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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1025\2022, trattenuta in decisione all'udienza del
13.12.2023 e promossa
DA
(già , in persona del Parte_1 Parte_2 liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Vicidomini, giusta procura allegata con deposito telematico all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Marotta, in virtù di Controparte_2 mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 113\2022, depositata in data 27.04.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“… in riforma dell'impugnata sentenza, ed in accoglimento del presente atto di appello, disattesa ogni contraria eccezione, richiesta e domanda. In rito: dichiarare la nullità della sentenza impugnata
1 per le causali di cui è appello con ogni provvedimento susseguente per il prosieguo previsto per legge ed in conformità delle norme di procedura civile. In via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni sopra espresse, la carenza di legittimazione attiva di parte appellata e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla società appellante alla società appellata e per l'effetto annullare ovvero dichiarare inefficace l'atto di precetto opposto. Vinte le spese ed onorario di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario Avv.Pierluigi Vicidomini”.
Per l'appellata:
“a) in via principale, rigettare con ogni più opportuna formula l'appello proposto da Parte_3 con atto del 25 ottobre 2022 in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in
[...] diritto e non provato, nonché ogni ulteriore domanda con esso proposta in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello avversario e conseguente dichiarazione di nullità o annullamento della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate da nel giudizio di CP_1 primo grado, che di seguito si ribadiscono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza disattesa o respinta, rigettare tutte le domande proposte dalla Società Parte_4 in liquid. nei confronti di in quanto inammissibili ed infondate in
[...] Controparte_1 fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare la Società Controparte_3
. Al pagamento delle spese di lite in favore di oltre spese generali ed
[...] Controparte_1 accessori di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., la (già Parte_1 Parte_2
opponeva il precetto notificatole in data 03.02.2020 ad istanza di
[...] CP_1
[... per il pagamento della somma di € 415.837,45 di cui € 300.267,20 in forza di decreto ingiuntivo esecutivo n. 25639\2010 emesso dal Tribunale di Roma in favore di (posta in Controparte_4 amministrazione straordinaria, cui seguiva l'ente-ponte quale cessionaria Controparte_5 di tutti i diritti, rapporti, e giudizi attivi e passivi di successivamente ceduti a Controparte_4 [...] che, a sua volta, cedeva in blocco tutti i crediti pecuniari a che Controparte_6 CP_1 conferiva mandato a per le operazioni di incasso) ed a titolo di Controparte_2 residuo debito su mutuo fondiario stipulato con la stessa nel 2007, ed € Controparte_4
114.782,33 a titolo di interessi, oltre a spese di precetto.
La società opponente chiedeva: in via preliminare, concedersi la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo;
l'accertamento della nullità del mutuo ex art. 1419, comma 2, c.c., quanto alla pattuizione dei tassi moratori ultra usura;
la determinazione dell'esatto dare\avere del rapporto di mutuo, all'esito della dichiarata erroneità della determinazione ed applicazione degli interessi in
2 precetto;
l'accertamento e declaratoria dell'inesistenza del diritto di di procedere ad CP_7 esecuzione forzata;
in via subordinata, che venisse dichiarato viziato il contratto di mutuo fondiario nella richiesta di interessi usurai sia convenzionali che di mora, nulli e, pertanto, da azzerarsi;
l'imputazione a capitale di tutte le somme già versate, con azzeramento delle varie commissioni;
l'accertamento della corretta residua somma dovuta a titolo di solo capitale.
Costituitasi, la convenuta contestava le domande dell'attrice.
2. Il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione e ritenuta la causa di stretta natura documentale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la sentenza qui appellata respingendo l'opposizione proposta da che ha, viepiù, condannato alla rifusione delle spese. Parte_1
2.1 Le ragioni del rigetto esplicitate in motivazione sono consistite: nella ritenuta infondatezza dell'eccezione di carenza di titolarità del rapporto obbligatorio e di legittimazione processuale in capo alla società intimante, per essere indubitabilmente transitato il credito per cui è causa nei patrimoni societari succedutisi ( Rev. Controparte_4 Controparte_8
) quale credito da includersi tra quelli “in sofferenza” siccome oggetto di decreto Controparte_6 ingiuntivo ottenuto nel 2010 dalla mutuante originaria nei confronti dell'opponente e tenuto conto che il relativo giudizio di opposizione si è estinto per mancata riassunzione a seguito dell'interruzione determinata dalla perdita della capacità processuale di nella Controparte_4 ritenuta infondatezza della inidoneità dell'atto di mutuo a costituire titolo esecutivo, giacché fondata l'esecuzione minacciata con il precetto su decreto ingiuntivo, ovverosia su titolo di formazione giudiziale;
nella ritenuta inammissibilità delle eccezioni in ordine a nullità di singole clausole del contratto di mutuo che, costituendo vizi di formazione del titolo, andavano proposte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
nella ritenuta infondatezza della carenza di determinatezza del credito intimato con il precetto, ove – di contro – tutte le voci sono analiticamente indicate;
nella ritenuta inammissibilità della dedotta menzione, in precetto, dell'apposizione della formula esecutiva, tardivamente proposta in quanto sussumibile l'eccezione nel paradigma dell'opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c..
3. Ha proposto appello l'opponente soccombente, la quale – per quanto qui ancora di interesse - ha censurato la sentenza per motivi così sinteticamente riassumibili:
a) violazione degli artt. 132, comma 5, 158 e 275 c.p.c.: nullità della pronuncia che riporta, in calce, la data di deliberazione del 03.05.2022, successiva a quella di pubblicazione telematica del 27.04.2022;
b) violazione degli artt. 1260, 1262, 1264, 1346 c.c.: erroneità nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza l'eccepita carenza di legittimazione attiva della solo con riferimento CP_1 all'allegato avviso di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da solo non idoneo a costituire prova della intervenuta cessione e, pertanto, a far valere la pretesa creditoria, tanto più in assenza di indicazione dell'inclusione, nel blocco ceduto, dello specifico credito per cui è causa;
3 b1) violazione dell'art. 58 TUB e dell'art. 4 L. n. 130\1999, per non avere la cessionaria assolto l'onere della prova in ordine all'annotazione dell'operazione di cartolarizzazione al Registro delle
Imprese e ciò rilevando, ancora in termini di carenza di legittimazione attiva.
4. Si è costituita tramite la mandataria instando per CP_1 Controparte_2 il rigetto dell'impugnazione e riproponendo, in via subordinata e per l'ipotesi di declaratoria di nullità
o annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del gravame, le conclusioni già rassegnate in primo grado nel senso del rigetto dell'opposizione.
5. All'udienza del 13.12.2023, trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della Cancelleria.
6. L'appello è infondato e va respinto.
7. Il primo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante denuncia la nullità insanabile della sentenza per vizi relativi alla costituzione del giudice - e, segnatamente, per la violazione dell'art. 132
n. 5 c.p.c. non essendovi corrispondenza tra la data di pubblicazione (27.04.2022) e quella di deliberazione (03.05.2022) della sentenza, che risulta successiva alla prima - non può trovare accoglimento.
7.1 La data di deliberazione della sentenza non è e non può considerarsi elemento essenziale dell'atto, giacché solo la data di pubblicazione ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica e della sua venuta ad esistenza, sicché l'omessa od erronea indicazione della prima integra l'ipotesi di un mero errore materiale.
In questi termini si è espressa la Suprema Corte che ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto, cui va data continuità in tale sede: “La data di deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale, come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c.” (ex multis, Cass.
Ord. n. 21806\2017).
7.2 In specie, tenuto conto del fatto che la gravata sentenza è stata pubblicata digitalmente nel fascicolo telematico in data 27.04.2022, è evidente come detta obiettiva circostanza, rappresentativa di un adempimento non suscettibile di contraria interpretazione e valutazione, esclude in nuce che la pronuncia possa essere stata decisa e redatta in data successiva, ovverosia quella del 03.05.2022, indicata in calce al provvedimento, e che, pertanto, possa sussistere un qualsivoglia vizio afferente al procedimento di formazione o di deliberazione della decisione.
7.3 Tanto basta al rigetto della censura.
4 8. Con il secondo mezzo di impugnazione, l'appellante – nel dedurre la violazione degli artt. 1260,
1262, 1264 e 1346 c.c. – lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto ragionevole che il credito azionato dall'appellata fosse stato alla stessa ceduto nel rispetto di tutti i CP_1 requisiti di legge in materia di cessione di crediti in blocco.
In buona sostanza, contesta la carenza di legittimazione attiva della società intimante, limitatasi a produrre l'estratto dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che non costituisce – da solo – prova dell'intervenuta cessione, essendo necessario dare dimostrazione dell'esistenza del relativo contratto e dello specifico contenuto riferibile allo specifico credito vantato.
8.1 Nei limiti di articolazione di cui sopra, la censura è infondata e va respinta.
8.2 Anzitutto, vi è da dire che la doglianza è riferita alla sola ultima cessione del credito per cui è causa, ovverosia quella tra e posto che nulla viene contestato Controparte_6 CP_1 dall'appellante quanto alla inclusione del credito de quo nella cessione di - Controparte_4 azienda dapprima in amministrazione straordinaria e poi posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21.11.2015 - all' con provvedimento Controparte_8 della Banca d'Italia del 22.11.2015 n. 1241108.
E, del resto, una contestazione in tal senso non avrebbe avuto ragione alcuna di fondatezza, sia perché la suddetta cessione (documentata con all. 7 al fascicolo di parte dell'appellata) è stata disposta ai sensi dell'art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 180\2015, avendo – pertanto – ad oggetto e succedendo l' in tutti i diritti, le attività e passività dell'azienda in risoluzione, sia tenuto CP_8 conto delle vicende che hanno caratterizzato il caso di specie e che, brevemente, la Corte riassume:
invero, aveva già ottenuto nel 2010 un decreto ingiuntivo per il pagamento del Controparte_4 residuo credito riveniente dal mutuo concesso in favore di (o meglio, della Pt_1 [...]
, provvisoriamente esecutivo e divenuto tale in via Parte_2 definitiva per mancata riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società debitrice a seguito della interruzione del giudizio dovuta alla perdita di capacità processuale della banca creditrice.
Non sussiste dubbio alcuno, dunque, che il credito azionato da non altrimenti CP_4 qualificabile se non in sofferenza, atteso lo stato di insolvenza della debitrice, fosse certamente ricompreso nella cessione in favore del costituito Ente-ponte.
8.2.1 Quanto esposto, peraltro, supera e\o assorbe i profili di inammissibilità della censura come eccepiti dall'appellata sul rilievo della omessa impugnazione della sentenza nella parte in cui il Parte decidente afferma che non ha contestato quanto dedotto da circa l'intervenuta CP_1 estinzione del giudizio di opposizione.
5 8.3 Altrettanto a dirsi con riguardo alla inclusione del ridetto credito nella cessione da CP_5
a con provvedimento della Banca d'Italia del 26.01.2016 (doc. n. 8
[...] Controparte_6 fascicolo appellata), giacché ivi espressamente specificato che l'operazione aveva ad oggetto tutti i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile di al 30.09.2015, come già Controparte_4 detenuti dall'Ente-ponte: tanto ciò è vero che la suddetta cessione è stata disposta ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.Lgs. 180\2015, dovendo qualificarsi Rev Gestione Crediti società-veicolo per la gestione delle attività dell CP_8
8.4 Ciò premesso, quanto alle questioni poste con la censura in ordine alla cessione tra CP_6
e la Corte così ragiona.
[...] CP_1
8.4.1 Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, “In caso di cessione «in blocco» dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti «in blocco» è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (ex multis, Cass. n. 4277\2023).
Con confermativo arresto, ancor più recente, la Suprema Corte, chiamata ad esaminare identica eccezione sollevata dal controricorrente di difetto di legittimazione della società cessionaria del credito a proporre ricorso, non avendo dimostrato di avere acquistato la titolarità del credito controverso e non essendo a ciò sufficiente l'estratto della G.U. in cui si menzionava l'operazione di cartolarizzazione che l'aveva interessata, ha affermato che: “Sul punto vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa Corte n. 17944 del 22/06/2023 e n. 9412 del 5/04/2023, con cui questa Corte ha chiarito che:
1. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass ord. n. 7866\2024).
8.4.2 Ne discende come, contrariamente a quanto asserito in gravame, non sempre è necessaria la produzione del contratto per dare dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito, che
6 diversamente può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre il vantato credito tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
solo ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
8.4.3 Ebbene, in specie, non vi è motivo di dissentire dalla motivazione resa dal primo giudice: ed in tal senso, la contrastata proposizione di cui in sentenza “è ragionevole ritenere che anche il credito per cui è causa fosse da includere tra quelli in sofferenza”, lungi dal rappresentare un approdo valutativo incerto alla questione (secondo quanto prospettato dall'appellante), deve piuttosto intendersi resa, dal decidente, in esito all'utilizzo di un criterio interpretativo fondato sul coerente ed equilibrato esame di tutta la documentazione versata in atti da cui evincersi avere l'odierna appellata fornito idonea prova della titolarità del credito litigioso.
Essa, invero, ha dimostrato l'iter di cessione e, quanto all'estratto avviso contenuto nella G.U., parte seconda n. 73 del 22.06.20217 (all. n. 9 fascicolo di parte), deve ritenersi che esso consenta senza incertezza alcuna l'individuazione del credito oggetto di cessione, giacché ivi espressamente richiamati i crediti già classificati in sofferenza e trasferiti “...1.da Controparte_5 [...]
e del , e Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12
al Cedente con i provvedimenti di Banca d'Italia n. 98829, n. 98852 e 98863 del
[...]
26.01.2016;….” (provvedimento di cui all'all. 8 già citato).
Nessuna necessità, pertanto, di documentare il contratto di cessione, non sussistendo dubbi in ordine alla inclusione del credito in contestazione tra quelli trasferiti all'appellata e viepiù osservandosi come l'appellante non abbia contestato l'esistenza ex se del suddetto contratto di cessione, ma solo l'omessane produzione (tanto, peraltro ed alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, essendo già sufficiente a fini di infondatezza del mezzo di impugnazione).
9. La censura si articola in un ulteriore profilo, con il quale l'appellante opina che il difetto di legittimazione attiva in capo alla sia sancito dall'inadempimento agli obblighi di cui CP_1 all'art. 58 TUB ed all'art. 4 L. n. 130\1999 per non avere provato, la cessionaria, di aver provveduto all'annotazione dell'operazione di cartolarizzazione anche (oltre che alla pubblicazione in G.U. dell'estratto di cessione da operarsi in via cumulativa) nel competente Registro delle Imprese.
9.1 Il motivo è inammissibile per violazione del divieto ius novorum ex art. 345 c.p.c., non avendo l'appellante mai formulato eccezioni di sorta in tal senso in primo grado e, sostanzialmente avendo in tale sede introdotto un fatto nuovo (su cui fondare l'eccepita carenza di legittimazione attiva della
7 società cessionaria del credito) ed un nuovo tema d'indagine sul quale non si è svolto il contraddittorio.
10. Conclusivamente, l'appello va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte e, pertanto, con esclusione della fase di trattazione che non ha visto espletamento di istruttoria.
11. Ricorrono, infine, i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115\2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, e, per essa, della mandataria in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 113\2022, depositata in data 27.04.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, facendo delle stesse liquidazione in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge dovuti;
• ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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