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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2145/2019 R.G. vertente
fra
, difeso dall'Avv. Antonio Vito Vertone;
Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentente pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Harald Bonura,.;
OPPOSTA
E
1 , Agente della Riscossione prov. Potenza, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore
OPPOSTA CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il sig. , con ricorso depositato in data 17.07.2019, adiva il giudice del Parte_1
lavoro ed esperiva opposizione (ex art. 24, c. 5, d.lgs. 46/99) avverso le cartelle di pagamento:
(1) n. 09220180002637260000, per il pagamento in favore della di € CP_1
29.091,33, dovuti a titolo di contributi previdenziali minimi e relativi accessori, oltre oneri di riscossione, per le annualità d'imposta 2010-2015; (2) n. 09220190004185292000, per il pagamento di € 6.069,02, dovuti a titolo di contributi previdenziali minimi e relativi accessori, oltre oneri di riscossione, per l' annualità d'imposta 2016; ha dedotto: (a) sul piano formale, la violazione del termine decadenziale d'iscrizione a ruolo (ex art. 25, d.lgs. 46/99); (b) nel merito, la sussistenza dei presupposti iscrittivi e impositivi;
(c) in estremo subordine, la prescrizione quinquennale dei contributi ex art. 3, c. 9, l. 335/1995
Tanto premesso il sig. adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, in via preliminare, dichiarare Contr l'intervenuta decadenza di e per essa di per l'iscrizione a ruolo delle somme Pt_2 contributive nei termini di legge e. quindi dichiarare l'inefficacia delle cartelle n. 092 2018
00026372 60000 e n. 092 2019 00041852 92000 e dell'iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni 2010-2011-20122013-2014-2015 e 2016; nel merito per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare che non sussiste obbligo di iscrizione alla in capo al Pt_2 ricorrente e per l'effetto annullare perché illegittimi. Gli effetti dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla e per l'effetto annullarsi in quanto illegittimi, gli effetti dell'iscrizione Pt_2
d'ufficio del ricorrente alla come disposta con il provvedimento comunicato al Pt_2
ricorrente, ovvero per effetto di altro provvedimento non conosciuti, in quanto emessa in carenza dei presupposti di legge previamente accertando e dichiarando che il ricorrente svolgeva attività di geometra esclusivamente in favore del datore di lavoro Controparte_4
quale lavoratore dipendente subordinato e non svolgeva attività professionale di geometra estranea a tale rapporto di lavoro subordinato;
conseguentemente dichiarare escluso l'obbligo del ricorrente di iscrizione a e per l'effetto non dovuta la contribuzione richiesta con Pt_2
le cartelle di pagamento n. 092 2018 00026372 60000 e n. 092 2019 00041852 92000 emesse
2 dall' delle entrate per gli anni 2009 al 2016; in subordine dichiararsi l'intervenuta CP_2
prescrizione quinquennale dei crediti contributivi richiesti ai sensi di quanto previsto dalla legge 335/1995; in ogni caso con vittoria di compensi, rimborso, spese forfettarie, spese non imponibili, Cpa, IVA, ed anticipazioni da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., ed eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità dell'opposizione per violazione dei termini di cui all'art. 24, del D.Lgs 46/1999 e dell'art. 617
c.p.c. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e condanna ex art. 96
c.p.c., rilevando la infondatezza della domanda e la mancata prescrizione della pretesa creditoria.
Non si costituiva l' e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, all'odierna udienza, preso atto della disposta sospensione da parte del Got dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art
127 ter c.p.c.
2. Preliminarmente si osserva che le eccezioni sollevate dalla convenuta vanno disattese CP_1 in quanto sconfessate dalla documentazione in atti e dall'oggetto del ricorso.
3. La domanda merita accoglimento.
La questione oggetto del presente giudizio attiene alla legittimità del decreto inteministeriale del 27.02.2013, a monte, e dell'art. 5 dello Statuto, a valle, nella parte in cui contengono disposizioni abrogative dei requisiti normativi prescritti per l'iscrizione.
Giova al riguardo premettere che, ai fini dell'iscrizione alla
[...]
la necessità del requisito dell'esercizio con Parte_3
carattere di continuità dell'attività libero professionale è espressamente prevista dall'art. 22 della L. n. 773 del 1982 , nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 14, L.
3 n. 236 del 1990. In tal senso il primo comma: “L'iscrizione alla e' obbligatoria per gli CP_1
iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”. Tale interpretazione risulta, inoltre, avvalorata da ulteriori disposizioni contenute nella medesima legge e, di recente confermata dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito: “In materia di previdenza per i geometri liberi professionisti, ai sensi dell'art. 8 della legge 4 agosto 1990 n.
236, l'iscrizione al regime previdenziale di categoria è subordinato all'esercizio della libera professione con carattere di continuità, spettando alla il compito di accertare la CP_1
effettiva sussistenza di tale requisito e di provvedere, in sua mancanza, alla declaratoria di inefficacia degli anni di iscrizione. (In applicazione di tale principio, è stato confermata la legittimità della cancellazione operata dalla nei confronti di professionista che aveva CP_1
espletato attività di amministratore di imprese commerciali quale socio accomandatario di società in accomandita semplice)” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1305 del 21.01.2013).
Con il decreto interministeriale del 27.02.2003, adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) d.lgs. 509/1994, venivano approvate le modifiche statutarie e regolamentari, deliberate dal Comitato dei delegati della , aventi ad oggetto la Pt_2 disciplina dell'iscrizione alla CP_1
Per effetto di tale modifica, e far data dal 1.01.2003, l'art. 5 dello Statuto ha quindi disposto che: “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. La libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal
Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei CP_5 vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 30/6/1994 n. 509”.
Si tratta allora di verificare se le modifiche attinenti ai presupposti e/o condizioni legittimanti l'iscrizione alla attuati con il citato decreto interministeriale e con la norma statutaria CP_1
siano legittimi in quanto rientranti nel novero dei provvedimenti che la interessata dal CP_1
processo di privatizzazione (per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e, per l'effetto, trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato con “autonomia gestionale, organizzativa e contabile”, sia legittimata ad adottare.
4 Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha individuato, sulla base di un compiuto esame delle norme attuative del menzionato processo di privatizzazione, i tipi di provvedimenti adottabili dalla resistente e, più in generale, dagli enti per i quali ha operato il suddetto CP_1 processo, ravvisandoli, in particolare, nei “…provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico….. Ne risultano, peraltro, contestualmente definiti i tipi di provvedimento (di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento, appunto, o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico), che gli enti previdenziali privatizzati sono abilitati ad adottare. La riconducibilità del provvedimento, in concreto adottato, ad uno dei tipi previsti — che sembrano costituire un numerus clausus — concorre, quindi, con il rispetto del principio del pro rata, ad integrare i limiti imposti all'autonomia — contestualmente riconosciuta — agli enti previdenziali privatizzati (in tal senso, vedi Cass. n.2240 del 25 novembre 2004, cit.…)”
(Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 24202 del 16.11.2009).
Non pare, dunque, che dal tenore letterale delle norme sopra richiamate disciplinanti il processo di privatizzazione nonché dall'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, possa ritenersi che la legge abbia espressamente delegato la resistente a CP_1
modificare e/o derogare, attraverso norme regolamentari o statutarie, i presupposti normativi legittimanti l'iscrizione.
Né tale delega può rivenirsi nel disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo del 10 febbraio
1996, n. 103 (adottato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione) il quale, sotto la rubrica “Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti” al primo comma lett. a) nel disporre che “
1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile: la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1”, consente agli enti privatizzati di determinare le sole “modalità di iscrizione” e non anche di modificare i relativi requisiti, derogando alle prescrizioni sancite nella sopra richiamata norma di rango primario.
Inoltre, sull'ambito di operatività del potere regolamentare degli enti privatizzati, la giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha condisibilmente evidenziato la necessità della sussistenza di una previsione espressa nell'ambito della legge delegante che attribuisca alla fonte sub primaria delegata il potere di derogare norma primarie (Cass. civ. sez. lav. sentenza n. 24221 del 13.11.2014).
5 Infine, sull'ambito della potestà normativa degli enti, si è chiarito che “In tema di potestà normativa degli enti previdenziali privatizzati, le disposizioni in tema di privatizzazione dei soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 509 del
1994) non hanno attribuito agli enti privatizzati il potere di incidere sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni (v. Corte Cost. n. 248 del 1995 e n.15 del 1999), nè sulla normativa in materia di contributi e prestazioni, salvi i poteri di cui essi, eventualmente, già disponessero, sulla base della normativa preesistente. La legge n. 335 del 1995 ha, poi, perfezionato le disposizioni dirette alla garanzia di stabilità di bilancio dei predetti enti, attribuendo incisivi poteri in materia di contributi e prestazioni quali si evincono dal riferimento, sub art. 3, comma 12, legge n. 335 cit., alla "riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti". Ne consegue che, alla stregua del tenore letterale della menzionata disposizione, i poteri attribuiti riguardano i criteri di determinazione della misura dei trattamenti pensionistici e non anche i requisiti per
l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione. Nè tale conclusione è smentita dalla successiva disposizione dello stesso comma, in materia di pensionamenti anticipati di anzianità, per i quali è prevista, con efficacia non retroattiva, l'estensione di disposizioni sui requisiti minimi di età e di contribuzione di cui dall'art. 1, commi 17 e 18, della citata legge
n.335 del 1995” (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 7010 del 5.04.2005) ed ancora “In tema di previdenza obbligatoria a favore dei geometri, lo svolgimento di attività di impresa non costituisce di per sé causa di incompatibilità al godimento della pensione di anzianità, a norma dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede come causa di incompatibilità l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente. Conseguentemente, la delibera del comitato dei delegati in data 22 dicembre 1997, con la quale sono state estese le cause di incompatibilità allo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, è illegittima, e deve essere disapplicata, perché in contrasto con l'art. 3 della citata legge n. 773 del 1982, non detenendo, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, alcun potere di modificare i requisiti per l'accesso e il godimento della pensione di anzianità, né alla stregua del d.lgs. n. 509 del 1994, sulla cui base la è stata privatizzata, né alla stregua CP_1 dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 17783 del
6.09.2005) infine “In tema di trattamento previdenziale, è illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva della pensione (avendo determinato il reddito
6 professionale, su cui liquidare la pensione, non già - com'era disposto in precedenza - sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali") perché effettuato (nella specie, dalla a favore dei Ragionieri e Periti Parte_4
in violazione della regola del "pro rata" di cui all'art. 3, comma 12, legge 8 Parte_5
agosto 1995, n. 335; nè può rilevare, in senso contrario, il disposto dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al
d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione”. (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 8847 del 18.04.2011).
Orbene, dall'esposto esame del quadro normativo e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, emerge come il decreto interministeriale del 27.02.20013 e l'art. 5 dello Statuto, come modificato a far data dal 1.01.2003, devono ritenersi illegittimi, non potendosi ravvisare alcuna norma che abbia espressamente delegato la opposta a derogare e/o modificare la CP_1 norma di cui all'art. 22 della legge n. 773 del 20 ottobre 1982, come modificata dall'art. 1, comma 14, della legge n. 236/1990, che, pertanto troverà applicazione al caso di specie.
Ciò posto, non avendo la allegato, prima ancora che provato, alcun elemento volto a CP_1 dimostrare il prescritto carattere di continuità dell'esercizio della libera professione, in accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità della iscrizione della parte opponente alla per gli anni Parte_3
2010- 2016 ed annulla le cartelle di pagamento n. 09220180002637260000 e n.
09220190004185292000.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 17.07.2019, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 1. previa disapplicazione del decreto interministeriale 27.02.2003 e dell'art. 5 dello
Statuto, dei quali è accertata incidentalmente la illegittimità, dichiara la illegittimità della iscrizione d'ufficio alla Parte_3
per gli anni 2010-2016 del sig. e, per l'effetto,
[...] Parte_1
annulla la cartella di pagamento n. 09220180002637260000 e n.
09220190004185292000.
2. condanna la Parte_3
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla
[...] rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 18 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
8