Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1643
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Sentenza 8 giugno 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano, presieduta dal dott. Carlo Maddaloni, con la relatrice dott.ssa Maria Elena Catalano e il consigliere dott. Natalia Imarisio. Le parti in causa hanno presentato richieste relative alla proprietà e all'accesso a un immobile, contestando la legittimità di un manufatto costruito dalla controparte, ritenuto in violazione delle distanze legali e del diritto di servitù di passaggio. L'appellante ha chiesto l'accertamento della violazione delle distanze legali e la demolizione del manufatto, mentre la controparte ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la legittimità della propria costruzione.

La Corte ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha argomentato che il muro contestato non costituisce una violazione delle distanze legali, in quanto non è considerato una "costruzione" ai sensi dell'art. 873 c.c. Inoltre, ha escluso l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio, evidenziando che l'accesso pedonale esistente non giustifica la richiesta di una servitù coattiva, poiché il fondo non è intercluso e l'accesso carrabile è tecnicamente realizzabile. La Corte ha infine condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali, confermando la decisione del primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1643
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 1643
    Data del deposito : 8 giugno 2025

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