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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1767/2025 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Licitra del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 27.06.2025 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva accertato l'insussistenza in capo ad essa ricorrente dei requisiti sanitari per la fruizione della disconosciutale indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988, senza tuttavia valutare l'incidenza, sull'autonomo svolgimento degli atti della vita quotidiana, delle numerose patologie diagnosticatele e attestate nella copiosa documentazione sanitaria in atti (i.e.: anoressia nervosa con IMC pari a 11.90, trattata con somministrazione di Periven 3 volte a settimana in infusione per circa 12 ore al giorno tramite impianto port nella vena giugulare;
osteoporosi; depressione grave con istinti suicidiari), a cagione delle quali “non riesce a vestirsi da sola, deambula accompagnata e sostenuta da terze persone”. Costituitosi in lite, l' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della proposta CP_2 opposizione, siccome sprovvista di alcun contenuto critico rispetto alla esaustiva C.T.U. acquisita nella fase sommaria, in violazione dell'art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025.
***
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, il C.T.U. nominato nel giudizio di A.T.P.O. iscritto al n. 2968/2024 R.G. ha svolto compiuta disamina delle patologie sofferte dalla ricorrente - tutte in trattamento con le riportate terapie farmacologiche - e accurata descrizione delle condizioni di salute fisica e psichica emergenti dall'esibita documentazione sanitaria e dall'eseguito colloquio clinico, all'esito del quale ha evidenziato che la periziata “presenta una IMC di 11,90 e quindi viene definita con grave magrezza in quanto l'indice di massa corporea risulta inferiore a 16. Non tutti i tipi di magrezza sono uguali ma possono essere secondarie a cause funzionali o dipendere da cause patologiche come in questa paziente dove è causata da disturbi psichici. È affetta da osteoporosi secondaria a eccessiva magrezza che è una condizione clinica caratterizzata da una riduzione della quantità di tessuto osseo che conduce ad una diminuzione della resistenza meccanica dello scheletro e ad un aumento della predisposizione alle fratture. L'osteoporosi di questa paziente non ha estrinsecazione clinica, infatti è stata possibile accertarla con la densitometria ossea computerizzata che oggi ci consente una diagnosi precoce, cioè di diagnosticare la malattia prima ancora che si manifesti clinicamente (…). In questa paziente non si osservano fratture ed è secondaria al disturbo del comportamento alimentare. D'altronde oggi l'osteoporosi può essere curata con terapia sintomatica che impedisce l'evoluzione della malattia”; ha quindi svolto la rimessagli “valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente ed efficacemente queste minime funzioni vegetative e di relazione: deambulazione, vestizione, nutrizione, farmaci, igiene personale e dell'ambiente domestico senza le quali non è possibile condurre una vita sufficientemente decorosa”, la cui perdita giustifica il riconoscimento della reclamata indennità di accompagnamento, concludendo che la ricorrente “è in grado di deambulare in modo autonomo e non sono state rilevate alterazioni della sfera psichica tali da necessitare assistenza continua. Inoltre, svolge attività lavorativa come operatore giudiziario a tempo determinato con contratto fino a giugno 2026” (cfr. relazione del 27.06.2024, da intendersi qui interamente riportata e trascritta). Come eccepito dall' , il ricorso non appare dunque corredato dell'enunciazione di CP_1 specifiche argomentazioni critiche atte a fondare il formulato dissenso, prescritte a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., a mente del quale “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, quanto piuttosto volto a sollecitare inammissibile riesame del motivato giudizio formulato dall'ausiliario. Per quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1767/2025 R.G.; dichiara il ricorso inammissibile e condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi difensivi, oltre CP_2 rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della liquidata C.T.U. Così deciso in Ragusa l'11 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1767/2025 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Licitra del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 27.06.2025 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva accertato l'insussistenza in capo ad essa ricorrente dei requisiti sanitari per la fruizione della disconosciutale indennità di accompagnamento ex L. n. 18/1980 e L. n. 508/1988, senza tuttavia valutare l'incidenza, sull'autonomo svolgimento degli atti della vita quotidiana, delle numerose patologie diagnosticatele e attestate nella copiosa documentazione sanitaria in atti (i.e.: anoressia nervosa con IMC pari a 11.90, trattata con somministrazione di Periven 3 volte a settimana in infusione per circa 12 ore al giorno tramite impianto port nella vena giugulare;
osteoporosi; depressione grave con istinti suicidiari), a cagione delle quali “non riesce a vestirsi da sola, deambula accompagnata e sostenuta da terze persone”. Costituitosi in lite, l' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della proposta CP_2 opposizione, siccome sprovvista di alcun contenuto critico rispetto alla esaustiva C.T.U. acquisita nella fase sommaria, in violazione dell'art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025.
***
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, il C.T.U. nominato nel giudizio di A.T.P.O. iscritto al n. 2968/2024 R.G. ha svolto compiuta disamina delle patologie sofferte dalla ricorrente - tutte in trattamento con le riportate terapie farmacologiche - e accurata descrizione delle condizioni di salute fisica e psichica emergenti dall'esibita documentazione sanitaria e dall'eseguito colloquio clinico, all'esito del quale ha evidenziato che la periziata “presenta una IMC di 11,90 e quindi viene definita con grave magrezza in quanto l'indice di massa corporea risulta inferiore a 16. Non tutti i tipi di magrezza sono uguali ma possono essere secondarie a cause funzionali o dipendere da cause patologiche come in questa paziente dove è causata da disturbi psichici. È affetta da osteoporosi secondaria a eccessiva magrezza che è una condizione clinica caratterizzata da una riduzione della quantità di tessuto osseo che conduce ad una diminuzione della resistenza meccanica dello scheletro e ad un aumento della predisposizione alle fratture. L'osteoporosi di questa paziente non ha estrinsecazione clinica, infatti è stata possibile accertarla con la densitometria ossea computerizzata che oggi ci consente una diagnosi precoce, cioè di diagnosticare la malattia prima ancora che si manifesti clinicamente (…). In questa paziente non si osservano fratture ed è secondaria al disturbo del comportamento alimentare. D'altronde oggi l'osteoporosi può essere curata con terapia sintomatica che impedisce l'evoluzione della malattia”; ha quindi svolto la rimessagli “valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente ed efficacemente queste minime funzioni vegetative e di relazione: deambulazione, vestizione, nutrizione, farmaci, igiene personale e dell'ambiente domestico senza le quali non è possibile condurre una vita sufficientemente decorosa”, la cui perdita giustifica il riconoscimento della reclamata indennità di accompagnamento, concludendo che la ricorrente “è in grado di deambulare in modo autonomo e non sono state rilevate alterazioni della sfera psichica tali da necessitare assistenza continua. Inoltre, svolge attività lavorativa come operatore giudiziario a tempo determinato con contratto fino a giugno 2026” (cfr. relazione del 27.06.2024, da intendersi qui interamente riportata e trascritta). Come eccepito dall' , il ricorso non appare dunque corredato dell'enunciazione di CP_1 specifiche argomentazioni critiche atte a fondare il formulato dissenso, prescritte a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., a mente del quale “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, quanto piuttosto volto a sollecitare inammissibile riesame del motivato giudizio formulato dall'ausiliario. Per quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1767/2025 R.G.; dichiara il ricorso inammissibile e condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi difensivi, oltre CP_2 rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della liquidata C.T.U. Così deciso in Ragusa l'11 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella