Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che l'incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all'"eventus damni".
Commentario • 1
- 1. Debitore si priva di unità immobiliare: come tutelare il creditore?Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Azione revocatoria. Aspetti generali e finalità – 2. Il dispositivo di cui all'art. 2901 c.c. – 3. Presupposti dell'azione revocatoria – 4. Circa l'eventus, o periculum, damni – 5. Circa il credito Qualora il debitore si privi dell'unità immobiliare di cui era proprietario in danno del creditore, affinché quest'ultimo non possa procedere all'esecuzione forzata su quel bene e così ottenere quanto di sua spettanza, è possibile (qualora ricorrano i presupposti di legge) tutelare la parte creditrice con varie azioni. Fra queste, oltre a quella di cui all'art. 2929 bis c.c., vi è l'azione revocatoria (c.d. Actio Pauliana) la quale mostra la propria rilevanza laddove il debitore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. CALABRESE Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato AMBROSIO GIUSEPPE, difesa dall'avvocato MANFREDI VITO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA LEGNANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Gian Pietro Bovolenta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ENRICO BIAGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
AN UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che lo difende, giusta procura speciale per Notar IA ME BI di Milano del 14/10/02 rep. n. 30297;
- resistente - avverso la sentenza n. 2568/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 4^ Civile, emessa il 15/07/98 e depositata il 25/09/98 (R.G. 2304/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Vito MANFREDI;
udito l'Avvocato Enrico CICCOTTI;
udito l'Avvocato Giuseppe AMBROSIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 18.12.1989 la NC di Legnano, creditrice di ND UC per l'importo di L. 62.191.837, premesso che con atto del 12.9.1988 l'ND aveva venduto l'unico cespite immobiliare di sua proprietà a NE LA, convenne dinanzi al Tribunale di Milano l'ND e la NE per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., inefficace nei propri confronti l'atto di vendita. I convenuti resistettero alla domanda, che il Tribunale accolse con sentenza del 13.5.1996. Su appello della NE la Corte di Milano, con sentenza del 25.9.1998, ha confermato la decisione del Tribunale, osservando che le acquisizioni processuali consentivano di ritenere che l'atto di vendita aveva pregiudicato le ragioni creditorie della banca e che del pregiudizio sia l'ND sia la NE erano stati consapevoli. Ricorre la NE con due motivi. Resiste la NC di Legnano con controricorso. L'ND ha partecipato alla discussione con procura a difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col secondo motivo, che per antecedenza logica va previamente esaminato, la ricorrente denunzia violazione dell'art. 2901 cod. civ., lamentando che la Corte di merito abbia immotivatamente ritenuto che la acquirente NE fosse consapevole del pregiudizio che l'atto di disposizione dell'ND avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della banca. La doglianza non ha fondamento, giacché dal fatto incontroverso che tanto la NE quanto la NC di Legnano erano intervenute in una procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti dell'ND la Corte territoriale ha desunto, come logica conseguenza, che la NE era ben consapevole del credito vantato dalla NC nei confronti dell'ND e, quindi, anche del pregiudizio che, estintasi la procedura esecutiva (per l'avvenuto soddisfacimento del creditore procedente e per essere la banca priva di titolo esecutivo) sarebbe stato arrecato alle ragioni della banca dalla vendita del cespite di che trattasi, che esauriva l'intero patrimonio immobiliare del debitore esecutato. La NE obietta che il credito della banca non era certo, essendo oggetto di contestazione in sede giudiziaria, e sostiene che pertanto la sua consapevolezza dell'"eventus damni" non avrebbe potuto ritenersi configurabile. La obiezione non può condividersi, dal momento che, essendo l'azione pauliana esperibile anche a tutela di crediti eventuali (Cass. 26.2.1986 n. 1220), l'incertezza del credito non avrebbe potuto considerarsi ragione sufficiente per escludere che la NE fosse consapevole del pregiudizio che, nel caso in cui il credito della banca fosse stato giudizialmente accertato, la banca avrebbe subito per effetto della vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore. Non a torto, quindi, la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'estremo soggettivo richiesto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria. Col primo motivo la ricorrente sostiene che la banca, in quanto priva di titolo esecutivo, non avrebbe potuto intervenire nella procedura esecutiva promossa nei confronti dell'ND. A prescindere dal dubbio fondamento di questo assunto, esso è del tutto privo di conferenza, giacché non si sostanzia in una censura alla sentenza impugnata e, per di più, riguarda un tema del tutto estraneo al presente giudizio, che concerne non già l'azione esecutiva, bensì l'azione revocatoria proposta dalla banca nei confronti dell'ND e della NE.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna ella ricorrente al pagamento, in favore della NC di Legnano, delle spese del giudizio di Cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in euro 800,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 122,00, oltre agli onorari, liquidati in euro 800,00. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003