Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato all'udienza del 03.06.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17636/2024 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, in persona dell'amministratore legale rapp.te p.t. Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Ivan Colella e Christian Iacono. opponente
E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo Palumbo. opposti
Controparte_3 Parte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t.
[...] opposto
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
071762024000060950000.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29.07.2024 l'epigrafata società ha proposto opposizione alla
N. 071762024000060950000 recante Controparte_5
ha eccepito la prescrizione del presunto credito vantato dall'ente impositore a decorrere dalla presunta data di notifica degli stessi;
la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica di atti presupposti e per incertezza del presunto credito;
l'erronea applicazione degli interessi e la mancata analitica indicazione del calcolo degli interessi. Essa ha rassegnato le seguenti conclusioni: “emettere il provvedimento di sospensione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. COMUNICAZIONE
PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA N. 071762024000060950000, recante la somma di € 645.708,99, notificata in data 15.7.2024, per le ragioni suesposte, ricorrendo gravi motivi stante la possibilità di imminente minaccia di esecuzione coattiva e il danno grave ed irreparabile che ne deriverebbe, anche perché pregiudizievole di affidamenti bancari;
In via preliminare: ordinare ai convenuti il deposito di tutta la documentazione presupposto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, rigorosamente in originale in quanto fin da ora vengono tassativamente contestati e disconosciuti dall'opponente ex art. 2712 c.c. tutti gli atti e i documenti che non venissero depositati in originale o copia conforme certificata, giusta sentenza della CTP di Milano nr. 306/23/11 e Ordinanza nr. 8027 in data
07.04.2011 della Corte Suprema di Cassazione;
In merito: 1) in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare l'estinzione, l'inesistenza o comunque l'inammissibilità e/o l'illegittimità o l'annullamento in parte qua della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762024000060950000, recante la somma di € 645.708,99, notificata in data 15.7.2024 per le causali di cui in narrativa con conseguente improcedibilità della pretesa;
2) condannare gli opposti al pagamento delle spese del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
È stata disattesa dal Giudice di turno feriale, la richiesta di sospensione.
Indi, , costituita tempestivamente in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità del giudizio CP_6 per intervenuta decadenza in ragione della violazione del termine previsto dal comma 4 dell'art. 415
c.p.c.; la tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di 40 gg previsto dall'art. 24 co. 5
D. Lgs. 46/1999; ha dedotto la corretta notifica delle cartelle esattoriali e la carenza di legittimazione passiva in relazione alla notifica degli AVA;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sia anteriore che successiva alla notifica degli atti presupposti;
il corretto calcolo degli interessi;
la tardività dell'eccezione del calcolo delle somme aggiuntive e chiedendo di “a)Accogliere l'eccezione di improcedibilità del giudizio per intervenuta decadenza per tutto quanto dedotto al punto 1 della comparsa di costituzione e risposta;
b) in via sempre preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
relativamente alle contestazioni riguardanti la notifica degli avvisi di addebito;
c) Rigettare la CP_7 domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed inammissibile ed in ogni caso tenere indenne
[...]
da qualsiasi condanna;
d) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, oltre Controparte_8 magg. Iva e CPA, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”. L' , costituito a seguito di rinnovazione della notifica, ha eccepito il difetto di giurisdizione CP_1 del G.O.; ha contestato la richiesta di sospensione dell'esecutorietà degli atti opposti;
ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire;
la rituale notifica degli avvisi di addebito opposti e la conseguenziale inammissibilità e sulla tardività del ricorso giudiziario;
ha contestato la dedotta intervenuta prescrizione, anche in ragione della sospensione per un periodo complessivo di
311 giorni a seguito del Lock down per l'emergenza COVID-19; la propria carenza di legittimazione passiva in ordine agli atti interruttivi successivi alla notifica degli AVA e ai vizi di nullità della iscrizione ipotecaria sollevati da controparte. Ha così concluso: “perché l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, Voglia, previa reiezione dell'istanza di sospensione per le ragioni esposte;
in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita ex art. 37 c.p.c. primo comma essendo competente la Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli; sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire come dedotto e/o la tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziario per quanto dedotto e documentato;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati;
Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
L' non risulta citato a seguito di autorizzazione alla rinnovazione della notifica all'uopo CP_4 concessa (cfr. verbale del 26.02.2025) dal momento che la società opponente non ha fornito prova di tale adempimento di talché il giudizio, limitatamente all'azione proposta nei suoi confronti, è incorso nell'estinzione ex art. 291, ultimo comma c.p.c.
All'odierna udienza, il Giudicante, dopo la discussione orale e all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con separata sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
In via preliminare, non ricorre un'ipotesi di decadenza dell'azione per il mancato rispetto del termine processuale previsto dal comma 4 dell'art 415 c.p.c. trattandosi di termine ordinario;
parimenti l'inosservanza da parte della opponente del termine a difesa cd. ” lungo” per non essere decorso tra la data di ricezione dell'atto e l'udienza di discussione un termine di almeno 30 gg, non sortisce conseguenze rilevanti dal momento che la sua inosservanza non ha impedito ad
[...]
di costituirsi nel termine fissato dall'art 416 c.p.c. e di apprestare un'adeguata difesa CP_8 di merito e di depositare la documentazione rilevante a sostegno della linea difensiva apprestata. Il vizio prospettato non ha dunque compresso la posizione processuale del convenuto, conducendo alla sua sanatoria;
tra l'altro non si è avvalsa dello specifico termine concesso dal Giudicante CP_6 per depositare eventuale ulteriore documentazione.
Ciò posto, l'atto impugnato è una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prevista e disciplinata dall'art. 77 bis del dpr 602/73 introdotto dall'art. 7, comma 2 lettera u-bis della legge
106 del 12/7/2011 di conversione del dl 70/2011. Essa costituisce un adempimento obbligatorio a cui è tenuto il concessionario, contenente l'avvertenza che in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si fa luogo all'iscrizione dell'ipoteca e che avverso la stessa comunicazione è possibile proporre opposizione dinanzi all'autorità competente, da individuarsi quanto a giurisdizione e cognizione in relazione alla natura della pretesa azionata dal titolare del credito.
Nel caso in esame, trattandosi di crediti discendenti da pretese contributive azionate dall CP_1
e dall va affermata la giurisdizione del G.O. e la competenza funzionale del Giudice del lavoro. CP_4
Di recente, la suprema Corte ha qualificato l'opposizione avverso tale atto affermando che
“…l'opposizione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria ed il fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U,
22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6 - 3, n. 32243 del 13/12/2018)” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/03/2024 n.6844).
L'interesse ad agire discende dalla natura afflittiva della misura cautelare preannunciata al contribuente/debitore, siccome preordinata a costituire un vincolo sulla commerciabilità dei beni immobili di proprietà del predetto contribuente.
I vizi propri della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono opponibili ad CP_6 che in quanto concessionario del servizio di riscossione, è incaricato della formazione e della notifica dell'atto. La doglianza relativa alla genericità dell'atto è immeritevole di condivisione dal momento che in essa sono indicati in modo sufficiente chiaro gli atti impositivi presupposti;
non occorre che tale atto sia preceduto da alcunché esso stesso un “preavviso” ossia un avvertimento rivolto al contribuente per rendergli nota la volontà del concessionario di mettere in esecuzione le pretese sottostanti. La comunicazione per cui è causa, del resto, non rientrando nel novero degli atti pre- esecutivi, non soggiace a specifici requisiti di forma.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti portati dagli AVA per cui è causa, la legittimazione passiva è dell'ente impositore (nel caso in esame, dunque ). CP_1
In proposito, la Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514 ha risolto il contrasto giurisprudenziale, con l'affermazione di regole processuali chiare e precise e del tutto condivisibili. A tale pronuncia il Giudicante presta integrale adesione, trascrivendo, ex art. 118 disp att c.p.c. le parti motivazionali rilevanti. In particolare, la Cassazione a SU ha statuito che “deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione,
a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n.
16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,
è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio
2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva)
- invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995;
Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta." Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: "L'accertamento del difetto di
"legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382 c.p.c., u.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n. 5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243).
Nel caso in esame, la notifica degli avvisi relativi ai contributi rivendicati dall è dello CP_1 stesso che, in base all'art. 30 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010, CP_1 provvede alla formazione del titolo esecutivo ed anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente.
In ordine agli avvisi di addebito, l ne ha provato la corretta notifica. CP_1
In particolare: d) l'avviso di addebito n. 371201400126636450000 recante la somma di €
30.495,16 per Modello DM/10 relativi all'anno 2013-2014 risulta notificato il 3.11.2014; e) l'avviso di addebito n. 37120150000537438000 recante la somma di € 13.014,17 per Modello DM/10 relativi all'anno 2014-2015 risulta notificato il 30.4.2015; f) l'avviso di addebito n. 37120150014508866000 recante la somma di € 14.591,50 per Modello DM/10 relativi all'anno 2015 risulta notificato il
22.12.2015; g) l'avviso di addebito n. 37120160000393772000 recante la somma di € 23.422,13 per
Modello DM/10 relativi all'anno 2015-2016 risulta notificato il 15.4.2016; h) l'avviso di addebito n. 37120160019390339000 recante la somma di € 6.458,21 per Modello DM/10 relativi all'anno 2016 risulta notificato il 11.10.2016; i) l'avviso di addebito n. 37120160010282306000 recante la somma di € 6.232,67 per Modello DM/10 relativi all'anno 2016 risulta notificato il 11.8.2016; l) l'avviso di addebito n. 37120160010763474000 recante la somma di € 7.000,28 per Modello DM/10 relativi all'anno 2016 risulta notificato il 11.10.2016; m) l'avviso di addebito n. 3712016000021467067000 recante la somma di € 16.046,54 per Modello DM/10 relativi all'anno 2016 risulta notificato il
19.12.2016; n) l'avviso di addebito n. 37120170001447281000 recante la somma di € 11.388,14 per
Modello DM/10 relativi all'anno 2016 risulta notificato il 16.5.2017; o) l'avviso di addebito n.
37120179999531009000 recante la somma di € 7.607,56 per Modello DM/10 relativi all'anno 2017 risulta notificato il 19.9.2017; p) l'avviso di addebito n. 37120230003467703000 recante la somma di € 10.272,03 per Modello DM/10 relativi all'anno 2022 risulta notificato il 26.8.2023; q) l'avviso di addebito n. 37120240000196611000 recante la somma di € 4.542,11 per Modello DM/10 relativi all'anno 2023 risulta notificato il 15.1.2024; r) l'avviso di addebito n. 37120240000196712000 recante la somma di € 1.536,70 per Modello DM/10 relativi all'anno 2020 risulta notificato il
15.1.2024.
Gli avvisi di addebito, ad eccezione dell'avviso di addebito n. 371/2014/0012663645/000
(notificato correttamente a mezzo posta raccomanda A/R all'indirizzo della sede legale di via Baiola
155/BIS 80075 FORIO NA risultante da RA Camerale) risultano notificati a mezzo Posta Elettronica
Certificata presso l'indirizzo PEC della parte ricorrente risultante Email_1 anch'esso da RA Camerale.
Tenuto conto della prova offerta dall della notifica degli avvisi di addebito, la società CP_1 opponente nulla ha osservato per cui le notifiche devono ritenersi rituali. Da tanto consegue che il vizio di prescrizione dei contributi previdenziali è inammissibile in quanto tardivo, siccome proposto oltre il termine di 40 gg dalla notifica degli atti, ex art.24 dlgs 46/99; è parimenti tardiva la doglianza concernente l'erronea applicazione degli interessi e la mancata analitica indicazione calcolo degli interessi.
Quanto alla prescrizione dell'azione esecutiva, per il decorso del termine successivo alla notifica degli atti, essa segue lo stesso regime prescrizionale delle pretese azionate e quindi è quinquennale. A tale riguardo, le sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
23397/2016, hanno osservato che la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, produce come effetto unicamente l'irretrattabilità del credito contributivo, ma non determina la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale. La conversione si determinerebbe solo qualora intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella di pagamento e l'avviso di addebito hanno natura di mero atto amministrativo, perciò inidoneo ad acquisire efficacia di CP_1 giudicato. La Corte prosegue nel ragionamento specificando che, in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell quale nuovo concessionario, non comporta il Controparte_8 mutamento della natura del credito, che resta assoggettato ad una disciplina specifica anche per quanto concerne il regime di prescrizione. Di conseguenza, in mancanza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con efficacia di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione breve, al posto della regola sussidiaria della prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c., ciò in perfetta aderenza alla natura di atto amministrativo che il ruolo riveste.
In ordine alla prescrizione successiva, dopo la notifica di ciascuno degli AVA, risultano intervenuti i seguenti atti interruttivi provenienti da per l'avviso di addebito n. CP_6
371201400126636450000, 37120150000537438000, 37120150014508866000 sono intervenuti l'avviso di intimazione n. 07120179001891260000 del 24/01/2017, l'avviso di intimazione n.
07120189044570458000 del 05/09/2018, e l'avviso di intimazione n. 07120229016737409000 del
04/07/2022; per gli avvisi di addebito nn. 37120160000393772000, 37120160010282306000
37120160010763474000, 371201600193903390000, 37120160021467067000,
37120170001447281000 sono intervenuti l'avviso di intimazione n. 07120189044570458000 del
05/09/2018 e l'avviso di intimazione n. 071 2022 90036877 84/000 del 03.03.2022.
Per l'avviso di addebito n. 37120179999531009000 è intervenuto l'avviso di intimazione n.
071 2022 90036877 84/000 del 03.03.2022.
Per gli avvisi di addebito n. 37120230003467703000, 37120240000196611000 e n.
37120240000196712000, in considerazione della data della loro notifica, i crediti non sono prescritti.
Rispetto a tali atti, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202400006095000, per cui è causa è intervenuta con la sua notifica del 15.7.2024 nel successivo quinquennio.
La società all'esito della produzione documentale effettuata dalle controparti, all'udienza odierna, in quanto onerata di prendere specifica posizione sui documenti prodotti dalle controparti, si è limitata a dedurre che la PEC da cui ha inoltrato gli atti non era inserita all'epoca nei CP_6 pubblici registri. A tale riguardo, va osservato in primo luogo che è inconferente il richiamo all'art. 16ter del D.L. 179/2012, gli artt. 6bis, 6 quater, 57bis e 62 D.Lgs. n. 82/2005 (il cosiddetto CAD),
l'art. 16 D.L. 185/2008, che al fine di assicurare una certezza della notifica PEC, impongono che sia la PEC del destinatario, che quella del mittente siano estratte dai pubblici registri (INI-PEC, IPA,
REGINDE), dal momento che tali norme si riferiscono alla sola notifica degli atti giudiziari. Quanto alla validità della notifica effettuata da , va richiamato il consolidato orientamento dei Giudici CP_6 di legittimità e segnatamente la recente pronuncia della Cassazione Civile sez. vi, 10/03/2023
n.7175) in cui è stato condivisibilmente osservato che “per quanto poi concerne la pretesa inesistenza della notifica per non essere inserito l'indirizzo del mittente nell'ambito dei pubblici registri, occorre richiamare il recente arresto di Cass., Sez. Un., n. 15979/2022; con detta pronuncia, si è infatti affermato (in motivazione) che, ai fini della notifica a mezzo pec, quand'anche proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter, ciò che rileva è la certezza e riferibilità dell'indirizzo stesso al mittente, mentre "al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC (...); infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass.
2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass.
s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto (...)"; pertanto, poiché
è inequivoco che il messaggio di notifica della cartella in questione fosse proveniente da indirizzo dell'agente della riscossione e che esso è stato indirizzato alla casella pec "ufficiale" della società destinataria (non v'e' questione su tali circostanze), la notifica in discorso deve ritenersi pienamente valida”.
Pertanto, il dedotto vizio è immeritevole di accoglimento e gli atti interruttivi correttamente notificati hanno impedito il decorso del quinquennio, a fini prescrizionali.
All'esito, nei limiti segnati dai motivi dedotti, l'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore determinato della controversia;
va dichiarato estinto il giudizio confronti dell CP_4
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di CP_1 in € 7.032,25 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute e in favore di in € CP_6
7.032,25 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore avv.
Palumbo, per dichiarato anticipo;
dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dell CP_4
Napoli, 03.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini