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1 gennaio 2004
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29 aprile 2026
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Art. 2394-bis.
(Azioni di responsabilita' nelle procedure concorsuali).
In caso ((di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio,)) , liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilita' previste dai precedenti articoli spettano ((al curatore, al liquidatore giudiziale)) , al commissario liquidatore e al commissario straordinario. ((Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.))
(Azioni di responsabilita' nelle procedure concorsuali).
In caso ((di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio,)) , liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilita' previste dai precedenti articoli spettano ((al curatore, al liquidatore giudiziale)) , al commissario liquidatore e al commissario straordinario. ((Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.))
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Giurisprudenza • +500
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- par condicio creditorum·
- responsabilità amministratore·
- art. 2476 co. 6 c.c.·
- compensazione spese processuali·
- legittimazione attiva·
- fallimento società·
- improcedibilità azione·
- azione curatore fallimentare·
- art. 2394 bis c.c.