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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 500/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302017005228170000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 03020170005228170000, per Tassa smaltimento rifiuti urbani, anno d'imposta 2014, della quale ne era venuta a conoscenza a seguito dell'l'intimazione di pagamento n. 03020229001974182/000. notificata in data 03.11.2022.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione tributaria e la mancanza della pretesa tributaria.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da distrarsi.
L'Agenzia delle Entrate IO si costituiva in giudizio e contestava tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Con successive note il difensore della ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, avendo la ricorrente in data 18 aprile 2023 definito la lite ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi 194/198 della legge 29 dicembre 2022.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto che la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art.1, commi
194/198, legge 29 dicembre 2022 e della richiesta di estinzione del giudizio, deve dichiarare estinto l'odierno giudizio
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT, dichiara estinto il giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Spese compensate.
AT 28 gennaio 2025
Il Presidente Estensore
AT SG
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 500/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302017005228170000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 03020170005228170000, per Tassa smaltimento rifiuti urbani, anno d'imposta 2014, della quale ne era venuta a conoscenza a seguito dell'l'intimazione di pagamento n. 03020229001974182/000. notificata in data 03.11.2022.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione tributaria e la mancanza della pretesa tributaria.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da distrarsi.
L'Agenzia delle Entrate IO si costituiva in giudizio e contestava tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Con successive note il difensore della ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, avendo la ricorrente in data 18 aprile 2023 definito la lite ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi 194/198 della legge 29 dicembre 2022.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto che la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art.1, commi
194/198, legge 29 dicembre 2022 e della richiesta di estinzione del giudizio, deve dichiarare estinto l'odierno giudizio
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT, dichiara estinto il giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Spese compensate.
AT 28 gennaio 2025
Il Presidente Estensore
AT SG