Art. 521.
(Equivalenza di titoli e qualifiche)
La equivalenza dei titoli e delle qualifiche di cui ai due precedenti articoli e' stabilita dai ministri per i trasporti e per la marina mercantile.
(Equivalenza di titoli e qualifiche)
La equivalenza dei titoli e delle qualifiche di cui ai due precedenti articoli e' stabilita dai ministri per i trasporti e per la marina mercantile.