Articolo 2792 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2792.

(Divieto di uso e disposizione della cosa).

Il creditore non puo', senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non puo' darla in pegno o concederne ad altri il godimento.

In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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