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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 746 /2024 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 746 /2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. ZAMPIERI NICOLA, Parte_1
ricorrente contro
C/O L'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA , con i dott.ri Morbioli e La Grotteria resistente
pagina 1 di 6 Premesso che:
- parte ricorrente è dipendente del (qualifica funzionale di Controparte_1
assistente amministrativo) e ha svolto numerosi incarichi a tempo determinato prima dell'assunzione a tempo indeterminato avente effetto dall' 1.9.2017. Ella domanda:
a) l'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera considerando l'intera anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con l'Amministrazione convenuta, a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, e conseguentemente al riconoscimento della progressione economica riconosciuta al personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato che svolge le stesse mansioni per il periodo successivo all'immissione in ruolo;
b) la condanna del convenuto al proprio reinquadramento nella posizione CP_1
stipendiale conseguentemente maturata e al pagamento in proprio favore delle differenze retributive rispetto a quanto erogato in proprio favore, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
- il chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, CP_2
eccependo in particolare:
a) la prescrizione quinquennale del credito rivendicato;
b) il blocco dell'utilità dell'intero anno solare 2013 ai fini della progressione economica;
rilevato che:
- prima di essere immessa nei ruoli del personale ATA la ricorrente ha prestato servizio in forza di una lunga serie di contratti di lavoro a tempo determinato (doc. 2 resistente);
- in sede di ricostruzione della carriera il non ha computato integralmente CP_1
tale servizio (doc. 1 ricorrente);
- ciò chiarito, è ormai granitica la giurisprudenza formatasi in punto di interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che stabilisce il diritto al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata precedentemente all'immissione in ruolo anche del personale ATA, in applicazione del principio di pagina 2 di 6 non discriminazione. Si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., ex multis Cass.
n. 31150/2019, secondo cui “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.”;
- la tesi della ricorrente va quindi condivisa;
- passando, più in particolare, ad esaminare la questione sollevata dal relativa CP_1
al blocco dell'annualità 2013, vanno richiamate innanzitutto le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza 16133/2024 - pur decidendo una controversia avente oggetto parzialmente differente - ha ritenuto che: “[…] le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive […] sono disposizioni eccezionali e virgola in quanto tali, da interpretare in senso letterale
(art. 14 disp. prel. C.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (così la rubrica dell'art.
9 del d. l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale è sufficiente all'aggiunto del suo scopo, senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici)”
- in attesa della imminente pronuncia della Suprema Corte sulla specifica questione, a tale ordinanza sono seguite numerose sentenze di merito. Si richiama anche ai sensi pagina 3 di 6 dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ex multis, Corte d'Appello di Milano, sentenza n.
88/2025, che facendo proprie le considerazioni della Corte di Cassazione ha così statuito: “se può essere eccezionalmente consentito al legislatore introdurre per il contenimento della spesa (quindi, come nel caso di specie, bloccando l'incremento stipendiale per una annualità), nondimeno non è consentito che venga pregiudicata anche la progressione giuridica, ovvero quella di carriera e di servizio anche in relazione all'avanzamento di livello”;
- va altresì precisato che alla luce dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente, parte ricorrente ha rinunciato ai credi anteriori al
06.08.2019 (verbale 10.4.2025), pertanto la domanda così come riformulata può essere integralmente accolta, con riconoscimento in suo favore a tutti gli effetti, sia giuridici che economici:
a) dell'intera anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con l'Amministrazione convenuta, ed al conseguente riconoscimento degli “scatti contrattuali di anzianità” con le medesime modalità e misure riconosciute al personale di ruolo con pari anzianità, considerando a tal fine anche l'anno 2013;
b) alla medesima progressione economica e ricostruzione di carriera riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato che svolge le stesse mansioni;
- le spese seguono alla soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
- accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, dell'intera anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con l'Amministrazione convenuta;
- condanna parte resistente a ricostruire la carriera della parte ricorrente, reinquadrandola, dopo l'immissione in ruolo, nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (considerando a tal fine anche l'anno 2013);
pagina 4 di 6 - condanna parte resistente a corrispondere le somme maturate a titolo retributivo a partire dall'06.08.2019 risultanti dalla differenza tra quanto erogato e quanto spettante alla stessa in forza dell'anzianità maturata anche anteriormente all'immissione in ruolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso del contributo unificato, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 07/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 746 /2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. ZAMPIERI NICOLA, Parte_1
ricorrente contro
C/O L'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA , con i dott.ri Morbioli e La Grotteria resistente
pagina 1 di 6 Premesso che:
- parte ricorrente è dipendente del (qualifica funzionale di Controparte_1
assistente amministrativo) e ha svolto numerosi incarichi a tempo determinato prima dell'assunzione a tempo indeterminato avente effetto dall' 1.9.2017. Ella domanda:
a) l'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera considerando l'intera anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con l'Amministrazione convenuta, a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, e conseguentemente al riconoscimento della progressione economica riconosciuta al personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato che svolge le stesse mansioni per il periodo successivo all'immissione in ruolo;
b) la condanna del convenuto al proprio reinquadramento nella posizione CP_1
stipendiale conseguentemente maturata e al pagamento in proprio favore delle differenze retributive rispetto a quanto erogato in proprio favore, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
- il chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, CP_2
eccependo in particolare:
a) la prescrizione quinquennale del credito rivendicato;
b) il blocco dell'utilità dell'intero anno solare 2013 ai fini della progressione economica;
rilevato che:
- prima di essere immessa nei ruoli del personale ATA la ricorrente ha prestato servizio in forza di una lunga serie di contratti di lavoro a tempo determinato (doc. 2 resistente);
- in sede di ricostruzione della carriera il non ha computato integralmente CP_1
tale servizio (doc. 1 ricorrente);
- ciò chiarito, è ormai granitica la giurisprudenza formatasi in punto di interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che stabilisce il diritto al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata precedentemente all'immissione in ruolo anche del personale ATA, in applicazione del principio di pagina 2 di 6 non discriminazione. Si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., ex multis Cass.
n. 31150/2019, secondo cui “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.”;
- la tesi della ricorrente va quindi condivisa;
- passando, più in particolare, ad esaminare la questione sollevata dal relativa CP_1
al blocco dell'annualità 2013, vanno richiamate innanzitutto le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza 16133/2024 - pur decidendo una controversia avente oggetto parzialmente differente - ha ritenuto che: “[…] le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive […] sono disposizioni eccezionali e virgola in quanto tali, da interpretare in senso letterale
(art. 14 disp. prel. C.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (così la rubrica dell'art.
9 del d. l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale è sufficiente all'aggiunto del suo scopo, senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici)”
- in attesa della imminente pronuncia della Suprema Corte sulla specifica questione, a tale ordinanza sono seguite numerose sentenze di merito. Si richiama anche ai sensi pagina 3 di 6 dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ex multis, Corte d'Appello di Milano, sentenza n.
88/2025, che facendo proprie le considerazioni della Corte di Cassazione ha così statuito: “se può essere eccezionalmente consentito al legislatore introdurre per il contenimento della spesa (quindi, come nel caso di specie, bloccando l'incremento stipendiale per una annualità), nondimeno non è consentito che venga pregiudicata anche la progressione giuridica, ovvero quella di carriera e di servizio anche in relazione all'avanzamento di livello”;
- va altresì precisato che alla luce dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente, parte ricorrente ha rinunciato ai credi anteriori al
06.08.2019 (verbale 10.4.2025), pertanto la domanda così come riformulata può essere integralmente accolta, con riconoscimento in suo favore a tutti gli effetti, sia giuridici che economici:
a) dell'intera anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con l'Amministrazione convenuta, ed al conseguente riconoscimento degli “scatti contrattuali di anzianità” con le medesime modalità e misure riconosciute al personale di ruolo con pari anzianità, considerando a tal fine anche l'anno 2013;
b) alla medesima progressione economica e ricostruzione di carriera riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato che svolge le stesse mansioni;
- le spese seguono alla soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
- accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, dell'intera anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro con l'Amministrazione convenuta;
- condanna parte resistente a ricostruire la carriera della parte ricorrente, reinquadrandola, dopo l'immissione in ruolo, nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (considerando a tal fine anche l'anno 2013);
pagina 4 di 6 - condanna parte resistente a corrispondere le somme maturate a titolo retributivo a partire dall'06.08.2019 risultanti dalla differenza tra quanto erogato e quanto spettante alla stessa in forza dell'anzianità maturata anche anteriormente all'immissione in ruolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso del contributo unificato, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 07/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6