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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 101/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 101/2020 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/6/2024; promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pachino, Via C. D'Agata n. 81, elettivamente domiciliato in Noto, Via Dei Mille n. 141/B pal. F, presso lo studio dell'avv. Mirko Toro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e ivi residente Controparte_1 C.F._2 in Via C. D'Agata n. 81, piano primo, elettivamente domiciliato in Pachino, Via Rosolino Pilo 95, presso lo studio dell'avv. Ornella Burgaretta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 11/6/2020);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/1/2020, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1
pagina 1 di 6 coniuge, , al quale si è unita in matrimonio, con il rito concordatario, l'1/10/1989 in Controparte_1
Ivrea, (atto n. 70, Parte 2, Serie A, Anno 1989).
La ricorrente ha esposto che:
-dall'unione sono nati due figli: (ad Avola, l'11/2/1994) e (a Noto, il Persona_1 Per_2
18/4/2007);
-il matrimonio è entrato in crisi per insanabili incompatibilità caratteriali;
-sotto il profilo economico, ha dedotto di essere priva di ogni forma di reddito mentre il marito ha svolto attività di guardia penitenziaria percependo una retribuzione di €2.100,00 mensile.
Ciò premesso, ha chiesto pronunciarsi la loro separazione personale disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso di lei, con regolamentazione del diritto di Per_2
visita paterno. In punto economico, ha chiesto che porsi a carico del un assegno di CP_1 mantenimento di €900,00 per il mantenimento della stessa e dei figli.
Si è costituito il aderendo alla domanda di status, chiedendo l'addebito della separazione alla CP_1
moglie e contestando la richiesta di mantenimento svolta dalla stessa.
In particolare, ha dedotto di avere sempre amato la moglie la quale, tuttavia, aveva iniziato ad ignorarlo moralmente e materialmente tanto che egli nel periodo antecedente al suo allontanamento dalla casa familiare aveva dovuto provvedere interamente a se stesso pur non facendo mancare nulla alla famiglia.
Ha lamentato che la moglie nell'estate del 2019 lo aveva insultato per futili motivi con l'appoggio del figlio maggiorenne il quale pure gli aveva rivolto parole infamanti, sino al punto di essere stato aggredito da loro e dal suocero la sera del 12/02/2020, dovendo fare ricorso all'intervento delle forze dell'ordine e a cure mediche.
Quanto ai profili economici, ha esposto di percepire mediamente una retribuzione netta di CP_1
€1.400,00 mensili su cui gravano diverse ritenute che comportano una disponibilità mensile netta di
€330,00 circa.
Su tali premesse ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione alla moglie per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ed il rigetto della domanda di mantenimento in favore della stessa e del figlio , in quanto economicamente autosufficiente. Ha poi chiesto l'affidamento condiviso del Per_1
figlio minore con regolamentazione del diritto di visita e con determinazione in €150,00 Per_2 dell'assegno di mantenimento per lo stesso, oltre alle spese straordinarie al 50%.
Ha chiesto, infine, ordinarsi alla la restituzione degli oggetti di sua esclusiva proprietà. Pt_1
All'udienza del 4/5/2020 il Presidente ha inutilmente esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, ha quindi adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela degli stessi e della prole e ha rigettato la richiesta di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , in quanto economicamente Per_1
pagina 2 di 6 indipendente. Ha quindi disposto l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore e la Per_2
sua collocazione presso la madre a cui assegnare la casa coniugale senza necessità di procedere al preventivo ascolto del minore data l'insussistenza di contrasto da parte dei genitori sul regime di affidamento e di collocazione di Ha inoltre statuito in merito al regime di visite padre e figlio Per_2 ed ha disposto l'onere di mantenimento del minore da parte del padre in € 350,00 al mese, con spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore. Infine, il Presidente ha disposto a carico del CP_1 un assegno di mantenimento pari a €150,00 in favore della moglie.
Con istanza del 4/12/2020, ha chiesto la modifica del provvedimento presidenziale adducendo CP_1 che lo stesso, dall'1/11/2020, è stato posto in quiescenza e che la sua pensione netta è pari a €1.833,49.
Pertanto, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e la riduzione dell'assegno mensile in favore del figlio per un importo non superiore a €200,00 mensili.
Con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 15/12/2020, il Giudice ha ridotto il contributo al mantenimento a carico del padre in favore del figlio in €175,00 mensili e quello della moglie Per_2 in €130,00.
La causa è stata successivamente istruita con l'espletamento delle prove orali ammesse.
All'udienza del 21/11/2023, le parti hanno concordemente chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi secondo le modalità cartolari.
La causa è stata infine posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Domanda di separazione
Tanto premesso in fatto, osserva il collegio che la domanda di separazione è fondata e come tale va accolta.
È pacifico, infatti, che ormai da tempo è venuta meno la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi.
Gli stessi, infatti, concordano sulla pronuncia della loro separazione personale attesa l'intollerabilità della loro convivenza cessata ormai da anni e non più ripristinata.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma, c.c. per pronunciare la separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito
Va invece rigettata la domanda di addebito proposta dal resistente per difetto di prova.
I testi escussi, tra cui e , colleghi del hanno riferito che lo Testimone_1 Testimone_2 CP_1 stesso li aveva messi a conoscenza dei suoi problemi familiari. Quanto all'aggressione del febbraio
2020 dedotta dal hanno riferito che, giunti sul posto, avevano notato che il aveva una CP_1 CP_1
pagina 3 di 6 ferita alla fronte e che in quel frangente, presenti le forze dell'ordine, gli effetti personali dello stesso erano posti all'interno di sacchi neri. Entrambi hanno riferito che le forze dell'ordine avevano consigliato al di non rimanere presso la casa coniugale e che essi lo avevano aiutato a CP_1
trasferirsi a casa della madre con i propri indumenti.
Hanno riferito, inoltre, di non essere a conoscenza se la moglie e i figli insultavano il resistente.
La teste sorella del resistente, ha riferito che il nel corso del Testimone_3 CP_1
matrimonio, lamentava di non trovare cibo pronto in casa e che non veniva accudito dalla moglie, costretto quindi, a rivolgersi alla sorella per consumare i pasti. La teste ha riferito di avere appreso dal fratello di essere stato picchiato due volte, la prima volta dal figlio maggiorenne e la seconda volta dalla moglie e dal suocero, ma che lo stesso non aveva voluto denunciare l'accaduto sperando di risolvere le problematiche familiari.
Sotto il profilo documentale il resistente ha prodotto un certificato redatto presso il Presidio Territoriale di Emergenza di Pachino il 12.2.20 attestante le algie e la lesione alla regione frontale presentate dal il quale aveva dichiarato di avere subito una aggressione da parte di persone a lui note. CP_1
Ciò posto, osserva il collegio che le accuse del non trovano riscontro nelle risultanze di causa. CP_1
Va tenuto conto, peraltro, che i testi escussi hanno dichiarato di aver avuto conoscenza dei fatti in quanto dagli stessi narrati dal resistente e di non avere conoscenza diretta dei lamentati comportamenti della moglie del CP_1
Si tratta quindi di notizie riferite de relato actoris che in assenza di elementi di riscontro non possono assumere rilevanza probante.
Nemmeno assume rilevanza l'episodio del 12.2.2020 che è temporalmente successivo alla proposizione del ricorso per separazione da parte della e che quindi non può avere determinato –o concorso a Pt_1
determinare- la crisi coniugale essendo semmai una conseguenza della crisi già insorta.
La domanda di addebito va pertanto rigettata.
Regolamentazione della prole
Sul punto va rilevato che non v'è contrasto tra i genitori in merito al regime di affidamento condiviso del minore cosicché, non essendo emerse ragioni ostative, va confermata l'ordinanza Per_2 presidenziale che ha disposto l'affidamento dello stesso ad entrambi i genitori, in coerenza con la scelta preferenziale espressa dal legislatore.
Va parimenti confermata l'ordinanza presidenziale con riferimento alla collocazione del minore presso la madre e all'assegnazione alla stessa della casa familiare che costituisce da sempre l'habitat domestico del figlio che vi abita con la madre.
Quanto al regime di visita del padre può confermarsi, salvo diversi accordi tra le parti, la pagina 4 di 6 regolamentazione dell'ordinanza presidenziale non essendo emersi elementi che ne giustifichino la revisione. Peraltro il figlio sta ormai per divenire maggiorenne. Per_2
Quanto agli ulteriori profili economici va rilevato che nel corso del giudizio sono emersi elementi diversi da quelli esposti negli scritti introduttivi delle parti e all'udienza presidenziale e che tali profili sono stati già valutati nel corso della causa.
In mancanza di ulteriori elementi di novità va quindi disposta la conferma dell'ordinanza del
15/12/2020 che ancora oggi deve ritenersi adeguata a regolare i rapporti derivanti dalla separazione delle parti e quelli genitoriali con riferimento al figlio minore oggi diciasettenne. Per_2
Va quindi confermato a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del figlio minore corrispondendo la somma di €175,00 oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% per ciascun genitore.
Nulla va disposto in merito al mantenimento del figlio , in quanto maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente (v. dichiarazione della madre all'udienza presidenziale).
Assegno di mantenimento in favore della moglie
Resta da esaminare la domanda di mantenimento su cui la ha insistito negli scritti conclusivi. Pt_1
La stessa ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in proprio favore adducendo di essere priva di reddito.
Osserva il collegio che –come già rilevato dal Presidente e dal giudice istruttore, che ha ridotto l'importo riconosciuto in sede presidenziale - la moglie non lavora né ha lavorato durante il matrimonio, di talché è evidente ch'ella non abbia adeguati redditi propri ed abbia quindi il diritto (che trova fondamento nel dovere di solidarietà economico-sociale sancito in via generale dall'art.2 Cost.) di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, in misura da relazionarsi alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In mancanza di ulteriori elementi di novità va quindi disposta, anche in questo caso, la conferma dell'ordinanza del 15/12/2020 e disporre quindi che il versi a titolo di mantenimento per la CP_1 moglie la somma di €130,00 mensili.
Esulano dalla pronuncia del Tribunale la domanda di restituzione degli oggetti presenti nella casa coniugale di esclusiva proprietà del marito.
Spese di lite
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
pagina 5 di 6 1. dichiara, ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio con rito concordatario l'1/10/1989 in Ivrea, (atto n.
[...] Controparte_1
70, Parte 2, Serie A, anno 1989);
2. conferma l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocazione presso Per_2
la madre con regolamentazione del regime di visite padre come sopra;
3. conferma l'ordinanza del 15.12.2020 del G.I.;
4. rigetta nel resto;
5. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ivrea, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
6. spese compensate.
Così deciso, in Siracusa il 13.3.2025
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente Rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 101/2020 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/6/2024; promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Pachino, Via C. D'Agata n. 81, elettivamente domiciliato in Noto, Via Dei Mille n. 141/B pal. F, presso lo studio dell'avv. Mirko Toro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e ivi residente Controparte_1 C.F._2 in Via C. D'Agata n. 81, piano primo, elettivamente domiciliato in Pachino, Via Rosolino Pilo 95, presso lo studio dell'avv. Ornella Burgaretta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 11/6/2020);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/1/2020, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1
pagina 1 di 6 coniuge, , al quale si è unita in matrimonio, con il rito concordatario, l'1/10/1989 in Controparte_1
Ivrea, (atto n. 70, Parte 2, Serie A, Anno 1989).
La ricorrente ha esposto che:
-dall'unione sono nati due figli: (ad Avola, l'11/2/1994) e (a Noto, il Persona_1 Per_2
18/4/2007);
-il matrimonio è entrato in crisi per insanabili incompatibilità caratteriali;
-sotto il profilo economico, ha dedotto di essere priva di ogni forma di reddito mentre il marito ha svolto attività di guardia penitenziaria percependo una retribuzione di €2.100,00 mensile.
Ciò premesso, ha chiesto pronunciarsi la loro separazione personale disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso di lei, con regolamentazione del diritto di Per_2
visita paterno. In punto economico, ha chiesto che porsi a carico del un assegno di CP_1 mantenimento di €900,00 per il mantenimento della stessa e dei figli.
Si è costituito il aderendo alla domanda di status, chiedendo l'addebito della separazione alla CP_1
moglie e contestando la richiesta di mantenimento svolta dalla stessa.
In particolare, ha dedotto di avere sempre amato la moglie la quale, tuttavia, aveva iniziato ad ignorarlo moralmente e materialmente tanto che egli nel periodo antecedente al suo allontanamento dalla casa familiare aveva dovuto provvedere interamente a se stesso pur non facendo mancare nulla alla famiglia.
Ha lamentato che la moglie nell'estate del 2019 lo aveva insultato per futili motivi con l'appoggio del figlio maggiorenne il quale pure gli aveva rivolto parole infamanti, sino al punto di essere stato aggredito da loro e dal suocero la sera del 12/02/2020, dovendo fare ricorso all'intervento delle forze dell'ordine e a cure mediche.
Quanto ai profili economici, ha esposto di percepire mediamente una retribuzione netta di CP_1
€1.400,00 mensili su cui gravano diverse ritenute che comportano una disponibilità mensile netta di
€330,00 circa.
Su tali premesse ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione alla moglie per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ed il rigetto della domanda di mantenimento in favore della stessa e del figlio , in quanto economicamente autosufficiente. Ha poi chiesto l'affidamento condiviso del Per_1
figlio minore con regolamentazione del diritto di visita e con determinazione in €150,00 Per_2 dell'assegno di mantenimento per lo stesso, oltre alle spese straordinarie al 50%.
Ha chiesto, infine, ordinarsi alla la restituzione degli oggetti di sua esclusiva proprietà. Pt_1
All'udienza del 4/5/2020 il Presidente ha inutilmente esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, ha quindi adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela degli stessi e della prole e ha rigettato la richiesta di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , in quanto economicamente Per_1
pagina 2 di 6 indipendente. Ha quindi disposto l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore e la Per_2
sua collocazione presso la madre a cui assegnare la casa coniugale senza necessità di procedere al preventivo ascolto del minore data l'insussistenza di contrasto da parte dei genitori sul regime di affidamento e di collocazione di Ha inoltre statuito in merito al regime di visite padre e figlio Per_2 ed ha disposto l'onere di mantenimento del minore da parte del padre in € 350,00 al mese, con spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore. Infine, il Presidente ha disposto a carico del CP_1 un assegno di mantenimento pari a €150,00 in favore della moglie.
Con istanza del 4/12/2020, ha chiesto la modifica del provvedimento presidenziale adducendo CP_1 che lo stesso, dall'1/11/2020, è stato posto in quiescenza e che la sua pensione netta è pari a €1.833,49.
Pertanto, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e la riduzione dell'assegno mensile in favore del figlio per un importo non superiore a €200,00 mensili.
Con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 15/12/2020, il Giudice ha ridotto il contributo al mantenimento a carico del padre in favore del figlio in €175,00 mensili e quello della moglie Per_2 in €130,00.
La causa è stata successivamente istruita con l'espletamento delle prove orali ammesse.
All'udienza del 21/11/2023, le parti hanno concordemente chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi secondo le modalità cartolari.
La causa è stata infine posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Domanda di separazione
Tanto premesso in fatto, osserva il collegio che la domanda di separazione è fondata e come tale va accolta.
È pacifico, infatti, che ormai da tempo è venuta meno la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi.
Gli stessi, infatti, concordano sulla pronuncia della loro separazione personale attesa l'intollerabilità della loro convivenza cessata ormai da anni e non più ripristinata.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma, c.c. per pronunciare la separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito
Va invece rigettata la domanda di addebito proposta dal resistente per difetto di prova.
I testi escussi, tra cui e , colleghi del hanno riferito che lo Testimone_1 Testimone_2 CP_1 stesso li aveva messi a conoscenza dei suoi problemi familiari. Quanto all'aggressione del febbraio
2020 dedotta dal hanno riferito che, giunti sul posto, avevano notato che il aveva una CP_1 CP_1
pagina 3 di 6 ferita alla fronte e che in quel frangente, presenti le forze dell'ordine, gli effetti personali dello stesso erano posti all'interno di sacchi neri. Entrambi hanno riferito che le forze dell'ordine avevano consigliato al di non rimanere presso la casa coniugale e che essi lo avevano aiutato a CP_1
trasferirsi a casa della madre con i propri indumenti.
Hanno riferito, inoltre, di non essere a conoscenza se la moglie e i figli insultavano il resistente.
La teste sorella del resistente, ha riferito che il nel corso del Testimone_3 CP_1
matrimonio, lamentava di non trovare cibo pronto in casa e che non veniva accudito dalla moglie, costretto quindi, a rivolgersi alla sorella per consumare i pasti. La teste ha riferito di avere appreso dal fratello di essere stato picchiato due volte, la prima volta dal figlio maggiorenne e la seconda volta dalla moglie e dal suocero, ma che lo stesso non aveva voluto denunciare l'accaduto sperando di risolvere le problematiche familiari.
Sotto il profilo documentale il resistente ha prodotto un certificato redatto presso il Presidio Territoriale di Emergenza di Pachino il 12.2.20 attestante le algie e la lesione alla regione frontale presentate dal il quale aveva dichiarato di avere subito una aggressione da parte di persone a lui note. CP_1
Ciò posto, osserva il collegio che le accuse del non trovano riscontro nelle risultanze di causa. CP_1
Va tenuto conto, peraltro, che i testi escussi hanno dichiarato di aver avuto conoscenza dei fatti in quanto dagli stessi narrati dal resistente e di non avere conoscenza diretta dei lamentati comportamenti della moglie del CP_1
Si tratta quindi di notizie riferite de relato actoris che in assenza di elementi di riscontro non possono assumere rilevanza probante.
Nemmeno assume rilevanza l'episodio del 12.2.2020 che è temporalmente successivo alla proposizione del ricorso per separazione da parte della e che quindi non può avere determinato –o concorso a Pt_1
determinare- la crisi coniugale essendo semmai una conseguenza della crisi già insorta.
La domanda di addebito va pertanto rigettata.
Regolamentazione della prole
Sul punto va rilevato che non v'è contrasto tra i genitori in merito al regime di affidamento condiviso del minore cosicché, non essendo emerse ragioni ostative, va confermata l'ordinanza Per_2 presidenziale che ha disposto l'affidamento dello stesso ad entrambi i genitori, in coerenza con la scelta preferenziale espressa dal legislatore.
Va parimenti confermata l'ordinanza presidenziale con riferimento alla collocazione del minore presso la madre e all'assegnazione alla stessa della casa familiare che costituisce da sempre l'habitat domestico del figlio che vi abita con la madre.
Quanto al regime di visita del padre può confermarsi, salvo diversi accordi tra le parti, la pagina 4 di 6 regolamentazione dell'ordinanza presidenziale non essendo emersi elementi che ne giustifichino la revisione. Peraltro il figlio sta ormai per divenire maggiorenne. Per_2
Quanto agli ulteriori profili economici va rilevato che nel corso del giudizio sono emersi elementi diversi da quelli esposti negli scritti introduttivi delle parti e all'udienza presidenziale e che tali profili sono stati già valutati nel corso della causa.
In mancanza di ulteriori elementi di novità va quindi disposta la conferma dell'ordinanza del
15/12/2020 che ancora oggi deve ritenersi adeguata a regolare i rapporti derivanti dalla separazione delle parti e quelli genitoriali con riferimento al figlio minore oggi diciasettenne. Per_2
Va quindi confermato a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento del figlio minore corrispondendo la somma di €175,00 oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% per ciascun genitore.
Nulla va disposto in merito al mantenimento del figlio , in quanto maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente (v. dichiarazione della madre all'udienza presidenziale).
Assegno di mantenimento in favore della moglie
Resta da esaminare la domanda di mantenimento su cui la ha insistito negli scritti conclusivi. Pt_1
La stessa ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in proprio favore adducendo di essere priva di reddito.
Osserva il collegio che –come già rilevato dal Presidente e dal giudice istruttore, che ha ridotto l'importo riconosciuto in sede presidenziale - la moglie non lavora né ha lavorato durante il matrimonio, di talché è evidente ch'ella non abbia adeguati redditi propri ed abbia quindi il diritto (che trova fondamento nel dovere di solidarietà economico-sociale sancito in via generale dall'art.2 Cost.) di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, in misura da relazionarsi alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In mancanza di ulteriori elementi di novità va quindi disposta, anche in questo caso, la conferma dell'ordinanza del 15/12/2020 e disporre quindi che il versi a titolo di mantenimento per la CP_1 moglie la somma di €130,00 mensili.
Esulano dalla pronuncia del Tribunale la domanda di restituzione degli oggetti presenti nella casa coniugale di esclusiva proprietà del marito.
Spese di lite
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
pagina 5 di 6 1. dichiara, ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio con rito concordatario l'1/10/1989 in Ivrea, (atto n.
[...] Controparte_1
70, Parte 2, Serie A, anno 1989);
2. conferma l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con collocazione presso Per_2
la madre con regolamentazione del regime di visite padre come sopra;
3. conferma l'ordinanza del 15.12.2020 del G.I.;
4. rigetta nel resto;
5. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ivrea, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
6. spese compensate.
Così deciso, in Siracusa il 13.3.2025
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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