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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 672/2023 R.G.A.C., promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Curzi;
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto De Rosa;
APPELLATO per la riforma della sentenza n. 417/2023 emessa dal Tribunale di Teramo in data 26 aprile 2023.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 417/2023 emessa in data 26 aprile 2023 il Tribunale di Teramo decideva in merito a opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della
[...]
opposto dall'ingiunto con domanda Parte_1 Controparte_1
riconvenzionale. Il Tribunale rigettava l'opposizione ma accoglieva la domanda riconvenzionale.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la e si costituiva Parte_1
in giudizio resistendo alla impugnazione la controparte.
Nelle more le parti depositavano con note di udienza del 24 febbraio 2025 atto di rinuncia agli atti del giudizio, con accettazione di parte appellata, dando atto di aver transatto la controversia, chiedendo che le spese di lite venissero compensate.
La causa veniva trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza sostituita da note di trattazione fino alla data del 25 febbraio 2025.
Questa Corte ritiene che l'istanza delle parti debba essere accolta, stante la volontà di rinunciare agli atti, con accettazione espressa dai difensori delle parti muniti di procura speciale.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., applicabile anche al giudizio di appello in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c.
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza n. 417/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Teramo in data 26 aprile 2023, nei confronti di così provvede: Controparte_1
• Dichiara l'estinzione del giudizio;
• Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 25 febbraio 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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