Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione civile Settore lavoro e previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2287/2024 rg , sul ricorso depositato il 06/05/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Claudio Pennestrì) Parte_1 nei confronti di in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (difeso dagli avv. ti Ettore Triolo e e dall'Avv. Valeria Grandizio), dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che entrambe le parti hanno fatto pervenire le note scritte, così definitivamente provvede:
“Dichiara inammissibile la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: accogliere il presente atto di opposizione della Controparte_2
n. 09476202400000406000 in conformità ai suesposti fondati
[...] motivi e, per l'effetto, preliminarmente 1)sospendere preliminarmente l'atto impugnato; nel merito, in accoglimento di tutti i motivi indicati accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia della COMUNICAZIONE
PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202400000406000; dichiarare, comunque, la nullità, illegittimità ed inefficacia del medesimo provvedimento.
Parte ricorrente deduceva che: Con proponeva opposizione avverso la COMUNICAZIONE PREVENTIVA ISCRIZIONE
IPOTECARIA n. 09476202400000406000 notificata in data 22-03-2024, nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali:
1
2) Avviso di addebito n. 39420120002115357000, notificato il 28-09-2012, per l'addotto pagamento 2011-2012 CP_3
3) Avviso di addebito n. 39420120002347857000, notificato il 17-10-2012, per l'addotto pagamento CP_4
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Evidenziava che era impugnata CP_3 una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria cui sono sottesi diversi avvisi di addebito aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti.
Si trattava dei seguenti avvisi di addebito :
1. 39420112000200057000 – periodi 1-2/2011 (dm insoluti) – avviso notificato il 22.09.2011 – credito non ceduto
2. 39420120002115357000 – periodi 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/2011, 1-2/2012 (dm insoluti) – avviso notificato il 28.09.2012 – credito non ceduto
3. 39420120002347857000 – periodi 3-4/2012 (dm insoluti) – avviso notificato il 17.10.2012 – credito non ceduto. CP_ Eccepiva tra gli altri il difetto di legittimazione passiva dell' .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è inammissibile
La presente azione giudiziale è svolta avverso una comunicazione preventiva di ipoteca da cui emergono debiti contributivi di cui agli avvisi di addebito indicati nel ricorso.
La domanda, per come formulata nelle conclusioni che tracciano il tipo di provvedimento richiesto,
è diretta solo alla comunicazione preventiva opposta che è atto dell'Agenzia delle Entrate CP_ Riscossione e non dell' .
Manca invece la domanda volta a pronunciare un accertamento di merito sulle somme portate dagli avvisi di addebito contestati.
CP_ Il difetto di legittimazione passiva – peraltro eccepito dall' – è fondato e la domanda verso CP_ CP_ l' è inammissibile in quanto l' non può rispondere per la Comunicazione preventiva di ipoteca .
Restano assorbiti i restanti motivi.
2 SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 17.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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