(Azioni di responsabilita' nelle procedure concorsuali).
In caso ((di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio,)) , liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilita' previste dai precedenti articoli spettano ((al curatore, al liquidatore giudiziale)) , al commissario liquidatore e al commissario straordinario. ((Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.))