Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 01/12/2025, n. 7736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7736 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07736/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SI BI, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti
TO Di IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Somma, Gianluca Guarnaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IO LL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati da BI SI il 27 aprile 2022:
a) del provvedimento di Compatibilità Paesaggistica n. 3 del 19/2/2019 non conosciuto né pubblicato;
b) del presupposto parere di compatibilità paesaggistica reso dalla competente Sovrintendenza per i beni artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici;
c) di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso anche se non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1° luglio 2025:
per la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione sull'istanza presentata dal ricorrente nonché per la declaratoria della decadenza dall'accertamento di conformità paesaggistica n. 3/2019 e conseguente inefficacia della CILA n. 188/2019;
2. condannare il Comune resistente all'emanazione dei consequenziali provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge;
3. per il caso di ulteriore inadempimento nominare sin da ora un Commissario ad acta si sostituisca all'amministrazione.
4. in via subordinata, annullare tutti i provvedimenti impugnati;
5. condannare i resistenti e controinteressati al pagamento delle spese del procedimento diritti ed onorari di avvocato oltre IVA, CPA e spese generali come per legge previsto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento, del Ministero della Cultura e di TO Di IO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa MA AZ D'LT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale, come integrato dai primi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di compatibilità paesaggistica, con prescrizioni, rilasciato dal Comune di Piano di Sorrento, n. 3 del 19 febbraio 2019, in relazione ad un condotto fumario insistente sul condominio di via Ripa di Cassano 12, in collegamento all'attività commerciale di pizzeria e rosticceria nei locali di proprietà del sig. TO Di IO, adiacente all’immobile di sua proprietà.
1.1 Secondo la prospettazione di parte, detta installazione sarebbe avvenuta senza rispetto delle distanze legali, cagionando immissioni di fumo intollerabili e, comunque, sine titulo , come peraltro accertato dall'Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento con ordinanza di demolizione n. 20 del 1° febbraio 2018, rimasta ineseguita.
1.2 In senso contrario non potrebbe opporsi la successiva presentazione di una Cila in sanatoria (n. 188/2019) da parte del sig. LL IO, titolare della predetta attività commerciale, con cui questi avrebbe del tutto impropriamente minimizzato l'effettivo impatto edilizio dell’intervento, dequotandolo a mera attività di manutenzione ordinaria, in quanto la comunicazione in questione sarebbe del tutto inefficace, essendo stata presentata da soggetto non legittimato e, comunque, per opere di ristrutturazione edilizia, non già di edilizia libera, di modo che le stesse non sarebbero in ogni caso sanabili. Sotto il profilo paesaggistico, inoltre, la sanatoria ex post sarebbe impedita in radice dalla dimensione notevole dell'impianto di smaltimento dei fumi, rispetto alle modeste dimensioni del fabbricato, dalla sua evidente visibilità da strade pubbliche e luoghi di pubblico interesse, oltre che dalla sua realizzazione con materiali derivanti “direttamente da una standardizzazione a livello industriale” (in violazione dell’art. 26 della LR. Campania n. 35/87), imponendosi, pertanto, l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino di cui all’ordinanza di demolizione n. 20/2018.
2. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, infine, il ricorrente ha rappresentato di aver invano diffidato il Comune all’assunzione dei provvedimenti sanzionatori e di rimozione dell’abusiva canna fumaria, giusta nota assunta al prot. comunale n. 3307/2025, anche in esecuzione dell'ordinanza di demolizione, mai revocata né annullata. Ha rimarcato, inoltre, l’intervenuta decadenza del parere di compatibilità paesaggistica, non essendo state nelle more ottemperate le prescrizioni poste con il parere della Sovrintendenza (segnatamente, schermatura della canna fumaria ed eliminazione del tratto terminale orizzontale con collegato filtro di lavaggio) entro il termine di 5 anni dalla sua adozione, integralmente recepite nel provvedimento comunale impugnato. Ha concluso, dunque, per la declaratoria dell’illegittimità dell'inerzia serbata dal comune di Piano di Sorrento sulla sua istanza di adozione delle misure sanzionatorie conseguenziali e rimozione della cappa fumaria.
3. Costituitesi in giudizio le intimate amministrazioni, il Comune ha difeso la legittimità degli atti impugnati, instando per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, mentre il Ministero della Cultura ha depositato memoria di stile.
3.1 Si è inoltre costituito per opporsi all’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti il controinteressato, TO Di IO, presentando articolate difese e chiedendo la reiezione di tutte le domande proposte siccome in tesi infondate.
4. In vista dell’udienza di discussione del ricorso, il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse all'impugnativa principale avverso il provvedimento di compatibilità paesaggistica n. 3/2019, come integrata dai primi motivi aggiunti, essendo intervenuto, in data 16 luglio 2025, il provvedimento del Comune di declaratoria di inefficacia dell’accertamento di compatibilità della canna fumaria sotto il profilo paesaggistico, stante l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza. In particolare, con detto provvedimento, depositato in atti di causa, si è dato atto che “ il progetto di mitigazione, proposto dalla parte, oggetto del parere espresso dalla competente Soprintendenza, è parte integrante dell’accertamento di compatibilità n. 3/2019 e che lo stesso prevedeva oltre all’eliminazione dell’abbattitore posto all’apice della canna fumaria, l’attintatura dello scatolare in acciaio satinato che riveste la canna; - a seguito dell’accertamento di compatibilità paesaggistica l’LL IO ha presentato Cila prot. 8399 del 27/03/2019 per eseguite le summenzionate opere di mitigazione; - ad oggi il progetto di mitigazione non risulta eseguito, come riscontrato dalle relazioni prot. 10543 del 22/04/2025 e prot. 16976 del 02/07/2025 redatte in risultanza dei sopralluoghi effettuati dall’UTC in data 08/04/2025 e 14/04/2025 su impulso della Soprintendenza (nota prot. 4959-P del 03/03/2025); - le opere a farsi avrebbero dovuto essere eseguite in un periodo di cinque anni a decorrere dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento ai sensi dell’art. 146 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004; Rilevato che tale periodo di efficacia risulta abbondantemente spirato; …”.
Conclusivamente, dunque, il Comune ha dichiarato “L’inefficacia della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica n. 3 del 19/02/20219 - Pratica Edilizia n. 126/2018, disponendone l’archiviazione,” e ha demandato al Responsabile del V Settore e al Comando di Polizia Municipale la predisposizione delle attività consequenziali di competenza, rappresentando che “eventuali attività poste in essere saranno ritenute sprovviste di titoli edilizi abilitanti e sanzionate secondo la vigente normativa in materia” .
Alla luce di tale sopravvenienza, il ricorrente ha affermato la carenza di interesse alla impugnativa principale ed ai primi motivi aggiunti, ribadendo l’interesse alla decisione dell’intestato Tribunale in ordine all’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza del 31 gennaio 2025, con la quale, in particolare, diffidava il civico ente all’adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.
5. All’udienza straordinaria del 19 settembre 2025, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso principale, come integrato dai primi motivi aggiunti, è improcedibile.
In tal senso va richiamata la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito sulla domanda di annullamento, essendo sopravvenuto il provvedimento di declaratoria di inefficacia del provvedimento di compatibilità paesaggistica, oggetto d’impugnativa, per cui, in omaggio al principio dispositivo non resta al Collegio che prenderne atto e, dunque, dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti.
7. Resta da esaminare il ricorso avverso il silenzio, riguardo al quale occorre tenere conto della dichiarazione di cessata materia del contendere depositata dal ricorrente il 26 novembre 2025, dopo il passaggio in decisione della causa.
8. Le spese di lite possono essere compensate, stante la natura formale della decisione ed in ragione del deposito della dichiarazione di cessata materia del contendere dopo il passaggio in decisione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili il ricorso principale e i primi motivi aggiunti; dichiara estinti i secondi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del giorno 18 settembre e del 29 novembre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
MA AZ D'LT, Consigliere, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AZ D'LT | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO