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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 20 maggio 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
rilevato che entro il termine fissato solo parte appellata ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate;
ritenuto che
non possano essere concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c. posto che l'udienza era espressamente fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 21 maggio 2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 235 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
( P.Iva ) in persona del suo Procuratore Parte_1 P.IVA_1
Speciale pro tempore elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Romano
Ciccone il quale la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
, (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Luigi Arnone presso il cui studio elettivamente domicilia in Sala Consilina (SA) alla via Trinità 337, giusto mandato in atti
APPELLATA
Controparte_2 APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 446/19 del Giudice di Pace di Polla, del 26 novembre 2019, relativamente al procedimento R.G. n. 769/18.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di appello del 17.2.2020 ha rappresentato: Parte_1
-che con atto di citazione del 19.10.2018, il IG. , conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Polla la Società assicuratrice nonché la IG.ra per ivi sentirle condannare al risarcimento dei danni riportati Controparte_2
in seguito al sinistro verificatosi in data 30.9.2017 verso le ore 22,40 circa, sulla S.P
51 nel Comune di Montesano Sulla Marcellana fraz. Arenabianca quando si trovava nella qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo Fiat Punto tg BH236DR, di proprietà della IG.ra ; Controparte_2
-che in detta circostanza a causa di un avvallamento stradale il conducente perdeva il controllo del veicolo andando contro un albero;
-che riportava varie lesioni di cui chiedeva il risarcimento;
Controparte_1 - che con comparsa di costituzione e risposta del 14.12.2018 si costituiva in giudizio la la quale si opponeva alle richieste attoree, contestando Controparte_3
la domanda introduttiva di lite e chiedendone il rigetto;
- che in seguito alla fase istruttoria, veniva ammessa C.T.U. medico legale per la quantificazione delle lesioni riportate dal IG. ; Controparte_1
-che con l'impugnata sentenza n. 446/19, depositata in cancelleria il 27.11.2019,
l'Ufficio del Giudice di pace di Polla, accoglieva le richieste di parte appellata e, per l'effetto, “condannava le convenute, ovvero l'odierna appellante e la IG.ra
, in solido tra loro, al pagamento della somma residua di € Controparte_2
8.213,54 in favore del IG. a titolo di risarcimento danni per le Controparte_1
lesioni subite dallo stesso, oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi sull'importo così come liquidato;
nulla per la rivalutazione monetaria perché la somma è stata già liquidata all'attualità; condanna le convenute ed in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore dell'avv. Luigi Arnone che se ne è dichiarato antistatario in € 2.770,00 di cui € 270,00 per spese ed € 2.500,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.N.A come per legge;
a tale importo però va detratta la somma di € 500,00 già in precedenza corrisposta dalla convenuta società”.
Tutto ciò premesso, la società ha proposto appello Parte_1
censurando:
-l'erronea applicazione dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005 posto che lo speciale rimedio di cui all'art. 141 Codice delle Assicurazioni che, attribuisce al trasportato azione diretta nei confronti dell'assicurazione del vettore sancendone la responsabilità a prescindere da qualunque accertamento in ordine alle concrete modalità del sinistro e alla sua imputabilità soggettiva, nasce dall'esigenza di tutelare il terzo trasportato e presuppone lo scontro tra due veicoli mancante nel caso di specie;
- che il danno dentario non risulta provato tramite la consulenza considerato che le leggi attuali impediscono qualsiasi attività odontoiatrica a chi non è in possesso dei requisiti di legge. Per tale ragione la parte ha chiesto, in via istruttoria, il rinnovo della consulenza, di dichiarare la nullità della sentenza, per le ragioni di diritto suesposte;
di riformare integralmente/parzialmente nel merito e in diritto la sentenza, per le ragioni tutte sopra argomentate con condanna alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 17.12.2020 si costituiva parte appellata la quale eccepiva:
-che l'odierna appellante solo in grado di appello ha sollevato eccezione dell'errata applicazione dell'art.141 D.Lgs 209/2005, in quanto attribuirebbe la possibilità al trasportato dell'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del vettore solo in caso di scontro tra due veicoli;
-che l'appellante con il suo comportamento aveva dimostrato di fare acquiescenza alla sentenza;
- che l'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
-che il CTU ha rispettato i termini concessi dal Giudicante adito nella predisposizione dell'elaborato peritale e la non ha mai chiesto la CP_4
rinnovazione delle operazioni peritali.
Per queste ragioni ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui ai punti 1,2 e 3 della premessa;
in via principale di rigettare il gravame proposto dalla poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1
indicati e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
All'udienza del 14.12.2020 il Giudice ordinava l'integrazione del gravame nei confronti di , litisconsorte necessaria nel giudizio di I grado. Controparte_2
All'udienza dell'8.6.2021 dichiarata la contumacia di la Controparte_2
causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies con termine per note conclusive.
Mutata la persona fisica del Giudicante, all'udienza del 4 luglio 2023 la causa veniva nuovamente rinviata per la discussione per esigenze di organizzazione del
Ruolo. Con ordinanza del 17.4.2024 veniva disposta l'acquisizione dell'elaborato peritale del primo grado posto che lo stesso non era presente nel fascicolo.
Con ordinanza del 10.7.2024, acquisito l'elaborato peritale la causa veniva nuovamente fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione sull'inammissibilità dell'appello posto che non è necessario che esso contenga alcuna proposta di sentenza alternativa, ma è sufficiente che esso indichi e/o riporti le statuizioni della sentenza gravata alle quali sono rivolte le motivate critiche dell'appellante (Cass. civ., Sez.
Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Allo stesso modo è infondata l'eccezione di acquiescenza alla sentenza posto che tra le ipotesi di accettazione tacita ex art. 329 c.p.c. si esclude possa rientrare la spontanea esecuzione di un provvedimento ex lege esecutivo o il pagamento delle spese processuali liquidate con sentenza.
Correttamente, invece, parte appellata eccepisce che l'erronea applicazione dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005 che attribuisce al trasportato azione diretta nei confronti dell'assicurazione del vettore sancendone la responsabilità a prescindere da qualunque accertamento solo in caso di scontro tra due veicoli, è stata presentata solo in fase di gravame.
Il secondo comma dell'art. 345 c.c. estende il divieto di ius novorum anche alle nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, per meglio dire le eccezioni in senso stretto: il concetto di nuova eccezione è stato assimilato dalla Corte di Cassazione con sent. n.16602 del 03.07.2013, la quale non soltanto non considera ammissibili le eccezioni in senso proprio ma neanche “quelle che, pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine”; tale divieto ha valore di ordine pubblico e dunque la sua violazione è rilevabile d'ufficio.
Giova, inoltre, precisare che sul punto la Corte di cassazione a Sezioni Unite con sent. n. 17963/2021 ha stabilito che «in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro
l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile
e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito».
Ne deriva che nel caso di specie, considerato il giudizio instaurato nei confronti del proprietario e dell'assicuratore, non sarebbe, quindi, comunque sufficiente invocare solo e semplicemente l'errata applicazione dell'art. 141 per ottenere il rigetto della domanda nei propri confronti.
Quanto alle contestazioni relative alla consulenza tecnica, con richiesta di rinnovo, risulta priva di pregio l'eccezione secondo la quale il consulente nominato non avrebbe potuto svolgere attività valutativa in quanto non iscritto all'albo degli odontoiatri.
Il professionista nominato è un medico legale e, quindi, soggetto chiamato a valutare l'entità dei danni subiti dalla persona coinvolta nel sinistro.
Lo stesso ha dato, inoltre, atto di essersi avvalso anche di un collaboratore esterno e specializzato per corroborare i suoi accertamenti e ha indicato in modo completo ed esaustivo le ragioni delle sue conclusioni. Occorre, inoltre, precisare che in fase di esame consulenza la parte appellante si limitava a chiedere che il consulente fosse convocato a chiarimenti (udienza del
5.7.2019).
Alcuna richiesta di rinnovo della consulenza veniva, inoltre, reiterata in fase di precisazione conclusioni dalla parte appellante con la conseguenza che la richiesta effettuata in questo giudizio è, quindi, inammissibile (Corte di cassazione, Sesta
Sezione Civile nr. 7140/2012).
Per tutte queste ragioni l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione del D.M. n. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria ed applicazione dei minimi stante la semplicità e ripetitività delle questioni affrontate.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater D.P.R
20-05-2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co17 legge 24-12-2012 n. 228 per la condanna dell'appellante al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2)Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente di giudizio che liquida in euro 1700,00 per compensi oltre Iva e
Cpa come per legge e rimb. spese forf;
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante.
Lagonegro, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 20 maggio 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
rilevato che entro il termine fissato solo parte appellata ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate;
ritenuto che
non possano essere concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c. posto che l'udienza era espressamente fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 21 maggio 2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 235 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
( P.Iva ) in persona del suo Procuratore Parte_1 P.IVA_1
Speciale pro tempore elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Romano
Ciccone il quale la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
, (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Luigi Arnone presso il cui studio elettivamente domicilia in Sala Consilina (SA) alla via Trinità 337, giusto mandato in atti
APPELLATA
Controparte_2 APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 446/19 del Giudice di Pace di Polla, del 26 novembre 2019, relativamente al procedimento R.G. n. 769/18.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di appello del 17.2.2020 ha rappresentato: Parte_1
-che con atto di citazione del 19.10.2018, il IG. , conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Polla la Società assicuratrice nonché la IG.ra per ivi sentirle condannare al risarcimento dei danni riportati Controparte_2
in seguito al sinistro verificatosi in data 30.9.2017 verso le ore 22,40 circa, sulla S.P
51 nel Comune di Montesano Sulla Marcellana fraz. Arenabianca quando si trovava nella qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo Fiat Punto tg BH236DR, di proprietà della IG.ra ; Controparte_2
-che in detta circostanza a causa di un avvallamento stradale il conducente perdeva il controllo del veicolo andando contro un albero;
-che riportava varie lesioni di cui chiedeva il risarcimento;
Controparte_1 - che con comparsa di costituzione e risposta del 14.12.2018 si costituiva in giudizio la la quale si opponeva alle richieste attoree, contestando Controparte_3
la domanda introduttiva di lite e chiedendone il rigetto;
- che in seguito alla fase istruttoria, veniva ammessa C.T.U. medico legale per la quantificazione delle lesioni riportate dal IG. ; Controparte_1
-che con l'impugnata sentenza n. 446/19, depositata in cancelleria il 27.11.2019,
l'Ufficio del Giudice di pace di Polla, accoglieva le richieste di parte appellata e, per l'effetto, “condannava le convenute, ovvero l'odierna appellante e la IG.ra
, in solido tra loro, al pagamento della somma residua di € Controparte_2
8.213,54 in favore del IG. a titolo di risarcimento danni per le Controparte_1
lesioni subite dallo stesso, oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi sull'importo così come liquidato;
nulla per la rivalutazione monetaria perché la somma è stata già liquidata all'attualità; condanna le convenute ed in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore dell'avv. Luigi Arnone che se ne è dichiarato antistatario in € 2.770,00 di cui € 270,00 per spese ed € 2.500,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.N.A come per legge;
a tale importo però va detratta la somma di € 500,00 già in precedenza corrisposta dalla convenuta società”.
Tutto ciò premesso, la società ha proposto appello Parte_1
censurando:
-l'erronea applicazione dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005 posto che lo speciale rimedio di cui all'art. 141 Codice delle Assicurazioni che, attribuisce al trasportato azione diretta nei confronti dell'assicurazione del vettore sancendone la responsabilità a prescindere da qualunque accertamento in ordine alle concrete modalità del sinistro e alla sua imputabilità soggettiva, nasce dall'esigenza di tutelare il terzo trasportato e presuppone lo scontro tra due veicoli mancante nel caso di specie;
- che il danno dentario non risulta provato tramite la consulenza considerato che le leggi attuali impediscono qualsiasi attività odontoiatrica a chi non è in possesso dei requisiti di legge. Per tale ragione la parte ha chiesto, in via istruttoria, il rinnovo della consulenza, di dichiarare la nullità della sentenza, per le ragioni di diritto suesposte;
di riformare integralmente/parzialmente nel merito e in diritto la sentenza, per le ragioni tutte sopra argomentate con condanna alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 17.12.2020 si costituiva parte appellata la quale eccepiva:
-che l'odierna appellante solo in grado di appello ha sollevato eccezione dell'errata applicazione dell'art.141 D.Lgs 209/2005, in quanto attribuirebbe la possibilità al trasportato dell'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del vettore solo in caso di scontro tra due veicoli;
-che l'appellante con il suo comportamento aveva dimostrato di fare acquiescenza alla sentenza;
- che l'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
-che il CTU ha rispettato i termini concessi dal Giudicante adito nella predisposizione dell'elaborato peritale e la non ha mai chiesto la CP_4
rinnovazione delle operazioni peritali.
Per queste ragioni ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui ai punti 1,2 e 3 della premessa;
in via principale di rigettare il gravame proposto dalla poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1
indicati e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
All'udienza del 14.12.2020 il Giudice ordinava l'integrazione del gravame nei confronti di , litisconsorte necessaria nel giudizio di I grado. Controparte_2
All'udienza dell'8.6.2021 dichiarata la contumacia di la Controparte_2
causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies con termine per note conclusive.
Mutata la persona fisica del Giudicante, all'udienza del 4 luglio 2023 la causa veniva nuovamente rinviata per la discussione per esigenze di organizzazione del
Ruolo. Con ordinanza del 17.4.2024 veniva disposta l'acquisizione dell'elaborato peritale del primo grado posto che lo stesso non era presente nel fascicolo.
Con ordinanza del 10.7.2024, acquisito l'elaborato peritale la causa veniva nuovamente fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione sull'inammissibilità dell'appello posto che non è necessario che esso contenga alcuna proposta di sentenza alternativa, ma è sufficiente che esso indichi e/o riporti le statuizioni della sentenza gravata alle quali sono rivolte le motivate critiche dell'appellante (Cass. civ., Sez.
Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Allo stesso modo è infondata l'eccezione di acquiescenza alla sentenza posto che tra le ipotesi di accettazione tacita ex art. 329 c.p.c. si esclude possa rientrare la spontanea esecuzione di un provvedimento ex lege esecutivo o il pagamento delle spese processuali liquidate con sentenza.
Correttamente, invece, parte appellata eccepisce che l'erronea applicazione dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005 che attribuisce al trasportato azione diretta nei confronti dell'assicurazione del vettore sancendone la responsabilità a prescindere da qualunque accertamento solo in caso di scontro tra due veicoli, è stata presentata solo in fase di gravame.
Il secondo comma dell'art. 345 c.c. estende il divieto di ius novorum anche alle nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, per meglio dire le eccezioni in senso stretto: il concetto di nuova eccezione è stato assimilato dalla Corte di Cassazione con sent. n.16602 del 03.07.2013, la quale non soltanto non considera ammissibili le eccezioni in senso proprio ma neanche “quelle che, pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine”; tale divieto ha valore di ordine pubblico e dunque la sua violazione è rilevabile d'ufficio.
Giova, inoltre, precisare che sul punto la Corte di cassazione a Sezioni Unite con sent. n. 17963/2021 ha stabilito che «in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro
l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile
e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito».
Ne deriva che nel caso di specie, considerato il giudizio instaurato nei confronti del proprietario e dell'assicuratore, non sarebbe, quindi, comunque sufficiente invocare solo e semplicemente l'errata applicazione dell'art. 141 per ottenere il rigetto della domanda nei propri confronti.
Quanto alle contestazioni relative alla consulenza tecnica, con richiesta di rinnovo, risulta priva di pregio l'eccezione secondo la quale il consulente nominato non avrebbe potuto svolgere attività valutativa in quanto non iscritto all'albo degli odontoiatri.
Il professionista nominato è un medico legale e, quindi, soggetto chiamato a valutare l'entità dei danni subiti dalla persona coinvolta nel sinistro.
Lo stesso ha dato, inoltre, atto di essersi avvalso anche di un collaboratore esterno e specializzato per corroborare i suoi accertamenti e ha indicato in modo completo ed esaustivo le ragioni delle sue conclusioni. Occorre, inoltre, precisare che in fase di esame consulenza la parte appellante si limitava a chiedere che il consulente fosse convocato a chiarimenti (udienza del
5.7.2019).
Alcuna richiesta di rinnovo della consulenza veniva, inoltre, reiterata in fase di precisazione conclusioni dalla parte appellante con la conseguenza che la richiesta effettuata in questo giudizio è, quindi, inammissibile (Corte di cassazione, Sesta
Sezione Civile nr. 7140/2012).
Per tutte queste ragioni l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione del D.M. n. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria ed applicazione dei minimi stante la semplicità e ripetitività delle questioni affrontate.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater D.P.R
20-05-2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co17 legge 24-12-2012 n. 228 per la condanna dell'appellante al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2)Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente di giudizio che liquida in euro 1700,00 per compensi oltre Iva e
Cpa come per legge e rimb. spese forf;
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante.
Lagonegro, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco