Rigetto
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04951/2025REG.PROV.COLL.
N. 00081/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2025, proposto dalla Sunergise s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Baldoni, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
l’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la E-Distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesoadagli avvocati Cesare Caturani, Carmina Toscano e Maria Laura Tripodi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
nei confronti
della Énostra società cooperativa, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, n. 2593 del 9 ottobre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e della E-Distribuzione s.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Roberto Baldoni e Maria Laura Tripodi;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi, oggi Arera) n. 234/2017/E/eel del 13 aprile 2017, con cui è stato accolto il reclamo proposto da Sunergise s.r.l. nei confronti di E-Distribuzione s.p.a. in relazione alla pratica di connessione T0735531, prescrivendo a tale ultima società “ a) di inviare a Sunergise s.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, il preventivo di connessione aggiornato con il corrispettivo di connessione ricalcolato in conformità con quanto previsto dall’articolo 12, comma 4 del TICA; b) di restituire a Sunergise s.r.l. entro il medesimo termine di cui al punto a), eventuali maggiori somme corrisposte all'atto di accettazione del preventivo ”.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) la Sunergise s.r.l. – titolare di una connessione per il prelievo di energia elettrica in bassa tensione, derivata dalla cabina di trasformazione MT/bt su palo n. 24518 “Montecerrone”, con potenza disponibile in prelievo di 1,7 kW, fornita tramite un codice alfanumerico “POD” (“point of delivery”), ovverosia un “punto di consegna”, il quale identifica il punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata al cliente finale – in data 10 agosto 2016 presentò al gestore E-Distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione s.p.a.) una domanda di adeguamento della connessione esistente per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza pari a 900 kW, da installare in località “Frazione Salia snc”, nel comune di Gubbio (PG);
b) in data 12 ottobre 2016, il gestore trasmise a Sunergise s.r.l. un preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità T0735531, pari a euro 162.394,03, determinato utilizzando la formula di cui all’articolo 12, commi 12.1 e 12.2, del cosiddetto “TICA” (testo integrato delle connessioni attive recato dalla delibera dell’allora Autorità per l’energia elettrica il gas ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008) prevista per il calcolo dei corrispettivi per le nuove connessioni in cavo interrato di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
c) dopo interlocuzioni con la Sunergise s.r.l., il gestore confermò in data 10 gennaio 2017 la propria posizione circa la non applicazione dell’articolo 12, comma 12.4, del “TICA” sulla base del paragrafo B.8.1 della propria “Guida per le connessioni”;
d) in data 18 gennaio 2017 la Sunergise s.r.l. presentò reclamo all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi, oggi Arera) ai sensi della deliberazione della predetta autorità 188/2112/E/com, contestando il calcolo del corrispettivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, in relazione al preventivo identificato dal codice di rintracciabilità T0735531;
e) con la delibera indicata al paragrafo l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico accolse il reclamo.
3. Detta delibera è stata impugnata dalla E-Distribuzion s.p.a. con ricorso n. 1454 del 2017 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e affidato ad un unico complesso motivo di « Violazione e falsa applicazione, rispettivamente, degli artt. 12, comma 3 e 12. comma 4 del TICA nonché del punto B.8.1 della “Guida per le connessioni”. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti in fatto e in diritto nonché della motivazione. Carenza di istruttoria. Travisamento della fattispecie ».
4. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e la Sunergise s.r.l. si sono costituite ambedue nel giudizio di primi grado, resistendo al ricorso.
5. Con atto di intervento ad opponendum , è intervenuta in giudizio la società cooperativa Énostra, la quale aveva acquisito nelle more da Sunergise s.r.l. la titolarità dell’impianto.
6. Con l’impugnata sentenza n. 2593 del 9 ottobre 2024, il T.a.r. per la Lombardia, sezione prima, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, e ha compensato tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
7. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 3 gennaio 2025 e in data 7 gennaio 2025 – la Sunergise s.r.l. ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico composito motivo, suddiviso in 7 paragrafi ed esteso da pagina 10 a pagina 18 del gravame.
8. L’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente si è costituita in giudizio.
9. E-Distribuzione s.p.a. si è costituta in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
10. La Énostra società cooperativa, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
11. In vista dell’udienza di discussione la Sunergise s.r.l. e la E-Distribuzione s.p.a. hanno ambedue depositato memoria di replica, con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.
12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 6 maggio 2025.
13. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
14. Va chiarita innanzi tutto la distinzione tra nuova connessione e adeguamento ad una connessione esistente, a cui sola è applicabile il criterio di calcolo di cui all’art. 12, comma 4, del “TICA”, inerente al corrispettivo per i « casi di adeguamento di una connessione esistente ».
In proposito si osserva che la disposizione di cui all’art. 1, lettera ii), n. 2), del “TICA” (« richiesta di adeguamento di una connessione esistente »), nel cui quadro l’appellante vorrebbe sussumere il caso di specie, con conseguente applicazione del citato art. 12, comma 4, non fa riferimento ai vari livelli di tensione a cui può essere distribuita l’energia elettrica, ma si limita a consentire la possibilità di modifica della potenza in immissione con mero adeguamento dell’allaccio.
Atteso che potenza e tensione sono due grandezze fisiche differenti, il richiamo a detta disposizione è inconferente, considerato peraltro che l’art. 2.4, lettera c), del “TICA” specifica che « nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione ».
Il passaggio dalla bassa tensione alla media tensione necessita di un nuovo punto connessione, definito dall’art. 1, comma 1, lettera ee) del “TICA” come « il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell’energia elettrica », siccome esso inserito su una rete differente dalla precedente.
14.1. Nel caso di specie è stato necessario realizzare, oltre a un tratto di rete in media tensione, anche un nuovo punto di inserimento sulla rete esistente e di conseguenza una nuova cabina di consegna in media tensione, il che integra inequivocabilmente, tanto sul piano normativo quanto sul piano logico, una nuova connessione, come correttamente riscontrato dal T.a.r., e non, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, un mero adeguamento del tratto di rete esistente. Ne deriva la legittima e doverosa applicazione del preventivo maggiorato in conformità a quanto previsto dal “TICA”.
14.2. Al riguardo si evidenzia che non è neanche condivisibile la tesi dell’appellante secondo cui un nuovo punto di connessione alla rete andrebbe inteso soltanto in senso geografico, giacché, sebbene il punto fisico di allaccio tra la rete del gestore e quella dell’impianto possa essere il medesimo, la connessione è strutturalmente e radicalmente differente (e più complessa) nel passaggio da uno scambio a bassa tensione ad uno a media tensione, tantoché congruamente il paragrafo B.8.1 della “ Guida per le connessioni ” di Enel prevede che « Qualora, nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, la soluzione individuata dovesse essere riferita, per necessità tecniche, ad un punto di connessione alla rete diverso da quello della connessione esistente, sarà necessario realizzare una nuova connessione ».
In sostanza, è irrilevante che il punto geografico in cui viene ubicato il nuovo punto di connessione a media tensione sia il medesimo in cui si trovava il punto di connessione a bassa tensione, giacché a detta invarianza topografica non corrisponde affatto un’invarianza dal punto di vista tecnico, essendo la nuova connessione fisicamente ed elettricamente caratterizzata dalla tensione della rete di distribuzione a cui viene collegata, cosicché vi dovrà essere un passaggio da un punto di connessione sulla rete di bassa tensione a un nuovo punto di connessione collocato invece sulla rete di media tensione.
14.3. Posto che quanto sopra illustrato assorbe, in via logicamente pregiudiziale, ogni ulteriore questione, si precisa, per completezza, che è altresì infondata la tesi della ricorrente diretta a valorizzare la ratio sottesa alle diverse regole di calcolo dell’importo da corrispondere a titolo di corrispettivo per la connessione e sulla portata degli interventi in concreto eseguiti dal gestore nel caso in esame.
Ancorché, invero, l’art. 12.4 del “TICA” sia funzionale ad agevolare l’utilizzo delle connessioni esistenti, garantendo che il richiedente l’intervento sostenga costi proporzionati alla reale consistenza delle opere a carico del gestore, tale scopo è perseguito qualora l’intervento non necessiti di lavori volti a mutare il preesistente punto di connessione, mentre nella vicenda in esame l’intervento non consiste nella mera sostituzione dei cavi preesistenti per la bassa tensione con cavi per la media tensione all’interno di tubazioni interrate applicate dalla ricorrente, bensì è con ogni evidenza necessario e ineludibile predisporre un nuovo punto di consegna con caratteristiche fisiche e tecniche diverse da quelle per bassa tensione e predisporre degli alloggiamenti con una sezione maggiore, idonea a ospitare i cavi in media tensione con derivante necessità di operare degli scavi, nonché realizzare un collegamento a un nuovo punto di connessione sulla rete di media tensione, chiaramente distinto dal punto d’allaccio sulla differente rete a bassa tensione.
Va altresì considerato che nella dichiarazione del 6 luglio 2017 di accettazione del preventivo la Sunergise s.r.l. ha espressamente dichiarato « di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione », sicché non è disattesa la deduzione dell’appellante secondo cui essa avrebbe effettuato tutte le opere utili a consentire il collegamento alla rete a media tensione, ovverosia la posa della tubazione interrata e la realizzazione della cabina-box. Ad ogni modo, anche in tale ipotesi – non verificatasi nel caso de quo – l’allaccio a una nuova rete (differente e più complessa di quella precedente) è sempre attività del gestore, che non può essere ricondotta a mero adeguamento della connessione.
15. In conclusione l’appello va respinto.
16. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 81 del 2025, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO