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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 108/2022 CORTE D'APPELLO DI
ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai magistrati:
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr CESARE MARZIALI Consigliere est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 108/2022 e promossa
DA
La , in persona del socio Parte_1
accomandatario e legale rappresentante sig. ( p.iva Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Piero Novelli ( c.f. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Ancona al Corso Mazzini n. 107, con dichiarazione che le comunicazioni e notifiche devono essere fatte via fax al n. 071 53096 e via email
. t Em_1 Email_2
-
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa in giudizio, dall'avv. Sebastiano FLORA ( ) presso il cui studio in C.F._2
Potenza alla p.zza Alcide De Gasperi 27 elettivamente si domicilia, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 0971472371 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
-
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1703/2021, in materia di diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c. .
Conclusioni: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 – Il fatto e cenni al giudizio di primo grado
proponeva opposizione ex art. 615 cpc Parte_2 avverso l'atto di “comunicazione dell'esercizio del diritto di ritenzione ed atto di intimazione ex art. 2792 c.c.” alla medesima notificato da parte di
[...]
. In corso di causa a quel giudizio - n. R.G. Parte_1
772/2019- veniva riunito il giudizio n.R.G. 3118/2019, introdotto successivamente da ed avente ad oggetto l'accertamento della Parte_1
legittimità del diritto di ritenzione medesimo.
L'odierna appellante aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 621/2019, opposto dalla nella causa n. R.G. Parte_2
3696/19, avente ad oggetto asserite riparazioni su automezzi, proprio quelli in relazione ai quali sarebbero maturati i crediti azionati in via monitoria e sottoposti a ritenzione dall'appellante stessa.
pag. 2/15 § 2 – La sentenza appellata, in sintesi
Il Giudice di prime cure ha deciso la causa sulla base di considerazioni in fatto e diritto che così vengono sintetizzati
1) Il diritto di ritenzione è riconosciuto nei casi previsti dalla legge, tra i quali quello di cui all'art. 2756 c.c.
2) Secondo alcune pronunce della giurisprudenza di merito, ai fini del legittimo esercizio del diritto di ritenzione non è sufficiente qualsiasi credito, anche solo affermato o vantato, ma occorre, considerata la particolare e rigorosa tutela accordata dal legislatore, che il credito a garanzia del quale il diritto è esercitato sia certo, liquido ed esigibile .
3) A prescindere dal fatto che i crediti di cui si discute sono oggetto di contestazione nel giudizio n. R.G. 3696/2019 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 621/2019, come sopra menzionato, deve considerarsi che nella fattispecie i crediti vantati dalla nei confronti della Parte_1
non sono provati per tabulas, infatti, a supporto delle proprie pretese Pt_2
creditorie la prima ha prodotto soltanto due fatture – non corredate dall'estratto autentico delle scritture contabili - – e preventivi e schede di accettazione lavori non firmati dalla cliente per accettazione/conferma.
4) Il primo giudice ha nondimeno ritenuto di aderire alla meno restrittiva interpretazione della norma, secondo cui, poiché il diritto di ritenzione disciplinato dall'art. 2756 c.c. rientra nell'ambito degli atti di autotutela privata che, facendo eccezione al principio generale secondo cui nulla executio sine titulo, prescindono dall'esistenza di un titolo giudiziario di accertamento della pretesa del creditore, tantomeno esecutivo, l'indagine sull'esistenza del credito – soprattutto in fase sommaria, così come era accaduto per la vicenda in esame, interessata anche da richieste cautelari – è limitata alle ipotesi di evidente inesistenza della pretesa creditoria, fino al limite dell'abuso dello strumento di autotutela, posto che quando non è totalmente contestata l'esistenza della prestazione, come doveva ritenersi nel caso di specie, è sicuramente favorita pag. 3/15 dalla legge la posizione del creditore che esercita il diritto di ritenzione piuttosto che quella del debitore che non paga.
5) Ma pur dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di legittimazione della all'esercizio del diritto di ritenzione, posto che non è Parte_1
contestato che gli automezzi sono stati consegnati per effettuare talune sostituzioni e verifiche/controlli e che tali prestazioni siano state effettivamente eseguite
6) Nel caso oggetto della cognizione ordinaria di cui era investito il primo giudice,
occorreva però osservare che 6a) il diritto di ritenzione è stato esercitato a fronte di crediti non provati per iscritto, supportati esclusivamente da documentazione unilateralmente emessa ed inidonea anche ai fini di cui all'art. 634 c.p.c. e giudizialmente contestati;
6b) il diritto di ritenzione è stato contestualmente esercitato su più automezzi, costituiti da beni strumentali all'esercizio dell'impresa della e tali elementi, sebbene inidonei ad Parte_2
escludere la sussistenza ab origine del diritto di ritenzione, sono elementi sintomatici di un esercizio abusivo e non corretto di tale diritto, alla luce del quale la pressione esercitata dal debitore ai fini del pagamento dei pretesi crediti appare non meritevole di tutela.
7) Rigettate quelle proposte dalla con conseguente Parte_1
revoca del sequestro giudiziario, ed ordine alla restituzione degli automezzi e della cauzione, veniva anche rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla in quanto sfornita di prova. Parte_2
§ 3 - L'appello
Propone appello La coi seguenti motivi Parte_1
1) inesatta ricostruzione in fatto/errata interpretazione delle risultanze istruttorie – inesatta/contraddittoria lettura del disposto dell'art. 2756 c.c.
2) erroneo giudizio circa la sussistenza di circostanze e condotte costituenti abuso di diritto e violazione dell'obbligo di buona fede pag. 4/15 3) erroneo/immotivato diniego di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla
Parte_1
4) omessa pronuncia su domanda di accertamento e condanna promossa dalla
Parte_1
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto della domanda .
§ 4 – La domanda oggetto del giudizio
I procedimenti riuniti riguardano
- La richiesta di declaratoria che il diritto di ritenzione su determinati mezzi di proprietà di sia stato, da legittimamente Pt_3 Parte_1
esercitato
- La richiesta di condanna al pagamento del corrispettivo di euro 17.259,17 per le prestazioni effettuate
La prima domanda che ci si deve porre è se il rigetto, anche parziale, della domanda del corrispettivo per prestazioni di riparazione sugli autoveicoli, detenuti dall'appellante, possa avere influenza, e, se sì, quale, sull'accoglimento o meno della prima domanda.
In questo senso, parte appellante (ma anche l'altra parte, e la stessa sentenza impugnata) non coltiva in alcun modo tale questione preliminare, invece decisiva.
O meglio, nella misura in cui, rassegnando le conclusioni in primo grado, l'appellante specifica “…euro 17.259,17 o quella diversa maggiore o minore somma…” e le ribadisce in appello in appello, postula che l'obbligazione per riparazioni, al fine di giustificare il diritto alla ritenzione, non ha la necessità di essere certa e liquida. Se, infatti, lo fosse, non potrebbe dare luogo a subordinate.
In altre parole, nel caso si dia risposta negativa al quesito di cui sopra, la somma
“diversa [maggiore o] minore” non potrebbe giustificare il diritto alla ritenzione.
pag. 5/15 A dire il vero, la motivazione della sentenza impugnata affronta, seppure in maniera impropria e, almeno in parte, contraddittoria, l'argomento, iniziando ad osservare (sul presupposto, che consta anche a questa Corte, che la Cassazione non si sia pronunciata specificamente sul punto)
“…Secondo alcune pronunce della giurisprudenza di merito, ai fini del legittimo esercizio del diritto di ritenzione non è sufficiente qualsiasi credito, anche solo affermato o vantato, ma occorre, considerata la particolare e rigorosa tutela accordata dal legislatore, che il credito a garanzia del quale il diritto è esercitato sia certo, liquido ed esigibile (Tribunale Marsala
797/2021; Trib. Napoli 22.9.2017)….”
E, successivamente, offrendo argomentazioni sulle quali si ritornerà infra.
È dunque necessaria e preliminare rispetto ad ogni altra questione, dare una risposta al quesito in parola, e per fare ciò occorre fare almeno un cenno alla problematica generale dell'autotutela privata e, nel suo ambito, del diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c.
§ 5 – L'autotutela privata ed il diritto di ritenzione
Il codice civile italiano non contiene la definizione di autotutela, né un riferimento esplicito alla figura. Il principio generale è che «alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria ordinaria» (art. 2907 c.c.) cosicché l'interpretazione pressoché unanime di dottrina e giurisprudenza è nel senso che varie forme di autotutela, tra loro di solito eterogenee, costituiscono istituti di jus singulare che operano nel rispetto, comunque, di alcune regole generali dell'ordinamento1.
pag. 6/15 Nell'eterogenea previsione normativa, il diritto di ritenzione compete tra gli altri: all'enfiteuta (art. 975) per miglioramenti e addizioni;
al possessore di buona fede (art. 1152 c.c.) per le indennità spettantigli a causa delle riparazioni, dei miglioramenti e delle addizioni;
al coerede (art. 748 c.c.)nel possesso di un immobile, tenuto a collazione;
all'usufruttuario (art. 1006, 1011 c.c.) che ha eseguito a sue spese le riparazioni poste a carico del proprietario o che ha pagato le imposte e altri pesi a carico della proprietà, o che ha anticipato il capitale, i debiti o i legati che gravavano sull'eredità; al compratore (art. 1502 c.c.) con patto di riscatto per le spese necessarie e utili;
conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata Art. 1593 al creditore pignoratizio (art. 2794 c.c.), se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia stato pagato il debito anteriore2.
Al contrario, l'art. 2235 prevede esplicitamente il divieto di ritenzione per il prestatore d'opera, riguardo alle cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
In questo quadro non certo esaustivo, ma pur sempre sufficiente a dare conto dell'eterogeneità delle figure che fanno capo al diritto di ritenzione, si pone la ritenzione privilegiata, nella quale, a differenza della ritenzione semplice, al diritto di ritenere si accompagna un privilegio che taluno chiama, ma impropriamente
“possessuale” (terminologia impropria nel senso che, come è noto, giustifica la
Tra i limiti esterni, poi, si è messo in evidenza, come pure accenna il primo giudice, che anzi ne fa il principale motivo di rigetto al riconoscimento della ritenzione, il limite esterno costituito da un' «autotutela esercitata fuori dai confini» ordinamentali, la quale deve essere reputata un'attività
«abusiva» e, come tale, interdetta. 2 Il codice civile usa il termine “ritenere “ non collegato a detenzione o possesso di qualcosa, ma come sinonimo di “diritto a vedersi attribuito”, che ovviamente nulla ha a che fare con ciò che stiamo trattando :
- Art. 521. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile
- Art. 552. Donazioni e legati in conto di legittima, 2° comma ultima parte .- Se l'eccedenza non supera il
- quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
- Art. 1593 - addizioni sulla cosa locata e facoltà del proprietario di ritenerle alla riconsegna pag. 7/15 ritenzione in esame anche una mera detenzione non qualificata, purché servente il rapporto di prestazione d'opera che dà luogo alle riparazioni), che, quale causa di prelazione, consente al creditore
- non solo di rifiutare la restituzione del bene
- Ma, altresì, sotto distinto profilo, pure “di vendere la cosa ritenuta e di soddisfarsi sul suo valore” con preferenza rispetto ad altri creditori.
Nelle fattispecie di ritenzione privilegiata, che riguardano la tutela del credito di chi ha anticipato le spese per la conservazione o il miglioramento del bene mobile (art. 2756
c.c.) o di chi svolge l'attività di vettore, mandatario, depositario e sequestratario, per i crediti derivanti dal contratto (art. 2761 c.c.), viene attribuita al creditore, finché conserva la relazione materiale con la res, insieme al diritto di ritenzione, un privilegio speciale, la cui dimensione temporale è commisurata al perpetuarsi della materiale disponibilità della cosa oggetto del privilegio.
Il dato di rilievo è la possibilità per il creditore, a fronte dell'inadempienza del debitore, di soddisfarsi sul valore dei beni vincolati, mediante la vendita coattiva, senza il preventivo pignoramento.
E, pertanto, nella ritenzione privilegiata, confluiscono due diritti distinti, ma ritenuti inscindibili, lo ius retentionis e lo ius praelationis, che assolvono a due differenti funzioni e che conservano la loro autonomia strutturale:
- il diritto di ritenzione, che si esaurisce nella mera (possibilità giuridica di) detenzione della cosa, che il creditore adopera, principalmente come mezzo di pressione, per indurre il debitore ad adempiere, ma anche per non vedersi sfuggire altri modi di soddisfarsi, altrimenti lunghi ed incerti;
- il diritto di prelazione, quale potere del creditore di trattenere il bene per conservare il privilegio e soddisfarsi (in atto, e non solo in potenza, come invece sopra detto) con preferenza sul ricavato dalla vendita coattiva della res.
§ 6 – Il diritto di ritenzione ed il caso concreto in esame
pag. 8/15 In un caso di ritenzione, vale a dire quello previsto dall'art. dell'art. 1152 cod. civ., le caratteristiche del credito possono essere anche quelle dell'illiquidità, dal momento che, per la ritenzione basta una prova generica delle spese effettuate per le migliorie e le riparazioni effettuate sulla cosa ritenuta di cui si vuole ottenere la ripetizione.
Se ne deduce la fondatezza di quell'orientamento della giurisprudenza di merito richiamata in sentenza, che pretende non una generica fondatezza della liquidità ma che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
Proprio perché la ritenzione, in questo caso, si collega al privilegio, mal si adatta ad una individuazione solo generica del credito.
Si badi che, proprio perché il diritto di ritenzione è unanimemente riconosciuto (anche) quale strumento di pressione nei confronti del debitore, è corretto affermare che il creditore deve essere certo non solo, genericamente, della sussistenza di un suo diritto di credito, ma anche della sua entità e qualificazione. Opinando diversamente si trasmoderebbe quasi in maniera inevitabile in quell'abuso che, come sopra accennato, costituisce il limite esterno della possibilità di ritenzione: non è chi non veda, infatti, che una ritenzione potrebbe essere usata per far prevalere, di fatto, la posizione del creditore in ordine ad un contrasto sul quantum che, non di rado, impedisce un accordo sul pagamento.
La conferma indiretta viene data dalle conseguenze problematiche che sussisterebbero nell'ammettere un credito solo sommariamente fondato. 3
pag. 9/15 È comunque priva di fondamento la distinzione, fatta nella sentenza appellata, sia pure in maniera indiretta, e che si ricava da quanto richiama il giudice di prime cure, che
“ritiene di aderirvi” : “…l'indagine sull'esistenza del credito – soprattutto in fase cautelare –
è limitata alle ipotesi di evidente inesistenza della pretesa creditoria, fino al limite dell'abuso dello strumento di autotutela, mentre non può fondarsi sull'esistenza di una sua contestazione giudiziaria pendente, che la rende solo res litigiosa senza ulteriori implicazioni, né su valutazioni riferite all'autoliquidazione del credito o alla sua diversità rispetto a precedenti preventivi accettati dal cliente, posto che quando non è totalmente contestata l'esistenza della prestazione (al punto da configurarsi l'abuso del presunto creditore o l'appropriazione indebita), come accade nel caso di specie, è sicuramente favorita dalla legge la posizione del creditore che esercita il diritto di ritenzione piuttosto che quella del debitore che non paga…”
Con il che si vorrebbe distinguere il tipo di cognizione sommaria cautelare, esercitata medio tempore, e favorevole, almeno in parte, alle tesi dell'appellante, con il tipo di approfondimento che comporta la cognizione esercitata in primo grado, e che vede il
Giudice affermare l'esatto opposto.
Quante volte la cognizione sommaria postuli un approfondimento incompatibile con la cognizione ordinaria, si potrà distinguere tra ciò che può essere ammesso alla stregua della prima e ciò che – in misura evidentemente minore, a parità di emergenze probatorie – può essere ammesso alla stregua della seconda.
Cosicché appare in chiara contraddizione, ed ai limiti dell'incomprensibilità, quanto si rinviene nell'impugnata sentenza :
“…l'accertamento dell'esatta entità dei crediti maturati dalla Parte_1
(oggetto della causa di opposizione a decreto ingiuntivo) non costituisce un presupposto giuridico per l'esercizio del diritto de quo (né assume rilievo, dal punto di vista pregiudiziale e logico, rispetto alla decisione della presente vertenza).
Cionondimeno, a parere del Tribunale, deve ritenersi che il diritto di ritenzione de quo sia stato nel caso di specie concretamente esercitato in termini censurabili ed integranti abuso del diritto stesso e violazione dell'obbligo di buona fede.”
compressione di un diritto processuale del procedente persino costituzionalmente tutelato. Perché il processo esecutivo [promosso da altro creditore] possa avere il suo regolare svolgimento si rende necessario lo spossessamento e quindi la perdita della detenzione da parte del creditore-ritentore)
pag. 10/15 Al contrario, per le ragioni sopra accennate
1) L'accertamento dell'esatta entità dei crediti costituisce presupposto necessario per la ritenzione, come da giurisprudenza di merito, che si condivide, richiamata
(sembra condivisibilmente, ma nemmeno ciò è chiaro) nella stessa sentenza impugnata
2) Sotto tal profilo, la cognizione del giudice della cautela e del giudice ordinario non differisce, perché riguarda una circostanza pacificamente acquisita
Pertanto, il primo giudice, aderendo (sia pure poco convintamente, come osserva l'appellate) a quanto osservato dal giudice della cautela, avrebbe semmai dovuto confermare anche la soluzione in senso positivo al riconoscimento del diritto di ritenzione, data da quest'ultimo.
Al contrario, come si viene appresso ad argomentare, il giudizio cautelare ed il giudizio di cognizione sommaria, dovevano, sì, avere la stessa valutazione, ma nel senso sfavorevole al riconoscimento del diritto di ritenzione.
L'approfondimento di tale ultima questione può essere, ovviamente, effettuata da questo giudice d'appello, nel rispetto del principio della domanda, in quanto attinente ai presupposti che il giudice stesso è tenuto a verificare, proprio ai fini della verifica di fondatezza della domanda medesima.
§ 7 – L'accertamento del credito
È vero che il primo giudice ha confuso gli importi richiesti con il decreto ingiuntivo frutto di una parallela causa di opposizione, con il pagamento richiesto in questa sede.
Si tratta, infatti, della diversa somma di euro 13.134,77 e di diverse (asserite) causali.
Questo, peraltro, non sposta in alcun modo la questione, che deve concentrarsi sull'asserita debenza di altri pagamenti, richiesti per altre riparazioni, della prova di queste riparazioni, della prova delle pattuizioni.
L'esame dei motivi di appello può risolversi in due questioni, strettamente collegate pag. 11/15 1) Se manchi la prova del credito e/o della sua esatta quantificazione
2) Se,in ogni caso, dovevano trovare accesso le prove costituende, proprio finalizzate alla prova sub 1), di cui l'appellante ha chiesto l'ingresso sia in primo che in secondo grado
7.1 – La prova del credito, allo stato degli atti
L'estratto autentico (anche qui il primo giudice erra in fatto, considerandolo in copia informe) dei libri contabili prodotto in primo grado (doc. 101) non aiuta a dare la prova specifica delle voci richieste con l'atto di intimazione .
È estremamente difficile, o per meglio dire impossibile, operare anche un semplice raffronto tra gli importi contenuti in tale estratto e gli importi contenuti nelle fatture in calce all'atto di intimazione.
Questo rilievo appare decisivo, a fronte di un rapporto durato negli anni (dal 2017, a quanto pare) e con la prestazione di servizi e vendite costanti nel tempo.
Peraltro, tiene a precisare di non aver commissionato né Parte_2
accettato successivamente i lavori di cui alle schede di accettazione/lavoro, poi trasfusi nelle fatture e nel pro-forma innanzi richiamati;
sottolinea anzi di aver provveduto tempestivamente a contestare tutte le fatture poste a base dell'esercitata ritenzione ossia la n. 1197 del 05.09.2018 di € 1.718.92, la n. 1175 dell'01.09.2018 di € 5.447,85
(contestazione avvenuta con propria missiva del 15.11.2018 – agli atti del fascicolo di merito - e ribadita con la successiva nota del 19.12.18 - sempre agli atti -) ed anche il pro-forma di fattura (e non fattura come asserito da controparte) n. 1 del 09.01.2019 di €
10.092,40.
L'approvazione scritta, peraltro, era prevista nel documento unilateralmente predisposto dalla che, con la clausola 5 espressamente prevedeva che “eventuali Parte_1
scostamenti da quanto preventivato, emersi nel corso della riparazione, vi saranno comunicati in seguito per iscritto ed ai quali dovrete dare conferma”.
pag. 12/15 7.2 – La prova del credito, attraverso i testimoni, con il compendio di capitoli articolato dall'appellate
A fronte di quanto osservato sub 7.1, in ogni caso appare arduo prospettare una prova per testi la quale in parte contrasterebbe in via logica con quanto appena osservato, dall'altro troverebbe un ostacolo proprio in quanto contenuto nella clausola 5 dell'atto sottoscritto fra le parti, ove si voglia provare quanto in contrasto con la previsione ivi contenuta: non risulta infatti che quanto si vorrebbe provare per testi superi il vaglio delle preclusioni di cui agli artt. 2722-2723 c.c. .
Peraltro, alcuni dei capitoli articolati sono manifestamente superflui e/o inconducenti ovvero generici: ad esempio, già scorrendo i primi articolati
- Vero che è a conoscenza del fatto che a partire dal giugno 2017 la
[...]
ha più volte incaricato la di eseguire Parte_2 Parte_1
opere di manutenzione/riparazione/miglioramento dei mezzi di sua proprietà o di provvedere alla custodia dei mezzi stessi;
- irrilevante, l'incarico nel tempo è dato neutro, anzi pone elementi di incertezza, come sopra visto, tra le varie prestazioni
- Vero che le prestazioni di cui al capitolo che precede sono state sempre eseguite dalla sui mezzi di proprietà della Parte_1 Parte_2
su richiesta/incarico della stessa;
- irrilevante
- 3) Vero che il legale rappresentante della , Sig. dal giugno Pt_2 Parte_2
2017 ebbe a recarsi presso l'Officina e che in tale Parte_1
occasione lo stesso presentò al titolare della e ai Parte_1 dipendenti il Sig. ed il Sig. come “referenti CP_2 Parte_4 locali” della aventi il potere di autorizzare i lavori da eseguirsi sui Pt_2
mezzi di proprietà della , di assumere decisioni in merito Pt_2 all'espletamento delle opere, di supervisionare l'espletamento delle opere stesse;
irrilevante pag. 13/15 - Vero che i mezzi da sottoporre a manutenzione/riparazione/verifiche o quanto altro di competenza della venivano dal giugno 2017 in poi Parte_1 materialmente condotti/consegnati presso l'officina dai sig.ri e CP_2
o da altri soggetti che si qualificavano come incaricati della Parte_4
volendo specificare, se del caso, le generalità di questi;
irrilevante Pt_2
- Vero che le prestazioni venivano eseguite dalla previo Parte_1 rilascio di preventivo/”scheda accettazione lavoro” da parte della Parte_1
ed accettazione da parte degli anzidetti incaricati della;
- in
[...] Pt_2
contrasto con specifica pattuizione contrattuale circa le modalità di incarico
- Vero che i Sig.ri e , in qualità di incaricati della , si CP_2 Pt_4 Pt_2
occupavano di ricevere e approvare i preventivi delle opere da eseguire, di sottoscrivere le schede accettazione lavoro, di approvare le modifiche/rettifiche agli accordi iniziali che potevano rendersi necessari in corso d'opera, di eseguire controlli sullo stadio e modalità dell'espletamento lavori, di vagliare la opportunità/fattibilità di alcune opere anche tenuto conto dei costi e della convenienza dal punto di vista economico;
- idem c.s.
- Vero che la e la hanno operato nella prima fase Parte_1 Pt_2
sino al 2018 in un clima di serena cooperazione tanto che la Parte_1
si è resa in più occasioni disponibile alla custodia a titolo gratuito di
[...] mezzi “nuovi” di proprietà della e, in altri casi, alla custodia di mezzi Pt_2
sui quali era stata effettuata attività di smontaggio in attesa di ulteriori determinazioni da parte della stessa;
- superfluo
E così via.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Pertanto, rimanendo assorbite tutte le altre questioni e sia pure con le precisazioni ed integrazioni fatte in questa sede, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellata, secondo i criteri di cui ai parametri ministeriali, valori medi .
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del CU.
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_5
I) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
II) condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese di lite del secondo grado che liquida, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921 ; per la Fase di trattazione, in € 1.843; per la Fase decisionale, in €
1.911 , oltre rimborso forfettario, 15 % IVA e CAP come per legge.
III) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU.
Ancona, così deciso lì 19/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Cesare Marziali Gianmichele Marcelli
pag. 15/15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella relazione al Re relativa al c.c. del 1942 la ragione prima dell'istituto è collegata a ragioni di carattere generale : “…Nel regolamento dei singoli privilegi speciali, uno dei più favoriti è quello delle spese dì conservazione (art. 2756 del c.c.), il cui effetto, ripercuotendosi direttamente sulla cosa, mi ha indotto a dichiararlo prevalente ai diritti acquistati dai terzi sulla cosa medesima..”. Il carattere obiettivo e, per così dire, di interesse generale, cui sarebbe finalizzata la norma, viene sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità: si tratta cioè di tutelare l'aspettativa di coloro che hanno contribuito all'incremento economico della cosa mobile. La più recente dottrina pone in evidenza altre ragioni : in generale, il potere del creditore di trattenere la cosa oggetto dei miglioramenti è riconosciuto in virtù di una forma di autotutela che trova fondamento in esigenze di giustizia sostanziale. Difatti, non sarebbe equo costringere un soggetto a consegnare la cosa, alla quale è legato un suo diritto, senza che la controparte adempia la prestazione connessa alla res da restituire. Diversamente, si creerebbe uno squilibrio nel sinallagma contrattuale, visto che alla prestazione di una parte non corrisponderebbe la controprestazione dell'altra. 3 Problema che si è posto nel regolare i rapporti tra processo esecutivo sullo stesso bene e diritto di vendita da parte del detentore privilegiato : taluni avevano ipotizzato, in ragione della presenza o meno dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai fini della possibilità di intervento, secondo la formulazione previgente dell'art. 525 c.p.c. Con l'abrogazione del primo comma della norma citata intervenuta nel 2005 il creditore-ritentore può intervenire anche in assenza dei mnenzionati requisiti e, potendo intervenire, non può certo opporsi all'esecuzione forzata, pena la immotivata
ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai magistrati:
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr CESARE MARZIALI Consigliere est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 108/2022 e promossa
DA
La , in persona del socio Parte_1
accomandatario e legale rappresentante sig. ( p.iva Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Piero Novelli ( c.f. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Ancona al Corso Mazzini n. 107, con dichiarazione che le comunicazioni e notifiche devono essere fatte via fax al n. 071 53096 e via email
. t Em_1 Email_2
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APPELLANTE
CONTRO
(p. iva ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa in giudizio, dall'avv. Sebastiano FLORA ( ) presso il cui studio in C.F._2
Potenza alla p.zza Alcide De Gasperi 27 elettivamente si domicilia, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 0971472371 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
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APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1703/2021, in materia di diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c. .
Conclusioni: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1 – Il fatto e cenni al giudizio di primo grado
proponeva opposizione ex art. 615 cpc Parte_2 avverso l'atto di “comunicazione dell'esercizio del diritto di ritenzione ed atto di intimazione ex art. 2792 c.c.” alla medesima notificato da parte di
[...]
. In corso di causa a quel giudizio - n. R.G. Parte_1
772/2019- veniva riunito il giudizio n.R.G. 3118/2019, introdotto successivamente da ed avente ad oggetto l'accertamento della Parte_1
legittimità del diritto di ritenzione medesimo.
L'odierna appellante aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 621/2019, opposto dalla nella causa n. R.G. Parte_2
3696/19, avente ad oggetto asserite riparazioni su automezzi, proprio quelli in relazione ai quali sarebbero maturati i crediti azionati in via monitoria e sottoposti a ritenzione dall'appellante stessa.
pag. 2/15 § 2 – La sentenza appellata, in sintesi
Il Giudice di prime cure ha deciso la causa sulla base di considerazioni in fatto e diritto che così vengono sintetizzati
1) Il diritto di ritenzione è riconosciuto nei casi previsti dalla legge, tra i quali quello di cui all'art. 2756 c.c.
2) Secondo alcune pronunce della giurisprudenza di merito, ai fini del legittimo esercizio del diritto di ritenzione non è sufficiente qualsiasi credito, anche solo affermato o vantato, ma occorre, considerata la particolare e rigorosa tutela accordata dal legislatore, che il credito a garanzia del quale il diritto è esercitato sia certo, liquido ed esigibile .
3) A prescindere dal fatto che i crediti di cui si discute sono oggetto di contestazione nel giudizio n. R.G. 3696/2019 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 621/2019, come sopra menzionato, deve considerarsi che nella fattispecie i crediti vantati dalla nei confronti della Parte_1
non sono provati per tabulas, infatti, a supporto delle proprie pretese Pt_2
creditorie la prima ha prodotto soltanto due fatture – non corredate dall'estratto autentico delle scritture contabili - – e preventivi e schede di accettazione lavori non firmati dalla cliente per accettazione/conferma.
4) Il primo giudice ha nondimeno ritenuto di aderire alla meno restrittiva interpretazione della norma, secondo cui, poiché il diritto di ritenzione disciplinato dall'art. 2756 c.c. rientra nell'ambito degli atti di autotutela privata che, facendo eccezione al principio generale secondo cui nulla executio sine titulo, prescindono dall'esistenza di un titolo giudiziario di accertamento della pretesa del creditore, tantomeno esecutivo, l'indagine sull'esistenza del credito – soprattutto in fase sommaria, così come era accaduto per la vicenda in esame, interessata anche da richieste cautelari – è limitata alle ipotesi di evidente inesistenza della pretesa creditoria, fino al limite dell'abuso dello strumento di autotutela, posto che quando non è totalmente contestata l'esistenza della prestazione, come doveva ritenersi nel caso di specie, è sicuramente favorita pag. 3/15 dalla legge la posizione del creditore che esercita il diritto di ritenzione piuttosto che quella del debitore che non paga.
5) Ma pur dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di legittimazione della all'esercizio del diritto di ritenzione, posto che non è Parte_1
contestato che gli automezzi sono stati consegnati per effettuare talune sostituzioni e verifiche/controlli e che tali prestazioni siano state effettivamente eseguite
6) Nel caso oggetto della cognizione ordinaria di cui era investito il primo giudice,
occorreva però osservare che 6a) il diritto di ritenzione è stato esercitato a fronte di crediti non provati per iscritto, supportati esclusivamente da documentazione unilateralmente emessa ed inidonea anche ai fini di cui all'art. 634 c.p.c. e giudizialmente contestati;
6b) il diritto di ritenzione è stato contestualmente esercitato su più automezzi, costituiti da beni strumentali all'esercizio dell'impresa della e tali elementi, sebbene inidonei ad Parte_2
escludere la sussistenza ab origine del diritto di ritenzione, sono elementi sintomatici di un esercizio abusivo e non corretto di tale diritto, alla luce del quale la pressione esercitata dal debitore ai fini del pagamento dei pretesi crediti appare non meritevole di tutela.
7) Rigettate quelle proposte dalla con conseguente Parte_1
revoca del sequestro giudiziario, ed ordine alla restituzione degli automezzi e della cauzione, veniva anche rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla in quanto sfornita di prova. Parte_2
§ 3 - L'appello
Propone appello La coi seguenti motivi Parte_1
1) inesatta ricostruzione in fatto/errata interpretazione delle risultanze istruttorie – inesatta/contraddittoria lettura del disposto dell'art. 2756 c.c.
2) erroneo giudizio circa la sussistenza di circostanze e condotte costituenti abuso di diritto e violazione dell'obbligo di buona fede pag. 4/15 3) erroneo/immotivato diniego di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla
Parte_1
4) omessa pronuncia su domanda di accertamento e condanna promossa dalla
Parte_1
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto della domanda .
§ 4 – La domanda oggetto del giudizio
I procedimenti riuniti riguardano
- La richiesta di declaratoria che il diritto di ritenzione su determinati mezzi di proprietà di sia stato, da legittimamente Pt_3 Parte_1
esercitato
- La richiesta di condanna al pagamento del corrispettivo di euro 17.259,17 per le prestazioni effettuate
La prima domanda che ci si deve porre è se il rigetto, anche parziale, della domanda del corrispettivo per prestazioni di riparazione sugli autoveicoli, detenuti dall'appellante, possa avere influenza, e, se sì, quale, sull'accoglimento o meno della prima domanda.
In questo senso, parte appellante (ma anche l'altra parte, e la stessa sentenza impugnata) non coltiva in alcun modo tale questione preliminare, invece decisiva.
O meglio, nella misura in cui, rassegnando le conclusioni in primo grado, l'appellante specifica “…euro 17.259,17 o quella diversa maggiore o minore somma…” e le ribadisce in appello in appello, postula che l'obbligazione per riparazioni, al fine di giustificare il diritto alla ritenzione, non ha la necessità di essere certa e liquida. Se, infatti, lo fosse, non potrebbe dare luogo a subordinate.
In altre parole, nel caso si dia risposta negativa al quesito di cui sopra, la somma
“diversa [maggiore o] minore” non potrebbe giustificare il diritto alla ritenzione.
pag. 5/15 A dire il vero, la motivazione della sentenza impugnata affronta, seppure in maniera impropria e, almeno in parte, contraddittoria, l'argomento, iniziando ad osservare (sul presupposto, che consta anche a questa Corte, che la Cassazione non si sia pronunciata specificamente sul punto)
“…Secondo alcune pronunce della giurisprudenza di merito, ai fini del legittimo esercizio del diritto di ritenzione non è sufficiente qualsiasi credito, anche solo affermato o vantato, ma occorre, considerata la particolare e rigorosa tutela accordata dal legislatore, che il credito a garanzia del quale il diritto è esercitato sia certo, liquido ed esigibile (Tribunale Marsala
797/2021; Trib. Napoli 22.9.2017)….”
E, successivamente, offrendo argomentazioni sulle quali si ritornerà infra.
È dunque necessaria e preliminare rispetto ad ogni altra questione, dare una risposta al quesito in parola, e per fare ciò occorre fare almeno un cenno alla problematica generale dell'autotutela privata e, nel suo ambito, del diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c.
§ 5 – L'autotutela privata ed il diritto di ritenzione
Il codice civile italiano non contiene la definizione di autotutela, né un riferimento esplicito alla figura. Il principio generale è che «alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria ordinaria» (art. 2907 c.c.) cosicché l'interpretazione pressoché unanime di dottrina e giurisprudenza è nel senso che varie forme di autotutela, tra loro di solito eterogenee, costituiscono istituti di jus singulare che operano nel rispetto, comunque, di alcune regole generali dell'ordinamento1.
pag. 6/15 Nell'eterogenea previsione normativa, il diritto di ritenzione compete tra gli altri: all'enfiteuta (art. 975) per miglioramenti e addizioni;
al possessore di buona fede (art. 1152 c.c.) per le indennità spettantigli a causa delle riparazioni, dei miglioramenti e delle addizioni;
al coerede (art. 748 c.c.)nel possesso di un immobile, tenuto a collazione;
all'usufruttuario (art. 1006, 1011 c.c.) che ha eseguito a sue spese le riparazioni poste a carico del proprietario o che ha pagato le imposte e altri pesi a carico della proprietà, o che ha anticipato il capitale, i debiti o i legati che gravavano sull'eredità; al compratore (art. 1502 c.c.) con patto di riscatto per le spese necessarie e utili;
conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata Art. 1593 al creditore pignoratizio (art. 2794 c.c.), se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia stato pagato il debito anteriore2.
Al contrario, l'art. 2235 prevede esplicitamente il divieto di ritenzione per il prestatore d'opera, riguardo alle cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
In questo quadro non certo esaustivo, ma pur sempre sufficiente a dare conto dell'eterogeneità delle figure che fanno capo al diritto di ritenzione, si pone la ritenzione privilegiata, nella quale, a differenza della ritenzione semplice, al diritto di ritenere si accompagna un privilegio che taluno chiama, ma impropriamente
“possessuale” (terminologia impropria nel senso che, come è noto, giustifica la
Tra i limiti esterni, poi, si è messo in evidenza, come pure accenna il primo giudice, che anzi ne fa il principale motivo di rigetto al riconoscimento della ritenzione, il limite esterno costituito da un' «autotutela esercitata fuori dai confini» ordinamentali, la quale deve essere reputata un'attività
«abusiva» e, come tale, interdetta. 2 Il codice civile usa il termine “ritenere “ non collegato a detenzione o possesso di qualcosa, ma come sinonimo di “diritto a vedersi attribuito”, che ovviamente nulla ha a che fare con ciò che stiamo trattando :
- Art. 521. Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile
- Art. 552. Donazioni e legati in conto di legittima, 2° comma ultima parte .- Se l'eccedenza non supera il
- quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
- Art. 1593 - addizioni sulla cosa locata e facoltà del proprietario di ritenerle alla riconsegna pag. 7/15 ritenzione in esame anche una mera detenzione non qualificata, purché servente il rapporto di prestazione d'opera che dà luogo alle riparazioni), che, quale causa di prelazione, consente al creditore
- non solo di rifiutare la restituzione del bene
- Ma, altresì, sotto distinto profilo, pure “di vendere la cosa ritenuta e di soddisfarsi sul suo valore” con preferenza rispetto ad altri creditori.
Nelle fattispecie di ritenzione privilegiata, che riguardano la tutela del credito di chi ha anticipato le spese per la conservazione o il miglioramento del bene mobile (art. 2756
c.c.) o di chi svolge l'attività di vettore, mandatario, depositario e sequestratario, per i crediti derivanti dal contratto (art. 2761 c.c.), viene attribuita al creditore, finché conserva la relazione materiale con la res, insieme al diritto di ritenzione, un privilegio speciale, la cui dimensione temporale è commisurata al perpetuarsi della materiale disponibilità della cosa oggetto del privilegio.
Il dato di rilievo è la possibilità per il creditore, a fronte dell'inadempienza del debitore, di soddisfarsi sul valore dei beni vincolati, mediante la vendita coattiva, senza il preventivo pignoramento.
E, pertanto, nella ritenzione privilegiata, confluiscono due diritti distinti, ma ritenuti inscindibili, lo ius retentionis e lo ius praelationis, che assolvono a due differenti funzioni e che conservano la loro autonomia strutturale:
- il diritto di ritenzione, che si esaurisce nella mera (possibilità giuridica di) detenzione della cosa, che il creditore adopera, principalmente come mezzo di pressione, per indurre il debitore ad adempiere, ma anche per non vedersi sfuggire altri modi di soddisfarsi, altrimenti lunghi ed incerti;
- il diritto di prelazione, quale potere del creditore di trattenere il bene per conservare il privilegio e soddisfarsi (in atto, e non solo in potenza, come invece sopra detto) con preferenza sul ricavato dalla vendita coattiva della res.
§ 6 – Il diritto di ritenzione ed il caso concreto in esame
pag. 8/15 In un caso di ritenzione, vale a dire quello previsto dall'art. dell'art. 1152 cod. civ., le caratteristiche del credito possono essere anche quelle dell'illiquidità, dal momento che, per la ritenzione basta una prova generica delle spese effettuate per le migliorie e le riparazioni effettuate sulla cosa ritenuta di cui si vuole ottenere la ripetizione.
Se ne deduce la fondatezza di quell'orientamento della giurisprudenza di merito richiamata in sentenza, che pretende non una generica fondatezza della liquidità ma che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
Proprio perché la ritenzione, in questo caso, si collega al privilegio, mal si adatta ad una individuazione solo generica del credito.
Si badi che, proprio perché il diritto di ritenzione è unanimemente riconosciuto (anche) quale strumento di pressione nei confronti del debitore, è corretto affermare che il creditore deve essere certo non solo, genericamente, della sussistenza di un suo diritto di credito, ma anche della sua entità e qualificazione. Opinando diversamente si trasmoderebbe quasi in maniera inevitabile in quell'abuso che, come sopra accennato, costituisce il limite esterno della possibilità di ritenzione: non è chi non veda, infatti, che una ritenzione potrebbe essere usata per far prevalere, di fatto, la posizione del creditore in ordine ad un contrasto sul quantum che, non di rado, impedisce un accordo sul pagamento.
La conferma indiretta viene data dalle conseguenze problematiche che sussisterebbero nell'ammettere un credito solo sommariamente fondato. 3
pag. 9/15 È comunque priva di fondamento la distinzione, fatta nella sentenza appellata, sia pure in maniera indiretta, e che si ricava da quanto richiama il giudice di prime cure, che
“ritiene di aderirvi” : “…l'indagine sull'esistenza del credito – soprattutto in fase cautelare –
è limitata alle ipotesi di evidente inesistenza della pretesa creditoria, fino al limite dell'abuso dello strumento di autotutela, mentre non può fondarsi sull'esistenza di una sua contestazione giudiziaria pendente, che la rende solo res litigiosa senza ulteriori implicazioni, né su valutazioni riferite all'autoliquidazione del credito o alla sua diversità rispetto a precedenti preventivi accettati dal cliente, posto che quando non è totalmente contestata l'esistenza della prestazione (al punto da configurarsi l'abuso del presunto creditore o l'appropriazione indebita), come accade nel caso di specie, è sicuramente favorita dalla legge la posizione del creditore che esercita il diritto di ritenzione piuttosto che quella del debitore che non paga…”
Con il che si vorrebbe distinguere il tipo di cognizione sommaria cautelare, esercitata medio tempore, e favorevole, almeno in parte, alle tesi dell'appellante, con il tipo di approfondimento che comporta la cognizione esercitata in primo grado, e che vede il
Giudice affermare l'esatto opposto.
Quante volte la cognizione sommaria postuli un approfondimento incompatibile con la cognizione ordinaria, si potrà distinguere tra ciò che può essere ammesso alla stregua della prima e ciò che – in misura evidentemente minore, a parità di emergenze probatorie – può essere ammesso alla stregua della seconda.
Cosicché appare in chiara contraddizione, ed ai limiti dell'incomprensibilità, quanto si rinviene nell'impugnata sentenza :
“…l'accertamento dell'esatta entità dei crediti maturati dalla Parte_1
(oggetto della causa di opposizione a decreto ingiuntivo) non costituisce un presupposto giuridico per l'esercizio del diritto de quo (né assume rilievo, dal punto di vista pregiudiziale e logico, rispetto alla decisione della presente vertenza).
Cionondimeno, a parere del Tribunale, deve ritenersi che il diritto di ritenzione de quo sia stato nel caso di specie concretamente esercitato in termini censurabili ed integranti abuso del diritto stesso e violazione dell'obbligo di buona fede.”
compressione di un diritto processuale del procedente persino costituzionalmente tutelato. Perché il processo esecutivo [promosso da altro creditore] possa avere il suo regolare svolgimento si rende necessario lo spossessamento e quindi la perdita della detenzione da parte del creditore-ritentore)
pag. 10/15 Al contrario, per le ragioni sopra accennate
1) L'accertamento dell'esatta entità dei crediti costituisce presupposto necessario per la ritenzione, come da giurisprudenza di merito, che si condivide, richiamata
(sembra condivisibilmente, ma nemmeno ciò è chiaro) nella stessa sentenza impugnata
2) Sotto tal profilo, la cognizione del giudice della cautela e del giudice ordinario non differisce, perché riguarda una circostanza pacificamente acquisita
Pertanto, il primo giudice, aderendo (sia pure poco convintamente, come osserva l'appellate) a quanto osservato dal giudice della cautela, avrebbe semmai dovuto confermare anche la soluzione in senso positivo al riconoscimento del diritto di ritenzione, data da quest'ultimo.
Al contrario, come si viene appresso ad argomentare, il giudizio cautelare ed il giudizio di cognizione sommaria, dovevano, sì, avere la stessa valutazione, ma nel senso sfavorevole al riconoscimento del diritto di ritenzione.
L'approfondimento di tale ultima questione può essere, ovviamente, effettuata da questo giudice d'appello, nel rispetto del principio della domanda, in quanto attinente ai presupposti che il giudice stesso è tenuto a verificare, proprio ai fini della verifica di fondatezza della domanda medesima.
§ 7 – L'accertamento del credito
È vero che il primo giudice ha confuso gli importi richiesti con il decreto ingiuntivo frutto di una parallela causa di opposizione, con il pagamento richiesto in questa sede.
Si tratta, infatti, della diversa somma di euro 13.134,77 e di diverse (asserite) causali.
Questo, peraltro, non sposta in alcun modo la questione, che deve concentrarsi sull'asserita debenza di altri pagamenti, richiesti per altre riparazioni, della prova di queste riparazioni, della prova delle pattuizioni.
L'esame dei motivi di appello può risolversi in due questioni, strettamente collegate pag. 11/15 1) Se manchi la prova del credito e/o della sua esatta quantificazione
2) Se,in ogni caso, dovevano trovare accesso le prove costituende, proprio finalizzate alla prova sub 1), di cui l'appellante ha chiesto l'ingresso sia in primo che in secondo grado
7.1 – La prova del credito, allo stato degli atti
L'estratto autentico (anche qui il primo giudice erra in fatto, considerandolo in copia informe) dei libri contabili prodotto in primo grado (doc. 101) non aiuta a dare la prova specifica delle voci richieste con l'atto di intimazione .
È estremamente difficile, o per meglio dire impossibile, operare anche un semplice raffronto tra gli importi contenuti in tale estratto e gli importi contenuti nelle fatture in calce all'atto di intimazione.
Questo rilievo appare decisivo, a fronte di un rapporto durato negli anni (dal 2017, a quanto pare) e con la prestazione di servizi e vendite costanti nel tempo.
Peraltro, tiene a precisare di non aver commissionato né Parte_2
accettato successivamente i lavori di cui alle schede di accettazione/lavoro, poi trasfusi nelle fatture e nel pro-forma innanzi richiamati;
sottolinea anzi di aver provveduto tempestivamente a contestare tutte le fatture poste a base dell'esercitata ritenzione ossia la n. 1197 del 05.09.2018 di € 1.718.92, la n. 1175 dell'01.09.2018 di € 5.447,85
(contestazione avvenuta con propria missiva del 15.11.2018 – agli atti del fascicolo di merito - e ribadita con la successiva nota del 19.12.18 - sempre agli atti -) ed anche il pro-forma di fattura (e non fattura come asserito da controparte) n. 1 del 09.01.2019 di €
10.092,40.
L'approvazione scritta, peraltro, era prevista nel documento unilateralmente predisposto dalla che, con la clausola 5 espressamente prevedeva che “eventuali Parte_1
scostamenti da quanto preventivato, emersi nel corso della riparazione, vi saranno comunicati in seguito per iscritto ed ai quali dovrete dare conferma”.
pag. 12/15 7.2 – La prova del credito, attraverso i testimoni, con il compendio di capitoli articolato dall'appellate
A fronte di quanto osservato sub 7.1, in ogni caso appare arduo prospettare una prova per testi la quale in parte contrasterebbe in via logica con quanto appena osservato, dall'altro troverebbe un ostacolo proprio in quanto contenuto nella clausola 5 dell'atto sottoscritto fra le parti, ove si voglia provare quanto in contrasto con la previsione ivi contenuta: non risulta infatti che quanto si vorrebbe provare per testi superi il vaglio delle preclusioni di cui agli artt. 2722-2723 c.c. .
Peraltro, alcuni dei capitoli articolati sono manifestamente superflui e/o inconducenti ovvero generici: ad esempio, già scorrendo i primi articolati
- Vero che è a conoscenza del fatto che a partire dal giugno 2017 la
[...]
ha più volte incaricato la di eseguire Parte_2 Parte_1
opere di manutenzione/riparazione/miglioramento dei mezzi di sua proprietà o di provvedere alla custodia dei mezzi stessi;
- irrilevante, l'incarico nel tempo è dato neutro, anzi pone elementi di incertezza, come sopra visto, tra le varie prestazioni
- Vero che le prestazioni di cui al capitolo che precede sono state sempre eseguite dalla sui mezzi di proprietà della Parte_1 Parte_2
su richiesta/incarico della stessa;
- irrilevante
- 3) Vero che il legale rappresentante della , Sig. dal giugno Pt_2 Parte_2
2017 ebbe a recarsi presso l'Officina e che in tale Parte_1
occasione lo stesso presentò al titolare della e ai Parte_1 dipendenti il Sig. ed il Sig. come “referenti CP_2 Parte_4 locali” della aventi il potere di autorizzare i lavori da eseguirsi sui Pt_2
mezzi di proprietà della , di assumere decisioni in merito Pt_2 all'espletamento delle opere, di supervisionare l'espletamento delle opere stesse;
irrilevante pag. 13/15 - Vero che i mezzi da sottoporre a manutenzione/riparazione/verifiche o quanto altro di competenza della venivano dal giugno 2017 in poi Parte_1 materialmente condotti/consegnati presso l'officina dai sig.ri e CP_2
o da altri soggetti che si qualificavano come incaricati della Parte_4
volendo specificare, se del caso, le generalità di questi;
irrilevante Pt_2
- Vero che le prestazioni venivano eseguite dalla previo Parte_1 rilascio di preventivo/”scheda accettazione lavoro” da parte della Parte_1
ed accettazione da parte degli anzidetti incaricati della;
- in
[...] Pt_2
contrasto con specifica pattuizione contrattuale circa le modalità di incarico
- Vero che i Sig.ri e , in qualità di incaricati della , si CP_2 Pt_4 Pt_2
occupavano di ricevere e approvare i preventivi delle opere da eseguire, di sottoscrivere le schede accettazione lavoro, di approvare le modifiche/rettifiche agli accordi iniziali che potevano rendersi necessari in corso d'opera, di eseguire controlli sullo stadio e modalità dell'espletamento lavori, di vagliare la opportunità/fattibilità di alcune opere anche tenuto conto dei costi e della convenienza dal punto di vista economico;
- idem c.s.
- Vero che la e la hanno operato nella prima fase Parte_1 Pt_2
sino al 2018 in un clima di serena cooperazione tanto che la Parte_1
si è resa in più occasioni disponibile alla custodia a titolo gratuito di
[...] mezzi “nuovi” di proprietà della e, in altri casi, alla custodia di mezzi Pt_2
sui quali era stata effettuata attività di smontaggio in attesa di ulteriori determinazioni da parte della stessa;
- superfluo
E così via.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Pertanto, rimanendo assorbite tutte le altre questioni e sia pure con le precisazioni ed integrazioni fatte in questa sede, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellata, secondo i criteri di cui ai parametri ministeriali, valori medi .
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del CU.
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_5
I) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
II) condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese di lite del secondo grado che liquida, per la Fase di studio della controversia, in € 1.134; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921 ; per la Fase di trattazione, in € 1.843; per la Fase decisionale, in €
1.911 , oltre rimborso forfettario, 15 % IVA e CAP come per legge.
III) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU.
Ancona, così deciso lì 19/11/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Cesare Marziali Gianmichele Marcelli
pag. 15/15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella relazione al Re relativa al c.c. del 1942 la ragione prima dell'istituto è collegata a ragioni di carattere generale : “…Nel regolamento dei singoli privilegi speciali, uno dei più favoriti è quello delle spese dì conservazione (art. 2756 del c.c.), il cui effetto, ripercuotendosi direttamente sulla cosa, mi ha indotto a dichiararlo prevalente ai diritti acquistati dai terzi sulla cosa medesima..”. Il carattere obiettivo e, per così dire, di interesse generale, cui sarebbe finalizzata la norma, viene sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità: si tratta cioè di tutelare l'aspettativa di coloro che hanno contribuito all'incremento economico della cosa mobile. La più recente dottrina pone in evidenza altre ragioni : in generale, il potere del creditore di trattenere la cosa oggetto dei miglioramenti è riconosciuto in virtù di una forma di autotutela che trova fondamento in esigenze di giustizia sostanziale. Difatti, non sarebbe equo costringere un soggetto a consegnare la cosa, alla quale è legato un suo diritto, senza che la controparte adempia la prestazione connessa alla res da restituire. Diversamente, si creerebbe uno squilibrio nel sinallagma contrattuale, visto che alla prestazione di una parte non corrisponderebbe la controprestazione dell'altra. 3 Problema che si è posto nel regolare i rapporti tra processo esecutivo sullo stesso bene e diritto di vendita da parte del detentore privilegiato : taluni avevano ipotizzato, in ragione della presenza o meno dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai fini della possibilità di intervento, secondo la formulazione previgente dell'art. 525 c.p.c. Con l'abrogazione del primo comma della norma citata intervenuta nel 2005 il creditore-ritentore può intervenire anche in assenza dei mnenzionati requisiti e, potendo intervenire, non può certo opporsi all'esecuzione forzata, pena la immotivata