CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 20.3.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 369/2024
promossa da - appellante - Parte_1
Avv.ti Francesca Piozzi e Tommaso Bartalini
contro
- appellata - Controparte_1
Avv. Marco Lovo
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 34/2024 del Tribunale di Grosseto giudice del lavoro, pubblicata il 23.1.2024, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 23.1.2024 il Tribunale di Grosseto ha respinto il ricorso con cui dipendente a tempo Parte_1 indeterminato dell' con Controparte_1 mansioni di coadiutore amministrativo esperto, aveva contestato la sospensione dal servizio, comunicatale dall'amministrazione il 22.2.2022, per inosservanza dell'obbligo vaccinale, previsto dal D.L. 44/2021 convertito con modificazioni con L. 76/2021, nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid19.
2. In ricorso l'attrice aveva allegato di svolgere la propria prestazione in regime di smart working già dal gennaio 2021
e di non avere avuto, da allora, compiti che implicassero un qualche tipo di contatto con colleghi o pazienti. Aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che con Delibera 257 del 22/02/2022 comunicata in pari data dal
Dipartimento risorse umane dell' parte Controparte_1 convenuta ha violato la ratio delle disposizioni previste dallo stesso articolo art 4 DL 44 del 1 aprile 2021 come convertito con modificazioni nella legge 28/05/2021 n. 76 s.m. nonché di tutte le norme successive emesse in relazione alla tutela della salute pubblica, il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché sul contenimento del rischio di diffusione del contagio da SARS.CoV 19; - accertare e dichiarare altresì che la delibera 257 del 22/02/2022 emessa in applicazione dello stesso articolo art 4 DL 44 del 1° aprile 2021 ha violato la Risoluzione del
Consiglio d'Europa del 27.01.2021, - accertare e dichiarare altresì che la delibera 257 del 22/02/2022 emessa in applicazione dello stesso articolo art 4 DL 44 del 1° aprile 2021 ha violato il regolamento
UE 953/2021 in vigore in tutti gli stati membri dal 1/06/2021 al
30/06/2022 laddove viene posta in essere una discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (...) o hanno scelto di non essere vaccinate”.- Conseguentemente disapplicare e/o annullare la Delibera 257 del 22/02/2022 comunicata in pari data dal Dipartimento Risorse Umane dell' con Controparte_1 ogni consequenziale provvedimento”. Aveva inoltre svolto contestualmente una domanda cautelare, diretta a ottenere, in via d'urgenza, la riammissione in servizio, domanda che era stata accolta sia dal giudice del lavoro monocratico, sia dal Tribunale, adito in sede di reclamo dall'azienda.
2 3. L'amministrazione si era costituita per resistere anche nel giudizio di merito e il Tribunale, con la decisione qui impugnata, a fronte della circostanza pacifica che non Pt_1 avesse inteso vaccinarsi contro il Covid 19, ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 4 ter del D.L. 44/2021, che non sarebbe stato in contrasto con alcuna disposizione dell'Unione, mentre le decisioni della Corte Costituzionale 14,
15 e 16 del 2023 (emesse nelle more del giudizio di cognizione ordinaria e relative proprio alle disposizioni del D.L. 44/2021) avrebbero confermato la legittimità dell'obbligo vaccinale, per quanto interessa, anche per tutto il personale che svolge la propria attività nelle strutture sanitarie e socio sanitarie.
4. Il Tribunale ha respinto quindi il ricorso e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite limitatamente “alla fase decisionale” (così in sentenza), mentre ha compensato quelle della fase cautelare svolta in corso di causa, in quanto antecedente alle pronunce della Corte Costituzionale.
5. La parte privata impugna la decisione davanti a questa Corte
e ne chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a due motivi. Con il primo assume che il Tribunale abbia del tutto omesso di valutare un fatto, invece secondo la prospettazione attrice decisivo, e rappresentato dalle modalità di concreto svolgimento della prestazione di che, al momento della Pt_1 sospensione, lavorava in smart working. Con la conseguenza che ella non avrebbe avuto alcun contatto con colleghi o assistiti e non avrebbe quindi, in nessun caso, esposto alcuno al rischio di diffusione del contagio (come aveva peraltro ritenuto lo stesso Tribunale, nel giudizio cautelare introdotto dalla lavoratrice in corso di causa). Per contro la stessa giurisprudenza costituzionale, intervenuta nelle more del giudizio, avrebbe affermato la legittimità della disposizione
3 dell'art. 4 del D.L. 44/2021 e quindi della sospensione dal servizio dei lavoratori non vaccinati, in quanto “l'attività lavorativa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. Una condizione che non si sarebbe data invece nella specie. Secondo l'attrice, quindi, il Tribunale non avrebbe potuto prescindere dalla valutazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e perciò dalla sussistenza o insussistenza di un rischio, anche solo potenziale, di diffusione del contagio e avrebbe, di conseguenza, dovuto concludere per l'applicazione della norma (relativa all'obbligo vaccinale e alle conseguenze della violazione di tale obbligo) solo in relazione al personale comunque operante all'interno delle strutture sanitarie e perciò in presenza, non invece per quello impiegato, come in regime di smart working. Pt_1
6. Con il secondo motivo la lavoratrice critica il capo relativo al regolamento delle spese, assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della soccombenza dell'amministrazione in entrambe le fasi della procedura cautelare e perciò condannarla alle spese di quel sub procedimento o compensare integralmente le spese.
7. L'appellante assume quindi le conclusioni che seguono: “in riforma della sentenza n. 34/2024 emessa nella causa RGL n.
104/2022 dal GULP del Tribunale di Grosseto Dott. IU
SS in data 23/01/2024 pubblicata in pari data, ad oggi non notificata, accertare e dichiarare che con Delibera 257 del
22/02/2022 comunicata in pari data dal Dipartimento risorse umane dell' parte convenuta ha violato Controparte_1 la ratio delle disposizioni previste dallo stesso articolo art 4 DL
4 44 del 1 aprile 2021 come convertito con modificazioni nella legge 28/05/2021 n. 76 nonché di tutte le norme successive emesse in relazione alla tutela della salute pubblica, il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché sul contenimento del rischio di diffusione del contagio da SARS.CoV 2, così come affermate con sentenze
14/2023, n.15/2023 e n. 16/2023 della Corte Costituzionale;
Conseguentemente annullare la Delibera 257 del 22/02/2022 comunicata in pari data dal Dipartimento Risorse Umane Contr dell' con ogni consequenziale Controparte_1 provvedimento ivi compresa la condanna di resistente al pagamento delle retribuzioni non erogate per il periodo di sospensione dal servizio ovvero dal 22/02/2022 fino al
2/05/2022 quando la ricorrente è stata reintegrata. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
8. Si è costituita l'amministrazione per resistere. Più specificamente, in relazione al primo motivo, l'appellata argomenta variamente l'irrilevanza delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ai fini della sussistenza dell'obbligo vaccinale, come sarebbe stato affermato, da ultimo, anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 186/2023.
9. In ipotesi l'azienda sanitaria rileva, in fatto, come fosse Pt_1 stata ammessa a svolgere la sua attività in smart working solo fino al maggio 2022, così che, in ipotesi, oltre tale data, la sospensione avrebbe dovuto essere ritenuta, comunque, pienamente legittima ed efficace. Né in contrario rileverebbe il fatto che, in concreto, la lavoratrice avesse continuato a lavorare in smart working anche dopo il maggio 2022, dato che ciò era seguito unicamente all'ottemperanza, da parte dell'azienda, al decisum del provvedimento cautelare.
5 10. In punto spese l'amministrazione ha assunto l'infondatezza delle ragioni della controparte, che anzi, secondo la tesi dell'ente, avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione integrale delle spese, essendo stata pienamente soccombente. L'appellata ha concluso quindi per il rigetto dell'appello con il favore delle spese di entrambi i gradi.
11. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito, la Corte ritiene l'appello fondato limitatamente al capo relativo alla regolazione delle spese.
12. E' invece infondato il primo motivo, attinente alla legittimità della sospensione di dal servizio, a fronte Pt_1 della circostanza, pacifica, che ella non avesse inteso vaccinarsi contro il Covid 19.
13. In proposito non può dubitarsi dell'applicabilità nella specie della disposizione dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021, lett.
c), che, al momento della disposta sospensione (risalente al febbraio 2022) prevedeva l'obbligo di vaccinazione per il
“personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis” (riferimento quest'ultimo al personale sanitario e socio sanitario, il cui obbligo vaccinale era soggetto a una disciplina in parte diversa). La norma dell'art. 8 ter del D.L.gs. 502/1992 disciplina poi le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di strutture sanitarie e dispone che: “La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o
6 alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno”.
14. Nella specie non è in discussione il fatto che l'appellante fosse, all'epoca della sospensione, addetta a una delle strutture di cui all'art. 8 ter. Ella tuttavia assume l'inesistenza del suo obbligo di vaccinarsi, in ragione delle concrete modalità di svolgimento della sua prestazione lavorativa, che, all'epoca, era resa in modalità smart working.
15. E' un argomento che non può essere condiviso, per le ragioni indicate dalla Corte Costituzionale nella sentenza
186/2023, relativa proprio ai lavoratori impiegati in regime di smart working e richiamata anche dalla difesa dell'appellata.
16. Nella citata decisione, il Giudice della Leggi ha innanzi tutto ribadito (come già nelle sentenze 14 e 15 del 2023) che
“l'obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione per inadempimento allo stesso devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate, in considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell'epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall'altro lato, della proporzionalità della misura imposta in ragione della sua strutturale temporaneità”.
7 17. In ordine poi alla questione che qui intessa, attinente al possibile rilievo, ai fini dell'individuazione dei confini dell'obbligo vaccinale, delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la Corte ha rilevato come la soluzione debba “muovere dalla considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale e, in particolare, della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia (sentenza n. 14 del 2023). In tale contesto, nella gestione dell'emergenza sanitaria, il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta favorevole a una diffusa vaccinazione. Ha, quindi, posto in essere un apparato organizzativo deputato alla vaccinazione dell'intera popolazione, offerta gratuitamente sulla base di una massiccia campagna di raccomandazione, e, soprattutto, ha individuato una serie di categorie professionali per le quali la vaccinazione è stata resa obbligatoria”. E proprio con riguardo alla perimetrazione dell'obbligo vaccinale – ha rilevato ancora la Corte – “il legislatore ha quindi effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia”. Una determinazione già ritenuta costituzionalmente legittima dalle sentenze n. 14,15 e 185 del
2023, “in base alla considerazione per cui la scelta legislativa per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all'emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della
8 situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale. A tal fine era, infatti, indispensabile un sistema idoneo a garantire la linearità e automaticità dell'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa”. Di conseguenza, secondo la citata decisione 186/2023,
“qualsiasi sistema improntato ad una identificazione di portata meno generale e di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti o, …, in considerazione delle specifiche modalità di svolgimento dell'attività professionale, avrebbe, invece, comportato un aggravio - che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti
- nella fase dell' individuazione dei destinatari, oltre che di monitoraggio e controllo, per l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti (e alla loro perdurante sussistenza). La scelta si è fondata, non irragionevolmente, sulla rilevante criticità della situazione sanitaria, nella quale tutte le risorse di personale e organizzative dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole professionalità (e della loro conservazione nel tempo) …. Inoltre, solo l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione e al luogo di svolgimento) - grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse - consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro. In tal
9 modo il legislatore poteva esonerare da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte dall'art. 4 del D.L. n. 44 del
2021, come convertito e modificato, in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il
D.L. n. 172 del 2021, come convertito”.
18. Sulla base di queste premesse, la Corte ha escluso l'irragionevolezza della scelta legislativa di non operare distinzioni, ai fini della titolarità dell'obbligo vaccinale, in particolare per le ipotesi del cosiddetto lavoro agile. Ha rilevato sul punto che “in realtà, in una prima fase della pandemia, il legislatore aveva adottato un modello che, pur individuando in determinate categorie i destinatari dell'obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione.
Successivamente, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore è addivenuto a una scelta più radicale, che, nella sua valutazione, meglio consentisse di far fronte all'evolversi della pandemia, assicurando - come si è sopra rilevato - una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale e un più semplice e lineare esercizio dei controlli”. E ancora la decisione costituzionale rileva che “il cosiddetto lavoro agile rappresenta niente altro che una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Essa non costituisce un diritto del lavoratore, assume carattere variabile nel tempo, potendo essere oggetto di revoca o di modifiche, e, ancor più a monte, può atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera estremamente diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e può
10 contemplare l'esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno. Per quanto sopra esposto, dunque, proprio con riferimento alle ipotesi di attività lavorative svolte nella modalità del lavoro agile, viene in rilievo quell'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti.
Inoltre, una diversa soluzione non ugualmente improntata alla semplificazione − pur astrattamente possibile come nell'originaria fase della pandemia − non avrebbe consentito di affidare l'attività di accertamento e monitoraggio direttamente ai datori di lavoro, individuati dal comma 2 del censurato art.
4-ter, per l'ipotesi in esame, nei responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”. Secondo la Corte “deve pertanto considerarsi non irragionevole la scelta legislativa di non escludere dall'obbligo vaccinale quel personale che, facente parte di categorie destinatarie di detto obbligo, era impiegato in servizio nelle modalità del lavoro agile”.
19. La scelta inoltre neppure poteva dirsi sproporzionata, secondo la Corte, in quanto “le norme censurate, …, si inseriscono in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare - e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica”. Così che
11 depongono “nel senso della non fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale la genetica transitorietà della disciplina nonché la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentivano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che le stesse erano destinate a fronteggiare” (le citazioni testuali sono tutte dalla decisione n. 186/2023 della Corte Costituzionale).
20. I principi affermati dal Giudice delle Leggi sono pienamente condivisi da questa Corte, così che la sospensione disposta nella specie deve ritenersi legittima e il primo motivo va respinto.
21. E' in parte fondato invece il secondo motivo, relativo alla regolazione delle spese di lite. Ritiene infatti la Corte che il
Tribunale non avrebbe potuto trascurare, ai fini che ora interessano, la circostanza che le sentenze costituzionali, decisive ai fini di causa, fossero intervenute nelle more del giudizio di primo grado (come peraltro rilevato dallo stesso
Tribunale, che non ne ha tratto però le conseguenze, ad avviso della Corte, necessarie) e avrebbe dovuto perciò compensare integralmente le spese di quel grado. Sotto tale profilo il secondo motivo va quindi accolto e le spese del primo grado integralmente compensate.
22. La reciproca soccombenza giustifica poi la compensazione integrale anche delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale riforma della decisione di primo grado e in parziale accoglimento dell'appello dichiara integralmente compensate le spese di primo grado. Conferma nel resto.
12 Compensa integralmente anche le spese della presente fase di giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
13