Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2022
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Art. 2761.
(( (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario). )) ((I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste rimangono presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756))
(( (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario). )) ((I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste rimangono presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756))
Commentari • 46
- 1. Contratto di agenzia e forma scritta (Cass, n, 16432/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 17 ottobre 2012 · 220.28683
[…] La sussistenza di tale privilegio non è affatto incompatibile con l'applicazione dell'art. 1721 c.c., come è dimostrato del fatto che anche per il mandato è previsto un privilegio sui mobili (art. 2761 c.c., comma 2), il che non esclude che il mandatario possa avvalersi, ricorrendone le condizioni, del disposto dall'art. 1721 c.c.. […]
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Giurisprudenza • 246
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 04/03/2024, n. 592Provvedimento: […] L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per l'accertamento della sussistenza del suo diritto di ritenzione privilegiata ex artt. 2761 e 2756 c.c. […] In realtà, le modifiche introdotte all'art. 2761 c.c. dalla L. n. 233/2021 hanno rafforzato la posizione dello spedizioniere, al quale è stato esteso il privilegio speciale già previsto per i crediti del vettore, del mandatario e del depositario, oltre che il diritto di ritenere i beni oggetto di tale privilegio (si vedano il primo e l'ultimo comma dell'art. 2761 e il terzo comma dell'art. 2756 c.c.).Leggi di più...
- art. 2761 c.c.·
- esecuzione provvisoria·
- art. 2756 c.c.·
- responsabilità aggravata·
- spese di lite·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- cessazione materia del contendere·
- diritto di ritenzione privilegiata·
- soccombenza virtuale·
- art. 96 comma 2 c.p.c.