Sentenza 21 luglio 2005
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem" preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. Detto principio, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/2005, n. 15341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15341 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG AR, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI STILO ROCCO ORLANDO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI COLLEGNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5269/01 del Giudice di pace di TORINO, depositata il 15/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/05/2005 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 giugno 2001, LA GN si oppose all'ordinanza n. 20 del 13 aprile 2001 con cui il Segretario generale del Comune di Collegno, sulla scorta di un verbale dei vigili urbani, gli aveva ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per avere, in violazione degli artt. 28 e 29 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114, esercitato, senza la prescritta autorizzazione amministrativa, la vendita, su area pubblica adibita a fiera, di merce diversa da quella (florovivaistica) prevista. Eccepì la nullità dell'ordinanza- ingiunzione per incompetenza dell'organo che l'aveva emessa e per carenza di motivazione la contrarietà della sanzione al principio di legalità la illegittimità della pretesa di un'ulteriore autorizzazione temporanea anche per i possessori di autorizzazione all'esercizio della vendita la tardività del provvedimento in quanto emanato a undici mesi di distanza dalla presentazione delle osservazioni al verbale redatto dai vigili urbani.
L'adito Giudice di pace di Torino dichiarò improponibile il ricorso avendo esso ad oggetto la stessa ordinanza-ingiunzione dallo GN opposta con separato ricorso su cui altro magistrato dello stesso ufficio del giudice di pace aveva precedentemente deciso. La cassazione di tale sentenza è stata chiesta, dallo GN in base a un unico motivo.
Non resiste l'intimato Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo GN si duole che il Giudice di pace ha deciso senza tenere conto che la sentenza emessa sul precedente ricorso presentato il 15 maggio 2001 era nulla, non avendo il giudice rispettato i termini di cui all'art. 163 bis richiamati dall'art. 23, comma 3, legge n. 689/1981. Il ricorso è palesemente infondato.
Lo GN pretende che il giudice di pace investito del ricorso depositato il 4 giugno 2001 e iscritto sotto altro numero del ruolo generale sindacasse la validità della sentenza emessa da altro magistrato dello stesso ufficio su analogo ricorso presentato da esso ricorrente avverso la medesima ordinanza-ingiunzione. È chiaro che ogni presunto vizio della sentenza emessa sul primo ricorso doveva essere dedotto in sede di impugnazione.
D'altra parte, il ricorrente neanche sottopone a specifica censura la statuizione di improponibilità (rectius: improcedibilità) del ricorso correttamente emanata dal giudice di pace in base al principio del ne bis in idem, che, come è noto, preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. Detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta.
La doglianza diretta alla mancata considerazione del presunto vizio inficiante la precedente pronuncia si appalesa, quindi, del tutto inconsistente, in quanto, nella situazione data, il giudice di pace, una volta preso atto dell'intervenuta decisone di analogo ricorso avverso la medesima ordinanza-ingiunzione, non poteva che arrestare la sua indagine ai profili di improcedibilità del ricorso sottoposto al suo esame.
Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
Nessuna statuizione va emessa sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendovi l'intimato svolto difese di sorta.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2005