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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/10/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA nella persona del giudice onorario dott.ssa NC MA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 217/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
PROMOSSA DA
, Nato a Catania il 23.03.1964 (C.F.: Parte_1 C.F._1
) rappresentato e difeso dagli avvocati associati VA CANNATA e
[...]
MB LO PINZINO, giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
L
[...]
[...]
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore (C.F.: ), rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Caltanissetta ,
OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
– in persona del Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore (c.f. ), rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Stefano Dolce, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
In esito all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 21.10.2025 depositate note scritte solamente da parte opponente, la stessa concludeva e discuteva come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
Tribunale di Enna
Sezione Civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2
n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009 e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co.
V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58, - e precisandosi, in via preliminare, che la presente sentenza viene redatta con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” con la conseguenza che le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da per l'annullamento, previa Parte_1 sospensione, dell'ordinanza ingiunzione n. 21/0114 prot. n. 684 del 27.01.2022, notificata l'1.2.2022 emessa dall'
[...]
Controparte_1
, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio XX
[...]
di – in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_1 con la quale è stato ingiunto al signor di pagare la somma di euro Parte_1
854,63 (di cui euro 833,33 per sanzione amministrativa ed euro 21,30 per notifica) ed alla quale obbligata in solido di pagare la medesima somma Parte_2 qualora non vi provveda il trasgressore, nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale,
e comunque connesso;
sanzione amministrativa adottata in virtù dell'accesso ispettivo effettuato dai funzionari di vigilanza dell' (limitato alla sola verifica della CP_3 trasmissione dei flussi telematici per il periodo ricompreso tra il 01/11/2018 CP_4 ed il 20/03/2019, con esclusivo riferimento alla posizione assicurativa aziendale contraddistinta dalla matricola n. 2803308930) e del conseguente verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2018013259/T01 del 11/9/2019, con il quale è stato contestato a , in qualità di liquidatore e legale rappresentante, la Parte_1 violazione dell'art. 39, comma 1, D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella
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legge n. 133/2008 per non avere istituito e tenuto il Libro Unico del Lavoro o avere messo in uso un Libro Unico del Lavoro senza rispettare i sistemi di tenuta previsti.
L'opponente insorge avverso la predetta ordinanza – ingiunzione, sulla scorta dei seguenti motivi:
1. Illegittimità/nullità derivata del provvedimento impugnato. Assenza di titolo per procedere con l'ingiunzione. Violazione di legge e di provvedimento giudiziario.
Eccesso di potere.
2. Errata individuazione del responsabile trasgressore. Regolamentazione della materia rifiuti nella regione . funzioni del liquidatore societario. CP_1
3. Carenza di legittimazione per le dimissioni dalla carica rassegnate il 12.02.2008, prima dell'inizio delle attività ispettive
Indi chiedeva, previa sospensione, di “… Accogliere, per i motivi spiegati, il presente ricorso e, per l'effetto, revocare, annullare o in qualsiasi altro modo dichiarare inefficace/nullo il provvedimento qui impugnato con ogni conseguente statuizione di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..”
Con decreto dell'11.03.2022, sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 24.05.2022.
L'Assessorato resistente si costituiva in data 15.04.2022 resistendo alla proposta opposizione e chiedendone il rigetto deducendo unicamente di non essere a conoscenza, né di essere stato destinatario, dell'impugnazione che aveva dato origine al procedimento
R.G. n. 429/2020 avanti il Giudice del Lavoro di né del provvedimento di CP_1 sospensione del 17.03. 2020.
In data 21.03.2022 si costituiva l' eccependo l'incompetenza del tribunale adito, CP_3 chiedendo l'estromissione dal giudizio per non essere stata avanzata nei suoi confronti CP_ alcuna domanda , altresì evidenziando che i crediti contributivi dell' nel 2021 erano già stati definitivamente accertati ed ammessi al passivo del fallimento della Parte_2
dichiarata fallita con sentenza n. 4/19 del 20.03.2029.
[...]
Con provvedimento reso in esito all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 24.05.2022, rigettata l'eccezione di incompetenza, veniva confermata la disposta sospensione ed ammesse le prove orali dedotte dall'opponente. Testi che venivano escussi alle successive udienze del
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24.03.2023 e 14.03.2025; indi il giudizio veniva rinviato per la discussione la decisione all'udienza del 21.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c. -
L'opposizione è fondata per plurime ragioni e va conseguentemente accolta.
Premesso che, per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a
Sezioni Unite dalla Suprema Corte (n. 26242-3/2014; n. 9936/2014), non può non rilevarsi come superflua sia stata la volontaria costituzione in giudizio dell' nei CP_3 confronti del quale non era stata formulata alcuna domanda vertendo il giudizio unicamente sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall'Assessorato opposto.
Ciò posto, va rammentato che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è onere della Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio. La Pubblica
Amministrazione, dunque “attrice in senso sostanziale” in un giudizio di opposizione introdotto dal soggetto sanzionato, ha l'ulteriore onere di fornire una prova cosiddetta
“sufficiente”. La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo “indiziario”. L'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Strettamente collegato al precetto di cui all'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 è l'art. 3 della stessa legge dal quale consegue che l'onere della prova incombente sull'Amministrazione include non solo l'azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l'elemento psicologico.
Gli elementi costitutivi dell'azione di accertamento, e conseguente sanzione, dell'illecito amministrativo sono: 1) l'azione materiale vietata dalla norma;
2) la coscienza e volontà della predetta azione materiale;
3) l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.
I tre predetti elementi rientrano nel thema probandi che l'art. 23, comma 12, della Legge
n. 689/1981 assegna all'Amministrazione titolare dello ius puniendi.
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Nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento soggettivo specifico del dolo e della colpa.
Riguardo, poi, gli esiti degli accertamenti essi non sono di per sé fonte di prova ma elementi rimessi alla valutazione del giudice. Si tratta di principio consolidato e ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità nel senso che “ … i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale
o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cfr.: Cass. sez. un., n.12545/1992, n. 17355/2009); per quanto, poi, concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cfr.: Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). In estrema sintesi, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale esse, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963).
In questa cornice, così delineata, l'Amministrazione deve adempiere all'onere della prova su essa gravante.
Prova che nella specie non è stata fornita e che, piuttosto, è radicalmente esclusa dalle disposizioni di legge in materia che hanno, nel caso qui in esame, portata dirimente.
E, invero, la Legge Regionale n. 9 dell'8.04.2010 con la quale la , Controparte_1 finalmente, esercitando la potestà normativa esclusiva alla stessa riservata, ha colmato il vuoto legislativo esistente, emanando delle proprie specifiche e speciali norme in materia di “Gestione Integrata dei Rifiuti, al suo art. 19, comma 2-bis, stabilisce nei confronti dei
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liquidatori della società d'ambito l'espresso divieto di compiere atti di gestione a pena di nullità degli eventuali atti adottati in dispregio al divieto stesso, demandando le funzioni gestorie ai Commissari Straordinari, avvicendatisi di volta in volta e nominati dalla
Regione Siciliana in applicazione dell'art. 14 L.R. 9/2010, pressoché tutti i poteri, tra cui, oltre la gestione dei rifiuti all'interno dell'ATO Enna, la gestione finanziaria e la gestione dei rapporti di lavoro, ivi incluso l'aspetto contributivo/previdenziale ed assicurativo.
Tale quadro normativo, corroborato dalle univoche e concordanti dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, e non mancando di rilevare la assoluta mancata contestazione da parte dell'assessorato opposto di questo specifico profilo di opposizione, come di altri, valutabile pertanto ai sensi dell'art. 115 c.p.c., unitamente alle diffuse deduzioni e allegazioni documentali dell'opponente (in esse incluse le pronunce in sede penale), depongono per la fondatezza nel merito della proposta opposizione
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
Riguardo al regolamento delle spese di giudizio, l'assenza da parte dell'opponente di domande nei confronti dell' ed il tenore delle deduzioni e domande di CP_3 quest'ultimo, giustificano l'integrale compensazione di esse nei rapporti tra l'opponente e lo stesso Parte_1 CP_3
Nei rapporti tra l'opponente e l'assessorato opposto, invece, le spese seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese, vengono liquidate d'ufficio - tenuto conto del rito, del valore della causa, delle ragioni della decisione, dell'attività effettivamente espletata e del decisum - come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. e ii. -
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
,
[...]
- annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 21/0114 prot. n. 684 del 27.01.2022, notificata l'1.2.2022 emessa dall'
[...]
[...]
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore;
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- condanna l'
[...]
Controparte_1
, in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione ed al pagamento in favore dell'opponente delle spese e dei compensi di giudizio che liquida in complessivi € 683,50 di cui € 21,50 per esborsi ed € 662,00 per compensi di avvocato, disponendone, ex art. 93 c.p.c., la distrazione in diretto favore dei difensori di parte ricorrente, avvocati associati
VA NN e MB Lo NZ, dichiaratisi antistatari;
- compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e Parte_1
l' - CP_3
Rigetta nel resto ogni altra domanda proposta tra le parti.
Così deciso in Enna, il 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
NC MA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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