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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11675 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, in persona del giudice unico dr.ssa
AN IA DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 17792/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15.07.2025 con concessione dei termini ex. art. 190
c.p.c., promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti Viviana DA (C.F. ) e Luciano C.F._2
DA ( ) in virtù di mandato rilasciato in calce all'atto C.F._3 di citazione e redatto su foglio a parte ma del quale va ritenuto parte integrante, nello studio dei quali in Napoli, alla Via Dei Missionari n.11, elegge domicilio, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1 attrice
e
(P. iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Luigi D'Auria (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle C.F._4
liti, rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
1 Email_2
Convenuta nonché
e quali coeredi Controparte_2 Controparte_3
del fu , entrambi residenti in [...]
35;
Convenuti contumaci
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come da comparse conclusionali e note di replica.
* * * * * * * * * * * *
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la Compagnia assicurativa nonché CP_1
e , entrambi quali coeredi di Controparte_2 Controparte_3
, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti Persona_1
dalla stessa, allorquando si trovava nella qualità di terza trasportata del veicolo auto modello “FI DE PU” tg. DJ494YN di proprietà e condotta dal fu , a seguito del sinistro stradale Persona_1 verificatosi nella notte del 23.10.2017.
2) A sostegno delle proprie ragioni, l'istante deduceva:
- che la notte del 23/10/2017, alle ore 00:55 circa, viaggiava a bordo dell'autovettura FI DE PU tg. DJ494YN, di proprietà e
2 condotta dal sig. ed assicurata per la RCA con la Persona_1
appisolata sul sedile Controparte_4 posteriore lato passeggero, con le cinture di sicurezza allacciate;
l'altro sedile anteriore era occupato dalla Sig.ra Controparte_2
moglie del conducente;
- la predetta autovettura percorreva l'autostrada A/1 Roma-Napoli in direzione Napoli, quando, giunta in prossimità dello svincolo per
Cassino, il conducente, sig. , per cause imprecisate Persona_1
perdeva il controllo del veicolo, deviava bruscamente la propria traiettoria verso sinistra della sede stradale ed andava ad urtare dopo alcuni testa-coda le barriere spartitraffico in cemento;
- successivamente all'urto con le barriere in cemento, il veicolo FI
DE PU si fermava trasversalmente sulla carreggiata di centro con la parte posteriore rivolta verso le barriere e con la parte anteriore in posizione quasi perpendicolare alla carreggiata di destra ed alla corsia di emergenza;
- che, a seguito dell'urto e dei testa-coda, l'istante restava frastornata e stordita per aver urtato più volte con la testa vicino al finestrino;
- il conducente dell'auto FI DE PU scendeva dall'autoveicolo e si posizionava in piedi vicino allo sportello lato guida;
discendeva dall'autovettura dal lato passeggeri anche l'altra trasportata, che era seduta sul sedile anteriore accanto al conducente e si avvicinava all'odierna attrice, che era ancora a bordo sotto shock e stordita, per sincerarsi delle sue condizioni e per aiutarla a discendere dall'auto;
- che sopraggiungevano alcune auto, che aggiravano l'auto posta al centro della carreggiata e proseguivano nella loro marcia. Una di
3 queste, una A.R. 147 TG. CP464EV, condotta dal Sig. Pt_2
si fermava sulla corsia di emergenza per prestare aiuto;
[...]
- a questo punto, sopraggiungeva a velocità sostenuta, al punto di impatto e dopo la frenata registrava il tachimetro circa 115 km orari, la FI PU, Tg. EF747RR, di proprietà e condotta dal Sig.
[...]
, che non s'avvedeva della presenza dell'auto FI Per_2
DE PU e la attingeva con violenza dal lato passeggero;
- che, l'auto attinta, sulla quale si trovava l'attrice ancora sotto shock, veniva sospinta in avanti per molti metri, impattando nuovamente e con violenza contro le barriere e l'urto faceva scoppiare anche gli air-bag;
- il che era uscito dall'abitacolo ed era in piedi dal Persona_1
lato conducente veniva colpito e sospinto in avanti, a molti metri di distanza dal luogo dell'impatto, dalla sua stessa auto rovinando tramortito e privo di conoscenza a terra;
- l'altra passeggera, che si trovava in piedi, veniva colpita anch'ella dall'auto FI DE PU e rovinava a terra. Mentre l'auto investitrice si arrestava al centro della corsia centrale, l'auto del Sig.
stava proseguendo in scarrocciamento dopo l'urto, quando, Per_1 qualche secondo dopo, sopraggiungeva altra autovettura, una
UL IC Tg. ET737BJ, condotta dal Sig. , la Persona_3 quale impattava l'auto FI PU dell'investitore, sospingendola ancora una volta contro la fiancata dell'auto FI DE PU del
Sig. che nel frattempo si era arrestata;
Per_1
- che l'attrice a seguito del doppio urto, quello diretto procurato dall'auto FI PU del e quello indiretto procurato, sempre Per_2 dalla detta FI PU dopo che la stessa veniva urtata dall'
[...]
[..
[...] , restava tramortita ed intrappolata in auto con il CP_5
piede destro incastrato sotto il sedile anteriore, tra gli air-bag scoppiati e le cinture ancora allacciate;
- due autoambulanze fatte accorrere sul posto trasportavano il Sig.
, riverso a terra e privo di segni di vita e la Sig.ra Per_1 [...] all'Ospedale di Cassino;
CP_2
- nessuno dei soccorritori e delle persone accorse a prestare soccorso al ed alla moglie si accorgeva della Persona_1 Controparte_2
presenza dell'attrice a bordo dell'auto FI DE PU, ferma ad alcuni metri di distanza;
- la paura di un incendio dell'auto, per la puzza di bruciato che si sentiva nell'abitacolo e il dolore lancinante al piede ed alla spalla destra spingevano l'attrice da sola a slacciare le cinture di sicurezza;
a disincastrare il piede da sotto il sedile ed a discendere dolorante dall'auto FI DE PU;
- veniva, quindi, trasportata tramite una terza autoambulanza, fatta accorrere sul posto, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Cassino, ove le venivano prestate le prime cure e diagnosticate: “la frattura scomposta del malleolo tibiale gamba destra e frattura della clavicola spalla destra nonché escoriazioni multiple agli arti ed al tronco ed all'emi viso lato destro”;
- nonostante i soccorsi, il giorno dopo il ricovero, decedeva il Sig.
per le gravissime lesioni riportate a seguito Persona_1 dell'investimento;
- l'attrice rifiutava il ricovero e veniva, quindi, dimessa dall'Ospedale di Cassino in pari data. Il giorno 26/03/2017 veniva ricoverata presso il Centro Traumatologico dell'Ospedale dei Colli in Napoli
5 per il trattamento chirurgico delle fratture. Qui veniva sottoposta ad intervento chirurgico di sintesi con applicazioni di viti al titanio al malleolo tibiale destro. Alla spalla destra le veniva applicato un tutore da portare, come ha portato, per due o tre mesi;
- in detto nosocomio restava ricoverata sino al 28/10/2017 quando veniva dimessa con rimozione dei punti di sutura a giorni quindici;
- il giorno 15/11/2017 le venivano rimossi i punti di sutura con indicazione ad un nuovo controllo dopo quindici giorni. In data
07/02/2018 veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico-legale;
- purtroppo, in data 5/9/2018 veniva rilevata una intolleranza ai mezzi di sintesi applicati al malleolo tibiale destro e consigliata la loro rimozione. In data 18/1/2019 presso la Clinica “San Giuseppe
Hospital” di Arezzo, dove si ricoverava per la rimozione delle viti di sintesi. Le stesse le venivano rimosse il giorno successivo e dimessa nello stesso giorno con prognosi di giorni 15 s.c. con deambulazione con ausilio di bastoni. Le veniva consigliato, quindi, altro ciclo di fisioterapie al quale si sottoponeva e solo in data
26/03/2019 l'istante veniva dall'Asl dichiarata dalle fratture clinicamente guarita con postumi;
- in pari data, tuttavia, perdurante nell'attrice lo stato ansioso- depressivo per l'incidente subito, per la dinamica di come lo stesso si era svolto, per le gravi conseguenze derivatene in termini di lesioni per sé e l'altra passeggera nonché per la scomparsa prematura del Sig. , tra l'altro padre del proprio Persona_1
fidanzato, si sottoponeva a visita psichiatrica, a seguito della quale le venivano prescritte una serie di sedute e colloqui psicologici.
6 Dallo stato di ansia non risulta l'attrice a tutt'oggi guarita;
- a seguito del sinistro e delle gravi lesioni riportate, l'attrice non ha potuto attendere alle sue ordinarie e quotidiane occupazioni di studentessa universitaria e frequentare la scuola di danza;
- da dette lesioni sono residuati e tutt'ora persistono esiti di carattere permanente globalmente valutabili, allo stato, nella misura media del 20%, nonché un periodo di inabilità, di capacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che può essere valutato in giorni 100 dei quali i primi 25 al 100% e successivi 25 al 75%, ulteriori 25 al 50% e gli altri 25 al 25%, come indicato nella relazione medico-legale del
Dott. , che si deposita;
Persona_4
- che la stessa sosteneva e sta ancora sostenendo, spese mediche per terapie, medicinali, ticket, spese di viaggi e pernottamento presso l'Ospedale di Arezzo, per complessivi E.1.630,41 fino ad oggi maturati, come da ricevute che si allegano;
- in data 22 maggio 2018, veniva inoltrata alla Controparte_4
Compagnia assicuratrice per la RCA del veicolo
[...]
di proprietà del sig. , formale richiesta di Persona_1
risarcimento danni in nome e per conto della sig.na Parte_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 Codice
[...]
Assicurazioni. La società convenuta, con lettera racc.ta del
31/5/2018 di riscontro, si riservava di formulare un'offerta all'esito della certificazione di guarigione;
- con pec del 18/5/2019 e del 30/3/2020, veniva reiterata la richiesta di risarcimento e con la seconda pec, ed in ottemperanza delle disposizioni di legge, l'attrice forniva alla convenuta Società di
Assicurazione anche tutti ed ogni i dati e le informazioni richiesti
7 dagli art. 141, 142 e 148 D.LGS 209/205 ed inviata pure ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione legale. Su invito della convenuta Società, l'attrice, in data 11/6/2020, si sottoponeva a visita medico-legale da parte del Dott. Persona_5
incaricato dalla stessa quale proprio medico fiduciario, per la valutazione delle lesioni da essa attrice subite nell'occorso. A seguito dell'espletamento della C.T. la Controparte_6 offriva, senza mai comunicare all'attrice l'esito della CTP eseguita,
a titolo di risarcimento dei danni da lesioni riportate nel sinistro de quo l'irrisorio importo di € 20.000,00 a mezzo dell'assegno bancario n.t. n. 0802694757.07; nulla corrispondeva a titolo di onorari in favore del suo Avvocato e patrocinatore.
- con pec di riscontro del 30/7/2020, l'odierna attrice, a mezzo del procuratore, contestava l'offerta formulata e comunicava di trattenere la suddetta somma a titolo di acconto sul maggiore avere, stante la palese incongruità dell'offerta in riferimento alle gravi lesioni dell'integrità psico-fisica riportate nell'occorso e dalle quali tutt'ora ne subisce le dannose conseguenze;
- con pec del 10/3/2021, inviata anche ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione legale, nel contestare l'offerta formulata dalla convenuta e nel riconfermare che la somma a tale titolo inviata veniva incassata dall'attrice in acconto sulla maggiore somma dovutale perché ritenuta del tutto incongrua, si invitava ancora una volta la convenuta Società ad un bonario componimento della questione. Invito che restava, e a tutt'oggi resta, totalmente disatteso;
- con pec del 19/3/2021 l'odierna attrice per tramite del suo
8 Procuratore inviava alla la Controparte_4
richiesta di attivazione della procedura di negoziazione assistita alla quale, con lettera racc.ta del 23/03/2021, la stessa riferiva e dichiarava di non voler aderire;
- con riferimento, infine, alle lesioni patite dall'istante, in tema di lesioni colpose, veniva presentata regolare denunzia-querela alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino nei confronti dell'investitore.
3) Incardinata la pendente lite, con numero di R.G. 17792/2021, si costituiva in giudizio, a mezzo comparsa di costituzione e risposta per chiamata in causa del terzo dell'Avv. Luigi D'Auria, la
[...]
in persona del l.r.p.t., la quale contestava ed impugnava CP_7 la domanda attorea, eccependo, in via preliminare, la carenza di prova della legittimazione delle parti in causa;
eccepiva, altresì, la nullità della domanda per essere la stessa assolutamente nulla o, comunque, inammissibile ed improponibile poiché del tutto vaga, generica ed indeterminata Ancora, la difesa della convenuta compagnia assicurativa eccepiva, nel merito, la carenza del nesso di causalità per il coinvolgimento di ulteriori soggetti nel sinistro per cui è causa ed in ordine al “quantum debeatur” provvedeva a contestare la quantificazione di parte attrice poiché oltre ad essere non dovuta, risultava del tutto sproporzionata rispetto alla valutazione del fiduciario medico della compagnia, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., Persona_2
confermando, inoltre, la circostanza che la convenuta compagnia aveva inteso risarcire il danno da lesioni sofferto dall'attrice in Euro
20.000,00 ovvero su base concorsuale applicando una decurtazione del
9 35% per non aver l'attrice indossato i presidi di sicurezza, il tutto con vittoria di spese ed onorari.
4) Nel corso del giudizio, con decreto del 12.11.2021, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo così come richiesto dalla convenuta compagnia assicurativa cui non seguiva alcun esito. Con ordinanza del 15.04.2022, il Tribunale dichiarava la contumacia di e non costituti, nonostante Controparte_2 Controparte_3 regolare notifica dell'atto introduttivo.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale con l'escussione di tre testi indotti da parte attrice, veniva eseguita una CTU medico-legale sulla persona dell'istante ad opera del dott. e, all'udienza del 15.07.2025, Persona_6
la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5) Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa a pagina
3 della comparsa di costituzione e risposta;
atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuare il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa degli odierni convenuti può essere concretamente ipotizzata, dovendo a ciò aggiungersi che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale parte attrice ha fondato l'azionata domanda risarcitoria
(petitum).
Nel caso in esame, l'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo contiene l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l'episodio dannoso, della dinamica dell'incidente, della qualità di terza
10 trasportata dell'odierna istante, nonché della tipologia di lesioni patite dalla stessa, in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa e di cui si richiedeva il risarcimento.
6) Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità e di improcedibilità della domanda avversaria sollevata dalla compagnia assicurativa.
In atti vi è la prova documentale dell'inizio dell'azione legale entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di invio alla compagnia
[...]
in persona del legale r.p.t., delle richiesta di risarcimento Controparte_7 danni inviate a mezzo pec e depositate in atti, depositate telematicamente in data 15.07.2021, dalle quali si rileva ed evince che l'attrice ha ottemperato e adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, artt. 141, 142, 144, 145 e
148 D.LGS 209/2005, fornendo alla convenuta compagnia assicurativa tutte le informazioni necessarie ed i dati richiesti e relativi al proprio codice fiscale, alla descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, alla sua età, in ordine all'attività svolta, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, in ordine all'invio della certificazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi nonché alla dichiarazione di cui all'art. 142 comma 2
e proceduto all'introduzione della domanda entro i termini previsti dall'art. 145 I° comma del richiamato D. LGS.
All'interno delle stesse venivano riportate in modo analitico e dettagliato le circostanze poste a fondamento della richiesta risarcitoria, oltre che i postumi invalidanti di natura permanente residuati all'istante a Parte_1 seguito del sinistro per cui è causa.
Nell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 148, le lettere di costituzione in mora, inviata a mezzo pec contengono: l'indicazione del codice fiscale, dei dati relativi al reddito, all'età, all'attività lavorativa, all'entità delle lesioni
11 subite, l'allegazione della attestazione medica di avvenuta guarigione e di cui all'art. 142 comma 2 c. ass. (in atti).
7) La legittimazione attiva di parte attrice risulta dalle Parte_1
dichiarazioni testimoniali, dalla documentazione medica prodotta agli atti di causa, dalle risultanze della C.T.U. medico legale eseguita sulla sua persona dal Dott. , nonché dal rapporto della Persona_6
Polizia Stradale intervenuta sui luoghi di causa nelle immediatezze del sinistro.
La legittimazione passiva della risulta dalle prove Controparte_7 testimoniali, dai documenti di causa ed è, in ogni caso, circostanza non contestata, soprattutto se si valorizza l'assegno bancario n.t. n.
0802694757.07 corrisposto dalla compagnia assicurativa all'odierna attrice e dalla stessa trattenuto a titolo di acconto sul maggiore avere.
La legittimazione passiva di e Controparte_2 Controparte_3 quali coeredi del fu risulta dalla visura PRA relativo al veicolo Persona_1
auto modello “FI DE Panda” tg. DJ494YN di proprietà del fu Per_1
, in atti.
[...]
L'attrice, poi, all'atto del deposito delle note ex art. 183 vi comma I° termine, provvedeva a depositare certificato integrale della famiglia , dal quale Per_1 si rileva che i due convenuti citati in giudizio, e Controparte_3
sono gli unici eredi succeduti al de cuius . CP_8 Persona_1
Dal rapporto della Polizia Stradale, a pagina 2 dello stesso, si rileva che l'auto sulla quale viaggiava l'attrice fosse assicurata con la convenuta
[...] con polizza n. 2017/474137 scadente il 19/01/2018. Controparte_9
8) Nel merito, la domanda dell'istante è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi che seguono.
Il Tribunale ritiene provate - sulla base delle deposizioni testimoniali assunte
12 in corso di causa e dei documenti emersi nel corso del giudizio - le circostanze del sinistro così come prospettate nell'atto introduttivo del giudizio de quo.
Nel caso in esame, la genuinità del narrato dei testi, nell'indicare la posizione dell'istante e della FI DE Panda sulla quale viaggiava quale trasportata la , nonché i punti d'impatto e le direzioni dei veicoli Parte_1 coinvolti nel sinistro, le lesioni riportate dalla , il suo arrivo Parte_1
al pronto soccorso a mezzo servizio sanitario del 118, le dichiarazioni rese dall'istante al momento dell'arrivo al Pronto Soccorso (incidente stradale), il verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, la denunzia-querela presentata, rendono quanto dalla stessa riferito pienamente attendibile.
Va, inoltre, osservato che l'attrice agisce quale terzo trasportato.
Ebbene, il terzo trasportato può agire sia ai sensi dell'art. 141 CdA sia ai sensi dell'art. 144 CdA e dell'art. 2054 c.c..
Ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli
(Cass. 25033/2019, Cass. Civ. ord. 1044/2024, Cass. S.U.
35318 del 30/11/2022, la quale ultima così motiva: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato
13 uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”. Scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice (Cass. n.
16181 del 2015) e la disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato è stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall'art. 122 del cod. ass. che chiarisce che l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Non solo, ma come ha avuto modo di chiarire la Corte Costituzionale con l'ordinanza n.440 del 2008, il regime di indennizzo diretto, introducendo un'azione aggiuntiva, non preclude in alcun modo la possibilità al trasportato- danneggiato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle diverse responsabilità. L'ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta:- o ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello
14 minimo;
- oppure proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità. Si vuol dire in altre parole che la parte ha l'onere di scegliere il rimedio processuale ritenuto più utile ed opportuno assumendosi la responsabilità di tale scelta e delle sue conseguenze.
Nella procedura ex art. 144 cod. ass., colui che ha subito un illecito civile deve in ogni caso fornire la prova non solo del fatto storico (sinistro) ma anche della responsabilità esclusiva o quanto meno concorrente del proprietario del veicolo antagonista.
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato e provato di essere trasportata del veicolo auto modello “FI DE PU” tg. DJ494YN di proprietà e condotta dal fu e che le lesioni dalla stessa riportate sono Persona_1
eziologicamente riferibili all'evento per cui è causa.
9) Tali circostanze risultano confermate dalle deposizioni testimoniali in atti nonché dal verbale della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro nelle immediatezze dello stesso.
Invero, l'effettiva dinamica del sinistro la si ricava dalla deposizione testimoniale, precisa e persuasiva, della quale non vi è motivo di dubitare, di indifferente, escusso all'udienza del 04.10.2024, il quale Parte_2
ha dichiarato di essere stato sentito dalla Polizia stradale subito dopo l'accaduto, quanto arrivarono i soccorsi e di aver assistito all'incidente perché tornava da Milano in direzione Napoli insieme alla mia ex fidanzata, MM
15 Gagliardi di Salerno. Il teste ha ricordato con precisione l'orario del sinistro,
“in quanto per un pelo sono riuscito ad evitare la FI DE PU (non ricorso se fosse bianca o GI), che era ferma orizzontalmente nella corsia di sorpasso. L'auto non presentava alcun tipo di danno esterno. Io ero sulla seconda corsia in autostrada prima dell'uscita di San Vittore allorquando sono riuscito ad evitare lo scontro con l'auto ferma perché mi sono accorto dell'indicatore di direzione laterale. Mi sono accostato 20 metri più avanti sulla corsia di emergenza e ho chiamato i soccorsi. C'era sicuramente una persona fuori dall'abitacolo, mi pare fosse un uomo di circa 60 anni, che camminava tra il cofano e l'auto guida, con l'aria di chi volesse capire cosa era successo. Ho avvisato la Polizia avvertendo che vi era un'auto in panne.
Sono sceso dalla mia auto e ho visto anche una signora fuori dalla DE
PU, dal lato passeggero. La signora non presentava ferite ed era cosciente, tanto è vero che abbiamo anche parlato: le ho chiesto cosa era successo e mi ha risposto che si era fermata l'autovettura. Il cofano anteriore era rivolto verso la seconda corsia, quella centrale, invadendola per circa mezzo metro.
Erano accese solo le 4 frecce d'indicazione. Sono rimasto sulla corsia
d'emergenza e ho fatto scendere la mia ex ragazza. Ho appoggiato il mio cellulare sulla parte superiore della mia auto perché volevo aprire il cofano per recuperare il triangolo di segnalazione, cosa mai avvenuta, in quanto è sopraggiunta un'altra grande punto di cui non ricordo esattamente il colore, ma solo che era scura. L'auto sopravvenuta è arrivata a velocità sostenuta e ha colpito in pieno l'autovettura in panne e, se non erro, proprio
l'autovettura ferma, in seguito allo spostamento dovuto all'urto, colpì il signore che era fuori dall'abitacolo, sbalzandolo qualche metro più vanti, ma non credo che l'abbia travolto o schiacciato. Penso che anche la signora fuori dall'abitacolo sia stata colpita. Credo che l'autovettura ferma si sia
16 spostata di circa 10 metri dopo l'impatto, arrivando quasi all'altezza della corsia di emergenza sulla quale ero fermo. Da entrambe le autovetture è uscito del fumo, ma non vi è stato alcun incendio. Mi sono allarmato, stavo cercando di riprendere il telefonino, allorquando è sopraggiunta una terza auto, UL GI (non ricordo se IC o EG), che ha colpito le 2 auto ferme per poi deviare e fermarsi urtando la mia auto. La mia auto ha riportato danni posteriori (cofano, paraurti, porta posteriore sinistra), danni per i quali non ho ancora ottenuto alcun risarcimento, ma per i quali ho dato incarico sia ad un avvocato penalista che ad un avvocato civilista. La UL ha colpito le due auto ferme dal lato anteriore sinistro, senza muoverle più di tanto, in quanto si è poi schiantata sulla mia. L'impatto della sulle 2 CP_5
autovetture ferme è stato moderato”.
Il teste ha, altresì, dichiarato di essere riuscito a fermare un camionista e a far sbarrare la strada col tir in modo da impedire il sopraggiungere di altri veicoli ed, inoltre che “mentre attendevo l'arrivo dei soccorsi, mi sono avvicinato a tutte le autovetture e ho visto che nella prima DE PU vi era la signorina sul sedile posteriore, che non presentava sangue evidente, Pt_1
ma era sofferente e piegata sul lato sinistro. Quando ho visto la signorina
[...]
mi sono accorto che a terra, sulla strada, anche la signora che Pt_1 inizialmente aveva parlato con me, era a terra sofferente, sicuramente presentava delle fratture. Poi mi sono allontanato perché sono andato in panico, ha iniziato a girarmi la testa e mi sono appoggiato al guard rail. Nel frattempo, è sopraggiunta la prima pattuglia della polizia stradale, che ha sbloccato il traffico sulla prima corsia. Sebbene fossi in stato di panico, ho reso le mie dichiarazioni alla Stradale e sono stato portato in ospedale con
l'ambulanza. Ho visto la signorina solo in auto, non sono in grado di dire chi ha portato fuori dall'auto la signorina. Sono arrivate 3 ambulanze, credo.
17 Ricordo che la signorina aveva la cintura di sicurezza allacciata, in quanto ricordo che la cintura era agganciata perché spiccava sul bianco della tendina dell'airbag”.
La dinamica ed i dettagli precisi, forniti dal teste, frutto di ricordi vividi perché legati ad un incidente di indubbia gravità, che ha coinvolto plurimi veicoli, confermano la prospettazione dei fatti riportata nell'atto introduttivo ed esclude qualsivoglia profilo di concorso di colpa dell'attrice, la quale portava appunto la cintura di sicurezza allacciata, come riferito dal teste e come è anche plausibile ritenere, atteso che per i plurimi urti subiti dall'auto sulla quale la trasportata viaggiava, la stessa avrebbe potuto riportare conseguenze fisiche molto più gravi ove non fosse stata trattenuta proprio dalla cintura di sicurezza.
10) Rilevanti risultano anche le deposizioni testimoniali degli altri due testi indotti dall'attrice, sebbene nulla abbiano potuto riferire in ordine all'incidente non essendo essi presenti sul luogo dello stesso,
[...]
, indifferente, escussa all'udienza del 20.02.2024, la quale Tes_1 ha confermato le conseguenze del trauma subito e le ripercussioni sulle abitudini quotidiane di parte attrice, che ha di fatto interrotto il percorso di studi intrapreso.
Anche il teste , escusso all'udienza del 04.10.2024, ha Testimone_2
confermato l'incidenza del trauma subito sulle abitudini quotidiane di parte attrice.
Dunque,, dalla prova testimoniale esperita risulta sufficientemente provato che l'attrice nelle circostanze di fatto e di luogo di cui all'atto introduttivo del giudizio, si trovava in qualità di trasportata a bordo dell'auto del Per_1
quando, ferma trasversalmente sulla corsia di sorpasso dopo alcuni
[...] testa-coda, veniva attinta dall'altra auto FI DE PU del Per_2
18 e successivamente dall'auto UL IC. Per_2
Non trova applicazione, nel caso in esame, alcuna applicazione di concorsualità, in quanto alcun addebito di responsabilità è attribuibile all'attrice nel sinistro per cui è causa, atteso che la stessa Parte_1
indossava regolarmente i presidi di sicurezza, come sopra già specificato e come si evince pure dall'elaborato peritale in atti (pag. 8 ctu).
11) Con riferimento al quantum debeatur, l'istante ha Parte_1
innanzitutto richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro.
In primo luogo, ha dimostrato, producendo ampia Parte_1
documentazione medica, le lesioni riportate in conseguenza del sinistro e l'iter clinico seguito fino alla guarigione.
Ora, dalla consulenza medico-legale del dott. , sulla persona Persona_6
dell'istante, espletata nel corso del presente giudizio, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, è risultato quanto segue: “Il CTU ritiene che le lesioni riscontrate siano riconducibili alla dinamica del fatto;
per il principio civilistico del più probabile che non, il CTU ritiene in base alla dinamica dell'evento che la periziata, nonostante la cintura sia stata proiettata contro il finestrino laterale e la spalliera del sedile anteriore, traslato posteriormente, a seguito dell'impatto; in quel frangente il piede ed il collo piede sono stati imprigionati sotto il predetto sedile atteggiandosi in flesso pronazione , dando adito a frattura per trauma indiretto del malleolo tibiale”, danno biologico permanente patito dalla nella misura del Parte_1
10%, successivo ad un periodo di I.T.T. di gg 30 al 100%, una I.T.P. di gg.
30 al 50% e una I.T.P. di gg. 30 al 25%. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice, con riferimento alla sua diretta incidenza sia sugli aspetti anatomo- funzionali, sia sulla sofferenza psichica connessa alle lesioni può
19 essere liquidato in via equitativa, in attuali € 23.642,00 per l'invalidità permanente al 10% in un soggetto leso di anni 20 ed in € 6.037,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di € 115,00 per ciascun giorno.
Tale somma complessiva di € 29.679,50 si determina facendo riferimento alla Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano 2024, che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Al riguardo deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019).
Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass.
25164/2020 ha recentemente chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio
20 dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla
Tabelle di Milano.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento» (Cass. 28988/2019).
Nel caso in oggetto, sulla scorta delle allegazioni e prove fornite da parte attrice e sulla base delle risultanze della Ctu, a pagina 8 e 9 dell'elaborato peritale, il CTU dott. così statuisce: “ll CTU ritiene vi siano modici Per_6 esiti in relazione alla sfera individuale. Lievi esiti sulla sfera relazionale.
Lievi esiti sull'espletamento delle normali attività quotidiane, Il CTU ritiene in base a quanto riferito dalla parte attrice ed in base alle sue conoscenze specialistiche, che le sofferenze patite sia di livello medio alto”.
Pertanto, il Tribunale ritiene di applicare la personalizzazione del danno biologico nella misura del 30% per un importo pari ad € 7.092,60 su un totale di d.b. di € 23.642,00.
Quanto, invece, all'incidenza sulla capacità lavorativa, lo stesso Ctu dott.
, a pagina 9 dell'elaborato peritale in atti così espressamente statuisce: Per_6
“Il CTU non ritiene vi sia incidenza sull'attività lavorativa del soggetto”.
Deve essere, poi, riconosciuto, in favore dell'istante, il danno patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti per cure mediche, per l'importo di € 1.300,00 giudicato congruo dal CTU.
21 In definitiva, l'importo complessivo da riconoscersi a è pari Parte_1
complessivamente ad € 38.072,10 (€ 23.642,00 + € 6.037,50 + 7.092,60
(personalizzazione nella misura del 30% d.b.) + € 1.300,00).
Poiché, nel caso in esame, parte attrice ha già incassato un acconto, dall'importo complessivo va detratto quanto corrisposto in via stragiudiziale.
Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre, pertanto, rivalutare alla data attuale l'acconto offerto e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice ISTAT FOI) si giunge ad individuare la somma spettante a parte attrice.
12) In base all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi
22 ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (23.10.2017) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Poiché, nel caso in esame, è stato corrisposto un acconto, gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e, quindi, solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
13) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 52.000,00 applicabile in ragione della domanda così come accolta - liquidando le stesse secondo valori medi stante l'assenza di attività difensiva complessa - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore degli
23 Avv.ti Viviana DA e Luciano DA, dichiaratisi antistatari.
Va posto a carico dei convenuti soccombenti anche il pagamento dei compensi al CTU medico-legale, così come liquidati con separato decreto.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra , in Parte_1 Controparte_7
persona del l.r.p.t., nonché e Controparte_2 Controparte_3 entrambi quali coeredi del fu , così definitivamente provvede: Persona_1
1- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attrice Parte_1
e, per l'effetto:
[...]
a) - condanna la in persona del l.r.p.t., Controparte_7 [...]
e , in solido tra loro, a pagare all'attrice CP_2 Controparte_3
, a titolo risarcimento dei danni tutti patiti nel sinistro per Parte_1
cui è causa, la somma complessiva di € 38.072,10 oltre accessori come in motivazione, dalla quale va detratto l'importo di € 20.000,00 già corrisposto dalla a mezzo assegno bancario n. 0802694757.07 Controparte_7
e trattenuto dall'istante a titolo di acconto sul maggior Parte_1
avere, secondo i criteri indicati in parte motiva nonché gli interessi come pure indicato in parte motiva, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
b)- condanna la in persona del l.r.p.t., Controparte_7 [...]
e , in solido tra loro, a pagare all'attrice, CP_2 Controparte_3
le spese del presente giudizio che si liquidano in € 600,00 per spese ed €
7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv.ti Viviana DA e Luciano DA, dichiaratisi antistatari;
2- Pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel corso
24 del giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico della Controparte_7
in persona del l.r.p.t., e e,
[...] Controparte_2 Controparte_3 per l'effetto, li condanna al rimborso in favore dell'istante Parte_1
di quanto da questi eventualmente versato al ctu in adempimento del decreto di liquidazione.
Napoli, così deciso il 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN IA DI
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, in persona del giudice unico dr.ssa
AN IA DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 17792/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15.07.2025 con concessione dei termini ex. art. 190
c.p.c., promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti Viviana DA (C.F. ) e Luciano C.F._2
DA ( ) in virtù di mandato rilasciato in calce all'atto C.F._3 di citazione e redatto su foglio a parte ma del quale va ritenuto parte integrante, nello studio dei quali in Napoli, alla Via Dei Missionari n.11, elegge domicilio, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1 attrice
e
(P. iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Luigi D'Auria (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle C.F._4
liti, rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
1 Email_2
Convenuta nonché
e quali coeredi Controparte_2 Controparte_3
del fu , entrambi residenti in [...]
35;
Convenuti contumaci
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come da comparse conclusionali e note di replica.
* * * * * * * * * * * *
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la Compagnia assicurativa nonché CP_1
e , entrambi quali coeredi di Controparte_2 Controparte_3
, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti Persona_1
dalla stessa, allorquando si trovava nella qualità di terza trasportata del veicolo auto modello “FI DE PU” tg. DJ494YN di proprietà e condotta dal fu , a seguito del sinistro stradale Persona_1 verificatosi nella notte del 23.10.2017.
2) A sostegno delle proprie ragioni, l'istante deduceva:
- che la notte del 23/10/2017, alle ore 00:55 circa, viaggiava a bordo dell'autovettura FI DE PU tg. DJ494YN, di proprietà e
2 condotta dal sig. ed assicurata per la RCA con la Persona_1
appisolata sul sedile Controparte_4 posteriore lato passeggero, con le cinture di sicurezza allacciate;
l'altro sedile anteriore era occupato dalla Sig.ra Controparte_2
moglie del conducente;
- la predetta autovettura percorreva l'autostrada A/1 Roma-Napoli in direzione Napoli, quando, giunta in prossimità dello svincolo per
Cassino, il conducente, sig. , per cause imprecisate Persona_1
perdeva il controllo del veicolo, deviava bruscamente la propria traiettoria verso sinistra della sede stradale ed andava ad urtare dopo alcuni testa-coda le barriere spartitraffico in cemento;
- successivamente all'urto con le barriere in cemento, il veicolo FI
DE PU si fermava trasversalmente sulla carreggiata di centro con la parte posteriore rivolta verso le barriere e con la parte anteriore in posizione quasi perpendicolare alla carreggiata di destra ed alla corsia di emergenza;
- che, a seguito dell'urto e dei testa-coda, l'istante restava frastornata e stordita per aver urtato più volte con la testa vicino al finestrino;
- il conducente dell'auto FI DE PU scendeva dall'autoveicolo e si posizionava in piedi vicino allo sportello lato guida;
discendeva dall'autovettura dal lato passeggeri anche l'altra trasportata, che era seduta sul sedile anteriore accanto al conducente e si avvicinava all'odierna attrice, che era ancora a bordo sotto shock e stordita, per sincerarsi delle sue condizioni e per aiutarla a discendere dall'auto;
- che sopraggiungevano alcune auto, che aggiravano l'auto posta al centro della carreggiata e proseguivano nella loro marcia. Una di
3 queste, una A.R. 147 TG. CP464EV, condotta dal Sig. Pt_2
si fermava sulla corsia di emergenza per prestare aiuto;
[...]
- a questo punto, sopraggiungeva a velocità sostenuta, al punto di impatto e dopo la frenata registrava il tachimetro circa 115 km orari, la FI PU, Tg. EF747RR, di proprietà e condotta dal Sig.
[...]
, che non s'avvedeva della presenza dell'auto FI Per_2
DE PU e la attingeva con violenza dal lato passeggero;
- che, l'auto attinta, sulla quale si trovava l'attrice ancora sotto shock, veniva sospinta in avanti per molti metri, impattando nuovamente e con violenza contro le barriere e l'urto faceva scoppiare anche gli air-bag;
- il che era uscito dall'abitacolo ed era in piedi dal Persona_1
lato conducente veniva colpito e sospinto in avanti, a molti metri di distanza dal luogo dell'impatto, dalla sua stessa auto rovinando tramortito e privo di conoscenza a terra;
- l'altra passeggera, che si trovava in piedi, veniva colpita anch'ella dall'auto FI DE PU e rovinava a terra. Mentre l'auto investitrice si arrestava al centro della corsia centrale, l'auto del Sig.
stava proseguendo in scarrocciamento dopo l'urto, quando, Per_1 qualche secondo dopo, sopraggiungeva altra autovettura, una
UL IC Tg. ET737BJ, condotta dal Sig. , la Persona_3 quale impattava l'auto FI PU dell'investitore, sospingendola ancora una volta contro la fiancata dell'auto FI DE PU del
Sig. che nel frattempo si era arrestata;
Per_1
- che l'attrice a seguito del doppio urto, quello diretto procurato dall'auto FI PU del e quello indiretto procurato, sempre Per_2 dalla detta FI PU dopo che la stessa veniva urtata dall'
[...]
[..
[...] , restava tramortita ed intrappolata in auto con il CP_5
piede destro incastrato sotto il sedile anteriore, tra gli air-bag scoppiati e le cinture ancora allacciate;
- due autoambulanze fatte accorrere sul posto trasportavano il Sig.
, riverso a terra e privo di segni di vita e la Sig.ra Per_1 [...] all'Ospedale di Cassino;
CP_2
- nessuno dei soccorritori e delle persone accorse a prestare soccorso al ed alla moglie si accorgeva della Persona_1 Controparte_2
presenza dell'attrice a bordo dell'auto FI DE PU, ferma ad alcuni metri di distanza;
- la paura di un incendio dell'auto, per la puzza di bruciato che si sentiva nell'abitacolo e il dolore lancinante al piede ed alla spalla destra spingevano l'attrice da sola a slacciare le cinture di sicurezza;
a disincastrare il piede da sotto il sedile ed a discendere dolorante dall'auto FI DE PU;
- veniva, quindi, trasportata tramite una terza autoambulanza, fatta accorrere sul posto, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Cassino, ove le venivano prestate le prime cure e diagnosticate: “la frattura scomposta del malleolo tibiale gamba destra e frattura della clavicola spalla destra nonché escoriazioni multiple agli arti ed al tronco ed all'emi viso lato destro”;
- nonostante i soccorsi, il giorno dopo il ricovero, decedeva il Sig.
per le gravissime lesioni riportate a seguito Persona_1 dell'investimento;
- l'attrice rifiutava il ricovero e veniva, quindi, dimessa dall'Ospedale di Cassino in pari data. Il giorno 26/03/2017 veniva ricoverata presso il Centro Traumatologico dell'Ospedale dei Colli in Napoli
5 per il trattamento chirurgico delle fratture. Qui veniva sottoposta ad intervento chirurgico di sintesi con applicazioni di viti al titanio al malleolo tibiale destro. Alla spalla destra le veniva applicato un tutore da portare, come ha portato, per due o tre mesi;
- in detto nosocomio restava ricoverata sino al 28/10/2017 quando veniva dimessa con rimozione dei punti di sutura a giorni quindici;
- il giorno 15/11/2017 le venivano rimossi i punti di sutura con indicazione ad un nuovo controllo dopo quindici giorni. In data
07/02/2018 veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico-legale;
- purtroppo, in data 5/9/2018 veniva rilevata una intolleranza ai mezzi di sintesi applicati al malleolo tibiale destro e consigliata la loro rimozione. In data 18/1/2019 presso la Clinica “San Giuseppe
Hospital” di Arezzo, dove si ricoverava per la rimozione delle viti di sintesi. Le stesse le venivano rimosse il giorno successivo e dimessa nello stesso giorno con prognosi di giorni 15 s.c. con deambulazione con ausilio di bastoni. Le veniva consigliato, quindi, altro ciclo di fisioterapie al quale si sottoponeva e solo in data
26/03/2019 l'istante veniva dall'Asl dichiarata dalle fratture clinicamente guarita con postumi;
- in pari data, tuttavia, perdurante nell'attrice lo stato ansioso- depressivo per l'incidente subito, per la dinamica di come lo stesso si era svolto, per le gravi conseguenze derivatene in termini di lesioni per sé e l'altra passeggera nonché per la scomparsa prematura del Sig. , tra l'altro padre del proprio Persona_1
fidanzato, si sottoponeva a visita psichiatrica, a seguito della quale le venivano prescritte una serie di sedute e colloqui psicologici.
6 Dallo stato di ansia non risulta l'attrice a tutt'oggi guarita;
- a seguito del sinistro e delle gravi lesioni riportate, l'attrice non ha potuto attendere alle sue ordinarie e quotidiane occupazioni di studentessa universitaria e frequentare la scuola di danza;
- da dette lesioni sono residuati e tutt'ora persistono esiti di carattere permanente globalmente valutabili, allo stato, nella misura media del 20%, nonché un periodo di inabilità, di capacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che può essere valutato in giorni 100 dei quali i primi 25 al 100% e successivi 25 al 75%, ulteriori 25 al 50% e gli altri 25 al 25%, come indicato nella relazione medico-legale del
Dott. , che si deposita;
Persona_4
- che la stessa sosteneva e sta ancora sostenendo, spese mediche per terapie, medicinali, ticket, spese di viaggi e pernottamento presso l'Ospedale di Arezzo, per complessivi E.1.630,41 fino ad oggi maturati, come da ricevute che si allegano;
- in data 22 maggio 2018, veniva inoltrata alla Controparte_4
Compagnia assicuratrice per la RCA del veicolo
[...]
di proprietà del sig. , formale richiesta di Persona_1
risarcimento danni in nome e per conto della sig.na Parte_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 Codice
[...]
Assicurazioni. La società convenuta, con lettera racc.ta del
31/5/2018 di riscontro, si riservava di formulare un'offerta all'esito della certificazione di guarigione;
- con pec del 18/5/2019 e del 30/3/2020, veniva reiterata la richiesta di risarcimento e con la seconda pec, ed in ottemperanza delle disposizioni di legge, l'attrice forniva alla convenuta Società di
Assicurazione anche tutti ed ogni i dati e le informazioni richiesti
7 dagli art. 141, 142 e 148 D.LGS 209/205 ed inviata pure ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione legale. Su invito della convenuta Società, l'attrice, in data 11/6/2020, si sottoponeva a visita medico-legale da parte del Dott. Persona_5
incaricato dalla stessa quale proprio medico fiduciario, per la valutazione delle lesioni da essa attrice subite nell'occorso. A seguito dell'espletamento della C.T. la Controparte_6 offriva, senza mai comunicare all'attrice l'esito della CTP eseguita,
a titolo di risarcimento dei danni da lesioni riportate nel sinistro de quo l'irrisorio importo di € 20.000,00 a mezzo dell'assegno bancario n.t. n. 0802694757.07; nulla corrispondeva a titolo di onorari in favore del suo Avvocato e patrocinatore.
- con pec di riscontro del 30/7/2020, l'odierna attrice, a mezzo del procuratore, contestava l'offerta formulata e comunicava di trattenere la suddetta somma a titolo di acconto sul maggiore avere, stante la palese incongruità dell'offerta in riferimento alle gravi lesioni dell'integrità psico-fisica riportate nell'occorso e dalle quali tutt'ora ne subisce le dannose conseguenze;
- con pec del 10/3/2021, inviata anche ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione legale, nel contestare l'offerta formulata dalla convenuta e nel riconfermare che la somma a tale titolo inviata veniva incassata dall'attrice in acconto sulla maggiore somma dovutale perché ritenuta del tutto incongrua, si invitava ancora una volta la convenuta Società ad un bonario componimento della questione. Invito che restava, e a tutt'oggi resta, totalmente disatteso;
- con pec del 19/3/2021 l'odierna attrice per tramite del suo
8 Procuratore inviava alla la Controparte_4
richiesta di attivazione della procedura di negoziazione assistita alla quale, con lettera racc.ta del 23/03/2021, la stessa riferiva e dichiarava di non voler aderire;
- con riferimento, infine, alle lesioni patite dall'istante, in tema di lesioni colpose, veniva presentata regolare denunzia-querela alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino nei confronti dell'investitore.
3) Incardinata la pendente lite, con numero di R.G. 17792/2021, si costituiva in giudizio, a mezzo comparsa di costituzione e risposta per chiamata in causa del terzo dell'Avv. Luigi D'Auria, la
[...]
in persona del l.r.p.t., la quale contestava ed impugnava CP_7 la domanda attorea, eccependo, in via preliminare, la carenza di prova della legittimazione delle parti in causa;
eccepiva, altresì, la nullità della domanda per essere la stessa assolutamente nulla o, comunque, inammissibile ed improponibile poiché del tutto vaga, generica ed indeterminata Ancora, la difesa della convenuta compagnia assicurativa eccepiva, nel merito, la carenza del nesso di causalità per il coinvolgimento di ulteriori soggetti nel sinistro per cui è causa ed in ordine al “quantum debeatur” provvedeva a contestare la quantificazione di parte attrice poiché oltre ad essere non dovuta, risultava del tutto sproporzionata rispetto alla valutazione del fiduciario medico della compagnia, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., Persona_2
confermando, inoltre, la circostanza che la convenuta compagnia aveva inteso risarcire il danno da lesioni sofferto dall'attrice in Euro
20.000,00 ovvero su base concorsuale applicando una decurtazione del
9 35% per non aver l'attrice indossato i presidi di sicurezza, il tutto con vittoria di spese ed onorari.
4) Nel corso del giudizio, con decreto del 12.11.2021, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo così come richiesto dalla convenuta compagnia assicurativa cui non seguiva alcun esito. Con ordinanza del 15.04.2022, il Tribunale dichiarava la contumacia di e non costituti, nonostante Controparte_2 Controparte_3 regolare notifica dell'atto introduttivo.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale con l'escussione di tre testi indotti da parte attrice, veniva eseguita una CTU medico-legale sulla persona dell'istante ad opera del dott. e, all'udienza del 15.07.2025, Persona_6
la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5) Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa a pagina
3 della comparsa di costituzione e risposta;
atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuare il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa degli odierni convenuti può essere concretamente ipotizzata, dovendo a ciò aggiungersi che, pur avendo eccepito detta nullità, la parte convenuta si è da subito ampiamente difesa nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale parte attrice ha fondato l'azionata domanda risarcitoria
(petitum).
Nel caso in esame, l'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo contiene l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l'episodio dannoso, della dinamica dell'incidente, della qualità di terza
10 trasportata dell'odierna istante, nonché della tipologia di lesioni patite dalla stessa, in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa e di cui si richiedeva il risarcimento.
6) Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità e di improcedibilità della domanda avversaria sollevata dalla compagnia assicurativa.
In atti vi è la prova documentale dell'inizio dell'azione legale entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di invio alla compagnia
[...]
in persona del legale r.p.t., delle richiesta di risarcimento Controparte_7 danni inviate a mezzo pec e depositate in atti, depositate telematicamente in data 15.07.2021, dalle quali si rileva ed evince che l'attrice ha ottemperato e adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge, artt. 141, 142, 144, 145 e
148 D.LGS 209/2005, fornendo alla convenuta compagnia assicurativa tutte le informazioni necessarie ed i dati richiesti e relativi al proprio codice fiscale, alla descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, alla sua età, in ordine all'attività svolta, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, in ordine all'invio della certificazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi nonché alla dichiarazione di cui all'art. 142 comma 2
e proceduto all'introduzione della domanda entro i termini previsti dall'art. 145 I° comma del richiamato D. LGS.
All'interno delle stesse venivano riportate in modo analitico e dettagliato le circostanze poste a fondamento della richiesta risarcitoria, oltre che i postumi invalidanti di natura permanente residuati all'istante a Parte_1 seguito del sinistro per cui è causa.
Nell'osservanza delle prescrizioni dell'art. 148, le lettere di costituzione in mora, inviata a mezzo pec contengono: l'indicazione del codice fiscale, dei dati relativi al reddito, all'età, all'attività lavorativa, all'entità delle lesioni
11 subite, l'allegazione della attestazione medica di avvenuta guarigione e di cui all'art. 142 comma 2 c. ass. (in atti).
7) La legittimazione attiva di parte attrice risulta dalle Parte_1
dichiarazioni testimoniali, dalla documentazione medica prodotta agli atti di causa, dalle risultanze della C.T.U. medico legale eseguita sulla sua persona dal Dott. , nonché dal rapporto della Persona_6
Polizia Stradale intervenuta sui luoghi di causa nelle immediatezze del sinistro.
La legittimazione passiva della risulta dalle prove Controparte_7 testimoniali, dai documenti di causa ed è, in ogni caso, circostanza non contestata, soprattutto se si valorizza l'assegno bancario n.t. n.
0802694757.07 corrisposto dalla compagnia assicurativa all'odierna attrice e dalla stessa trattenuto a titolo di acconto sul maggiore avere.
La legittimazione passiva di e Controparte_2 Controparte_3 quali coeredi del fu risulta dalla visura PRA relativo al veicolo Persona_1
auto modello “FI DE Panda” tg. DJ494YN di proprietà del fu Per_1
, in atti.
[...]
L'attrice, poi, all'atto del deposito delle note ex art. 183 vi comma I° termine, provvedeva a depositare certificato integrale della famiglia , dal quale Per_1 si rileva che i due convenuti citati in giudizio, e Controparte_3
sono gli unici eredi succeduti al de cuius . CP_8 Persona_1
Dal rapporto della Polizia Stradale, a pagina 2 dello stesso, si rileva che l'auto sulla quale viaggiava l'attrice fosse assicurata con la convenuta
[...] con polizza n. 2017/474137 scadente il 19/01/2018. Controparte_9
8) Nel merito, la domanda dell'istante è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi che seguono.
Il Tribunale ritiene provate - sulla base delle deposizioni testimoniali assunte
12 in corso di causa e dei documenti emersi nel corso del giudizio - le circostanze del sinistro così come prospettate nell'atto introduttivo del giudizio de quo.
Nel caso in esame, la genuinità del narrato dei testi, nell'indicare la posizione dell'istante e della FI DE Panda sulla quale viaggiava quale trasportata la , nonché i punti d'impatto e le direzioni dei veicoli Parte_1 coinvolti nel sinistro, le lesioni riportate dalla , il suo arrivo Parte_1
al pronto soccorso a mezzo servizio sanitario del 118, le dichiarazioni rese dall'istante al momento dell'arrivo al Pronto Soccorso (incidente stradale), il verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, la denunzia-querela presentata, rendono quanto dalla stessa riferito pienamente attendibile.
Va, inoltre, osservato che l'attrice agisce quale terzo trasportato.
Ebbene, il terzo trasportato può agire sia ai sensi dell'art. 141 CdA sia ai sensi dell'art. 144 CdA e dell'art. 2054 c.c..
Ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli
(Cass. 25033/2019, Cass. Civ. ord. 1044/2024, Cass. S.U.
35318 del 30/11/2022, la quale ultima così motiva: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato
13 uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”. Scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice (Cass. n.
16181 del 2015) e la disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato è stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall'art. 122 del cod. ass. che chiarisce che l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Non solo, ma come ha avuto modo di chiarire la Corte Costituzionale con l'ordinanza n.440 del 2008, il regime di indennizzo diretto, introducendo un'azione aggiuntiva, non preclude in alcun modo la possibilità al trasportato- danneggiato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle diverse responsabilità. L'ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta:- o ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello
14 minimo;
- oppure proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità d'un terzo nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità. Si vuol dire in altre parole che la parte ha l'onere di scegliere il rimedio processuale ritenuto più utile ed opportuno assumendosi la responsabilità di tale scelta e delle sue conseguenze.
Nella procedura ex art. 144 cod. ass., colui che ha subito un illecito civile deve in ogni caso fornire la prova non solo del fatto storico (sinistro) ma anche della responsabilità esclusiva o quanto meno concorrente del proprietario del veicolo antagonista.
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato e provato di essere trasportata del veicolo auto modello “FI DE PU” tg. DJ494YN di proprietà e condotta dal fu e che le lesioni dalla stessa riportate sono Persona_1
eziologicamente riferibili all'evento per cui è causa.
9) Tali circostanze risultano confermate dalle deposizioni testimoniali in atti nonché dal verbale della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro nelle immediatezze dello stesso.
Invero, l'effettiva dinamica del sinistro la si ricava dalla deposizione testimoniale, precisa e persuasiva, della quale non vi è motivo di dubitare, di indifferente, escusso all'udienza del 04.10.2024, il quale Parte_2
ha dichiarato di essere stato sentito dalla Polizia stradale subito dopo l'accaduto, quanto arrivarono i soccorsi e di aver assistito all'incidente perché tornava da Milano in direzione Napoli insieme alla mia ex fidanzata, MM
15 Gagliardi di Salerno. Il teste ha ricordato con precisione l'orario del sinistro,
“in quanto per un pelo sono riuscito ad evitare la FI DE PU (non ricorso se fosse bianca o GI), che era ferma orizzontalmente nella corsia di sorpasso. L'auto non presentava alcun tipo di danno esterno. Io ero sulla seconda corsia in autostrada prima dell'uscita di San Vittore allorquando sono riuscito ad evitare lo scontro con l'auto ferma perché mi sono accorto dell'indicatore di direzione laterale. Mi sono accostato 20 metri più avanti sulla corsia di emergenza e ho chiamato i soccorsi. C'era sicuramente una persona fuori dall'abitacolo, mi pare fosse un uomo di circa 60 anni, che camminava tra il cofano e l'auto guida, con l'aria di chi volesse capire cosa era successo. Ho avvisato la Polizia avvertendo che vi era un'auto in panne.
Sono sceso dalla mia auto e ho visto anche una signora fuori dalla DE
PU, dal lato passeggero. La signora non presentava ferite ed era cosciente, tanto è vero che abbiamo anche parlato: le ho chiesto cosa era successo e mi ha risposto che si era fermata l'autovettura. Il cofano anteriore era rivolto verso la seconda corsia, quella centrale, invadendola per circa mezzo metro.
Erano accese solo le 4 frecce d'indicazione. Sono rimasto sulla corsia
d'emergenza e ho fatto scendere la mia ex ragazza. Ho appoggiato il mio cellulare sulla parte superiore della mia auto perché volevo aprire il cofano per recuperare il triangolo di segnalazione, cosa mai avvenuta, in quanto è sopraggiunta un'altra grande punto di cui non ricordo esattamente il colore, ma solo che era scura. L'auto sopravvenuta è arrivata a velocità sostenuta e ha colpito in pieno l'autovettura in panne e, se non erro, proprio
l'autovettura ferma, in seguito allo spostamento dovuto all'urto, colpì il signore che era fuori dall'abitacolo, sbalzandolo qualche metro più vanti, ma non credo che l'abbia travolto o schiacciato. Penso che anche la signora fuori dall'abitacolo sia stata colpita. Credo che l'autovettura ferma si sia
16 spostata di circa 10 metri dopo l'impatto, arrivando quasi all'altezza della corsia di emergenza sulla quale ero fermo. Da entrambe le autovetture è uscito del fumo, ma non vi è stato alcun incendio. Mi sono allarmato, stavo cercando di riprendere il telefonino, allorquando è sopraggiunta una terza auto, UL GI (non ricordo se IC o EG), che ha colpito le 2 auto ferme per poi deviare e fermarsi urtando la mia auto. La mia auto ha riportato danni posteriori (cofano, paraurti, porta posteriore sinistra), danni per i quali non ho ancora ottenuto alcun risarcimento, ma per i quali ho dato incarico sia ad un avvocato penalista che ad un avvocato civilista. La UL ha colpito le due auto ferme dal lato anteriore sinistro, senza muoverle più di tanto, in quanto si è poi schiantata sulla mia. L'impatto della sulle 2 CP_5
autovetture ferme è stato moderato”.
Il teste ha, altresì, dichiarato di essere riuscito a fermare un camionista e a far sbarrare la strada col tir in modo da impedire il sopraggiungere di altri veicoli ed, inoltre che “mentre attendevo l'arrivo dei soccorsi, mi sono avvicinato a tutte le autovetture e ho visto che nella prima DE PU vi era la signorina sul sedile posteriore, che non presentava sangue evidente, Pt_1
ma era sofferente e piegata sul lato sinistro. Quando ho visto la signorina
[...]
mi sono accorto che a terra, sulla strada, anche la signora che Pt_1 inizialmente aveva parlato con me, era a terra sofferente, sicuramente presentava delle fratture. Poi mi sono allontanato perché sono andato in panico, ha iniziato a girarmi la testa e mi sono appoggiato al guard rail. Nel frattempo, è sopraggiunta la prima pattuglia della polizia stradale, che ha sbloccato il traffico sulla prima corsia. Sebbene fossi in stato di panico, ho reso le mie dichiarazioni alla Stradale e sono stato portato in ospedale con
l'ambulanza. Ho visto la signorina solo in auto, non sono in grado di dire chi ha portato fuori dall'auto la signorina. Sono arrivate 3 ambulanze, credo.
17 Ricordo che la signorina aveva la cintura di sicurezza allacciata, in quanto ricordo che la cintura era agganciata perché spiccava sul bianco della tendina dell'airbag”.
La dinamica ed i dettagli precisi, forniti dal teste, frutto di ricordi vividi perché legati ad un incidente di indubbia gravità, che ha coinvolto plurimi veicoli, confermano la prospettazione dei fatti riportata nell'atto introduttivo ed esclude qualsivoglia profilo di concorso di colpa dell'attrice, la quale portava appunto la cintura di sicurezza allacciata, come riferito dal teste e come è anche plausibile ritenere, atteso che per i plurimi urti subiti dall'auto sulla quale la trasportata viaggiava, la stessa avrebbe potuto riportare conseguenze fisiche molto più gravi ove non fosse stata trattenuta proprio dalla cintura di sicurezza.
10) Rilevanti risultano anche le deposizioni testimoniali degli altri due testi indotti dall'attrice, sebbene nulla abbiano potuto riferire in ordine all'incidente non essendo essi presenti sul luogo dello stesso,
[...]
, indifferente, escussa all'udienza del 20.02.2024, la quale Tes_1 ha confermato le conseguenze del trauma subito e le ripercussioni sulle abitudini quotidiane di parte attrice, che ha di fatto interrotto il percorso di studi intrapreso.
Anche il teste , escusso all'udienza del 04.10.2024, ha Testimone_2
confermato l'incidenza del trauma subito sulle abitudini quotidiane di parte attrice.
Dunque,, dalla prova testimoniale esperita risulta sufficientemente provato che l'attrice nelle circostanze di fatto e di luogo di cui all'atto introduttivo del giudizio, si trovava in qualità di trasportata a bordo dell'auto del Per_1
quando, ferma trasversalmente sulla corsia di sorpasso dopo alcuni
[...] testa-coda, veniva attinta dall'altra auto FI DE PU del Per_2
18 e successivamente dall'auto UL IC. Per_2
Non trova applicazione, nel caso in esame, alcuna applicazione di concorsualità, in quanto alcun addebito di responsabilità è attribuibile all'attrice nel sinistro per cui è causa, atteso che la stessa Parte_1
indossava regolarmente i presidi di sicurezza, come sopra già specificato e come si evince pure dall'elaborato peritale in atti (pag. 8 ctu).
11) Con riferimento al quantum debeatur, l'istante ha Parte_1
innanzitutto richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro.
In primo luogo, ha dimostrato, producendo ampia Parte_1
documentazione medica, le lesioni riportate in conseguenza del sinistro e l'iter clinico seguito fino alla guarigione.
Ora, dalla consulenza medico-legale del dott. , sulla persona Persona_6
dell'istante, espletata nel corso del presente giudizio, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, è risultato quanto segue: “Il CTU ritiene che le lesioni riscontrate siano riconducibili alla dinamica del fatto;
per il principio civilistico del più probabile che non, il CTU ritiene in base alla dinamica dell'evento che la periziata, nonostante la cintura sia stata proiettata contro il finestrino laterale e la spalliera del sedile anteriore, traslato posteriormente, a seguito dell'impatto; in quel frangente il piede ed il collo piede sono stati imprigionati sotto il predetto sedile atteggiandosi in flesso pronazione , dando adito a frattura per trauma indiretto del malleolo tibiale”, danno biologico permanente patito dalla nella misura del Parte_1
10%, successivo ad un periodo di I.T.T. di gg 30 al 100%, una I.T.P. di gg.
30 al 50% e una I.T.P. di gg. 30 al 25%. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice, con riferimento alla sua diretta incidenza sia sugli aspetti anatomo- funzionali, sia sulla sofferenza psichica connessa alle lesioni può
19 essere liquidato in via equitativa, in attuali € 23.642,00 per l'invalidità permanente al 10% in un soggetto leso di anni 20 ed in € 6.037,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo la somma di € 115,00 per ciascun giorno.
Tale somma complessiva di € 29.679,50 si determina facendo riferimento alla Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano 2024, che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Al riguardo deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019).
Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass.
25164/2020 ha recentemente chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio
20 dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla
Tabelle di Milano.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento» (Cass. 28988/2019).
Nel caso in oggetto, sulla scorta delle allegazioni e prove fornite da parte attrice e sulla base delle risultanze della Ctu, a pagina 8 e 9 dell'elaborato peritale, il CTU dott. così statuisce: “ll CTU ritiene vi siano modici Per_6 esiti in relazione alla sfera individuale. Lievi esiti sulla sfera relazionale.
Lievi esiti sull'espletamento delle normali attività quotidiane, Il CTU ritiene in base a quanto riferito dalla parte attrice ed in base alle sue conoscenze specialistiche, che le sofferenze patite sia di livello medio alto”.
Pertanto, il Tribunale ritiene di applicare la personalizzazione del danno biologico nella misura del 30% per un importo pari ad € 7.092,60 su un totale di d.b. di € 23.642,00.
Quanto, invece, all'incidenza sulla capacità lavorativa, lo stesso Ctu dott.
, a pagina 9 dell'elaborato peritale in atti così espressamente statuisce: Per_6
“Il CTU non ritiene vi sia incidenza sull'attività lavorativa del soggetto”.
Deve essere, poi, riconosciuto, in favore dell'istante, il danno patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti per cure mediche, per l'importo di € 1.300,00 giudicato congruo dal CTU.
21 In definitiva, l'importo complessivo da riconoscersi a è pari Parte_1
complessivamente ad € 38.072,10 (€ 23.642,00 + € 6.037,50 + 7.092,60
(personalizzazione nella misura del 30% d.b.) + € 1.300,00).
Poiché, nel caso in esame, parte attrice ha già incassato un acconto, dall'importo complessivo va detratto quanto corrisposto in via stragiudiziale.
Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre, pertanto, rivalutare alla data attuale l'acconto offerto e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice ISTAT FOI) si giunge ad individuare la somma spettante a parte attrice.
12) In base all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi
22 ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (23.10.2017) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Poiché, nel caso in esame, è stato corrisposto un acconto, gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e, quindi, solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
13) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 52.000,00 applicabile in ragione della domanda così come accolta - liquidando le stesse secondo valori medi stante l'assenza di attività difensiva complessa - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore degli
23 Avv.ti Viviana DA e Luciano DA, dichiaratisi antistatari.
Va posto a carico dei convenuti soccombenti anche il pagamento dei compensi al CTU medico-legale, così come liquidati con separato decreto.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, nella causa tra , in Parte_1 Controparte_7
persona del l.r.p.t., nonché e Controparte_2 Controparte_3 entrambi quali coeredi del fu , così definitivamente provvede: Persona_1
1- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'attrice Parte_1
e, per l'effetto:
[...]
a) - condanna la in persona del l.r.p.t., Controparte_7 [...]
e , in solido tra loro, a pagare all'attrice CP_2 Controparte_3
, a titolo risarcimento dei danni tutti patiti nel sinistro per Parte_1
cui è causa, la somma complessiva di € 38.072,10 oltre accessori come in motivazione, dalla quale va detratto l'importo di € 20.000,00 già corrisposto dalla a mezzo assegno bancario n. 0802694757.07 Controparte_7
e trattenuto dall'istante a titolo di acconto sul maggior Parte_1
avere, secondo i criteri indicati in parte motiva nonché gli interessi come pure indicato in parte motiva, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
b)- condanna la in persona del l.r.p.t., Controparte_7 [...]
e , in solido tra loro, a pagare all'attrice, CP_2 Controparte_3
le spese del presente giudizio che si liquidano in € 600,00 per spese ed €
7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv.ti Viviana DA e Luciano DA, dichiaratisi antistatari;
2- Pone definitivamente le spese di CTU medico-legale, espletata nel corso
24 del giudizio, già liquidate in istruttoria, a carico della Controparte_7
in persona del l.r.p.t., e e,
[...] Controparte_2 Controparte_3 per l'effetto, li condanna al rimborso in favore dell'istante Parte_1
di quanto da questi eventualmente versato al ctu in adempimento del decreto di liquidazione.
Napoli, così deciso il 11/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa AN IA DI
25