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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 662/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 15/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 662/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA,
TRA
, in persona del Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Grimaldi Ricorrente in riassunzione- appellata
E
, generalizzati in atti Controparte_1 CP_2
Resistenti in riassunzione -appellanti
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Dirigenti. Retribuzione di posizione. Applicazione degli interventi per ottenere i risparmi di spesa.
Riduzione fondi contrattuali ex art.9 del CCNL dell'area della dirigenza
1 medica-veterinaria. Criteri di calcolo per la riduzione retribuzione dei
Dirigenti.
Art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito con legge 122/10
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, l' Parte_1
, ha riassunto il giudizio di appello definito con sentenza n.
[...]
3878/2022 del 28/10/2022, cassata con rinvio dalla sentenza della Cassazione sez. lavoro n. 4082/2023, concludendo perché, la Corte in sede di rinvio, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione, accerti “con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis del decreto legge numero 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa”, e comunque quantifichi “quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso”;
Accadeva, invero che gli originari ricorrenti, tutti dirigenti medici di primo livello della , nel giudizio di primo Controparte_3
grado avevano convenuto in giudizio l' , dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo la condanna dell' resistente alla restituzione delle somme indebitamente Pt_1
trattenute nella misura indicata in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con la vittoria delle spese di lite, assumendo, in particolare l'illegittimità del provvedimento del 5 novembre 2012, che aveva comportato, per gli anni 2011, 2012 e 2013, in conseguenza della riduzione del fondo ex art.9 del CCNL dell'area della dirigenza medica-veterinaria, e comunque per erronea applicazione dei criteri ex art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito con legge 122/10, una illegittima decurtazione pari al 30 % della
2 remunerazione variabile ad essi spettante mediante trattenuta diretta in busta paga.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 678 del 27.1.2021, aveva rigettato il ricorso compensando le spese di giudizio.
La Corte d'Appello di Napoli, dinanzi alla quale avevano proposto impugnazione i dirigenti medici, con sentenza n.3878/2022, aveva accolto l'appello “e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,…, condanna(va) la al pagamento in favore di della somma di € 501,92 CP_3 Controparte_1
per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2013 ed in favore di della CP_2
somma di € 501,92 per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2013 , oltre su tali importi interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge
412/1991 dalla maturazione al saldo;
2) condanna(va), inoltre, la al CP_3
pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti, che liquida(va) in € 1.500,00 per il giudizio di primo grado ed € 1.800,00 per il giudizio di appello oltre, per ciascun grado, spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio si è costituita la parte resistente in riassunzione, originaria parte appellante, concludendo nei seguenti termini:
“accertare e dichiarare l'illegittima decurtazione effettuata dall per gli anni CP_3
2011 – 2012 – 2013 - 2014 dal fondo ex art 9 del CCNL area medico veterinaria e
CCNL 8 giugno 2000 per la parte eccedente la somma la somma di €. 433.409,82 per
l'anno 2011, €. 1.383.037,96 per l'anno 2012 ed € 2.130.092,54 per l'anno 2013 e conseguentemente pronunciare sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute in busta paga per le causali descritte negli atti difensivi del primo e secondo grado di appello ovvero per violazione della normativa contrattuale ed in assenza della preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali della variabile aziendale già determinata in delibera, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente detratte in busta paga e specificate nei rispettivi ricorsi e precisamente : condannare l' alla restituzione in favore del dott. della somma di € CP_3 CP_1
501,92 per il periodo dal novembre 2012 a dicembre 2013, oltre interessi legali e
3 rivalutazione monetaria ed in favore del dott. della somma di € 501,92 per il periodo CP_2
dal novembre 2012 a dicembre 2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.; - Con vittoria di competenze ed onorari di giudizio come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”
Disposta CTU è stato conferito all'ausiliario il seguente incarico: “applicato – per come interpretato dalla sentenza della Cassazione sez. lavoro n. 4082/2023 della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di
Appello n. 3878/2022 del 28/10/2022- il comma 2-bis dell'art. 9 del D.L.
78/2010, convertito con legge 122/10, (a mente del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio …”), che cristallizza ex art.9 c.1 del DL cit. per gli anni 2011, 2012, 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010 (comma 2- bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio, proceda attraverso:
- il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell'art. 9, co.
2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
- il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico; ad accertare gli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire e tenuto conto dell'illegittimo taglio del 30 % della quota variabile operato dall' per ciascun ricorrente nel periodo indicato nel ricorso accerti e valuti, su tali basi,
l'esistenza o meno di un dare-avere tra le parti in causa specificandone
l'importo con riguardo a ciascuna posizione.”
4 Depositato l'elaborato peritale, all'odierna udienza, svolta secondo le modalità della trattazione scritta di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c., preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il thema decidendum attiene alla quantificazione degli importi eventualmente da restituire ai Dirigenti medici sulla base delle modalità attuative della riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio previste dall' art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, con. mod. dalla legge n. 122 del 2010 in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
in considerazione della ricaduta della cristallizzazione/riduzione delle risorse sui trattamenti economici accessori individuali, ritenuta legittima dalla Suprema Corte in fase rescissoria.
2. Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dalle parti giudiziali, appare opportuno effettuare una breve premessa circa i poteri della Corte nel giudizio di rinvio.
2.1 A questo riguardo è stato più volte stabilito, con una giurisprudenza alla quale va data convinta adesione, che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
5 nella terza, infine, la sua potestas judicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass.
Civ, 7 agosto 2014, n. 17790, e 24 ottobre 2019, n. 27337).
2.1.1 D'altra parte - com'è stato di recente ribadito dall'ordinanza della
Suprema Corte 18 ottobre 2021, n. 28646 - il giudizio di rinvio è, appunto, un giudizio chiuso, "in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale" (così ancora l'ordinanza n. 28646 del 2021).
2.2 La ricostruzione sistematica effettuata è indispensabile per precisare quale sia il thema decidendum sul quale la Corte, in sede di rinvio, è chiamata a pronunciarsi e per fare ciò occorre interpretare la statuizione della Corte di
Cassazione che ha disposto il rinvio a questa Corte.
3. Ciò detto, va premesso che per l'erogazione della retribuzione accessoria - in cui si inscrivono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici - al fine di premiare il merito e la performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono destinate apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (si v., Corte cost. n. 190 del 2022).
3.1 Nel caso di specie viene in rilievo il “Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e
6 indennità di direzione di struttura complessa” di cui all' art. 9 CCNL economico Area dirigenza medica veterinaria 2008/2009.
3.2 Tanto premesso, si osserva che, poiché la misura economica della retribuzione trova (necessario) fondamento nella contrattazione collettiva, si stabilizza in capo al dipendente il diritto alla percezione della stessa come prevista da quest'ultima, atteso che l'Amministrazione datrice di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili stabilite dal legislatore, che operano anche per la contrattazione, non ha alcun potere di disposizione sull'applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza (v. Cass. n. 6090/2021).
3.2.1 Da ciò consegue che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, per il principio di pari trattamento, di cui al medesimo art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, sono vietati, da parte del datore di lavoro, trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (cfr., ex multis, Cass. nn. 18523/2022,
12106/2022, 11008/2022), anche se ciò non esclude differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo, non in scelte datoriali unilaterali lesive della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive.
3.3 Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la dispose la riduzione nella misura del CP_3
30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici.
3.3.1 In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica
«Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico», l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
7 trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010
(comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio (v. Cass. n. 6930/2021).
3.3.2 Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le
Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizioni inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (v. Cass. n.
5138/2022).
3.3.3 Il giudice delle leggi ha più volte affermato che nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato l'autonomia collettiva può venire compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti e ciò, non solo quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge, ma anche quando sussista l'esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali
(sentenze nn. 219/2014, 40/2007, 393/2000, 143/1998, 124/1991, 34/1985;
e, ancora, sentenze nn. 178/2015, 169/2017, come illustrato da Cass. n.
5138/2022).
3.3.4 Si è comunque precisato (Corte cost. n. 65/2016) che il meccanismo legislativo dei tagli lineari non impone di effettuare riduzioni di identica dimensione in tutti i settori, ma di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando alle Regioni il potere di decidere l'entità dell'intervento in ogni singolo ambito.
3.4 Le disposizioni statali di contenimento della spesa relativa al personale delle Amministrazioni pubbliche hanno superato il vaglio di costituzionalità
(cfr. Corte cost. n. 200/2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e soltanto il regime di sospensione della contrattazione collettiva, di cui al comma 17 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, è stato dichiarato
8 costituzionalmente illegittimo, ma unicamente a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178/2015.
3.4.1 Con quest'ultima decisione la Corte costituzionale ha osservato, quanto al decreto legge n. 78 del 2010, che lo stesso «risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato», ed ha conseguentemente escluso l'ipotizzata violazione degli artt. 36, comma 1, e 39, comma 1, Cost., «in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato» (v. Cass. n. 5138/2022, cit.).
3.4.2 In tale contesto, il comma 2-bis dell'art. 9 del medesimo decreto-legge prevede: «A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno
2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)» Il trattamento accessorio è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività.
3.5 Ebbene, il dato testuale contenuto nell'art. 9, comma 2-bis, attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere «cristallizzato» nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010.
3.6 Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio, che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse.
9 3.6.1 Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui fondi contrattuali dell'area negoziale della dirigenza medica e veterinaria, devono essere decurtate in relazione alle stesse
(v. Cass. 6930/2021, paragrafi 55-61).
3.6.2 Diversamente si avrebbe l'aumento della consistenza delle risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all'anno 2010, così venendo disattesa la lettera della norma e la sua finalità di risparmio della spesa pubblica.
4. Ebbene la Corte di cassazione nell'accogliere l'unico motivo del ricorso proposto dall' ha affermato - previa puntuale ricognizione normativa e contrattuale delle disposizioni afferenti il trattamento economico fondamentale e accessorio spettante ai dirigenti della P.A.-, il seguente principio di diritto:
“Per dare attuazione alla previsione «ridotto in misura proporzionale», e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato, va suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio e la risultante complessiva quota media individuale diventa parametro per operare la riduzione delle risorse in relazione alla riduzione del personale in servizio.
Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale, come quello effettuato dalla in misura del 30%. CP_3
È indubbio che, se non si è proceduto ad applicare la «cristallizzazione» al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto.
Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30% della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930/2021 cit., punto 64), «il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius».
10 In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2-bis citato, l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso:
- il ricalcolo dei fondi secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
- il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
- la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire.
Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e, dunque, si tratta di questione che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario.
Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale.
Come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento delle differenze arretrate in relazione alle quote residue di fondi contrattuali), il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita, per assumere consistenza, della previa rimozione di provvedimenti di macro- organizzazione (Cass. S.U. n. 33365/2022).
Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo
a base gli importi della componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo in effetti quanto la aveva in ipotesi diritto a CP_3
recuperare sulla base di una corretta applicazione della normativa. È dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell'esistenza o meno di un dare-avere tra le parti.
Non può poi dirsi che – come ritenuto dal giudice di prime cure – a giustificare il taglio del
30% valga un generico intento di rivedere le graduazioni. La revisione delle graduazioni in
11 sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e, dunque, non ha a che vedere con
l'ammontare di tali fondi.
L'attuazione di una revisione postula di regola l'avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione (comma 3 dell'art. 51 cit.), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui fare decorrere tale rideterminazione.
Ma se anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell'iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di una tale necessità di revisione dell'assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione.
Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30% per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla
. 19. CP_3
La Corte d'Appello in sede di rinvio dovrà quindi accertare con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa, e comunque dovrà quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso.”
4.1 Va evidenziato che su caso del tutto analogo e facendo applicazione di analogo principio di diritto espresso dalla medesima Suprema Corte con sentenza n. 32557/23, si è già pronunciata questa Corte in diversa composizione con sentenza del 10.12.2024, le cui motivazioni si hanno qui per richiamate ex art.118 disp. att c.p.c.
12 4.2 Orbene, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il taglio ma escluso che possa applicarsi un taglio lineare delle retribuzioni, come operato dall'
4.2.1 L'art.9, comma 2-bis, D.L. 78/2010, attesta in modo chiaro che il limite delle risorse disponibili deve essere dunque "cristallizzato" nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010; ma il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio che determina
“l'automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse…”; ed altresì previsto che: “…Per dare attuazione alla previsione normativa - riduzione “in misura proporzionale" - e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato, e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente”.
4.2.2 In definitiva deve trovare applicazione l'art. 9, comma 2bis, del d.l. n.
78/2010 secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”; ma la variazione delle consistenze medie del personale avrebbe dovuto essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio con l'utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale, senza riferirsi allo specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12/2011 del la norma è, infatti, chiara nel prevedere che, per il quadriennio in questione, il “tetto” (costituito dal divieto di superare l'importo dell'anno 2010) e la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio riguardano “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”,
13 non contenendo alcun riferimento al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici, né altre locuzioni che consentano di estenderne l'applicabilità anche ad esso.
5. Nel medesimo art. 9, al comma 1, è previsto un limite per il trattamento economico dei dipendenti pubblici, e dalle parole e dalle espressioni ivi utilizzate è chiaramente evincibile l'applicabilità del detto limite anche al trattamento economico fondamentale;
è, infatti, previsto che “per gli anni
2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno
2010 …”. Ciò a dimostrazione del fatto che, laddove il legislatore ha inteso imporre una soglia non superabile sia per il trattamento accessorio che per quello fondamentale (nel comma 1°, introducendo il “tetto” per detti trattamenti economici) lo ha previsto chiaramente, mentre con riferimento alle misure di contenimento delle risorse stanziate annualmente ha precisato che esse si riferiscono al trattamento economico accessorio.
5.1 La ratio della norma, di contenimento della spesa pubblica, è dunque soddisfatta dal “tetto” imposto all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, che, nel quadriennio 2011- 2014, non può superare l'importo del 2010.
6. Viceversa, il criterio adottato dalla risulta contrastante con la lettera della legge primaria, essendo intervenuto in maniera forfettaria e con effetti immediati sulla retribuzione dei singoli dirigenti, circostanza del resto nemmeno contestata dall'azienda stessa.
14 6.1 Invero, in luogo di una riduzione proporzionale, l' ha disposto in maniera arbitraria una riduzione puntuale pari al 30%, con la conseguenza di avere operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi.
7. Questo giudice del rinvio, dunque, tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte ha disposto CTU al fine di verificare la corretta applicazione della normativa secondo i criteri che la stessa Suprema Corte ha indicato;
e soprattutto al fine di verificare quanto dedotto in termini di quantum dagli originari ricorrenti, anche tenuto conto della carenza di deduzioni incisive da parte della .
7.1 All'esito delle operazioni peritali il consulente tecnico, ha concluso che la decurtazione del FONDO DI POSIZIONE EX ART. 9 CCNL operata dall' è stata conteggiata con criteri difformi da quelli previsti dal CP_3
Legislatore e richiamati dalla Suprema Corte di cassazione;
invero, in luogo di una riduzione proporzionale, la ha disposto in maniera arbitraria una riduzione forfettaria pari al 30%, con effetti immediati sulla retribuzione dei singoli dirigenti, circostanza del resto nemmeno contestata dall'azienda stessa, con la conseguenza di avere operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi nell'importo di € 31,37 corrispondente precisamente al 30% della retribuzione di posizione variabile aziendale, in maniera da ridurla dall'importo di € 104,56 corrisposto nel periodo al novembre 2012/dicembre 2013 fino a quello di d € 73,19 nei mesi successivi.
7.1.1 Come precisato, invero, da CTU “ Le modalità di calcolo della decurtazione del fondo di posizione, applicate dall' , sono “puntuali” e non in “media” CP_3
come, invece, previsto dalla L.122/2010 e dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 12 del 15.04.2011. L' , in base al Decreto CP_3
n° 63/2010 del Sub Commissario ad Acta, ha applicato per gli anni 2010, 2011,
2012, la decurtazione degli interi importi corrispondenti alla remunerazione del personale cessato per quiescenza, senza prevedere il recupero delle somme né per la sostituzione per gli
15 incarichi che devono essere riassegnati né per il passaggio obbligatorio di remunerazione al raggiungimento del 5° anno di anzianità. Tutto ciò è stato realizzato in difformità rispetto
a quanto stabilito nella L. 122/2010”.
7.1.2 “Riepilogando, dunque -aggiunge il Consulente- l' ha applicato CP_3
la decurtazione sull'intero importo remunerativo del personale cessato, e non ne ha tenuto conto in misura pari alla variazione percentuale delle consistenze medie di personale negli anni di riferimento, così come invero è previsto dall'art 9 bis della citata legge;
non ha previsto il recupero delle somme per gli incarichi da dover riassegnare;
inoltre non ha nemmeno considerato il recupero delle somme stanziate per la remunerazione dei passaggi di incarichi oltre il quinquennio di anzianità. Tra l'altro, già la Conferenza Delle Regioni e delle Provincie Autonome nel Documento 10 Febbraio 2011 nel dare un' interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n° 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle
Provincie autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 30 Luglio
2010, n° 122 parlava di entità numerica di riduzione nell'anno del personale in servizio da considerarsi al netto di eventuali unità ancora da assumere di competenza.”
7.1.3 Il consulente individuata, dunque, la ratio da applicare in quella di una
“armonizzazione” delle “modalità di decurtazione dei fondi contrattuali nelle CP_3
con la riduzione dei Fondi che scaturiva dal blocco del turn-over”, ha evidenziato che
“La Regione Campania adeguava la determinazione dei Fondi solo a partire dall'anno 2013, con l'emissione del Decreto sub Commissario n° 23 del
15.03.2013, in cui riconosceva che il calcolo della decurtazione doveva fondarsi sulla variazione percentuale delle consistenze medie di personale negli anni di riferimento, giusto art. 9 bis della citata legge.”
7.1.4 La Regione Campania, invero, solo per l'anno 2013, con un nuovo
Decreto del sub Commissario n° 23 del 15.03.2013 dettava disposizioni per la determinazioni dei fondi anno 2013 modificando il precedente decreto n.
63/2010 riconoscendo la applicazione delle modalità indicate nel punto a) ovvero il calcolo della decurtazione sulla variazione percentuale delle
16 consistenze medie di personale negli anni di riferimento, così come previsto dall'art 9 bis della citata legge ma non contemplando i punti b) e c) e soprattutto pur facendo riferimento alla Conferenza delle Regioni e Province
Autonome, il cui atto è riferito agli anni 2011-2012-2013, ne ha disposto la applicazione solo per 2013, con riduzione delle risorse destinate a finanziare la variabile aziendale degli incarichi dirigenziali e conseguente diminuzione annuale del trattamento economico del personale dirigenziale, senza che i loro incarichi siano stati modificati.
7.1.5 Ne consegue – come rimarcato dal Consulente – che “questo provvedimento ancora una volta era carente non considerando nella determinazione delle somme da stanziare per il Fondo né il recupero delle somme per gli incarichi da dover riassegnare né tantomeno il recupero delle somme stanziate per la remunerazione dei passaggi di incarichi oltre il quinquennio di anzianità”.
7.1.6 In merito alla valutazione dell'esistenza o meno di un dare-avere tra le parti, il CTU, premesso che pur non essendo possibile “procedere con esattezza al ricalcolo del FONDO DI POSIZIONE EX ART. 9 CCNL e conseguentemente… stabilire la correttezza dell'importo della variabile aziendale che l' ha decurtato”, ha concluso che: “l'unico criterio di CP_3
calcolo condivisibile sia quello che segue, e che è stato utilizzato dagli appellati nei precedenti gradi di giudizio.”; procedendo in sostanza ad applicare anche per gli anni 2011 e 2012 il medesimo procedimento applicato per il 2013 da cui conseguono delle riduzioni decisamente meno consistenti rispetto a quelle calcolate dall' e riportate nelle delibere nn. 177/2011, CP_3
1449/2012 e 1459/2012.
7.2 In particolare, conclude il CTU che applicando detto criterio di calcolo “quale unico calcolo possibile con la sola documentazione in atti”…
“sono state decurtate le somme complessive di: - € 501,92 Controparte_1
- € 501,92 ”
[...] CP_2
17
7.3 Le conclusioni cui è giunto il CTU, condotte con retti e convincenti criteri e immuni da vizi logici e di calcolo, non possono non essere condivise e fatte proprie da questo Collegio.
7.3.1 Ciò anche in applicazione del principio processuale dell'onere della prova per cui cede a carico della he chiede in restituzione somme il cui computo richiede un complesso meccanismo di calcolodedurre e provare la correttezza del calcolo effettuato, a fronte delle puntuali e specifiche contestazioni del ricorrente. A detto onere l come bene emerge dagli atti e dalla consulenza espletata, si è sottratta.
8. Sulla scorta di tutto quanto sinora detto in questa sede va accertato che criterio utilizzato dall' è certamente illegittimo e non consentiva alla Pt_1
di operare le disposte trattenute, che, in quanto appunto illegittimamente computate, devono essere rimborsate nella medesima misura indicata dagli originari ricorrenti.
8.1 Anche se ciò non significa, va detto, che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione degli originari ricorrenti, odierni appellati, da compiersi secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro – dunque allo stesso ben noto- con riferimento alla annualità 2013 ( come evidente anche dalla disposta CTU).
8.2 Dunque, dovrà essere cura dell'azienda conformarsi ai principi posti dal d.l. n. 78/2010 operando le corrette decurtazioni nel rispetto della normativa primaria, anche all'esito della mai disposta graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, nel quale sono indicati i parametri in base ai quali le aziende provvedono alla attribuzione ad ogni posizione dirigenziale di un valore economico previa informazione alle rappresentanze sindacali. Ovviamente ciò richiede un intervento diverso rispetto a quello oggetto di giudizio.
18 9. In conclusione, deve essere accolta l'originaria domanda dei ricorrenti, secondo quanto risultante dalla motivazione esposta.
9.1 L' deve, pertanto, essere condannata al pagamento in favore in favore di della somma di € 501,92 per il periodo da Controparte_1
novembre 2012 a dicembre 2013 ed in favore di della somma CP_2
di € 501,92 per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2013 , oltre su tali importi interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla maturazione al saldo.
9.2 In tal senso l'appello va accolto.
10. La peculiarità, la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva controvertibilità delle valutazioni contabili in assenza di criteri certi per come evidenziati dal CTU, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
11. Le spese di consulenza tecnica sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in accoglimento dell'originaria domanda dei ricorrenti, condanna la al pagamento in favore di CP_3 [...]
della som per il periodo da novem a CP_1 ed in favore di della somma di € 501,92 per CP_2 il periodo da novembre 2012 , oltre su tali importi interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla maturazione al saldo. Compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio Così deciso in Napoli in data 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Vincenza Totaro
19 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 15/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 662/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA,
TRA
, in persona del Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Grimaldi Ricorrente in riassunzione- appellata
E
, generalizzati in atti Controparte_1 CP_2
Resistenti in riassunzione -appellanti
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Dirigenti. Retribuzione di posizione. Applicazione degli interventi per ottenere i risparmi di spesa.
Riduzione fondi contrattuali ex art.9 del CCNL dell'area della dirigenza
1 medica-veterinaria. Criteri di calcolo per la riduzione retribuzione dei
Dirigenti.
Art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito con legge 122/10
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, l' Parte_1
, ha riassunto il giudizio di appello definito con sentenza n.
[...]
3878/2022 del 28/10/2022, cassata con rinvio dalla sentenza della Cassazione sez. lavoro n. 4082/2023, concludendo perché, la Corte in sede di rinvio, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione, accerti “con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis del decreto legge numero 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa”, e comunque quantifichi “quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso”;
Accadeva, invero che gli originari ricorrenti, tutti dirigenti medici di primo livello della , nel giudizio di primo Controparte_3
grado avevano convenuto in giudizio l' , dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo la condanna dell' resistente alla restituzione delle somme indebitamente Pt_1
trattenute nella misura indicata in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con la vittoria delle spese di lite, assumendo, in particolare l'illegittimità del provvedimento del 5 novembre 2012, che aveva comportato, per gli anni 2011, 2012 e 2013, in conseguenza della riduzione del fondo ex art.9 del CCNL dell'area della dirigenza medica-veterinaria, e comunque per erronea applicazione dei criteri ex art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito con legge 122/10, una illegittima decurtazione pari al 30 % della
2 remunerazione variabile ad essi spettante mediante trattenuta diretta in busta paga.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 678 del 27.1.2021, aveva rigettato il ricorso compensando le spese di giudizio.
La Corte d'Appello di Napoli, dinanzi alla quale avevano proposto impugnazione i dirigenti medici, con sentenza n.3878/2022, aveva accolto l'appello “e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,…, condanna(va) la al pagamento in favore di della somma di € 501,92 CP_3 Controparte_1
per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2013 ed in favore di della CP_2
somma di € 501,92 per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2013 , oltre su tali importi interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge
412/1991 dalla maturazione al saldo;
2) condanna(va), inoltre, la al CP_3
pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti, che liquida(va) in € 1.500,00 per il giudizio di primo grado ed € 1.800,00 per il giudizio di appello oltre, per ciascun grado, spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio si è costituita la parte resistente in riassunzione, originaria parte appellante, concludendo nei seguenti termini:
“accertare e dichiarare l'illegittima decurtazione effettuata dall per gli anni CP_3
2011 – 2012 – 2013 - 2014 dal fondo ex art 9 del CCNL area medico veterinaria e
CCNL 8 giugno 2000 per la parte eccedente la somma la somma di €. 433.409,82 per
l'anno 2011, €. 1.383.037,96 per l'anno 2012 ed € 2.130.092,54 per l'anno 2013 e conseguentemente pronunciare sentenza di condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute in busta paga per le causali descritte negli atti difensivi del primo e secondo grado di appello ovvero per violazione della normativa contrattuale ed in assenza della preventiva revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali della variabile aziendale già determinata in delibera, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente detratte in busta paga e specificate nei rispettivi ricorsi e precisamente : condannare l' alla restituzione in favore del dott. della somma di € CP_3 CP_1
501,92 per il periodo dal novembre 2012 a dicembre 2013, oltre interessi legali e
3 rivalutazione monetaria ed in favore del dott. della somma di € 501,92 per il periodo CP_2
dal novembre 2012 a dicembre 2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.; - Con vittoria di competenze ed onorari di giudizio come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.”
Disposta CTU è stato conferito all'ausiliario il seguente incarico: “applicato – per come interpretato dalla sentenza della Cassazione sez. lavoro n. 4082/2023 della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di
Appello n. 3878/2022 del 28/10/2022- il comma 2-bis dell'art. 9 del D.L.
78/2010, convertito con legge 122/10, (a mente del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio …”), che cristallizza ex art.9 c.1 del DL cit. per gli anni 2011, 2012, 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010 (comma 2- bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio, proceda attraverso:
- il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell'art. 9, co.
2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
- il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico; ad accertare gli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire e tenuto conto dell'illegittimo taglio del 30 % della quota variabile operato dall' per ciascun ricorrente nel periodo indicato nel ricorso accerti e valuti, su tali basi,
l'esistenza o meno di un dare-avere tra le parti in causa specificandone
l'importo con riguardo a ciascuna posizione.”
4 Depositato l'elaborato peritale, all'odierna udienza, svolta secondo le modalità della trattazione scritta di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c., preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il thema decidendum attiene alla quantificazione degli importi eventualmente da restituire ai Dirigenti medici sulla base delle modalità attuative della riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio previste dall' art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, con. mod. dalla legge n. 122 del 2010 in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
in considerazione della ricaduta della cristallizzazione/riduzione delle risorse sui trattamenti economici accessori individuali, ritenuta legittima dalla Suprema Corte in fase rescissoria.
2. Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dalle parti giudiziali, appare opportuno effettuare una breve premessa circa i poteri della Corte nel giudizio di rinvio.
2.1 A questo riguardo è stato più volte stabilito, con una giurisprudenza alla quale va data convinta adesione, che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
5 nella terza, infine, la sua potestas judicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass.
Civ, 7 agosto 2014, n. 17790, e 24 ottobre 2019, n. 27337).
2.1.1 D'altra parte - com'è stato di recente ribadito dall'ordinanza della
Suprema Corte 18 ottobre 2021, n. 28646 - il giudizio di rinvio è, appunto, un giudizio chiuso, "in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale" (così ancora l'ordinanza n. 28646 del 2021).
2.2 La ricostruzione sistematica effettuata è indispensabile per precisare quale sia il thema decidendum sul quale la Corte, in sede di rinvio, è chiamata a pronunciarsi e per fare ciò occorre interpretare la statuizione della Corte di
Cassazione che ha disposto il rinvio a questa Corte.
3. Ciò detto, va premesso che per l'erogazione della retribuzione accessoria - in cui si inscrivono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici - al fine di premiare il merito e la performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono destinate apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (si v., Corte cost. n. 190 del 2022).
3.1 Nel caso di specie viene in rilievo il “Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e
6 indennità di direzione di struttura complessa” di cui all' art. 9 CCNL economico Area dirigenza medica veterinaria 2008/2009.
3.2 Tanto premesso, si osserva che, poiché la misura economica della retribuzione trova (necessario) fondamento nella contrattazione collettiva, si stabilizza in capo al dipendente il diritto alla percezione della stessa come prevista da quest'ultima, atteso che l'Amministrazione datrice di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili stabilite dal legislatore, che operano anche per la contrattazione, non ha alcun potere di disposizione sull'applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza (v. Cass. n. 6090/2021).
3.2.1 Da ciò consegue che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, per il principio di pari trattamento, di cui al medesimo art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, sono vietati, da parte del datore di lavoro, trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (cfr., ex multis, Cass. nn. 18523/2022,
12106/2022, 11008/2022), anche se ciò non esclude differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo, non in scelte datoriali unilaterali lesive della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive.
3.3 Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la dispose la riduzione nella misura del CP_3
30% della remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la dirigenza medica e veterinaria, fino alla revisione della graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici.
3.3.1 In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica
«Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico», l'art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
7 trattamento accessorio del personale all'importo dell'anno 2010
(comma 2-bis), salvo riduzione in ragione della riduzione del personale in servizio (v. Cass. n. 6930/2021).
3.3.2 Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che si applicano a tutte le
Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e integrano disposizioni inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (v. Cass. n.
5138/2022).
3.3.3 Il giudice delle leggi ha più volte affermato che nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato l'autonomia collettiva può venire compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti e ciò, non solo quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge, ma anche quando sussista l'esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali
(sentenze nn. 219/2014, 40/2007, 393/2000, 143/1998, 124/1991, 34/1985;
e, ancora, sentenze nn. 178/2015, 169/2017, come illustrato da Cass. n.
5138/2022).
3.3.4 Si è comunque precisato (Corte cost. n. 65/2016) che il meccanismo legislativo dei tagli lineari non impone di effettuare riduzioni di identica dimensione in tutti i settori, ma di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando alle Regioni il potere di decidere l'entità dell'intervento in ogni singolo ambito.
3.4 Le disposizioni statali di contenimento della spesa relativa al personale delle Amministrazioni pubbliche hanno superato il vaglio di costituzionalità
(cfr. Corte cost. n. 200/2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e soltanto il regime di sospensione della contrattazione collettiva, di cui al comma 17 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, è stato dichiarato
8 costituzionalmente illegittimo, ma unicamente a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178/2015.
3.4.1 Con quest'ultima decisione la Corte costituzionale ha osservato, quanto al decreto legge n. 78 del 2010, che lo stesso «risponde all'esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato», ed ha conseguentemente escluso l'ipotizzata violazione degli artt. 36, comma 1, e 39, comma 1, Cost., «in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato» (v. Cass. n. 5138/2022, cit.).
3.4.2 In tale contesto, il comma 2-bis dell'art. 9 del medesimo decreto-legge prevede: «A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno
2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)» Il trattamento accessorio è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività.
3.5 Ebbene, il dato testuale contenuto nell'art. 9, comma 2-bis, attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere «cristallizzato» nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010.
3.6 Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio, che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse.
9 3.6.1 Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui fondi contrattuali dell'area negoziale della dirigenza medica e veterinaria, devono essere decurtate in relazione alle stesse
(v. Cass. 6930/2021, paragrafi 55-61).
3.6.2 Diversamente si avrebbe l'aumento della consistenza delle risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all'anno 2010, così venendo disattesa la lettera della norma e la sua finalità di risparmio della spesa pubblica.
4. Ebbene la Corte di cassazione nell'accogliere l'unico motivo del ricorso proposto dall' ha affermato - previa puntuale ricognizione normativa e contrattuale delle disposizioni afferenti il trattamento economico fondamentale e accessorio spettante ai dirigenti della P.A.-, il seguente principio di diritto:
“Per dare attuazione alla previsione «ridotto in misura proporzionale», e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato, va suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio e la risultante complessiva quota media individuale diventa parametro per operare la riduzione delle risorse in relazione alla riduzione del personale in servizio.
Contrasta con la lettera della norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale, come quello effettuato dalla in misura del 30%. CP_3
È indubbio che, se non si è proceduto ad applicare la «cristallizzazione» al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto.
Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30% della quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930/2021 cit., punto 64), «il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius».
10 In mancanza di una tempestiva applicazione della regola di cui all'art. 9, comma 2-bis citato, l'operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso:
- il ricalcolo dei fondi secondo il disposto dell'art. 9, comma 2-bis, depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
- il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
- la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire.
Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e, dunque, si tratta di questione che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario.
Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale.
Come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento delle differenze arretrate in relazione alle quote residue di fondi contrattuali), il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita, per assumere consistenza, della previa rimozione di provvedimenti di macro- organizzazione (Cass. S.U. n. 33365/2022).
Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo
a base gli importi della componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo in effetti quanto la aveva in ipotesi diritto a CP_3
recuperare sulla base di una corretta applicazione della normativa. È dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell'esistenza o meno di un dare-avere tra le parti.
Non può poi dirsi che – come ritenuto dal giudice di prime cure – a giustificare il taglio del
30% valga un generico intento di rivedere le graduazioni. La revisione delle graduazioni in
11 sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e, dunque, non ha a che vedere con
l'ammontare di tali fondi.
L'attuazione di una revisione postula di regola l'avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione (comma 3 dell'art. 51 cit.), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui fare decorrere tale rideterminazione.
Ma se anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell'iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di una tale necessità di revisione dell'assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione.
Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30% per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla
. 19. CP_3
La Corte d'Appello in sede di rinvio dovrà quindi accertare con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa, e comunque dovrà quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso.”
4.1 Va evidenziato che su caso del tutto analogo e facendo applicazione di analogo principio di diritto espresso dalla medesima Suprema Corte con sentenza n. 32557/23, si è già pronunciata questa Corte in diversa composizione con sentenza del 10.12.2024, le cui motivazioni si hanno qui per richiamate ex art.118 disp. att c.p.c.
12 4.2 Orbene, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il taglio ma escluso che possa applicarsi un taglio lineare delle retribuzioni, come operato dall'
4.2.1 L'art.9, comma 2-bis, D.L. 78/2010, attesta in modo chiaro che il limite delle risorse disponibili deve essere dunque "cristallizzato" nell'importo corrispondente a quello dell'anno 2010; ma il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio che determina
“l'automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse…”; ed altresì previsto che: “…Per dare attuazione alla previsione normativa - riduzione “in misura proporzionale" - e quindi al criterio indicato dal legislatore, l'ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato, e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione della graduazione esistente”.
4.2.2 In definitiva deve trovare applicazione l'art. 9, comma 2bis, del d.l. n.
78/2010 secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”; ma la variazione delle consistenze medie del personale avrebbe dovuto essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio con l'utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale, senza riferirsi allo specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12/2011 del la norma è, infatti, chiara nel prevedere che, per il quadriennio in questione, il “tetto” (costituito dal divieto di superare l'importo dell'anno 2010) e la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio riguardano “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale”,
13 non contenendo alcun riferimento al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici, né altre locuzioni che consentano di estenderne l'applicabilità anche ad esso.
5. Nel medesimo art. 9, al comma 1, è previsto un limite per il trattamento economico dei dipendenti pubblici, e dalle parole e dalle espressioni ivi utilizzate è chiaramente evincibile l'applicabilità del detto limite anche al trattamento economico fondamentale;
è, infatti, previsto che “per gli anni
2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno
2010 …”. Ciò a dimostrazione del fatto che, laddove il legislatore ha inteso imporre una soglia non superabile sia per il trattamento accessorio che per quello fondamentale (nel comma 1°, introducendo il “tetto” per detti trattamenti economici) lo ha previsto chiaramente, mentre con riferimento alle misure di contenimento delle risorse stanziate annualmente ha precisato che esse si riferiscono al trattamento economico accessorio.
5.1 La ratio della norma, di contenimento della spesa pubblica, è dunque soddisfatta dal “tetto” imposto all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, che, nel quadriennio 2011- 2014, non può superare l'importo del 2010.
6. Viceversa, il criterio adottato dalla risulta contrastante con la lettera della legge primaria, essendo intervenuto in maniera forfettaria e con effetti immediati sulla retribuzione dei singoli dirigenti, circostanza del resto nemmeno contestata dall'azienda stessa.
14 6.1 Invero, in luogo di una riduzione proporzionale, l' ha disposto in maniera arbitraria una riduzione puntuale pari al 30%, con la conseguenza di avere operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi.
7. Questo giudice del rinvio, dunque, tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte ha disposto CTU al fine di verificare la corretta applicazione della normativa secondo i criteri che la stessa Suprema Corte ha indicato;
e soprattutto al fine di verificare quanto dedotto in termini di quantum dagli originari ricorrenti, anche tenuto conto della carenza di deduzioni incisive da parte della .
7.1 All'esito delle operazioni peritali il consulente tecnico, ha concluso che la decurtazione del FONDO DI POSIZIONE EX ART. 9 CCNL operata dall' è stata conteggiata con criteri difformi da quelli previsti dal CP_3
Legislatore e richiamati dalla Suprema Corte di cassazione;
invero, in luogo di una riduzione proporzionale, la ha disposto in maniera arbitraria una riduzione forfettaria pari al 30%, con effetti immediati sulla retribuzione dei singoli dirigenti, circostanza del resto nemmeno contestata dall'azienda stessa, con la conseguenza di avere operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi nell'importo di € 31,37 corrispondente precisamente al 30% della retribuzione di posizione variabile aziendale, in maniera da ridurla dall'importo di € 104,56 corrisposto nel periodo al novembre 2012/dicembre 2013 fino a quello di d € 73,19 nei mesi successivi.
7.1.1 Come precisato, invero, da CTU “ Le modalità di calcolo della decurtazione del fondo di posizione, applicate dall' , sono “puntuali” e non in “media” CP_3
come, invece, previsto dalla L.122/2010 e dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 12 del 15.04.2011. L' , in base al Decreto CP_3
n° 63/2010 del Sub Commissario ad Acta, ha applicato per gli anni 2010, 2011,
2012, la decurtazione degli interi importi corrispondenti alla remunerazione del personale cessato per quiescenza, senza prevedere il recupero delle somme né per la sostituzione per gli
15 incarichi che devono essere riassegnati né per il passaggio obbligatorio di remunerazione al raggiungimento del 5° anno di anzianità. Tutto ciò è stato realizzato in difformità rispetto
a quanto stabilito nella L. 122/2010”.
7.1.2 “Riepilogando, dunque -aggiunge il Consulente- l' ha applicato CP_3
la decurtazione sull'intero importo remunerativo del personale cessato, e non ne ha tenuto conto in misura pari alla variazione percentuale delle consistenze medie di personale negli anni di riferimento, così come invero è previsto dall'art 9 bis della citata legge;
non ha previsto il recupero delle somme per gli incarichi da dover riassegnare;
inoltre non ha nemmeno considerato il recupero delle somme stanziate per la remunerazione dei passaggi di incarichi oltre il quinquennio di anzianità. Tra l'altro, già la Conferenza Delle Regioni e delle Provincie Autonome nel Documento 10 Febbraio 2011 nel dare un' interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n° 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle
Provincie autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 30 Luglio
2010, n° 122 parlava di entità numerica di riduzione nell'anno del personale in servizio da considerarsi al netto di eventuali unità ancora da assumere di competenza.”
7.1.3 Il consulente individuata, dunque, la ratio da applicare in quella di una
“armonizzazione” delle “modalità di decurtazione dei fondi contrattuali nelle CP_3
con la riduzione dei Fondi che scaturiva dal blocco del turn-over”, ha evidenziato che
“La Regione Campania adeguava la determinazione dei Fondi solo a partire dall'anno 2013, con l'emissione del Decreto sub Commissario n° 23 del
15.03.2013, in cui riconosceva che il calcolo della decurtazione doveva fondarsi sulla variazione percentuale delle consistenze medie di personale negli anni di riferimento, giusto art. 9 bis della citata legge.”
7.1.4 La Regione Campania, invero, solo per l'anno 2013, con un nuovo
Decreto del sub Commissario n° 23 del 15.03.2013 dettava disposizioni per la determinazioni dei fondi anno 2013 modificando il precedente decreto n.
63/2010 riconoscendo la applicazione delle modalità indicate nel punto a) ovvero il calcolo della decurtazione sulla variazione percentuale delle
16 consistenze medie di personale negli anni di riferimento, così come previsto dall'art 9 bis della citata legge ma non contemplando i punti b) e c) e soprattutto pur facendo riferimento alla Conferenza delle Regioni e Province
Autonome, il cui atto è riferito agli anni 2011-2012-2013, ne ha disposto la applicazione solo per 2013, con riduzione delle risorse destinate a finanziare la variabile aziendale degli incarichi dirigenziali e conseguente diminuzione annuale del trattamento economico del personale dirigenziale, senza che i loro incarichi siano stati modificati.
7.1.5 Ne consegue – come rimarcato dal Consulente – che “questo provvedimento ancora una volta era carente non considerando nella determinazione delle somme da stanziare per il Fondo né il recupero delle somme per gli incarichi da dover riassegnare né tantomeno il recupero delle somme stanziate per la remunerazione dei passaggi di incarichi oltre il quinquennio di anzianità”.
7.1.6 In merito alla valutazione dell'esistenza o meno di un dare-avere tra le parti, il CTU, premesso che pur non essendo possibile “procedere con esattezza al ricalcolo del FONDO DI POSIZIONE EX ART. 9 CCNL e conseguentemente… stabilire la correttezza dell'importo della variabile aziendale che l' ha decurtato”, ha concluso che: “l'unico criterio di CP_3
calcolo condivisibile sia quello che segue, e che è stato utilizzato dagli appellati nei precedenti gradi di giudizio.”; procedendo in sostanza ad applicare anche per gli anni 2011 e 2012 il medesimo procedimento applicato per il 2013 da cui conseguono delle riduzioni decisamente meno consistenti rispetto a quelle calcolate dall' e riportate nelle delibere nn. 177/2011, CP_3
1449/2012 e 1459/2012.
7.2 In particolare, conclude il CTU che applicando detto criterio di calcolo “quale unico calcolo possibile con la sola documentazione in atti”…
“sono state decurtate le somme complessive di: - € 501,92 Controparte_1
- € 501,92 ”
[...] CP_2
17
7.3 Le conclusioni cui è giunto il CTU, condotte con retti e convincenti criteri e immuni da vizi logici e di calcolo, non possono non essere condivise e fatte proprie da questo Collegio.
7.3.1 Ciò anche in applicazione del principio processuale dell'onere della prova per cui cede a carico della he chiede in restituzione somme il cui computo richiede un complesso meccanismo di calcolodedurre e provare la correttezza del calcolo effettuato, a fronte delle puntuali e specifiche contestazioni del ricorrente. A detto onere l come bene emerge dagli atti e dalla consulenza espletata, si è sottratta.
8. Sulla scorta di tutto quanto sinora detto in questa sede va accertato che criterio utilizzato dall' è certamente illegittimo e non consentiva alla Pt_1
di operare le disposte trattenute, che, in quanto appunto illegittimamente computate, devono essere rimborsate nella medesima misura indicata dagli originari ricorrenti.
8.1 Anche se ciò non significa, va detto, che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile della retribuzione di posizione degli originari ricorrenti, odierni appellati, da compiersi secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro – dunque allo stesso ben noto- con riferimento alla annualità 2013 ( come evidente anche dalla disposta CTU).
8.2 Dunque, dovrà essere cura dell'azienda conformarsi ai principi posti dal d.l. n. 78/2010 operando le corrette decurtazioni nel rispetto della normativa primaria, anche all'esito della mai disposta graduazione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, nel quale sono indicati i parametri in base ai quali le aziende provvedono alla attribuzione ad ogni posizione dirigenziale di un valore economico previa informazione alle rappresentanze sindacali. Ovviamente ciò richiede un intervento diverso rispetto a quello oggetto di giudizio.
18 9. In conclusione, deve essere accolta l'originaria domanda dei ricorrenti, secondo quanto risultante dalla motivazione esposta.
9.1 L' deve, pertanto, essere condannata al pagamento in favore in favore di della somma di € 501,92 per il periodo da Controparte_1
novembre 2012 a dicembre 2013 ed in favore di della somma CP_2
di € 501,92 per il periodo da novembre 2012 a dicembre 2013 , oltre su tali importi interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla maturazione al saldo.
9.2 In tal senso l'appello va accolto.
10. La peculiarità, la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva controvertibilità delle valutazioni contabili in assenza di criteri certi per come evidenziati dal CTU, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
11. Le spese di consulenza tecnica sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in accoglimento dell'originaria domanda dei ricorrenti, condanna la al pagamento in favore di CP_3 [...]
della som per il periodo da novem a CP_1 ed in favore di della somma di € 501,92 per CP_2 il periodo da novembre 2012 , oltre su tali importi interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla maturazione al saldo. Compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio Così deciso in Napoli in data 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Vincenza Totaro
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