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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6634/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6634 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattua- le - lesione personale - tra
, in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa, come in Controparte_1 atti, dall'Avv Lucia Piscitelli e con questi elettivamente domiciliata pres- so lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via Fulvio Renella n.
88;
APPELLANTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Controparte_2
Avv.ti Bruno e Francesco Moscatiello e presso di questi elettivamente domiciliato in Casagiove (CE) alla via Liguria n. 26;
APPELLATO
e
, residente in [...]; CP_3
APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
06.02.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
1
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, la conveniva in giudizio il CP_1
e la al fine di sentir dichiarare la ri- Controparte_2 CP_3
forma della sentenza n. 1393/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di
Caserta, depositata in Cancelleria in data 02.08.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che: 1) Il Giudice di
Prime non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella Pt_1 valutazione delle prove e dell'istruttoria svolta, accogliendo una doman- da non provata in relazione alla dinamica così come dedotta nel libello introduttivo;
2) Il Giudice di prime cure ha erroneamente valutato le di- chiarazioni del teste escusso in primo grado che è stato vago e generico, non aggiungendo alcun elemento a sostegno della domanda attorea, anzi contrastando quanto dedotto, atteso che parla di investimento di due pe- doni, definendoli “ragazzi”, non specificando se si trattasse di due uomi- ni, due donne, di un uomo e una donna;
Individua quale luogo del sinistro
“il bar del Monaco” che si trova in via Forche Caudine, mentre l'attore sostiene che il sinistro sia avvenuto in via Lima;
3) Il Giudice di prime non teneva conto delle risultanze della scatola nera che nel giorno e nell'ora indicata del sinistro non rilevavano alcun evento crash; 4) Il
Giudice di Prime cure non teneva conto delle censure mosse dalla com- pagnia in relazione alla documentazione medica prodotta, proveniente dallo studio “martorelli”, studio fantasma come attestato anche dallo stesso comune di Giffoni Valle Piana (SA) nelle dichiarazioni contenute in atti;
5) Il Giudice di prime cure errava nel riconoscere le lesioni sulla base della CTU, contestata atteso che si fondava su documentazione me- dica non veritiera come dimostrato dalle note prodotte alla stessa dal CTP della compagnia che ha prodotto diverse certificazioni “uguali” a quelle prodotte dall'attore in giudizio. 6) Il Giudice di prime cure errava nel non tenere conto delle censure poste dalla compagnia in relazione a tutte le anomalie riscontrate in tale giudizio.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusio- ni: 1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza de qua;
2) Accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in riforma della gravata sentenza, dichiarare la
2
domanda promossa da infondata in fatto e diritto;
3) Controparte_2
condannare l'appellato al costo della CTU medica espletate nel corso del giudizio di primo grado;
4) vittoria di spese del doppio grado di giu- dizio;
5) In subordine, accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in ragione del rinnovo delle operazioni pe- ritali, accogliere la domanda di nei limiti del vero e Controparte_2
giusto, in ragione anche di un acclarato concorso;
- parametrare le spe- se legali di primo grado;
- condannare ai costi delle Controparte_2
CTU medico-legali (di primo grado e di quella che si andrà a svolgere nel corso del presente giudizio); - vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Controparte_2
Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 342 c.p.c.; 2) Infondatezza nel merito dell'appello in quanto in relazione alla scatola nera non vi è prova del mancato rilevamento e la
CTU ha stabilito il nesso di causalità tra evento e danno. 3) Il teste escus- so in primo grado ha correttamente descritto i fatti dedotti in citazione. 4)
L'urto avvenuto non è stato violento e, pertanto, la scatola nera ha ben potuto non registrare l'evento.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: IN VIA PRE-
LIMINARE, 1. Rigettare l'istanza di sospensione della Sentenza impu- gnata non sussistendo i presupposti di legge;
NEL MERITO, 2. Rigettare
l'appello poiché inammissibile, improcedibile, improponibile ed infonda- to;
3) Vinte le spese e le competenze di lite con distrazione.
Preliminarmente si dà atto che l'appellata , pur regolar- CP_3
mente citata, non è costituita.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dalla impugnata sentenza n.
1393/2023 emessa dal Giudice di Pace di Caserta e depositata in data
02.08.2023 con cui, lo stesso, accoglieva la domanda proposta dall'attore e condannava la odierna appellante, al risarcimento dei danni CP_4
patiti dal in occasione del sinistro occorso in data Controparte_2
29.11.2019 in Maddaloni.
Orbene, codesto Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie del pri- mo grado e della documentazione prodotta in atti, non ritiene raggiunta la
3
prova in ordine alla domanda presentata in primo grado.
In particolare, in base al brocardo latino “onus probandi incumbit ei cui dicit” consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore, odierno appellato, aveva l'onore di provare in giudizio la domanda.
Pacifica, inoltre, risulta la giurisprudenza in ordine all'onere probatorio incombente sulla parte che intende far valere il proprio diritto in giudizio.
Ed infatti, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.
2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, an- corché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.” (cfr Cassa- zione Civile n. 16917/2012).
Ciò si dice poiché l'attore, a sostegno della domanda, non è riuscito ad assolvere all'onere probatorio su di lui incombente.
In atti risulta la dichiarazione testimoniale del resa in Testimone_1
data 14.09.2022 il quale riferisce di un sinistro che ha coinvolto due pe- doni che attraversavano sulle strisce pedonali e che venivano urtati da una Fiat panda che non si avvedeva della loro presenza.
Orbene tale dichiarazione risulta essere particolarmente vaga e generica e discordante rispetto a quanto dedotto nel libello introduttivo o con la documentazione in atti dovendo porsi in risalto che il teste parla di due pedoni, non specificando né il genere e né l'età, riferisce che il sinistro sia avvenuto dinanzi al “bar del Monaco” in Maddaloni che, risulta paci- fico tra le parti, si trova in realtà in Via Forche Caudine e non in prossi- mità del luogo del sinistro in Via Lima;
indica che i testi attraversavano le strisce pedonali, sebbene, in atti, nel fascicolo di primo grado della compagnia assicurativa sono presenti dei rilievi fotografici del luogo del sinistro ove non vi è traccia alcuna di strisce pedonali.
In aggiunta a quanto evidenziato è presente in atti il report relativo al di- spositivo satellitare installato sul presunto veicolo investitore Fiat DA tg EG638XK che, nell'ora e nella data indicata del sinistro non rilevava alcun evento crash, cfr produzione n. 3 della convenuta CP_1
A tal proposito, l'articolo 145 bis del codice delle assicurazioni, introdot- to dall'art. 1, co. 20, L. n. 124/2017 al fine di contrastare il fenomeno del- le frodi assicurative, il quale detta “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le
4
caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispo- sitivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate di- sposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei proce- dimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la ma- nomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
Alla luce della già citata disposizione il legislatore pone, quindi, una pre- sunzione iuris tantum di regolare funzionamento del dispositivo concesso in uso all'utente assicurato e di conseguente attendibilità piena delle ri- sultanze del medesimo, salvo prova contraria, posta a carico della parte danneggiata, circa il malfunzionamento o manomissione del predetto macchinario. Ciò, ovviamente non significa, come pare intendere parte appellata, che i dati del report del dispositivo installato siano muniti di valore di prova legale, non essendo questi provenienti da pubblico uffi- ciale, né ovviamente che la presunzione sia assoluta, ovvero che sia una praesumptio iuris et de iure, sicchè da un lato non occorre proporre que- rela di falso ex art 2700 c.c. e dall'altro tali dati possono essere superati attraverso il ricorso a una prova libera di segno contrario, il cui contenu- to, in ragione della predetta presunzione di attendibilità, è però predeter- minato dal legislatore e deve essere volto specificamente alla verifica del suo non corretto o adeguato funzionamento.
In altri termini, per l'effetto della accettazione convenzionale della instal- lazione del macchinario elettrico sul veicolo assicurato e della conse- guente presunzione normativa di veridicità dei dati da questi riportati, il thema probandum, in caso di fatti non risultanti dalla scatola nera è nor- mativa predeterminato dovendo parte attrice superare la presunzione di attendibilità dei risultati fornendo la prova del malfunzionamento o ma- nomissione del dispositivo satellitare in uso.
La previsione in capo al danneggiato della prova contraria non appare, pertanto, né irragionevole né in contrasto con il principio della parità del- le armi, ma si pone in linea con il consolidato orientamento ella Suprema
Corte che individua il soggetto tenuto alla prova dei fatti attraverso il no- to principio della vicinanza della prova, cfr Cassazione Sezioni Unite n.
5
13533/2001. Tale principio, del resto, ha valenza generale e trova quindi comune applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, cfr Cassazione Sentenza n. 5961 del 25/03/2016.
Pertanto, in assenza di una prova positiva circa il malfunzionamento o della manomissione della scatola nera deve ritenersi che non sia stata su- perata la presunzione di veridicità dei dati riportarti nel report ai sensi dell'art 145 bis d.lgs 206/2009.
Tanto si dice anche in considerazione del fatto che nel libello introduttivo dell'attore parla di “violento urto”, mentre nella comparsa in appello par- la di “urto non violento tale per cui la scatola nera non rilevava l'urto”.
Tale contraddizione stride anche con le dedotte lesioni subite, atteso che, non si comprende come non vi siano lesioni alla parte sx del corpo dell'attore/appellato, atteso il violento urto di cui si parla nell'atto di cita- zione.
Appare a questo Tribunale, inverosimile che l'urto con un'autovettura non abbia prodotto alcuna lesione alla parte del corpo che è entrata in contatto con la stessa.
Deve, pertanto, ritenersi non rispettato l'art. 2697 c.c., il quale sancisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Invero, l'attore, odierno appellato non ha dato prova di quanto domanda- to in primo grado e conseguentemente non può ritenersi provato il nesso di causalità tra l'evento e il danno dedotto.
Ciò posto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della deci- sione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccom- benza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al
D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come in disposi- tivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di CP_3
6
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta le domande proposte in primo grado da;
Controparte_2
Condanna , al pagamento delle spese processuali Controparte_2
del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida per il primo grado in € 1.046,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese di CTU espletate in primo grado a cari- co di;
Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, 06.02.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6634 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattua- le - lesione personale - tra
, in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa, come in Controparte_1 atti, dall'Avv Lucia Piscitelli e con questi elettivamente domiciliata pres- so lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via Fulvio Renella n.
88;
APPELLANTE
e
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Controparte_2
Avv.ti Bruno e Francesco Moscatiello e presso di questi elettivamente domiciliato in Casagiove (CE) alla via Liguria n. 26;
APPELLATO
e
, residente in [...]; CP_3
APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
06.02.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
1
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, la conveniva in giudizio il CP_1
e la al fine di sentir dichiarare la ri- Controparte_2 CP_3
forma della sentenza n. 1393/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di
Caserta, depositata in Cancelleria in data 02.08.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che: 1) Il Giudice di
Prime non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella Pt_1 valutazione delle prove e dell'istruttoria svolta, accogliendo una doman- da non provata in relazione alla dinamica così come dedotta nel libello introduttivo;
2) Il Giudice di prime cure ha erroneamente valutato le di- chiarazioni del teste escusso in primo grado che è stato vago e generico, non aggiungendo alcun elemento a sostegno della domanda attorea, anzi contrastando quanto dedotto, atteso che parla di investimento di due pe- doni, definendoli “ragazzi”, non specificando se si trattasse di due uomi- ni, due donne, di un uomo e una donna;
Individua quale luogo del sinistro
“il bar del Monaco” che si trova in via Forche Caudine, mentre l'attore sostiene che il sinistro sia avvenuto in via Lima;
3) Il Giudice di prime non teneva conto delle risultanze della scatola nera che nel giorno e nell'ora indicata del sinistro non rilevavano alcun evento crash; 4) Il
Giudice di Prime cure non teneva conto delle censure mosse dalla com- pagnia in relazione alla documentazione medica prodotta, proveniente dallo studio “martorelli”, studio fantasma come attestato anche dallo stesso comune di Giffoni Valle Piana (SA) nelle dichiarazioni contenute in atti;
5) Il Giudice di prime cure errava nel riconoscere le lesioni sulla base della CTU, contestata atteso che si fondava su documentazione me- dica non veritiera come dimostrato dalle note prodotte alla stessa dal CTP della compagnia che ha prodotto diverse certificazioni “uguali” a quelle prodotte dall'attore in giudizio. 6) Il Giudice di prime cure errava nel non tenere conto delle censure poste dalla compagnia in relazione a tutte le anomalie riscontrate in tale giudizio.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusio- ni: 1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza de qua;
2) Accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in riforma della gravata sentenza, dichiarare la
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domanda promossa da infondata in fatto e diritto;
3) Controparte_2
condannare l'appellato al costo della CTU medica espletate nel corso del giudizio di primo grado;
4) vittoria di spese del doppio grado di giu- dizio;
5) In subordine, accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in ragione del rinnovo delle operazioni pe- ritali, accogliere la domanda di nei limiti del vero e Controparte_2
giusto, in ragione anche di un acclarato concorso;
- parametrare le spe- se legali di primo grado;
- condannare ai costi delle Controparte_2
CTU medico-legali (di primo grado e di quella che si andrà a svolgere nel corso del presente giudizio); - vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo: 1) Controparte_2
Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 342 c.p.c.; 2) Infondatezza nel merito dell'appello in quanto in relazione alla scatola nera non vi è prova del mancato rilevamento e la
CTU ha stabilito il nesso di causalità tra evento e danno. 3) Il teste escus- so in primo grado ha correttamente descritto i fatti dedotti in citazione. 4)
L'urto avvenuto non è stato violento e, pertanto, la scatola nera ha ben potuto non registrare l'evento.
Ciò posto l'appellato rassegnava le seguenti conclusioni: IN VIA PRE-
LIMINARE, 1. Rigettare l'istanza di sospensione della Sentenza impu- gnata non sussistendo i presupposti di legge;
NEL MERITO, 2. Rigettare
l'appello poiché inammissibile, improcedibile, improponibile ed infonda- to;
3) Vinte le spese e le competenze di lite con distrazione.
Preliminarmente si dà atto che l'appellata , pur regolar- CP_3
mente citata, non è costituita.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dalla impugnata sentenza n.
1393/2023 emessa dal Giudice di Pace di Caserta e depositata in data
02.08.2023 con cui, lo stesso, accoglieva la domanda proposta dall'attore e condannava la odierna appellante, al risarcimento dei danni CP_4
patiti dal in occasione del sinistro occorso in data Controparte_2
29.11.2019 in Maddaloni.
Orbene, codesto Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie del pri- mo grado e della documentazione prodotta in atti, non ritiene raggiunta la
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prova in ordine alla domanda presentata in primo grado.
In particolare, in base al brocardo latino “onus probandi incumbit ei cui dicit” consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore, odierno appellato, aveva l'onore di provare in giudizio la domanda.
Pacifica, inoltre, risulta la giurisprudenza in ordine all'onere probatorio incombente sulla parte che intende far valere il proprio diritto in giudizio.
Ed infatti, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.
2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, an- corché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.” (cfr Cassa- zione Civile n. 16917/2012).
Ciò si dice poiché l'attore, a sostegno della domanda, non è riuscito ad assolvere all'onere probatorio su di lui incombente.
In atti risulta la dichiarazione testimoniale del resa in Testimone_1
data 14.09.2022 il quale riferisce di un sinistro che ha coinvolto due pe- doni che attraversavano sulle strisce pedonali e che venivano urtati da una Fiat panda che non si avvedeva della loro presenza.
Orbene tale dichiarazione risulta essere particolarmente vaga e generica e discordante rispetto a quanto dedotto nel libello introduttivo o con la documentazione in atti dovendo porsi in risalto che il teste parla di due pedoni, non specificando né il genere e né l'età, riferisce che il sinistro sia avvenuto dinanzi al “bar del Monaco” in Maddaloni che, risulta paci- fico tra le parti, si trova in realtà in Via Forche Caudine e non in prossi- mità del luogo del sinistro in Via Lima;
indica che i testi attraversavano le strisce pedonali, sebbene, in atti, nel fascicolo di primo grado della compagnia assicurativa sono presenti dei rilievi fotografici del luogo del sinistro ove non vi è traccia alcuna di strisce pedonali.
In aggiunta a quanto evidenziato è presente in atti il report relativo al di- spositivo satellitare installato sul presunto veicolo investitore Fiat DA tg EG638XK che, nell'ora e nella data indicata del sinistro non rilevava alcun evento crash, cfr produzione n. 3 della convenuta CP_1
A tal proposito, l'articolo 145 bis del codice delle assicurazioni, introdot- to dall'art. 1, co. 20, L. n. 124/2017 al fine di contrastare il fenomeno del- le frodi assicurative, il quale detta “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le
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caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispo- sitivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate di- sposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei proce- dimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la ma- nomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
Alla luce della già citata disposizione il legislatore pone, quindi, una pre- sunzione iuris tantum di regolare funzionamento del dispositivo concesso in uso all'utente assicurato e di conseguente attendibilità piena delle ri- sultanze del medesimo, salvo prova contraria, posta a carico della parte danneggiata, circa il malfunzionamento o manomissione del predetto macchinario. Ciò, ovviamente non significa, come pare intendere parte appellata, che i dati del report del dispositivo installato siano muniti di valore di prova legale, non essendo questi provenienti da pubblico uffi- ciale, né ovviamente che la presunzione sia assoluta, ovvero che sia una praesumptio iuris et de iure, sicchè da un lato non occorre proporre que- rela di falso ex art 2700 c.c. e dall'altro tali dati possono essere superati attraverso il ricorso a una prova libera di segno contrario, il cui contenu- to, in ragione della predetta presunzione di attendibilità, è però predeter- minato dal legislatore e deve essere volto specificamente alla verifica del suo non corretto o adeguato funzionamento.
In altri termini, per l'effetto della accettazione convenzionale della instal- lazione del macchinario elettrico sul veicolo assicurato e della conse- guente presunzione normativa di veridicità dei dati da questi riportati, il thema probandum, in caso di fatti non risultanti dalla scatola nera è nor- mativa predeterminato dovendo parte attrice superare la presunzione di attendibilità dei risultati fornendo la prova del malfunzionamento o ma- nomissione del dispositivo satellitare in uso.
La previsione in capo al danneggiato della prova contraria non appare, pertanto, né irragionevole né in contrasto con il principio della parità del- le armi, ma si pone in linea con il consolidato orientamento ella Suprema
Corte che individua il soggetto tenuto alla prova dei fatti attraverso il no- to principio della vicinanza della prova, cfr Cassazione Sezioni Unite n.
5
13533/2001. Tale principio, del resto, ha valenza generale e trova quindi comune applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, cfr Cassazione Sentenza n. 5961 del 25/03/2016.
Pertanto, in assenza di una prova positiva circa il malfunzionamento o della manomissione della scatola nera deve ritenersi che non sia stata su- perata la presunzione di veridicità dei dati riportarti nel report ai sensi dell'art 145 bis d.lgs 206/2009.
Tanto si dice anche in considerazione del fatto che nel libello introduttivo dell'attore parla di “violento urto”, mentre nella comparsa in appello par- la di “urto non violento tale per cui la scatola nera non rilevava l'urto”.
Tale contraddizione stride anche con le dedotte lesioni subite, atteso che, non si comprende come non vi siano lesioni alla parte sx del corpo dell'attore/appellato, atteso il violento urto di cui si parla nell'atto di cita- zione.
Appare a questo Tribunale, inverosimile che l'urto con un'autovettura non abbia prodotto alcuna lesione alla parte del corpo che è entrata in contatto con la stessa.
Deve, pertanto, ritenersi non rispettato l'art. 2697 c.c., il quale sancisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Invero, l'attore, odierno appellato non ha dato prova di quanto domanda- to in primo grado e conseguentemente non può ritenersi provato il nesso di causalità tra l'evento e il danno dedotto.
Ciò posto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della deci- sione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccom- benza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al
D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come in disposi- tivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di CP_3
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Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta le domande proposte in primo grado da;
Controparte_2
Condanna , al pagamento delle spese processuali Controparte_2
del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida per il primo grado in € 1.046,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Pone definitivamente le spese di CTU espletate in primo grado a cari- co di;
Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, 06.02.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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