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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1014/2023
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.2278 del 30.06.2023 Oggetto: vittime del dovere;
benefici economici
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Caterina Mainolfi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Lorenzo Parte_1
Appellante
e
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Appellato
FATTO
Con ricorso del 16.08.2021 , premesso di essere Appuntato Parte_1 scelto dell'Arma dei Carabinieri, aveva dedotto: - che nel corso di un'attività investigativa finalizzata al contrasto dei delitti in materia di stupefacenti effettuata nella serata del 14.06.2006, mentre svolgeva con altri colleghi l'ispezione in una pineta adiacente ad una civile abitazione ove era stata notata una piantagione di canapa indiana, mentre si procedeva al buio per non essere visti, aveva urtato violentemente il ginocchio contro un tubo di ferro per l'irrigazione che fuoriusciva dal terreno e si era procurato un “trauma distorsivo del ginocchio sinistro con distrazione del legamento collaterale mediale con sospetta lesione del corno posteriore del menisco mediale”; - che i successivi accertamenti avevano confermato l'irreversibile compromissione del ginocchio sinistro;
- con domanda del 11.09.2006 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio dell'infermità “inibizione edematosa endoarticolare del comparto anteriore, medio e posteriore e del recesso retrorotuleo. Meniscosi del menisco mediale con frattura parcellare del corno posteriore. Condropatia femoro tibiale e femoro rotulea con iperpressione esterna della rotula”; -con successiva domanda del 20.11.2013 aveva chiesto il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere/ Vittima della Criminalità; -con decreto n.11541/2014 del 01.04.2014 il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “trauma distorsivo ginocchio sinistro con distrazione di LCM e sospetta lesione corno posteriore menisco mediale”; -con provvedimento prot. n. 559/C/3/E/8/cc/2142 del 38.01.2016 il aveva invece respinto la domanda di riconoscimento dello Controparte_1 status di Vittima del dovere.
Tutto ciò premesso, aveva chiesto al Tribunale di riconoscere lo status di “vittima del dovere” o di “soggetto equiparato” con tutti i benefici di legge;
di accertare che l'infermità contratta in tale qualità aveva determinato un'invalidità permanente pari al 20% e un'invalidità complessiva pari al 30%; di dichiarare il suo diritto all'assegno vitalizio da € 500,00 mensili, oltre rivalutazione,
e allo speciale assegno vitalizio, con conseguente condanna del Ministero.
Costituitosi in giudizio, il aveva eccepito l'infondatezza della domanda, CP_1 sottolineando l'insufficienza del riconoscimento della causa di servizio ai fini della configurabilità della qualità giuridica di “vittima del dovere”, essendo necessari a tal fine la straordinarietà delle circostanze e un livello di rischio eccedente quelli ordinari, elementi assenti nel caso di specie.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso, affermando la non sovrapponibilità tra i presupposti per il riconoscimento della dipendenza di causa di servizio delle infermità e quelli per lo status di vittima del dovere. Richiamati i principi espressi in tal senso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 30402 del 17.10.2022, ha affermato l'insussistenza nel caso in esame di “particolari condizioni ambientali o operative” ex art.1 comma 564 l.n.266/2005, essendo le lesioni subite il risultato non di una colluttazione o di un conflitto a fuoco, ma dell'impatto con un tubo di irrigazione che fuoriusciva dal terreno, ossia di una normale attività investigativa nel corso della quale si erano verificate lesioni per fatti accidentali. Parimenti ha escluso la riconducibilità del caso alle ipotesi specificamente previste dal comma 563 dell'art.1
l.n.266/2005.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ribadendo la tesi del Parte_1
l'applicabilità del comma 563 dell'art.1 L. n. 266/2005, poiché gli eventi occorsi rientravano nella fattispecie del “contrasto ad ogni tipo di criminalità” ovvero “nello svolgimento di servizi di ordine pubblico”. Ha lamentato, inoltre, la violazione del comma 564 dell'art. 1 della L. n. 266/2005, sussistendone, a suo dire, le condizioni. Ha reiterato, quindi, le domande proposte in primo grado.
Costituito si in appello, il ha eccepito l'infondatezza del Controparte_1 gravame e ne ha chiesto il rigetto ribadendo le proprie difese.
All'udienza di discussione del 17.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1. Alla luce dei motivi di appello con cui viene lamentata l'erroneità della valutazione del primo giudice occorre verificare se la vicenda del ricorrente/appellante rientri nella previsione del comma 563 o del comma 564 dell'art.1 l.n.266/2005. L'art.1 della legge n.266/2005, ai commi 562-563-564, stabilisce quanto segue: “(562) Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. (563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità .
(564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In sostanza nell'art.1, comma 563, della legge n.266/2005 sono state specificamente individuate una serie di attività che, essendo ritenute dal legislatore intrinsecamente pericolose, comportano, in caso di conseguenze invalidanti permanenti o di decesso, il riconoscimento dei benefici economici previsti per le vittime del dovere.
Nel comma successivo, invece, è stabilita una equiparazione per coloro che abbiano riportato lesioni o morte in attività di servizio le quali, pur non essendo intrinsecamente pericolose, possano in concreto esserlo diventate in occasione di missioni e per circostanze non ordinarie.
2. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente, nel trascrivere il predetto comma 563, ha evidenziato in neretto le ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e).
In concreto, tuttavia, non può affermarsi, ai fini che qui interessano, che il ricorrente fosse impegnato in una attività rivolta a contrastare la criminalità (di cui alla predetta lettera a), posto che, secondo la sintetica descrizione contenuta nel ricorso e negli atti, l'evento dannoso si è verificato nel corso di una attività investigativa, e quindi di perlustrazione e di ricerca di tracce di reati e degli autori. Come si rileva dal rapporto di servizio del 15.6.2007, allegato al ricorso, la persona o le persone che avevano messo a dimora e che detenevano le 44 piante di canapa indiana presenti sul terreno non sono state individuate, né reperite in quella operazione, quindi non vi è stata alcuna situazione conflittuale tra costoro e i Carabinieri, né alcuna operazione di “contrasto”, a tale ultimo termine dovendosi attribuire il significato di attività di diretta contrapposizione tra forze dell'ordine e malviventi, in modo tale che esso valga a indicare una porzione specifica e particolare delle attività dei Carabinieri, perché, diversamente opinando, stante l'ampio fine istituzionale dell'Arma, qualunque attività dei Carabinieri potrebbe essere ritenuta finalizzata a contrastare la criminalità.
La perlustrazione investigativa di un terreno non integra neppure gli estremi dell'attività di cui alla lettera b) del comma 563, che si riferisce allo svolgimento di servizi di ordine pubblico, posto che la tutela dell'ordine pubblico è quella specificamente diretta ad assicurare, in una dimensione collettiva e in situazioni di pericolo previsto o prevedibile, i beni giuridici fondamentali e gli interessi pubblici primari (come la pacifica coesistenza di idee e comportamenti pluralistici) sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità. Non vi è coincidenza tra il servizio di ordine pubblico in senso proprio e qualsiasi altra attività comunque svolta nelle operazioni di controllo dalle forze dell'ordine istituzionalmente preposte.
L'investigazione e la perlustrazione di un immobile privato non costituisce neanche attività di tutela della pubblica incolumità, come previsto alla lettera e) del comma 563, perché non è specificamente diretta a tutelare la vita e la sicurezza psico-fisica di persone non individuate, ovvero di una generalità di soggetti collettivamente intesi, come deve desumersi dall'espressione
“pubblica incolumità”.
Né dalle allegazioni dell'interessato emergono elementi tali da consentire la riconduzione della vicenda in esame ad una delle ipotesi previste nelle altre lettere dello stesso comma 563 (v.
Cass. n.16851/2024).
3. Esclusa l'applicabilità del comma 563, si passa a verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 comma 564 l.n.266/2005, invocato dall'appellante in via subordinata.
Giova rammentare che, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della l. n.
266/2005, è stato emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo".
L'art. 1 del suddetto d.p.r. 243/2006 ha precisato che "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Il comma 564 dell'art.1 cit. condiziona tale status alla sussistenza di tre presupposti, che sono costituiti dal contesto della missione, dalla dipendenza dell'invalidità o del decesso da una causa di servizio, e da particolari condizioni ambientali o operative.
Riguardo al presupposto della missione la Suprema Corte ha evidenziato che la norma parla di
"missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali' e che, in tal modo, il legislatore ha mostrato di intendere il concetto di missione in senso estensivo, sia con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), sia con riferimento alle tipologie e modalità ("missioni di qualunque natura")” (così Cass. n.23396/2016; v. anche Cass. n.759/2017).
Il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che invece risulti normale: deve all'uopo trattarsi dell'espletamento di un "compito", di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", che siano dovuti dal soggetto-lavoratore nel quadro dell'attività espletata (v. Cass. n.759/2017; n.4238/2019).
Il caso concreto in esame ricade in tale concetto di missione, essendo autorizzata e istituzionale l'attività di lavoro nel corso della quale il ricorrente è venuto a contatto con la fonte di rischio.
4. Tuttavia il fatto che sia configurabile una missione non è sufficiente. Ai fini dei benefici in questione occorre, infatti, anche che l'invalidità sia derivata da circostanze o fatti particolari, da esposizione a rischi eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento della prestazione.
Al medesimo scopo non basta neppure che vi siano stati una infermità o un decesso riconosciuti dall'amministrazione come dipendenti da causa di servizio;
perché, se così fosse, all'accertamento della causa di servizio dovrebbero sempre conseguire i benefici di cui alla legge n.266/2005, e ciò non sarebbe conforme alla volontà del legislatore (v. Cass S.U. n.27279/2017).
Ai fini del comma 564 è necessario che la dipendenza da causa di servizio sia legata all'esistenza di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico rispetto alla dipendenza da causa di servizio (Cass. n.29818/2022).
La verifica delle particolari condizioni ambientali o operative va eseguita in concreto, dovendosi accertare l'eventuale esistenza o sopravvenienza di un fattore di rischio o di fatica eccedente quelli normalmente connessi all'ordinario svolgimento del compito assegnato al dipendente infortunato o deceduto per causa di servizio (v. Cass. n.13114/2015, n.15055/2017;
n.823/2021).
Nella fattispecie in esame le "particolari condizioni ambientali ed operative" richieste dalla normativa vigente per la protezione delle vittime del dovere non sono riscontrabili nello svolgimento dei compiti, afferenti alla mansione di Carabiniere, che il ricorrente ha espletato in condizioni e secondo modalità ordinarie, compiendo attività senza rischi differenti da quelli di una qualsiasi persona che si fosse trovata in una situazione fattuale simile, essendosi trattato di una normale perlustrazione notturna e di un incidente connesso ad un normale stato dei luoghi e non potendosi ravvisare elementi di straordinarietà o particolarità nella (peraltro già nota) oscurità dovuta all'orario e nella presenza di tubi di irrigazione su un terreno agricolo.
Alla stregua degli elementi conoscitivi forniti dalle parti, nonché degli argomenti fin qui esposti, deve escludersi che gli eventi denunciati si siano verificati mentre il lavoratore si trovava in servizio in condizioni operative che presentavano rilevanti particolarità aggravative del rischio normalmente insito nell'attività di lavoro.
Ne consegue che le censure mosse dall'appellante non possono trovare accoglimento e che la sentenza di primo grado deve essere confermata.
5. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza ex art.91 c.p.c
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29.12.2023 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 30.06.2023 n.2278 del Controparte_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore del appellato, delle spese di lite del CP_1 secondo grado, liquidate in € 963,00, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.2278 del 30.06.2023 Oggetto: vittime del dovere;
benefici economici
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Caterina Mainolfi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Lorenzo Parte_1
Appellante
e
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Appellato
FATTO
Con ricorso del 16.08.2021 , premesso di essere Appuntato Parte_1 scelto dell'Arma dei Carabinieri, aveva dedotto: - che nel corso di un'attività investigativa finalizzata al contrasto dei delitti in materia di stupefacenti effettuata nella serata del 14.06.2006, mentre svolgeva con altri colleghi l'ispezione in una pineta adiacente ad una civile abitazione ove era stata notata una piantagione di canapa indiana, mentre si procedeva al buio per non essere visti, aveva urtato violentemente il ginocchio contro un tubo di ferro per l'irrigazione che fuoriusciva dal terreno e si era procurato un “trauma distorsivo del ginocchio sinistro con distrazione del legamento collaterale mediale con sospetta lesione del corno posteriore del menisco mediale”; - che i successivi accertamenti avevano confermato l'irreversibile compromissione del ginocchio sinistro;
- con domanda del 11.09.2006 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio dell'infermità “inibizione edematosa endoarticolare del comparto anteriore, medio e posteriore e del recesso retrorotuleo. Meniscosi del menisco mediale con frattura parcellare del corno posteriore. Condropatia femoro tibiale e femoro rotulea con iperpressione esterna della rotula”; -con successiva domanda del 20.11.2013 aveva chiesto il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere/ Vittima della Criminalità; -con decreto n.11541/2014 del 01.04.2014 il
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “trauma distorsivo ginocchio sinistro con distrazione di LCM e sospetta lesione corno posteriore menisco mediale”; -con provvedimento prot. n. 559/C/3/E/8/cc/2142 del 38.01.2016 il aveva invece respinto la domanda di riconoscimento dello Controparte_1 status di Vittima del dovere.
Tutto ciò premesso, aveva chiesto al Tribunale di riconoscere lo status di “vittima del dovere” o di “soggetto equiparato” con tutti i benefici di legge;
di accertare che l'infermità contratta in tale qualità aveva determinato un'invalidità permanente pari al 20% e un'invalidità complessiva pari al 30%; di dichiarare il suo diritto all'assegno vitalizio da € 500,00 mensili, oltre rivalutazione,
e allo speciale assegno vitalizio, con conseguente condanna del Ministero.
Costituitosi in giudizio, il aveva eccepito l'infondatezza della domanda, CP_1 sottolineando l'insufficienza del riconoscimento della causa di servizio ai fini della configurabilità della qualità giuridica di “vittima del dovere”, essendo necessari a tal fine la straordinarietà delle circostanze e un livello di rischio eccedente quelli ordinari, elementi assenti nel caso di specie.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso, affermando la non sovrapponibilità tra i presupposti per il riconoscimento della dipendenza di causa di servizio delle infermità e quelli per lo status di vittima del dovere. Richiamati i principi espressi in tal senso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 30402 del 17.10.2022, ha affermato l'insussistenza nel caso in esame di “particolari condizioni ambientali o operative” ex art.1 comma 564 l.n.266/2005, essendo le lesioni subite il risultato non di una colluttazione o di un conflitto a fuoco, ma dell'impatto con un tubo di irrigazione che fuoriusciva dal terreno, ossia di una normale attività investigativa nel corso della quale si erano verificate lesioni per fatti accidentali. Parimenti ha escluso la riconducibilità del caso alle ipotesi specificamente previste dal comma 563 dell'art.1
l.n.266/2005.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ribadendo la tesi del Parte_1
l'applicabilità del comma 563 dell'art.1 L. n. 266/2005, poiché gli eventi occorsi rientravano nella fattispecie del “contrasto ad ogni tipo di criminalità” ovvero “nello svolgimento di servizi di ordine pubblico”. Ha lamentato, inoltre, la violazione del comma 564 dell'art. 1 della L. n. 266/2005, sussistendone, a suo dire, le condizioni. Ha reiterato, quindi, le domande proposte in primo grado.
Costituito si in appello, il ha eccepito l'infondatezza del Controparte_1 gravame e ne ha chiesto il rigetto ribadendo le proprie difese.
All'udienza di discussione del 17.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1. Alla luce dei motivi di appello con cui viene lamentata l'erroneità della valutazione del primo giudice occorre verificare se la vicenda del ricorrente/appellante rientri nella previsione del comma 563 o del comma 564 dell'art.1 l.n.266/2005. L'art.1 della legge n.266/2005, ai commi 562-563-564, stabilisce quanto segue: “(562) Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. (563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità .
(564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In sostanza nell'art.1, comma 563, della legge n.266/2005 sono state specificamente individuate una serie di attività che, essendo ritenute dal legislatore intrinsecamente pericolose, comportano, in caso di conseguenze invalidanti permanenti o di decesso, il riconoscimento dei benefici economici previsti per le vittime del dovere.
Nel comma successivo, invece, è stabilita una equiparazione per coloro che abbiano riportato lesioni o morte in attività di servizio le quali, pur non essendo intrinsecamente pericolose, possano in concreto esserlo diventate in occasione di missioni e per circostanze non ordinarie.
2. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente, nel trascrivere il predetto comma 563, ha evidenziato in neretto le ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e).
In concreto, tuttavia, non può affermarsi, ai fini che qui interessano, che il ricorrente fosse impegnato in una attività rivolta a contrastare la criminalità (di cui alla predetta lettera a), posto che, secondo la sintetica descrizione contenuta nel ricorso e negli atti, l'evento dannoso si è verificato nel corso di una attività investigativa, e quindi di perlustrazione e di ricerca di tracce di reati e degli autori. Come si rileva dal rapporto di servizio del 15.6.2007, allegato al ricorso, la persona o le persone che avevano messo a dimora e che detenevano le 44 piante di canapa indiana presenti sul terreno non sono state individuate, né reperite in quella operazione, quindi non vi è stata alcuna situazione conflittuale tra costoro e i Carabinieri, né alcuna operazione di “contrasto”, a tale ultimo termine dovendosi attribuire il significato di attività di diretta contrapposizione tra forze dell'ordine e malviventi, in modo tale che esso valga a indicare una porzione specifica e particolare delle attività dei Carabinieri, perché, diversamente opinando, stante l'ampio fine istituzionale dell'Arma, qualunque attività dei Carabinieri potrebbe essere ritenuta finalizzata a contrastare la criminalità.
La perlustrazione investigativa di un terreno non integra neppure gli estremi dell'attività di cui alla lettera b) del comma 563, che si riferisce allo svolgimento di servizi di ordine pubblico, posto che la tutela dell'ordine pubblico è quella specificamente diretta ad assicurare, in una dimensione collettiva e in situazioni di pericolo previsto o prevedibile, i beni giuridici fondamentali e gli interessi pubblici primari (come la pacifica coesistenza di idee e comportamenti pluralistici) sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità. Non vi è coincidenza tra il servizio di ordine pubblico in senso proprio e qualsiasi altra attività comunque svolta nelle operazioni di controllo dalle forze dell'ordine istituzionalmente preposte.
L'investigazione e la perlustrazione di un immobile privato non costituisce neanche attività di tutela della pubblica incolumità, come previsto alla lettera e) del comma 563, perché non è specificamente diretta a tutelare la vita e la sicurezza psico-fisica di persone non individuate, ovvero di una generalità di soggetti collettivamente intesi, come deve desumersi dall'espressione
“pubblica incolumità”.
Né dalle allegazioni dell'interessato emergono elementi tali da consentire la riconduzione della vicenda in esame ad una delle ipotesi previste nelle altre lettere dello stesso comma 563 (v.
Cass. n.16851/2024).
3. Esclusa l'applicabilità del comma 563, si passa a verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 comma 564 l.n.266/2005, invocato dall'appellante in via subordinata.
Giova rammentare che, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della l. n.
266/2005, è stato emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo".
L'art. 1 del suddetto d.p.r. 243/2006 ha precisato che "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Il comma 564 dell'art.1 cit. condiziona tale status alla sussistenza di tre presupposti, che sono costituiti dal contesto della missione, dalla dipendenza dell'invalidità o del decesso da una causa di servizio, e da particolari condizioni ambientali o operative.
Riguardo al presupposto della missione la Suprema Corte ha evidenziato che la norma parla di
"missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali' e che, in tal modo, il legislatore ha mostrato di intendere il concetto di missione in senso estensivo, sia con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), sia con riferimento alle tipologie e modalità ("missioni di qualunque natura")” (così Cass. n.23396/2016; v. anche Cass. n.759/2017).
Il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che invece risulti normale: deve all'uopo trattarsi dell'espletamento di un "compito", di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", che siano dovuti dal soggetto-lavoratore nel quadro dell'attività espletata (v. Cass. n.759/2017; n.4238/2019).
Il caso concreto in esame ricade in tale concetto di missione, essendo autorizzata e istituzionale l'attività di lavoro nel corso della quale il ricorrente è venuto a contatto con la fonte di rischio.
4. Tuttavia il fatto che sia configurabile una missione non è sufficiente. Ai fini dei benefici in questione occorre, infatti, anche che l'invalidità sia derivata da circostanze o fatti particolari, da esposizione a rischi eccedenti le ordinarie condizioni di svolgimento della prestazione.
Al medesimo scopo non basta neppure che vi siano stati una infermità o un decesso riconosciuti dall'amministrazione come dipendenti da causa di servizio;
perché, se così fosse, all'accertamento della causa di servizio dovrebbero sempre conseguire i benefici di cui alla legge n.266/2005, e ciò non sarebbe conforme alla volontà del legislatore (v. Cass S.U. n.27279/2017).
Ai fini del comma 564 è necessario che la dipendenza da causa di servizio sia legata all'esistenza di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico rispetto alla dipendenza da causa di servizio (Cass. n.29818/2022).
La verifica delle particolari condizioni ambientali o operative va eseguita in concreto, dovendosi accertare l'eventuale esistenza o sopravvenienza di un fattore di rischio o di fatica eccedente quelli normalmente connessi all'ordinario svolgimento del compito assegnato al dipendente infortunato o deceduto per causa di servizio (v. Cass. n.13114/2015, n.15055/2017;
n.823/2021).
Nella fattispecie in esame le "particolari condizioni ambientali ed operative" richieste dalla normativa vigente per la protezione delle vittime del dovere non sono riscontrabili nello svolgimento dei compiti, afferenti alla mansione di Carabiniere, che il ricorrente ha espletato in condizioni e secondo modalità ordinarie, compiendo attività senza rischi differenti da quelli di una qualsiasi persona che si fosse trovata in una situazione fattuale simile, essendosi trattato di una normale perlustrazione notturna e di un incidente connesso ad un normale stato dei luoghi e non potendosi ravvisare elementi di straordinarietà o particolarità nella (peraltro già nota) oscurità dovuta all'orario e nella presenza di tubi di irrigazione su un terreno agricolo.
Alla stregua degli elementi conoscitivi forniti dalle parti, nonché degli argomenti fin qui esposti, deve escludersi che gli eventi denunciati si siano verificati mentre il lavoratore si trovava in servizio in condizioni operative che presentavano rilevanti particolarità aggravative del rischio normalmente insito nell'attività di lavoro.
Ne consegue che le censure mosse dall'appellante non possono trovare accoglimento e che la sentenza di primo grado deve essere confermata.
5. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza ex art.91 c.p.c
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29.12.2023 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 30.06.2023 n.2278 del Controparte_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore del appellato, delle spese di lite del CP_1 secondo grado, liquidate in € 963,00, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi