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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2740 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BACCHELLI SIMONA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Torino (TO) in data 23/09/2013 e dalla loro unione sono nate le figlie in data 07/08/2014 ed Persona_1 [...]
in data 16/07/2017. Persona_2
2. Con ricorso depositato il 29/05/2024, ha chiesto: di Parte_1
autorizzare i coniugi a vivere separati;
di assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Modena, via San Martino n. 40, con i mobili ed arredi ivi esistenti;
di affidare esclusivamente alla madre le figlie minori e di stabilire il Per_1 Persona_2
periodo di frequentazione delle figlie da parte del padre, qualora dovesse recarsi in
Italia; di disporre a carico di la corresponsione, a titolo di contributo CP_1
al mantenimento delle due figlie minori, la somma di euro 600,00 mensili (300,00 ciascuna), ovvero la maggiore o minor somma ritenuta equa e di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
di disporre altresì a carico del resistente il contributo in ragione del 50% per tutte le spese straordinarie per le figlie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Modena, con vittoria di spese e compensi.
Parte ricorrente ha esposto che subito dopo la nascita della figlia Persona_2 nell'agosto 2017, il marito si è allontanato dalla casa familiare senza farvi più ritorno e senza dare notizie di sé; che il resistente risulta cancellato per irreperibilità dal Comune di Modena;
che si è sempre disinteressato delle figlie e non ha mai provveduto al loro mantenimento.
3. All'udienza del 13/11/2024, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato: “Non sento mio marito da 7 anni, penso che sia in Turchia ma non sono sicura. Per un periodo ha chiamato le figlie ma da giugno ha smesso anche di telefonare a loro. Non ha mai dato nulla per il loro mantenimento. Sono operaia per un'impresa di pulizie”. Per parte resistente nessuno è comparso. Il Giudice ha dichiarato la contumacia di ed ha invitato parte ricorrente a CP_1
precisare le conclusioni. Il procuratore ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
§
pagina 2 di 8 Preliminarmente si osserva che la presenza di elementi di internazionalità (la cittadinanza straniera delle parti) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo,
quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alla domanda di separazione sia agli aspetti parentali ed economici.
Ebbene, sussiste la giurisdizione italiana:
-in ordine alla pronuncia della separazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a. del
Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles IIbis), applicabile ratione temporis, in quanto si trova in Italia, ove risiede tuttora la ricorrente, l'ultima residenza abituale dei coniugi;
- in relazione alle domande concernenti l'affidamento della prole, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles IIbis) essendo in Italia la residenza abituale delle figlie minori;
- in ordine alla domanda di mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 3
Regolamento UE 4/2009 (“autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”).
È applicabile la legge italiana:
- per quanto concerne la pronuncia sullo status, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
1259/2010;
- in ordine alle obbligazioni alimentari, ai sensi dell'art. 3 lett. b Regolamento
4/2009 (“autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”);
- in relazione all'affidamento, in ragione del luogo di residenza abituale delle figlie minori (Convenzione dell'Aja 1996).
Ciò premesso, venendo al merito, le domande formulate da parte ricorrente, unica costituita, meritano di essere accolte.
pagina 3 di 8 In particolare, per ciò che concerne la domanda di separazione personale, questa è
fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi in giudizio.
Parimenti fondate risultano le richieste di affidamento esclusivo alla madre di e con collocazione presso la medesima, e di assegnazione Per_1 Persona_2
della casa familiare. Difatti, la ricorrente evidenzia un forte disinteresse del padre nei confronti delle figlie minori e la sua totale assenza atteso che, come dichiarato all'udienza del 13/11/2024, il padre non ha contatti con le figlie, neppure telefonici,
da lungo tempo e, come dato atto nel ricorso introduttivo, si è allontanato dalla casa familiare senza dare alcuna notizia di sé sin dalla nascita della piccola Persona_2
a far data da agosto 2017. Ad oggi, quindi, la madre risulta essere l'unico punto di riferimento per le figlie, facendosi carico integralmente delle relative necessità
morali e materiali, in quanto il padre, come riferito dalla ricorrente, non si è mai preoccupato del loro mantenimento e non è dato conoscere dove si trovi attualmente
(cfr doc. n. 3 certificato di residenza storica di rilasciato dal Comune CP_1
di Modena in cui si attesta “in data 02/09/2019 cancellato per irreperibilità”).
Ciò detto, le circostanze descritte dalla ricorrente, nonché la mancata costituzione in giudizio di (ulteriore indice di disinteresse per le figlie minori) CP_1
evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato, va stabilito l'affidamento di e Per_1
in modo esclusivo alla madre, disponendo che le decisioni di maggiore Persona_2
interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Conseguentemente, le figlie minori devono essere collocate presso la medesima alla quale, ai sensi dell'art. 337-sexies c.p.c., va pagina 4 di 8 assegnata la casa familiare sita in Modena (MO), Via San Martino n. 40, unitamente agli arredi ivi esistenti.
Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con le figlie minori, dovrà
farlo tramite il Servizio Sociale territorialmente competente (Modena) – servizio che già conosce ed ha preso in carico il nucleo familiare - che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente organizzando incontri protetti padre - figlie ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per le minori.
Quanto poi al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per le figlie minori sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, in assenza di informazioni in ordine alla situazione reddituale di e tenuto conto CP_1
delle numerose spese a cui la ricorrente deve far fronte per la gestione del ménage
familiare, si dispone che il padre versi ad , in via anticipata entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 (300,00 per ciascuna figlia), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Modena, ripotato in dispositivo.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate. P . Q . M .
pagina 5 di 8 Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata in Parte_1
NIGERIA il 19/06/1985) e (nato in [...] il [...]) che CP_1
hanno contratto matrimonio in data 23/09/2013 a Torino (TO), come risulta dall'atto n. 452, parte 1, anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TORINO;
2. affida le figlie minori della coppia nata a [...] Persona_1
(TO) in data 07/08/2014 e nata a [...] il Persona_2
16/07/2017 in via esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
3. colloca le figlie minori della coppia presso la madre;
4. assegna la casa familiare sita in Modena, via San Martino n. 40 ad Pt_1
, unitamente ai relativi arredi;
[...]
5. dispone che il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con le figlie minori, lo faccia per il tramite del Servizio Sociale territorialmente competente (Modena), in giorni e orari stabiliti dal Servizio stesso cui
[...]
avrà l'onere di rivolgersi, che avrà cura di predisporre un percorso di CP_1
graduale riavvicinamento con il genitore assente, organizzando incontri protetti padre-figlie, ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per le minori;
6. obbliga a versare a euro 600,00 CP_1 Parte_1
mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 300,00 mensili per ciascuna figlia), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso pagina 6 di 8 strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. condanna alla refusione in favore della ricorrente delle CP_1
spese di lite che liquida in euro 1.500,00, per compensi professionali, oltre 15%
pagina 7 di 8 spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge.
8. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORINO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 27/11/2024.
SI COMUNICHI AI SERVIZI SOCIALI (Modena).
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Susanna Zavaglia
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2740 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BACCHELLI SIMONA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Torino (TO) in data 23/09/2013 e dalla loro unione sono nate le figlie in data 07/08/2014 ed Persona_1 [...]
in data 16/07/2017. Persona_2
2. Con ricorso depositato il 29/05/2024, ha chiesto: di Parte_1
autorizzare i coniugi a vivere separati;
di assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Modena, via San Martino n. 40, con i mobili ed arredi ivi esistenti;
di affidare esclusivamente alla madre le figlie minori e di stabilire il Per_1 Persona_2
periodo di frequentazione delle figlie da parte del padre, qualora dovesse recarsi in
Italia; di disporre a carico di la corresponsione, a titolo di contributo CP_1
al mantenimento delle due figlie minori, la somma di euro 600,00 mensili (300,00 ciascuna), ovvero la maggiore o minor somma ritenuta equa e di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
di disporre altresì a carico del resistente il contributo in ragione del 50% per tutte le spese straordinarie per le figlie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Modena, con vittoria di spese e compensi.
Parte ricorrente ha esposto che subito dopo la nascita della figlia Persona_2 nell'agosto 2017, il marito si è allontanato dalla casa familiare senza farvi più ritorno e senza dare notizie di sé; che il resistente risulta cancellato per irreperibilità dal Comune di Modena;
che si è sempre disinteressato delle figlie e non ha mai provveduto al loro mantenimento.
3. All'udienza del 13/11/2024, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato: “Non sento mio marito da 7 anni, penso che sia in Turchia ma non sono sicura. Per un periodo ha chiamato le figlie ma da giugno ha smesso anche di telefonare a loro. Non ha mai dato nulla per il loro mantenimento. Sono operaia per un'impresa di pulizie”. Per parte resistente nessuno è comparso. Il Giudice ha dichiarato la contumacia di ed ha invitato parte ricorrente a CP_1
precisare le conclusioni. Il procuratore ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
§
pagina 2 di 8 Preliminarmente si osserva che la presenza di elementi di internazionalità (la cittadinanza straniera delle parti) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo,
quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alla domanda di separazione sia agli aspetti parentali ed economici.
Ebbene, sussiste la giurisdizione italiana:
-in ordine alla pronuncia della separazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a. del
Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles IIbis), applicabile ratione temporis, in quanto si trova in Italia, ove risiede tuttora la ricorrente, l'ultima residenza abituale dei coniugi;
- in relazione alle domande concernenti l'affidamento della prole, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2201/2003 (Bruxelles IIbis) essendo in Italia la residenza abituale delle figlie minori;
- in ordine alla domanda di mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 3
Regolamento UE 4/2009 (“autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”).
È applicabile la legge italiana:
- per quanto concerne la pronuncia sullo status, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
1259/2010;
- in ordine alle obbligazioni alimentari, ai sensi dell'art. 3 lett. b Regolamento
4/2009 (“autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”);
- in relazione all'affidamento, in ragione del luogo di residenza abituale delle figlie minori (Convenzione dell'Aja 1996).
Ciò premesso, venendo al merito, le domande formulate da parte ricorrente, unica costituita, meritano di essere accolte.
pagina 3 di 8 In particolare, per ciò che concerne la domanda di separazione personale, questa è
fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi in giudizio.
Parimenti fondate risultano le richieste di affidamento esclusivo alla madre di e con collocazione presso la medesima, e di assegnazione Per_1 Persona_2
della casa familiare. Difatti, la ricorrente evidenzia un forte disinteresse del padre nei confronti delle figlie minori e la sua totale assenza atteso che, come dichiarato all'udienza del 13/11/2024, il padre non ha contatti con le figlie, neppure telefonici,
da lungo tempo e, come dato atto nel ricorso introduttivo, si è allontanato dalla casa familiare senza dare alcuna notizia di sé sin dalla nascita della piccola Persona_2
a far data da agosto 2017. Ad oggi, quindi, la madre risulta essere l'unico punto di riferimento per le figlie, facendosi carico integralmente delle relative necessità
morali e materiali, in quanto il padre, come riferito dalla ricorrente, non si è mai preoccupato del loro mantenimento e non è dato conoscere dove si trovi attualmente
(cfr doc. n. 3 certificato di residenza storica di rilasciato dal Comune CP_1
di Modena in cui si attesta “in data 02/09/2019 cancellato per irreperibilità”).
Ciò detto, le circostanze descritte dalla ricorrente, nonché la mancata costituzione in giudizio di (ulteriore indice di disinteresse per le figlie minori) CP_1
evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato, va stabilito l'affidamento di e Per_1
in modo esclusivo alla madre, disponendo che le decisioni di maggiore Persona_2
interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Conseguentemente, le figlie minori devono essere collocate presso la medesima alla quale, ai sensi dell'art. 337-sexies c.p.c., va pagina 4 di 8 assegnata la casa familiare sita in Modena (MO), Via San Martino n. 40, unitamente agli arredi ivi esistenti.
Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con le figlie minori, dovrà
farlo tramite il Servizio Sociale territorialmente competente (Modena) – servizio che già conosce ed ha preso in carico il nucleo familiare - che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente organizzando incontri protetti padre - figlie ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per le minori.
Quanto poi al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per le figlie minori sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, in assenza di informazioni in ordine alla situazione reddituale di e tenuto conto CP_1
delle numerose spese a cui la ricorrente deve far fronte per la gestione del ménage
familiare, si dispone che il padre versi ad , in via anticipata entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 (300,00 per ciascuna figlia), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Modena, ripotato in dispositivo.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate. P . Q . M .
pagina 5 di 8 Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata in Parte_1
NIGERIA il 19/06/1985) e (nato in [...] il [...]) che CP_1
hanno contratto matrimonio in data 23/09/2013 a Torino (TO), come risulta dall'atto n. 452, parte 1, anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TORINO;
2. affida le figlie minori della coppia nata a [...] Persona_1
(TO) in data 07/08/2014 e nata a [...] il Persona_2
16/07/2017 in via esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
3. colloca le figlie minori della coppia presso la madre;
4. assegna la casa familiare sita in Modena, via San Martino n. 40 ad Pt_1
, unitamente ai relativi arredi;
[...]
5. dispone che il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con le figlie minori, lo faccia per il tramite del Servizio Sociale territorialmente competente (Modena), in giorni e orari stabiliti dal Servizio stesso cui
[...]
avrà l'onere di rivolgersi, che avrà cura di predisporre un percorso di CP_1
graduale riavvicinamento con il genitore assente, organizzando incontri protetti padre-figlie, ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per le minori;
6. obbliga a versare a euro 600,00 CP_1 Parte_1
mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 300,00 mensili per ciascuna figlia), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso pagina 6 di 8 strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. condanna alla refusione in favore della ricorrente delle CP_1
spese di lite che liquida in euro 1.500,00, per compensi professionali, oltre 15%
pagina 7 di 8 spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge.
8. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORINO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 27/11/2024.
SI COMUNICHI AI SERVIZI SOCIALI (Modena).
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Susanna Zavaglia
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8