Articolo 521 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 520Articolo 522
Versione
6 maggio 1952
Art. 521.
(Equivalenza di titoli e qualifiche)


La equivalenza dei titoli e delle qualifiche di cui ai due precedenti articoli e' stabilita dai ministri per i trasporti e per la marina mercantile.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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