Articolo 1152 del Codice civile
Articolo 1151Articolo 1153
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19 aprile 1942
Art. 1152.

(Ritenzione a favore del possessore di buona fede).

Il possessore di buona fede puo' ritenere la cosa finche' non gli siano corrisposte le indennita' dovute, purche' queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.

Egli ha lo stesso diritto finche' non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorita' giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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