(Divieto di ritenzione).
Il prestatore d'opera non puo' ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
[…] Infatti, secondo il CNF, il comportamento dell'avvocato che non restituisce gli atti al cliente se questi non paga il compenso richiesto viola sia norme di legge (tra cui l'art. 2235 del c.c.), sia l'art. 33 del Codice Deontologico Forense. […]
Leggi di più…Una fattispecie ritentiva di rilievo nell'ordinamento italiano è disciplinata all'art. 2235 c.c.[1], il quale specifica che al professionista d'opera intellettuale[2] non venga riconosciuta la facoltà di ritenere le cose e i documenti ricevuti dal cliente ai fini dell'incarico, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti, secondo quanto disposto dalle leggi professionali. […]
Leggi di più…[…] Ad esempio, per provare il suo credito nei confronti del cliente (art. 2235 c.c.)
Leggi di più…[…] Giurisprudenza Si riporta qui di seguito quanto statuito in argomento da alcune sentenze della Corte di cassazione. "L'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti (pure) da vizi ed inidoneità del suolo, anche laddove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, in tal caso prospettandosi l'ipotesi della responsabilità solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 2235 c.c." (Cass. n. 23665/2016). "Il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, […]
Leggi di più…[…] la contestata violazione deontologica, essendo fuor di dubbio come l'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato vada deontologicamente sanzionata, atteso che, ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, […]
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