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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/11/2024, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1635 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MONTALETTI ELEONORA;
matrimonio celebrato in MELDOLA il 03/05/2014 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Ciascun coniuge continuerà ad abitare l'immobile di proprietà avendo la Signora
rinunciato a qualsivoglia pretesa sulla casa coniugale che resta CP_1 assegnata al Parte_1
3. I figli manterranno l'attuale residenza anagrafica presso la madre;
4. il Signor continuerà a corrispondere alla Signora la Parte_1 CP_1 somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio (euro 300,00 totali al mese) tramite bonifico sul conto corrente a lei intestato che dovrà avvenire entro il 28 di ogni mese;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3.I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i Per_1 Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore che si troverà con i figli al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I genitori concordano per una collocazione paritaria e alternata dei figli che trascorreranno alternativamente tre giorni consecutivi con un genitore, due con
2 l'altro e i restanti due giorni del week end con il primo e così di seguito, invertendo i turni la settimana successiva in modo da garantire a ciascun genitore un week end alternato;
Durante il periodo scolastico la giornata inizierà e terminerà con l'accompagnare / ritirare i figli da scuola invece durante il periodo in cui la scuola è chiusa l'inizio del turno del genitore è fissato alle ore 18:00. Durante le festività comandate, a prescindere dall'alternanza sopra indicata, i figli trascorreranno ad anni alterni Natale e capodanno con un genitore, con decorrenza per il Natale 2024 alla madre (al padre spetterà Natale e capodanno 2025 e così di seguito), e Santo TE e la FA con l'altro (con decorrenza per il 2024 al padre); Pasqua e Lunedì dell'Angelo con un genitore ad anni alterni con decorrenza per il 2025 al padre (alla madre spetteranno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo 2026 e così di seguito). Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane non consecutive, con numero massimo di pernotti consecutivi pari a sette (7) inclusi quelli dell'alternanza ordinaria, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno con mezzo scritto (incluso mail o messaggio). I genitori si impegnano ad assecondare le richieste dei figli di ritorno presso l'atro genitor,e anche se queste possono comportare il mancato godimento di giorni / ore spettanti al genitore in quel momento collocatario, senza facoltà di recuperare il tempo non goduto.
5. I genitori concordano di non avanzare pretese reciproche tra di loro avendo sostanzialmente redditi equipollenti. Il padre si impegna a continuare il versamento della somma di euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio) tramite bonifico sul conto corrente della entro e non oltre il 28 di ogni mese;
CP_1
6. i genitori concordano che l'assegno unico fino ad ora percepito dalla nella CP_2 misura di 352,00 euro mensili resti a lei interamente attribuito;
7.Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Forlì a cui si rimanda.
8. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e al rilascio del passaporto per i figli con onere reciproco di comunicare viaggi all'estro con preavviso di almeno 20 giorni. I coniugi con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra e di aver già regolato al momento della separazione di fatto avvenuta nel 2021 ogni rapporto patrimoniale di dare e avere tra gli stessi. Spese al definitivo.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato
3 civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MELDOLA (atto n 2 parte II Serie A anno 2014). PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 22/11/2024
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 1635/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1635/2024 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. MONTALETTI ELEONORA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. MONTALETTI ELEONORA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 02/07/2025 ore 9.00per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 22/11/2024
Il Presidente Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MONTALETTI ELEONORA;
matrimonio celebrato in MELDOLA il 03/05/2014 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Ciascun coniuge continuerà ad abitare l'immobile di proprietà avendo la Signora
rinunciato a qualsivoglia pretesa sulla casa coniugale che resta CP_1 assegnata al Parte_1
3. I figli manterranno l'attuale residenza anagrafica presso la madre;
4. il Signor continuerà a corrispondere alla Signora la Parte_1 CP_1 somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio (euro 300,00 totali al mese) tramite bonifico sul conto corrente a lei intestato che dovrà avvenire entro il 28 di ogni mese;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3.I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i Per_1 Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore che si troverà con i figli al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I genitori concordano per una collocazione paritaria e alternata dei figli che trascorreranno alternativamente tre giorni consecutivi con un genitore, due con
2 l'altro e i restanti due giorni del week end con il primo e così di seguito, invertendo i turni la settimana successiva in modo da garantire a ciascun genitore un week end alternato;
Durante il periodo scolastico la giornata inizierà e terminerà con l'accompagnare / ritirare i figli da scuola invece durante il periodo in cui la scuola è chiusa l'inizio del turno del genitore è fissato alle ore 18:00. Durante le festività comandate, a prescindere dall'alternanza sopra indicata, i figli trascorreranno ad anni alterni Natale e capodanno con un genitore, con decorrenza per il Natale 2024 alla madre (al padre spetterà Natale e capodanno 2025 e così di seguito), e Santo TE e la FA con l'altro (con decorrenza per il 2024 al padre); Pasqua e Lunedì dell'Angelo con un genitore ad anni alterni con decorrenza per il 2025 al padre (alla madre spetteranno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo 2026 e così di seguito). Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane non consecutive, con numero massimo di pernotti consecutivi pari a sette (7) inclusi quelli dell'alternanza ordinaria, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno con mezzo scritto (incluso mail o messaggio). I genitori si impegnano ad assecondare le richieste dei figli di ritorno presso l'atro genitor,e anche se queste possono comportare il mancato godimento di giorni / ore spettanti al genitore in quel momento collocatario, senza facoltà di recuperare il tempo non goduto.
5. I genitori concordano di non avanzare pretese reciproche tra di loro avendo sostanzialmente redditi equipollenti. Il padre si impegna a continuare il versamento della somma di euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio) tramite bonifico sul conto corrente della entro e non oltre il 28 di ogni mese;
CP_1
6. i genitori concordano che l'assegno unico fino ad ora percepito dalla nella CP_2 misura di 352,00 euro mensili resti a lei interamente attribuito;
7.Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Forlì a cui si rimanda.
8. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e al rilascio del passaporto per i figli con onere reciproco di comunicare viaggi all'estro con preavviso di almeno 20 giorni. I coniugi con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra e di aver già regolato al momento della separazione di fatto avvenuta nel 2021 ogni rapporto patrimoniale di dare e avere tra gli stessi. Spese al definitivo.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato
3 civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MELDOLA (atto n 2 parte II Serie A anno 2014). PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 22/11/2024
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 1635/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1635/2024 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. MONTALETTI ELEONORA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. MONTALETTI ELEONORA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 02/07/2025 ore 9.00per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 22/11/2024
Il Presidente Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)