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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Claudio Baglioni consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. 343/2021
PROMOSSA DA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Brilli, elettivamente _1 Parte_2
domiciliati all'indirizzo di PEC attori appellanti Email_1
CONTRO
in persona del Curatore legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ponti, elettivamente domiciliato nel di lui studio in Bastia Umbra (PG) Via Olaf Palme 38, convenuti appellati
AVVERSO la sentenza n. 1137/2020, emessa nel giudizio n. 1632/2015 RG dal Tribunale di Perugia in composizione collegiale, depositata il 22.10.2020, la quale ha così statuito:
1) Condanna e in solido tra loro a corrispondere a _1 Parte_2 [...]
la somma di € 11.886,15 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici P_
ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
2) Condanna a corrispondere a titolo di risarcimento danni al Parte_2 [...]
la somma ulteriore di € 15.000,00 oltre rivalutazione monetaria annuale P_
secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
1 3) Condanna a corrispondere a titolo di risarcimento danni a _1 [...]
la somma ulteriore di € 273.113,85 oltre rivalutazione monetaria annuale P_ secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
4) Rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_2
5) Condanna e a rifondere a le _1 Parte_2 Controparte_1
spese del presente giudizio, liquidate in € 1.036,00 per spese ed in complessivi € 13.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
6) Condanna a rifondere a le Controparte_1 Controparte_2
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 13.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
7) Spese di CT, già liquidate in corso di causa, a carico di e in _1 Parte_2
solido tra loro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante. Note: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectiis, - accogliere il presente appello per tutti i motivi espressi nell'atto di appello e successivi scritti da ciascuno degli appellanti, dichiarando per l'effetto la nullità e/o annullando e/o riformando integralmente la sentenza di primo grado per tutti i motivi espressi;
- in riforma della sentenza gravata, così provvedere nello specifico
In via istruttoria, in revoca dell'ordinanza del 7.04.2022, accogliere le richieste istruttorie tutte formulate e riproposte nell'atto di appello, da intendersi ivi integralmente ritrascritte, senza alcuna inversione dell'onere della prova per i motivi espressi, quindi così provvedere con riferimento a _1
A) in via pregiudiziale, data la dichiarazione del convenuto, odierno appellante, di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione intercorsa tra il attore e i convenuti P_
TT.ri , e chiamati a rispondere CP_3 Controparte_4 CP_5
in via solidale con l'amministratore dei danni azionati dall'attore, alla luce delle richieste formulate in citazione dallo stesso attore come ridotte, per rinuncia, all'udienza del
23.01.2020, accertare e dichiarare l'estinzione delle pretese attoree avanzate nei confronti del convenuto per intervenuta rinuncia sottesa all'intercorsa transazione di cui sopra _1
2 tra attore e alcuni condebitori in solido per i motivi espressi al § A) atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
B) sempre in via pregiudiziale: B.1) rigettare ogni domanda dell'attore con riferimento ai profili ritenuti ma indebitamente dal Giudice di prime cure perché non individuata da circostanze specifiche ma solo generiche ed inidonee a fondare i fatti costitutivi del diritto azionato, e quindi in quanto carente, prima ancora che della prova, dell'allegazione richiesta all'attore in un giudizio in base al disposto di cui all'art. 99 c.p.c., data l'inutilizzabilità della CT in quanto suppletiva degli oneri di allegazione dell'attore per i motivi espressi al § B.1) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
B.2) rigettare ogni domanda dell'attore con riferimento ai profili ritenuti ma indebitamente dal Giudice di prime cure perché priva, oltre che di specifiche allegazioni, anche di prova o offerte di prova, stante la natura suppletiva ed esplorativa della CT richiesta ed ammessa in giudizio, comunque elisa, nei suoi elementi costitutivi, dai fatti allegati dal convenuto che, in quanto non contestati specificamente dall'attore, sono provati, e quindi espunti, per effetto del disposto di cui all'art. 115, c. 4 c.p.c., dal thema probandum per i motivi espressi al § B.2) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
B.3) rigettare ogni domanda dell'attore con riferimento ai profili ritenuti ma indebitamente dal Giudice di prime cure, in quanto infondata e non provata, data l'inutilizzabilità in parte qua della CT giuridica svolta in primo grado per i motivi espressi al § B.3) dell'atto di appello e successivi scritti, relativa parte, con ogni conseguente provvedimento;
C) rigettare tutte le domande formulate dal Fallimento attore in quanto destituite di ogni presupposto legittimante tanto con riferimento all'an dell'invocata responsabilità quanto con riferimento al quantum delle pretese risarcitorie azionate dall'attore, data l'inutilizzabilità anche delle valutazioni espresse dal CT, anche in applicazione della disposizione di cui all'art. 1227 c.c. alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio e contestato, sulla base di tutti i motivi espressi iprimo grado, nell'atto di appello al § C) e relativi sottoparagrafi C.1., C.2, C.3,
C.4., e successivi scritti, per ogni addebito considerato, con ogni conseguente provvedimento;
D) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi e conclusioni che precedono, disporre che sulle somme riconosciute all'attore non sono dovuti importi a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali ovvero in qualsiasi forma, in quanto non domandati dall'attore per i motivi espressi al § D) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
3 E) in ogni caso, condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, competenze e spese generali (15%), iva e cpa come per legge del doppio grado di giudizio ovvero disporre in riforma della sentenza di primo grado, in ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello, la compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite e di CT del primo grado o in estremo subordine la riduzione delle spese di lite per i motivi espressi al § E) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento. con riferimento ad Parte_2
A) respingere la domanda dell'attore di cui al punto G) dell'atto di citazione afferente al pagamento di Euro 15.000,00 ovvero di qualsiasi altra somma, in quanto infondata perché avente ad oggetto comunque il risarcimento di un danno patrimoniale non causato dal convenuto ed in ogni caso un danno non effettivo per i motivi espressi in primo grado e al § A) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
B) respingere la domanda dell'attore afferente alla mancata consegna della cassa di cui al punto A) dell'atto di citazione in quanto non supportata da effettivi riscontri in ordine alla consistenza della cassa realmente giacente alla data del fallimento della società per i motivi espressi in primo grado e al § B) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
C) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi e conclusioni che precedono, disporre che sulle somme riconosciute all'attore non sono dovuti importi a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali ovvero in qualsiasi forma, in quanto non domandati dall'attore per i motivi espressi al § C) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
D) in ogni caso, condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, competenze e spese generali (15%), iva e cpa come per legge del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. ovvero disporre in riforma della sentenza di primo grado, in ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello, la compensazione ex art. 92
c.p.c. delle spese di lite e di CT del primo grado o in estremo subordine la riduzione delle spese di lite per i motivi espressi al § D) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento.
Appellato. Note: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello respingere l'appello proposto da _1
e confermare la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1137/2020 pubblicata in Parte_2
data 22/10/2020 nel procedimento rg 1632/2015 con condanna di parte appellante alle spese del presente giudizio.
4 L'Avv. Andrea Ponti chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc e si oppone alla verbalizzazione che esulino dalle brevi note scritte di udienza e che assumano invece il carattere di memoria;
ove rese si chiede che le stesse vengano estromesse o, laddove ammesse, che nel rispetto del contraddittorio venga concesso termine per contro replica.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 06.09.2017, la
[...]
dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia il 28 Agosto 2012, Parte_3
adiva il Tribunale di Perugia nei confronti:
-) di e , al fine di far valere la loro responsabilità ai sensi dell'art. 146 della _1 Parte_2 legge fallimentare e degli artt. 2043, 2393, 2394, 2394-bis, 2447, 2476, 2482-bis, 2482-ter,
2484 e 2485 del codice civile.
-) dei sindaci , e al fine di far valere CP_3 Controparte_6 CP_5
la loro responsabilità ai sensi dell'art. 2407 c.c..
-) della Controparte_7
-) della . Controparte_2
Allegava quanto segue:
(a) alla data del fallimento risultava registrata liquidità, sotto forma di cassa e di polizze assicurative, non rinvenuta dal Curatore né a lui consegnata, per un totale di circa euro 67.000; si ipotizza quindi una distrazione addebitabile all'ex amministratore ed all'ex liquidatore;
(b) nella contabilità della società fallita risultavano registrate a credito - per circa euro
1.900.000 – somme erogate quali “anticipazioni” o “acconti” alla società Controparte_7
di cui erano soci e amministratori gli stessi ed . In assenza causali, si _1 Parte_2 trattava di liquidità distratta dal patrimonio della società fallita;
da qui la responsabilità dell'ex
Con amministratore e dell'ex liquidatore della società fallita ma anche della società ;
(c) dalla contabilità della società fallita risultano crediti per circa euro 596.000 verso EB
LT e verso RE & TE s.r.l., società entrambe titolari di quote del capitale della società fallita e riconducibili a ed , entrambe insolvibili;
anche in questo caso _1 Parte_2
vi era una distrazione a danno della società fallita;
(d) l'ultimo bilancio della società fallita riportava “rimanenze” per euro 1.069.134, mentre il valore delle rimanenze rinvenute dalla EL era molto inferiore, nè risultavano registrate cessioni tali da giustificare la differenza, con conseguente distrazione di beni addebitabile all'ex amministratore;
5 (e) vi erano ulteriori scostamenti fra le poste attive risultanti dai bilanci e quelle effettivamente verificate;
vi erano quindi ulteriori distrazioni da addebitare all'ex amministratore _1 per un ammontare indicativo di euro 300.000;
(f) la società fallita aveva ottenuto dalla un mutuo di euro 400.000 a Controparte_2
Con fronte di una garanzia ipotecaria prestata dalla società , la quale peraltro era a sua volta debitrice verso la società fallita. L'operazione era dannosa per la EL attrice, perché la Con costituzione dell'ipoteca sui beni della in favore della avrebbe privato di ogni CP_2
Con garanzia patrimoniale i crediti della società fallita verso la . Inoltre, grazie a quel finanziamento la società fallita aveva versato a euro 90.000 con pagamento _1 preferenziale. Anche questi aspetti configuravano responsabilità degli ex amministratori;
(g) una ulteriore distrazione di fondi era data dal fatto che un soggetto terzo, debitore della società fallita per circa euro 72.000, aveva versato detto importo su un conto bancario indicatogli all'uopo da , ma non appartenente alla società; _1
(h) dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009 (giugno 2010) l'amministratore aveva omesso di riconvocare l'assemblea dei soci per disporre la ricostituzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. o in alternativa per disporre la cessazione dell'attività
(i) i sindaci erano corresponsabili per omesso controllo su tali operazioni.
La EL attrice indicava pertanto in euro 6.000.000 circa (pari alla differenza fra il passivo e l'attivo del fallimento) l'ammontare del danno ascrivibile ascrivibile ll'ex amministratore _1
.
[...]
Incardinato il contraddittorio, i Sindaci convenuti, su autorizzazione del Tribunale, evocavano in causa le rispettive compagnie assicuratrici per il rischio di responsabilità professionale: rispettivamente Controparte_8 CP_9 P_0
In corso di causa la veniva dichiarata fallita. Di conseguenza il giudizio Controparte_7
veniva dichiarato interrotto, per essere poi riassunto nei confronti di tutte le parti, ad eccezione della stessa nei cui confronti veniva dichiarata l'estinzione. Controparte_7
Depositate le memorie ex art. 183 c. 6 cpc, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con una consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla dr.ssa Per_1
a seguito della rinuncia del consulente incaricato in precedenza.
[...]
Dopo l'espletamento della CT la EL attrice rinunciava agli atti nei confronti dei tre componenti dell'organo di controllo, i quali a loro volta rinunciavano agli atti nei confronti dei rispettivi chiamati in causa. All'esito dell'udienza del 19 dicembre 2019 il giudizio veniva
6 dichiarato estinto nei confronti dei sindaci, e all'udienza del 23 gennaio 2020 veniva dichiarato estinto nei confronti dei chiamati in causa, in entrambi i casi con compensazione di spese.
A tale udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni. la parte attrice dichiarava di limitare la domanda risarcitoria all'importo di euro 300.000,00 nei confronti di e _1 PT
, in solido tra loro, e 300.000,00 nei confronti della . I
[...] Controparte_2
convenuti dichiaravano di avvalersi ai sensi dell'art. 1304 cpc degli effetti favorevoli della transazione conclusa tra la EL e i sindaci, chiedendo la rimessione della causa in istruttoria al fine di ottenere l'esibizione dell'accordo.
La causa veniva assunta in decisione nei confronti della EL attrice e dei convenuti _1
, e la . Dalla lite veniva quindi espunta la
[...] Parte_2 Controparte_2
questione della responsabilità dei sindaci.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc, veniva pronunciata la sentenza in esame, contenente le statuizioni indicate in epigrafe.
La sentenza aderiva nella sostanza alle conclusioni del CT, il quale aveva ravvisato la responsabilità dell'amministratore e del liquidatore per una parte _1 Parte_2 degli addebiti loro ascritti dal . Escludeva la sussistenza di una responsabilità P_ risarcitoria della , nei cui confronti la domanda veniva respinta. Ne Controparte_2
seguiva l'accoglimento della domanda nei confronti di , e il rigetto nei confronti _1
della . Controparte_2
L'appello di e , tempestivamente proposto, censura in estrema sintesi: _1 P_1
A) Quanto a _1
- l'omessa pronuncia sulla eccezione di estinzione per effetto della transazione tra attore e i sindaci: violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 132, c. 1 n. 4 c.p.c. e art. 111 Cost.; violazione dell'art. 1304 c.c.; violazione dell'art. 115 c.p.c.;
- L'ammissione della CT e la Violazione dell'art. 99 c.p.c. in comb. disp. con l'art. 112 c.p.c.;
- la violazione dell'art. 2697 e dell'art. 115 cpc, e sulla assenza di specificità della contestazione da parte del nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc.; P_
- la utilizzabilità in giudizio della consulenza tecnica d'ufficio;
- In relazione agli anticipi alla FAC, la violazione dell'art. 247 c.c. e degli artt. 114 e 116 cpc.
Omessa motivazione e motivazione apparente. La violazione degli artt. 1227 c.c., degli artt.
114 e 116 cpc, l'omessa pronuncia ex art. 112 cpc e l'omessa motivazione o motivazione apparente.
7 - sui versamenti in favore della EB, la violazione dell'art. 2476 c.c. e degli artt. 115 e 116
c.p.c.., dell'art. 1227 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., sull'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sull'assenza o apparenza della motivazione.
- sulla restituzione della somma di Euro 90.000,00, l'assenza di disponibilità della somma da parte di . _1
B) quanto a , Parte_2
- la assenza di responsabilità per l'ordine di pagamento alla EB della somma di euro
15.000,00, che sarebbero stati restituiti.
C) quanto a e , _1 Parte_2
- la assenza di responsabilità per la mancata consegna della giacenza di cassa di euro
11.886,15.
- la inapplicabilità della rivalutazione monetaria e degli interessi al danno risarcibile;
- la erroneità della condanna alla refusione delle spese di lite.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza telematica del 15.02.2024 la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni indicate in appresso.
(I)
L'appello di _1
1. Il primo motivo. Sulla eccezione di estinzione della pretesa della EL per effetto della transazione tra attore e i sindaci. Sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 132, c. 1 n. 4
c.p.c. e art. 111 Cost.,dell'art. 1304 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
Il primo motivo critica la sentenza, in quanto ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di estinzione delle pretese risarcitorie del contro l'amministratore per effetto della P_
transazione intervenuta in corso di causa tra la EL e i sindaci (condebitori in solido), di cui ha dichiarato di voler profittare ex art. 1304 c.c.. _1
L'appellante ribadisce la dichiarazione di voler profittare della transazione, costituente un diritto potestativo (Cass. s. u. 30174/2011), formulata nelle note di precisazione delle conclusioni del 22.1.2020 e all'udienza del 23.1.2020, nella quale aveva chiesto al Tribunale di ordinare la esibizione del documento inerente l'accordo.
La sentenza sarebbe nulla, in quanto silente sul punto. Inoltre, la sentenza sarebbe viziata per violazione dell'art. 1304 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., dato che a fronte della transazione e della
8 volontà di di profittarne, ha omesso di applicare l'art. 1304 c.c., con conseguente _1 estinzione del debito risarcitorio.
L'intervenuta transazione tra il attore e i sindaci sarebbe pacifica, in quanto non P_ contestata specificamente ex art. 115, c. 4 c.p.c., dal fallimento. Inoltre la transazione sarebbe provata dal rapporto riepilogativo del 5.11.2020 (doc. 3 allegato all'atto di appello), inerente la proposta transattiva dei sindaci, l'accettazione del fallimento e l'esecuzione dell'accordo transattivo.
Infine la solidarietà della responsabilità tra amministratori e sindaci sussiste indipendentemente dal differente titolo di responsabilità, e dal fatto che la responsabilità sia collegata a condotte distinte (Cass., n.15341/2005 e Cass. n.16050/2009).
Chiede di accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione ex art. 1304 c.c. delle pretese azionate dal verso il convenuto per l'intervenuta transazione con i sindaci di cui dichiara di P_
voler profittare ex art. 1304 cc.. Chiede altresì la rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre l'acquisizione dell'atto transattivo concluso ai sensi dell'art. 210 cpc.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
1.1 La conclusione della transazione tra la EL Fallimentare, i sindaci e le rispettive
Compagnie di Assicurazione è pacifica, in quanto la EL non ha specificamente contestato tale circostanza, limitandosi ad affermare che la controversia era stata definita, che l'atto transattivo richiede la forma scritta ad probationem, e che l'onere di fornire prova dell'accordo gravava sul soggetto intenzionato ad avvalersi dell'effetto di tale accordo. E' noto per contro che a fronte delle allegazioni avverse, occorre prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, sui fatti affermati dall'attore a fondamento della eccezione di estinzione (Cass. n. 22701 del 28/09/2017). Pertanto occorre dare continuità al principio secondo cui, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. Civ. n. 17889 del 27/08/2020).
1.2 L'istanza di esibizione ex art. 210 cpc del documento contenente l'accordo è ad ogni modo superflua. Dal Rapporto riepilogativo n. II/2020 risulta che l'accordo transattivo accordo ha previsto il pagamento di euro 120.000,00 oltre euro 7.000,00 di rimborso della CT. Ciò consente alla Corte di individuare i termini dell'accordo.
In proposito la S. C. ha affermato che qualora la forma scritta sia richiesta ad probationem, la produzione del relativo documento è necessaria solo quando sorga contestazione sull'esistenza e sul contenuto del negozio, e non anche quando in proposito non sussista
9 contrasto fra le parti (Cass. Civ. n. 1812 del 29/03/1979; Cass. n. 3192 del 25/05/1982). Si è pertanto affermato che il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. Civ . n. 25999 del 17/10/2018).
1.3 Ciò premesso, il pagamento dell'importo di euro 120.000,00 non può estinguere l'intero debito. Esso è infatti inferiore sia all'importo complessivo del danno registrato dal CT, pari a euro 2.025.178,20, sia al totale di euro 300.000,00 conseguenza della riduzione della domanda da parte del fallimento, sia, come si vedrà, alla quota di responsabilità di ciascuno per l'illecito accertato dal CT a carico dei sindaci (Par III.1).
A tale proposito la Suprema Corte ritiene che l'art. 1304, comma 1, cod. civ., che disciplina gli effetti della transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale, mentre quando la stessa è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, essa rimane al di fuori della previsione normativa. Pertanto, se la somma pagata è pari o superiore ad essa, riduce l'intero debito dell'importo corrispondente all'importo transatto, mentre se è inferiore la riduce della sola quota ideale gravante sul debitore transigente, producendo automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri consorti (Cass., SU, n. 30174 del
2011; cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2426 del 2024; Cass. n. 7094 del 2022;
Cass. n. 25980 del 2021).
Ne discende che l'importo del danno risarcibile deve essere rideterminato sulla base della della quota di responsabilità ascrivibile a ciascun componente dell'organo di controllo, in correlazione al quadro istruttorio emerso (infra par. III.1).
2. Il secondo motivo. L'ammissione della CT e la Violazione dell'art. 99 c.p.c. in comb. disp. con l'art. 112 c.p.c.
10 Nel secondo motivo afferma che la sentenza è nulla o affetta da violazione dell'art. _1
99 c.p.c., e dell'art. 112 c.p.c. in quanto ha ammesso la CT al fine di supplire alle carenze assertive attoree con riferimento ai fatti costitutivi della pretesa, per poi aderire sic et simpliciter alle valutazioni della CT, esuberanti da qualsiasi deduzione dell'attore. Sia nell'atto introduttivo che nella successiva memoria art. 183 c. 6 n. 1 cpc, il fallimento si sarebbe infatti limitato a elencare gli addebiti di responsabilità da imputare a titolo di “distrazione” o
“appropriazione” al convenuto, basandoli su astratte voci di bilancio o prospetti contabili finali con valori (annotazioni contabili) che, esposti e non rinvenuti in società dal Curatore, erano da considerarsi riferiti ad operazioni tout court prive di causale in quanto non realizzate o fittizie.
Nello svolgimento dell'incarico il CT si è quindi spinto oltre i limiti dell'incarico, dal momento che ha individuato circostanze esulanti dalla verifica tecnico-contabile e dalle allegazioni dell'attore e alle mancate specifiche contestazioni dell'attore dei fatti allegati dal convenuto.
Il motivo è privo di fondamento.
2.1 Indipendentemente dalla limitazione della domanda, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, la EL fallimentare ha sufficientemente descritto e documentato i fatti costitutivi alla base della azione di risarcimento spiegata, desumendoli dalle evidenze presenti nelle scritture contabili, nei bilanci e nella documentazione bancaria.
In particolare nell'atto di citazione la responsabilità dell'ex amministratore è stata _1
individuata sino a concorrenza di euro 6.079.729,69, pari al valore dello stato passivo (euro
6.262.597,09) detratti i valori realizzati dei crediti (euro 35.867,40) e il totale della stima dei beni mobili rinvenuti ed inventariati (euro 147.000,00).
La responsabilità di – per le condotte oggetto di specifica imputazione ai punti A- Parte_2
C dell'atto di citazione – è stata individuata in euro 595.918,59.
Le imputazioni di responsabilità si sono basate inoltre su un adeguato supporto probatorio e documentale, di cui si è avvalso il CT per accertare i fatti e la responsabilità dei convenuti.
2.2 Circostanze di natura secondaria e tecnica accertate dal CT hanno avvalorato i fatti principali dedotti e documentati dalla EL Fallimentare. Pertanto sono prive di fondamento le doglianze inerenti:
- alle deduzioni e alle prospettazioni giuridiche del CT inerenti gli “anticipi Fac” di , _1
(pp. 29-52 relazione peritale);
- alla individuazione, quanto ai “crediti verso la società EB” verso per Euro _1
144.825,10, di circostanze (pp. 55-57 relazione), basate sulla non veridicità della voce di bilancio;
11 - alle considerazioni del CT in ordine alla restituzione dell'importo di Euro 90.000,00 verso
, (v. p. 6 citazione, lettera E) (v. p. 55 comparsa); _1
2.3 E' noto poi che secondo la S. C. in base all'art. 194 c.p.c. le indagini che il giudice può commettere al CT possono avere ad oggetto la valutazione, nel caso di consulenza deducente, o l'accertamento - nel caso di consulenza percipiente - dei fatti materiali dedotti dalle parti, e non altri.
Il c.t.u. non può certamente indagare d'ufficio su fatti principali mai ritualmente allegati dalle parti. Non può inoltre acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova.
A tali principi può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali.
La prima deroga ricorre quando sarebbe assolutamente impossibile per la parte interessata provare il fatto costitutivo della sua domanda od eccezione, se non attraverso il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche.
La seconda deroga, riguarda i fatti accessori o secondari, di rilievo puramente tecnico, il cui accertamento, come nel caso di specie, è necessario per una esauriente risposta al quesito, o per dare riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti.
Pertanto, secondo quanto emerge dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto per il consulente tecnico d'ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa essere effettuato soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche. In questo caso è consentito al medesimo CT acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti posti dal giudice, sebbene risultanti da documenti non prodotti dalle parti in causa, e, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, mentre il divieto in parola è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria (Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2018, n.15774).
In tale ottica, è stato anche affermato il correlato principio che il consulente tecnico d'ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultante da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che in quanto posti direttamente a fondamento delle domande ed eccezioni, devono essere provati dalle parti (Cass. civ., sez.III, 23 giugno 2015, n.12921).
Il motivo pertanto non è suscettibile di accoglimento.
12
3. Il terzo motivo. Sulla violazione dell'art. 2697 e dell'art. 115 cpc, e sulla assenza di specificità della contestazione da parte del nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc. P_
Da altra angolazione secondo gli appellanti la sentenza, nella adesione alle conclusioni del CT, sarebbe viziata da violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 115 cpc.
In primo luogo a EL si sarebbe limitata a elencare le voci di bilancio o i prospetti finali contabili da cui ricavare la responsabilità del convenuto. Pertanto dovrebbe essere qualificata esplorativa e volta a eludere l'onere di specificità assertiva del ricorrente.
In secondo luogo la sentenza è viziata in quanto fondata su una CT utilizzata per eludere l'art. 115 c. 4 cpc.. Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, avrebbe preso specifica posizione sulle deduzioni attoree, allegando i fatti inerenti i rapporti intrattenuti tra la e la P_ [...]
al par.
1.1. e 1.5. della comparsa di costituzione, oltre che alle pp. 38-43 sempre CP_7
della comparsa di costituzione, in ordine ai rapporti della con la e P_ CP_7
con la EB, che non sarebbero stati specificamente contestati dal nella P_
Memoria ex. art. 183 c.
6. n. 1 cpc.
Chiedono alla Corte di respingere la domanda attorea perché priva, oltre che di specifiche allegazioni, anche di prova o offerte di prova, stante la natura esplorativa della CT richiesta ed ammessa in giudizio.
Il motivo non merita condivisione.
3.1 La documentazione contabile è il principale, e talora unico, elemento che il Curatore
Fallimentare ha a disposizione per ricostruire la evoluzione dell'assetto gestionale, contabile amministrativo dell'impresa in dissesto. Quindi nel caso che occupa è sulla base della documentazione contabile che la EL ha storicamente ricostruito la progressiva depauperazione del patrimonio sociale da parte degli appellanti.
Contrariamente a quanto opina parte appellante, l'utilizzo e la menzione della documentazione contabile è essenziale nell'indagine sulle responsabilità degli amministratori, in quanto essa ha registrato in modo sistematico il dipanarsi delle condotte dissipative, su cui deve essere verificata la fondatezza degli addebiti.
3.2 Circa i rapporti tra la e la l'appellante lamenta del tutto P_ CP_7
infondatamente che il fallimento non avrebbe risposto alle seguenti argomentazioni:
-) la è sempre stata collegata alla , appartenente al gruppo societario CP_7 P_ facente capo alla ha svolto sin dalla sua costituzione in via prevalente attività P_
complementare alla capogruppo , fornendole prodotti a condizioni di prezzo di P_
notevole favore (con sconti di oltre il 30% rispetto al listino merci e risparmio di costi di oltre 2
13 milioni di euro nel tempo), oltre a consentirle di utilizzare in modo continuativo i propri spazi e beni sia mobili che immobili per l'esercizio della sua attività imprenditoriale;
-) il valore dei beni mobili e immobili della come stimati nel dicembre del 2008 CP_7 nella perizia a firma dell'Ing. ra superiore ad euro 3.000.000,00; Per_2
-) dal 2007 era stato avviato un progetto di ristrutturazione e riorganizzazione societaria da parte della coadiuvato e supervisionato dai consulenti esterni e rallentato nella sua P_
attuazione da eventi non imputabili alle società. Tale progetto si sarebbe concluso con l'acquisizione della pressoché totalità delle quote societarie della da parte della CP_7
, di cui lo stesso attore dà atto in citazione. P_
Il Fallimento nella memoria art. 183 c. 6 n. 1 cpc ha preso specifica posizione su tali circostanze, come è dato leggere al punto 4: “4_ La difesa avversaria tenta (infondatamente) di confutare gli addebiti attorei sulle condotte dissipative poste in essere dal sig. _1
asserendo che “i versamenti di cui si discute furono versamenti che la ebbe ad P_
effettuare nel corso del tempo alla nell'ambito di una complessiva operazione di CP_7
ristrutturazione societaria” (cfr. p.39 comparsa di risposta ed ) […] Tali _1 PT contabilizzazioni attive – dopo l'effettuazione delle operazioni – avrebbero dovuto trovare asserito rimedio e componimento in asseriti progetti (mai realizzati) di fusione societaria e di trasferimento immobiliare. […] La distrazione delle somme ha concretato fatto illecito non potendosi qualificare in modo diverso la registrazione di acconti a fornitori senza causale oggettiva. Peraltro, nei verbali dell'assemblea dei soci e del Collegio Sindacale di P_
(cfr. all.8 atto di citazione) man mano che venivano effettuate le distrazioni, l'amministratore
sosteneva che avrebbe sanato le operazioni con acquisizioni immobiliari (???) e _1 progetti di fusione impossibili, in quanto la società era ormai decotta e non poteva che fallire visto i debiti di milioni di euro.
3.3 Parimenti adeguata è la contestazione mossa dal in ordine ai rapporti della P_
con la Azure blue, relativi: P_
- ai debiti maturati dalla verso detto fornitore, oltre che al pagamento di Euro P_
20.000,00 da parte di EB in data 10.09.2012;
- alle vicende occorse a partire dal 2009, e così nell'anno 2011, come rappresentati al par. 1.2,
1.3. e 1.4. della comparsa di costituzione;
- alla struttura organizzativa della , allo specifico processo produttivo della stessa di P_
cui al par.
1.7. della comparsa di costituzione;
14 - alla somma di euro 90.000,00 mai entrata nella disponibilità effettiva del convenuto, dato che la voce in questione costituisce una mera operazione di giro contabile.
Sul punto, nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc la EL ha argomentato che Le registrazioni e pattuizioni contratte con le società EB LI e RE & TE SR
(società riferite ai soci/amministratori di in relazione alle Parte_3
quali si è avuta la contabilizzazione di crediti e che risultano economicamente irresponsabili e senza disponibilità) sono state dannose/depauperative e ne va imputata nel complesso la responsabilità all'examministratore per euro 595.918,59 (cfr. schede contabili – _1 all.9 atto citazione;
relazione Centro Servizi in Outsorcing SR - all.11 atto citazione) in concorso con per le responsabilità legali ricoperte nella società. Controparte eccepisce al Parte_2
riguardo che “le due società in questione, oltre ad aver maturato debiti come clienti nei confronti della , hanno, per vero, maturato nei confronti della stessa anche una P_
serie di corrispondenti crediti, nella loro qualità di fornitori” (cfr. p.45 comparsa di risposta
ed ). _1 PT
Il Curatore contesta l'asserita esistenza di crediti di tali società. Tutte le operazioni con le stesse intervenute “a debito” di FO OL – F.lli OL di Scipione SR sono state volte a depauperare il patrimonio della società fallita, irriscontrabili causali del corretto insorgere di debiti.
Le operazioni – ferme le fuoriuscite economiche che i crediti verso tali società concretano - sono state fittizie e volte a depauperare il patrimonio della societàfallita, fino a prova contraria.
Ne deriva il rigetto del motivo di impugnazione.
4. Il quarto motivo. Sulla utilizzabilità della CT tecnica.
In base al quarto motivo la CT sarebbe inutilizzabile in quanto basata su valutazioni giuridiche, con formulazione di giudizi (ex post e non ex ante) rimessi solo al giudice.
La CT partirebbe infatti dai principi che regolano l'azione di responsabilità degli amministratori e sindaci di società di capitali, l'individuazione dei doveri e delle violazioni, il nesso di causalità tra fatto e danno e dei suoi criteri di accertamento, il danno e i criteri di quantificazione (tutte questioni non allegate/specificate, neppure sotto un profilo giuridico, dall'attore). La individuazione dei fatti costitutivi della responsabilità risentirebbe di tale impostazione, con una serie di valutazioni giuridiche e giudizi esulanti dai compiti dell'ausiliario del giudice (con riferimento alla questione “anticipi fac”, ai “crediti azureblue”, alla
“restituzione euro 90.000,00”; alla questione “mancata consegna cassa”19).
15 La sentenza sarebbe quindi nulla e deve essere riformata con il rigetto della domanda dell'attore, in considerazione della inutilizzabilità della CT.
4.1 Anche questo motivo è privo di fondamento, in quanto il CT, sottoponendo al vaglio la documentazione versata in atti, non ha fatto altro che verificare la sussistenza o meno delle causali delle uscite dalla , e i fatti di natura diversa accertati non costituiscono P_
pertanto fatti principali (oggetto di specifica allegazione) ma fatti secondari che avvalorano la fondatezza dell'assunto attoreo.
Il motivo è pertanto privo di fondamento.
5. Il quinto motivo. Sugli anticipi FAC. La violazione dell'art. 2476 c.c. e degli artt. 114 e 116 cpc. L'omessa motivazione e motivazione apparente. La violazione degli artt. 1227 c.c., degli artt. 114 e 116 cpc, l'omessa pronuncia ex art. 112 cpc e l'omessa motivazione o motivazione apparente.
Il quinto motivo, con cui entra nel merito degli addebiti mossi dal CT, censura la _1
sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità di per gli anticipi alla _1 Con
. Il Tribunale, aderendo alla CT (pp. 6 e 7) ha affermato che il C.T.U. ha ravvisato la responsabilità dell'ex amministratore per il fatto che «la società fallita, mentre era _1
amministrata da , ha effettuato reiterati versamenti di denaro in favore della _1
collegata società nominalmente a titolo di anticipi, ovvero acconti per CP_7
l'acquisto-mai concretatosi-di fatto senza corrispettivi o altra causale plausibile, senza garanzie e comunque senza prospettive di rientro, per un totale di Euro 1.630.199,18; queste somme non sono mai state recuperate;
[…] allo stesso modo è stata erogata alla società CP_7 la ulteriore somma di euro 133.267,87, senza alcuna causale, mai recuperata»; ii) che «appare manifesto e incontestabile che» dall'accadimento «sia derivato un danno patrimoniale per la società FO OL – F.lli OL di Scipione s.r.l.», quantificabile in misura non inferiore all'importo di volta in volta versato a soggetti diversi dalla società stessa o altrimenti distratto dalle casse sociali. iii) che appare manifesta l'antigiuridicità del danno, insita nella circostanza di fatto che ciascuna di quelle attribuzioni di denaro ad altri soggetti non aveva causa in alcuna obbligazione della società né alcuna plausibile giustificazione economica.
L'appellante lamenta quindi la violazione dell'art. 2476 c.c., in quanto il primo giudice ha omesso di considerare le ragioni giustificative a base dei versamenti alla da CP_7
parte della controllata FO OL spa.
16 L'appellante ribadisce che nel 2008 la capogruppo aveva avviato la ristrutturazione P_ societaria, mediante acquisizione da parte della del patrimonio aziendale della P_ [...]
delle quote sociali o degli immobili della CP_7 CP_7
In funzione della futura acquisizione del patrimonio aziendale, nel 2008 gli immobili e i mobili della erano stati stimati dall'Ing otali euro 3.041.100,00,. CP_7 Per_2
Nel 2006 e nel 2010 la FAC refrattari aveva inoltre concesso garanzie ipotecarie sui propri immobili, necessarie alla operatività della . P_
In data 23.12.2011 la aveva quindi acquisito la quasi totalità delle quote sociali P_ della collegata CP_7
In tal modo la aveva riportato all'interno del proprio perimetro tutto l'attivo della P_
come previsto dal progetto di riorganizzazione e ristrutturazione a cui erano CP_7
finalizzati i versamenti.
Inoltre, accogliendo la richiesta risarcitoria, il Tribunale non avrebbe considerato i vantaggi che la ha acquisito nell'ambito del rapporto commerciale con la La P_ CP_7 [...]
ha sempre svolto attività di produzione di materiali refrattari necessari ai CP_7 macchinari della , complementare alla attività della capogruppo, a condizioni di P_ notevole favore e interagendo con la sua attività produttiva.
Tale circostanza escluderebbe la responsabilità dell'appellante in base alla teoria dei vantaggi compensativi, a torto obliterata dal Tribunale. L'apparente perdita della è infatti P_
legittima, in quanto controbilanciata dai «vantaggi compensativi», costituiti dai “benefici” effettivi, anche se indiretti, conseguiti o conseguibili, ricollegabili alla politica gestionale del gruppo. Infatti in base all'art. 2497 c.c., in tema di direzione e coordinamento delle società, nella valutazione del pregiudizio recato alla società dalle singole operazioni occorre tenere conto dell'inserimento nel più ampio contesto del gruppo, degli effetti positivi per la società in conseguenza di vantaggi ricevuti dal gruppo societario, e delle contropartite conseguite. Tale valutazione si rinverrebbe anche nell'art. 2634 c. 3 c.c., che esclude la illegittimità della condotta dell'amministratore distrattiva dei beni sociali, in presenza di profitto della società collegata o del gruppo.
Da altra prospettiva l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1227 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc, l'omessa pronuncia ex art. 112 cpc e l'omessa motivazione o apparenza della motivazione.
Il Tribunale non si sarebbe espresso sull'eccezione di interruzione del nesso causale tra condotta imputata e danno rivendicato dal ex art. 1227 c.c., omettendo di fornire P_
qualsiasi motivazione.
17 Dopo la dichiarazione di fallimento della del 28.08.2012 la non avrebbe P_ Pt_3 spiegato alcuna azione recuperatoria dei versamenti contro la Anzi, nella prima CP_7 memoria ex art. 183 c.p.c. la EL Fallimentare avrebbe ammesso che prima della notifica dell'atto di citazione del 23.03.2015 non era stato fatto nulla verso la Le CP_7
omissioni del per quasi tre anni di tempo nell'attivare le azioni recuperatorie verso P_
la (fallita nel Dicembre 2017) costituiscono un fatto interruttivo del nesso Parte_4
causale tra la condotta imputata al convenuto e danno ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Pertanto chiede alla Corte di rigettare la domanda inerente tale rapporto.
Il motivo è infondato.
5.1 Come accertato dal CT, l'importo di euro 1.630.119,18 risulta contabilizzato come
“Immobilizzazioni materiali - Acconti a fornitori”. La , tramite il proprio P_
amministratore, ha erogato somme alla per l'importo complessivo di € CP_7
1.630.199,18 di cui € 661.050,01 antecedentemente all'1.1.2009, € 339.179,17 dall'1.1.20119 al 31.12.2009, € 629.970,00 dall'1.1.2010 al 31.12.2010 (par. IIB 1 CT).
Dalle scritture contabili risultano inoltre contabilizzazioni attive per euro 133.267,87 come
“Anticipi a Fac da destinare”, entrambi verso (cfr. schede contabili - CD Rom CP_7 contabilità – all.ti 9 - 16 atto di citazione) (Par. IIB2 CT) e per euro 141.600,01 imputati ad anticipi contabilizzati come “Attivo circolante – FOtori c/anticipi”. (par. IIB3), questi ultimi ritenuti attendibili dal CT. Il totale è di euro 1.904.9897,60.
Le movimentazioni del conto, registrate dal 2009 al 2010, trovano supporto in quelle bancarie
(cfr. CD Rom contabilità società fallita – all. 16 atto di citazione), talché a monte delle registrazioni di acconti fornitori, anticipi fornitori, anticipi Fac Refrattari le fuoriuscite illecite di somme dalle casse risultano dimostrate.
5.2 La distrazione di importi così significativi si è inserita in un contesto sfavorevole sia per la che per la P_ CP_7
Sin dal 2008 era consapevole della crisi di liquidità della . Dunque, in _1 P_
base alla diligenza professionale e alla prudenza che deve ispirare l'attività degli amministratori, avrebbe dovuto evitare di spostare una consistente parte di liquidità da tale società alla anch'essa in difficoltà economica. CP_7
Sin dal 2008 lo Studio di consulenza TU & TN (pag. 32 e ss. Relazione del CT) aveva infatti rilevato nella una situazione di continua tensione finanziaria, dovuta P_
sia alle condizioni di mercato, sia alla elevata esposizione bancaria e verso i fornitori (
[...]
e RE & technology, entrambe riconducibili alla famiglia ), sia verso l'Erario e CP_7 _1
18 gli Istituti di previdenza. Situazione che aveva indotto lo Studio TU a elaborare una proposta di dilazione del credito bancario verso la , reiterata nel Controparte_2 maggio 2009. Nel 2010 veniva addirittura consigliato il risanamento della esposizione debitoria e un conseguente percorso di ricapitalizzazione.
In tale quadro aziendale i moniti del Collegio sindacale ad arrestare gli spostamenti di liquidità verso la erano rimasti a lungo inascoltati. CP_7
Già il 2.3.2009 i sindaci constatavano come [….] la società si stesse esponendo ad elevati rischi in conseguenza degli ingenti acconti corrisposti all'intestataria del leasing (Fac. Refrattari) […],
e il 27.08.2009, diffidavano l'Amministratore a non eseguire ulteriori versamenti in favore della
Nel verbale del 23.2.2010 i sindaci avevano dato atto della assenza di Controparte_7
giustificazione dei versamenti, intimando all'Amministratore di convocare l'assemblea. Il
24.05.2010 l'organo di controllo evidenziava che il procrastinarsi di tale atteggiamento senza gli opportuni provvedimenti dell'organo amministrativo non era conforme alla legge ed allo statuto della società, e manifestamente imprudente, azzardato ed in potenziale conflitto di interesse tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
Tali dati avrebbero dovuto dissuadere l'amministratore, che nel 2009 aveva già versato alla
Con
l'importo di euro 1.000.229,18, ad aumentarlo nel 2010 a euro 1.630.199,18, senza una giustificazione fondata o quanto meno concretamente realizzabile.
Infatti, anche dando atto che le somme fossero destinate all'acquisto dei due immobili, le difficoltà economiche delle due società e i richiami alla prudenza del Collegio sindacale avrebbero dovuto indurre l'amministratore ad astenersi della distrazione di somme così Con ingenti verso la , per la scarsa liquidità della società.
Al contrario, nel 2010 l'importo della voce immobilizzazioni materiali-acconti fornitori era già arrivato a euro 1.630.199,18, livello mantenuto fino al fallimento.
Infine solo il 28.10.2010 il Collegio sindacale aveva ricevuto copia di una bozza del contratto preliminare di compravendita immobiliare tra e P_ CP_7
5.3 Circa la causale dello spostamento di euro 1.630.199,18, formalizzato nelle
“Immobilizzazioni materiali - Acconti a fornitori”, dai verbali di assemblea del 9.6.2009,
18.3.2010 e 30.06.2010 emerge che il progetto iniziale dell'amministratore _1
riguardasse l'acquisto di due immobili della posti in Deruta, e la fusione per CP_7
Con incorporazione della nella . P_
Nell'assemblea del 18.3.2010, dopo il versamento degli acconti, il Presidente del Cda aveva tuttavia optato per la sola compravendita dalla FAC di due fabbricati posti in Deruta.
19 In precedenza, il 15.12.2008 l'Ing. veva attribuito ai due immobili della Per_2 Controparte_7
[... il valore di complessivi euro 1.483.000,00 (euro 449.850,00 + euro 1.033.622,50).
Tale valore era tuttavia sovrastimato, giacché nel 2010 l'immobile di Via dell'Industria 2 in
Deruta (pag. 41 CT) risultava gravato da due mutui ipotecari erogati dalla Controparte_2
: il primo del 19.12.2006, destinato a assorbire liquidità, il secondo del 23.04.2010, teso
[...]
a riequilibrare la situazione finanziaria della società. L'altro immobile era stato concesso in leasing alla dalla Locat spa. CP_7
E' evidente che, rispetto alla stima del 2008, le due ipoteche avevano ridotto il valore di mercato di uno degli immobili, mentre per il secondo immobile la sarebbe dovuta P_ subentrare nel contratto di leasing o provvedere al relativo riscatto.
Sorprende pertanto che il prezzo di acquisto contenuto nella bozza di Preliminare di compravendita immobiliare tra e recante la data del 1.7.2010 (non P_ CP_7
firmata), consegnata da il 28.10.2010 al Collegio sindacale, contenesse valori _1
addirittura superiori a quelli attribuiti nel 2008 dall'Ing. pari a euro 1.483.000,00. Per_2
Il prezzo d acquisto indicato in tale bozza era infatti pari ad € 1.773.822,50 di cui:
- € 548.050,00 (superiore a quello di 449.850,00 attribuito dall'Ing. per l'immobile di Per_2 proprietà della distinto la catasto fabbricati del comune di Deruta al Foglio 20, CP_7
p.lla 310, sub. 4, gravato da due ipoteche.
- € 1.225.772,50 in riferimento all'immobile detenuto dalla Fac in leasing e distinto al CP_7
catasto fabbricati del comune di Deruta al Foglio 20, p.lla 309, dub. 2/3, detenuto in leasing concesso dalla Locat spa.
In tale testo veniva peraltro dato atto che la società aveva già versato acconti per € P_
1.207.979,18 (pari al 70% circa dell'intero prezzo convenuto) e che la restante parte (€
565.843,32) sarebbe stata pagata entro la data di stipula del rogito notarile che avrebbe avuto luogo entro il 31.12.2011.
Da ultimo, il notevole scostamento tra il valore effettivo del bene distinto al catasto fabbricati del comune di Deruta, Fg. 20, p.lla 310 sub. 4, e le stime dell'Ing. (euro 449.850,00) e Per_2
della bozza di preliminare € 548.050,00, è definitivamente emerso nella esecuzione Con immobiliare n. 125/2013 del Tribunale di Spoleto contro la in cui il perito CP_7
nominato dal G. E., aveva stimato il fabbricato euro 169.510,00.
5.4 In disparte la mancata conclusione del contratto di compravendita, è di palmare evidenza che i prezzi ipotizzati nella bozza di preliminare del 2010 erano sovrastimati, tenuto conto della crisi del mercato immobiliare, della carenza di liquidità della , della presenza di P_
20 ipoteche su uno di essi, e della necessità di rimuovere il contratto di leasing gravante sull'altro fabbricato.
Di conseguenza gli spostamenti di liquidità si erano rivelati eccessivi e privi di giustificazione, in quanto basati su una stima (dell'Ing. non più attuale, e hanno quindi trasgredito ai Per_2
canoni professionali di una gestione prudente e diligente.
E considerando che gli immobili non sono stati acquisiti dalla , ed uno di essi è stato P_
sottoposto a esecuzione immobiliare, deve essere condivisa l'affermazione del CT secondo cui sarebbe stato più opportuno destinare tali somme al pagamento dei debiti erariali e previdenziali, che invece sono rimasti inevasi per varie annualità.
5.5 La somma di euro 133.267,87, contabilizzati come “Anticipi a Fac da destinare”, entrambi verso (cfr. schede contabili - CD Rom contabilità – all.ti 9 - 16 atto di citazione) CP_7
(Par. IIB2 CT), pur differenziandosi delle immobilizzazioni materiali è indefinita (pag. 47 CT) , in quanto il mastro contabile attivo (crediti) in cui confluisce è denominato anticipi FAC da destinare. Pertanto è priva di una giustificazione economica sottostante.
5.6 Traendo le fila di quanto detto occorre concludere per la non trasponibilità al caso di specie della logica dei vantaggi compensativi, di cui non viene fornita prova.
Anche dando atto dei rapporti tra le due società per la fornitura dei refrattari e del fatto che le
Con iscrizioni ipotecarie sugli immobili della garantivano debiti della , l'appellante P_
non ha quantificato il vantaggio economico conseguito dalla controllante in grado di Con neutralizzare la perdita derivante dai passaggi di liquidità alla , rimasti privi di esito.
La c.d. "teoria dei vantaggi compensativi", fondata sul disposto di cui all'art. 2497, comma 1,
c.c., consente alla società capogruppo di andare esente dalla responsabilità derivante dall'attività di direzione e coordinamento provando l'esistenza di un risultato complessivo di gruppo che, pur sacrificando l'interesse di una società ad esso appartenente, determini comunque un'adeguata compensazione del sacrificio, attraverso la dimostrazione dell'aumento complessivo del valore di gruppo di cui anche la società sacrificata si possa in futuro giovare (Cass. Civ. n. 1232 del 21/01/2021).
Il relativo meccanismo di accertamento e di prova, incentrato sui vantaggi conseguiti, postula tuttavia un ragguaglio algebrico tra lost e gain, di cui parte appellante non fornisce alcuna prova e che è smentito in modo eclatante dal sovraindebitamento di entrambe le società, e infine dal fallimento sia della che della P_ CP_7
5.7 In relazione poi alla presunta interruzione del nesso causale tra condotta e danno ravvisata nella “omessa” azione nei confronti della occorre evidenziare: CP_7
21 a) che nel momento in cui la viene dichiarata fallita (28.08.2012) il danno P_ patrimoniale era già stato procurato dalla condotta dell'amministratore. Pertanto la EL
Fallimentare, essendo intervenuta dopo la produzione delle conseguenze dannose sul patrimonio della , non può avere concorso nella produzione del pregiudizio P_
lamentato.
Mette conto in proposito distinguere l'eccezione di interruzione del nesso causale (art. 1227 c.
1 c.c.), rilevabile d'ufficio in quanto eccezione in senso lato e prospettata dagli appellanti, da quella di aggravamento delle conseguenze dannose (art. 1227 c. 2 c.c.), non proposta nel caso di specie e comunque rimessa all'eccezione di parte. In tema di risarcimento del danno,
l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. Civ. n. 12714 del
25/05/2010). In tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. Civ. n. 15750 del 27/07/2015).
b) che alla prova dei fatti la crisi di liquidità della trova riscontro evidente nel CP_7
fallimento, dichiarato il 14.12.2017. Il fallimento non è infatti che l'epilogo della infruttuosità dei procedimenti promossi dalla EL Fallimentare dal 2013 nei confronti della
[...]
con ricorso ex art 700 cpc teso alla restituzione dell'azienda affittata, con CP_7
procedimenti monitori per il rimborso delle utenze dell'energia elettrica ( € Controparte_12
22 29.266,2) e per il pagamento delle morosità del canone di affitto (€. 36.600,00), tutti con esito negativo.
Pertanto esperire ulteriori procedure, che sarebbero state prive di esito, sarebbe stato per il fallimento inutile e antieconomico.
6. Il sesto motivo. Sulla responsabilità per i versamenti alla EB. Sulla violazione dell'art. 2476 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.., dell'art. 1227 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Sull'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sull'assenza o apparenza della motivazione.
Nel sesto motivo l'appellante censura la sentenza in quanto ha ritenuto la responsabilità del convenuto con riferimento ai ai versamenti a fondo perduto nei confronti di Azuerblue per euro 144.825,10. Sul punto la sentenza afferma alle pp. 6 e 7: i) che «Il C.T.U. […] ravvisa la responsabilità dell'ex amministratore » per il fatto che «sono stati fatti versamenti _1
a fondo perduto alla collegata società EB, per un totale di euro 144.825,10, senza una giustificazione economica»; ii) che l'accadimento «in questione si [può] ritenere sufficientemente provat[o] nella [sua] materialità»; iii) che «appare manifesto e incontestabile che» dall'accadimento «sia derivato un danno patrimoniale per la società FO OL – F.lli
OL di Scipione s.r.l.»; iv) che il «danno» è «quantificabile in misura non inferiore all'importo di volta in volta versato a soggetti diversi dalla società stessa o altrimenti distratto dalle casse sociali».
Chiede pertanto che in riforma della sentenza la domanda risarcitoria venga rigettata.
6.1 Nel dettaglio, l'appellante lamenta in primo luogo che il primo giudice, violando l'art. 2476
c.c. e gli artt. 115 e 116 cpc. ha ritenuto che i versamenti fossero a fondo perduto. Non ha infatti tenuto infatti conto dei rapporti di collaborazione instaurati dalla fine del 2009 tra la e la EB, la quale svolgeva attività di consulenza continuativa e P_
intermediazione per la collocazione dei prodotti della in ambito internazionale. In P_
base ai patti intercorsi la FO era tenuta al pagamento alla EB delle spese e al _1
loro rimborso.
Tale profilo è privo di pregio e fuorviante, in quanto, stando alla CT (pag. 53-54) i rapporti di consulenza e collocazione dei prodotti in ambito internazionale non sono stati contestati e sono stati ritenuti credibili dal CT (Relazione, II C.1.1, pag. 53). Tanto che al riguardo il CT conclude affermando che in relazione a tali commesse internazionali procurate dalla EB dalla documentazione analizzata (scritture contabili, accordo quadro, fatture di vendita) non vi
23 sono elementi certi per ritenere l'iscrizione del credito nei confronti della società EB fittizia, in considerazione delle sottostanti operazioni commerciali documentate dalle fatture di vendita.
Il CT ha invece ritenuto privi di causale gli altri crediti nei confonti della EB LT (par. II
C.
1.2 Relazione, pag. 55), inseriti nella contabilità per euro 144.825,10, sui quali l'appellante non ha fornito o provato alcuna specifica controipotesi esplicativa.
A tale proposito si deve segnalare a) la progressione in crescendo di tali annotazioni contabili dal 2010 (euro 101.008,88) al 2011 (euro 144.825,10); b) la riconducibilità di tale credito a uscite finanziarie della a mezzo carta di credito (American Express – Cartasì). c) la P_ non comprensibilità del motivo per cui - in persona del Sig. – con P_ Parte_2
mezzi di pagamento riconducibili alla fallita, in corrispondenza di un'uscita finanziaria (carta di credito) poste in essere da quest'ultima, abbia iscritto un credito nei confronti di EB.
La responsabilità dell'uscita di somme dalla senza una sottostante giustificazione P_
economica è da attribuire all'Amministratore IC , per l'importo di € 144.825,10. _1
6.2 Viene altresì argomentata la violazione dell'art. 1227 c.c. dell'art. 1223 c.c., degli artt. 115 e
116 c.p.c., e l'omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa motivazione o motivazione apparente, in quanto il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione ex art
1227 c.c..
In base a tale eccezione la responsabilità dovrebbe essere rovesciata sul Curatore, il quale non ha avviato alcuna azione volta al recupero dei crediti verso la società Azurblue. Pertanto nulla sarebbe dovuto. La liquidità della EB risulterebbe infatti confermata dal fatto che i dati considerati dal Tribunale per sostenere la fittizietà e la insolvenza della EB risalgono al
Novembre 2014, ad oltre due anni dal Fallimento della , non a epoca anteriore. La P_ solidità della EB sarebbe inoltre confermata dal fatto che il 10.09.2012 essa aveva bonificato alla l'importo di euro 20.000,00 su c/c Il fatto, allegato P_ Parte_5
in comparsa (v. p. 57), risulta comprovato dal documento versato in atti dallo stesso attore sub
Doc. 9 (schede contabili/libro giornale), e non è stato contestato dall'attore.
Si rimanda in proposito alle considerazioni fatte al paragrafo precedente (5.7), da ritenere integralmente richiamate, non senza aggiungere che, non risultando dimostrato l'incasso di tale importo da parte della EB, il giudizio prognostico sull'esito di eventuali azioni di recupero della somma dall'EB avrebbe avuto esito negativo.
24
7. Il settimo motivo. Sulla restituzione della somma di Euro 90.000,00 e l'assenza di disponibilità della somma da parte di . _1
Il settimo motivo censura la sentenza nella parte in cui Giudicante ha ritenuto la responsabilità di del prelievo dal conto corrente della finalizzato alla restituzione _1 P_
della somma di Euro 90.000,00 a titolo di rimborso finanziamento socio.
Sul punto il Tribunale afferma, a pp. 6 e 7 della sentenza: i) che «Il C.T.U. […] ravvisa la responsabilità dell'ex amministratore » per il fatto che « , quale _1 _1
amministratore unico della società fallita, ha disposto in proprio favore il pagamento della somma di euro 90.000,00 a titolo di “rimborso finanziamento socio” ma anche in questo caso senza una reale giustificazione»; ii) che l'accadimento «in questione si [può] ritenere sufficientemente provat[o] nella [sua] materialità»; iii) che «appare manifesto e incontestabile che» dall'accadimento «sia derivato un danno patrimoniale per la società FO OL – F.lli
OL di Scipione s.r.l.»; iv) che il «danno» è «quantificabile in misura non inferiore all'importo di volta in volta versato a soggetti diversi dalla società stessa o altrimenti distratto dalle casse sociali» v) che «appare manifesta l'antigiuridicità del danno, insita nella circostanza di fatto che ciascuna di quelle attribuzioni di denaro ad altri soggetti non aveva causa in alcuna obbligazione della società né alcuna plausibile giustificazione economica».
Riproponendo le osservazioni alla CT, l'appellante afferma che in realtà la somma di euro
90.000,00 non era stata erogata alla da nel 2011, ma dalla P_ _1 [...]
, che avrebbe erogato la somma alla tramite il socio Controparte_2 P_ _1
, anch'egli correntista della , il quale lo aveva restituito alla
[...] Controparte_2
banca non appena erano stati onorati gli impegni economici della società fallita.
Nella sostanza il conto corrente del socio sarebbe stato un conto di appoggio della _1 società a fronte di una operazione finanziaria effettuata tra la e la P_ P_
. La circostanza sarebbe attestata dalle schede contabili Controparte_2 [...]
c/c 2112, marzo 2011, allegata in atti dal Fallimento attore. La somma non Controparte_2
sarebbe mai entrata nell'effettiva disponibilità del convenuto.
La sentenza viene pertanto criticata per la mancata corretta valutazione dei fatti allegati dal convenuto e non contestati dall'attore, oltre che dei documenti di causa per violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c., oltre che art. 2697 c.c., e in quanto tale andrebbe riformata con rigetto della domanda attorea sul punto.
Il motivo è privo di fondamento.
25 7.1 Il CT ha risposto esaustivamente al quesito del Tribunale, rilevando (II F.2 pag. 87
Relazione) che 1) alla data del 13.6.2011 il conto “Debiti V/Soci per finanziamenti” presentava un saldo di € 331.476,61, 2) in data 14.6.2011 si rileva: a) un'uscita di banca (c/c n. 2112 –
) di € 90.000,00 con descrizione “VOSTRA DISPOSIZIONE FICOLA CARLO P_
RESTITUZIONE FINANZIAMENTO SOCI DATA ORD 140611 CONTO BENEFICIARIO
01/054/00004089”, b) un'entrata di banca (c/c n. 4089 – ) di € 90.000.00 con _1
descrizione “DISPOSIZIONE VS FAVORE FORNI FICOLA -F.LLI FICOLA DI SCIPIONE S.R.L. – E PIU'
BREVE RESTITUZIONE FINANZIAMENTO SOCI DATA ORD 140611”, c) un decremento del debito della società nei confronti dei soci (conto “Debiti V/Soci per finanziamenti”) di pari P_ importo (€ 90.000,00).
Rispondendo poi alle osservazioni dei consulenti di parte di e di e CP_9 _1 PT
, il CT (pag. 113-114 e 119) ha precisato che la risposta al quesito si fondava sulla
[...]
documentazione versata in atti, e che all'esito delle verifiche ha concluso che non risultava documentazione, quale ad esempio un'apertura di credito – finanziamento - di € 90.000,00 a valere sul c/c accesso presso BPS SpA ed intestato al Sig. , dimostrativa che _1
l'operazione fosse un finanziamento della società da parte della banca per il tramite del socio, invece che un rimborso finanziamento socio, come accertato.
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti (contabile e bancaria) non è emersa pertanto la circostanza descritta dagli amministratori nella II memoria ex art. 183 c.p.c. e Per_ riportata dal TT. Consulente di parte della , secondo cui “il finanziamento di CP_9
euro 90.000,00 effettuato alla dall'Ing, in data 4/03/2011 era in realtà P_ _1
un finanziamento effettuato dalla alla , come da questa Controparte_2 P_ richiesto, per il tramite dell'Ing. ”. _1
Alla luce di quanto illustrato, l'operazione di € 90.000,00 è riconducibile ad una restituzione finanziamento socio, avvenuta in un momento in cui la versava in condizioni di P_
difficoltà (si vedano le situazioni contabili al 31.3.2011 ed al 30.6.2011 offerte al Collegio
Sindacale nell'ambito delle verifiche trimestrali) che mal si conciliano con l'uscita finanziaria e la relativa destinazione.
Il CT, senza essere smentito, ha infatti precisato che alla data del rimborso la società aveva già registrato una perdita (seppur senza scritture di rettifica) pari ad € 1.616.848,85, e di lì a poco (23.12.2011) la società sarebbe stata posta in liquidazione a causa di una perdita di oltre tre milioni di euro.
26 Appare quindi evidente la violazione della integrità patrimoniale della società, in quanto la restituzione, di poco anteriore alla messa in liquidazione della società (23.12.2011), è avvenuta quanto erano ben note a che, a tale data, rivestiva il ruolo di socio e _1
Amministratore IC della , la crisi di liquidità e pertanto la potenziale P_
insufficienza di fondi per far fronte all'indebitamento.
Ed è altrettanto chiara la trasgressione dell'art. l'art. 2467 c.c. secondo cui Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Il motivo deve essere pertanto rigettato.
8. L'ottavo motivo. Sulla mancata consegna della giacenza di cassa di euro 11.886,15.
L'ottavo motivo censura la sentenza in quanto ha ritenuto e _1 Parte_2
responsabili in solido della mancata consegna al Curatore della giacenza di cassa di euro
11.886,15, sulla base delle valutazioni del CT.
Osserva l'appellante: a) che dal 6.2.2012 aveva cessato le funzioni amministrative _1 per problemi di salute, la mancata consegna di tale somma in epoca successiva al , P_ dichiarato il 28.08.2012. Per tale motivo la sentenza violerebbe l'art. 1218 c.c., nonché gli artt-
115 e 116 cpc. b) l'assunto del Tribunale non è basato sul bilancio, ma su una stampa non aggiornata ricavata dal sistema contabile gestionale Agile in uso della società, consegnata al
Curatore dal liquidatore dopo il fallimento. Peraltro la somma non è stata sottratta, ma è stata impiegata per il pagamento degli stipendi dei dipendenti e per il rimborso delle loro spese. Il dato risulta provato dalle movimentazioni versate in atti (doc. 19 Appellanti); c) di riflesso alla contraddittorietà delle conclusioni del CT, la sentenza sarebbe illogica e contraddittoria. Il
CT afferma a pag. 24 che «- la consistenza effettiva della è stata oggetto di riscontro in Pt_6
occasione delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio Sindacale, - l'ultima verifica della consistenza della è quella effettuata in occasione dell'accesso del Collegio Sindacale Pt_6
presso la sede in data 26.7.2011; in tale sede veniva dato atto che la cassa a tale data ammontava ad € 2.191,89, - il saldo del conto 'Cassa contanti' alla data del fallimento ammonterebbe ad euro 9.069,22».
Ne deriva che in riforma della sentenza impugnata la Corte di appello dovrebbe rigettare la domanda risarcitoria.
Il motivo è infondato.
27 8.1 Pur essendo in astratto plausibile che la giacenza di cassa fosse impiegata per spese correnti, l'impiego concreto di tale importo residuo per pagare ai dipendenti gli acconti o i rimborsi spese non risulta specificamente provato. Manca infatti la indicazione e la documentazione degli acconti e dei rimborsi erogati ai dipendenti, di talché anche tale uscita di liquidità è priva di giustificazione.
Circa l'assenza di responsabilità di , non risulta dimostrata la consegna della _1
giacenza di cassa da (amministratore e liquidatore) al liquidatore _1 Parte_2
(liquidatore dal 6.2.2012). Pertanto entrambi devono ritenersi responsabili in solido. _1
per l'omessa consegna della somma al liquidatore, e per la mancata
[...] Parte_2 consegna alla EL Fallimentare e per avere omesso di richiedere la restituzione della somma al precedente liquidatore.
Circa la riduzione dell'importo risarcitorio a euro euro 9.069,22, contenuti ella cassa contanti, dalla situazione patrimoniale al 28.8.2012 emerge come la cassa contanti comprendeva parte delle disponibilità liquide. Alla quale devono essere aggiunte anche la Cassa contanti valuta estera (euro 162,15), la Cassa Verona (euro 1.323,10) la Cassa OD (euro 1.331,689) per un totale di euro 11.886,15.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
9. Il nono motivo. Sulla condanna alla rivalutazione monetaria e agli interessi. Violazione dell'art. 112 cpc.
Il nono motivo censura la sentenza nella parte in cui ha condannato il convenuto al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, in assenza di specifica domanda del
. Da qui la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc. P_
Il motivo è privo di fondamento.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la
28 pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (Cass. Civ. n. 24468 del 04/11/2020).
10. Il decimo motivo e la censura inerente la condanna alla refusione delle spese di lite.
Il decimo motivo censura la condanna alla refusione delle spese di lite e ne chiede la riforma.
Una differente regolazione delle spese di lite viene sollecitata sia in quanto la valutazione complessiva degli esiti del processo avrebbe giustificato una valutazione di soccombenza reciproca, sia in quanto una nuova regolazione è resa necessaria dall'eventuale accoglimento dell'appello che occupa.
La riduzione da parte del della pretesa risarcitoria da euro 6.000.000,00 a euro P_
300.000,00 (per effetto di rinuncia) è infatti conseguita alla parziale infondatezza della domanda avanzata certificata dal CT.
Il CT ha difatti accertato, diversamente da quanto prospettato dall'attore, che le scritture contabili della società erano regolarmente tenute e che la perdita del capitale sociale non si era verificata prima dell'anno 2011, momento in cui la era entrata in liquidazione. P_
Nell'anno 2009 e 2010 il patrimonio netto della società era in positivo (vedasi pp. 99 e s. relazione peritale).
Conclude chiedendo alla Corte di compensare le spese di lite, o comunque di ridurle.
Il motivo è fondato.
10.1 La S.C., con la sentenza S. U. n. 32061 del 31/10/2022, ha affermato che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Calando al caso di specie tale principio, occorre evidenziare che il , a fronte degli P_
addebiti prospettati, aveva quantificato il danno patrimoniale da risarcire alla società nella
29 misura di oltre sei milioni o nella maggiore somma, con il criterio del c.d. deficit tra attivo e passivo (v. conclusioni).
Parte degli addebiti sono stati tuttavia ritenuti infondati, in quanto non hanno superato il vaglio della consulenza tecnica d'ufficio, determinando una notevole diminuzione del danno risarcibile.
Tale importo si è poi ulteriormente ridotto a seguito della riduzione della domanda da parte del fallimento a euro 300.000,00.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la parziale fondatezza dell'appello in ordine all'esercizio del diritto di avvalersi della transazione conclusa tra la EL e membri del Collegio sindacale, e la complessità delle questioni analizzate, costituiscano gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione parziale delle spese ai sensi dell'art. 92 c. 2 cpc.
(II)
L'appello di Parte_2
1. Il primo motivo e il pagamento di euro 15.000,00 sul conto corrente della EB.
Il primo motivo di appello di censura la sentenza nella parte in cui, aderendo alle Parte_2 conclusioni del CT, ha ritenuto responsabile per avere disposto il versamento di Parte_2 euro 15.000,00, dovuti alla dal debitore , sul conto corrente P_ Controparte_13
della EB, con corrispondente danno patrimoniale per la . P_
Il danno tuttavia sarebbe inesistente. Al di là del fatto che la gestione dei rapporti commerciali tra e EB consentiva di procedere alla riscossione da parte della EB di P_
incassi da clienti esteri, in comparsa di costituzione e risposta l'appellante ha evidenziato come la somma di euro 15.000,00 bonificata il 4.06.2012 dalla su conto della Controparte_13
EB sarebbe stata restituita da quest'ultima società alla in data 10.09.2012 P_ con bonifico di Euro 20.000,00 su conto corrente intestato alla società ed Parte_5
appreso dalla procedura fallimentare.
Ne deriva che la Corte di appello dovrebbe respingere la domanda del , in quanto P_
avente ad oggetto un danno non effettivo.
Il mezzo non è suscettibile di accoglimento.
1.1 Dalla CT e dal materiale probatorio emerge che con una nota presumibilmente del
31.5.2012 , “… in qualità di rappresentante legale della …” ha Parte_2 P_ autorizzato la ad effettuare il pagamento a saldo delle fatture n. 135 Parte_7
(€ 15.000,00) e n. 2211 (€ 57.089,22) su conto corrente acceso presso Banca Popolare di
Sondrio (Suisse), codice SWIFT POSOCH22 (“… conto corrente acceso a nome della società di
30 intermediazione commerciale della , quale EB …” – pag. 56 comparsa di P_ costituzione e risposta amministratori). Il 4.6.2012 veniva effettuato il bonifico in favore della
EB (pag. 90 CT).
Il CT ha condivisibilmente affermato (pag. 92) che le somme di cui al bonifico del 4.6.2012 di euro 15.000,00,effettuato dalla società a saldo FT n. 135 del 28.7.2011 Controparte_13
sul conto corrente della EB, avrebbero dovuto essere restituite alla , ma P_
non è stata prodotta alcuna documentazione attestante la restituzione da EB a P_
.
[...]
Appare altresì infondato l'assunto secondo cui l'importo di euro 15.000,00 sarebbe compreso in quello di euro 20.000,00, entrato nel conto corrente della il 10.09.2012 Come P_
appurato dal CT (nota 12 pag. 92 Relazione e 119, risposta osservazioni) dalla lettura del libro giornale della tale pagamento viene descritto come “riscossione cliente estero”. In P_
assenza della indicazione del cliente che ha corrisposto l'importo, e considerata la non coincidenza di tale importo con quello di 15.000,00 non vi sono quindi elementi attendibili per ricondurre tale accredito (€ 20.000,00) ad una restituzione da EB a in relazione _1 all'operazione di cui trattasi.
La responsabilità dell'ordine di incasso di un credito di su conto corrente intestato a Parte_8
soggetto diverso (EB) dal titolare del credito va attribuita al Sig. . Parte_2
Il motivo deve essere pertanto respinto
2. Il secondo motivo. Sulla mancata consegna della giacenza di cassa di euro 11.886.15.
L'ottavo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto responsabile _1 della mancata consegna al Curatore della giacenza di cassa di euro 11.886,15, sulla base delle valutazioni del CT.
Ne deriva che in riforma della sentenza impugnata la Corte di appello dovrà rigettare la domanda risarcitoria anche su questo punto.
Stante la identità delle critiche formulate da con quelle di , si Parte_2 _1
rimanda alle considerazioni formulate al paragrafo I.8 relativo all'appello di . _1
3. Il terzo motivo. Sulla condanna alla rivalutazione monetaria e agli interessi. Violazione dell'art. 112 cpc.
31 Il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha condannato il convenuto al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, in assenza di una specifica domanda del
. Da qui la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 cpc. P_
Stante la identità delle critiche formulate da con quelle di , si Parte_2 _1
rimanda alle considerazioni formulate al paragrafo I.9 relativo all'appello di . _1
4. Il quarto motivo e la censura inerente la condanna alla refusione delle spese di lite.
Il quarto motivo censura la condanna alla refusione delle spese di lite e ne chiede la riforma.
Conclude chiedendo alla Corte di compensare le spese di lite, o comunque di ridurle.
Stante la identità delle critiche formulate da con quelle di , si Parte_2 _1
rimanda alle considerazioni formulate al paragrafo I.10 relativo all'appello di . _1
(III)
Ricalcolo dell'importo dovuto da e regolazione delle spese di lite _1
1. Quota di responsabilità dei sindaci. Ricalcolo dell'importo dovuto da ai sensi _1
dell'art. 1304 c.c..
1.1 Il CT (pag. 103 relazione) ha contenuto la responsabilità dei sindaci esclusivamente in ordine alla omissione di controllo della restituzione dalla a del P_ _1 finanziamento del socio di euro 90.000,00, avvenuta il 14.6.2011, sul rilievo che in caso di rimborso, il Collegio sindacale deve verificare che i finanziamenti dei soci non siano restituiti agli stessi in un momento di eccessivo squilibrio finanziario della società. Secondo quanto precisato dal CNDCEC nel commento alla norma di comportamento n. 10.7 - la vigilanza dell'organo di controllo è volta ad evitare il rischio che, con la restituzione dei finanziamenti, vengano lese le ragioni dei creditori mediante un'indebita riduzione del patrimonio sociale. La attribuzione di un'eventuale responsabilità solidale è stata rimessa alla valutazione del
Tribunale.
Il Collegio ritiene che la responsabilità, da circoscrivere esclusivamente a tale violazione, possa essere ripartita, sulla base del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., in quote uguali del 25
% tra e ciascun membro del Collegio sindacale. E' infatti del tutto evidente che il _1
Collegio sindacale doveva intervenire immediatamente chiedendo all'amministratore la restituzione di tale importo.
32 1.2 Essendo la responsabilità dei sindaci circoscritta all'importo di euro 90.000,00, che è parte del maggior danno di euro 1.998.281,00 imputabile a , la riduzione quanto a _1 _1
del danno da risarcire a euro 273.800,00 implica di riflesso una riduzione di quello di
[...] euro 90.000,00, e di conseguenza della somma da ripartire in quote da responsabilità.
A tal fine occorre scorporare dal minore importo oggetto della condanna di , pari a _1
euro 273.800,00 la somma proporzionalmente corrispondente a quella di euro 90.000,00, che
è pari a euro 12.331,53. Tale importo è parte del totale di euro 273.800,00 proporzionalmente riferibile alla restituzione del finanziamento socio, a cui sono tenuti e i Sindaci. _1
Dividendolo per quattro si ottengono euro 3.082,88 per ciascuno, corrispondente alla quota ideale del risarcimento dovuto.
1.3 Dall'importo della transazione dei sindaci, pari a euro 120.000,00 e da riferire al danno totale di euro 300.000,00 liquidato in sentenza, occorre scorporare la quota imputabile al danno provocato da , di euro 273.800,00, ottenendo euro 109.520. _1
1.4 Infine, poichè l'importo di euro 90.000,00 è parte del totale di euro 1.998.281, dall'importo di euro 109.520,00, riguardante tutte le voci di danno provocato da , occorre _1 estrapolare l'importo corrispondente, nella transazione, al danno di euro 90.000 derivante dalla restituzione del finanziamento.
Si ottiene quindi l'importo di euro 4.932,00, corrispondente alla quota della transazione riferibile al pregiudizio derivante dalla restituzione del finanziamento dei soci. Dividendo per tre tale importo, si ottiene quello di euro 1.644,00 corrispondente alla quota pagata in via transattiva dai sindaci.
1.5 Tale importo è inferiore a quello euro 3.082,88, corrispondente alla quota ideale di un quarto del risarcimento effettivamente dovuto sul totale di euro 273.800,00.
In applicazione dei principi giurisprudenziali indicati al par. I.1, dal totale del risarcimento del danno di euro 273.113,85 deve essere detratto l'importo corrispondente alla quota ideale del danno risarcibile a cui erano tenuti i tre sindaci, pari a euro 9.248,64 (= 3.082,48 x 3). Si ottiene pertanto l'importo di euro 263.865,21.
Sommati gli importi di euro 15.000,00 e di euro 11.886,15, si ottiene quello di euro
290.751,36.
2. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
33 L'impugnazione deve essere in parte accolta. In parziale riforma della sentenza, _1 deve essere condannato a versare alla EL l'importo di euro 263.865.21. Le restanti parti della sentenza vengono confermate.
Vengono respinte, in quanto non rilevanti, e inutili ai fini del decidere, le istanze istruttorie.
Gli appellanti, alla stregua di una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, devono essere ritenuti soccombenti, e vengono quindi condannati alla refusione delle spese di lite in solido, stante la identità di interessi articolati nella difesa.
L'accoglimento parziale dell'appello e la riduzione dell'importo del credito giustificano, per le ragioni suesposte la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura di un quarto, ponendo i residui tre quarti a carico degli appellanti, in quanto soccombenti all'esito di una valutazione complessiva dell'esito della lite.
I compensi professionali sono commisurati allo scaglione di riferimento, da euro 260.000,01 a auro 520.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 1137/2020 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie l'appello, e in parziale riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) condanna a pagare, a titolo di risarcimento danni al la _1 Controparte_1
somma di euro 263.865,21, oltre alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, dalla declaratoria di fallimento (28.08.2012) fino alla presente pronuncia, nonché agli interessi al tasso legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo.
2) conferma le restanti statuizioni della sentenza di primo grado.
3) compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi, e per l'effetto condanna _1
e in solido alla refusione in favore della convenuta appellata dei tre quarti
[...] Parte_2
residui di dette spese, che vengono complessivamente liquidate per il primo grado in euro
1.036,00 per anticipazioni e euro 16.000,00 per compensi professionali, e per il secondo grado in euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 %.
4) pone definitivamente le spese di CT per un quarto a carico della EL fallimentare, e per tre quarti a carico di e in solido. _1 Parte_2
Perugia, camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
34 35
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Claudio Baglioni consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. 343/2021
PROMOSSA DA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Brilli, elettivamente _1 Parte_2
domiciliati all'indirizzo di PEC attori appellanti Email_1
CONTRO
in persona del Curatore legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ponti, elettivamente domiciliato nel di lui studio in Bastia Umbra (PG) Via Olaf Palme 38, convenuti appellati
AVVERSO la sentenza n. 1137/2020, emessa nel giudizio n. 1632/2015 RG dal Tribunale di Perugia in composizione collegiale, depositata il 22.10.2020, la quale ha così statuito:
1) Condanna e in solido tra loro a corrispondere a _1 Parte_2 [...]
la somma di € 11.886,15 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici P_
ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
2) Condanna a corrispondere a titolo di risarcimento danni al Parte_2 [...]
la somma ulteriore di € 15.000,00 oltre rivalutazione monetaria annuale P_
secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
1 3) Condanna a corrispondere a titolo di risarcimento danni a _1 [...]
la somma ulteriore di € 273.113,85 oltre rivalutazione monetaria annuale P_ secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
4) Rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_2
5) Condanna e a rifondere a le _1 Parte_2 Controparte_1
spese del presente giudizio, liquidate in € 1.036,00 per spese ed in complessivi € 13.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
6) Condanna a rifondere a le Controparte_1 Controparte_2
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 13.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
7) Spese di CT, già liquidate in corso di causa, a carico di e in _1 Parte_2
solido tra loro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante. Note: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectiis, - accogliere il presente appello per tutti i motivi espressi nell'atto di appello e successivi scritti da ciascuno degli appellanti, dichiarando per l'effetto la nullità e/o annullando e/o riformando integralmente la sentenza di primo grado per tutti i motivi espressi;
- in riforma della sentenza gravata, così provvedere nello specifico
In via istruttoria, in revoca dell'ordinanza del 7.04.2022, accogliere le richieste istruttorie tutte formulate e riproposte nell'atto di appello, da intendersi ivi integralmente ritrascritte, senza alcuna inversione dell'onere della prova per i motivi espressi, quindi così provvedere con riferimento a _1
A) in via pregiudiziale, data la dichiarazione del convenuto, odierno appellante, di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione intercorsa tra il attore e i convenuti P_
TT.ri , e chiamati a rispondere CP_3 Controparte_4 CP_5
in via solidale con l'amministratore dei danni azionati dall'attore, alla luce delle richieste formulate in citazione dallo stesso attore come ridotte, per rinuncia, all'udienza del
23.01.2020, accertare e dichiarare l'estinzione delle pretese attoree avanzate nei confronti del convenuto per intervenuta rinuncia sottesa all'intercorsa transazione di cui sopra _1
2 tra attore e alcuni condebitori in solido per i motivi espressi al § A) atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
B) sempre in via pregiudiziale: B.1) rigettare ogni domanda dell'attore con riferimento ai profili ritenuti ma indebitamente dal Giudice di prime cure perché non individuata da circostanze specifiche ma solo generiche ed inidonee a fondare i fatti costitutivi del diritto azionato, e quindi in quanto carente, prima ancora che della prova, dell'allegazione richiesta all'attore in un giudizio in base al disposto di cui all'art. 99 c.p.c., data l'inutilizzabilità della CT in quanto suppletiva degli oneri di allegazione dell'attore per i motivi espressi al § B.1) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
B.2) rigettare ogni domanda dell'attore con riferimento ai profili ritenuti ma indebitamente dal Giudice di prime cure perché priva, oltre che di specifiche allegazioni, anche di prova o offerte di prova, stante la natura suppletiva ed esplorativa della CT richiesta ed ammessa in giudizio, comunque elisa, nei suoi elementi costitutivi, dai fatti allegati dal convenuto che, in quanto non contestati specificamente dall'attore, sono provati, e quindi espunti, per effetto del disposto di cui all'art. 115, c. 4 c.p.c., dal thema probandum per i motivi espressi al § B.2) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
B.3) rigettare ogni domanda dell'attore con riferimento ai profili ritenuti ma indebitamente dal Giudice di prime cure, in quanto infondata e non provata, data l'inutilizzabilità in parte qua della CT giuridica svolta in primo grado per i motivi espressi al § B.3) dell'atto di appello e successivi scritti, relativa parte, con ogni conseguente provvedimento;
C) rigettare tutte le domande formulate dal Fallimento attore in quanto destituite di ogni presupposto legittimante tanto con riferimento all'an dell'invocata responsabilità quanto con riferimento al quantum delle pretese risarcitorie azionate dall'attore, data l'inutilizzabilità anche delle valutazioni espresse dal CT, anche in applicazione della disposizione di cui all'art. 1227 c.c. alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio e contestato, sulla base di tutti i motivi espressi iprimo grado, nell'atto di appello al § C) e relativi sottoparagrafi C.1., C.2, C.3,
C.4., e successivi scritti, per ogni addebito considerato, con ogni conseguente provvedimento;
D) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi e conclusioni che precedono, disporre che sulle somme riconosciute all'attore non sono dovuti importi a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali ovvero in qualsiasi forma, in quanto non domandati dall'attore per i motivi espressi al § D) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
3 E) in ogni caso, condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, competenze e spese generali (15%), iva e cpa come per legge del doppio grado di giudizio ovvero disporre in riforma della sentenza di primo grado, in ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello, la compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite e di CT del primo grado o in estremo subordine la riduzione delle spese di lite per i motivi espressi al § E) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento. con riferimento ad Parte_2
A) respingere la domanda dell'attore di cui al punto G) dell'atto di citazione afferente al pagamento di Euro 15.000,00 ovvero di qualsiasi altra somma, in quanto infondata perché avente ad oggetto comunque il risarcimento di un danno patrimoniale non causato dal convenuto ed in ogni caso un danno non effettivo per i motivi espressi in primo grado e al § A) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
B) respingere la domanda dell'attore afferente alla mancata consegna della cassa di cui al punto A) dell'atto di citazione in quanto non supportata da effettivi riscontri in ordine alla consistenza della cassa realmente giacente alla data del fallimento della società per i motivi espressi in primo grado e al § B) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
C) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi e conclusioni che precedono, disporre che sulle somme riconosciute all'attore non sono dovuti importi a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali ovvero in qualsiasi forma, in quanto non domandati dall'attore per i motivi espressi al § C) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento;
D) in ogni caso, condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, competenze e spese generali (15%), iva e cpa come per legge del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. ovvero disporre in riforma della sentenza di primo grado, in ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello, la compensazione ex art. 92
c.p.c. delle spese di lite e di CT del primo grado o in estremo subordine la riduzione delle spese di lite per i motivi espressi al § D) dell'atto di appello e successivi scritti, con ogni conseguente provvedimento.
Appellato. Note: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello respingere l'appello proposto da _1
e confermare la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1137/2020 pubblicata in Parte_2
data 22/10/2020 nel procedimento rg 1632/2015 con condanna di parte appellante alle spese del presente giudizio.
4 L'Avv. Andrea Ponti chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc e si oppone alla verbalizzazione che esulino dalle brevi note scritte di udienza e che assumano invece il carattere di memoria;
ove rese si chiede che le stesse vengano estromesse o, laddove ammesse, che nel rispetto del contraddittorio venga concesso termine per contro replica.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 06.09.2017, la
[...]
dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia il 28 Agosto 2012, Parte_3
adiva il Tribunale di Perugia nei confronti:
-) di e , al fine di far valere la loro responsabilità ai sensi dell'art. 146 della _1 Parte_2 legge fallimentare e degli artt. 2043, 2393, 2394, 2394-bis, 2447, 2476, 2482-bis, 2482-ter,
2484 e 2485 del codice civile.
-) dei sindaci , e al fine di far valere CP_3 Controparte_6 CP_5
la loro responsabilità ai sensi dell'art. 2407 c.c..
-) della Controparte_7
-) della . Controparte_2
Allegava quanto segue:
(a) alla data del fallimento risultava registrata liquidità, sotto forma di cassa e di polizze assicurative, non rinvenuta dal Curatore né a lui consegnata, per un totale di circa euro 67.000; si ipotizza quindi una distrazione addebitabile all'ex amministratore ed all'ex liquidatore;
(b) nella contabilità della società fallita risultavano registrate a credito - per circa euro
1.900.000 – somme erogate quali “anticipazioni” o “acconti” alla società Controparte_7
di cui erano soci e amministratori gli stessi ed . In assenza causali, si _1 Parte_2 trattava di liquidità distratta dal patrimonio della società fallita;
da qui la responsabilità dell'ex
Con amministratore e dell'ex liquidatore della società fallita ma anche della società ;
(c) dalla contabilità della società fallita risultano crediti per circa euro 596.000 verso EB
LT e verso RE & TE s.r.l., società entrambe titolari di quote del capitale della società fallita e riconducibili a ed , entrambe insolvibili;
anche in questo caso _1 Parte_2
vi era una distrazione a danno della società fallita;
(d) l'ultimo bilancio della società fallita riportava “rimanenze” per euro 1.069.134, mentre il valore delle rimanenze rinvenute dalla EL era molto inferiore, nè risultavano registrate cessioni tali da giustificare la differenza, con conseguente distrazione di beni addebitabile all'ex amministratore;
5 (e) vi erano ulteriori scostamenti fra le poste attive risultanti dai bilanci e quelle effettivamente verificate;
vi erano quindi ulteriori distrazioni da addebitare all'ex amministratore _1 per un ammontare indicativo di euro 300.000;
(f) la società fallita aveva ottenuto dalla un mutuo di euro 400.000 a Controparte_2
Con fronte di una garanzia ipotecaria prestata dalla società , la quale peraltro era a sua volta debitrice verso la società fallita. L'operazione era dannosa per la EL attrice, perché la Con costituzione dell'ipoteca sui beni della in favore della avrebbe privato di ogni CP_2
Con garanzia patrimoniale i crediti della società fallita verso la . Inoltre, grazie a quel finanziamento la società fallita aveva versato a euro 90.000 con pagamento _1 preferenziale. Anche questi aspetti configuravano responsabilità degli ex amministratori;
(g) una ulteriore distrazione di fondi era data dal fatto che un soggetto terzo, debitore della società fallita per circa euro 72.000, aveva versato detto importo su un conto bancario indicatogli all'uopo da , ma non appartenente alla società; _1
(h) dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009 (giugno 2010) l'amministratore aveva omesso di riconvocare l'assemblea dei soci per disporre la ricostituzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. o in alternativa per disporre la cessazione dell'attività
(i) i sindaci erano corresponsabili per omesso controllo su tali operazioni.
La EL attrice indicava pertanto in euro 6.000.000 circa (pari alla differenza fra il passivo e l'attivo del fallimento) l'ammontare del danno ascrivibile ascrivibile ll'ex amministratore _1
.
[...]
Incardinato il contraddittorio, i Sindaci convenuti, su autorizzazione del Tribunale, evocavano in causa le rispettive compagnie assicuratrici per il rischio di responsabilità professionale: rispettivamente Controparte_8 CP_9 P_0
In corso di causa la veniva dichiarata fallita. Di conseguenza il giudizio Controparte_7
veniva dichiarato interrotto, per essere poi riassunto nei confronti di tutte le parti, ad eccezione della stessa nei cui confronti veniva dichiarata l'estinzione. Controparte_7
Depositate le memorie ex art. 183 c. 6 cpc, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con una consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla dr.ssa Per_1
a seguito della rinuncia del consulente incaricato in precedenza.
[...]
Dopo l'espletamento della CT la EL attrice rinunciava agli atti nei confronti dei tre componenti dell'organo di controllo, i quali a loro volta rinunciavano agli atti nei confronti dei rispettivi chiamati in causa. All'esito dell'udienza del 19 dicembre 2019 il giudizio veniva
6 dichiarato estinto nei confronti dei sindaci, e all'udienza del 23 gennaio 2020 veniva dichiarato estinto nei confronti dei chiamati in causa, in entrambi i casi con compensazione di spese.
A tale udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni. la parte attrice dichiarava di limitare la domanda risarcitoria all'importo di euro 300.000,00 nei confronti di e _1 PT
, in solido tra loro, e 300.000,00 nei confronti della . I
[...] Controparte_2
convenuti dichiaravano di avvalersi ai sensi dell'art. 1304 cpc degli effetti favorevoli della transazione conclusa tra la EL e i sindaci, chiedendo la rimessione della causa in istruttoria al fine di ottenere l'esibizione dell'accordo.
La causa veniva assunta in decisione nei confronti della EL attrice e dei convenuti _1
, e la . Dalla lite veniva quindi espunta la
[...] Parte_2 Controparte_2
questione della responsabilità dei sindaci.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc, veniva pronunciata la sentenza in esame, contenente le statuizioni indicate in epigrafe.
La sentenza aderiva nella sostanza alle conclusioni del CT, il quale aveva ravvisato la responsabilità dell'amministratore e del liquidatore per una parte _1 Parte_2 degli addebiti loro ascritti dal . Escludeva la sussistenza di una responsabilità P_ risarcitoria della , nei cui confronti la domanda veniva respinta. Ne Controparte_2
seguiva l'accoglimento della domanda nei confronti di , e il rigetto nei confronti _1
della . Controparte_2
L'appello di e , tempestivamente proposto, censura in estrema sintesi: _1 P_1
A) Quanto a _1
- l'omessa pronuncia sulla eccezione di estinzione per effetto della transazione tra attore e i sindaci: violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 132, c. 1 n. 4 c.p.c. e art. 111 Cost.; violazione dell'art. 1304 c.c.; violazione dell'art. 115 c.p.c.;
- L'ammissione della CT e la Violazione dell'art. 99 c.p.c. in comb. disp. con l'art. 112 c.p.c.;
- la violazione dell'art. 2697 e dell'art. 115 cpc, e sulla assenza di specificità della contestazione da parte del nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc.; P_
- la utilizzabilità in giudizio della consulenza tecnica d'ufficio;
- In relazione agli anticipi alla FAC, la violazione dell'art. 247 c.c. e degli artt. 114 e 116 cpc.
Omessa motivazione e motivazione apparente. La violazione degli artt. 1227 c.c., degli artt.
114 e 116 cpc, l'omessa pronuncia ex art. 112 cpc e l'omessa motivazione o motivazione apparente.
7 - sui versamenti in favore della EB, la violazione dell'art. 2476 c.c. e degli artt. 115 e 116
c.p.c.., dell'art. 1227 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., sull'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sull'assenza o apparenza della motivazione.
- sulla restituzione della somma di Euro 90.000,00, l'assenza di disponibilità della somma da parte di . _1
B) quanto a , Parte_2
- la assenza di responsabilità per l'ordine di pagamento alla EB della somma di euro
15.000,00, che sarebbero stati restituiti.
C) quanto a e , _1 Parte_2
- la assenza di responsabilità per la mancata consegna della giacenza di cassa di euro
11.886,15.
- la inapplicabilità della rivalutazione monetaria e degli interessi al danno risarcibile;
- la erroneità della condanna alla refusione delle spese di lite.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza telematica del 15.02.2024 la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni indicate in appresso.
(I)
L'appello di _1
1. Il primo motivo. Sulla eccezione di estinzione della pretesa della EL per effetto della transazione tra attore e i sindaci. Sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 132, c. 1 n. 4
c.p.c. e art. 111 Cost.,dell'art. 1304 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
Il primo motivo critica la sentenza, in quanto ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di estinzione delle pretese risarcitorie del contro l'amministratore per effetto della P_
transazione intervenuta in corso di causa tra la EL e i sindaci (condebitori in solido), di cui ha dichiarato di voler profittare ex art. 1304 c.c.. _1
L'appellante ribadisce la dichiarazione di voler profittare della transazione, costituente un diritto potestativo (Cass. s. u. 30174/2011), formulata nelle note di precisazione delle conclusioni del 22.1.2020 e all'udienza del 23.1.2020, nella quale aveva chiesto al Tribunale di ordinare la esibizione del documento inerente l'accordo.
La sentenza sarebbe nulla, in quanto silente sul punto. Inoltre, la sentenza sarebbe viziata per violazione dell'art. 1304 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., dato che a fronte della transazione e della
8 volontà di di profittarne, ha omesso di applicare l'art. 1304 c.c., con conseguente _1 estinzione del debito risarcitorio.
L'intervenuta transazione tra il attore e i sindaci sarebbe pacifica, in quanto non P_ contestata specificamente ex art. 115, c. 4 c.p.c., dal fallimento. Inoltre la transazione sarebbe provata dal rapporto riepilogativo del 5.11.2020 (doc. 3 allegato all'atto di appello), inerente la proposta transattiva dei sindaci, l'accettazione del fallimento e l'esecuzione dell'accordo transattivo.
Infine la solidarietà della responsabilità tra amministratori e sindaci sussiste indipendentemente dal differente titolo di responsabilità, e dal fatto che la responsabilità sia collegata a condotte distinte (Cass., n.15341/2005 e Cass. n.16050/2009).
Chiede di accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione ex art. 1304 c.c. delle pretese azionate dal verso il convenuto per l'intervenuta transazione con i sindaci di cui dichiara di P_
voler profittare ex art. 1304 cc.. Chiede altresì la rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre l'acquisizione dell'atto transattivo concluso ai sensi dell'art. 210 cpc.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
1.1 La conclusione della transazione tra la EL Fallimentare, i sindaci e le rispettive
Compagnie di Assicurazione è pacifica, in quanto la EL non ha specificamente contestato tale circostanza, limitandosi ad affermare che la controversia era stata definita, che l'atto transattivo richiede la forma scritta ad probationem, e che l'onere di fornire prova dell'accordo gravava sul soggetto intenzionato ad avvalersi dell'effetto di tale accordo. E' noto per contro che a fronte delle allegazioni avverse, occorre prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, sui fatti affermati dall'attore a fondamento della eccezione di estinzione (Cass. n. 22701 del 28/09/2017). Pertanto occorre dare continuità al principio secondo cui, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. Civ. n. 17889 del 27/08/2020).
1.2 L'istanza di esibizione ex art. 210 cpc del documento contenente l'accordo è ad ogni modo superflua. Dal Rapporto riepilogativo n. II/2020 risulta che l'accordo transattivo accordo ha previsto il pagamento di euro 120.000,00 oltre euro 7.000,00 di rimborso della CT. Ciò consente alla Corte di individuare i termini dell'accordo.
In proposito la S. C. ha affermato che qualora la forma scritta sia richiesta ad probationem, la produzione del relativo documento è necessaria solo quando sorga contestazione sull'esistenza e sul contenuto del negozio, e non anche quando in proposito non sussista
9 contrasto fra le parti (Cass. Civ. n. 1812 del 29/03/1979; Cass. n. 3192 del 25/05/1982). Si è pertanto affermato che il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. Civ . n. 25999 del 17/10/2018).
1.3 Ciò premesso, il pagamento dell'importo di euro 120.000,00 non può estinguere l'intero debito. Esso è infatti inferiore sia all'importo complessivo del danno registrato dal CT, pari a euro 2.025.178,20, sia al totale di euro 300.000,00 conseguenza della riduzione della domanda da parte del fallimento, sia, come si vedrà, alla quota di responsabilità di ciascuno per l'illecito accertato dal CT a carico dei sindaci (Par III.1).
A tale proposito la Suprema Corte ritiene che l'art. 1304, comma 1, cod. civ., che disciplina gli effetti della transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale, mentre quando la stessa è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, essa rimane al di fuori della previsione normativa. Pertanto, se la somma pagata è pari o superiore ad essa, riduce l'intero debito dell'importo corrispondente all'importo transatto, mentre se è inferiore la riduce della sola quota ideale gravante sul debitore transigente, producendo automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri consorti (Cass., SU, n. 30174 del
2011; cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2426 del 2024; Cass. n. 7094 del 2022;
Cass. n. 25980 del 2021).
Ne discende che l'importo del danno risarcibile deve essere rideterminato sulla base della della quota di responsabilità ascrivibile a ciascun componente dell'organo di controllo, in correlazione al quadro istruttorio emerso (infra par. III.1).
2. Il secondo motivo. L'ammissione della CT e la Violazione dell'art. 99 c.p.c. in comb. disp. con l'art. 112 c.p.c.
10 Nel secondo motivo afferma che la sentenza è nulla o affetta da violazione dell'art. _1
99 c.p.c., e dell'art. 112 c.p.c. in quanto ha ammesso la CT al fine di supplire alle carenze assertive attoree con riferimento ai fatti costitutivi della pretesa, per poi aderire sic et simpliciter alle valutazioni della CT, esuberanti da qualsiasi deduzione dell'attore. Sia nell'atto introduttivo che nella successiva memoria art. 183 c. 6 n. 1 cpc, il fallimento si sarebbe infatti limitato a elencare gli addebiti di responsabilità da imputare a titolo di “distrazione” o
“appropriazione” al convenuto, basandoli su astratte voci di bilancio o prospetti contabili finali con valori (annotazioni contabili) che, esposti e non rinvenuti in società dal Curatore, erano da considerarsi riferiti ad operazioni tout court prive di causale in quanto non realizzate o fittizie.
Nello svolgimento dell'incarico il CT si è quindi spinto oltre i limiti dell'incarico, dal momento che ha individuato circostanze esulanti dalla verifica tecnico-contabile e dalle allegazioni dell'attore e alle mancate specifiche contestazioni dell'attore dei fatti allegati dal convenuto.
Il motivo è privo di fondamento.
2.1 Indipendentemente dalla limitazione della domanda, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, la EL fallimentare ha sufficientemente descritto e documentato i fatti costitutivi alla base della azione di risarcimento spiegata, desumendoli dalle evidenze presenti nelle scritture contabili, nei bilanci e nella documentazione bancaria.
In particolare nell'atto di citazione la responsabilità dell'ex amministratore è stata _1
individuata sino a concorrenza di euro 6.079.729,69, pari al valore dello stato passivo (euro
6.262.597,09) detratti i valori realizzati dei crediti (euro 35.867,40) e il totale della stima dei beni mobili rinvenuti ed inventariati (euro 147.000,00).
La responsabilità di – per le condotte oggetto di specifica imputazione ai punti A- Parte_2
C dell'atto di citazione – è stata individuata in euro 595.918,59.
Le imputazioni di responsabilità si sono basate inoltre su un adeguato supporto probatorio e documentale, di cui si è avvalso il CT per accertare i fatti e la responsabilità dei convenuti.
2.2 Circostanze di natura secondaria e tecnica accertate dal CT hanno avvalorato i fatti principali dedotti e documentati dalla EL Fallimentare. Pertanto sono prive di fondamento le doglianze inerenti:
- alle deduzioni e alle prospettazioni giuridiche del CT inerenti gli “anticipi Fac” di , _1
(pp. 29-52 relazione peritale);
- alla individuazione, quanto ai “crediti verso la società EB” verso per Euro _1
144.825,10, di circostanze (pp. 55-57 relazione), basate sulla non veridicità della voce di bilancio;
11 - alle considerazioni del CT in ordine alla restituzione dell'importo di Euro 90.000,00 verso
, (v. p. 6 citazione, lettera E) (v. p. 55 comparsa); _1
2.3 E' noto poi che secondo la S. C. in base all'art. 194 c.p.c. le indagini che il giudice può commettere al CT possono avere ad oggetto la valutazione, nel caso di consulenza deducente, o l'accertamento - nel caso di consulenza percipiente - dei fatti materiali dedotti dalle parti, e non altri.
Il c.t.u. non può certamente indagare d'ufficio su fatti principali mai ritualmente allegati dalle parti. Non può inoltre acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova.
A tali principi può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali.
La prima deroga ricorre quando sarebbe assolutamente impossibile per la parte interessata provare il fatto costitutivo della sua domanda od eccezione, se non attraverso il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche.
La seconda deroga, riguarda i fatti accessori o secondari, di rilievo puramente tecnico, il cui accertamento, come nel caso di specie, è necessario per una esauriente risposta al quesito, o per dare riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti.
Pertanto, secondo quanto emerge dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto per il consulente tecnico d'ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa essere effettuato soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche. In questo caso è consentito al medesimo CT acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti posti dal giudice, sebbene risultanti da documenti non prodotti dalle parti in causa, e, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, mentre il divieto in parola è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria (Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2018, n.15774).
In tale ottica, è stato anche affermato il correlato principio che il consulente tecnico d'ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultante da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che in quanto posti direttamente a fondamento delle domande ed eccezioni, devono essere provati dalle parti (Cass. civ., sez.III, 23 giugno 2015, n.12921).
Il motivo pertanto non è suscettibile di accoglimento.
12
3. Il terzo motivo. Sulla violazione dell'art. 2697 e dell'art. 115 cpc, e sulla assenza di specificità della contestazione da parte del nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc. P_
Da altra angolazione secondo gli appellanti la sentenza, nella adesione alle conclusioni del CT, sarebbe viziata da violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 115 cpc.
In primo luogo a EL si sarebbe limitata a elencare le voci di bilancio o i prospetti finali contabili da cui ricavare la responsabilità del convenuto. Pertanto dovrebbe essere qualificata esplorativa e volta a eludere l'onere di specificità assertiva del ricorrente.
In secondo luogo la sentenza è viziata in quanto fondata su una CT utilizzata per eludere l'art. 115 c. 4 cpc.. Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, avrebbe preso specifica posizione sulle deduzioni attoree, allegando i fatti inerenti i rapporti intrattenuti tra la e la P_ [...]
al par.
1.1. e 1.5. della comparsa di costituzione, oltre che alle pp. 38-43 sempre CP_7
della comparsa di costituzione, in ordine ai rapporti della con la e P_ CP_7
con la EB, che non sarebbero stati specificamente contestati dal nella P_
Memoria ex. art. 183 c.
6. n. 1 cpc.
Chiedono alla Corte di respingere la domanda attorea perché priva, oltre che di specifiche allegazioni, anche di prova o offerte di prova, stante la natura esplorativa della CT richiesta ed ammessa in giudizio.
Il motivo non merita condivisione.
3.1 La documentazione contabile è il principale, e talora unico, elemento che il Curatore
Fallimentare ha a disposizione per ricostruire la evoluzione dell'assetto gestionale, contabile amministrativo dell'impresa in dissesto. Quindi nel caso che occupa è sulla base della documentazione contabile che la EL ha storicamente ricostruito la progressiva depauperazione del patrimonio sociale da parte degli appellanti.
Contrariamente a quanto opina parte appellante, l'utilizzo e la menzione della documentazione contabile è essenziale nell'indagine sulle responsabilità degli amministratori, in quanto essa ha registrato in modo sistematico il dipanarsi delle condotte dissipative, su cui deve essere verificata la fondatezza degli addebiti.
3.2 Circa i rapporti tra la e la l'appellante lamenta del tutto P_ CP_7
infondatamente che il fallimento non avrebbe risposto alle seguenti argomentazioni:
-) la è sempre stata collegata alla , appartenente al gruppo societario CP_7 P_ facente capo alla ha svolto sin dalla sua costituzione in via prevalente attività P_
complementare alla capogruppo , fornendole prodotti a condizioni di prezzo di P_
notevole favore (con sconti di oltre il 30% rispetto al listino merci e risparmio di costi di oltre 2
13 milioni di euro nel tempo), oltre a consentirle di utilizzare in modo continuativo i propri spazi e beni sia mobili che immobili per l'esercizio della sua attività imprenditoriale;
-) il valore dei beni mobili e immobili della come stimati nel dicembre del 2008 CP_7 nella perizia a firma dell'Ing. ra superiore ad euro 3.000.000,00; Per_2
-) dal 2007 era stato avviato un progetto di ristrutturazione e riorganizzazione societaria da parte della coadiuvato e supervisionato dai consulenti esterni e rallentato nella sua P_
attuazione da eventi non imputabili alle società. Tale progetto si sarebbe concluso con l'acquisizione della pressoché totalità delle quote societarie della da parte della CP_7
, di cui lo stesso attore dà atto in citazione. P_
Il Fallimento nella memoria art. 183 c. 6 n. 1 cpc ha preso specifica posizione su tali circostanze, come è dato leggere al punto 4: “4_ La difesa avversaria tenta (infondatamente) di confutare gli addebiti attorei sulle condotte dissipative poste in essere dal sig. _1
asserendo che “i versamenti di cui si discute furono versamenti che la ebbe ad P_
effettuare nel corso del tempo alla nell'ambito di una complessiva operazione di CP_7
ristrutturazione societaria” (cfr. p.39 comparsa di risposta ed ) […] Tali _1 PT contabilizzazioni attive – dopo l'effettuazione delle operazioni – avrebbero dovuto trovare asserito rimedio e componimento in asseriti progetti (mai realizzati) di fusione societaria e di trasferimento immobiliare. […] La distrazione delle somme ha concretato fatto illecito non potendosi qualificare in modo diverso la registrazione di acconti a fornitori senza causale oggettiva. Peraltro, nei verbali dell'assemblea dei soci e del Collegio Sindacale di P_
(cfr. all.8 atto di citazione) man mano che venivano effettuate le distrazioni, l'amministratore
sosteneva che avrebbe sanato le operazioni con acquisizioni immobiliari (???) e _1 progetti di fusione impossibili, in quanto la società era ormai decotta e non poteva che fallire visto i debiti di milioni di euro.
3.3 Parimenti adeguata è la contestazione mossa dal in ordine ai rapporti della P_
con la Azure blue, relativi: P_
- ai debiti maturati dalla verso detto fornitore, oltre che al pagamento di Euro P_
20.000,00 da parte di EB in data 10.09.2012;
- alle vicende occorse a partire dal 2009, e così nell'anno 2011, come rappresentati al par. 1.2,
1.3. e 1.4. della comparsa di costituzione;
- alla struttura organizzativa della , allo specifico processo produttivo della stessa di P_
cui al par.
1.7. della comparsa di costituzione;
14 - alla somma di euro 90.000,00 mai entrata nella disponibilità effettiva del convenuto, dato che la voce in questione costituisce una mera operazione di giro contabile.
Sul punto, nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc la EL ha argomentato che Le registrazioni e pattuizioni contratte con le società EB LI e RE & TE SR
(società riferite ai soci/amministratori di in relazione alle Parte_3
quali si è avuta la contabilizzazione di crediti e che risultano economicamente irresponsabili e senza disponibilità) sono state dannose/depauperative e ne va imputata nel complesso la responsabilità all'examministratore per euro 595.918,59 (cfr. schede contabili – _1 all.9 atto citazione;
relazione Centro Servizi in Outsorcing SR - all.11 atto citazione) in concorso con per le responsabilità legali ricoperte nella società. Controparte eccepisce al Parte_2
riguardo che “le due società in questione, oltre ad aver maturato debiti come clienti nei confronti della , hanno, per vero, maturato nei confronti della stessa anche una P_
serie di corrispondenti crediti, nella loro qualità di fornitori” (cfr. p.45 comparsa di risposta
ed ). _1 PT
Il Curatore contesta l'asserita esistenza di crediti di tali società. Tutte le operazioni con le stesse intervenute “a debito” di FO OL – F.lli OL di Scipione SR sono state volte a depauperare il patrimonio della società fallita, irriscontrabili causali del corretto insorgere di debiti.
Le operazioni – ferme le fuoriuscite economiche che i crediti verso tali società concretano - sono state fittizie e volte a depauperare il patrimonio della societàfallita, fino a prova contraria.
Ne deriva il rigetto del motivo di impugnazione.
4. Il quarto motivo. Sulla utilizzabilità della CT tecnica.
In base al quarto motivo la CT sarebbe inutilizzabile in quanto basata su valutazioni giuridiche, con formulazione di giudizi (ex post e non ex ante) rimessi solo al giudice.
La CT partirebbe infatti dai principi che regolano l'azione di responsabilità degli amministratori e sindaci di società di capitali, l'individuazione dei doveri e delle violazioni, il nesso di causalità tra fatto e danno e dei suoi criteri di accertamento, il danno e i criteri di quantificazione (tutte questioni non allegate/specificate, neppure sotto un profilo giuridico, dall'attore). La individuazione dei fatti costitutivi della responsabilità risentirebbe di tale impostazione, con una serie di valutazioni giuridiche e giudizi esulanti dai compiti dell'ausiliario del giudice (con riferimento alla questione “anticipi fac”, ai “crediti azureblue”, alla
“restituzione euro 90.000,00”; alla questione “mancata consegna cassa”19).
15 La sentenza sarebbe quindi nulla e deve essere riformata con il rigetto della domanda dell'attore, in considerazione della inutilizzabilità della CT.
4.1 Anche questo motivo è privo di fondamento, in quanto il CT, sottoponendo al vaglio la documentazione versata in atti, non ha fatto altro che verificare la sussistenza o meno delle causali delle uscite dalla , e i fatti di natura diversa accertati non costituiscono P_
pertanto fatti principali (oggetto di specifica allegazione) ma fatti secondari che avvalorano la fondatezza dell'assunto attoreo.
Il motivo è pertanto privo di fondamento.
5. Il quinto motivo. Sugli anticipi FAC. La violazione dell'art. 2476 c.c. e degli artt. 114 e 116 cpc. L'omessa motivazione e motivazione apparente. La violazione degli artt. 1227 c.c., degli artt. 114 e 116 cpc, l'omessa pronuncia ex art. 112 cpc e l'omessa motivazione o motivazione apparente.
Il quinto motivo, con cui entra nel merito degli addebiti mossi dal CT, censura la _1
sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità di per gli anticipi alla _1 Con
. Il Tribunale, aderendo alla CT (pp. 6 e 7) ha affermato che il C.T.U. ha ravvisato la responsabilità dell'ex amministratore per il fatto che «la società fallita, mentre era _1
amministrata da , ha effettuato reiterati versamenti di denaro in favore della _1
collegata società nominalmente a titolo di anticipi, ovvero acconti per CP_7
l'acquisto-mai concretatosi-di fatto senza corrispettivi o altra causale plausibile, senza garanzie e comunque senza prospettive di rientro, per un totale di Euro 1.630.199,18; queste somme non sono mai state recuperate;
[…] allo stesso modo è stata erogata alla società CP_7 la ulteriore somma di euro 133.267,87, senza alcuna causale, mai recuperata»; ii) che «appare manifesto e incontestabile che» dall'accadimento «sia derivato un danno patrimoniale per la società FO OL – F.lli OL di Scipione s.r.l.», quantificabile in misura non inferiore all'importo di volta in volta versato a soggetti diversi dalla società stessa o altrimenti distratto dalle casse sociali. iii) che appare manifesta l'antigiuridicità del danno, insita nella circostanza di fatto che ciascuna di quelle attribuzioni di denaro ad altri soggetti non aveva causa in alcuna obbligazione della società né alcuna plausibile giustificazione economica.
L'appellante lamenta quindi la violazione dell'art. 2476 c.c., in quanto il primo giudice ha omesso di considerare le ragioni giustificative a base dei versamenti alla da CP_7
parte della controllata FO OL spa.
16 L'appellante ribadisce che nel 2008 la capogruppo aveva avviato la ristrutturazione P_ societaria, mediante acquisizione da parte della del patrimonio aziendale della P_ [...]
delle quote sociali o degli immobili della CP_7 CP_7
In funzione della futura acquisizione del patrimonio aziendale, nel 2008 gli immobili e i mobili della erano stati stimati dall'Ing otali euro 3.041.100,00,. CP_7 Per_2
Nel 2006 e nel 2010 la FAC refrattari aveva inoltre concesso garanzie ipotecarie sui propri immobili, necessarie alla operatività della . P_
In data 23.12.2011 la aveva quindi acquisito la quasi totalità delle quote sociali P_ della collegata CP_7
In tal modo la aveva riportato all'interno del proprio perimetro tutto l'attivo della P_
come previsto dal progetto di riorganizzazione e ristrutturazione a cui erano CP_7
finalizzati i versamenti.
Inoltre, accogliendo la richiesta risarcitoria, il Tribunale non avrebbe considerato i vantaggi che la ha acquisito nell'ambito del rapporto commerciale con la La P_ CP_7 [...]
ha sempre svolto attività di produzione di materiali refrattari necessari ai CP_7 macchinari della , complementare alla attività della capogruppo, a condizioni di P_ notevole favore e interagendo con la sua attività produttiva.
Tale circostanza escluderebbe la responsabilità dell'appellante in base alla teoria dei vantaggi compensativi, a torto obliterata dal Tribunale. L'apparente perdita della è infatti P_
legittima, in quanto controbilanciata dai «vantaggi compensativi», costituiti dai “benefici” effettivi, anche se indiretti, conseguiti o conseguibili, ricollegabili alla politica gestionale del gruppo. Infatti in base all'art. 2497 c.c., in tema di direzione e coordinamento delle società, nella valutazione del pregiudizio recato alla società dalle singole operazioni occorre tenere conto dell'inserimento nel più ampio contesto del gruppo, degli effetti positivi per la società in conseguenza di vantaggi ricevuti dal gruppo societario, e delle contropartite conseguite. Tale valutazione si rinverrebbe anche nell'art. 2634 c. 3 c.c., che esclude la illegittimità della condotta dell'amministratore distrattiva dei beni sociali, in presenza di profitto della società collegata o del gruppo.
Da altra prospettiva l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1227 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc, l'omessa pronuncia ex art. 112 cpc e l'omessa motivazione o apparenza della motivazione.
Il Tribunale non si sarebbe espresso sull'eccezione di interruzione del nesso causale tra condotta imputata e danno rivendicato dal ex art. 1227 c.c., omettendo di fornire P_
qualsiasi motivazione.
17 Dopo la dichiarazione di fallimento della del 28.08.2012 la non avrebbe P_ Pt_3 spiegato alcuna azione recuperatoria dei versamenti contro la Anzi, nella prima CP_7 memoria ex art. 183 c.p.c. la EL Fallimentare avrebbe ammesso che prima della notifica dell'atto di citazione del 23.03.2015 non era stato fatto nulla verso la Le CP_7
omissioni del per quasi tre anni di tempo nell'attivare le azioni recuperatorie verso P_
la (fallita nel Dicembre 2017) costituiscono un fatto interruttivo del nesso Parte_4
causale tra la condotta imputata al convenuto e danno ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Pertanto chiede alla Corte di rigettare la domanda inerente tale rapporto.
Il motivo è infondato.
5.1 Come accertato dal CT, l'importo di euro 1.630.119,18 risulta contabilizzato come
“Immobilizzazioni materiali - Acconti a fornitori”. La , tramite il proprio P_
amministratore, ha erogato somme alla per l'importo complessivo di € CP_7
1.630.199,18 di cui € 661.050,01 antecedentemente all'1.1.2009, € 339.179,17 dall'1.1.20119 al 31.12.2009, € 629.970,00 dall'1.1.2010 al 31.12.2010 (par. IIB 1 CT).
Dalle scritture contabili risultano inoltre contabilizzazioni attive per euro 133.267,87 come
“Anticipi a Fac da destinare”, entrambi verso (cfr. schede contabili - CD Rom CP_7 contabilità – all.ti 9 - 16 atto di citazione) (Par. IIB2 CT) e per euro 141.600,01 imputati ad anticipi contabilizzati come “Attivo circolante – FOtori c/anticipi”. (par. IIB3), questi ultimi ritenuti attendibili dal CT. Il totale è di euro 1.904.9897,60.
Le movimentazioni del conto, registrate dal 2009 al 2010, trovano supporto in quelle bancarie
(cfr. CD Rom contabilità società fallita – all. 16 atto di citazione), talché a monte delle registrazioni di acconti fornitori, anticipi fornitori, anticipi Fac Refrattari le fuoriuscite illecite di somme dalle casse risultano dimostrate.
5.2 La distrazione di importi così significativi si è inserita in un contesto sfavorevole sia per la che per la P_ CP_7
Sin dal 2008 era consapevole della crisi di liquidità della . Dunque, in _1 P_
base alla diligenza professionale e alla prudenza che deve ispirare l'attività degli amministratori, avrebbe dovuto evitare di spostare una consistente parte di liquidità da tale società alla anch'essa in difficoltà economica. CP_7
Sin dal 2008 lo Studio di consulenza TU & TN (pag. 32 e ss. Relazione del CT) aveva infatti rilevato nella una situazione di continua tensione finanziaria, dovuta P_
sia alle condizioni di mercato, sia alla elevata esposizione bancaria e verso i fornitori (
[...]
e RE & technology, entrambe riconducibili alla famiglia ), sia verso l'Erario e CP_7 _1
18 gli Istituti di previdenza. Situazione che aveva indotto lo Studio TU a elaborare una proposta di dilazione del credito bancario verso la , reiterata nel Controparte_2 maggio 2009. Nel 2010 veniva addirittura consigliato il risanamento della esposizione debitoria e un conseguente percorso di ricapitalizzazione.
In tale quadro aziendale i moniti del Collegio sindacale ad arrestare gli spostamenti di liquidità verso la erano rimasti a lungo inascoltati. CP_7
Già il 2.3.2009 i sindaci constatavano come [….] la società si stesse esponendo ad elevati rischi in conseguenza degli ingenti acconti corrisposti all'intestataria del leasing (Fac. Refrattari) […],
e il 27.08.2009, diffidavano l'Amministratore a non eseguire ulteriori versamenti in favore della
Nel verbale del 23.2.2010 i sindaci avevano dato atto della assenza di Controparte_7
giustificazione dei versamenti, intimando all'Amministratore di convocare l'assemblea. Il
24.05.2010 l'organo di controllo evidenziava che il procrastinarsi di tale atteggiamento senza gli opportuni provvedimenti dell'organo amministrativo non era conforme alla legge ed allo statuto della società, e manifestamente imprudente, azzardato ed in potenziale conflitto di interesse tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
Tali dati avrebbero dovuto dissuadere l'amministratore, che nel 2009 aveva già versato alla
Con
l'importo di euro 1.000.229,18, ad aumentarlo nel 2010 a euro 1.630.199,18, senza una giustificazione fondata o quanto meno concretamente realizzabile.
Infatti, anche dando atto che le somme fossero destinate all'acquisto dei due immobili, le difficoltà economiche delle due società e i richiami alla prudenza del Collegio sindacale avrebbero dovuto indurre l'amministratore ad astenersi della distrazione di somme così Con ingenti verso la , per la scarsa liquidità della società.
Al contrario, nel 2010 l'importo della voce immobilizzazioni materiali-acconti fornitori era già arrivato a euro 1.630.199,18, livello mantenuto fino al fallimento.
Infine solo il 28.10.2010 il Collegio sindacale aveva ricevuto copia di una bozza del contratto preliminare di compravendita immobiliare tra e P_ CP_7
5.3 Circa la causale dello spostamento di euro 1.630.199,18, formalizzato nelle
“Immobilizzazioni materiali - Acconti a fornitori”, dai verbali di assemblea del 9.6.2009,
18.3.2010 e 30.06.2010 emerge che il progetto iniziale dell'amministratore _1
riguardasse l'acquisto di due immobili della posti in Deruta, e la fusione per CP_7
Con incorporazione della nella . P_
Nell'assemblea del 18.3.2010, dopo il versamento degli acconti, il Presidente del Cda aveva tuttavia optato per la sola compravendita dalla FAC di due fabbricati posti in Deruta.
19 In precedenza, il 15.12.2008 l'Ing. veva attribuito ai due immobili della Per_2 Controparte_7
[... il valore di complessivi euro 1.483.000,00 (euro 449.850,00 + euro 1.033.622,50).
Tale valore era tuttavia sovrastimato, giacché nel 2010 l'immobile di Via dell'Industria 2 in
Deruta (pag. 41 CT) risultava gravato da due mutui ipotecari erogati dalla Controparte_2
: il primo del 19.12.2006, destinato a assorbire liquidità, il secondo del 23.04.2010, teso
[...]
a riequilibrare la situazione finanziaria della società. L'altro immobile era stato concesso in leasing alla dalla Locat spa. CP_7
E' evidente che, rispetto alla stima del 2008, le due ipoteche avevano ridotto il valore di mercato di uno degli immobili, mentre per il secondo immobile la sarebbe dovuta P_ subentrare nel contratto di leasing o provvedere al relativo riscatto.
Sorprende pertanto che il prezzo di acquisto contenuto nella bozza di Preliminare di compravendita immobiliare tra e recante la data del 1.7.2010 (non P_ CP_7
firmata), consegnata da il 28.10.2010 al Collegio sindacale, contenesse valori _1
addirittura superiori a quelli attribuiti nel 2008 dall'Ing. pari a euro 1.483.000,00. Per_2
Il prezzo d acquisto indicato in tale bozza era infatti pari ad € 1.773.822,50 di cui:
- € 548.050,00 (superiore a quello di 449.850,00 attribuito dall'Ing. per l'immobile di Per_2 proprietà della distinto la catasto fabbricati del comune di Deruta al Foglio 20, CP_7
p.lla 310, sub. 4, gravato da due ipoteche.
- € 1.225.772,50 in riferimento all'immobile detenuto dalla Fac in leasing e distinto al CP_7
catasto fabbricati del comune di Deruta al Foglio 20, p.lla 309, dub. 2/3, detenuto in leasing concesso dalla Locat spa.
In tale testo veniva peraltro dato atto che la società aveva già versato acconti per € P_
1.207.979,18 (pari al 70% circa dell'intero prezzo convenuto) e che la restante parte (€
565.843,32) sarebbe stata pagata entro la data di stipula del rogito notarile che avrebbe avuto luogo entro il 31.12.2011.
Da ultimo, il notevole scostamento tra il valore effettivo del bene distinto al catasto fabbricati del comune di Deruta, Fg. 20, p.lla 310 sub. 4, e le stime dell'Ing. (euro 449.850,00) e Per_2
della bozza di preliminare € 548.050,00, è definitivamente emerso nella esecuzione Con immobiliare n. 125/2013 del Tribunale di Spoleto contro la in cui il perito CP_7
nominato dal G. E., aveva stimato il fabbricato euro 169.510,00.
5.4 In disparte la mancata conclusione del contratto di compravendita, è di palmare evidenza che i prezzi ipotizzati nella bozza di preliminare del 2010 erano sovrastimati, tenuto conto della crisi del mercato immobiliare, della carenza di liquidità della , della presenza di P_
20 ipoteche su uno di essi, e della necessità di rimuovere il contratto di leasing gravante sull'altro fabbricato.
Di conseguenza gli spostamenti di liquidità si erano rivelati eccessivi e privi di giustificazione, in quanto basati su una stima (dell'Ing. non più attuale, e hanno quindi trasgredito ai Per_2
canoni professionali di una gestione prudente e diligente.
E considerando che gli immobili non sono stati acquisiti dalla , ed uno di essi è stato P_
sottoposto a esecuzione immobiliare, deve essere condivisa l'affermazione del CT secondo cui sarebbe stato più opportuno destinare tali somme al pagamento dei debiti erariali e previdenziali, che invece sono rimasti inevasi per varie annualità.
5.5 La somma di euro 133.267,87, contabilizzati come “Anticipi a Fac da destinare”, entrambi verso (cfr. schede contabili - CD Rom contabilità – all.ti 9 - 16 atto di citazione) CP_7
(Par. IIB2 CT), pur differenziandosi delle immobilizzazioni materiali è indefinita (pag. 47 CT) , in quanto il mastro contabile attivo (crediti) in cui confluisce è denominato anticipi FAC da destinare. Pertanto è priva di una giustificazione economica sottostante.
5.6 Traendo le fila di quanto detto occorre concludere per la non trasponibilità al caso di specie della logica dei vantaggi compensativi, di cui non viene fornita prova.
Anche dando atto dei rapporti tra le due società per la fornitura dei refrattari e del fatto che le
Con iscrizioni ipotecarie sugli immobili della garantivano debiti della , l'appellante P_
non ha quantificato il vantaggio economico conseguito dalla controllante in grado di Con neutralizzare la perdita derivante dai passaggi di liquidità alla , rimasti privi di esito.
La c.d. "teoria dei vantaggi compensativi", fondata sul disposto di cui all'art. 2497, comma 1,
c.c., consente alla società capogruppo di andare esente dalla responsabilità derivante dall'attività di direzione e coordinamento provando l'esistenza di un risultato complessivo di gruppo che, pur sacrificando l'interesse di una società ad esso appartenente, determini comunque un'adeguata compensazione del sacrificio, attraverso la dimostrazione dell'aumento complessivo del valore di gruppo di cui anche la società sacrificata si possa in futuro giovare (Cass. Civ. n. 1232 del 21/01/2021).
Il relativo meccanismo di accertamento e di prova, incentrato sui vantaggi conseguiti, postula tuttavia un ragguaglio algebrico tra lost e gain, di cui parte appellante non fornisce alcuna prova e che è smentito in modo eclatante dal sovraindebitamento di entrambe le società, e infine dal fallimento sia della che della P_ CP_7
5.7 In relazione poi alla presunta interruzione del nesso causale tra condotta e danno ravvisata nella “omessa” azione nei confronti della occorre evidenziare: CP_7
21 a) che nel momento in cui la viene dichiarata fallita (28.08.2012) il danno P_ patrimoniale era già stato procurato dalla condotta dell'amministratore. Pertanto la EL
Fallimentare, essendo intervenuta dopo la produzione delle conseguenze dannose sul patrimonio della , non può avere concorso nella produzione del pregiudizio P_
lamentato.
Mette conto in proposito distinguere l'eccezione di interruzione del nesso causale (art. 1227 c.
1 c.c.), rilevabile d'ufficio in quanto eccezione in senso lato e prospettata dagli appellanti, da quella di aggravamento delle conseguenze dannose (art. 1227 c. 2 c.c.), non proposta nel caso di specie e comunque rimessa all'eccezione di parte. In tema di risarcimento del danno,
l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. Civ. n. 12714 del
25/05/2010). In tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. Civ. n. 15750 del 27/07/2015).
b) che alla prova dei fatti la crisi di liquidità della trova riscontro evidente nel CP_7
fallimento, dichiarato il 14.12.2017. Il fallimento non è infatti che l'epilogo della infruttuosità dei procedimenti promossi dalla EL Fallimentare dal 2013 nei confronti della
[...]
con ricorso ex art 700 cpc teso alla restituzione dell'azienda affittata, con CP_7
procedimenti monitori per il rimborso delle utenze dell'energia elettrica ( € Controparte_12
22 29.266,2) e per il pagamento delle morosità del canone di affitto (€. 36.600,00), tutti con esito negativo.
Pertanto esperire ulteriori procedure, che sarebbero state prive di esito, sarebbe stato per il fallimento inutile e antieconomico.
6. Il sesto motivo. Sulla responsabilità per i versamenti alla EB. Sulla violazione dell'art. 2476 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.., dell'art. 1227 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Sull'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Sull'assenza o apparenza della motivazione.
Nel sesto motivo l'appellante censura la sentenza in quanto ha ritenuto la responsabilità del convenuto con riferimento ai ai versamenti a fondo perduto nei confronti di Azuerblue per euro 144.825,10. Sul punto la sentenza afferma alle pp. 6 e 7: i) che «Il C.T.U. […] ravvisa la responsabilità dell'ex amministratore » per il fatto che «sono stati fatti versamenti _1
a fondo perduto alla collegata società EB, per un totale di euro 144.825,10, senza una giustificazione economica»; ii) che l'accadimento «in questione si [può] ritenere sufficientemente provat[o] nella [sua] materialità»; iii) che «appare manifesto e incontestabile che» dall'accadimento «sia derivato un danno patrimoniale per la società FO OL – F.lli
OL di Scipione s.r.l.»; iv) che il «danno» è «quantificabile in misura non inferiore all'importo di volta in volta versato a soggetti diversi dalla società stessa o altrimenti distratto dalle casse sociali».
Chiede pertanto che in riforma della sentenza la domanda risarcitoria venga rigettata.
6.1 Nel dettaglio, l'appellante lamenta in primo luogo che il primo giudice, violando l'art. 2476
c.c. e gli artt. 115 e 116 cpc. ha ritenuto che i versamenti fossero a fondo perduto. Non ha infatti tenuto infatti conto dei rapporti di collaborazione instaurati dalla fine del 2009 tra la e la EB, la quale svolgeva attività di consulenza continuativa e P_
intermediazione per la collocazione dei prodotti della in ambito internazionale. In P_
base ai patti intercorsi la FO era tenuta al pagamento alla EB delle spese e al _1
loro rimborso.
Tale profilo è privo di pregio e fuorviante, in quanto, stando alla CT (pag. 53-54) i rapporti di consulenza e collocazione dei prodotti in ambito internazionale non sono stati contestati e sono stati ritenuti credibili dal CT (Relazione, II C.1.1, pag. 53). Tanto che al riguardo il CT conclude affermando che in relazione a tali commesse internazionali procurate dalla EB dalla documentazione analizzata (scritture contabili, accordo quadro, fatture di vendita) non vi
23 sono elementi certi per ritenere l'iscrizione del credito nei confronti della società EB fittizia, in considerazione delle sottostanti operazioni commerciali documentate dalle fatture di vendita.
Il CT ha invece ritenuto privi di causale gli altri crediti nei confonti della EB LT (par. II
C.
1.2 Relazione, pag. 55), inseriti nella contabilità per euro 144.825,10, sui quali l'appellante non ha fornito o provato alcuna specifica controipotesi esplicativa.
A tale proposito si deve segnalare a) la progressione in crescendo di tali annotazioni contabili dal 2010 (euro 101.008,88) al 2011 (euro 144.825,10); b) la riconducibilità di tale credito a uscite finanziarie della a mezzo carta di credito (American Express – Cartasì). c) la P_ non comprensibilità del motivo per cui - in persona del Sig. – con P_ Parte_2
mezzi di pagamento riconducibili alla fallita, in corrispondenza di un'uscita finanziaria (carta di credito) poste in essere da quest'ultima, abbia iscritto un credito nei confronti di EB.
La responsabilità dell'uscita di somme dalla senza una sottostante giustificazione P_
economica è da attribuire all'Amministratore IC , per l'importo di € 144.825,10. _1
6.2 Viene altresì argomentata la violazione dell'art. 1227 c.c. dell'art. 1223 c.c., degli artt. 115 e
116 c.p.c., e l'omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa motivazione o motivazione apparente, in quanto il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione ex art
1227 c.c..
In base a tale eccezione la responsabilità dovrebbe essere rovesciata sul Curatore, il quale non ha avviato alcuna azione volta al recupero dei crediti verso la società Azurblue. Pertanto nulla sarebbe dovuto. La liquidità della EB risulterebbe infatti confermata dal fatto che i dati considerati dal Tribunale per sostenere la fittizietà e la insolvenza della EB risalgono al
Novembre 2014, ad oltre due anni dal Fallimento della , non a epoca anteriore. La P_ solidità della EB sarebbe inoltre confermata dal fatto che il 10.09.2012 essa aveva bonificato alla l'importo di euro 20.000,00 su c/c Il fatto, allegato P_ Parte_5
in comparsa (v. p. 57), risulta comprovato dal documento versato in atti dallo stesso attore sub
Doc. 9 (schede contabili/libro giornale), e non è stato contestato dall'attore.
Si rimanda in proposito alle considerazioni fatte al paragrafo precedente (5.7), da ritenere integralmente richiamate, non senza aggiungere che, non risultando dimostrato l'incasso di tale importo da parte della EB, il giudizio prognostico sull'esito di eventuali azioni di recupero della somma dall'EB avrebbe avuto esito negativo.
24
7. Il settimo motivo. Sulla restituzione della somma di Euro 90.000,00 e l'assenza di disponibilità della somma da parte di . _1
Il settimo motivo censura la sentenza nella parte in cui Giudicante ha ritenuto la responsabilità di del prelievo dal conto corrente della finalizzato alla restituzione _1 P_
della somma di Euro 90.000,00 a titolo di rimborso finanziamento socio.
Sul punto il Tribunale afferma, a pp. 6 e 7 della sentenza: i) che «Il C.T.U. […] ravvisa la responsabilità dell'ex amministratore » per il fatto che « , quale _1 _1
amministratore unico della società fallita, ha disposto in proprio favore il pagamento della somma di euro 90.000,00 a titolo di “rimborso finanziamento socio” ma anche in questo caso senza una reale giustificazione»; ii) che l'accadimento «in questione si [può] ritenere sufficientemente provat[o] nella [sua] materialità»; iii) che «appare manifesto e incontestabile che» dall'accadimento «sia derivato un danno patrimoniale per la società FO OL – F.lli
OL di Scipione s.r.l.»; iv) che il «danno» è «quantificabile in misura non inferiore all'importo di volta in volta versato a soggetti diversi dalla società stessa o altrimenti distratto dalle casse sociali» v) che «appare manifesta l'antigiuridicità del danno, insita nella circostanza di fatto che ciascuna di quelle attribuzioni di denaro ad altri soggetti non aveva causa in alcuna obbligazione della società né alcuna plausibile giustificazione economica».
Riproponendo le osservazioni alla CT, l'appellante afferma che in realtà la somma di euro
90.000,00 non era stata erogata alla da nel 2011, ma dalla P_ _1 [...]
, che avrebbe erogato la somma alla tramite il socio Controparte_2 P_ _1
, anch'egli correntista della , il quale lo aveva restituito alla
[...] Controparte_2
banca non appena erano stati onorati gli impegni economici della società fallita.
Nella sostanza il conto corrente del socio sarebbe stato un conto di appoggio della _1 società a fronte di una operazione finanziaria effettuata tra la e la P_ P_
. La circostanza sarebbe attestata dalle schede contabili Controparte_2 [...]
c/c 2112, marzo 2011, allegata in atti dal Fallimento attore. La somma non Controparte_2
sarebbe mai entrata nell'effettiva disponibilità del convenuto.
La sentenza viene pertanto criticata per la mancata corretta valutazione dei fatti allegati dal convenuto e non contestati dall'attore, oltre che dei documenti di causa per violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c., oltre che art. 2697 c.c., e in quanto tale andrebbe riformata con rigetto della domanda attorea sul punto.
Il motivo è privo di fondamento.
25 7.1 Il CT ha risposto esaustivamente al quesito del Tribunale, rilevando (II F.2 pag. 87
Relazione) che 1) alla data del 13.6.2011 il conto “Debiti V/Soci per finanziamenti” presentava un saldo di € 331.476,61, 2) in data 14.6.2011 si rileva: a) un'uscita di banca (c/c n. 2112 –
) di € 90.000,00 con descrizione “VOSTRA DISPOSIZIONE FICOLA CARLO P_
RESTITUZIONE FINANZIAMENTO SOCI DATA ORD 140611 CONTO BENEFICIARIO
01/054/00004089”, b) un'entrata di banca (c/c n. 4089 – ) di € 90.000.00 con _1
descrizione “DISPOSIZIONE VS FAVORE FORNI FICOLA -F.LLI FICOLA DI SCIPIONE S.R.L. – E PIU'
BREVE RESTITUZIONE FINANZIAMENTO SOCI DATA ORD 140611”, c) un decremento del debito della società nei confronti dei soci (conto “Debiti V/Soci per finanziamenti”) di pari P_ importo (€ 90.000,00).
Rispondendo poi alle osservazioni dei consulenti di parte di e di e CP_9 _1 PT
, il CT (pag. 113-114 e 119) ha precisato che la risposta al quesito si fondava sulla
[...]
documentazione versata in atti, e che all'esito delle verifiche ha concluso che non risultava documentazione, quale ad esempio un'apertura di credito – finanziamento - di € 90.000,00 a valere sul c/c accesso presso BPS SpA ed intestato al Sig. , dimostrativa che _1
l'operazione fosse un finanziamento della società da parte della banca per il tramite del socio, invece che un rimborso finanziamento socio, come accertato.
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti (contabile e bancaria) non è emersa pertanto la circostanza descritta dagli amministratori nella II memoria ex art. 183 c.p.c. e Per_ riportata dal TT. Consulente di parte della , secondo cui “il finanziamento di CP_9
euro 90.000,00 effettuato alla dall'Ing, in data 4/03/2011 era in realtà P_ _1
un finanziamento effettuato dalla alla , come da questa Controparte_2 P_ richiesto, per il tramite dell'Ing. ”. _1
Alla luce di quanto illustrato, l'operazione di € 90.000,00 è riconducibile ad una restituzione finanziamento socio, avvenuta in un momento in cui la versava in condizioni di P_
difficoltà (si vedano le situazioni contabili al 31.3.2011 ed al 30.6.2011 offerte al Collegio
Sindacale nell'ambito delle verifiche trimestrali) che mal si conciliano con l'uscita finanziaria e la relativa destinazione.
Il CT, senza essere smentito, ha infatti precisato che alla data del rimborso la società aveva già registrato una perdita (seppur senza scritture di rettifica) pari ad € 1.616.848,85, e di lì a poco (23.12.2011) la società sarebbe stata posta in liquidazione a causa di una perdita di oltre tre milioni di euro.
26 Appare quindi evidente la violazione della integrità patrimoniale della società, in quanto la restituzione, di poco anteriore alla messa in liquidazione della società (23.12.2011), è avvenuta quanto erano ben note a che, a tale data, rivestiva il ruolo di socio e _1
Amministratore IC della , la crisi di liquidità e pertanto la potenziale P_
insufficienza di fondi per far fronte all'indebitamento.
Ed è altrettanto chiara la trasgressione dell'art. l'art. 2467 c.c. secondo cui Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Il motivo deve essere pertanto rigettato.
8. L'ottavo motivo. Sulla mancata consegna della giacenza di cassa di euro 11.886,15.
L'ottavo motivo censura la sentenza in quanto ha ritenuto e _1 Parte_2
responsabili in solido della mancata consegna al Curatore della giacenza di cassa di euro
11.886,15, sulla base delle valutazioni del CT.
Osserva l'appellante: a) che dal 6.2.2012 aveva cessato le funzioni amministrative _1 per problemi di salute, la mancata consegna di tale somma in epoca successiva al , P_ dichiarato il 28.08.2012. Per tale motivo la sentenza violerebbe l'art. 1218 c.c., nonché gli artt-
115 e 116 cpc. b) l'assunto del Tribunale non è basato sul bilancio, ma su una stampa non aggiornata ricavata dal sistema contabile gestionale Agile in uso della società, consegnata al
Curatore dal liquidatore dopo il fallimento. Peraltro la somma non è stata sottratta, ma è stata impiegata per il pagamento degli stipendi dei dipendenti e per il rimborso delle loro spese. Il dato risulta provato dalle movimentazioni versate in atti (doc. 19 Appellanti); c) di riflesso alla contraddittorietà delle conclusioni del CT, la sentenza sarebbe illogica e contraddittoria. Il
CT afferma a pag. 24 che «- la consistenza effettiva della è stata oggetto di riscontro in Pt_6
occasione delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio Sindacale, - l'ultima verifica della consistenza della è quella effettuata in occasione dell'accesso del Collegio Sindacale Pt_6
presso la sede in data 26.7.2011; in tale sede veniva dato atto che la cassa a tale data ammontava ad € 2.191,89, - il saldo del conto 'Cassa contanti' alla data del fallimento ammonterebbe ad euro 9.069,22».
Ne deriva che in riforma della sentenza impugnata la Corte di appello dovrebbe rigettare la domanda risarcitoria.
Il motivo è infondato.
27 8.1 Pur essendo in astratto plausibile che la giacenza di cassa fosse impiegata per spese correnti, l'impiego concreto di tale importo residuo per pagare ai dipendenti gli acconti o i rimborsi spese non risulta specificamente provato. Manca infatti la indicazione e la documentazione degli acconti e dei rimborsi erogati ai dipendenti, di talché anche tale uscita di liquidità è priva di giustificazione.
Circa l'assenza di responsabilità di , non risulta dimostrata la consegna della _1
giacenza di cassa da (amministratore e liquidatore) al liquidatore _1 Parte_2
(liquidatore dal 6.2.2012). Pertanto entrambi devono ritenersi responsabili in solido. _1
per l'omessa consegna della somma al liquidatore, e per la mancata
[...] Parte_2 consegna alla EL Fallimentare e per avere omesso di richiedere la restituzione della somma al precedente liquidatore.
Circa la riduzione dell'importo risarcitorio a euro euro 9.069,22, contenuti ella cassa contanti, dalla situazione patrimoniale al 28.8.2012 emerge come la cassa contanti comprendeva parte delle disponibilità liquide. Alla quale devono essere aggiunte anche la Cassa contanti valuta estera (euro 162,15), la Cassa Verona (euro 1.323,10) la Cassa OD (euro 1.331,689) per un totale di euro 11.886,15.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
9. Il nono motivo. Sulla condanna alla rivalutazione monetaria e agli interessi. Violazione dell'art. 112 cpc.
Il nono motivo censura la sentenza nella parte in cui ha condannato il convenuto al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, in assenza di specifica domanda del
. Da qui la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc. P_
Il motivo è privo di fondamento.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la
28 pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione (Cass. Civ. n. 24468 del 04/11/2020).
10. Il decimo motivo e la censura inerente la condanna alla refusione delle spese di lite.
Il decimo motivo censura la condanna alla refusione delle spese di lite e ne chiede la riforma.
Una differente regolazione delle spese di lite viene sollecitata sia in quanto la valutazione complessiva degli esiti del processo avrebbe giustificato una valutazione di soccombenza reciproca, sia in quanto una nuova regolazione è resa necessaria dall'eventuale accoglimento dell'appello che occupa.
La riduzione da parte del della pretesa risarcitoria da euro 6.000.000,00 a euro P_
300.000,00 (per effetto di rinuncia) è infatti conseguita alla parziale infondatezza della domanda avanzata certificata dal CT.
Il CT ha difatti accertato, diversamente da quanto prospettato dall'attore, che le scritture contabili della società erano regolarmente tenute e che la perdita del capitale sociale non si era verificata prima dell'anno 2011, momento in cui la era entrata in liquidazione. P_
Nell'anno 2009 e 2010 il patrimonio netto della società era in positivo (vedasi pp. 99 e s. relazione peritale).
Conclude chiedendo alla Corte di compensare le spese di lite, o comunque di ridurle.
Il motivo è fondato.
10.1 La S.C., con la sentenza S. U. n. 32061 del 31/10/2022, ha affermato che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Calando al caso di specie tale principio, occorre evidenziare che il , a fronte degli P_
addebiti prospettati, aveva quantificato il danno patrimoniale da risarcire alla società nella
29 misura di oltre sei milioni o nella maggiore somma, con il criterio del c.d. deficit tra attivo e passivo (v. conclusioni).
Parte degli addebiti sono stati tuttavia ritenuti infondati, in quanto non hanno superato il vaglio della consulenza tecnica d'ufficio, determinando una notevole diminuzione del danno risarcibile.
Tale importo si è poi ulteriormente ridotto a seguito della riduzione della domanda da parte del fallimento a euro 300.000,00.
Tanto premesso, la Corte ritiene che la parziale fondatezza dell'appello in ordine all'esercizio del diritto di avvalersi della transazione conclusa tra la EL e membri del Collegio sindacale, e la complessità delle questioni analizzate, costituiscano gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione parziale delle spese ai sensi dell'art. 92 c. 2 cpc.
(II)
L'appello di Parte_2
1. Il primo motivo e il pagamento di euro 15.000,00 sul conto corrente della EB.
Il primo motivo di appello di censura la sentenza nella parte in cui, aderendo alle Parte_2 conclusioni del CT, ha ritenuto responsabile per avere disposto il versamento di Parte_2 euro 15.000,00, dovuti alla dal debitore , sul conto corrente P_ Controparte_13
della EB, con corrispondente danno patrimoniale per la . P_
Il danno tuttavia sarebbe inesistente. Al di là del fatto che la gestione dei rapporti commerciali tra e EB consentiva di procedere alla riscossione da parte della EB di P_
incassi da clienti esteri, in comparsa di costituzione e risposta l'appellante ha evidenziato come la somma di euro 15.000,00 bonificata il 4.06.2012 dalla su conto della Controparte_13
EB sarebbe stata restituita da quest'ultima società alla in data 10.09.2012 P_ con bonifico di Euro 20.000,00 su conto corrente intestato alla società ed Parte_5
appreso dalla procedura fallimentare.
Ne deriva che la Corte di appello dovrebbe respingere la domanda del , in quanto P_
avente ad oggetto un danno non effettivo.
Il mezzo non è suscettibile di accoglimento.
1.1 Dalla CT e dal materiale probatorio emerge che con una nota presumibilmente del
31.5.2012 , “… in qualità di rappresentante legale della …” ha Parte_2 P_ autorizzato la ad effettuare il pagamento a saldo delle fatture n. 135 Parte_7
(€ 15.000,00) e n. 2211 (€ 57.089,22) su conto corrente acceso presso Banca Popolare di
Sondrio (Suisse), codice SWIFT POSOCH22 (“… conto corrente acceso a nome della società di
30 intermediazione commerciale della , quale EB …” – pag. 56 comparsa di P_ costituzione e risposta amministratori). Il 4.6.2012 veniva effettuato il bonifico in favore della
EB (pag. 90 CT).
Il CT ha condivisibilmente affermato (pag. 92) che le somme di cui al bonifico del 4.6.2012 di euro 15.000,00,effettuato dalla società a saldo FT n. 135 del 28.7.2011 Controparte_13
sul conto corrente della EB, avrebbero dovuto essere restituite alla , ma P_
non è stata prodotta alcuna documentazione attestante la restituzione da EB a P_
.
[...]
Appare altresì infondato l'assunto secondo cui l'importo di euro 15.000,00 sarebbe compreso in quello di euro 20.000,00, entrato nel conto corrente della il 10.09.2012 Come P_
appurato dal CT (nota 12 pag. 92 Relazione e 119, risposta osservazioni) dalla lettura del libro giornale della tale pagamento viene descritto come “riscossione cliente estero”. In P_
assenza della indicazione del cliente che ha corrisposto l'importo, e considerata la non coincidenza di tale importo con quello di 15.000,00 non vi sono quindi elementi attendibili per ricondurre tale accredito (€ 20.000,00) ad una restituzione da EB a in relazione _1 all'operazione di cui trattasi.
La responsabilità dell'ordine di incasso di un credito di su conto corrente intestato a Parte_8
soggetto diverso (EB) dal titolare del credito va attribuita al Sig. . Parte_2
Il motivo deve essere pertanto respinto
2. Il secondo motivo. Sulla mancata consegna della giacenza di cassa di euro 11.886.15.
L'ottavo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto responsabile _1 della mancata consegna al Curatore della giacenza di cassa di euro 11.886,15, sulla base delle valutazioni del CT.
Ne deriva che in riforma della sentenza impugnata la Corte di appello dovrà rigettare la domanda risarcitoria anche su questo punto.
Stante la identità delle critiche formulate da con quelle di , si Parte_2 _1
rimanda alle considerazioni formulate al paragrafo I.8 relativo all'appello di . _1
3. Il terzo motivo. Sulla condanna alla rivalutazione monetaria e agli interessi. Violazione dell'art. 112 cpc.
31 Il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha condannato il convenuto al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, in assenza di una specifica domanda del
. Da qui la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 cpc. P_
Stante la identità delle critiche formulate da con quelle di , si Parte_2 _1
rimanda alle considerazioni formulate al paragrafo I.9 relativo all'appello di . _1
4. Il quarto motivo e la censura inerente la condanna alla refusione delle spese di lite.
Il quarto motivo censura la condanna alla refusione delle spese di lite e ne chiede la riforma.
Conclude chiedendo alla Corte di compensare le spese di lite, o comunque di ridurle.
Stante la identità delle critiche formulate da con quelle di , si Parte_2 _1
rimanda alle considerazioni formulate al paragrafo I.10 relativo all'appello di . _1
(III)
Ricalcolo dell'importo dovuto da e regolazione delle spese di lite _1
1. Quota di responsabilità dei sindaci. Ricalcolo dell'importo dovuto da ai sensi _1
dell'art. 1304 c.c..
1.1 Il CT (pag. 103 relazione) ha contenuto la responsabilità dei sindaci esclusivamente in ordine alla omissione di controllo della restituzione dalla a del P_ _1 finanziamento del socio di euro 90.000,00, avvenuta il 14.6.2011, sul rilievo che in caso di rimborso, il Collegio sindacale deve verificare che i finanziamenti dei soci non siano restituiti agli stessi in un momento di eccessivo squilibrio finanziario della società. Secondo quanto precisato dal CNDCEC nel commento alla norma di comportamento n. 10.7 - la vigilanza dell'organo di controllo è volta ad evitare il rischio che, con la restituzione dei finanziamenti, vengano lese le ragioni dei creditori mediante un'indebita riduzione del patrimonio sociale. La attribuzione di un'eventuale responsabilità solidale è stata rimessa alla valutazione del
Tribunale.
Il Collegio ritiene che la responsabilità, da circoscrivere esclusivamente a tale violazione, possa essere ripartita, sulla base del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., in quote uguali del 25
% tra e ciascun membro del Collegio sindacale. E' infatti del tutto evidente che il _1
Collegio sindacale doveva intervenire immediatamente chiedendo all'amministratore la restituzione di tale importo.
32 1.2 Essendo la responsabilità dei sindaci circoscritta all'importo di euro 90.000,00, che è parte del maggior danno di euro 1.998.281,00 imputabile a , la riduzione quanto a _1 _1
del danno da risarcire a euro 273.800,00 implica di riflesso una riduzione di quello di
[...] euro 90.000,00, e di conseguenza della somma da ripartire in quote da responsabilità.
A tal fine occorre scorporare dal minore importo oggetto della condanna di , pari a _1
euro 273.800,00 la somma proporzionalmente corrispondente a quella di euro 90.000,00, che
è pari a euro 12.331,53. Tale importo è parte del totale di euro 273.800,00 proporzionalmente riferibile alla restituzione del finanziamento socio, a cui sono tenuti e i Sindaci. _1
Dividendolo per quattro si ottengono euro 3.082,88 per ciascuno, corrispondente alla quota ideale del risarcimento dovuto.
1.3 Dall'importo della transazione dei sindaci, pari a euro 120.000,00 e da riferire al danno totale di euro 300.000,00 liquidato in sentenza, occorre scorporare la quota imputabile al danno provocato da , di euro 273.800,00, ottenendo euro 109.520. _1
1.4 Infine, poichè l'importo di euro 90.000,00 è parte del totale di euro 1.998.281, dall'importo di euro 109.520,00, riguardante tutte le voci di danno provocato da , occorre _1 estrapolare l'importo corrispondente, nella transazione, al danno di euro 90.000 derivante dalla restituzione del finanziamento.
Si ottiene quindi l'importo di euro 4.932,00, corrispondente alla quota della transazione riferibile al pregiudizio derivante dalla restituzione del finanziamento dei soci. Dividendo per tre tale importo, si ottiene quello di euro 1.644,00 corrispondente alla quota pagata in via transattiva dai sindaci.
1.5 Tale importo è inferiore a quello euro 3.082,88, corrispondente alla quota ideale di un quarto del risarcimento effettivamente dovuto sul totale di euro 273.800,00.
In applicazione dei principi giurisprudenziali indicati al par. I.1, dal totale del risarcimento del danno di euro 273.113,85 deve essere detratto l'importo corrispondente alla quota ideale del danno risarcibile a cui erano tenuti i tre sindaci, pari a euro 9.248,64 (= 3.082,48 x 3). Si ottiene pertanto l'importo di euro 263.865,21.
Sommati gli importi di euro 15.000,00 e di euro 11.886,15, si ottiene quello di euro
290.751,36.
2. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
33 L'impugnazione deve essere in parte accolta. In parziale riforma della sentenza, _1 deve essere condannato a versare alla EL l'importo di euro 263.865.21. Le restanti parti della sentenza vengono confermate.
Vengono respinte, in quanto non rilevanti, e inutili ai fini del decidere, le istanze istruttorie.
Gli appellanti, alla stregua di una valutazione complessiva dell'esito del giudizio, devono essere ritenuti soccombenti, e vengono quindi condannati alla refusione delle spese di lite in solido, stante la identità di interessi articolati nella difesa.
L'accoglimento parziale dell'appello e la riduzione dell'importo del credito giustificano, per le ragioni suesposte la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura di un quarto, ponendo i residui tre quarti a carico degli appellanti, in quanto soccombenti all'esito di una valutazione complessiva dell'esito della lite.
I compensi professionali sono commisurati allo scaglione di riferimento, da euro 260.000,01 a auro 520.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 1137/2020 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie l'appello, e in parziale riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1) condanna a pagare, a titolo di risarcimento danni al la _1 Controparte_1
somma di euro 263.865,21, oltre alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, dalla declaratoria di fallimento (28.08.2012) fino alla presente pronuncia, nonché agli interessi al tasso legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo.
2) conferma le restanti statuizioni della sentenza di primo grado.
3) compensa per un quarto le spese di lite di entrambi i gradi, e per l'effetto condanna _1
e in solido alla refusione in favore della convenuta appellata dei tre quarti
[...] Parte_2
residui di dette spese, che vengono complessivamente liquidate per il primo grado in euro
1.036,00 per anticipazioni e euro 16.000,00 per compensi professionali, e per il secondo grado in euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 %.
4) pone definitivamente le spese di CT per un quarto a carico della EL fallimentare, e per tre quarti a carico di e in solido. _1 Parte_2
Perugia, camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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