Articolo 1006 del Codice civile
Articolo 1005Articolo 1007
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19 aprile 1942
Art. 1006.

(Rifiuto del proprietario alle riparazioni).

Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e' in facolta' dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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