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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2756.
(Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento).
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purche' questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore puo' ritenere la cosa soggetta al privilegio finche' non e' soddisfatto del suo credito e puo' anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
(Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento).
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purche' questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore puo' ritenere la cosa soggetta al privilegio finche' non e' soddisfatto del suo credito e puo' anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
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- 1. Art. 215 - Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolohttps://www.filodiritto.com/ · 271.0089
[…] Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile. 3. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Ancona, sentenza 16/01/2023, n. 28Provvedimento: […] - in via subordinata, accertata la mancanza di buona fede di cui al comma 2 dell'art. 2756 c.c. dichiarare l'inopponibilità alla Banca attrice del diritto di ritenzione esercitato da CP_1 sull'imbarcazione da diporto a motore modello “Sealine T60”, denominata “Samala”, iscritta presso i registri della Organizzazione_4 di Ancona con il numero di immatricolazione AN 1937/D di proprietà della Banca medesima. […] Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 proponeva opposizione ex art. 2797, comma secondo, c.c. avverso l'esercizio del diritto di ritenzione formalizzato dalla CP_1 ex artt. 2756-2797 c.c. mediante atto di intimazione notificatole, unitamente alla CP , […]Leggi di più...
- leasing·
- esecuzione coattiva·
- diritto di ritenzione·
- art. 2797 c.c.·
- buona fede·
- art. 2756 c.c.·
- privilegio speciale·
- contratto di rimessaggio·
- improcedibilità·
- opposizione all'esecuzione