CA
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2544/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
Dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2544/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIRIANNI DOMENICO, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA 16 20129 MILANO presso il difensore avv.
SIRIANNI DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA e Controparte_1 dell'avv. COLOSIMO JENNIFER ( ) VIA MOLINETTO DI LORENTEGGIO C.F._1
15 20094 CORSICO;
elettivamente domiciliato in RIVIERA DI CHIAIA 267 NAPOLI presso il difensore avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 31 C.F. ), elettivamente domiciliato in BANCHI DI Controparte_2 P.IVA_1
SOPRA, 48 53100 SIENA presso lo studio dell'avv. PINI CARLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Proprietà sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Controparte_1
Voglia la Corte d'appello di NO, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE autorizzare l'intervento volontario di nel presente giudizio, in qualità di CP_1
avente causa di ai sensi degli artt. 105 e 111 comma III Controparte_3
c.p.c. e, per l'effetto, estromettere non essendo più titolare Controparte_3
del diritto oggetto di causa e non avendone specifico interesse.
NEL MERITO accogliere l'appello formulato da e, in particolare, per i Controparte_3
motivi tutti dedotti nell'atto di citazione in appello formulato e depositato in atti da revocare e riformare integralmente e totalmente la sentenza Controparte_3
n. 1368/2023 emessa dal Tribunale di NO, Sezione IV, in persona del Giudice
Dott.ssa Antonella Cozzi, pubblicata in data 21.02.2023 sub R.G. 19905/2023, mai notificata e, così, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dalla dante causa di come qui di Controparte_4 Controparte_3
seguito riportate:
pagina 2 di 31 “In via principale:
1. Accertare e dichiarare che la IE con sede in Controparte_2
via Marcello Finzi n.481 - 41122 Modena, oggi proprietaria dell'immobile/area sito in via Ripamonti n.526 NO e, per essa, la precedente proprietaria IE CP_5
con sede legale in via Emilia n.234/B - San Lazzaro di Savena, nella costruzione
[...]
del manufatto realizzato su fondo finitimo con quello di proprietà dell'attrice
[...]
oggi sito in via Ripamonti ai nn.520 e 526 - Controparte_3 Controparte_4
NO, in violazione dell'art. 873 cc e dell'art. 86 e segg.ti Regolamento Edilizio del
Comune di NO, non si è attenuta all'osservanza delle distanze legali nelle costruzioni e per gli effetti disporre e ordinare alla convenuta l'immediata demolizione del manufatto.
2. Accertare e dichiarare che la IE con sede in via Controparte_2
Marcello Finzi n.481 - 41122 Modena, oggi proprietaria dell'immobile/area sito in via
Ripamonti n.526 NO e, per essa, la precedente proprietaria IE Controparte_5
con sede legale in via Emilia n.234/B - San Lazzaro di Savena, nella costruzione del manufatto realizzato in violazione dell'art. 873 cc ha altresì violato il diritto di servitù di passaggio del fondo occluso di proprietà dell'attrice oggi Controparte_3
di sito in via Ripamonti ai nn.520 e 526 - NO, e in particolare Controparte_4
del diritto di accesso al parcheggio interrato e sottostante all'immobile e, per gli effetti, disporre e ordinare alla convenuta l'immediata demolizione del manufatto con conseguente ripristino del diritto di servitù di passaggio a favore di Controparte_3
ora di
[...] Controparte_4
In via subordinata: Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio di oggi di per l'accesso all'immobile e al Controparte_3 Controparte_4
sottostante parcheggio interrato di sua proprietà sito in via Ripamonti ai nn.520 e 526 -
NO, ordinando alla convenuta di demolire il manufatto e con rimessione dello stato dei luoghi antecedenti alla realizzazione dello stesso nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di pagina 3 di 31 citazione e successivi atti depositati in primo e in secondo grado dall'appellante
[...]
Controparte_3
IN VIA ISTRUTTORIA Non avendo il Giudice di prime cure svolto alcuna attività istruttoria se l'adita Corte lo riterrà necessario ammettere prova sulle istanze formulate nel giudizio di I° grado nelle memorie depositate da ai sensi Controparte_3
dell'art. 183 VI comma, nn. 2, 3 c.p.c., non ammesse e ribadite dalla stessa in sede di precisazione delle conclusioni, che qui si riportano 1) “Vero che a favore del fondo di proprietà della IE , sito in NO, Via Ripamonti n. 526, Parte_2
come riportato a pagina 2 della perizia asseverata del 12.06.13 (doc. 7 fascicolo primo grado da lei redatta e che mi si rammostra, esiste servitù di Controparte_3
passaggio per l'accesso al parcheggio interrato che avveniva dal civico n. 526 di Via
Ripamonti, delimitato da cancello su fondo precedentemente di proprietà della IE
e oggi di proprietà della IE convenuta (teste Parte_3 CP_2
Geom. ; 2) “Vero che l'accesso all'immobile di proprietà della IE Tes_1
, sito in NO, Via Ripamonti, avveniva dal civico n. 526” Parte_2
(Testi Geom. e dott. ; 3) “Vero che l'accesso al parcheggio Tes_1 Testimone_2
interrato di proprietà del , sito in NO, Via Ripamonti, Parte_2
avveniva ed è sempre avvenuto dall'ingresso del passo carraio posto al n. civico 526 su area precedentemente di proprietà e e oggi di proprietà della IE Parte_3
convenuta (Testi Geom. e dott. ; 4) “Vero CP_2 Tes_1 Testimone_2
che come da foto che si rammostrano al teste, (doc. 5 fascicolo Controparte_3
la precedente proprietaria oggi realizzava
[...] CP_6 CP_2
manufatto in cemento occludendo l'accesso al parcheggio interrato dell'immobile di proprietà della IE , sito in NO, Via Ripamonti n° 526” Parte_2
(teste dott. ; 5) “Vero che la precedente proprietaria del fondo sito in Testimone_2
NO, Via Ripamonti n. 526, oggi come da doc. 17 CP_6 CP_2
attoreo che si rammostra al teste, collocava inferriata fissa tra due pilastri occludendo pagina 4 di 31 l'accesso pedonale all'immobile di proprietà dell'attrice, sito in NO, Via Ripamonti
n° 526” (teste dott. ; 6) “Vero che dall'anno 2016 come da doc. 16 Testimone_2
fascicolo primo grado che si rammostra al teste, nel Controparte_3
parcheggio sotterraneo sito in NO Via Ripamonti n° 526, di proprietà dell'attrice, vi
è parcheggiata autovettura che non può essere prelevata stante l'occlusione con manufatto in cemento e inferriate della rampa di entrata/uscita dal parcheggio” (teste dott. ; 7) “Vero che a seguito di contestazioni della IE Testimone_2 [...]
, la IE e per essa oggi la convenuta Parte_2 CP_6 CP_2
modificava l'inferriata fissa collocata tra due pilastri, dotandola di cerniere apribili e catena con lucchetto, le cui chiavi come da doc. 18 attoreo che si rammostra al teste, venivano consegnate all'attrice” (teste dott. ; 8) “Vero che il fondo di Testimone_2
proprietà dell'attrice sito in NO via Ripamonti n° 526, come da foto prodotte ai docc.ti attorei primo grado nn. 3 e 15, è intercluso tra fondi finitimi” (Testi Geom. Tes_1
e dott. . Si indicano a testi: Geom. Via Carlo de
[...] Testimone_2 Tes_1
Angeli n. 3, 20141 NO;
Dott. Via Ragazzi del 99 n- 12, 23100 Testimone_2
Sondrio (SO). Richiamata la memoria n° 3 ex art. 183 cpc VI comma di Parte_4
datata 04/11/2019, ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale e dei
[...]
relativi capitoli chiesti da controparte in comparsa di costituzione e nella sua memoria n.
2 di primo grado, per i seguenti motivi: Capitoli 1 e 2 inammissibili in quanto, irrilevanti ed avente contenuto valutativo, come tali non demandabili al teste;
Capitolo 3 inammissibile in quanto, generico e irrilevante;
Capitoli 4 e 5 inammissibili in quanto, irrilevanti ed avente ad oggetto il passaggio pedonale e non il passo carraio;
Capitoli 6, 7
e 8 inammissibili in quanto, trattasi di circostanze da provarsi documentalmente, e quindi come tali non demandabili al teste;
Capitolo 9 inammissibile in quanto, avente contenuto negativo e valutativo e come tale non demandabile al teste. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversi, oltre all'ammissione della prova contraria, si chiede sempre a prova contraria, ammettersi il seguente capitolo: Capitolo pagina 5 di 31 9: “Vero che la IE , nel corso degli anni 2016-2017, mai inoltrava alla CP_5
IE , comunicazioni e documentazione attestante la richiesta Parte_2
al Comune di NO per la realizzazione di un accesso carraio in Via Ripamonti n.
520”. Testi medesimi indicati nella memoria n. 2 ex art. 183 cpc VI comma, datata
14/10/19 depositata in atti da Con riserva di procedere, Controparte_3
ove necessario, all'audizione delle parti e di eventuali testimoni indicati.
IN OGNI CASO, con vittoria di compensi professionali e spese, come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NO, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da ncorporante per fusione della società Controparte_7 [...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1368/2023 emessa dal Parte_2
Tribunale di NO Sez. IV Civile nel Procedimento n. 19905/2019 RG.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In Via istruttoria:
Si reitera la richiesta di ammissione delle prove già formulate e richieste in primo grado da in sede di Comparsa di Costituzione e Risposta e memorie CP_2
istruttorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3, non ammesse, poi reiterate in sede di precisazione delle conclusioni come di seguito specificato:
- mezzi di prova formulati in sede di comparsa di costituzione e risposta: prova per testi sui seguenti capitoli:
1) D.C.V. che l'immobile di cui al Foglio 693, mappale 1, sub 705, catasto fabbricati
Comune di NO, di cui al doc. 3 comparsa di costituzione e risposta CP_2
che le si mostra, è rimasto inutilizzato sin dal momento dell'acquisizione del medesimo da parte del Credito Artigiano, poi incorporato per fusione nel e Parte_2
pagina 6 di 31 più precisamente dal 23.12.2004 e comunque dalla data in cui ha CP_5
acquistato l'immobile ad esso confinante, il 14.12.2015.
2) D.C.V. che la rampa di accesso al parcheggio interrato insistente sull'immobile di cui al Foglio 693, mappale 1, sub 705, catasto fabbricati Comune di NO, di cui al doc. 3 comparsa di costituzione e risposta che le si mostra, è rimasta CP_2
inutilizzata sin dal momento dell'acquisizione del medesimo da parte del Credito
Artigiano, poi incorporato per fusione nel , e più precisamente Parte_2
dal 23.12.2004 e comunque dalla data in cui ha acquistato l'immobile ad CP_5
esso confinante, il 14.12.2015.
Si indica quali testimoni su tutti i capitoli di cui sopra i Sig.ri: , Testimone_3
residente in [...]; residente in Testimone_4
Opera (MI), Via Don Minzoni n. 4/C; , residente in [...], Str. Testimone_5
per Castel Negrino n. 15.
- mezzi di prova formulati in sede di memoria ex art. 183 co. 6 . n. 2 che di seguito si riportano: si richiede che il giudice voglia ordinare all'attrice, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione delle istanze dalla stessa eventualmente presentate alle competenti autorità amministrative al fine dell'ottenimento del passo carrabile inerente la proprietà del Parte_2
sita in Via Ripamonti NO, n. 520;
[...]
si chiede ammettersi prova per testi sugli ulteriori e seguenti capitoli:
3) DCV che quando ha provveduto, nell'anno 2016 a realizzare il CP_5
cancello di accesso al civico n. 526 di Via Ripamonti, NO, oggi di proprietà di la stessa ha contestualmente provveduto a realizzare e CP_2 CP_5
posizionare, a proprie spese, un cancello di accesso sulla limitrofa proprietà di
[...]
. Parte_2
pagina 7 di 31 4) DCV che , sin dalla realizzazione del predetto cancello posto al civico CP_5
n. 520 Via Ripamonti, NO, ha messo a disposizione di le Controparte_8
chiavi dello stesso.
5) DCV che nell'anno 2016 l'Ing. quale delegato della Testimone_5 CP_5
ha provveduto a consegnare a personale delegato da , le
[...] Parte_2
chiavi del cancello posto sulla proprietà dello stesso sita in Via Parte_2
Ripamonti, NO.
6) DCV che nel corso degli anni 2016-2017, l'Arch. con studio in Testimone_6
NO, ha provveduto, su delega della IE a valutare, con le Controparte_5
competenti Autorità amministrative, la fattibilità di un nuovo accesso carraio alla proprietà di posta in NO, Via Ripamonti n. 520. Parte_2
7) DCV che, nel corso degli anni 2016-2017, l'Arch. con studio in Testimone_6
NO, ha provveduto, su delega della IE al fine di poter facilitare Controparte_5
la presentazione da parte del di una richiesta di nuovo accesso Parte_2
carraio con riferimento alla proprietà posta in NO, Via Ripamonti, n. 520 della stessa IE , ha preso contatti con i seguenti Uffici Comunali: Ufficio Parte_2
Tecnico di Via Bernina – Geom. Ufficio settore progettazione e manutenzione Per_1
strade – Ing. e Ing. Ufficio vigilanza. Persona_2 Persona_3
8) DCV che il Geom. dell'Ufficio Tecnico di NO, l'Ing. Per_1 Persona_2
dell'Ufficio settore progettazione e manutenzione strade e l'Ing. Persona_3
dell'Ufficio vigilanza del Comune di NO hanno svolto alla presenza dell'Arch.
con studio in NO un sopralluogo dinanzi alla proprietà di Testimone_6 [...]
sita in NO, Via Ripamonti n. 520, al fine di valutare la fattibilità di Parte_2
un accesso carraio e che in tale occasione hanno espresso parere favorevole all'opera.
9) DCV che la procedura di richiesta di nuovo accesso carraio alla proprietà di
[...]
posta in NO, Via Ripamonti, non ha preso avvio in ragione della Parte_2
sola inerzia ed inattività di . Parte_2
pagina 8 di 31 Con riferimento ai capitoli da 3 a 9 di cui sopra si indica quali testimoni: il Sig. ES
, residente in [...], Str. per Castel Negrino n. 15, sui capitoli n. 3, 4, 5
[...]
e 8; L'Arch. , con studio in Nova Milanese (MI), 20054 Via Mantova n. Testimone_6
6, sui capitoli n. 6, 7, 8 e 9.
- Richiamata integralmente la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc di ci si CP_2
oppone infine all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati e si insiste, in caso, affinché il Giudice voglia ammettere, anche a prova contraria, i capitoli di prova già formulati da questa difesa in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, comma VI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.03.19, l'attrice oggi Parte_2
conveniva in giudizio la IE per sentire Controparte_3 CP_2
accogliere le seguenti domande :
“ Nel merito in via principale
1. Accertare e dichiarare che la IE con sede in 41122 Modena, Via CP_2
Marcello Finzi n° 481, oggi proprietaria dell'immobile/area sito in NO, Via
Ripamonti n. 526 e per essa la precedente proprietaria IE , con sede CP_5
legale in San Lazzaro di Savena, Via Emilia n. 234/B, nella costruzione del manufatto realizzato su fondo finitimo con quello di proprietà dell'attrice e sito in NO, Via
Ripamonti nn. 520-526, in violazione dell'art. 873 cc e dell'art. 86 e segg.ti
Regolamento Edilizio del Comune di NO, non si è attenuta all'osservanza delle distanze legali nelle costruzioni e per gli effetti disporre ed ordinare alla convenuta
l'immediata demolizione del manufatto.
2. Accertare e dichiarare che la IE con sede in 41122 Modena, Via CP_2
Marcello Finzi n° 481, oggi proprietaria dell'immobile/area sito in NO, Via
Ripamonti n. 526 e per essa la precedente proprietaria IE , con sede CP_5 pagina 9 di 31 legale in San Lazzaro di Savena, Via Emilia n. 234/B, nella costruzione del manufatto realizzato in violazione dell'art. 873 cc ha altresì violato il diritto di servitù di passaggio del fondo occluso di proprietà della società dell'attrice sito in NO, Via
Ripamonti nn. 520-526 ed in particolare del diritto di accesso al parcheggio interrato e sottostante all'immobile e per gli effetti disporre ed ordinare alla convenuta
l'immediata demolizione del manufatto col conseguente ripristino del diritto di servitù di passaggio a favore dell'attrice.
In via subordinata
Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio dell'attrice per
l'acceso all'immobile ed al sottostante parcheggio interrato di sua proprietà sito in
NO, Via Ripamonti nn. 520-526, ordinando alla convenuta di demolire il manufatto
e con rimessione dello stato dei luoghi antecedenti alla realizzazione dello stesso.
Nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.06.19 si costituiva in giudizio la convenuta concludendo affinchè “l'adito Tribunale di NO, ogni CP_2
contraria domanda od eccezione respinta, voglia rigettare le domande tutte formulate dalla IE , perché infondate in fatto e in diritto, e comunque Parte_2
non provate;
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Il giudice del tribunale ammetteva la TU richiesta dalle parti. Con ordinanza riservata del 5.12.2019 il Giudice disponeva TU, nominando consulente l'Arch. Per_4
formulando il seguente quesito: “Il c.t.u., esaminati gli atti ed i documenti di
[...]
causa, visitati i luoghi, effettuato ogni opportuno accertamento, eventualmente anche presso pubblici uffici, sentite le parti e i rispettivi consulenti, a) descriva lo stato dei luoghi oggetto di causa ed in particolare:1) accerti e descriva gli accessi pedonali e carrai della proprietà dell'attrice ed in particolare l'accesso da via Ripamonti n 526 e pagina 10 di 31 l'accesso da via Ripamonti n 520 (per quest'ultimo ne verifichi l'esistenza o la fattibilità); 2) descriva il muro realizzato dalla convenuta per cui è causa;
dica se è posto sul confine tra le due proprietà e ne indichi l'altezza; 3) descriva la rampa di accesso al parcheggio interrato dell'attrice per cui è causa;
dica se è interrata in tutto o in parte e verifichi la distanza del muro realizzato dalla convenuta dalla parte della rampa emergente dal terreno;
b) tenti la conciliazione tra le parti”.
Il giudice di prime cure rigettava le istanze istruttorie ed acquisita la TU, decideva il giudizio con rigetto delle domande attoree con il seguente dispositivo:
“1. rigetta le domande della parte attrice;
2. condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge ed € 4.000,78 per le spese di c.t.p.; pone le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 7.4.2022, in via definitiva per l'intero a carico dell'attore”.
Avverso la sentenza del Tribunale di NO n.1368/2023, R.G. n. 19905/2019, emessa il 20/01/2023 e pubblicata il 21.02.2023 propone appello con i Controparte_3
seguenti MOTIVI DIAPPELLO:
1) Violazione distanze legali ex art. 873 c.c. e art. 86 e segg.ti Regolamento
Edilizio del Comune di NO
2) Esistenza servitù di passaggio dal civico n° 526 di Via Ripamonti a favore dell'appellante
3) In Punto Servitù di passaggio fondo intercluso
4) Sulla condanna alle spese e ctu: errore e ingiustizia.
Si costituisce l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte decide la causa nella camera di consiglio del 22.5.2024.
pagina 11 di 31 La Corte d'appello rimetteva la causa sul ruolo e richiamava il TU arch. Per_4
affinché rispondesse a ulteriore quesito finalizzato a verificare la fattibilità, le
[...]
problematiche e le difficoltà, le modalità e i costi per la realizzazione di (i) passo carrabile sulla pubblica via nell'immobile di (ii) realizzare una servitù CP_4
coattiva gravante sull'immobile di CP_2
Con ordinanza del 22.5.2024 la Corte di Appello di NO, ritenuto che la TU espletata nel primo grado di giudizio non risultasse sufficiente alla Corte per decidere definitivamente la causa su tutte le domande proposte e ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi tecnici di valutazione -con particolare riferimento sia alla fattibilità di determinate opere, sia ai costi, sia alle difficoltà tecniche- rispetto all'ipotesi di riconoscimento di servitù coattiva, e rispetto all'ipotesi di creazione di un passaggio carraio nella proprietà di via Ripamonti 520, - Parte_1
rimetteva la causa sul ruolo e richiamava il TU, Arch. affinchè Persona_4
rispondesse a tale ulteriore quesito: “Tenuto conto della precedente relazione depositata in data 1.3.2022 e dello stato attuale dei luoghi, illustri, sotto il profilo tecnico, la fattibilità, le problematiche, le difficoltà, le specifiche modalità, i costi, a) per realizzare un passo carrabile sulla pubblica via per accedere alla rampa che porta al parcheggio dell'immobile di proprietà .A.; passo carrabile da Parte_5
realizzare nell'immobile di proprietà dell'appellante; b) per realizzare una servitù coattiva sull'immobile di proprietà , con il minor aggravio possibile per CP_2
il fondo servente, al fine di consentire il passaggio dal passo carraio di proprietà dell'appellata per utilizzare il parcheggio di proprietà Parte_1
salvaguardando le esigenze di sicurezza dell'appellata e di custodia dei beni che
[...]
risultano Il TU nominato inoltrava bozza di relazione alle parti. presenti nei capannoni
(come da foto prodotte); c) autorizza sin d'ora il TU ad esperire tentativo di conciliazione”.
pagina 12 di 31 All'udienza del 2.7.2024 il nominato TU prestava giuramento ed il Consigliere
Istruttore disponeva che le operazioni peritali avessero inizio presso i luoghi oggetto di causa il giorno 25 luglio 2024 alle ore 10.00, con termine al TU per la trasmissione della bozza ai CTP sino al 30 novembre 2024 e termine ai CTP per formulare le proprie osservazioni sino al 30 dicembre 2024; con ulteriore termine al TU per il deposito dell'elaborato peritale, unitamente alle osservazioni dei CTP sino al 30 gennaio 2025.
Non essendo andato a buon fine il tentativo di conciliazione, il TU depositava la relazione peritale finale il 29.1.2025.
Medio tempore, con atto del 03 dicembre 2024 trasferiva a Controparte_3 CP_4
odierna interveniente l'immobile sito in via Ripamonti nn. 520 e 526 - NO, come da atto stipulato dinanzi al Notaio dott. di NO rep. n. 1659/1164. Persona_5
In data 14 gennaio 2025 depositava comparsa di intervento ex artt. 105 e 111, CP_4
comma III, c.p.c. chiedendo, al contempo, l'estromissione di Controparte_3
dal giudizio, non essendo quest'ultima più titolare del diritto oggetto di causa e
[...]
non avendone specifico interesse.
In data 18 marzo 2025 si teneva udienza che si concludeva con invito da parte del
Consigliere Istruttore ai procuratori delle parti a valutare congiuntamente la possibilità di giungere ad un conteggio condiviso dell'indennità, da determinarsi sull'ipotesi B) individuata dal TU. nulla eccepiva circa l'intervento di ma si CP_2 CP_4
opponeva all'estromissione di Controparte_3
Alla successiva udienza del 25 marzo 2025 le parti davano atto di non essere riuscite a giungere a un conteggio condiviso.
Con provvedimento comunicato in data 25 marzo 2025 il Consigliere Istruttore riteneva di rimettere la causa in decisione, fissando udienza del 27 maggio 2025 e assegnando pagina 13 di 31 termine di 40 giorni prima per il deposito delle comparse conclusionali, di 15 giorni prima per il deposito di note di replica.
La causa torna in decisione avanti al collegio riunito in camera di consiglio in data
4.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
già ha acquistato con atto del Controparte_3 Parte_2
23.12.04 l'immobile sito in Via Ripamonti n. 520-526, avente ad oggetto porzione di capannone;
l'accesso carraio poteva avvenire da Via Ripamonti n. 526.
Nel 2016 l'odierna appellata costruisce un muretto/recinzione che impedisce l'accesso dal carraio di Via Ripamonti n. 526.
APPELLO
Preliminarmente, sull'istanza di estromissione dal giudizio presentata da Parte_1
in data 23.05.2025, questa Corte rileva che ,
[...] Controparte_2
espressamente, non ha prestato il consenso (necessario ex art. 111 co. 3 c.p.c.) all'estromissione dal giudizio della stessa IE, così come dichiarato e verbalizzato anche all'udienza del 18.2.2025.
Conseguentemente, questa Corte deve rigettare l'istanza di estromissione proposta dall'originaria parte appellante.
Passando al merito, in estrema sintesi l'appello censura la sentenza di prime cure sulla base di quattro argomenti principali:
1. Si contesta con il primo motivo la sentenza laddove sostiene che il muro costruito dal convenuto in primo grado sia stato posizionato sul confine tra i due terreni delle parti coinvolte, senza violare alcuna legge, inclusi l'articolo 873 del codice pagina 14 di 31 civile e l'articolo 86 e seguenti del Regolamento Edilizio del Comune di NO.
Inoltre, si contesta l'affermazione secondo cui l'accesso pedonale al numero civico
520 di Via Ripamonti esisteva prima della costruzione del manufatto in questione da parte di CP_2
2. Si contesta con il secondo motivo la sentenza laddove nega l'esistenza di un diritto di passaggio a favore dell'appellante, dal civico 526 di Via Ripamonti.
3. Si contesta con il terzo motivo la sentenza laddove non riconosce l'interclusione del terreno di proprietà dell'appellante.
4. Infine, si richiede che, in caso di accoglimento dell'appello con conseguente modifica della sentenza di primo grado, le spese tecniche e legali sostenute durante il primo processo siano interamente a carico di CP_2
L'appello è infondato per le motivazioni che seguono.
PRIMO MOTIVO: la costruzione del muro e l'accesso dall'ingresso pedonale al n. 520 di Via Ripamonti 520
Secondo l'appellante il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto erroneamente il muro costruito in prossimità del confine, laddove invece il TU avrebbe “accertato che il muro è stato realizzato nella proprietà dell'appellante”, con conseguente palese violazione da parte dell'appellata dell'art. 873 c.c., nonché dell'art. 86 e segg.ti del
Regolamento Edilizio del Comune di NO.
Inoltre, il primo giudice, non avrebbe tenuto conto neanche della tutela del diritto di proprietà̀ dell'appellante, “che si trova di fatto impossibilitata ad accedere con gli autoveicoli nel parcheggio sotterraneo ubicato nel suo immobile”.
La Corte osserva quanto segue.
Nella relazione finale il TU ha accertato che “con riferimento alla planimetria del rilevamento eseguito con la strumentazione topografica, si conviene che la mezzeria del pagina 15 di 31 muro sia posizionata approssimativamente in coincidenza del confine tra le due proprietà”.
Inoltre, lo stesso TU ha rilevato che il muro in questione “consta di un manufatto alto cm. 270, composto da un muretto alto cm. 75, su cui è sormontata un'inferriata alta cm.
195; lo spessore del muretto è di cm. 25”.
Il suddetto muro non rispetta la distanza di tre metri dalla costruzione preesistente sul fondo dell'attrice, costituita dalla rampa di accesso ai box, che dalla descrizione del c.t.u. “consta di un manufatto lungo ml. 22.30 circa e largo ml.
6.20 circa definito da una corsia in cemento con finitura a “spina di pesce” per aumentare il grip, delimitata da due muri di contenimento (vedasi planimetrie rilievi dello stato di fatto all. 15). Come si evince dagli elaborati fotografici all. 16 e 17, la rampa è distinta dalla parte dell'area libera coincidente con il piano stradale il quale presenta un rivestimento costituito da un manto di masselli autobloccanti;
la rampa altresì, risulta interamente scoperta e dista a circa ml.
1.72 dalla recinzione che delimita le due proprietà. Evidenzia la parte appellante che la distanza tra la rampa dell'attrice in primo grado ed il muro di confine realizzato dalla convenuta in primo grado è dunque inferiore a metri tre.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice ritiene l'appellante che il muro sia stato costruito in violazione dell'art. 873 c.p.c…
LA CORTE OSSERVA
In primo luogo, si osserva che il muro di cinta non può essere considerato costruzione al fine dell'applicazione della norma sulle distanze legali, a norma dell'art. 878 c.c ..
Il muro in contestazione ha, infatti, caratteristiche di altezza (inferiore a metri 3) e di isolamento (descritte dal c.t.u. e risultanti dai rilievi e dalle fotografie), che manifestano la sua destinazione a demarcazione della linea di confine e a separazione e chiusura dei fondi limitrofi.
pagina 16 di 31 Infatti, l'art. 878 c.c. stabilisce che il muro di cinta non è considerato per il computo della distanza prevista dall'art. 873 del c.c. (quindi di minimo tre metri dal confine) se non supera i tre metri di altezza, dunque non va considerato al fine del computo delle distanze di cui all'art. 873 c.c.. (Cass. Ordinanza n. 26713 del 24/11/2020; Cass. n.
3037/2015)
Esclusa dunque la violazione dell'art. 873 c.c., non rileva neppure la normativa secondaria che è richiamata dall'appellante, in quanto la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può essere derogata dai regolamenti locali che, secondo il rinvio contenuto nella norma citata, possono solo prevedere una distanza maggiore (cfr. Cassazione sez. II sentenza 16 marzo 2015 n 5163).”
Nella carenza di una definizione da parte del legislatore, la giurisprudenza ha svolto un ruolo fondamentale, andando a delineare le caratteristiche che devono sussistere per ritenere un manufatto come costruzione.
Per il granitico orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte sono infatti qualificabili come costruzioni quei manufatti che abbiano caratteristiche di consistenza e stabilità e che emergano in modo sensibile dal suolo o che, comunque, per la loro consistenza siano idonei a formare intercapedini pregiudizievoli rispetto alla salubrità e sicurezza dei luoghi.
Dunque, ciò che rileva è l'interesse pubblicistico preminente volto ad evitare la formazione di intercapedini dannose, con la naturale conseguenza che i manufatti completamente interrati - non essendo costruzioni – sono irrilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni sulle distanze;
Infatti, secondo la Suprema Corte per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata;
caratteri evidentemente non posseduti dalla rampa di accesso -interrata- che ci occupa. pagina 17 di 31 Per completezza di esame, si rileva che parte attrice in primo grado ha allegato e precisato che la propria rampa di accesso fosse interrata (come compiutamente rilevato anche dal TU – “…la rampa è distinta dalla parte di area libera e coincidente con il piano stradale”), sicchè anche la rampa di accesso che ci occupa non è qualificabile in termini di “costruzione”.
Nel medesimo motivo di appello parte appellante lamenta anche che il Giudicante avrebbe errato nel rilevare che l'ingresso pedonale al n. 520 di Via Ripamonti preesistesse alla costruzione, da parte di del manufatto in contestazione. CP_2
Sostiene in particolare che l'accesso all'immobile di proprietà Controparte_3
della medesima IE sia sempre avvenuto dal civico n. 526 di Via Ripamonti.
Dagli atti pubblici acquisibili presso il Comune di NO – Unità SIT Centrale e
Toponomastica, competente per la gestione della banca dati geografica comunale relativa alla numerazione civica e alla rete viaria – risulta che il fondo di parte appellante dispone di un affaccio sulla via pubblica, precisamente nella porzione di immobile confinante con la proprietà della IE . In tale area è, infatti, Controparte_2
presente un cancello che consente l'accesso (attualmente di tipo pedonale) alla pubblica via, attualmente identificata con il numero civico 520 di Via G. Ripamonti (cfr. docc. 9,
10 e 11 del fascicolo di primo grado, . Controparte_2
Circostanza questa accertata anche dal TU che nella propria relazione espressamente afferma che “da verifiche eseguite sul geo-portale del Comune di NO (all. 19), si evince che effettivamente risulta indicato un civico 520 in coincidenza del cancello di accesso alla proprietà CREVAL”
E' peraltro opportuno ricordare che secondo lo stesso regolamento edilizio del Comune di NO (art. 79 - doc.
7 - fascicolo primo grado “l'Amministrazione CP_2
Comunale provvede ad apporre la numerazione civica, ai sensi della normativa vigente, per tutte le unità ecografiche semplici (abitazioni, passi carrabili, esercizi commerciali pagina 18 di 31 e simili) accessibili dalla pubblica via” (doc. 9 e 10 fascicolo primo grado CP_2
[...
.
Perciò, deve rilevarsi che sebbene il contratto di compravendita del fondo dell'appellante del 23 dicembre 2004 (doc.
2- fascicolo attore in primo grado) descrive il bene compravenduto come “ complesso immobiliare sito in via Ripamonti n. 520 e n.
526 … avente accesso da Via Ripamonti 526 … censito al Catasto Fabbricati … come segue: Foglio 693 mappale 1 subalterno 701, Mappale 117 subalterno 701 e Mappale
118 graffati”, lo stesso risulta superato dall' odierna situazione accertata dal TU ove il numero civico dal quale si può accedere alla proprietà di è il solo nr. Parte_1
520.
In ogni caso, il mero atto di compravendita dell'appellante non è opponibile alla pare appellata.
SECONDO MOTIVO
sostiene che il Giudice di prime cure “abbia palesemente Controparte_3
errato asserendo che dagli atti di compravendita prodotti dall'appellata non vi è alcun riconoscimento di servitù di passaggio in suo favore, cos. come ha errato non rilevando dai documenti tutti prodotti dall'appellante in primo grado, l'esistenza del passo carraio e del relativo cancello al civico 526 di via Ripamonti e delle opere che di fatto asservono tale fondo a quello altrui quali obiettivamente manifeste e visibili nel loro insieme”.
LA CORTE OSSERVA.
E' pacifico in atti che il cancello corrispondente al n. 526 sia situato nella proprietà di parte appellata.
Dagli atti di compravendita stipulati in data 23 dicembre 2004 e 31 luglio
2008dall'appellante, non risulta alcuna espressa menzione in ordine alla costituzione pagina 19 di 31 negoziale della servitù di passaggio oggetto della presente controversia. Invero, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una servitù volontaria di passaggio, pur non essendo richiesta l'adozione di formule sacramentali o clausole standardizzate, è imprescindibile che dalla relativa pattuizione emerga in maniera chiara, inequivoca e non equivoca l'individuazione degli elementi essenziali della servitù, ovvero: il fondo dominante, il fondo servente e l'oggetto del peso, consistente nell'assoggettamento del fondo servente a vantaggio dell'utilità del fondo dominante, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costante e consolidata della Suprema Corte di Cassazione.
Ne deriva che, ancorché non sia richiesta una formula rigida, è tuttavia necessario che la volontà negoziale delle parti risulti manifesta attraverso elementi obiettivi e concreti, tali da rendere agevolmente identificabili i fondi interessati, la natura e la finalità del peso, nonché la sua estensione e le modalità di esercizio.
Tali requisiti risultano del tutto assenti sia nell'atto di compravendita prodotto dalla parte appellante, sia in quello depositato dalla parte appellata. Entrambi i contratti, infatti, non contemplano né espressamente né implicitamente la costituzione di servitù, né attive né passive;
ne consegue, pertanto, che la sussistenza di una servitù negoziale non può ritenersi dimostrata.
In relazione all'accesso del fondo di proprietà della parte appellante dal civico n. 520, la difesa della medesima parte ha dedotto in sede di atto di appello (cfr. pag. 4) che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe rilevato “l'inesistenza del civico n. 520”.
Sul punto, come già evidenziato in precedenza, lo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio, nell'ambito dell'elaborato finale, ha precisato che: “– da verifiche eseguite sul geo- portale del Comune di NO (all. 19), si evince che effettivamente risulta indicato un civico 520 in corrispondenza del cancello di accesso alla proprietà CREVAL, per quanto nel corso del sopralluogo non si sia dato riscontro della presenza di targhette identificative”. pagina 20 di 31 Con il secondo motivo di gravame, deduce la sussistenza di Controparte_3
una servitù di passaggio carrabile di natura apparente, lamentando che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di procedere, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a una compiuta e concreta valutazione circa la “visibilità delle opere”, elemento essenziale ai fini della configurabilità di una servitù apparente ai sensi dell'art. 1061 c.c.
Le “opere” che asservirebbero il fondo servente di proprietà a quello CP_2
confinante di proprietà , sarebbero riconoscibili “atteso che Controparte_3
l'accesso di persone e mezzi al fondo di proprietà dell'appellante fino a luglio 2016 è sempre avvenuto attraverso il passo carraio di Via Ripamonti n° 526 ove era ed è presente l'apertura di un passo carrabile con cancello sul fondo servente”.
L'appellante ha sottolineato che fin dalla data di acquisto dell'immobile ha sempre utilizzato il passo carraio ubicato al civico n° 526 di via Ripamonti per accedere nella sua proprietà ed in particolare per l'accesso degli autoveicoli nell'autorimessa, tramite la rampa di accesso che sfocia all'altezza del passo carraio.
Preme evidenziare che dalla ricostruzione del proprio perito di parte attrice in primo grado (Geom doc. 7) emerge che la costruzione dei box risale al 2008 (intervento Tes_1
di ristrutturazione).
L'utilizzo di fatto del passo carraio altrui non costituisce titolo per acquisire la servitù di passaggio carrabile.
Le servitù volontarie sono quelle costituite per effetto della volontà delle parti, espressa tramite contratto o testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia. Nessuna delle suddette ipotesi può riscontrarsi nella fattispecie.
pagina 21 di 31 Sotto altro profilo, risultando pacifico in atti che nel 2016 è stato costruito il muretto di recinzione, non vi è dubbio che non sia trascorso il periodo necessario per usucapire la servitù di passo.
La presente Corte è pertanto chiamata a verificare l'eventuale configurabilità di una servitù coattiva di passaggio, ossia di una servitù imposta ex lege nei casi in cui l'attraversamento del fondo altrui non trova fondamento in un'utilità meramente funzionale, bensì in una condizione di necessità oggettiva, riconosciuta e tutelata da specifiche disposizioni normative.
Segnatamente, ai sensi dell'art. 1051 c.c., il proprietario il cui fondo risulti intercluso, ovvero privo di accesso diretto alla via pubblica e che non possa procurarselo senza sostenere spese eccessive o affrontare gravi disagi, ha il diritto di ottenere un passaggio sul fondo altrui, finalizzato alla coltivazione e al razionale utilizzo del proprio fondo.
Occorre allora analizzare il TERZO MOTIVO DI APPELLO.
L'appellante assume che il proprio fondo sia intercluso quindi che si verta in un caso di servitù di passaggio coattiva, di cui ha chiesto l'accertamento con la domanda proposta in via subordinata.
LA CORTE OSSERVA
La domanda va qualificata come domanda di costituzione giudiziale della servitù coattiva di passaggio che è stata proposta in citazione deducendo l'interclusione del fondo e meglio argomentata con la memoria n 1 ex art. 183 sesto comma c.p.c., con la precisazione che si tratta di un fondo intercluso ed impossibilitato per lo stato dei luoghi a dotarsi di autonomo passo carrabile, “come si evince dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice ed anche dalla convenuta, tra Via Ripamonti e le proprietà delle parti in causa, esiste una pista ciclabile ed un corso d'acqua, che non consente la realizzazione di un nuovo passo carraio” (memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.).
pagina 22 di 31 Nel caso di specie, l'interclusione del fondo di proprietà dell'attrice non può ritenersi assoluta, atteso che la limitazione concerne esclusivamente l'accesso veicolare, risultando invece pacificamente accertata la presenza di un accesso pedonale dalla via pubblica.
Dalle planimetrie agli atti risulta che il fondo di proprietà dell'attrice confina con la pubblica via, individuata in Via Ripamonti, e che la realizzazione di un accesso carrabile su detta via è tecnicamente possibile, senza comportare un dispendio rilevante di risorse economiche né generare disagi significativi. Tale circostanza è stata accertata nell'ambito delle verifiche effettuate dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal
Tribunale, con il coinvolgimento delle autorità competenti. In particolare, il progetto esaminato prevede l'apertura di un varco carrabile per l'accesso dei veicoli al fondo dell'attrice in corrispondenza del cancello pedonale attualmente esistente su Via
Ripamonti, nonché l'ampliamento del ponticello situato frontalmente rispetto all'ingresso del fondo della parte appellata, come dettagliatamente illustrato nell'elaborato progettuale allegato al documento n. 2 depositato dal TU.
La servitù coattiva si applica quando un fondo (fondo dominante) ha necessità di un passaggio su un altro fondo (fondo servente) per raggiungere la pubblica via, e questo passaggio non è possibile in altro modo, o solo con un notevole disagio o dispendio. Questo può accadere in due situazioni principali:
1. Fondo intercluso:
Il fondo dominante è completamente circondato da altri fondi privati e non ha accesso diretto alla pubblica via.
2. Accesso inadeguato:
Il fondo dominante ha un accesso alla pubblica via, ma questo accesso è inadatto, insufficiente o non può essere ampliato per soddisfare le esigenze del fondo.
pagina 23 di 31 In entrambi i casi, la servitù coattiva viene imposta dal giudice, anche contro la volontà del proprietario del fondo servente, per garantire il diritto di accesso alla pubblica via del fondo dominante.
• La servitù coattiva di passaggio è una servitù legale, cioè prevista dalla legge (Art.
1051 e seguenti del Codice Civile).
• La necessità di un passaggio su un fondo altrui deve essere effettiva e non solo una convenienza.
• Il percorso del passaggio coattivo viene determinato dal giudice in modo da essere il più diretto possibile e il meno pregiudizievole per il fondo servente.
• La servitù coattiva può essere costituita anche se un passaggio è possibile, ma con un eccessivo dispendio o disagio.
Come scritto, è possibile ottenere il passaggio coattivo anche in caso di fondo non intercluso quando l'accesso alla via pubblica è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non è possibile procedere ad un suo ampliamento (art. 1052 c.c.), purché la servitù risponda alle esigenze dell'agricoltura, dell'industria, o come aggiunto dalla
Corte Costituzionale, da esigenze di accessibilità agli edifici ad uso abitativo per i portatori di handicap.
L'istituto della servitù di passaggio, secondo giurisprudenza più recente (Cass. civile
Sez. II ordinanza n. 32337 del 13 dicembre 2024), non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello pagina 24 di 31 dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma,
c.c. (che esonera da servitù case, - 12 - cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.”).
Questa Corte ha richiamato il TU al fine di illustrare, sotto il profilo tecnico, la fattibilità, le criticità, le difficoltà operative, le specifiche modalità realizzative nonché i relativi costi connessi alla costituzione di una servitù coattiva sull'immobile di proprietà della IE prevedendo il minor onere possibile per il fondo Controparte_2
servente, nonché valutare la fattibilità e i costi per l'ampliamento del passaggio pedonale già esistente sulla proprietà dell'appellante.
La consulenza tecnica d'ufficio ha così illustrato le due ipotesi.
Quanto alla soluzione A: l'apertura di carrabile su proprietà Per la CP_4
realizzazione della soluzione a) sarebbe necessario allestire un nuovo cancello carraio scorrevole (in adiacenza di quello pedonale), che consentirebbe direttamente l'accesso alla proprietà (ora , con contestuale Parte_1 Controparte_1
ampliamento del ponte che sovrasta la roggia Vettabia che delimita la via Ripamonti, provvedendo a individuare un accesso a fase alternata, regolamentata da indicazione semaforica a senso unico alternato. Lo stesso professionista ha calcolato in € 78.000,00 netti il costo per la realizzazione della soluzione a).
Quanto all'ipotesi B. l'apertura di carrabile su proprietà Per quanto Controparte_2
concerne invece la soluzione b) lo stesso TU ha illustrato che andrebbe realizzato uno spazio all'interno della proprietà in coincidenza dell'attuale passo CP_2
carraio (area servitù coattiva), con contestuale retrocessione dell'attuale cancello carraio prospiciente la pista ciclabile e la via Ripamonti per la realizzazione di uno spazio
(servitù) di passaggio e accesso alle due proprietà adiacenti. Tale soluzione, sempre secondo l'Arch. richiederebbe anche la realizzazione di un nuovo cancello Per_4
pagina 25 di 31 carraio di accesso alla proprietà (ora , Parte_1 Controparte_1
con conseguente demolizione parziale della recinzione che delimita le due proprietà, con rimozione del cancello pedonale esistente e realizzazione di un nuovo accesso pedonale in adiacenza a quello nuovo carraio, che non consentirebbe la sovrapposizione dei due percorsi (pedonale e carraio) in coincidenza all'accesso alla rampa di accesso ai box.
Precisa il TU che, a livello amministrativo, l'iter autorizzativo sarebbe pressoché il medesimo per entrambe le ipotesi, essendo necessario l'ottenimento di autorizzazione paesaggistica da parte del Parco Agricolo sud NO (previa nulla osta da parte del per ampliamento sul ponte di cui all'ipotesi a) Controparte_9
Per la realizzazione della soluzione b) sono stati quantificati costi per € 38.200,00 netti, ai quali dovrebbe aggiungersi un indennizzo in favore di calcolato dallo CP_2
stesso TU nella misura di € 32.000,00.
La difesa di reitera l'eccezione già tempestivamente sollevata CP_2
all'udienza del 18.2.2025 in ordine alla soluzione b) così per come prospettata dal TU ed alla metodologia dei calcoli e delle considerazioni dal medesimo svolte in ordine agli importi dovuti quale indennizzo alla stessa in caso di eventuale CP_2
attuazione di tale soluzione.
L'arch. per il calcolo della determinazione dell'indennità di imposizione di Per_4
servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà ha ritenuto di CP_2
doversi riferire al valore indicato all'articolo 1038 del c.c. comma 2, stimato nella metà dell'importo “pari al 10% del valore della sovrastante destinazione prevalente ad uso
“terziario”; così quantificando in € 32.000,00 il valore di indennità di servitù di passaggio.
La difesa di rileva ed eccepisce la totale erroneità del calcolo sopra CP_2
evidenziato. Nel caso di specie -secondo tesi- non potrebbe certo trovare applicazione il disposto dell'art. 1038 c.c., relativo esclusivamente al calcolo dell'indennità per pagina 26 di 31 l'imposizione di servitù di acquedotto e/o scarico coattivo a carico di un fondo (il TU avrebbe ritenuto di applicare il secondo comma del suddetto art. 1038 c.c., che come noto si riferisce a servitù create su “terreni, occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo”).
LA CORTE OSSERVA
Le peculiari caratteristiche del fondo di proprietà appellante risultano soddisfare pienamente l'esplicazione del transito pedonale e carrabile, tenuto conto della possibilità di realizzare l'ampliamento, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1052 cod. civ.
(Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2012, n. 4610: “In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, l'interclusione relativa del fondo sussiste in tutti i casi in cui il transito di accesso alla pubblica via, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie di fondo non intercluso ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., quando vi sia un itinerario funzionalmente destinato a passaggio, ma le cui caratteristiche in concreto non siano sufficienti per l'esplicazione del transito stesso”).
Il passaggio pedonale di proprietà è certamente allo stato insufficiente per il CP_4
passaggio delle auto ma non vi è dubbio, sotto il profilo giuridico, che l'interclusione del fondo dell'appellante sia da considerarsi relativa. Nel caso in scrutinio, il terreno consente di realizzare, infatti, un passaggio che metta in comunicazione la proprietà dell'appellante con la strada.
Deve altresì evidenziarsi che, in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù pagina 27 di 31 siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree (Cass. civ. n. 8660/2024).
Ciò consente di ritenere preferibile non costituire una servitù coattiva, risultando possibile alla proprietà modificare la propria entrata, rendendola accessibile CP_4
alle auto.
Il preesistente accesso pedonale di proprietà dell'appellante – pur allo stato risultando inidoneo e insufficiente, è passibile di ampliamento -materialmente realizzabile- e non eccessivamente oneroso (rispetto alla servitù invocata).
La Cassazione ha infatti statuito la necessaria e imprescindibile valutazione della possibilità di ampliare il passaggio già esistente: “La giurisprudenza di questa Corte, é però consolidata, nel ritenere che la costituzione coattiva della servitù di passaggio a favore di fondo non intercluso ex art. 1052 comma 1° cod. civ., richieda, oltre all'accertamento dell'interclusione relativa e della funzionalità del passaggio alle esigenze dell'agricoltura, o dell'industria (alle quali si sono aggiunte le esigenze abitative in base alla sentenza n.167 del 10.5.1999 della Corte Costituzionale), anziché il requisito dell'impossibilità di procurarsi l'uscita sulla via pubblica senza eccessivo dispendio, o disagio, previsto dall'art. 2051 comma 1° cod. civ. nei casi di interclusione totale, quello dell'impossibilità di ampliare il passaggio inadatto esistente (vedi in tal senso in motivazione Cass. ord. 18.12.2017 n.30317; Cass. 16.11.1994 n.9643), sicché per costituire la servitù di passaggio coattiva ai sensi dell'art. 1052 comma 1° cod. civ. la
Corte d'Appello di Venezia avrebbe dovuto prima accertare l'impossibilità dell'ampliamento del passaggio già esistente, …” (Cass. ord. Numero di raccolta generale 12744/2025 Data pubblicazione 13/05/2025 ).
In ogni caso si osserva che la soluzione b) impedirebbe al fondo servente l'utilizzazione di una parte -seppure limitata- del proprio immobile (da destinarsi al passaggio dei terzi)
pagina 28 di 31 e certamente deprezzerebbe l'immobile in forza dell'imposta servitù di passaggio di un innumerevole numero di autovetture dirette ai box sotterranei.
Quanto al confronto tra i costi, questa Corte osserva quanto segue.
I costi per l'attuazione delle due ipotesi a) e b), sono stati così stimati, dal TU : soluzione a): € 78.000,00 (settantotto mila euro); soluzione b): € 38.200,00 (trentotto mila 200euro), oltre ad un'indennità di servitù di passaggio pari € 32.000,00 (trentadue mila euro); pari a complessive Euro 70.200,00.
In realtà il rilievo della difesa di parte appellata, concernente l'erroneo calcolo del valore dell'indennità da parte del TU basandosi sull'art. 1038 secondo comma c.c., secondo questa Corte appare condivisibile.
Infatti, l'indennità per una servitù coattiva di passo carraio si calcola in base al valore del fondo e al danno subito dal proprietario. Non c'è una formula specifica, ma si considerano il valore venale del terreno e il danno subito per la servitù. In questa operazione di calcolo dell'indennità da riconoscere al proprietario del fondo servente, il valore di stima dei terreni costituisce solo un elemento, e non l'unico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affermato che l'indennità non può essere parametrata solo al valore della superficie del terreno assoggettata a servitù di passaggio, ma deve tenere conto «di ogni altro pregiudizio causato dal transito» (Cass. n. 7972 del
2022).Quantificazione che non rispecchia la valutazione effettuata dal TU, tra l'altro- pacificamente in assenza di contraddittorio tra le parti (cfr. verbale d'udienza del
18.2.2025 “L'avv. Pini congiuntamente all'avv. Colosimo fa presente che rispetto alla soluzione B) l'indennità di servitù è questione emersa in sede di osservazioni alla bozza di TU, sicché il calcolo indicato dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione finale non è stato oggetto di discussione con i CTP.”).
pagina 29 di 31 Infatti, il TU si è riferito all'art. 1038 c.c. relativo all'indennizzo per le servitù di acquedotto;
inoltre, ha abbattuto il valore commerciale del terreno del 90%, non tenendo conto del “valore complementare” relativo al pregiudizio permanente causato dal passaggio dei mezzi e alla svalutazione complessiva dell'immobile di proprietà
CP_2
Tale erroneo calcolo consente di ritenere, ragionevolmente, che l'indennità -in ipotesi- dovuta al fondo sarebbe maggiore rispetto a quella valutata dal TU, nella misura di
Euro 32.000,00.
Da ciò consegue che anche i costi che la parte appellante dovrebbe sostenere per realizzare la soluzione a) o quella b) sarebbero tra di loro equivalenti o addirittura inferiori per la soluzione a), cioè quella che prevede l'ampliamento dell'attuale passaggio pedonale.
Le precedenti statuizioni assorbono le ulteriori questioni proposte.
LE SPESE.
Dal rigetto dell'appello consegue anche la condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata, liquidate ex DM 147/2002, nei valori medi, tenuto conto del valore indeterminato della controversia di media complessità.
La parte appellata ha inoltre diritto alla rifusione delle spese del c.t.p. di cui ha provato l'esborso di € 2.080,00 (fattura prodotta con gli atti conclusivi), considerato che sono spese che non appaiono eccessive o superflue stante l'attività compiuta dal c.t.p. di
. CP_2
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza pagina 30 di 31 spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 CP_1
(C.F. ), avverso la sentenza del Tribunale di NO n.1368/2023, R.G.
[...]
n. 19905/2019, emessa il 20/01/2023 e pubblicata il 21.02.2023, che per l'effetto conferma;
2. Condanna e , in via Parte_1 Controparte_1
solidale, al pagamento delle spese processuali del grado in favore di liquidate in Euro 12.156,00 oltre IVA, CPA e 15% spese Controparte_2
generali, oltre Euro 2080,00 per spese di CTP;
3. Condanna e , in via Parte_1 Controparte_1
solidale, al pagamento delle spese di TU, già liquidate dalla Corte.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in NO il 4.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Carlo Maddaloni
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
Dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2544/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIRIANNI DOMENICO, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA 16 20129 MILANO presso il difensore avv.
SIRIANNI DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA e Controparte_1 dell'avv. COLOSIMO JENNIFER ( ) VIA MOLINETTO DI LORENTEGGIO C.F._1
15 20094 CORSICO;
elettivamente domiciliato in RIVIERA DI CHIAIA 267 NAPOLI presso il difensore avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 31 C.F. ), elettivamente domiciliato in BANCHI DI Controparte_2 P.IVA_1
SOPRA, 48 53100 SIENA presso lo studio dell'avv. PINI CARLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Proprietà sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Controparte_1
Voglia la Corte d'appello di NO, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE autorizzare l'intervento volontario di nel presente giudizio, in qualità di CP_1
avente causa di ai sensi degli artt. 105 e 111 comma III Controparte_3
c.p.c. e, per l'effetto, estromettere non essendo più titolare Controparte_3
del diritto oggetto di causa e non avendone specifico interesse.
NEL MERITO accogliere l'appello formulato da e, in particolare, per i Controparte_3
motivi tutti dedotti nell'atto di citazione in appello formulato e depositato in atti da revocare e riformare integralmente e totalmente la sentenza Controparte_3
n. 1368/2023 emessa dal Tribunale di NO, Sezione IV, in persona del Giudice
Dott.ssa Antonella Cozzi, pubblicata in data 21.02.2023 sub R.G. 19905/2023, mai notificata e, così, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dalla dante causa di come qui di Controparte_4 Controparte_3
seguito riportate:
pagina 2 di 31 “In via principale:
1. Accertare e dichiarare che la IE con sede in Controparte_2
via Marcello Finzi n.481 - 41122 Modena, oggi proprietaria dell'immobile/area sito in via Ripamonti n.526 NO e, per essa, la precedente proprietaria IE CP_5
con sede legale in via Emilia n.234/B - San Lazzaro di Savena, nella costruzione
[...]
del manufatto realizzato su fondo finitimo con quello di proprietà dell'attrice
[...]
oggi sito in via Ripamonti ai nn.520 e 526 - Controparte_3 Controparte_4
NO, in violazione dell'art. 873 cc e dell'art. 86 e segg.ti Regolamento Edilizio del
Comune di NO, non si è attenuta all'osservanza delle distanze legali nelle costruzioni e per gli effetti disporre e ordinare alla convenuta l'immediata demolizione del manufatto.
2. Accertare e dichiarare che la IE con sede in via Controparte_2
Marcello Finzi n.481 - 41122 Modena, oggi proprietaria dell'immobile/area sito in via
Ripamonti n.526 NO e, per essa, la precedente proprietaria IE Controparte_5
con sede legale in via Emilia n.234/B - San Lazzaro di Savena, nella costruzione del manufatto realizzato in violazione dell'art. 873 cc ha altresì violato il diritto di servitù di passaggio del fondo occluso di proprietà dell'attrice oggi Controparte_3
di sito in via Ripamonti ai nn.520 e 526 - NO, e in particolare Controparte_4
del diritto di accesso al parcheggio interrato e sottostante all'immobile e, per gli effetti, disporre e ordinare alla convenuta l'immediata demolizione del manufatto con conseguente ripristino del diritto di servitù di passaggio a favore di Controparte_3
ora di
[...] Controparte_4
In via subordinata: Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio di oggi di per l'accesso all'immobile e al Controparte_3 Controparte_4
sottostante parcheggio interrato di sua proprietà sito in via Ripamonti ai nn.520 e 526 -
NO, ordinando alla convenuta di demolire il manufatto e con rimessione dello stato dei luoghi antecedenti alla realizzazione dello stesso nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di pagina 3 di 31 citazione e successivi atti depositati in primo e in secondo grado dall'appellante
[...]
Controparte_3
IN VIA ISTRUTTORIA Non avendo il Giudice di prime cure svolto alcuna attività istruttoria se l'adita Corte lo riterrà necessario ammettere prova sulle istanze formulate nel giudizio di I° grado nelle memorie depositate da ai sensi Controparte_3
dell'art. 183 VI comma, nn. 2, 3 c.p.c., non ammesse e ribadite dalla stessa in sede di precisazione delle conclusioni, che qui si riportano 1) “Vero che a favore del fondo di proprietà della IE , sito in NO, Via Ripamonti n. 526, Parte_2
come riportato a pagina 2 della perizia asseverata del 12.06.13 (doc. 7 fascicolo primo grado da lei redatta e che mi si rammostra, esiste servitù di Controparte_3
passaggio per l'accesso al parcheggio interrato che avveniva dal civico n. 526 di Via
Ripamonti, delimitato da cancello su fondo precedentemente di proprietà della IE
e oggi di proprietà della IE convenuta (teste Parte_3 CP_2
Geom. ; 2) “Vero che l'accesso all'immobile di proprietà della IE Tes_1
, sito in NO, Via Ripamonti, avveniva dal civico n. 526” Parte_2
(Testi Geom. e dott. ; 3) “Vero che l'accesso al parcheggio Tes_1 Testimone_2
interrato di proprietà del , sito in NO, Via Ripamonti, Parte_2
avveniva ed è sempre avvenuto dall'ingresso del passo carraio posto al n. civico 526 su area precedentemente di proprietà e e oggi di proprietà della IE Parte_3
convenuta (Testi Geom. e dott. ; 4) “Vero CP_2 Tes_1 Testimone_2
che come da foto che si rammostrano al teste, (doc. 5 fascicolo Controparte_3
la precedente proprietaria oggi realizzava
[...] CP_6 CP_2
manufatto in cemento occludendo l'accesso al parcheggio interrato dell'immobile di proprietà della IE , sito in NO, Via Ripamonti n° 526” Parte_2
(teste dott. ; 5) “Vero che la precedente proprietaria del fondo sito in Testimone_2
NO, Via Ripamonti n. 526, oggi come da doc. 17 CP_6 CP_2
attoreo che si rammostra al teste, collocava inferriata fissa tra due pilastri occludendo pagina 4 di 31 l'accesso pedonale all'immobile di proprietà dell'attrice, sito in NO, Via Ripamonti
n° 526” (teste dott. ; 6) “Vero che dall'anno 2016 come da doc. 16 Testimone_2
fascicolo primo grado che si rammostra al teste, nel Controparte_3
parcheggio sotterraneo sito in NO Via Ripamonti n° 526, di proprietà dell'attrice, vi
è parcheggiata autovettura che non può essere prelevata stante l'occlusione con manufatto in cemento e inferriate della rampa di entrata/uscita dal parcheggio” (teste dott. ; 7) “Vero che a seguito di contestazioni della IE Testimone_2 [...]
, la IE e per essa oggi la convenuta Parte_2 CP_6 CP_2
modificava l'inferriata fissa collocata tra due pilastri, dotandola di cerniere apribili e catena con lucchetto, le cui chiavi come da doc. 18 attoreo che si rammostra al teste, venivano consegnate all'attrice” (teste dott. ; 8) “Vero che il fondo di Testimone_2
proprietà dell'attrice sito in NO via Ripamonti n° 526, come da foto prodotte ai docc.ti attorei primo grado nn. 3 e 15, è intercluso tra fondi finitimi” (Testi Geom. Tes_1
e dott. . Si indicano a testi: Geom. Via Carlo de
[...] Testimone_2 Tes_1
Angeli n. 3, 20141 NO;
Dott. Via Ragazzi del 99 n- 12, 23100 Testimone_2
Sondrio (SO). Richiamata la memoria n° 3 ex art. 183 cpc VI comma di Parte_4
datata 04/11/2019, ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale e dei
[...]
relativi capitoli chiesti da controparte in comparsa di costituzione e nella sua memoria n.
2 di primo grado, per i seguenti motivi: Capitoli 1 e 2 inammissibili in quanto, irrilevanti ed avente contenuto valutativo, come tali non demandabili al teste;
Capitolo 3 inammissibile in quanto, generico e irrilevante;
Capitoli 4 e 5 inammissibili in quanto, irrilevanti ed avente ad oggetto il passaggio pedonale e non il passo carraio;
Capitoli 6, 7
e 8 inammissibili in quanto, trattasi di circostanze da provarsi documentalmente, e quindi come tali non demandabili al teste;
Capitolo 9 inammissibile in quanto, avente contenuto negativo e valutativo e come tale non demandabile al teste. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversi, oltre all'ammissione della prova contraria, si chiede sempre a prova contraria, ammettersi il seguente capitolo: Capitolo pagina 5 di 31 9: “Vero che la IE , nel corso degli anni 2016-2017, mai inoltrava alla CP_5
IE , comunicazioni e documentazione attestante la richiesta Parte_2
al Comune di NO per la realizzazione di un accesso carraio in Via Ripamonti n.
520”. Testi medesimi indicati nella memoria n. 2 ex art. 183 cpc VI comma, datata
14/10/19 depositata in atti da Con riserva di procedere, Controparte_3
ove necessario, all'audizione delle parti e di eventuali testimoni indicati.
IN OGNI CASO, con vittoria di compensi professionali e spese, come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NO, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da ncorporante per fusione della società Controparte_7 [...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1368/2023 emessa dal Parte_2
Tribunale di NO Sez. IV Civile nel Procedimento n. 19905/2019 RG.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In Via istruttoria:
Si reitera la richiesta di ammissione delle prove già formulate e richieste in primo grado da in sede di Comparsa di Costituzione e Risposta e memorie CP_2
istruttorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3, non ammesse, poi reiterate in sede di precisazione delle conclusioni come di seguito specificato:
- mezzi di prova formulati in sede di comparsa di costituzione e risposta: prova per testi sui seguenti capitoli:
1) D.C.V. che l'immobile di cui al Foglio 693, mappale 1, sub 705, catasto fabbricati
Comune di NO, di cui al doc. 3 comparsa di costituzione e risposta CP_2
che le si mostra, è rimasto inutilizzato sin dal momento dell'acquisizione del medesimo da parte del Credito Artigiano, poi incorporato per fusione nel e Parte_2
pagina 6 di 31 più precisamente dal 23.12.2004 e comunque dalla data in cui ha CP_5
acquistato l'immobile ad esso confinante, il 14.12.2015.
2) D.C.V. che la rampa di accesso al parcheggio interrato insistente sull'immobile di cui al Foglio 693, mappale 1, sub 705, catasto fabbricati Comune di NO, di cui al doc. 3 comparsa di costituzione e risposta che le si mostra, è rimasta CP_2
inutilizzata sin dal momento dell'acquisizione del medesimo da parte del Credito
Artigiano, poi incorporato per fusione nel , e più precisamente Parte_2
dal 23.12.2004 e comunque dalla data in cui ha acquistato l'immobile ad CP_5
esso confinante, il 14.12.2015.
Si indica quali testimoni su tutti i capitoli di cui sopra i Sig.ri: , Testimone_3
residente in [...]; residente in Testimone_4
Opera (MI), Via Don Minzoni n. 4/C; , residente in [...], Str. Testimone_5
per Castel Negrino n. 15.
- mezzi di prova formulati in sede di memoria ex art. 183 co. 6 . n. 2 che di seguito si riportano: si richiede che il giudice voglia ordinare all'attrice, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione delle istanze dalla stessa eventualmente presentate alle competenti autorità amministrative al fine dell'ottenimento del passo carrabile inerente la proprietà del Parte_2
sita in Via Ripamonti NO, n. 520;
[...]
si chiede ammettersi prova per testi sugli ulteriori e seguenti capitoli:
3) DCV che quando ha provveduto, nell'anno 2016 a realizzare il CP_5
cancello di accesso al civico n. 526 di Via Ripamonti, NO, oggi di proprietà di la stessa ha contestualmente provveduto a realizzare e CP_2 CP_5
posizionare, a proprie spese, un cancello di accesso sulla limitrofa proprietà di
[...]
. Parte_2
pagina 7 di 31 4) DCV che , sin dalla realizzazione del predetto cancello posto al civico CP_5
n. 520 Via Ripamonti, NO, ha messo a disposizione di le Controparte_8
chiavi dello stesso.
5) DCV che nell'anno 2016 l'Ing. quale delegato della Testimone_5 CP_5
ha provveduto a consegnare a personale delegato da , le
[...] Parte_2
chiavi del cancello posto sulla proprietà dello stesso sita in Via Parte_2
Ripamonti, NO.
6) DCV che nel corso degli anni 2016-2017, l'Arch. con studio in Testimone_6
NO, ha provveduto, su delega della IE a valutare, con le Controparte_5
competenti Autorità amministrative, la fattibilità di un nuovo accesso carraio alla proprietà di posta in NO, Via Ripamonti n. 520. Parte_2
7) DCV che, nel corso degli anni 2016-2017, l'Arch. con studio in Testimone_6
NO, ha provveduto, su delega della IE al fine di poter facilitare Controparte_5
la presentazione da parte del di una richiesta di nuovo accesso Parte_2
carraio con riferimento alla proprietà posta in NO, Via Ripamonti, n. 520 della stessa IE , ha preso contatti con i seguenti Uffici Comunali: Ufficio Parte_2
Tecnico di Via Bernina – Geom. Ufficio settore progettazione e manutenzione Per_1
strade – Ing. e Ing. Ufficio vigilanza. Persona_2 Persona_3
8) DCV che il Geom. dell'Ufficio Tecnico di NO, l'Ing. Per_1 Persona_2
dell'Ufficio settore progettazione e manutenzione strade e l'Ing. Persona_3
dell'Ufficio vigilanza del Comune di NO hanno svolto alla presenza dell'Arch.
con studio in NO un sopralluogo dinanzi alla proprietà di Testimone_6 [...]
sita in NO, Via Ripamonti n. 520, al fine di valutare la fattibilità di Parte_2
un accesso carraio e che in tale occasione hanno espresso parere favorevole all'opera.
9) DCV che la procedura di richiesta di nuovo accesso carraio alla proprietà di
[...]
posta in NO, Via Ripamonti, non ha preso avvio in ragione della Parte_2
sola inerzia ed inattività di . Parte_2
pagina 8 di 31 Con riferimento ai capitoli da 3 a 9 di cui sopra si indica quali testimoni: il Sig. ES
, residente in [...], Str. per Castel Negrino n. 15, sui capitoli n. 3, 4, 5
[...]
e 8; L'Arch. , con studio in Nova Milanese (MI), 20054 Via Mantova n. Testimone_6
6, sui capitoli n. 6, 7, 8 e 9.
- Richiamata integralmente la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc di ci si CP_2
oppone infine all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati e si insiste, in caso, affinché il Giudice voglia ammettere, anche a prova contraria, i capitoli di prova già formulati da questa difesa in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, comma VI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.03.19, l'attrice oggi Parte_2
conveniva in giudizio la IE per sentire Controparte_3 CP_2
accogliere le seguenti domande :
“ Nel merito in via principale
1. Accertare e dichiarare che la IE con sede in 41122 Modena, Via CP_2
Marcello Finzi n° 481, oggi proprietaria dell'immobile/area sito in NO, Via
Ripamonti n. 526 e per essa la precedente proprietaria IE , con sede CP_5
legale in San Lazzaro di Savena, Via Emilia n. 234/B, nella costruzione del manufatto realizzato su fondo finitimo con quello di proprietà dell'attrice e sito in NO, Via
Ripamonti nn. 520-526, in violazione dell'art. 873 cc e dell'art. 86 e segg.ti
Regolamento Edilizio del Comune di NO, non si è attenuta all'osservanza delle distanze legali nelle costruzioni e per gli effetti disporre ed ordinare alla convenuta
l'immediata demolizione del manufatto.
2. Accertare e dichiarare che la IE con sede in 41122 Modena, Via CP_2
Marcello Finzi n° 481, oggi proprietaria dell'immobile/area sito in NO, Via
Ripamonti n. 526 e per essa la precedente proprietaria IE , con sede CP_5 pagina 9 di 31 legale in San Lazzaro di Savena, Via Emilia n. 234/B, nella costruzione del manufatto realizzato in violazione dell'art. 873 cc ha altresì violato il diritto di servitù di passaggio del fondo occluso di proprietà della società dell'attrice sito in NO, Via
Ripamonti nn. 520-526 ed in particolare del diritto di accesso al parcheggio interrato e sottostante all'immobile e per gli effetti disporre ed ordinare alla convenuta
l'immediata demolizione del manufatto col conseguente ripristino del diritto di servitù di passaggio a favore dell'attrice.
In via subordinata
Accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio dell'attrice per
l'acceso all'immobile ed al sottostante parcheggio interrato di sua proprietà sito in
NO, Via Ripamonti nn. 520-526, ordinando alla convenuta di demolire il manufatto
e con rimessione dello stato dei luoghi antecedenti alla realizzazione dello stesso.
Nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.06.19 si costituiva in giudizio la convenuta concludendo affinchè “l'adito Tribunale di NO, ogni CP_2
contraria domanda od eccezione respinta, voglia rigettare le domande tutte formulate dalla IE , perché infondate in fatto e in diritto, e comunque Parte_2
non provate;
con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Il giudice del tribunale ammetteva la TU richiesta dalle parti. Con ordinanza riservata del 5.12.2019 il Giudice disponeva TU, nominando consulente l'Arch. Per_4
formulando il seguente quesito: “Il c.t.u., esaminati gli atti ed i documenti di
[...]
causa, visitati i luoghi, effettuato ogni opportuno accertamento, eventualmente anche presso pubblici uffici, sentite le parti e i rispettivi consulenti, a) descriva lo stato dei luoghi oggetto di causa ed in particolare:1) accerti e descriva gli accessi pedonali e carrai della proprietà dell'attrice ed in particolare l'accesso da via Ripamonti n 526 e pagina 10 di 31 l'accesso da via Ripamonti n 520 (per quest'ultimo ne verifichi l'esistenza o la fattibilità); 2) descriva il muro realizzato dalla convenuta per cui è causa;
dica se è posto sul confine tra le due proprietà e ne indichi l'altezza; 3) descriva la rampa di accesso al parcheggio interrato dell'attrice per cui è causa;
dica se è interrata in tutto o in parte e verifichi la distanza del muro realizzato dalla convenuta dalla parte della rampa emergente dal terreno;
b) tenti la conciliazione tra le parti”.
Il giudice di prime cure rigettava le istanze istruttorie ed acquisita la TU, decideva il giudizio con rigetto delle domande attoree con il seguente dispositivo:
“1. rigetta le domande della parte attrice;
2. condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge ed € 4.000,78 per le spese di c.t.p.; pone le spese della c.t.u., liquidate con decreto del 7.4.2022, in via definitiva per l'intero a carico dell'attore”.
Avverso la sentenza del Tribunale di NO n.1368/2023, R.G. n. 19905/2019, emessa il 20/01/2023 e pubblicata il 21.02.2023 propone appello con i Controparte_3
seguenti MOTIVI DIAPPELLO:
1) Violazione distanze legali ex art. 873 c.c. e art. 86 e segg.ti Regolamento
Edilizio del Comune di NO
2) Esistenza servitù di passaggio dal civico n° 526 di Via Ripamonti a favore dell'appellante
3) In Punto Servitù di passaggio fondo intercluso
4) Sulla condanna alle spese e ctu: errore e ingiustizia.
Si costituisce l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte decide la causa nella camera di consiglio del 22.5.2024.
pagina 11 di 31 La Corte d'appello rimetteva la causa sul ruolo e richiamava il TU arch. Per_4
affinché rispondesse a ulteriore quesito finalizzato a verificare la fattibilità, le
[...]
problematiche e le difficoltà, le modalità e i costi per la realizzazione di (i) passo carrabile sulla pubblica via nell'immobile di (ii) realizzare una servitù CP_4
coattiva gravante sull'immobile di CP_2
Con ordinanza del 22.5.2024 la Corte di Appello di NO, ritenuto che la TU espletata nel primo grado di giudizio non risultasse sufficiente alla Corte per decidere definitivamente la causa su tutte le domande proposte e ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi tecnici di valutazione -con particolare riferimento sia alla fattibilità di determinate opere, sia ai costi, sia alle difficoltà tecniche- rispetto all'ipotesi di riconoscimento di servitù coattiva, e rispetto all'ipotesi di creazione di un passaggio carraio nella proprietà di via Ripamonti 520, - Parte_1
rimetteva la causa sul ruolo e richiamava il TU, Arch. affinchè Persona_4
rispondesse a tale ulteriore quesito: “Tenuto conto della precedente relazione depositata in data 1.3.2022 e dello stato attuale dei luoghi, illustri, sotto il profilo tecnico, la fattibilità, le problematiche, le difficoltà, le specifiche modalità, i costi, a) per realizzare un passo carrabile sulla pubblica via per accedere alla rampa che porta al parcheggio dell'immobile di proprietà .A.; passo carrabile da Parte_5
realizzare nell'immobile di proprietà dell'appellante; b) per realizzare una servitù coattiva sull'immobile di proprietà , con il minor aggravio possibile per CP_2
il fondo servente, al fine di consentire il passaggio dal passo carraio di proprietà dell'appellata per utilizzare il parcheggio di proprietà Parte_1
salvaguardando le esigenze di sicurezza dell'appellata e di custodia dei beni che
[...]
risultano Il TU nominato inoltrava bozza di relazione alle parti. presenti nei capannoni
(come da foto prodotte); c) autorizza sin d'ora il TU ad esperire tentativo di conciliazione”.
pagina 12 di 31 All'udienza del 2.7.2024 il nominato TU prestava giuramento ed il Consigliere
Istruttore disponeva che le operazioni peritali avessero inizio presso i luoghi oggetto di causa il giorno 25 luglio 2024 alle ore 10.00, con termine al TU per la trasmissione della bozza ai CTP sino al 30 novembre 2024 e termine ai CTP per formulare le proprie osservazioni sino al 30 dicembre 2024; con ulteriore termine al TU per il deposito dell'elaborato peritale, unitamente alle osservazioni dei CTP sino al 30 gennaio 2025.
Non essendo andato a buon fine il tentativo di conciliazione, il TU depositava la relazione peritale finale il 29.1.2025.
Medio tempore, con atto del 03 dicembre 2024 trasferiva a Controparte_3 CP_4
odierna interveniente l'immobile sito in via Ripamonti nn. 520 e 526 - NO, come da atto stipulato dinanzi al Notaio dott. di NO rep. n. 1659/1164. Persona_5
In data 14 gennaio 2025 depositava comparsa di intervento ex artt. 105 e 111, CP_4
comma III, c.p.c. chiedendo, al contempo, l'estromissione di Controparte_3
dal giudizio, non essendo quest'ultima più titolare del diritto oggetto di causa e
[...]
non avendone specifico interesse.
In data 18 marzo 2025 si teneva udienza che si concludeva con invito da parte del
Consigliere Istruttore ai procuratori delle parti a valutare congiuntamente la possibilità di giungere ad un conteggio condiviso dell'indennità, da determinarsi sull'ipotesi B) individuata dal TU. nulla eccepiva circa l'intervento di ma si CP_2 CP_4
opponeva all'estromissione di Controparte_3
Alla successiva udienza del 25 marzo 2025 le parti davano atto di non essere riuscite a giungere a un conteggio condiviso.
Con provvedimento comunicato in data 25 marzo 2025 il Consigliere Istruttore riteneva di rimettere la causa in decisione, fissando udienza del 27 maggio 2025 e assegnando pagina 13 di 31 termine di 40 giorni prima per il deposito delle comparse conclusionali, di 15 giorni prima per il deposito di note di replica.
La causa torna in decisione avanti al collegio riunito in camera di consiglio in data
4.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
già ha acquistato con atto del Controparte_3 Parte_2
23.12.04 l'immobile sito in Via Ripamonti n. 520-526, avente ad oggetto porzione di capannone;
l'accesso carraio poteva avvenire da Via Ripamonti n. 526.
Nel 2016 l'odierna appellata costruisce un muretto/recinzione che impedisce l'accesso dal carraio di Via Ripamonti n. 526.
APPELLO
Preliminarmente, sull'istanza di estromissione dal giudizio presentata da Parte_1
in data 23.05.2025, questa Corte rileva che ,
[...] Controparte_2
espressamente, non ha prestato il consenso (necessario ex art. 111 co. 3 c.p.c.) all'estromissione dal giudizio della stessa IE, così come dichiarato e verbalizzato anche all'udienza del 18.2.2025.
Conseguentemente, questa Corte deve rigettare l'istanza di estromissione proposta dall'originaria parte appellante.
Passando al merito, in estrema sintesi l'appello censura la sentenza di prime cure sulla base di quattro argomenti principali:
1. Si contesta con il primo motivo la sentenza laddove sostiene che il muro costruito dal convenuto in primo grado sia stato posizionato sul confine tra i due terreni delle parti coinvolte, senza violare alcuna legge, inclusi l'articolo 873 del codice pagina 14 di 31 civile e l'articolo 86 e seguenti del Regolamento Edilizio del Comune di NO.
Inoltre, si contesta l'affermazione secondo cui l'accesso pedonale al numero civico
520 di Via Ripamonti esisteva prima della costruzione del manufatto in questione da parte di CP_2
2. Si contesta con il secondo motivo la sentenza laddove nega l'esistenza di un diritto di passaggio a favore dell'appellante, dal civico 526 di Via Ripamonti.
3. Si contesta con il terzo motivo la sentenza laddove non riconosce l'interclusione del terreno di proprietà dell'appellante.
4. Infine, si richiede che, in caso di accoglimento dell'appello con conseguente modifica della sentenza di primo grado, le spese tecniche e legali sostenute durante il primo processo siano interamente a carico di CP_2
L'appello è infondato per le motivazioni che seguono.
PRIMO MOTIVO: la costruzione del muro e l'accesso dall'ingresso pedonale al n. 520 di Via Ripamonti 520
Secondo l'appellante il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto erroneamente il muro costruito in prossimità del confine, laddove invece il TU avrebbe “accertato che il muro è stato realizzato nella proprietà dell'appellante”, con conseguente palese violazione da parte dell'appellata dell'art. 873 c.c., nonché dell'art. 86 e segg.ti del
Regolamento Edilizio del Comune di NO.
Inoltre, il primo giudice, non avrebbe tenuto conto neanche della tutela del diritto di proprietà̀ dell'appellante, “che si trova di fatto impossibilitata ad accedere con gli autoveicoli nel parcheggio sotterraneo ubicato nel suo immobile”.
La Corte osserva quanto segue.
Nella relazione finale il TU ha accertato che “con riferimento alla planimetria del rilevamento eseguito con la strumentazione topografica, si conviene che la mezzeria del pagina 15 di 31 muro sia posizionata approssimativamente in coincidenza del confine tra le due proprietà”.
Inoltre, lo stesso TU ha rilevato che il muro in questione “consta di un manufatto alto cm. 270, composto da un muretto alto cm. 75, su cui è sormontata un'inferriata alta cm.
195; lo spessore del muretto è di cm. 25”.
Il suddetto muro non rispetta la distanza di tre metri dalla costruzione preesistente sul fondo dell'attrice, costituita dalla rampa di accesso ai box, che dalla descrizione del c.t.u. “consta di un manufatto lungo ml. 22.30 circa e largo ml.
6.20 circa definito da una corsia in cemento con finitura a “spina di pesce” per aumentare il grip, delimitata da due muri di contenimento (vedasi planimetrie rilievi dello stato di fatto all. 15). Come si evince dagli elaborati fotografici all. 16 e 17, la rampa è distinta dalla parte dell'area libera coincidente con il piano stradale il quale presenta un rivestimento costituito da un manto di masselli autobloccanti;
la rampa altresì, risulta interamente scoperta e dista a circa ml.
1.72 dalla recinzione che delimita le due proprietà. Evidenzia la parte appellante che la distanza tra la rampa dell'attrice in primo grado ed il muro di confine realizzato dalla convenuta in primo grado è dunque inferiore a metri tre.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice ritiene l'appellante che il muro sia stato costruito in violazione dell'art. 873 c.p.c…
LA CORTE OSSERVA
In primo luogo, si osserva che il muro di cinta non può essere considerato costruzione al fine dell'applicazione della norma sulle distanze legali, a norma dell'art. 878 c.c ..
Il muro in contestazione ha, infatti, caratteristiche di altezza (inferiore a metri 3) e di isolamento (descritte dal c.t.u. e risultanti dai rilievi e dalle fotografie), che manifestano la sua destinazione a demarcazione della linea di confine e a separazione e chiusura dei fondi limitrofi.
pagina 16 di 31 Infatti, l'art. 878 c.c. stabilisce che il muro di cinta non è considerato per il computo della distanza prevista dall'art. 873 del c.c. (quindi di minimo tre metri dal confine) se non supera i tre metri di altezza, dunque non va considerato al fine del computo delle distanze di cui all'art. 873 c.c.. (Cass. Ordinanza n. 26713 del 24/11/2020; Cass. n.
3037/2015)
Esclusa dunque la violazione dell'art. 873 c.c., non rileva neppure la normativa secondaria che è richiamata dall'appellante, in quanto la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può essere derogata dai regolamenti locali che, secondo il rinvio contenuto nella norma citata, possono solo prevedere una distanza maggiore (cfr. Cassazione sez. II sentenza 16 marzo 2015 n 5163).”
Nella carenza di una definizione da parte del legislatore, la giurisprudenza ha svolto un ruolo fondamentale, andando a delineare le caratteristiche che devono sussistere per ritenere un manufatto come costruzione.
Per il granitico orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte sono infatti qualificabili come costruzioni quei manufatti che abbiano caratteristiche di consistenza e stabilità e che emergano in modo sensibile dal suolo o che, comunque, per la loro consistenza siano idonei a formare intercapedini pregiudizievoli rispetto alla salubrità e sicurezza dei luoghi.
Dunque, ciò che rileva è l'interesse pubblicistico preminente volto ad evitare la formazione di intercapedini dannose, con la naturale conseguenza che i manufatti completamente interrati - non essendo costruzioni – sono irrilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni sulle distanze;
Infatti, secondo la Suprema Corte per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata;
caratteri evidentemente non posseduti dalla rampa di accesso -interrata- che ci occupa. pagina 17 di 31 Per completezza di esame, si rileva che parte attrice in primo grado ha allegato e precisato che la propria rampa di accesso fosse interrata (come compiutamente rilevato anche dal TU – “…la rampa è distinta dalla parte di area libera e coincidente con il piano stradale”), sicchè anche la rampa di accesso che ci occupa non è qualificabile in termini di “costruzione”.
Nel medesimo motivo di appello parte appellante lamenta anche che il Giudicante avrebbe errato nel rilevare che l'ingresso pedonale al n. 520 di Via Ripamonti preesistesse alla costruzione, da parte di del manufatto in contestazione. CP_2
Sostiene in particolare che l'accesso all'immobile di proprietà Controparte_3
della medesima IE sia sempre avvenuto dal civico n. 526 di Via Ripamonti.
Dagli atti pubblici acquisibili presso il Comune di NO – Unità SIT Centrale e
Toponomastica, competente per la gestione della banca dati geografica comunale relativa alla numerazione civica e alla rete viaria – risulta che il fondo di parte appellante dispone di un affaccio sulla via pubblica, precisamente nella porzione di immobile confinante con la proprietà della IE . In tale area è, infatti, Controparte_2
presente un cancello che consente l'accesso (attualmente di tipo pedonale) alla pubblica via, attualmente identificata con il numero civico 520 di Via G. Ripamonti (cfr. docc. 9,
10 e 11 del fascicolo di primo grado, . Controparte_2
Circostanza questa accertata anche dal TU che nella propria relazione espressamente afferma che “da verifiche eseguite sul geo-portale del Comune di NO (all. 19), si evince che effettivamente risulta indicato un civico 520 in coincidenza del cancello di accesso alla proprietà CREVAL”
E' peraltro opportuno ricordare che secondo lo stesso regolamento edilizio del Comune di NO (art. 79 - doc.
7 - fascicolo primo grado “l'Amministrazione CP_2
Comunale provvede ad apporre la numerazione civica, ai sensi della normativa vigente, per tutte le unità ecografiche semplici (abitazioni, passi carrabili, esercizi commerciali pagina 18 di 31 e simili) accessibili dalla pubblica via” (doc. 9 e 10 fascicolo primo grado CP_2
[...
.
Perciò, deve rilevarsi che sebbene il contratto di compravendita del fondo dell'appellante del 23 dicembre 2004 (doc.
2- fascicolo attore in primo grado) descrive il bene compravenduto come “ complesso immobiliare sito in via Ripamonti n. 520 e n.
526 … avente accesso da Via Ripamonti 526 … censito al Catasto Fabbricati … come segue: Foglio 693 mappale 1 subalterno 701, Mappale 117 subalterno 701 e Mappale
118 graffati”, lo stesso risulta superato dall' odierna situazione accertata dal TU ove il numero civico dal quale si può accedere alla proprietà di è il solo nr. Parte_1
520.
In ogni caso, il mero atto di compravendita dell'appellante non è opponibile alla pare appellata.
SECONDO MOTIVO
sostiene che il Giudice di prime cure “abbia palesemente Controparte_3
errato asserendo che dagli atti di compravendita prodotti dall'appellata non vi è alcun riconoscimento di servitù di passaggio in suo favore, cos. come ha errato non rilevando dai documenti tutti prodotti dall'appellante in primo grado, l'esistenza del passo carraio e del relativo cancello al civico 526 di via Ripamonti e delle opere che di fatto asservono tale fondo a quello altrui quali obiettivamente manifeste e visibili nel loro insieme”.
LA CORTE OSSERVA.
E' pacifico in atti che il cancello corrispondente al n. 526 sia situato nella proprietà di parte appellata.
Dagli atti di compravendita stipulati in data 23 dicembre 2004 e 31 luglio
2008dall'appellante, non risulta alcuna espressa menzione in ordine alla costituzione pagina 19 di 31 negoziale della servitù di passaggio oggetto della presente controversia. Invero, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una servitù volontaria di passaggio, pur non essendo richiesta l'adozione di formule sacramentali o clausole standardizzate, è imprescindibile che dalla relativa pattuizione emerga in maniera chiara, inequivoca e non equivoca l'individuazione degli elementi essenziali della servitù, ovvero: il fondo dominante, il fondo servente e l'oggetto del peso, consistente nell'assoggettamento del fondo servente a vantaggio dell'utilità del fondo dominante, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costante e consolidata della Suprema Corte di Cassazione.
Ne deriva che, ancorché non sia richiesta una formula rigida, è tuttavia necessario che la volontà negoziale delle parti risulti manifesta attraverso elementi obiettivi e concreti, tali da rendere agevolmente identificabili i fondi interessati, la natura e la finalità del peso, nonché la sua estensione e le modalità di esercizio.
Tali requisiti risultano del tutto assenti sia nell'atto di compravendita prodotto dalla parte appellante, sia in quello depositato dalla parte appellata. Entrambi i contratti, infatti, non contemplano né espressamente né implicitamente la costituzione di servitù, né attive né passive;
ne consegue, pertanto, che la sussistenza di una servitù negoziale non può ritenersi dimostrata.
In relazione all'accesso del fondo di proprietà della parte appellante dal civico n. 520, la difesa della medesima parte ha dedotto in sede di atto di appello (cfr. pag. 4) che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe rilevato “l'inesistenza del civico n. 520”.
Sul punto, come già evidenziato in precedenza, lo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio, nell'ambito dell'elaborato finale, ha precisato che: “– da verifiche eseguite sul geo- portale del Comune di NO (all. 19), si evince che effettivamente risulta indicato un civico 520 in corrispondenza del cancello di accesso alla proprietà CREVAL, per quanto nel corso del sopralluogo non si sia dato riscontro della presenza di targhette identificative”. pagina 20 di 31 Con il secondo motivo di gravame, deduce la sussistenza di Controparte_3
una servitù di passaggio carrabile di natura apparente, lamentando che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di procedere, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a una compiuta e concreta valutazione circa la “visibilità delle opere”, elemento essenziale ai fini della configurabilità di una servitù apparente ai sensi dell'art. 1061 c.c.
Le “opere” che asservirebbero il fondo servente di proprietà a quello CP_2
confinante di proprietà , sarebbero riconoscibili “atteso che Controparte_3
l'accesso di persone e mezzi al fondo di proprietà dell'appellante fino a luglio 2016 è sempre avvenuto attraverso il passo carraio di Via Ripamonti n° 526 ove era ed è presente l'apertura di un passo carrabile con cancello sul fondo servente”.
L'appellante ha sottolineato che fin dalla data di acquisto dell'immobile ha sempre utilizzato il passo carraio ubicato al civico n° 526 di via Ripamonti per accedere nella sua proprietà ed in particolare per l'accesso degli autoveicoli nell'autorimessa, tramite la rampa di accesso che sfocia all'altezza del passo carraio.
Preme evidenziare che dalla ricostruzione del proprio perito di parte attrice in primo grado (Geom doc. 7) emerge che la costruzione dei box risale al 2008 (intervento Tes_1
di ristrutturazione).
L'utilizzo di fatto del passo carraio altrui non costituisce titolo per acquisire la servitù di passaggio carrabile.
Le servitù volontarie sono quelle costituite per effetto della volontà delle parti, espressa tramite contratto o testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia. Nessuna delle suddette ipotesi può riscontrarsi nella fattispecie.
pagina 21 di 31 Sotto altro profilo, risultando pacifico in atti che nel 2016 è stato costruito il muretto di recinzione, non vi è dubbio che non sia trascorso il periodo necessario per usucapire la servitù di passo.
La presente Corte è pertanto chiamata a verificare l'eventuale configurabilità di una servitù coattiva di passaggio, ossia di una servitù imposta ex lege nei casi in cui l'attraversamento del fondo altrui non trova fondamento in un'utilità meramente funzionale, bensì in una condizione di necessità oggettiva, riconosciuta e tutelata da specifiche disposizioni normative.
Segnatamente, ai sensi dell'art. 1051 c.c., il proprietario il cui fondo risulti intercluso, ovvero privo di accesso diretto alla via pubblica e che non possa procurarselo senza sostenere spese eccessive o affrontare gravi disagi, ha il diritto di ottenere un passaggio sul fondo altrui, finalizzato alla coltivazione e al razionale utilizzo del proprio fondo.
Occorre allora analizzare il TERZO MOTIVO DI APPELLO.
L'appellante assume che il proprio fondo sia intercluso quindi che si verta in un caso di servitù di passaggio coattiva, di cui ha chiesto l'accertamento con la domanda proposta in via subordinata.
LA CORTE OSSERVA
La domanda va qualificata come domanda di costituzione giudiziale della servitù coattiva di passaggio che è stata proposta in citazione deducendo l'interclusione del fondo e meglio argomentata con la memoria n 1 ex art. 183 sesto comma c.p.c., con la precisazione che si tratta di un fondo intercluso ed impossibilitato per lo stato dei luoghi a dotarsi di autonomo passo carrabile, “come si evince dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice ed anche dalla convenuta, tra Via Ripamonti e le proprietà delle parti in causa, esiste una pista ciclabile ed un corso d'acqua, che non consente la realizzazione di un nuovo passo carraio” (memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.).
pagina 22 di 31 Nel caso di specie, l'interclusione del fondo di proprietà dell'attrice non può ritenersi assoluta, atteso che la limitazione concerne esclusivamente l'accesso veicolare, risultando invece pacificamente accertata la presenza di un accesso pedonale dalla via pubblica.
Dalle planimetrie agli atti risulta che il fondo di proprietà dell'attrice confina con la pubblica via, individuata in Via Ripamonti, e che la realizzazione di un accesso carrabile su detta via è tecnicamente possibile, senza comportare un dispendio rilevante di risorse economiche né generare disagi significativi. Tale circostanza è stata accertata nell'ambito delle verifiche effettuate dal Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal
Tribunale, con il coinvolgimento delle autorità competenti. In particolare, il progetto esaminato prevede l'apertura di un varco carrabile per l'accesso dei veicoli al fondo dell'attrice in corrispondenza del cancello pedonale attualmente esistente su Via
Ripamonti, nonché l'ampliamento del ponticello situato frontalmente rispetto all'ingresso del fondo della parte appellata, come dettagliatamente illustrato nell'elaborato progettuale allegato al documento n. 2 depositato dal TU.
La servitù coattiva si applica quando un fondo (fondo dominante) ha necessità di un passaggio su un altro fondo (fondo servente) per raggiungere la pubblica via, e questo passaggio non è possibile in altro modo, o solo con un notevole disagio o dispendio. Questo può accadere in due situazioni principali:
1. Fondo intercluso:
Il fondo dominante è completamente circondato da altri fondi privati e non ha accesso diretto alla pubblica via.
2. Accesso inadeguato:
Il fondo dominante ha un accesso alla pubblica via, ma questo accesso è inadatto, insufficiente o non può essere ampliato per soddisfare le esigenze del fondo.
pagina 23 di 31 In entrambi i casi, la servitù coattiva viene imposta dal giudice, anche contro la volontà del proprietario del fondo servente, per garantire il diritto di accesso alla pubblica via del fondo dominante.
• La servitù coattiva di passaggio è una servitù legale, cioè prevista dalla legge (Art.
1051 e seguenti del Codice Civile).
• La necessità di un passaggio su un fondo altrui deve essere effettiva e non solo una convenienza.
• Il percorso del passaggio coattivo viene determinato dal giudice in modo da essere il più diretto possibile e il meno pregiudizievole per il fondo servente.
• La servitù coattiva può essere costituita anche se un passaggio è possibile, ma con un eccessivo dispendio o disagio.
Come scritto, è possibile ottenere il passaggio coattivo anche in caso di fondo non intercluso quando l'accesso alla via pubblica è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non è possibile procedere ad un suo ampliamento (art. 1052 c.c.), purché la servitù risponda alle esigenze dell'agricoltura, dell'industria, o come aggiunto dalla
Corte Costituzionale, da esigenze di accessibilità agli edifici ad uso abitativo per i portatori di handicap.
L'istituto della servitù di passaggio, secondo giurisprudenza più recente (Cass. civile
Sez. II ordinanza n. 32337 del 13 dicembre 2024), non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello pagina 24 di 31 dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma,
c.c. (che esonera da servitù case, - 12 - cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.”).
Questa Corte ha richiamato il TU al fine di illustrare, sotto il profilo tecnico, la fattibilità, le criticità, le difficoltà operative, le specifiche modalità realizzative nonché i relativi costi connessi alla costituzione di una servitù coattiva sull'immobile di proprietà della IE prevedendo il minor onere possibile per il fondo Controparte_2
servente, nonché valutare la fattibilità e i costi per l'ampliamento del passaggio pedonale già esistente sulla proprietà dell'appellante.
La consulenza tecnica d'ufficio ha così illustrato le due ipotesi.
Quanto alla soluzione A: l'apertura di carrabile su proprietà Per la CP_4
realizzazione della soluzione a) sarebbe necessario allestire un nuovo cancello carraio scorrevole (in adiacenza di quello pedonale), che consentirebbe direttamente l'accesso alla proprietà (ora , con contestuale Parte_1 Controparte_1
ampliamento del ponte che sovrasta la roggia Vettabia che delimita la via Ripamonti, provvedendo a individuare un accesso a fase alternata, regolamentata da indicazione semaforica a senso unico alternato. Lo stesso professionista ha calcolato in € 78.000,00 netti il costo per la realizzazione della soluzione a).
Quanto all'ipotesi B. l'apertura di carrabile su proprietà Per quanto Controparte_2
concerne invece la soluzione b) lo stesso TU ha illustrato che andrebbe realizzato uno spazio all'interno della proprietà in coincidenza dell'attuale passo CP_2
carraio (area servitù coattiva), con contestuale retrocessione dell'attuale cancello carraio prospiciente la pista ciclabile e la via Ripamonti per la realizzazione di uno spazio
(servitù) di passaggio e accesso alle due proprietà adiacenti. Tale soluzione, sempre secondo l'Arch. richiederebbe anche la realizzazione di un nuovo cancello Per_4
pagina 25 di 31 carraio di accesso alla proprietà (ora , Parte_1 Controparte_1
con conseguente demolizione parziale della recinzione che delimita le due proprietà, con rimozione del cancello pedonale esistente e realizzazione di un nuovo accesso pedonale in adiacenza a quello nuovo carraio, che non consentirebbe la sovrapposizione dei due percorsi (pedonale e carraio) in coincidenza all'accesso alla rampa di accesso ai box.
Precisa il TU che, a livello amministrativo, l'iter autorizzativo sarebbe pressoché il medesimo per entrambe le ipotesi, essendo necessario l'ottenimento di autorizzazione paesaggistica da parte del Parco Agricolo sud NO (previa nulla osta da parte del per ampliamento sul ponte di cui all'ipotesi a) Controparte_9
Per la realizzazione della soluzione b) sono stati quantificati costi per € 38.200,00 netti, ai quali dovrebbe aggiungersi un indennizzo in favore di calcolato dallo CP_2
stesso TU nella misura di € 32.000,00.
La difesa di reitera l'eccezione già tempestivamente sollevata CP_2
all'udienza del 18.2.2025 in ordine alla soluzione b) così per come prospettata dal TU ed alla metodologia dei calcoli e delle considerazioni dal medesimo svolte in ordine agli importi dovuti quale indennizzo alla stessa in caso di eventuale CP_2
attuazione di tale soluzione.
L'arch. per il calcolo della determinazione dell'indennità di imposizione di Per_4
servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà ha ritenuto di CP_2
doversi riferire al valore indicato all'articolo 1038 del c.c. comma 2, stimato nella metà dell'importo “pari al 10% del valore della sovrastante destinazione prevalente ad uso
“terziario”; così quantificando in € 32.000,00 il valore di indennità di servitù di passaggio.
La difesa di rileva ed eccepisce la totale erroneità del calcolo sopra CP_2
evidenziato. Nel caso di specie -secondo tesi- non potrebbe certo trovare applicazione il disposto dell'art. 1038 c.c., relativo esclusivamente al calcolo dell'indennità per pagina 26 di 31 l'imposizione di servitù di acquedotto e/o scarico coattivo a carico di un fondo (il TU avrebbe ritenuto di applicare il secondo comma del suddetto art. 1038 c.c., che come noto si riferisce a servitù create su “terreni, occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo”).
LA CORTE OSSERVA
Le peculiari caratteristiche del fondo di proprietà appellante risultano soddisfare pienamente l'esplicazione del transito pedonale e carrabile, tenuto conto della possibilità di realizzare l'ampliamento, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1052 cod. civ.
(Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2012, n. 4610: “In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, l'interclusione relativa del fondo sussiste in tutti i casi in cui il transito di accesso alla pubblica via, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie di fondo non intercluso ai sensi dell'art. 1052 cod. civ., quando vi sia un itinerario funzionalmente destinato a passaggio, ma le cui caratteristiche in concreto non siano sufficienti per l'esplicazione del transito stesso”).
Il passaggio pedonale di proprietà è certamente allo stato insufficiente per il CP_4
passaggio delle auto ma non vi è dubbio, sotto il profilo giuridico, che l'interclusione del fondo dell'appellante sia da considerarsi relativa. Nel caso in scrutinio, il terreno consente di realizzare, infatti, un passaggio che metta in comunicazione la proprietà dell'appellante con la strada.
Deve altresì evidenziarsi che, in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù pagina 27 di 31 siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree (Cass. civ. n. 8660/2024).
Ciò consente di ritenere preferibile non costituire una servitù coattiva, risultando possibile alla proprietà modificare la propria entrata, rendendola accessibile CP_4
alle auto.
Il preesistente accesso pedonale di proprietà dell'appellante – pur allo stato risultando inidoneo e insufficiente, è passibile di ampliamento -materialmente realizzabile- e non eccessivamente oneroso (rispetto alla servitù invocata).
La Cassazione ha infatti statuito la necessaria e imprescindibile valutazione della possibilità di ampliare il passaggio già esistente: “La giurisprudenza di questa Corte, é però consolidata, nel ritenere che la costituzione coattiva della servitù di passaggio a favore di fondo non intercluso ex art. 1052 comma 1° cod. civ., richieda, oltre all'accertamento dell'interclusione relativa e della funzionalità del passaggio alle esigenze dell'agricoltura, o dell'industria (alle quali si sono aggiunte le esigenze abitative in base alla sentenza n.167 del 10.5.1999 della Corte Costituzionale), anziché il requisito dell'impossibilità di procurarsi l'uscita sulla via pubblica senza eccessivo dispendio, o disagio, previsto dall'art. 2051 comma 1° cod. civ. nei casi di interclusione totale, quello dell'impossibilità di ampliare il passaggio inadatto esistente (vedi in tal senso in motivazione Cass. ord. 18.12.2017 n.30317; Cass. 16.11.1994 n.9643), sicché per costituire la servitù di passaggio coattiva ai sensi dell'art. 1052 comma 1° cod. civ. la
Corte d'Appello di Venezia avrebbe dovuto prima accertare l'impossibilità dell'ampliamento del passaggio già esistente, …” (Cass. ord. Numero di raccolta generale 12744/2025 Data pubblicazione 13/05/2025 ).
In ogni caso si osserva che la soluzione b) impedirebbe al fondo servente l'utilizzazione di una parte -seppure limitata- del proprio immobile (da destinarsi al passaggio dei terzi)
pagina 28 di 31 e certamente deprezzerebbe l'immobile in forza dell'imposta servitù di passaggio di un innumerevole numero di autovetture dirette ai box sotterranei.
Quanto al confronto tra i costi, questa Corte osserva quanto segue.
I costi per l'attuazione delle due ipotesi a) e b), sono stati così stimati, dal TU : soluzione a): € 78.000,00 (settantotto mila euro); soluzione b): € 38.200,00 (trentotto mila 200euro), oltre ad un'indennità di servitù di passaggio pari € 32.000,00 (trentadue mila euro); pari a complessive Euro 70.200,00.
In realtà il rilievo della difesa di parte appellata, concernente l'erroneo calcolo del valore dell'indennità da parte del TU basandosi sull'art. 1038 secondo comma c.c., secondo questa Corte appare condivisibile.
Infatti, l'indennità per una servitù coattiva di passo carraio si calcola in base al valore del fondo e al danno subito dal proprietario. Non c'è una formula specifica, ma si considerano il valore venale del terreno e il danno subito per la servitù. In questa operazione di calcolo dell'indennità da riconoscere al proprietario del fondo servente, il valore di stima dei terreni costituisce solo un elemento, e non l'unico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affermato che l'indennità non può essere parametrata solo al valore della superficie del terreno assoggettata a servitù di passaggio, ma deve tenere conto «di ogni altro pregiudizio causato dal transito» (Cass. n. 7972 del
2022).Quantificazione che non rispecchia la valutazione effettuata dal TU, tra l'altro- pacificamente in assenza di contraddittorio tra le parti (cfr. verbale d'udienza del
18.2.2025 “L'avv. Pini congiuntamente all'avv. Colosimo fa presente che rispetto alla soluzione B) l'indennità di servitù è questione emersa in sede di osservazioni alla bozza di TU, sicché il calcolo indicato dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione finale non è stato oggetto di discussione con i CTP.”).
pagina 29 di 31 Infatti, il TU si è riferito all'art. 1038 c.c. relativo all'indennizzo per le servitù di acquedotto;
inoltre, ha abbattuto il valore commerciale del terreno del 90%, non tenendo conto del “valore complementare” relativo al pregiudizio permanente causato dal passaggio dei mezzi e alla svalutazione complessiva dell'immobile di proprietà
CP_2
Tale erroneo calcolo consente di ritenere, ragionevolmente, che l'indennità -in ipotesi- dovuta al fondo sarebbe maggiore rispetto a quella valutata dal TU, nella misura di
Euro 32.000,00.
Da ciò consegue che anche i costi che la parte appellante dovrebbe sostenere per realizzare la soluzione a) o quella b) sarebbero tra di loro equivalenti o addirittura inferiori per la soluzione a), cioè quella che prevede l'ampliamento dell'attuale passaggio pedonale.
Le precedenti statuizioni assorbono le ulteriori questioni proposte.
LE SPESE.
Dal rigetto dell'appello consegue anche la condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata, liquidate ex DM 147/2002, nei valori medi, tenuto conto del valore indeterminato della controversia di media complessità.
La parte appellata ha inoltre diritto alla rifusione delle spese del c.t.p. di cui ha provato l'esborso di € 2.080,00 (fattura prodotta con gli atti conclusivi), considerato che sono spese che non appaiono eccessive o superflue stante l'attività compiuta dal c.t.p. di
. CP_2
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza pagina 30 di 31 spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 CP_1
(C.F. ), avverso la sentenza del Tribunale di NO n.1368/2023, R.G.
[...]
n. 19905/2019, emessa il 20/01/2023 e pubblicata il 21.02.2023, che per l'effetto conferma;
2. Condanna e , in via Parte_1 Controparte_1
solidale, al pagamento delle spese processuali del grado in favore di liquidate in Euro 12.156,00 oltre IVA, CPA e 15% spese Controparte_2
generali, oltre Euro 2080,00 per spese di CTP;
3. Condanna e , in via Parte_1 Controparte_1
solidale, al pagamento delle spese di TU, già liquidate dalla Corte.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in NO il 4.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Carlo Maddaloni
pagina 31 di 31