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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 11.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 893/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Sodani, elett.me domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonio Talladira, come da procura in atti appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cavaliere, elett.me domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosalba Valenzano, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 763/2021 pubblicata il 16.10.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., regolarmente notificato, sosteneva di essere Parte_1
dipendente della in servizio presso la Unità Parte_2 Parte_3
di Pontecorvo, inquadrata nel profilo di collaboratore sanitario professionale, infermiere
[...]
professionale, riconducibile alla categoria D4 del CCNL del comparto sanità, e di essere stata assegnata a funzioni di coordinamento con numerose determinazioni dirigenziali, a partire dal provvedimento prot. n. 408 del 29.12.1997.
1 Esponeva di essersi occupata, in particolare, della preparazione dei turni di servizio di pronta disponibilità, dei piani ferie del personale, del controllo della sanificazione degli ambienti e dell'approvvigionamento dei farmaci.
Sulla base di tali premesse, chiedeva l'accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuta la superiore qualifica DS, corrispondente alle mansioni di fatto espletate, sulla base di quanto previsto dal CCNL del comparto sanità del 19.4.2004, che prevedeva il passaggio al livello DS del personale con funzioni di coordinamento riconosciute al 31.8.2001, a decorrere dall'1.9.2003, e per l'effetto la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del diverso inquadramento spettante, nonché il diritto a percepire l'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL del 20.9.2001, nella parte c.d. “fissa”, e il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale dell' da quantificarsi in via equitativa, o, in Parte_2
subordine, a percepire l'indennità di coordinamento nella sua parte “variabile” e il risarcimento del danno per l'ingiustificato ritardo nell'attribuzione della stessa.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda ed evidenziandone Parte_2
l'infondatezza, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità richiesta in capo alla ricorrente (che non era titolare della categoria D al 31.8.2001), contestando l'effettivo svolgimento di mansioni di coordinamento da parte della stessa, ribadendo la natura discrezionale dell'eventuale attribuzione dell'indennità al personale proveniente dalla Categoria C, che presuppone un formale atto di riconoscimento dell'espletamento di dette funzioni, e il fatto che l' pur avendo avviato una procedura per CP_1
tale attribuzione, indetta con atto deliberativo n. 118 del 14.2.2008, ne aveva poi disposto la sospensione senza che dunque vi fosse alcun riconoscimento effettivo.
Contestava, inoltre, il diritto all'indennità di coordinamento nella sua parte variabile, con rimando alle medesime argomentazioni sopra riassunte, nonché in generale il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'inquadramento superiore richiesto, e infine la quantificazione della pretesa, concludendo per l'integrale rigetto delle pretese attoree.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cassino, all'esito dell'attività istruttoria orale, rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite.
A fondamento della decisione, poneva le seguenti ragioni:
- la ricorrente, pacificamente inquadrata nella categoria C alla data del 31.8.2001, era transitata nella categoria D, per effetto del CCNL del comparto sanità del 2001, a partire dall'1.9.2001;
- trovava, quindi, applicazione nel caso di specie il comma 7 dell'art. 10 del CCNL cit., secondo cui
“
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici,
l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D
2 alla data del presente contratto. E' rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.”;
- nel caso di specie era insussistente in particolar modo il requisito relativo alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, non risultando agli atti alcun provvedimento tale da essere qualificabile come un espresso impegno al riconoscimento della indennità alla ricorrente, e non avendo la argomentato in merito, avendo fondato le proprie pretese esclusivamente Parte_1 sull'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento e sull'evidenza, anche documentale, di tale posizione;
- la determinazione n. 348/2017, con la quale era stata nominata una Commissione bilaterale per stabilire i criteri per l'erogazione dell'indennità anche al personale proveniente dalla categoria C, si era limitata a dare inizio a un procedimento selettivo, per la definizione di criteri, ma nulla aveva espresso in merito all'effettiva volontà di corrispondere, anche all'esito di tale valutazione,
l'indennità richiesta;
nella determina si faceva riferimento a un accordo sindacale “per la valutazione di tutti gli aspetti legati all'applicazione dell'istituto del coordinamento”, mentre nella successiva delibera n. 118 del 14.2.2018 si faceva riferimento all'intenzione di procedere all'attribuzione, all'esito di una procedura di selezione, che tuttavia non aveva avuto alcun seguito in quanto sospesa dall'azienda;
- tali determinazioni non risultavano idonee a far ritenere pienamente espressa e conclusa la
“valutazione” rimessa all'Azienda in merito al conferimento dell'indennità con riferimento alle esigenze aziendali, posto che l'opera della Commissione aveva riguardato esclusivamente la selezione di alcuni profili senza che alla stessa fosse stata demandata alcuna effettiva scelta successiva, né “consumata” la discrezionalità di cui la stessa poteva godere ai sensi della norma nell'attribuzione del beneficio, posto che il mancato esaurimento della procedura selettiva, e dunque l'indeterminatezza dei destinatari, faceva ritenere non concluso alcun procedimento, né pienamente apprezzata l'eventualità di sostenere l'esborso conseguente;
- la valutazione in merito all'erogazione dell'indennità anche ai dipendenti inquadrati nella categoria C doveva, quindi, intendersi come non ancora espressa, con la conseguenza che l'Amministrazione, in assenza di un riconoscimento puntuale e definitivo, che avrebbe dovuto esprimersi al minimo con la conclusione della stessa procedura e l'approvazione di una graduatoria, non doveva ritenersi vincolata ai criteri fissati nelle delibere sopra citate, e pertanto il diritto soggettivo fatto valere dalla ricorrente alla corresponsione dell'indennità ex art. 10 CCNL Sanità del settembre 2001 non poteva dirsi sorto né perfezionato;
3 - in difetto di tale condizione, non risultava un titolo idoneo per il riconoscimento dell'indennità di coordinamento alla ricorrente, a nulla rilevando neanche la disposizione di servizio adottata con la determinazione n. 408 del 1997, in cui le era stata riconosciuta l'autorizzazione a svolgere il turno di servizio nella fascia del mattino al fine di coordinare le esigenze anche amministrative del personale, né in ogni caso l'effettivo concreto svolgimento di funzioni assimilabili a quelle di coordinamento, posto che la disposizione contrattuale sopra citata poneva espressamente, in capo al personale inquadrato nella categoria C, l'ulteriore condizione del riconoscimento espresso da parte dell' CP_1
- non rilevava, perciò, a tal fine neanche la valutazione positiva espressa dalla CP_2 trattandosi di provvedimento meramente interno, reso sulla base di attestazioni ex post dell'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento che, come chiarito, non arrivava a integrare la valutazione espressa prevista dalla norma;
- di conseguenza, era priva di fondamento anche la domanda relativa al riconoscimento della categoria DS, che risultava direttamente riconnessa al riconoscimento dell'indennità di coordinamento e al conferimento di un incarico formale di coordinamento tale da essere riconosciuto ai sensi della normativa sopra richiamata, e rispetto a cui a nulla rilevava l'effettivo e concreto svolgimento di tali mansioni;
- con riferimento alla domanda articolata anche a titolo risarcitorio dalla ricorrente, non poteva sostenersi che la mancata corresponsione dell'indennità di coordinamento potesse essere considerata un inadempimento dell' tale da originare una responsabilità di natura CP_1 contrattuale con l'obbligo di risarcire il danno, posto da un lato che alcun inadempimento poteva ritenersi integrato di per sé dal mancato esercizio di una facoltà discrezionale per l diversa CP_1 da un'obbligazione, dall'altro che alcun diritto soggettivo era stato leso in virtù del mancato completamento della procedura per l'attribuzione dell'indennità di coordinamento;
- la domanda risarcitoria si presentava carente anche in merito all'allegazione del pregiudizio specifico subito, in quanto nel ricorso si faceva prima rinvio ad una valutazione “equitativa” (non pertinente in caso di danni di natura patrimoniale e dunque senza dubbio determinabili), e poi un mero riferimento alla mancata percezione dell'attribuzione, in decisa sovrapposizione con la domanda diretta tesa ad ottenere il beneficio in oggetto.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello per i motivi di seguito Parte_1
sinteticamente indicati:
1) contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza - omessa valutazione dei fatti di causa – omessa valutazione della domanda di inquadramento superiore – omessa valutazione delle
4 risultanze della prova testimoniale svolta in punto di mansioni effettivamente espletate dalla ricorrente nel periodo di causa.
Ha lamentato, in particolare, parte appellante che il Tribunale, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di coordinamento, non ha motivato né tantomeno valutato la diversa domanda sviluppata rispetto alla giusta determinazione dell'inquadramento spettante alla ritenendo, a torto, sussistente, dalla lettura delle disposizioni contrattuali, il Parte_1 nesso diretto tra il riconoscimento del coordinamento ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20.9.2001, in presenza dei suddetti requisiti, e il passaggio al livello DS, per cui in assenza di tale riconoscimento non sussisterebbe alcun diritto ad ottenere la qualifica superiore;
in tal modo, ha, quindi, omesso non solo di valutare concretamente le effettive mansioni espletate dalla dipendente nel corso del rapporto e riconducibili al profilo DS, ma anche e soprattutto ogni comparazione fra le due posizioni economiche che vengono in rilievo, non individuando gli elementi caratterizzanti il profilo superiore DS rispetto a quello di appartenenza in D.
2) Violazione e/o falsa interpretazione e applicazione dell'art. 10 del CCNL 2001 e 2004 - erroneità per illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'indennità di coordinamento e alla documentazione in atti depositata.
Ha sostenuto parte appellante che la lavoratrice svolgeva attività di coordinamento già alla data del dicembre 1997, ricoprendo il ruolo di “Capo Sala” con funzioni di coordinamento, giusta deliberazione del D.S. n. 408 del 29.12.97, e, quindi, alla data del 31.08.2001- in applicazione dell'art. 19, 1° comma, lett. b) del CCNL Comparto Sanità del 19.04.2004, che prevede appunto il passaggio al livello economico DS a decorrere dal 1 settembre 2003 per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31.08.2001, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20 settembre
2001 biennio 2000-2001- possedeva tutti i requisiti necessari per il riconoscimento della predetta indennità.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Cassino - Sez. Lavoro pubblicata in data 16.10.2021 n.763/2021, non notificata, riformarla integralmente e per l'effetto in accoglimento delle conclusioni spiegate nel primo grado di giudizio, così provvedere:
In via principale:
- Accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al superiore livello DS del CCNL Comparto Sanità del 19.04.2004 nel periodo dedotto in ricorso dal 1 settembre 2003 a tutt'oggi o dalla diversa data che il Giudice riterrà di giustizia e
5 con conseguente condanna dell' alla ricostruzione economica e giuridica Parte_4
dalla predetta data o dalla diversa data che il Giudice riterrà di giustizia;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trattamento retributivo proprio della categoria ritenuta di giustizia, dal 1 settembre 2003 a tutt'oggi o dalla diversa data riconosciuta dal Giudice Part e per l'effetto condannare la al pagamento delle relative differenze retributive e contributive, comprensive di relativa indennità di coordinamento parte fissa nella misura lorda prevista di €
1.549,37 all'anno, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singola voce di credito al saldo.
- Accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di coordinamento “parte fissa” prevista dall'art. 10 del CCNL Comparto sanità nella misura prevista dalla medesima norma con decorrenza dal 1/09/2001, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
- Accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, il diritto della ricorrente al Part risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale per non avere la ancora erogato alla
l'indennità di coordinamento “parte fissa”. Danni che possono essere quantificati dal Parte_1
Giudice in via equitativa nella misura pari alla predetta indennità “parte fissa”, ovvero in altra misura che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa;
- In via subordinata
- Accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di coordinamento “parte variabile ” prevista dall'art. 10 del CCNL
Comparto sanità nella misura prevista dalla medesima norma con decorrenza dal 1/09/2001, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
- Accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale dell'azienda convenuta tenuto conto dell'ingiustificato ritardo nel procedimento di attribuzione dell'indennità di coordinamento – parte variabile e della relativa graduazione, danni che possono essere quantificati nella misura pari alla predetta indennità “parte variabile” o nella diversa misura che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l' eccependo, Controparte_3
preliminarmente, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, resistendo al gravame con articolate argomentazioni e chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'11.3.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass., S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
1.1. Sempre in via preliminare, va osservato che il capo della sentenza che ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni non è stato oggetto di specifica impugnazione, con la conseguenza che lo stesso è coperto da giudicato.
2. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
Il primo e il secondo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
E' documentato in atti, e pacifico tra le parti, che inquadrata nel livello C del Parte_1
CCNL comparto sanità alla data del 31.8.2001, è transitata nel livello D, per effetto dello stesso
CCNL, a decorrere dall'1.9.2001.
Secondo l'art. 10, comma 2, del CCNL biennio economico 2000-2001: “l'indennità di coordinamento parte fissa compete in via permanente e con decorrenza 1.9.2001 ai collaboratori professionali sanitari, incluso dunque i profili professionali dei caposala, già appartenenti alla categoria D, e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001”.Il successivo comma 7, rimette alla valutazione dell'azienda la possibilità di attribuire l'indennità anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento.
Dunque, nel periodo in cui la ricorrente è stata inquadrata nella categoria professionale C (fino ad agosto 2001) il diritto all'indennità in parola è subordinato al riconoscimento delle funzioni di effettivo coordinamento.
Secondo la Suprema Corte, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale (Cass. n. 10009/2010).
7 Ciò premesso, ritiene il Collegio che, dai documenti allegati al fascicolo di primo grado della nonché dalle risultanze della prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado, è Parte_1 emerso che l'odierna appellante ha svolto sin dal 29.12.1997 funzioni di coordinamento presso il
P.O. di Pontecorvo, e, quindi, sia nel periodo in cui era inquadrata nella categoria C sia nel periodo successivo all'inquadramento in categoria D (settembre 2001).
I documenti in atti comprovano il perdurante disimpegno da parte della di tali funzioni. Parte_1
In particolare, sono stati prodotti dalla Parte_1
- atto a firma del Direttore della Unità Operativa Complessa Medicina d'Urgenza e Accettazione –
Pronto Soccorso del P.O. di Cassino, dott. , datato 22.5.2009, nel quale lo stesso ha Persona_1 certificato che la “svolge funzioni di coordinamento dal 29.12.1997 con incarico affidato Parte_1
dalla Direzione Sanitaria prot. n. 408 del 29.12.1997 a tutt'oggi”;
- disposizione di servizio n. 408 del 29.12.1997, a firma del Dirigente Medico del P.O. di
Pontecorvo, dott. , con la quale la in mancanza di un infermiere capo sala nel Persona_2 Parte_1
Servizio Pronto Soccorso del P.O., è stata autorizzata a svolgere prevalentemente il turno di servizio nella fascia oraria del mattino allo scopo di coordinare efficacemente le molteplici incombenze del personale infermieristico sia assistenziali che amministrative;
- disposizione di servizio del 13.4.2005, a firma del Responsabile del Pronto Soccorso del P.O.
Ospedale di Pontecorvo, dott.ssa , nella quale si dà atto che la “continuerà Persona_3 Parte_1
a collaborare, con funzioni di Capo , nella organizzazione e gestione delle attività di reparto, Pt_5
con il responsabile di Struttura Semplice del Pronto Soccorso del P.O. di Pontecorvo”;
- attestato di servizio, datato 7.3.2008, a firma della dott.ssa , nel quale si certifica Persona_3 che la “dal dicembre 1997 svolge funzioni di coordinamento, come da disposizione Parte_1 dell'allora Direttore Sanitario Dott. , prot. n. 408 del 29.12.1997, ribadite dai vari CP_4 Per_2
Direttori Sanitari succedutisi negli anni a seguire”;
- certificazione ex art. 10 CCNL, datata 29.5.2009, a firma del Responsabile Sanitario della
[...]
, in cui si attesta che la dipendente “svolge” funzioni di coordinamento nella UO Pronto Parte_6
Soccorso nel P.O. Pontecorvo “a seguito di apposita dichiarazione certificata dal Direttore della
UO di appartenenza”;
- nota a firma del Direttore della Unità Operativa Complessa Medicina d'Urgenza e Accettazione –
Pronto Soccorso del P.O. S. Scolastica di Cassino, dott. , del settembre 2014, con la Persona_1
quale lo stesso conferisce alla il compito “di coordinare le attività dell'Ambulatorio Parte_1
infermieristico della , le cui attività si svolgeranno presso i locali, le dotazioni Parte_7
strumentali e il personale del PPI, continuando nel contempo a svolgere le mansioni già assegnate con le precedenti disposizioni”.
8 Le risultanze documentali, relative allo svolgimento da parte della delle funzioni di Parte_1
coordinamento, sono state confermate dai testi assunti nel giudizio di primo grado, per il periodo dedotto in ricorso (vedi deposizioni testi: infermiere, , Direttore Testimone_1 Persona_1 della Unità Operativa Complessa Medicina d'Urgenza e Accettazione – Pronto Soccorso del P.O. di
Cassino, infermiere, infermiera). Testimone_2 Testimone_3
Da ciò consegue il diritto della a percepire l'indennità di coordinamento, ex art. 10 CCNL Parte_1
comparto sanità.
2.1. Quanto al diritto all'inquadramento nella categoria Ds, si osserva che il CCNL 19.4.2004 prevede, all'art. 19, comma 1, lett. b), che, per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio 2000 – 2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità.
Tale disposizione normativa ha, come deduce l'azienda appellata, come destinatari i dipendenti inquadrati in categoria D. Tale presupposto, pur non esplicitato, si ricava dall'incipit della successiva lettera c), in cui vi è il riferimento al “restante personale inquadrato in categoria D” (c.
Lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con idonee procedure selettive…”).
Tuttavia nella medesima lettera b) non è affatto richiesto che tale inquadramento fosse in essere alla data del 31.8.2001; ed infatti, il requisito richiesto dai contraenti per l'attribuzione del superiore livello Ds è soltanto l'avvenuto riconoscimento delle effettive funzioni di coordinamento al
31.8.2001 ai sensi dell'art. 10 CCNL 2000/2001, senza peraltro distinzioni di sorta tra i vari commi dell'art. 10 (ossia fra quelli applicabili al personale inquadrato in categoria D e quelli invece applicabili al personale inquadrato in categoria C).
Dunque, la clausola dell'art. 19 cit. contempla uno sviluppo professionale che prescinde dal fatto che il dipendente, al 31.8.2001, fosse inquadrato in categoria C oppure D. E, nel caso in esame, la inquadrata nella categoria C alla data del 31.8.2001, svolgeva reali funzioni di Parte_1
coordinamento ex art. 10 CCNL cit., come sopra visto, e tanto basta per attribuirle il diritto al superiore inquadramento.
Questa interpretazione consente comunque di escludere un passaggio per saltum dalla categoria C a quella Ds in quanto è pur sempre necessario, per beneficiare dello sviluppo professionale previsto dall'art. 19 CCNL 2004, essere inquadrati in categoria D almeno dalla data di entrata in vigore del
CCNL 2004. E tale condizione sussiste nel caso della che è stata inquadrata nella Parte_1
9 categoria D dall'1.9.2001; quindi, il passaggio alla categoria Ds, a decorrere dall'1.9.2003, come previsto dall'art. 19, mantiene la sua intrinseca razionalità (vedi in senso conforme Corte di appello di Roma sentenze n. 3230/2019 e n. 410/2022).
Accertato, quindi, che la ha svolto funzioni di coordinamento riconosciute al 31.8.2001, ai Parte_1 sensi dell'art. 10 del CCNL cit., deve ritenersi anche accertato il suo diritto all'inquadramento nel livello economico Ds con decorrenza 1.9.2003.
Non vale opporre il divieto di cui all'art. 52, comma 1, ult. parte, D.lgs. 165/2001, trattandosi di uno sviluppo professionale concordato in sede di contrattazione collettiva.
2.3. Quanto, infine, alla domanda di condanna della appellata al pagamento delle relative CP_1
differenze retributive e al pagamento dell'indennità di coordinamento ex art. 10 cit., deve essere accolta parzialmente l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla , e Parte_8
riproposta nel grado.
Il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla lettera di messa in mora datata
24.1.2013, e ricevuta dall'Azienda appellata in data 28.1.2013; conseguentemente risultano prescritti i crediti maturati dalla antecedentemente al 28.1.2008. Parte_1
3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, va dichiarato il diritto di a percepire l'indennità di Parte_1
coordinamento, ex art. 10 CCNL comparto sanità del 2001, dal 28.1.2008 al 13.7.2015 (data del deposito del ricorso di primo grado), con condanna dell' appellata al pagamento del relativo CP_1
importo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
va, altresì, dichiarato il diritto della ad essere inquadrata nel livello Ds Parte_1
a decorrere dall'1.9.2003, con condanna dell' appellata al corretto inquadramento CP_1
contrattuale, alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive tra il livello di inquadramento D e il livello di inquadramento Ds, dal 28.1.2008 al 13.7.2015, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennità di coordinamento, ex art. 10 CCNL Parte_1 comparto sanità del 2001, dal 28.1.2008 al 13.7.2015, e, per l'effetto, condanna l' appellata CP_1
al pagamento del relativo importo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
10 - dichiara il diritto di ad essere inquadrata nel livello Ds a decorrere dall'1.9.2003, Parte_1
e, per l'effetto, condanna l' appellata al corretto inquadramento contrattuale, alla CP_1
ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive, tra il livello di inquadramento D e il livello di inquadramento Ds, dal 28.1.2008 al 13.7.2015, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del Controparte_3
doppio grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00 quanto al primo grado, e in € 5.000,00 quanto al secondo grado, oltre Iva, Cpa e spese generali.
Roma, 11.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Gabriella Piantadosi
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