Sentenza 7 maggio 2024
Massime • 1
In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.
Commentario • 1
- 1. Processo Verbale Di Constatazione Della Guardia Di Finanza: Come Difendersi Subito Con Lo Studio Legale SpecializzatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 14 maggio 2026
Introduzione Ricevere un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza non significa avere già perso la partita con il Fisco, ma significa quasi sempre essere entrati nella fase più delicata dell'intero contenzioso tributario. È qui, infatti, che si formano i rilievi, si cristallizzano i fatti, si impostano le future difese dell'ufficio e, in non pochi casi, si prepara il terreno per l'avviso di accertamento, per la riscossione e perfino per gli sviluppi penali tributari. Per il contribuente, l'errore più grave è trattare il pvc come un semplice verbale “intermedio” da archiviare in attesa di capire cosa farà l'ufficio: al contrario, è proprio in questa finestra temporale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/05/2024, n. 12343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12343 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994 (convertito in legge n. 656 del 1994) (v. Cass. n. 24496 del 2018). Con l’atto oggetto del presente giudizio, emesso successivamente e prima dello spirare del termine decadenziale per l’accertamento, l’Ufficio ha adottato un provvedimento di rinnovo, non precluso dal precedente annullamento in autotutela, che non implica consumazione del potere impositivo, sicché, rimosso con effetto ex tunc l'atto di accertamento ritenuto illegittimo od infondato, l’Amministrazione finanziaria conserva ed anzi è tenuta 7 di 12 ad esercitare - nella permanenza dei presupposti di fatto e di diritto - la potestà impositiva (Cass., n. 16115 del 2007; Cass., n. 14377 del 2007; Cass., n. 14219 del 2015). Gli unici limiti sono costituiti dal rispetto del termine decadenziale previsto per la notifica degli avvisi di accertamento e dal divieto di violazione od elusione del giudicato sostanziale formatosi sull'atto viziato (ex multis v. Cass., n. 11114 del 2003; Cass. n. 24620 del 2006; Cass., n. 14219 del 2015; Cass., n. 12661 del 2016; di recente v. Cass. n. 8599 del 27/03/2023), ipotesi non ravvisabili nella fattispecie in esame. 4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7 della Legge 212/2000, anche in relazione all'art. 7 della medesima Legge e del richiamato art. 3, comma 1, della L. n. 241 del 1990, consumatasi ove la sentenza della CTR sembrerebbe affermare che, per la validità dell'atto d'accertamento, è sufficiente che l'Ufficio dia atto, nell'atto, di aver recepito le osservazioni presentate dal contribuente». 4.1. Osserva il contribuente che, ancorché questa Suprema Corte abbia stabilito che l'art. 12 L. 212/2000 non impone una specifica contestazione degli argomenti addotti dal contribuente, ma richiede soltanto che tali argomenti vengano considerati e valutati prima di emettere l'avviso, nel rispetto dei principi di un giusto processo e del corretto contraddittorio, la questione dovrebbe essere rivalutata e decisa nel senso che l'amministrazione finanziaria che agisce in autotutela sostitutiva, avendo preventivamente annullato un precedente avviso di accertamento, poiché emesso in difetto di esame delle osservazioni effettivamente e tempestivamente presentate dal contribuente ai sensi del comma 7 art. 12 L. 212/2000, debba, a pena di nullità del nuovo accertamento, motivare ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000, ed 8 di 12 anche in relazione all'art. 3 L. 192/1990, circa le ragioni per le quali dette osservazioni sono disattese. 5. Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che «In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità̀ consegue solo alle irregolarità̀ per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo» (ex plurimis, Cass. 03/05/2022, n. 1398, in motivazione;
Cass. 10/05/2021, n. 12268, in motivazione;
Cass. 31/03/2017, n. 8378; Cass. 24/02/2016, n. 3583). 5.1. Si rileva comunque, nel caso di specie, che, nel secondo avviso di accertamento, come risulta dall’estratto trascritto nel controricorso dell’Amministrazione (p. 13), l’Ufficio ha espressamente dato atto di avere esaminato e valutato le osservazioni del contribuente, nei seguenti termini: «in data 16/02/2012 (prot. 2012/4150) la parte ha prodotto a questo Ufficio memorie come previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge 212/2000. L'eccezione contenuta nelle osservazioni in merito all'erronea considerazione delle somme messe a disposizione della procedura da parte del sig. ZZ (vedi par.
2.3 lettera b), pagine 17 e 18) viene recepita dall'Ufficio anche per effetto della dichiarazione integrativa presentata dal curatore fallimentare (vedi supra). Per il resto il contenuto delle predette memorie viene rigettato in considerazione delle motivazioni di seguito riportate e del fatto che esse nulla aggiungono rispetto a quanto già in possesso e già valutato dallo scrivente Ufficio». 9 di 12 6. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza, per violazione e/o falsa applicazione di legge processuale, degli articoli 36 Decreto Legislativo n. 546/1992 e 111 Cost. Omessa – fittizia – apparente - motivazione circa un punto decisivo della controversia, in particolare nella parte in cui la CTR scrive ‘Anche il secondo motivo è da rigettarsi in quanto, come emerge dalla motivazione dell'avviso di accertamento, l'Ufficio ha recepito le osservazioni presentate dal contribuente e questo è ritenuto sufficiente ai fini della sua validità formale’». 6.1. Afferma il ricorrente che in sentenza la CTR non avrebbe dato atto, neppure per ritenerle infondate, delle censure proposte dal contribuente con il gravame. La motivazione della sentenza di appello non consentirebbe in alcun modo di individuarne la "ratio decidendi", non avendo il giudice preso posizione in modo critico in ordine al provvedimento censurato ed ai motivi di appello. 7. Il motivo è infondato. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza. Va ancora rammentato che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 10 di 12 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.” (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 7.1. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge l’iter logico seguito dalla CTR, nel ritenere sufficiente, per la validità dell’avviso di accertamento ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione, che l’Amministrazione abbia dato atto di avere esaminato le osservazioni del contribuente. Le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente risultano invero intese, inammissibilmente, ad ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, in termini diversi rispetto a quanto apprezzato dai giudici di merito. 8. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione, dell'art. 57 D.lvo 546/92, con conseguente violazione e falsa applicazione di legge processuale (artt. 99 e 112 cpc)». 8.1. Lamenta il contribuente che la CTR abbia qualificata quale nuova e quindi inammissibile la domanda/eccezione afferente “l'erronea individuazione del periodo d'imposta”, ancorché fosse evidente agli atti che la determinazione “giuridica” del maxi-periodo 11 di 12 fallimentare e quindi del relativo periodo d'imposta fosse stata oggetto di ampia discussione tra le parti e che, contrariamente alla tesi dell'Ufficio (che lo individua nella data di deposito della sentenza della Corte di Appello di Genova), PA ZZ avesse, da sempre, allegato che la chiusura della procedura concorsuale e quindi del maxiperiodo fallimentare fosse da individuarsi nel 19 ottobre 2011, giorno del deposito della sentenza n. 21656/2011 della Corte di Cassazione. 8.2. La sussistenza del dedotto vizio, osserva il ricorrente, comporterebbe anche l'omessa pronuncia, da parte della CTR della Toscana, in merito a tale fatto, decisivo e non esaminato. 9. Il motivo è fondato. 9.1. A riscontro delle proprie deduzioni, in particolare, il contribuente i) indica che in ricorso aveva concluso chiedendo di “dichiarare che l'avviso di accertamento n. T8M01T301488/2012 è illegittimo ed infondato per gli ulteriori motivi ampiamente rappresentati nel presente ricorso (…); ii) allega che l'argomento è stato trattato in ricorso ove viene richiamata l'articolata memoria depositata in sede di PVC allegata al ricorso e le ivi spiegate argomentazioni, iii) richiama le proprie argomentazioni secondo cui il fallimento «si è chiuso in realtà il 19.10.2011». 9.2. Inoltre, in ossequio al principio di autosufficienza il ricorrente, ha prodotto, come da elenco degli allegati al ricorso, tanto il ricorso di primo grado (sub lett. n, pag. 113) quanto il ricorso in appello (sub lett. AA, pag. 114), ove la questione della identificazione temporale del maxiperiodo fallimentare è stata dedotta e ampiamente argomentata a sostegno delle tesi del contribuente, anche se non espressamente cristallizzata nell’indicazione di uno specifico motivo. 9.3. Deve pertanto ritenersi che non vi sia stato allargamento del thema decidendum, alla stregua di un’interpretazione sistematica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (v., più 12 di 12 di recente, Cass., V, 19 gennaio 2024, n. 2058), e dunque che la CTR abbia errato nel ritenere la novità della questione proposta. 10. I restanti motivi risultano assorbiti in questa sede, in quanto la loro valutazione, da demandarsi al giudice del rinvio, non può prescindere dalla individuazione corretta del periodo di imposta fallimentare. 11. Infine, l’accoglimento del ricorso rende superfluo l’esame della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, peraltro solo genericamente dedotta dal ricorrente nel corso della discussione in udienza pubblica. 12. In conclusione, infondati i motivi dal primo al quarto, fondato il quinto motivo e assorbiti i rimanenti, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in MA, il 03/04/2024.