Articolo 1011 del Codice civile
Articolo 1010Articolo 1012
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19 aprile 1942
Art. 1011.

(Ritenzione per le somme anticipate).

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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