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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto in persona dei Magistrati
1) Dr. GENOVIVA Pietro Presidente
2) Dr.ssa MARRA Anna Maria Consigliere
3) Dr.ssa CALABRESE Claudia Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 264 del ruolo generale dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 7.3.2025, tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Cigliola
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Salvatore Penza
APPELLATA
Conclusioni dell'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, tenuta alla liquidazione del danno – a termini di polizza – nella misura risultante dalla CTU esperita in primo grado, pari ad euro 5.000,00 oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo. Con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della CTU”.
1 Conclusioni della parte appellata: “Voglia l'Illa.ma Corte d'Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione e/o eccezione, ed a conferma della sentenza n. 1456/23 depositata il 22.6.2023 dal Tribunale di Taranto, così giudicare:
- nel merito, accertata e dichiarata la mancanza di specifici motivi di impugnazione per le ragioni tutte espresse in narrativa e quindi l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'appello proposto da
per l'effetto respingerlo ex art. 342 – 348 bis c.p.c., confermando la sentenza di I Parte_1 grado e così rigettando la domanda avversaria per le ragioni tutte espresse in atti e/o in ogni caso dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dell' avverso appello perché i motivi di impugnazione risultano comunque tutti manifestamente infondati attesa la loro inefficacia e/o irrilevanza e/o preliminarmente per essere l'appello fondato su una produzione nuova irrituale e tardiva e quindi inammissibile, pertanto respingere l'impugnativa confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte, tenuto conto che la sentenza del Giudice di primo grado è rispettosa di norme sia sostanziali che procedurali, disponendo che nulla è dovuto all'appellante per le ragioni tutte espresse in atti e negli scritti di primo grado, non sussistendone i presupposti, né avendo il assolto agli oneri probatori a suo carico e, comunque, Pt_1 tenuto conto delle argomentazioni, eccezioni, difese e conclusioni formulate da in primo CP_1 grado sulle quali si insiste, ferma la quantificazione dell'eventuale indennizzo secondo condizioni, limitazioni tutte contrattuali massimali e franchigie;
in via istruttoria, si rinvia a quanto argomentato e concluso in primo grado;
con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.1456/23, con la quale è stata rigettata la domanda dal medesimo proposta nei confronti della di condanna al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo richiestogli, oltre interesse legali, a seguito di malattia con esiti permanenti, in adempimento del contratto intercorso tra le parti, con effetto dal 22.2.2009.
La richiamata sentenza, dopo aver rigettato alcune eccezioni preliminari mosse dalla compagnia, aveva accolto l'ulteriore eccezione di prescrizione biennale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c., in quanto decorso il periodo di due anni dalla denuncia del sinistro (missiva del 24.4.2017) e l'introduzione del giudizio di primo grado in data 12 gennaio 2021, senza alcun atto interruttivo della prescrizione. In particolare, il primo giudice, e premesso che nella fattispecie in esame la decorrenza della prescrizione doveva farsi decorrere dall'insorgenza dell'invalidità permanente (e non dall'insorgenza della malattia all'anca nel 2011), dava comunque atto della intervenuta prescrizione, perché, tenuto conto della condizione particolare di polizza contenuta nell'art. 9, che assegnava il termine massimo di 18 mesi alla compagnia assicurativa per espletare gli accertamenti tecnici, fare le proprie valutazioni e prendere posizione sulla richiesta di indennizzo (termine durante il quale il diritto all'indennizzo non era esigibile)
2 dal 24.10.2008 (alla scadenza dei 18 mesi dalla denuncia di sinistro), la prescrizione biennale aveva ricominciato a decorrere, senza essere interrotta dal alcun altro atto interruttivo, ed era maturata al momento di introduzione del giudizio. La domanda era pertanto rigettata, con compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni e condanna dell'attore a farsi carico delle spese della c.t.u. espletata.
L'appellante ha censurato la sentenza per:
1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2952, n. 2, c.c., richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità (in questo senso, Cass. civ., sez. III, sent. n. 8674/2009 e Cass. civ. sez. III, ord. n. 18376/2017), secondo il quale “Deve ritenersi che la pendenza di un accertamento di natura tecnica disposto dall'assicuratore, di cui l'assicurato sia informato, ed il concomitante ripetuto interessamento dell'assicurato a conoscere gli esiti dell'accertamento non possono risultare privi di significato, se si considera che il fatto stesso della pendenza dell'incarico determina – secondo criteri di ragionevolezza, correttezza ed economia – l'opportunità che le parti ne attendino l'esito prima d adottare ulteriori iniziative, risultando all'evidenza superflue o intempestive attività sollecitatorie o iniziative giudiziarie nei confronti dell'assicuratore fino all'esito degli accertamenti di natura tecnica, che lo tesso assicuratore ha ritenuto necessari al fine di determinarsi sulle pretese dell'assicurato”. Nel caso in esame, con nota dell'Ispettorato Sinistri (d.ssa del 23.7.2019, la Compagnia Per_1 comunicava al di non voler corrispondere l'indennizzo in quanto Pt_1 all'esito dell'accertamento medico-legale compiuto (come da visita medico- legale del 15.3.2019), ed appresa l'insorgenza della malattia nel 2011, il diritto all'indennizzo era prescritto. Era da questo momento, pertanto - e non dal 24.10.2008, come ritenuto dal primo giudice - che decorreva il termine biennale di prescrizione, utilmente interrotto dalla notifica dell'atto di citazione in data 12.1.2019; 2) l'omessa valutazione, ai fini dell'interruzione della prescrizione, della corrispondenza intervenuta tra le parti, ed in particolare della pec inviata dal alla dssa del 5.8.2019, con la quale, in risposta alla Pt_1 Per_2 comunicazione del 23.7.2019, l'assicurato contestava che fosse maturata la prescrizione e comunicava di adire le vie legali, in caso di mancato riscontro nel termine di 7 giorni, e con la quale, pertanto, la prescrizione era stata invece utilmente interrotta, anche assumendo la sua iniziale decorrenza dal 24.10.2008, come ritenuto dal primo giudice.
SI è ritualmente costituita la per eccepire preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché l'inammissibilità della tardiva e non consentita produzione documentale della pec inviata dal in Pt_1
3 data 5.8.2019, mai esibita nel giudizio di primo grado, e per insistere nel rigetto dell'appello, perché infondato nel merito.
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la fissata udienza del 7.3.2025 è stata celebrata a trattazione scritta e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata per la decisione.
Con comparsa conclusionale del 4.2.2025, il ha rinunciato al secondo Pt_1 motivo di appello ed alla documentazione prodotta a sostegno dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa va decisa nel merito, essendo stata implicitamente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con l'ordinanza di concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.. Si ribadisce il rigetto di tale eccezione, dal momento che la parte appellata ha ben potuto difendersi nel merito, prendendo posizione sui fatti posti dall'appellante a fondamento dell'avanzato gravame.
L'appello merita accoglimento per la fondatezza del suo primo motivo (vi è stata rinuncia al secondo motivo di appello).
Condivide la Corte l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dall'appellante (e piuttosto consolidato, cfr. nello stesso senso la successiva Cass. civ., sez. VI -3, ord. n. 36440 del 24.11.2021), secondo il quale “In tema di assicurazione contro i danni, ai fini della decorrenza della prescrizione, ove l'assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l'assicurato e quest'ultimo abbia interloquito col perito chiedendogli di conoscerne l'esito, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l'assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell'assicuratore fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell'assicuratore, dell'ultimazione degli accertamenti tecnici disposti”.
Correttamente la sentenza appellata evidenzia che la polizza assicurativa per cui è causa indennizza le sole malattie con esiti permanenti e per la parte di invalidità, che sia superiore alla franchigia contrattuale del 24%. e che il diritto all'indennizzo richiesto dal non è maturato con il semplice insorgere della patologia all'anca, ma solo Pt_1 dal momento in cui tale patologia si è evoluta negativamente, in modo da raggiungere una percentuale di invalidità permanente pari al almeno il 25%.
Infondata pertanto è stata correttamente ritenuta l'eccezione di prescrizione mossa dalla compagnia, sia con la richiamata missiva del 23.7.2019, sia nella comparsa di costituzione di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, secondo la quale il momento di decorrenza della prescrizione coincideva, nella concreta fattispecie in esame,
4 con l'insorgenza della patologia all'anca nel 2011, dovendosi, invece, collocare il momento di decorrenza della prescrizione dall'insorgere di postumi permanenti, e pertanto dalla stabilizzazione degli esiti dell'intervento chirurgico all'anca, e quindi dall'epoca di denuncia del sinistro (24.4.2017).
Senonché, solo a distanza di oltre due anni dalla denuncia del sinistro, la compagnia, all'esito degli accertamenti tecnici, dalla medesima svolti, ha comunicato per la prima volta all'assicurato la sua posizione sulla richiesta di indennizzo, eccependo la prescrizione. Infatti, come si evince dalla documentazione acquisita, in data 17.6.2017, dopo due mesi dalla denuncia, la compagnia richiedeva al l'invio della Pt_1 documentazione medica in suo possesso, ma solo in data 16.3.2019 invitava il medesimo a sottoporsi a visita da parte del medico fiduciario della compagnia, ed agli esami ritenuti necessari. L'istruttoria della compagnia si concludeva nel luglio del 2019, quando con la richiamata missiva del 23.7.2019 la compagnia notiziava il dell'attività Pt_1 istruttoria svolta, comunicandogli di non poter accogliere la richiesta di indennizzo per intervenuta prescrizione.
Il richiamo operato dal primo giudice alla condizione particolare di polizza, contenuta nell'art. 9, avrebbe avuto senso, qualora la compagnia avesse concluso le sue indagini e comunicato la propria posizione entro il termine di 18 mesi dalla denuncia del sinistro (e quindi entro il 24.10.2008), divenendo così esigile il diritto all'indennizzo da quel momento, ma tanto non è avvenuto e appare irragionevole e contrario alla buona fede contrattuale addossare all'assicurato le conseguenze del protrarsi di tali accertamenti tecnici, mentre il medesimo era in attesa del loro esito e con il quale l'interlocuzione era in essere (vedi missiva del 17.6.2017 e del 16.3.2019).
Si condivide pertanto l'orientamento giurisprudenziale già richiamato, da cui deriva, in modo coerente, che, nell'attesa delle indagini della compagnia, iniziate coinvolgendo l'assicurato ed interloquendo con il medesimo, il diritto all'indennizzo diventa esigibile solo quando tali attività istruttorie sono concluse, rinunciando le parti, nelle more, ad adire l'autorità giudiziaria (e tanto sia l'assicurato, sia la compagnia). Il primo giudice ha evidenziato che la perizia contrattuale può sospendere il corso della prescrizione solo quando la compagnia non ha altrimenti contestato l'operatività della polizza, e che nella fattispecie in esame è stata comunque contestata la richiesta di indennizzo per l'intervenuta prescrizione, quindi per un motivo ulteriore e diverso da quello tecnico;
tale prospettazione non si condivide perché l'aspetto tecnico è connesso a tutti i profili di operatività della polizza (e nel nostro caso, proprio perché l'accertamento tecnico aveva rilevato l'insorgenza della malattia all'anca nel 2011, la compagnia ha ritenuto di eccepire la prescrizione). Pertanto, appare ragionevole ritenere che solo dal 23.7.2019, con la prima risposta ufficiale della compagnia, possa farsi decorrere il
5 termine biennale di prescrizione, perché dal quel momento il diritto all'indennizzo poteva essere richiesto in giudizio, con la conseguenza che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha validamente interrotto la prescrizione.
Tenuto conto degli esiti della c.t.u. espletata, essendo stata superata di 1 punto percentuale la soglia al di sopra della quale vi è diritto all'indennizzo (24% di invalidità permanente), questo va riconosciuto nella misura di euro 5.000,00; come richiesto dall'attore; infatti, le condizioni particolari di assicurazione prevedono all'art 4, i “criteri di liquidazione”, e, premessa la franchigia di 24 punti percentuali, per l'.I.P. del 25% prevedono un indennizzo del 5% del capitale assicurato (che nella fattispecie in esame è di 100.000 euro).
L'esito della lita comporta altresì la condanna della compagnia al pagamento delle spese processuali di entrambi i giudizi, liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, nonché dei parametri medi di cui al d.m. n. 147/22: in euro 851,00 per la mediazione obbligatoria;
in euro 2.552,00 per compensi professionali e euro 125,00 per spese, oltre accessori di legge e tariffa, per il giudizio di primo grado;
in euro 1923,00 per compensi professionali e euro 171,00 per spese, oltre accessori di legge e tariffa, per il giudizio di secondo grado.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico della compagnia appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 1456/2023, pubblicata il 22.6.2023, nel contraddittorio con
[...] in persona del suo legale rappresentante .p.t., appellata, ogni diversa CP_1 istanza reietta, così provvede:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) DICHIARA la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, tenuta alla liquidazione del danno – a termini di polizza
– nella misura di euro 5.000,00 e la CONDANNA al pagamento in favore di della somma di euro 5.000,00 oltre interessi dal dì Parte_1 della domanda al soddisfo. 2) CONDANNA la in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in euro 851,00 per la mediazione obbligatoria;
in euro 2.552,00 per compensi professionali ed euro 125,00 per spese, oltre accessori di legge e tariffa, per il giudizio di primo grado ed in euro 1923,00 per compensi professionali ed euro 171,00 per spese, oltre accessori di legge e tariffa, per il presente giudizio. 6 3) PONE definitivamente a carico della compagnia le spese della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Taranto, il 26.3.25
Il Consigliere relatore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese Dott. Pietro Genoviva
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In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto in persona dei Magistrati
1) Dr. GENOVIVA Pietro Presidente
2) Dr.ssa MARRA Anna Maria Consigliere
3) Dr.ssa CALABRESE Claudia Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 264 del ruolo generale dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 7.3.2025, tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Cigliola
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Salvatore Penza
APPELLATA
Conclusioni dell'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, tenuta alla liquidazione del danno – a termini di polizza – nella misura risultante dalla CTU esperita in primo grado, pari ad euro 5.000,00 oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo. Con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della CTU”.
1 Conclusioni della parte appellata: “Voglia l'Illa.ma Corte d'Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto, disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione e/o eccezione, ed a conferma della sentenza n. 1456/23 depositata il 22.6.2023 dal Tribunale di Taranto, così giudicare:
- nel merito, accertata e dichiarata la mancanza di specifici motivi di impugnazione per le ragioni tutte espresse in narrativa e quindi l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'appello proposto da
per l'effetto respingerlo ex art. 342 – 348 bis c.p.c., confermando la sentenza di I Parte_1 grado e così rigettando la domanda avversaria per le ragioni tutte espresse in atti e/o in ogni caso dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dell' avverso appello perché i motivi di impugnazione risultano comunque tutti manifestamente infondati attesa la loro inefficacia e/o irrilevanza e/o preliminarmente per essere l'appello fondato su una produzione nuova irrituale e tardiva e quindi inammissibile, pertanto respingere l'impugnativa confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte, tenuto conto che la sentenza del Giudice di primo grado è rispettosa di norme sia sostanziali che procedurali, disponendo che nulla è dovuto all'appellante per le ragioni tutte espresse in atti e negli scritti di primo grado, non sussistendone i presupposti, né avendo il assolto agli oneri probatori a suo carico e, comunque, Pt_1 tenuto conto delle argomentazioni, eccezioni, difese e conclusioni formulate da in primo CP_1 grado sulle quali si insiste, ferma la quantificazione dell'eventuale indennizzo secondo condizioni, limitazioni tutte contrattuali massimali e franchigie;
in via istruttoria, si rinvia a quanto argomentato e concluso in primo grado;
con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.1456/23, con la quale è stata rigettata la domanda dal medesimo proposta nei confronti della di condanna al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo richiestogli, oltre interesse legali, a seguito di malattia con esiti permanenti, in adempimento del contratto intercorso tra le parti, con effetto dal 22.2.2009.
La richiamata sentenza, dopo aver rigettato alcune eccezioni preliminari mosse dalla compagnia, aveva accolto l'ulteriore eccezione di prescrizione biennale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c., in quanto decorso il periodo di due anni dalla denuncia del sinistro (missiva del 24.4.2017) e l'introduzione del giudizio di primo grado in data 12 gennaio 2021, senza alcun atto interruttivo della prescrizione. In particolare, il primo giudice, e premesso che nella fattispecie in esame la decorrenza della prescrizione doveva farsi decorrere dall'insorgenza dell'invalidità permanente (e non dall'insorgenza della malattia all'anca nel 2011), dava comunque atto della intervenuta prescrizione, perché, tenuto conto della condizione particolare di polizza contenuta nell'art. 9, che assegnava il termine massimo di 18 mesi alla compagnia assicurativa per espletare gli accertamenti tecnici, fare le proprie valutazioni e prendere posizione sulla richiesta di indennizzo (termine durante il quale il diritto all'indennizzo non era esigibile)
2 dal 24.10.2008 (alla scadenza dei 18 mesi dalla denuncia di sinistro), la prescrizione biennale aveva ricominciato a decorrere, senza essere interrotta dal alcun altro atto interruttivo, ed era maturata al momento di introduzione del giudizio. La domanda era pertanto rigettata, con compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni e condanna dell'attore a farsi carico delle spese della c.t.u. espletata.
L'appellante ha censurato la sentenza per:
1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2952, n. 2, c.c., richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità (in questo senso, Cass. civ., sez. III, sent. n. 8674/2009 e Cass. civ. sez. III, ord. n. 18376/2017), secondo il quale “Deve ritenersi che la pendenza di un accertamento di natura tecnica disposto dall'assicuratore, di cui l'assicurato sia informato, ed il concomitante ripetuto interessamento dell'assicurato a conoscere gli esiti dell'accertamento non possono risultare privi di significato, se si considera che il fatto stesso della pendenza dell'incarico determina – secondo criteri di ragionevolezza, correttezza ed economia – l'opportunità che le parti ne attendino l'esito prima d adottare ulteriori iniziative, risultando all'evidenza superflue o intempestive attività sollecitatorie o iniziative giudiziarie nei confronti dell'assicuratore fino all'esito degli accertamenti di natura tecnica, che lo tesso assicuratore ha ritenuto necessari al fine di determinarsi sulle pretese dell'assicurato”. Nel caso in esame, con nota dell'Ispettorato Sinistri (d.ssa del 23.7.2019, la Compagnia Per_1 comunicava al di non voler corrispondere l'indennizzo in quanto Pt_1 all'esito dell'accertamento medico-legale compiuto (come da visita medico- legale del 15.3.2019), ed appresa l'insorgenza della malattia nel 2011, il diritto all'indennizzo era prescritto. Era da questo momento, pertanto - e non dal 24.10.2008, come ritenuto dal primo giudice - che decorreva il termine biennale di prescrizione, utilmente interrotto dalla notifica dell'atto di citazione in data 12.1.2019; 2) l'omessa valutazione, ai fini dell'interruzione della prescrizione, della corrispondenza intervenuta tra le parti, ed in particolare della pec inviata dal alla dssa del 5.8.2019, con la quale, in risposta alla Pt_1 Per_2 comunicazione del 23.7.2019, l'assicurato contestava che fosse maturata la prescrizione e comunicava di adire le vie legali, in caso di mancato riscontro nel termine di 7 giorni, e con la quale, pertanto, la prescrizione era stata invece utilmente interrotta, anche assumendo la sua iniziale decorrenza dal 24.10.2008, come ritenuto dal primo giudice.
SI è ritualmente costituita la per eccepire preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché l'inammissibilità della tardiva e non consentita produzione documentale della pec inviata dal in Pt_1
3 data 5.8.2019, mai esibita nel giudizio di primo grado, e per insistere nel rigetto dell'appello, perché infondato nel merito.
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la fissata udienza del 7.3.2025 è stata celebrata a trattazione scritta e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata per la decisione.
Con comparsa conclusionale del 4.2.2025, il ha rinunciato al secondo Pt_1 motivo di appello ed alla documentazione prodotta a sostegno dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa va decisa nel merito, essendo stata implicitamente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con l'ordinanza di concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.. Si ribadisce il rigetto di tale eccezione, dal momento che la parte appellata ha ben potuto difendersi nel merito, prendendo posizione sui fatti posti dall'appellante a fondamento dell'avanzato gravame.
L'appello merita accoglimento per la fondatezza del suo primo motivo (vi è stata rinuncia al secondo motivo di appello).
Condivide la Corte l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dall'appellante (e piuttosto consolidato, cfr. nello stesso senso la successiva Cass. civ., sez. VI -3, ord. n. 36440 del 24.11.2021), secondo il quale “In tema di assicurazione contro i danni, ai fini della decorrenza della prescrizione, ove l'assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l'assicurato e quest'ultimo abbia interloquito col perito chiedendogli di conoscerne l'esito, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l'assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell'assicuratore fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell'assicuratore, dell'ultimazione degli accertamenti tecnici disposti”.
Correttamente la sentenza appellata evidenzia che la polizza assicurativa per cui è causa indennizza le sole malattie con esiti permanenti e per la parte di invalidità, che sia superiore alla franchigia contrattuale del 24%. e che il diritto all'indennizzo richiesto dal non è maturato con il semplice insorgere della patologia all'anca, ma solo Pt_1 dal momento in cui tale patologia si è evoluta negativamente, in modo da raggiungere una percentuale di invalidità permanente pari al almeno il 25%.
Infondata pertanto è stata correttamente ritenuta l'eccezione di prescrizione mossa dalla compagnia, sia con la richiamata missiva del 23.7.2019, sia nella comparsa di costituzione di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, secondo la quale il momento di decorrenza della prescrizione coincideva, nella concreta fattispecie in esame,
4 con l'insorgenza della patologia all'anca nel 2011, dovendosi, invece, collocare il momento di decorrenza della prescrizione dall'insorgere di postumi permanenti, e pertanto dalla stabilizzazione degli esiti dell'intervento chirurgico all'anca, e quindi dall'epoca di denuncia del sinistro (24.4.2017).
Senonché, solo a distanza di oltre due anni dalla denuncia del sinistro, la compagnia, all'esito degli accertamenti tecnici, dalla medesima svolti, ha comunicato per la prima volta all'assicurato la sua posizione sulla richiesta di indennizzo, eccependo la prescrizione. Infatti, come si evince dalla documentazione acquisita, in data 17.6.2017, dopo due mesi dalla denuncia, la compagnia richiedeva al l'invio della Pt_1 documentazione medica in suo possesso, ma solo in data 16.3.2019 invitava il medesimo a sottoporsi a visita da parte del medico fiduciario della compagnia, ed agli esami ritenuti necessari. L'istruttoria della compagnia si concludeva nel luglio del 2019, quando con la richiamata missiva del 23.7.2019 la compagnia notiziava il dell'attività Pt_1 istruttoria svolta, comunicandogli di non poter accogliere la richiesta di indennizzo per intervenuta prescrizione.
Il richiamo operato dal primo giudice alla condizione particolare di polizza, contenuta nell'art. 9, avrebbe avuto senso, qualora la compagnia avesse concluso le sue indagini e comunicato la propria posizione entro il termine di 18 mesi dalla denuncia del sinistro (e quindi entro il 24.10.2008), divenendo così esigile il diritto all'indennizzo da quel momento, ma tanto non è avvenuto e appare irragionevole e contrario alla buona fede contrattuale addossare all'assicurato le conseguenze del protrarsi di tali accertamenti tecnici, mentre il medesimo era in attesa del loro esito e con il quale l'interlocuzione era in essere (vedi missiva del 17.6.2017 e del 16.3.2019).
Si condivide pertanto l'orientamento giurisprudenziale già richiamato, da cui deriva, in modo coerente, che, nell'attesa delle indagini della compagnia, iniziate coinvolgendo l'assicurato ed interloquendo con il medesimo, il diritto all'indennizzo diventa esigibile solo quando tali attività istruttorie sono concluse, rinunciando le parti, nelle more, ad adire l'autorità giudiziaria (e tanto sia l'assicurato, sia la compagnia). Il primo giudice ha evidenziato che la perizia contrattuale può sospendere il corso della prescrizione solo quando la compagnia non ha altrimenti contestato l'operatività della polizza, e che nella fattispecie in esame è stata comunque contestata la richiesta di indennizzo per l'intervenuta prescrizione, quindi per un motivo ulteriore e diverso da quello tecnico;
tale prospettazione non si condivide perché l'aspetto tecnico è connesso a tutti i profili di operatività della polizza (e nel nostro caso, proprio perché l'accertamento tecnico aveva rilevato l'insorgenza della malattia all'anca nel 2011, la compagnia ha ritenuto di eccepire la prescrizione). Pertanto, appare ragionevole ritenere che solo dal 23.7.2019, con la prima risposta ufficiale della compagnia, possa farsi decorrere il
5 termine biennale di prescrizione, perché dal quel momento il diritto all'indennizzo poteva essere richiesto in giudizio, con la conseguenza che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha validamente interrotto la prescrizione.
Tenuto conto degli esiti della c.t.u. espletata, essendo stata superata di 1 punto percentuale la soglia al di sopra della quale vi è diritto all'indennizzo (24% di invalidità permanente), questo va riconosciuto nella misura di euro 5.000,00; come richiesto dall'attore; infatti, le condizioni particolari di assicurazione prevedono all'art 4, i “criteri di liquidazione”, e, premessa la franchigia di 24 punti percentuali, per l'.I.P. del 25% prevedono un indennizzo del 5% del capitale assicurato (che nella fattispecie in esame è di 100.000 euro).
L'esito della lita comporta altresì la condanna della compagnia al pagamento delle spese processuali di entrambi i giudizi, liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, nonché dei parametri medi di cui al d.m. n. 147/22: in euro 851,00 per la mediazione obbligatoria;
in euro 2.552,00 per compensi professionali e euro 125,00 per spese, oltre accessori di legge e tariffa, per il giudizio di primo grado;
in euro 1923,00 per compensi professionali e euro 171,00 per spese, oltre accessori di legge e tariffa, per il giudizio di secondo grado.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico della compagnia appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 1456/2023, pubblicata il 22.6.2023, nel contraddittorio con
[...] in persona del suo legale rappresentante .p.t., appellata, ogni diversa CP_1 istanza reietta, così provvede:
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) DICHIARA la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, tenuta alla liquidazione del danno – a termini di polizza
– nella misura di euro 5.000,00 e la CONDANNA al pagamento in favore di della somma di euro 5.000,00 oltre interessi dal dì Parte_1 della domanda al soddisfo. 2) CONDANNA la in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, in euro 851,00 per la mediazione obbligatoria;
in euro 2.552,00 per compensi professionali ed euro 125,00 per spese, oltre accessori di legge e tariffa, per il giudizio di primo grado ed in euro 1923,00 per compensi professionali ed euro 171,00 per spese, oltre accessori di legge e tariffa, per il presente giudizio. 6 3) PONE definitivamente a carico della compagnia le spese della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Taranto, il 26.3.25
Il Consigliere relatore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese Dott. Pietro Genoviva
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