Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1011.
(Ritenzione per le somme anticipate).
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.
(Ritenzione per le somme anticipate).
Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.
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- 1. Diritto di ritenzionehttps://www.studiocataldi.it/ · 21.164751
[…] convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.) Possiamo poi citare anche: il diritto di ritenzione nel caso di spese sostenute dall'usufruttuario (art. 1011 c.c.); il diritto del locatore a trattenere le addizioni eseguite dal locatario, salvo la corresponsione a quest'ultimo di un'indennità di legge (art. 1593 c.c); il diritto del creditore sul bene oggetto di pegno a garanzia di crediti ulteriore che costui vanta nei confronti dello stesso creditore (art. 2794 c.c.) purché i crediti siano nati successivamente alla costituzione del pegno, […]
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Giurisprudenza • 16
- 1. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/05/2026, n. 279Provvedimento: […] - inoltre, Parte_3 aveva corrisposto le imposte gravanti sui terreni in commento per complessivi 8.366,69 euro, per il rimborso dei quali i convenuti avevano esercitato il diritto di ritenzione previsto dall'art. 1011 c.c;Leggi di più...
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- art. 948 c.c.·
- art. 1152 c.c.·
- azione di rivendica·
- diritto di ritenzione·
- indennità di occupazione illegittima·
- art. 1571 c.c.·
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- spese di lite·
- azione di restituzione·
- art. 1150 c.c.·
- diritto di usufrutto·
- art. 1011 c.c.·
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- art. 281 sexies c.p.c.