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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4834 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 4670/2022, riservata in decisione all'udienza del
26.3.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dall' avv. Sergio Nespoli (c.f.
, presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla Via Via Vittorio C.F._1
Emanuele III n. 72, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata CP_1 C.F._2
alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Mauro Foglia, (c.f. ), presso C.F._3 il cui studio, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Caduti di Nassiriya –Victoria
Park, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°4670/2022-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.Con atto di citazione conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord il CP_1
, onde sentir accertare la responsabilità del per i danni Parte_1 Parte_1 da infiltrazioni interessanti l'appartamento di proprietà attorea, sito all'interno del fabbricato condominiale, e, per l'effetto, sentir condannare il convenuto al pagamento, al suindicato titolo, della somma di € 6.535,00 anticipata per le spese di riparazione.
1.2 Incardinato il giudizio, il non si costituiva ed il Tribunale ne Parte_1 dichiarava la contumacia.
1.3 Con sentenza n. 3184/2022 il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda attorea, condannando, per l'effetto, il al pagamento di € 6.535,00 a favore di Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni. CP_1
Segnatamente, il Tribunale, riconducendo il danno da infiltrazione ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva ricadente nella sfera dell'art. 2051 c.c., ha ritenuto provato il nesso di causalità materiale tra la res e l'evento dannoso, rilevando che il , rimasto Parte_1 contumace, non ha, dal canto suo, fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 14.9.2022, con atto di citazione notificato il
27.10.2022 il ha proposto appello, affidato ad un unico articolato Parte_1 motivo di gravame.
In particolare, l'appellante denuncia la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita non già presso il luogo di residenza e/o domicilio dell'amministratore p.t., bensì presso lo stabile condominiale, ove non sono preposti locali destinati alla gestione amministrativa dell'ente; chiede, pertanto, dichiararsi la nullità di tutti gli atti processuali e della conclusiva sentenza, con rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
1.5 Con comparsa depositata in data 2.2.2023 si è costituito in giudizio , CP_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.6 All'udienza del 26.3.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 27.10.2022, nel rispetto del termine di
RGn°4670/2022-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 14.9.2022.
2.1 L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Come è noto, la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (Cass.
27352/2016).
Nel caso in questione tale ultima circostanza- negata dal , il quale costituendosi Parte_1
nel presente grado, ha addotto l'inesistenza, presso lo stabile, di locali preposti alla gestione amministrativa- non risulta dall'avviso di ricevimento, da cui emerge che il plico non è stato consegnato ad alcuna persona incaricata alla ricezione degli atti per conto dell'amministratore presso l'indirizzo civico del fabbricato (via Madonna dell'olio n. 146
Aversa) ed è stato restituito al mittente “per compiuta giacenza”.
Del resto, il domicilio dell'amministratore era ben noto all'attore, anche condomino dello stabile, il quale, nella domanda di mediazione avviata su ordine del giudice reso alla prima udienza del 15.5.2018 nonché nella successiva memoria istruttoria ex art. 186 VI comma n.
2 c.p.c. in cui articolava richiesta di interrogatorio formale, indicava quale indirizzo del rappresentante legale dell'ente “via De Chirico n. 8 Aversa”, coincidente, appunto, con quello dello studio professionale dell'amministratore p.t. CP_2
La notificazione di cui si tratta è, quindi, avvenuta invalidamente, anche se non può essere considerata giuridicamente inesistente, essendo stata comunque compiuta in un luogo non privo di ogni collegamento con l'ente cui era diretta.
Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte (Cassazione Sezioni Unite 14916/2016), il vizio di radicale inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di
RGn°4670/2022-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda totale mancanza materiale dell'atto, soltanto nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Ne deriva che la notificazione indicata come perfezionata per "compiuta giacenza", ad un indirizzo riconosciuto come utile, sia pure in tesi erroneamente, dall'ufficiale notificante, può essere nulla, nella prospettiva dei vizi dedotti, ma non inesistente (Cass. 34161/2022).
Ancora, non vale ad escludere la nullità derivata di tutti gli atti processuali di primo grado la circostanza, eccepita dall'odierno appellato, che il condominio in persona dell'amministratore p.t. abbia avuto conoscenza “legale” della pendenza del processo in virtù della comunicazione dell'avvio del procedimento di mediaconciliazione e dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale ai sensi dell'art. 292 c.p.c.
In primo luogo, l'avvenuta ricezione di tali successivi atti, quand'anche in ipotesi comprovata, non ha determinato alcuna sanatoria della nullità della notifica della citazione introduttiva.
Lo scopo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è raggiunto, infatti, soltanto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita, così mostrando di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze o preclusioni (Cass. 28695/2013).
Nella specie, le comunicazioni, che l'appellato invoca a riprova della conoscenza del processo da parte del in persona dell'amministratore, concernono atti successivi Parte_1 all'incardinamento del giudizio e allo spirare dei termini per una tempestiva costituzione del convenuto, perciò inidonei a determinare una sanatoria per raggiungimento dello scopo.
RGn°4670/2022-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Né la conoscenza della pendenza del giudizio per l'effetto conseguita (a prescindere dalla questione della nullità della notifica dell'ordinanza di ammissione dell'interpello formale eseguita presso l'indirizzo pec “ che, a dire del Email_1 Parte_1
appellante, non è quello indicato nel registro Inipec da cui la controparte ha dichiarato di averlo estratto), imponeva al condominio di costituirsi già in primo grado, precludendogli di dedurre, per la prima volta con il gravame avverso la statuizione, il vizio di nullità della notificazione della citazione introduttiva.
La ricorrenza di una duplice condizione, ovverosia che, oltre alla nullità della notificazione,
l'impugnante dia prova anche della mancata conoscenza del processo per effetto della notifica di atti successivi endoprocessuali, è imposta soltanto per la impugnazione cd. tardiva, regolata dall'art. 327 secondo comma c.p.c.. Secondo il consolidato orientamento interpretativo della Corte (v., ex plurimis, Cass. 9066/2024; Cass. 36181/2022),
l'ammissibilità dell'impugnazione oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza presuppone, infatti, un duplice requisito, l'uno oggettivo, costituito dalla nullità della notificazione, l'altro soggettivo, correlato all'ignoranza del processo in ragione di detta nullità. Ciò si giustifica per ragioni di garanzia della certezza e stabilità dei rapporti giuridici e per evidenti esigenze di coerenza del sistema (Cass., 2 dicembre 2005, n. 26261)
Tale necessità non ricorre, invece, laddove, come nella specie, il contumace involontario impugni tempestivamente la sentenza, non ravvisandosi, in tal caso, alcuna esigenza di una
“rimessione in termini”, del cui istituto generale l'art. 327 secondo comma cit. è specifica espressione.
La bontà di siffatta interpretazione trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che ha circoscritto la rilevanza di una acquisita conoscenza legale del processo, in conseguenza della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, al solo caso di impugnazione tardiva. Si è, cioè, chiarito che, quando al contumace sia stata regolarmente notificata siffatta ordinanza, la parte, avendo comunque avuto legalmente notizia del processo, deve impugnare, in mancanza di notifica della sentenza, nel termine lungo di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c., perché non può più addurre la mancata conoscenza del giudizio (in motivazione, Cass. 3274/1989).
RGn°4670/2022-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'unica conseguenza derivata dalla notifica dell'atto tassativamente previsto dall'art. 292
c.p.c. è, in conclusione, quella di una necessaria impugnazione tempestiva della sentenza, condizione, nella specie, assolta.
Non è, poi, pertinente il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass.
2258/2022), richiamato dall'appellato a sostegno della propria tesi difensiva, che concerne l'ipotesi, affatto diversa da quella in esame relativa alla nullità della notifica, di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire) e per la quale il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
2.2 L'accertata nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di tutti i consequenziali atti processuali assunti in carenza del legittimo contraddittorio con il resistente impone la rimessione al primo giudice, rientrando nelle tassative ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellato.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si quantificano discostandosi dai valori medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 26.000,00, in considerazione della natura meramente processuale delle questioni trattate e tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
RGn°4670/2022-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, la competenza spetta al giudice di primo grado (Cass. civ., sez. III, 12 giugno
2006, n. 13550).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 3184/2022, così provvede:
1. dichiara la nullità del giudizio iscritto al NRG 610/2018 e della conclusiva sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3184/2022, pubblicata in data 14.9.2022, e rimette gli atti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 354 c.p.c, con termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione a cura delle parti;
2. condanna alla refusione, in favore del in CP_1 Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 382,50 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. riserva al giudice al quale gli atti sono stati rimessi la regolamentazione delle spese del giudizio dichiarato nullo.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°4670/2022-sentenza
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 4670/2022, riservata in decisione all'udienza del
26.3.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dall' avv. Sergio Nespoli (c.f.
, presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla Via Via Vittorio C.F._1
Emanuele III n. 72, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata CP_1 C.F._2
alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Mauro Foglia, (c.f. ), presso C.F._3 il cui studio, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Caduti di Nassiriya –Victoria
Park, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°4670/2022-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.Con atto di citazione conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord il CP_1
, onde sentir accertare la responsabilità del per i danni Parte_1 Parte_1 da infiltrazioni interessanti l'appartamento di proprietà attorea, sito all'interno del fabbricato condominiale, e, per l'effetto, sentir condannare il convenuto al pagamento, al suindicato titolo, della somma di € 6.535,00 anticipata per le spese di riparazione.
1.2 Incardinato il giudizio, il non si costituiva ed il Tribunale ne Parte_1 dichiarava la contumacia.
1.3 Con sentenza n. 3184/2022 il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda attorea, condannando, per l'effetto, il al pagamento di € 6.535,00 a favore di Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni. CP_1
Segnatamente, il Tribunale, riconducendo il danno da infiltrazione ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva ricadente nella sfera dell'art. 2051 c.c., ha ritenuto provato il nesso di causalità materiale tra la res e l'evento dannoso, rilevando che il , rimasto Parte_1 contumace, non ha, dal canto suo, fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 14.9.2022, con atto di citazione notificato il
27.10.2022 il ha proposto appello, affidato ad un unico articolato Parte_1 motivo di gravame.
In particolare, l'appellante denuncia la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita non già presso il luogo di residenza e/o domicilio dell'amministratore p.t., bensì presso lo stabile condominiale, ove non sono preposti locali destinati alla gestione amministrativa dell'ente; chiede, pertanto, dichiararsi la nullità di tutti gli atti processuali e della conclusiva sentenza, con rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
1.5 Con comparsa depositata in data 2.2.2023 si è costituito in giudizio , CP_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.6 All'udienza del 26.3.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 27.10.2022, nel rispetto del termine di
RGn°4670/2022-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 14.9.2022.
2.1 L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Come è noto, la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (Cass.
27352/2016).
Nel caso in questione tale ultima circostanza- negata dal , il quale costituendosi Parte_1
nel presente grado, ha addotto l'inesistenza, presso lo stabile, di locali preposti alla gestione amministrativa- non risulta dall'avviso di ricevimento, da cui emerge che il plico non è stato consegnato ad alcuna persona incaricata alla ricezione degli atti per conto dell'amministratore presso l'indirizzo civico del fabbricato (via Madonna dell'olio n. 146
Aversa) ed è stato restituito al mittente “per compiuta giacenza”.
Del resto, il domicilio dell'amministratore era ben noto all'attore, anche condomino dello stabile, il quale, nella domanda di mediazione avviata su ordine del giudice reso alla prima udienza del 15.5.2018 nonché nella successiva memoria istruttoria ex art. 186 VI comma n.
2 c.p.c. in cui articolava richiesta di interrogatorio formale, indicava quale indirizzo del rappresentante legale dell'ente “via De Chirico n. 8 Aversa”, coincidente, appunto, con quello dello studio professionale dell'amministratore p.t. CP_2
La notificazione di cui si tratta è, quindi, avvenuta invalidamente, anche se non può essere considerata giuridicamente inesistente, essendo stata comunque compiuta in un luogo non privo di ogni collegamento con l'ente cui era diretta.
Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte (Cassazione Sezioni Unite 14916/2016), il vizio di radicale inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di
RGn°4670/2022-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda totale mancanza materiale dell'atto, soltanto nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Ne deriva che la notificazione indicata come perfezionata per "compiuta giacenza", ad un indirizzo riconosciuto come utile, sia pure in tesi erroneamente, dall'ufficiale notificante, può essere nulla, nella prospettiva dei vizi dedotti, ma non inesistente (Cass. 34161/2022).
Ancora, non vale ad escludere la nullità derivata di tutti gli atti processuali di primo grado la circostanza, eccepita dall'odierno appellato, che il condominio in persona dell'amministratore p.t. abbia avuto conoscenza “legale” della pendenza del processo in virtù della comunicazione dell'avvio del procedimento di mediaconciliazione e dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale ai sensi dell'art. 292 c.p.c.
In primo luogo, l'avvenuta ricezione di tali successivi atti, quand'anche in ipotesi comprovata, non ha determinato alcuna sanatoria della nullità della notifica della citazione introduttiva.
Lo scopo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è raggiunto, infatti, soltanto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita, così mostrando di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze o preclusioni (Cass. 28695/2013).
Nella specie, le comunicazioni, che l'appellato invoca a riprova della conoscenza del processo da parte del in persona dell'amministratore, concernono atti successivi Parte_1 all'incardinamento del giudizio e allo spirare dei termini per una tempestiva costituzione del convenuto, perciò inidonei a determinare una sanatoria per raggiungimento dello scopo.
RGn°4670/2022-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Né la conoscenza della pendenza del giudizio per l'effetto conseguita (a prescindere dalla questione della nullità della notifica dell'ordinanza di ammissione dell'interpello formale eseguita presso l'indirizzo pec “ che, a dire del Email_1 Parte_1
appellante, non è quello indicato nel registro Inipec da cui la controparte ha dichiarato di averlo estratto), imponeva al condominio di costituirsi già in primo grado, precludendogli di dedurre, per la prima volta con il gravame avverso la statuizione, il vizio di nullità della notificazione della citazione introduttiva.
La ricorrenza di una duplice condizione, ovverosia che, oltre alla nullità della notificazione,
l'impugnante dia prova anche della mancata conoscenza del processo per effetto della notifica di atti successivi endoprocessuali, è imposta soltanto per la impugnazione cd. tardiva, regolata dall'art. 327 secondo comma c.p.c.. Secondo il consolidato orientamento interpretativo della Corte (v., ex plurimis, Cass. 9066/2024; Cass. 36181/2022),
l'ammissibilità dell'impugnazione oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza presuppone, infatti, un duplice requisito, l'uno oggettivo, costituito dalla nullità della notificazione, l'altro soggettivo, correlato all'ignoranza del processo in ragione di detta nullità. Ciò si giustifica per ragioni di garanzia della certezza e stabilità dei rapporti giuridici e per evidenti esigenze di coerenza del sistema (Cass., 2 dicembre 2005, n. 26261)
Tale necessità non ricorre, invece, laddove, come nella specie, il contumace involontario impugni tempestivamente la sentenza, non ravvisandosi, in tal caso, alcuna esigenza di una
“rimessione in termini”, del cui istituto generale l'art. 327 secondo comma cit. è specifica espressione.
La bontà di siffatta interpretazione trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che ha circoscritto la rilevanza di una acquisita conoscenza legale del processo, in conseguenza della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, al solo caso di impugnazione tardiva. Si è, cioè, chiarito che, quando al contumace sia stata regolarmente notificata siffatta ordinanza, la parte, avendo comunque avuto legalmente notizia del processo, deve impugnare, in mancanza di notifica della sentenza, nel termine lungo di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c., perché non può più addurre la mancata conoscenza del giudizio (in motivazione, Cass. 3274/1989).
RGn°4670/2022-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'unica conseguenza derivata dalla notifica dell'atto tassativamente previsto dall'art. 292
c.p.c. è, in conclusione, quella di una necessaria impugnazione tempestiva della sentenza, condizione, nella specie, assolta.
Non è, poi, pertinente il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass.
2258/2022), richiamato dall'appellato a sostegno della propria tesi difensiva, che concerne l'ipotesi, affatto diversa da quella in esame relativa alla nullità della notifica, di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire) e per la quale il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
2.2 L'accertata nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di tutti i consequenziali atti processuali assunti in carenza del legittimo contraddittorio con il resistente impone la rimessione al primo giudice, rientrando nelle tassative ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellato.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si quantificano discostandosi dai valori medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 26.000,00, in considerazione della natura meramente processuale delle questioni trattate e tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
RGn°4670/2022-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, la competenza spetta al giudice di primo grado (Cass. civ., sez. III, 12 giugno
2006, n. 13550).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 3184/2022, così provvede:
1. dichiara la nullità del giudizio iscritto al NRG 610/2018 e della conclusiva sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3184/2022, pubblicata in data 14.9.2022, e rimette gli atti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 354 c.p.c, con termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione a cura delle parti;
2. condanna alla refusione, in favore del in CP_1 Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 382,50 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. riserva al giudice al quale gli atti sono stati rimessi la regolamentazione delle spese del giudizio dichiarato nullo.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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