzione provinciale I di Roma, notificato il 16 ottobre 2024 concernente per l'anno di riferimento 2020 un Credito dovuto pari a
€ 5.483,00; Interessi pari a € 851,44 Sanzioni pari a € 5.483,00 per un importo totale pari a € 11.817,44, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce che l'atto di recupero concerne un contributo ottenuto ai sensi dell'art.59 del D.lg. 104/2020 in quanto in violazione con il divieto di cumulo del contributo previsto dall'art. 58 del D.lg. 104/2020 (contributo da filiera). Evidenzia che in considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il conseguente lockdown che ha caratterizzato diversi mesi di blocco delle attività anche di natura commerciale il legislatore tra i vari provvedimenti adottati ha disposto all'art. 59 un contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici e la Società avendone tutti i requisiti ne ha richiesto il contributo tramite una istanza telematica presentata da un intermediario. Successivamente, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha inviato una lettera indirizzata ai ristoratori indicando che era online Portale della Ristorazione, lo strumento attraverso cui ricevere il sostegno del Fondo Ristorazione. Su tale invito non era assolutamente specificato il diviso di cumulo e l'utente ha avviato la procedura di richiesta. Peraltro, i requisiti documentali per l'ottenimento del contributo erano così complessi che il Ministero ha richiesto la restituzione del contributo. Diritto Mancato cumulo del contributo di cui all'58 e 59 del D.lg. 104/2020. La Società non avendo ottenuto il riconoscimento dei requisiti di cui all'58 del D.lg. 104/2020, non ha, sostanzialmente cumulato i due contributi. Inoltre, il fatto che la procedura della richiesta dei due contributi sia così differente l'una dall'altra – quella di cui all'art.59 tramite istanza telematica tramessa da intermediario e quella del ministero tramite portale senza alcuna necessità di compilare una istanza telematica da un intermediario – ha creato confusione e non ha fatto individuare alla società che si trattava di una richiesta ai sensi dell'art. 58 del D.lg. 104/2020. Infatti, è solo con l'atto di recupero che si è ricostruito lo status di contributo ex art.58 D.lg. 104/2020 del contributo gestito dal Ministero. La scelta poi dell'Ufficio di applicare l'art.13 comma 5 del D.lgs. 471 del 1997 comminando una sanzione pari al 100% del contributo è del tutto arbitraria e senza logica vista la difficoltà di individuare la casistica del contributo ex art.58.
La Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Evidenzia che il c. 6 dell'art. 59 D.Lgs. 104/2020 stabilisce espressamente che: “Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi”. Inoltre il fatto che le procedure di richiesta dei due contributi siano diverse, trattandosi l'una di istanza telematica da presentarsi tramite intermediario e l'altra da inviarsi tramite portale, diversamente da quanto afferma il contribuente, rende evidente il fatto che si tratti di richieste per contributi diversi. Si conferma pertanto l'operato dell'Ufficio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il Collegio evidenzia che il comma 6 dell'art. 59 D.Lgs. 104/2020 stabilisce espressamente che: “Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi”.
Risulta inoltre evidente che le procedure di richiesta dei due contributi siano diverse, trattandosi l'una di istanza telematica da presentarsi tramite intermediario e l'altra da inviarsi tramite portale, diversamente da quanto afferma il contribuente, rende evidente il fatto che si tratti di richieste per contributi diversi.
La particolarità delle questioni giuridiche controverse induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
FILIPPINI STEFANO, Giudice
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1555/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TK3CR6500243 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 727/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato la Società Ricorrente_1 S.r.l., nella persona del proprio rappresentante legale Sig.ra Rappresentante_1 , rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato l'atto di recupero N. TK3CR6500243 2024 emesso dall' Ufficio Controlli - Direzione provinciale I di Roma, notificato il 16 ottobre 2024 concernente per l'anno di riferimento 2020 un Credito dovuto pari a
€ 5.483,00; Interessi pari a € 851,44 Sanzioni pari a € 5.483,00 per un importo totale pari a € 11.817,44, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce che l'atto di recupero concerne un contributo ottenuto ai sensi dell'art.59 del D.lg. 104/2020 in quanto in violazione con il divieto di cumulo del contributo previsto dall'art. 58 del D.lg. 104/2020 (contributo da filiera). Evidenzia che in considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il conseguente lockdown che ha caratterizzato diversi mesi di blocco delle attività anche di natura commerciale il legislatore tra i vari provvedimenti adottati ha disposto all'art. 59 un contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici e la Società avendone tutti i requisiti ne ha richiesto il contributo tramite una istanza telematica presentata da un intermediario. Successivamente, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha inviato una lettera indirizzata ai ristoratori indicando che era online Portale della Ristorazione, lo strumento attraverso cui ricevere il sostegno del Fondo Ristorazione. Su tale invito non era assolutamente specificato il diviso di cumulo e l'utente ha avviato la procedura di richiesta. Peraltro, i requisiti documentali per l'ottenimento del contributo erano così complessi che il Ministero ha richiesto la restituzione del contributo. Diritto Mancato cumulo del contributo di cui all'58 e 59 del D.lg. 104/2020. La Società non avendo ottenuto il riconoscimento dei requisiti di cui all'58 del D.lg. 104/2020, non ha, sostanzialmente cumulato i due contributi. Inoltre, il fatto che la procedura della richiesta dei due contributi sia così differente l'una dall'altra – quella di cui all'art.59 tramite istanza telematica tramessa da intermediario e quella del ministero tramite portale senza alcuna necessità di compilare una istanza telematica da un intermediario – ha creato confusione e non ha fatto individuare alla società che si trattava di una richiesta ai sensi dell'art. 58 del D.lg. 104/2020. Infatti, è solo con l'atto di recupero che si è ricostruito lo status di contributo ex art.58 D.lg. 104/2020 del contributo gestito dal Ministero. La scelta poi dell'Ufficio di applicare l'art.13 comma 5 del D.lgs. 471 del 1997 comminando una sanzione pari al 100% del contributo è del tutto arbitraria e senza logica vista la difficoltà di individuare la casistica del contributo ex art.58.
La Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Evidenzia che il c. 6 dell'art. 59 D.Lgs. 104/2020 stabilisce espressamente che: “Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi”. Inoltre il fatto che le procedure di richiesta dei due contributi siano diverse, trattandosi l'una di istanza telematica da presentarsi tramite intermediario e l'altra da inviarsi tramite portale, diversamente da quanto afferma il contribuente, rende evidente il fatto che si tratti di richieste per contributi diversi. Si conferma pertanto l'operato dell'Ufficio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il Collegio evidenzia che il comma 6 dell'art. 59 D.Lgs. 104/2020 stabilisce espressamente che: “Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi”.
Risulta inoltre evidente che le procedure di richiesta dei due contributi siano diverse, trattandosi l'una di istanza telematica da presentarsi tramite intermediario e l'altra da inviarsi tramite portale, diversamente da quanto afferma il contribuente, rende evidente il fatto che si tratti di richieste per contributi diversi.
La particolarità delle questioni giuridiche controverse induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate.