Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 03/02/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00446/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02122/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2122 del 2024, proposto da
EL BI, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di AT, con domicilio ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
- del giudicato relativo alla sentenza n. 1930/23 Tribunale di AT Sezione Lavoro, emessa nel giudizio n. 3127/23 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1930/2023 del Tribunale di AT Sezione lavoro, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 891,95 oltre accessori nella misura ivi indicata, con richiesta di nomina di un commissario ad acta , per il caso di perdurante inottemperanza, e con vittoria di spese da distrarsi nei confronti dei difensori dichiaratisi antistatari.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto formale.
3. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
5. Osserva il Collegio che parte ricorrente ha ritualmente proposto il presente ricorso (giusta notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996).
Per quanto rappresentato dalla parte ricorrente e per quanto in atti, la sentenza per cui è causa non risulta ottemperata dall’amministrazione resistente.
Non risulta contestato né il titolo prodotto, né le richieste della parte ricorrente, né ancora l’Amministrazione ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Ne consegue che il ricorso va accolto, con l’obbligo dell’Amministrazione resistente di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo altresì al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute in base al titolo, detratte ovviamente le somme già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del presente ricorso, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata per la sorte capitale e per gli interessi, che vanno liquidati dalle singole scadenze al soddisfo, e per gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario generale di Camporotondo Etneo, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario dello stesso Comune, in possesso della necessaria professionalità, affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni novanta (90).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, avuto riguardo al carattere seriale della controversia (cfr. sentenze di questo T.A.R. AT nn. 3689/2024, 3687/2024, 3631/2024, 3364/2024, 3091/2024, 3060/2024, 3005/2024, 1191/2024, 1149/2024, 1010/2024, 462/2024, 162/2024, 4017/2023) e alla sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari (Cons. St. sez. III, n. 6752/2020; id. 1247/2016).
L’eventuale compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AT (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Camporotondo Etneo, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Comune, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), oltre oneri di legge e rimborso contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO