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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/12/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott. Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in appello notificato via PEC in data 07.04.2025 da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Merler Andrea E Parte_1 C.F._1 Tomasi Nicola del Foro di Trento;
- appellante- contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 Amministratore unico rappresentato e difesa dall'avv. Radice Andrea del Foro di CP_2 Trento
-Appellata Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 28.10.25 sulle seguenti CONCLUSIONI Parte appellante: piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, e richiamate tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui riproposte, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: Nel merito: - dichiarare nullo o annullare o comunque carente dei presupposti e privo di qualsivoglia effetto giuridico il recesso unilaterale attivato con la lettera raccomandata 21- Controparte_1 27.05.2020, anche come emendato con lettera raccomandata 20.07.2020 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare che tra il ricorrente e la Società convenuta, a quella data, era ancora validamente in essere il contratto di procacciamento d'affari (di cui alla scrittura privata dell'aprile 2018) inter partes fino alla sua naturale scadenza, con ogni conseguente statuizione. Mezzi istruttori: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 co. VI nn. 2 e 3 c.p.c. di ricorrente in primo grado ed ivi non ammesse, e nello specifico: ammettersi prova per interpello del legale rappresentante di e per testi, senza inversione Controparte_1 dell'onere della prova ove non spettante, sui capitoli nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 formulati in memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. di parte ricorrente, a mezzo dei testi ivi indicati;
ammettersi prova contraria per interpello del legale rappresentante di e per testi, senza Controparte_1 inversione dell'onere della prova ove non spettante, sui capitoli nn. 1 e 2 formulati in memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. di parte ricorrente, a mezzo dei testi ivi indicati.
pagina 1 di 12 In ogni caso: con refusione di compensi e spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, CNPA ed IVA come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende. Parte appellata: Voglia la Corte d'Appello di Trento:
- in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'atto di citazione d'appello ex artt. 342 e 348 bis C.p.c., previa fissazione di discussione orale ex art. 350 3° C.p.c. - In via principale: confermare la sentenza di primo grado.
- In via subordinata: ove accolto l'appello principale, dichiararsi che il contratto di cui é causa cessò l'8 agosto 2020 o il 10 settembre 2020 e non nell'aprile 2021.
- In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie dell'appellante per le ragioni indicate nel giudizio di primo grado con ordinanze dd. 26/27 aprile 2022 e 3/4 ottobre 2022, e in nostra memoria di replica dd. 14.03.2022 qui da intendersi trascritta. In subordine chiede ammettersi le prove orali dirette nn. 1-2-4-6-7-8-14 e istanze ex art. 210 c.p.c. indicate in memoria istruttoria dd. 21.02.2022 e, a prova contraria, le prove orali da cap. 17 a 24 indicate in memoria istruttoria di replica dd. 14.03.2022, ferma la prova contraria per interrogatorio formale e testi sui capitoli ex adverso ammessi. Testi già indicati nelle memorie sopra richiamate.
- Spese di lite rifuse, in caso di rigetto della domanda di parte appellante.
- Spese di lite compensate in caso di accoglimento delle domande di ambo le parti. Ragioni di fatto e diritto Con atto di citazione in appello di data 7.10.24, ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1 di Trento n. 831/2024 pubblicata il 29.08.2024, e notificata il 06.09.2024, la quale ha rigettato la sua domanda volta a dichiarare nullo o comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il recesso unilaterale effettuato nei suoi confronti da di data 21-27.05.2020 (anche come Controparte_1 emendato con lettera raccomandata 20.07.2020) con riguardo al contratto di “procacciamento di affari” tra essi intercorso. Con ricorso ex art. 409, comma 3, c.p.c., notificato il 27.07.2020 a ed introduttivo Controparte_1 del giudizio di primo grado aveva adito il Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, Parte_1 premettendo di intrattenere sin dal 2014 rapporto con la società per la vendita sul Controparte_1 mercato di apparecchiature medicali di terapia fisica vascolare di cui la stessa società (con sede a Trento) risultava concessionaria per conto di EM IN (con sede in Liechtenstein). Il rapporto con si collocava all'interno di un sistema denominato “Multilevel Marketing” in CP_1 forza del quale, ogni affiliato al network veniva remunerato attraverso provigioni dirette, per gli affari da questi direttamente intermediati, e provigioni indirette, date da una percentuale degli affari intermediati dai partecipanti inseriti nell'organizzazione su indicazione dell'affiliato già strutturato nell'organizzazione. Nell'aprile del 2018 egli, trasferitosi all'estero, aveva concluso un nuovo contratto di “procacciamento di affari” con e nel contempo era divenuto procacciatore d'affari (all'estero) anche Controparte_1 per la casa madre EM IN. In data 21.05.2020, , gli aveva inviato una missiva avente quale oggetto: “Risoluzione CP_1 contratto procacciamento di affari”, dichiarando di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 8 del contratto per “vicende accadute di cui Lei è a conoscenza” giudicando il comportamento di come “non Pt_1 in linea con le norme comportamentali di ”. CP_1 Egli aveva contestato (con pec del 03.06.20) l'assenza di qualsivoglia presupposto per il recesso nonché la assenza di motivazione e l'insussistenza di una giusta causa;
dopo scambio di comunicazioni a mezzo PEC gli era stata consegnata la missiva del 27.07.2020 con cui CP_1 aveva comunicato il recesso del contratto di agenzia a tutti gli affiliati costituenti la “rete vendita” del indicando i motivi del recesso. Pt_1
pagina 2 di 12 Ciò esposto egli aveva contestato la legittimità del “recesso” comunicatogli peraltro senza preavviso, lamentando come la società avesse fornito motivazioni insufficienti ed infondate;
aveva osservato che le violazioni oggetto delle contestazioni di cui alla comunicazione del luglio 2020 non erano tali da integrare gli estremi della “giusta causa” di recesso, considerato, peraltro, che quest'ultima era del tutto incompatibile con il comportamento successivo di la quale aveva autorizzato la CP_1 prosecuzione dell'attività di intermediazione riconoscendo le provvigioni dirette per gli affari intermediati. Aveva chiesto in via cautelare ex artt. 669-quater e 669-sexies c.p.c. e ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'autorizzazione a proseguire l'attività di procacciamento d'affari fino alla scadenza naturale del contratto, nonché, in via principale, la declaratoria di nullità del recesso unilaterale intimato da CP_1
per assenza di giusta causa e carenza di motivazione idonea, con la conseguente accertamento
[...] della validità del rapporto contrattuale sino alla sua scadenza naturale.
si era costituita nel sub procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. eccependo il difetto dei CP_1 requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora; si era costituita anche nel giudizio di merito contestando gli assunti del ricorrente, chiedendo dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale di Trento quale Giudice del lavoro in favore del Tribunale ordinario, nonché il rigetto del ricorso ed in via subordinata riconvenzionale dichiararsi che il contratto di cui era causa era cessato l'08.08.2020 o il 10.09.2020. Aveva richiamato l'elenco delle contestazioni già espresse con la lettera del luglio 2020 ovvero “ - costituzione di associazione (SI) parallela a;
- riunioni non autorizzate;
- contatti CP_1 con la casa-madre in Liechtenstein/Svizzera; - contatti non autorizzati con vari nostri testimonial (per citarne alcuni e;
- noleggio diretto da parte Sua verso clienti (e Testimone_1 Testimone_2 non promozione di vendita) delle apparecchiature da noi distribuite in Italia;
- utilizzo improprio know-how; - utilizzo improprio loghi e materiali non autorizzati”; aveva lamentato la sussistenza di plurime violazioni agli impegni assunti dal con il contratto del 2018 che doveva esser Pt_1 valutato unitamente al manuale operativo ad esso allegato ed anch'esso sottoscritto dal . Pt_1 Il ricorrente aveva poi rinunciato alla domanda cautelare, rinuncia accettata dalla controparte. Disposto il passaggio dal rito speciale al rito ordinario e riassegnato il procedimento alla sezione ordinaria del Tribunale, il giudice di prime cure, a seguito dell'espletamento di attività istruttoria orale consistita nell'interrogatorio di e nell'escussione di sei testimoni, aveva trattenuto la Parte_1 causa in decisione per poi emettere la sentenza n. 831/2024 pubblicata il 29.08.2024 con la quale aveva rigettato la domanda attorea, ritenendo che l'istruttoria espletata e la documentazione acquisita avessero pienamente confermato le plurime violazioni da parte del di molteplici disposizioni Pt_1 contrattuali, affermando come fosse “del tutto evidente e comprensibile che tali condotte abbiano incrinato in modo irreversibile il rapporto tra le parti, essendo venuta meno la fiducia che connota il medesimo”.
ha proposto appello avverso detta sentenza articolando cinque motivi. Con i primi tre Parte_1 motivi d'appello ha censurato la sentenza impugnata per erronea ricostruzione dei fatti, erronea valutazione delle prove ed erronea applicazione di norme di legge (artt 115,116 e 2697 cc) e ciò con riguardo: alla asserite riunioni non autorizzate (primo motivo); agli asseriti contatti non autorizzati con EM IN e con il testimonial (secondo motivo) ed infine agli asseriti Testimone_3 noleggi non autorizzati (terzo motivo). Con quarto motivo di appello ha rilevato l'errata applicazione dell'art.246 cpc in relazione alla incapacità a testimoniare della teste predicata nella appellata sentenza Testimone_4
pagina 3 di 12 Con quinto motivo di appello l'appellante ha lamentato l'erroneità delle sentenza per non avere il Tribunale ritenuto la incompatibilità con gli art 3 e 4 della L 17.08.2005 n. 173 “ delle istruzioni impartite da all'incaricato alla vendita” di cui al Manuale operativo nonché per aver Controparte_1 ritenuto contrario a buona fede e all'obbligo di concorrenza leale il comportamento dell'odierno appellante citando gli artt. 1749 c.c., in materia di contratto di agenzia e “analogamente” l'artt. 2105 cc in materia di lavoro subordinato. Altresì ha lamentato la insussistenza nel caso in esame dei concreti presupposti richiesti dall' art. 2119 c.c. per il recesso per giusta causa. si è costituita nel giudizio d'appello con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1 in data 18.03.2025 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto d'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., e per il resto, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha altresì riproposto , in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'appello, la richiesta di declaratoria della cessazione del contratto intercorso tra e il nelle Controparte_1 Pt_1 date comprese tra l'08.08.2020 e 10.09.2020 (e non nell'aprile 2021) come da domanda riconvenzionale tempestivamente proposta nel corso del giudizio di primo grado.
In data 22.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art 352 cpc.
Deve escludersi che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. in quanto non è possibile affermare che le argomentazioni difensive esposte nei vari motivi di appello proposti avverso la sentenza del tribunale di Trento raggiungano de plano la soglia della infondatezza che la norma de qua designa come “manifesta”; va altresì esclusa la inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c posto che l'atto di appello articolato in cinque motivi individua le parti della sentenza oggetto di impugnazione ed espone con sufficiente specificità le proprie critiche a dette parti e ciò sia in fatto che in diritto. In primo luogo, per ragioni di ordine logico, si ritiene opportuno affrontare il quarto motivo d'appello con cui si censura la sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 246 c.p.c. in relazione alla dichiarata incapacità a testimoniare della teste ed esaminare a seguire gli altri motivi. Testimone_4 Quarto motivo
L'appellante in particolare rileva come la statuizione di incapacità a testimoniare della teste Tes_4 risulti errata posto che la controparte non aveva eccepito l'incapacità della teste preliminarmente al suo esame. Altresì rileva come nel caso in esame neppure sussistesse detta incapacità dal momento che per pacifica giurisprudenza l'incapacità a testimoniare sussiste nei soli casi in cui il teste vanti un interesse che abbia una consistenza giuridica, personale, concreta e attuale, “che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria a intervenire in un giudizio già proposto da altri controinteressati” situazione non predicabile per la teste . Tes_4 Il motivo è fondato. Nella sentenza impugnata il giudice afferma dapprima, in modo equivoco, che la teste andrebbe
“ritenuta inattendibile, se non incapace, essendo uno dei quattro soggetti che hanno creato la struttura denominata SI” per poi sostenere che ella è da ritenersi tout court incapace in quanto avente un interesse giuridico, concreto ed attuale a partecipare al giudizio, essendo creatrice, unitamente ai tre capi area dell'entità autonoma denominata SI. Va rilevato che è consolidato il principio (v. per tutte anche Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile 2023, n. 9456) in forza del quale la incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. è rilevabile solo su eccezione di parte sicché, qualora la parte non formuli detta eccezione è precluso il rilievo officioso di incapacità da parte del giudice: nel caso in esame è assorbente il rilievo che detta eccezione non era stata formulata di tal che era precluso al giudice dichiararne la incapacità.
pagina 4 di 12 Le circostanze di fatto secondo cui la teste sarebbe stata collega del in e Tes_4 Pt_1 CP_1 secondo cui che con questi ella abbia portato avanti le iniziative in parte oggetto del presente giudizio rilevano comunque, sotto altro e diverso profilo, ovvero quello della valutazione di attendibilità della teste e di ciò si dirà più diffusamente nel prosieguo. Primo motivo Con il primo motivo l'appellante nega che vi sia prova della asserita realizzazione di incontri non autorizzati e della costituzione di una “struttura” (SI) parallela a . CP_1 Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere particolarmente significativo della volontà dei quattro capi area di creare un'entità parallela a l'utilizzo di un apposito indirizzo email CP_1
) per promuovere gli incontri benché il manuale operativo non ne vietasse Email_1 la creazione ed esso costituisse un semplice mezzo comunicativo necessitato dall'incipienza della pandemia per meglio gestire le comunicazioni della propria rete vendita e la promozione di prodotti. La volontà di costituire un'entità parallela sarebbe rimasta indimostrata anche alla luce delle dichiarazioni della teste la quale affermava come SI fosse “in funzione di non era Tes_4 CP_1 un'entità estranea a nonché da essa autorizzata. CP_1 Parimenti indimostrata sarebbe la circostanza della mancata autorizzazione delle serate promozionali e della loro mancata apertura a tutti gli affiliati posto che quest'ultima circostanza sarebbe CP_1 smentita anche dalle deposizioni delle testimoni;
le testi , Tes_5 Tes_6 Testimone_7 Tes_5
e avrebbero anche confermato la pubblicizzazione sul sito di;
rileva Tes_7 Tes_4 CP_1 altresì l'appellante come l'eccezionalità del fenomeno pandemico avesse imposto una rapida sostituzione degli incontri organizzati un tempo in presenza con incontri on line al fine di proseguire il lavoro di vendita. Inoltre, rileva come il resoconto degli incontri venne comunicato a CP_1 Conclude che nulla di quanto emerso induce a ritenere sussistente l' inadempimento al contratto di procacciamento con riferimento a detti aspetti ed in ogni caso non si tratterebbe di inadempimento così grave da giustificare il recesso ad nutum. Il motivo di appello de quo va rigettato. Il c.d. manuale operativo, parte integrante del regolamento contrattuale, prevede a pagina 9 punto 2 che “gli eventi vanno sempre segnalati in tempo utile ed autorizzati dalla sede . Queste CP_1 procedure sono possibili a mezzo di EMnet. A seguito dell'ufficializzazione dell'evento, CP_1 provvederà ad inserire data e tipologia dell'evento nella lista delle manifestazioni ufficiali EMnet in modo da renderla visibile a tutti gli altri Partner.” Documentalmente risulta comunicato ed autorizzato da il solo evento del 22 maggio 2020 (di CP_1 cui al doc. 14 di parte ricorrente), nonché comunicato (in tal caso dalla ) un evento del 14 Tes_4 maggio (doc 15 di parte ricorrente). Per il resto dalle deposizioni delle testimoni e è emerso che nell'aprile / maggio Tes_5 Tes_7 Tes_7 2020 e , hanno organizzato svariati Parte_1 Testimone_8 Testimone_4 incontri il cui accesso avveniva “su invito”. Più precisamente la teste ha riferito di esser stata Tes_7 inserita in una chat dal che la aveva contattata telefonicamente invitandola a partecipare a Pt_1 questi incontri. Anche la teste , facente parte del gruppo riferibile a uno dei quattro capi area promotori degli Tes_7 incontri, ha dichiarato di esservi stata invitata attraverso il suo inserimento in una chat, aggiungendo che, una volta resasi conto dell'assenza, tra i membri della chat, di , aveva chiesto a ad CP_2 uno degli organizzatori ( ) “di che entità fossero” e questi non le dava risposta se non Testimone_8 invitandola a parlare con uno degli altri organizzatori, , suo capo area Testimone_8 Le testimoni di cui sopra non hanno affatto riferito di autorizzazioni agli eventi da parte di CP_1
e meno che mai di pubblicizzazione degli eventi stessi sul sito di .
[...] CP_1
pagina 5 di 12 Quanto alla ricostruzione della deposizione della teste fatta dall'appellante, secondo cui ella Tes_7 avrebbe riferito che gli incontri sarebbero stati oggetto di pubblicazione sul sito colgono invero CP_1 nel segno le considerazioni svolte dall'appellato secondo cui, da una lettura integrale della testimonianza, si evince invece chiaramente come ella, quanto alle pubblicazioni sul sito faccia CP_1 riferimento agli incontri organizzati prima del lockdown e non dunque a quelli oggetto della controversia. La teste (che pur dichiaratasi “concorrente” del faceva comunque parte del Tes_6 Pt_1
“gruppo” di uno dei quattro organizzatori ) ha affermato che gli incontri on line erano “aperti a tutti” il che però non equivale affatto ad affermare che tutti i partner e i potenziali interessati fossero stati effettivamente notiziati degli eventi ed invitati a parteciparvi;
ella poi non è stata in grado di riferire in merito all'autorizzazione di se non con riguardo ad uno solo di essi di cui ricordava la CP_1 pubblicazione su sito sebbene sia pacifico che gli eventi siano stati molteplici. CP_1 La teste infine sebbene abbia anch'ella affermato in generale che gli Testimone_9 incontri erano aperti a tutti coloro che erano interessati ai prodotti ha poi dichiarato di avervi CP_1 partecipato in quanto invitata dal suo referente ed anch'ella non ha affatto affermato che Pt_1 tutti i partner e gli “interessati” fossero stati notiziati degli eventi ed ugualmente invitati;
non è stata in grado altresì di riferire alcunchè quanto alla autorizzazione di . CP_1 A riprova a del fatto che non tutti in erano stati invitati agli incontri, basti considerare la CP_1 deposizione del teste che ha affermato di non aver partecipato agli incontri in quanto “non Tes_10 invitato” ed ha dato conto che sia egli sia il (legale rappresentante di ne erano CP_2 Controparte_1 venuti a conoscenza solo dopo che vari incontri erano già stati fatti e ciò per esser stata la circostanza loro riferita non dai quattro organizzatori bensì da alcuni collaboratori (tra cui la ). Tes_7 Solo la teste ha affermato tout court che gli eventi in oggetto venivano pubblicizzati sul sito: Tes_4 trattasi però di teste che risulta inattendibile. Dal punto di vista intrinseco, le sue dichiarazioni si caratterizzano per scarsa coerenza dal momento che è ella stessa ad affermare di aver rimosso i ricordi relativi al periodo in oggetto in ragione della personale traumaticità degli eventi, per poi affermare di non ricordare se gli eventi fossero stati o meno autorizzati e solo in seguito aggiungere che la autorizzazione non fosse necessaria ma era bastevole che degli incontri se ne parlasse in anticipo (peraltro non spingendosi neppure ella ad affermare che in concreto di detti incontri se ne fosse preventivamente parlato con il legale rappresentante di CP_1
).
[...] Da un punto di vista estrinseco non può poi negarsi come il personale coinvolgimento della teste nelle attività di promozione degli eventi oggetto di valutazione, nonché il fatto che anch'ella stessa ebbe a subire in seguito ad esse il recesso dal contratto di collaborazione da parte di inducono a CP_1 reputare sussistente un interesse di fatto della che “orienta” la sua deposizione alla negazione Tes_4 degli addebiti mossi dalla società. Sempre dal punto di vista estrinseco, inoltre le sue dichiarazioni in ordine alla non necessarietà di un'autorizzazione sono smentite dal contenuto stesso del manuale operativo . Complessivamente l'istruttoria, orale, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non ha affatto permesso di appurare che tutti fossero stati invitati agli eventi, né men che mai che gli eventi fossero stati tutti autorizzati da né che fossero stati pubblicizzati sul sito di e ciò già CP_1 CP_1 in chiara reiterata, grave violazione della citata regola posta a pag 9 punto 2 del manuale operativo, inadempimento già di per sé assai grave, anche a prescindere dall'apprezzamento delle reali intenzioni sottese alla loro organizzazione, quali volte alla creazione “nel tempo” di un'entità parallela a CP_1
.
[...] Con riguardo alla creazione di tale entità alternativa, preme comunque aggiuntivamente rilevare come, alla luce delle risultanze, l'ipotesi appaia lungi dall'essere implausibile.
pagina 6 di 12 Le dichiarazioni volte a sconfessare l'intento dei quattro capi area provengono principalmente da Tes_4 la quale ha sostenuto che SI costituiva un'entità “in funzione di Si ritiene che
[...] CP_1 sul punto, per le ragioni sovra esposte, la teste oltre ad aver espresso un mero giudizio risulti inattendibile proprio in quanto facente parte dei promotori dell'iniziativa. Ben più indicativi della plausibilità della ricostruzione di cui sopra risultano vari documenti prodotti in giudizio. Uno di questi è costituito dalle comunicazioni di invito alle chat (in particolare quelle di Tes_8 a mezzo applicativo di messaggistica,( doc. 5 di parte resistente) che davano atto del fatto che i
[...] 4 soggetti stessero “unendo le forze” proponendo incontri per tutto il periodo di aprile e maggio 2020 in video riunione indicando in dette iniziative “un metodo innovativo di operare” che avrebbe già dato
“confortanti risultati”. Ancor più rivelatrice risulta la brochure informativa (doc. 7 parte resistente) predisposta per il web meeting del 27 aprile 2020 la quale esplicitava in generale le modalità operative, i risultati e le ambizioni del gruppo costituito da e (le cui fotografie e ruoli Pt_1 Tes_8 Tes_8 Tes_4 campeggiano nella seconda pagina, sotto la dicitura “Chi siamo”) in uno all'utilizzo di un apposito canale comunicativo ( ) per la sua operatività , del tutto “ alternativo” a Email_1 quanto messo a disposizione da CP_1 Risulta infine non marginale la circostanza per cui essi si definissero nella brochure solo partner di senza che in alcun modo vi fossero riferimenti a;
Il fatto poi che tale utilizzo CP_1 CP_1 venisse definito (pagina 13 della brochure) quale frutto di un accordo con risulta, quanto a CP_1
, smentito dal fatto che il legale rappresentante non ne fosse stato tempestivamente messo CP_1 a conoscenza ed altresì dal fatto che egli stesso ne ha poi vietato l'uso (doc. 10 parte resistente). Ha insomma una particolare consistenza l'ipotesi che il tutto fosse volto a creare una struttura operativa parallela a quella di volta a proporsi nel tempo come diretta interlocutrice della casa CP_1 madre EM IN per il mercato italiano. Le condotte di cui si è detto sono conclusivamente connotate da gravità tale nel loro insieme da giustificare il recesso ad nutum. Secondo motivo Con detto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provati i contatti diretti non autorizzati tra il e i testimonial senza autorizzazione,, essendo tale circostanza Pt_1 stata desunta da un precario quadro indiziario ed in particolare da mere testimonianze de relato in primis del teste che aveva riferito di aver appreso i fatti dal e che aveva fatto Tes_10 CP_2 rifermento ad un messaggio non prodotto in causa, nonchè dalla testimonianza sempre de relato della teste Lamenta altresì che anche la circostanza secondo cui egli avrebbe chiesto a EM Tes_7 IN di diventare distributore esclusivo per l' era stata desunta dal primo giudice solo CP_1 dalle deposizioni dei testimoni e ancora una volta rese de relato avendo peraltro Tes_5 Tes_10 quest'ultimo fatto riferimento ad una e mail mai prodotta in causa. Corrisponde al vero che il teste quanto al contatto con il testimonial ha Tes_10 Testimone_1 deposto solo “de relato” sulla base di quanto riferitogli dal legale rappresentante di sicchè CP_1 detta deposizione non può esser valorizzata in favore di quest'ultima. Nondimeno la circostanza che il abbia avuto diretti contatti con con Pt_1 Testimone_1 riferimento ad attività di testimonial da svolgersi in Italia, si desume dalle stesse comunicazioni tra e del 14.05.2020 (prodotte dall'appellante al doc. 12) laddove il afferma Pt_1 Tes_1 Tes_1 testualmente : “Volentieri vi voglio supportare in Italia”; a ciò aggiungendosi che la teste ha Tes_7 confermato i contatti tra e il per aver appreso detta circostanza non dal bensì Pt_1 Tes_1 CP_2 dal stesso. Pt_1
pagina 7 di 12 Che il contatto con per la sua attività di sponsorizzazione in Italia sia avvenuto senza la Tes_1 autorizzazione di , risulta poi dal messaggio cui fa riferimento il teste che, CP_1 Tes_10 contrariamente a quanto affermato dall'appellante è stato prodotto in causa senza che ne sia mai stata contestata autenticità e provenienza. In detto messaggio inviato da il 20.05.2020 (v. Testimone_1 doc. 11 bis allegato in primo grado da ) a il primo dà atto di aver CP_1 CP_2 contattato il referente di EM IN, , il quale lo invitava a fermare il contatto con Persona_1
Non si comprenderebbe il perché dell'esigenza di fermare questo contatto se esso fosse Parte_1 conforme alle regole operative e dunque se fosse stato preventivamente reso noto e autorizzato da
. Sul punto non risulta pervenuta una spiegazione alternativa. Anche detto contatto diretto CP_1 con si pone in contrasto con le regole desumibili dal manuale operativo per le quali (v pag 2 Tes_1 primo capoverso) l'unico soggetto referente per la attività da svolgersi sul territorio nazionale è la Agenzia Nazionale EM Italia Non può invece esser ritenuto provato il diretto contatto con la casa madre EM IN del a mezzo del quale egli avrebbe chiesto di divenire distributore esclusivo della casa madre Pt_1
n . CP_1 CP_1 Sul punto risultano condivisibili le considerazioni dell'appellante, che ha evidenziato come detta circostanza sia stata riferita dai testi solo de relato per averla appresa da di tal che CP_2 esse non hanno valenza probatoria (la comunicazione che avrebbe ricevuto da EM CP_2 IN, poi da lui inoltrata a , non è stata prodotta in giudizio) Tes_10
Elementi di prova non possono esser desunti neppure alla dichiarazioni di scienza diretta della teste quanto al fatto che fosse avvenuta una call nel maggio 2020 tra e la casa madre, Tes_5 CP_1 posto che è rimasto ignoto il contenuto della conversazione svoltasi con detta call. Terzo motivo L'appellante afferma che il giudice di primo grado avrebbe palesemente travisato l'esito dell'istruttoria quanto alla contestazione afferente i noleggi non autorizzati. Sarebbe in particolare risultata priva di fondamento la ricostruzione secondo cui avrebbe vietato il noleggio in proprio delle CP_1 apparecchiature dell'azienda, divieto che il avrebbe infranto. Al contrario, il giudice avrebbe Pt_1 travisato gli esiti probatori attestanti non solo la circostanza che consentisse ma addirittura CP_1 incoraggiasse l'attività di noleggio. I testi e avrebbero confermato questo quadro, addirittura affermando come Tes_6 Tes_7 Tes_4 l'attività di noleggio del fosse proposto agli altri collaboratori dell'azienda quale esempio Pt_1 virtuoso da seguire. Il motivo è fondato nei limiti di cui infra. Il manuale operativo pagg 11,12 prevede attività di noleggio che abbia ad oggetto con tutta evidenza solo apparecchi forniti tramite , posto che è previsto che sia ad effettuare CP_1 CP_1 tempestivamente in caso di noleggio la spedizione dell'apparecchio. Sebbene i testi siano stati concordi nel ritenere fatto notorio che il e la sua compagna Pt_1 Tes_11 effettuassero attività di noleggio di prodotti nella zona del bresciano (prima attraverso la società CP_1 Multimedica snc e poi, dopo il suo scioglimento, ciascuno individualmente) nondimeno non è sufficientemente provata la circostanza che il noleggio da parte del riguardasse Pt_1 specificatamente apparecchiature non fornite da ma sue proprie . CP_1 L'unico dato addotto in tal senso risulta equivoco. Esso si basa su quanto riferito dalla teste Tes_5 secondo cui un collaboratore della rete avrebbe segnalato l'interesse al noleggio di una potenziale cliente nel bresciano, e quest'ultima, dopo essere stata contattata da per la conclusione CP_1 dell'affare, riferiva di aver già proceduto al noleggio di un'apparecchiatura con , Testimone_12 compagna del Pt_1 Ebbene, tale elemento fattuale non consente di ricondurre univocamente la violazione dello schema operativo di noleggio in capo a ma piuttosto alla sua compagna, la quale, come è noto, Pt_1 risultava anch'essa collaboratrice in proprio di (doc. 14 di parte resistente). CP_1
pagina 8 di 12 Le altre deposizioni, lungi dal confluire verso l'assunto del Tribunale danno atto piuttosto conto del fatto che l'attività di noleggio proposta dal fosse valutata come un esempio virtuoso come Pt_1 opportunamente rileva l'appellante. Quinto motivo L'appellante dopo aver provveduto all' inquadramento del suo rapporto con nella figura CP_1 del “procacciamento di affari” afferma che la legge che disciplina il sistema di multilevel marketing (L 173/2005) dà prevalenza al rapporto occasionale: asserisce che il manuale operativo di CP_1
, con le sue dettagliate e stringenti prescrizioni operative si porrebbe in diretto contrasto non solo
[...] con la stessa figura negoziale del procacciamento di affari, che viene qui in rilevo ma altresì con la normativa di settore del multilevel marketing e in particolare con gli art 3 e 4 della L 173/05; ne fa conseguire che le asserite violazioni del manuale operativo, non possono “costituire giusta causa di recesso” essendo lo stesso manuale un “regolamento capestro, contra legem, che non può applicarsi al multilevel marketing, predisposto da un imprenditore che pretende di trattare come lavoratori subordinati o anche solo come agenti di commercio i venditori occasionali porta a porta”. Osserva inoltre che il contratto inter partes non è un contratto di lavoro subordinato né un contratto di agenzia sicchè è scorretto il richiamo operato dal Tribunale rispettivamente agli artt..1749 cc e 2105 cc. Afferma poi che la giusta causa di risoluzione del contratto di procacciamento di affari va valutata applicando in via analogica il disposto dell'art 2119 c.c. secondo cui essa è tale solo quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto ed osserva che le asserite violazioni oggetto delle contestazioni di cui alla comunicazione di luglio 2020 sono infondate ed in ogni caso non integrano la giusta causa di recesso anche in considerazione della assenza di conseguenze dannose. Ancora lamenta che la appellata aveva l'obbligo di rispettare il periodo di ripensamento di 30 giorni di cui all'art. 8 del contratto, al fine di consentire al procacciatore di porre rimedio ad eventuali inadempimenti. Infine secondo l'appellante l'impossibilità di prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, sarebbe stata smentita dalla stessa condotta di che “ha autorizzato la prosecuzione dell'attività CP_1 riconoscendo le relative provvigioni (dirette) per gli affari procacciati.” Il motivo va rigettato. Il rapporto inter partes trova la sua disciplina nel contratto stipulato nel 2018 come integrato dal Manuale Operativo allegato al contratto (richiamato all'art 10) e pur esso sottoscritto dal Pt_1 L'art 3 della legge n.17.08.2005 n.173 con tutta evidenza attribuisce ampio spazio all'autonomia dei contraenti quanto alla scelta della tipologia del rapporto tra preponente ed incaricato alla vendita diretta a domicilio, potendo esso essere con o senza vincolo di subordinazione, e nel secondo caso neppure impone una specifica tipologia contrattuale potendo esso modularsi o meno sul contratto di agenzia;
con tutta evidenza le specifiche regole del Manuale Operativo già dinnanzi citate esaminando i precedenti motivi di appello non violano il disposto dell'art 3 legge citata ponendo regole di comportamento che non sono affatto confliggenti con un rapporto di natura autonoma, occasionale o meno che sia;
neppure è stato specificato quali siano le prescrizioni dell'art 4 legge citata con cui le clausole del Manuale Operativo esaminate sarebbero in conflitto;
ed anzi è proprio l'art. 4 che al comma 4 afferma conclusivamente che “L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante”. Non essendovi questione sulla piena, libera e consapevole accettazione da parte del dell'intero Pt_1 regolamento contrattuale non può mettersi in dubbio la vincolatività del Manuale Operativo.
pagina 9 di 12 Deve poi osservarsi che i principi di lealtà e correttezza richiamati dal Tribunale, al di là dell' impropria riconduzione all' art. 1749 cc riguardante specificamente il contratto tipico di agenzia, sono comunque principi che regolano l'agire di qualsivoglia contraente tenuto a conformarsi al principio buona fede che impone inter alia nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali a ciascuno dei contraenti di salvaguardare l'interesse dell'altro.
Sebbene poi debba convenirsi con l'appellante nel rilevare che l' art 2105 cc, che vieta al lavoratore subordinato di svolgere attività in concorrenza con il datore di lavoro non è invocabile nella fattispecie, non essendo stato stipulato una siffatta tipologia di contratto, nondimeno non può che osservarsi che la norma è stata invocata dal Tribunale in modo del tutto ultroneo posto che il recesso non poggia tout court su una pretesa violazione di un divieto legale di concorrenza bensì su altro e diverso addebito ovvero di di “ slealtà” per violazione del regolamento operativo che nelle sue premesse chiaramente indica che “Le agenzie nazionali sono gli unici referenti per i partners e l' attività commerciale su un determinato territorio nazionale e sono altresì gli unici intermediari con la casa madre”. Ciò posto occorre rilevare come sia l'appellante che l'appellato si diffondano nel tentativo di inquadrare la natura del negozio in essere tra le parti (l'uno in termini di contratto di procacciamento di affari, l'altro di agenzia ) addivenendo, però alle medesime conclusioni, per quanto qui rileva, circa l'applicabilità dell'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art 2119 cc al caso di specie, in via analogica. La Corte ritiene che si debba partire da questo dato assodato per vagliare complessivamente la consistenza delle condotte ascritte al Pt_1 La giurisprudenza insegna (da ultimo Cass., Ord. n. 16802 del 23/06/2025) che la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata dal giudice tenendo conto della particolare natura del rapporto nonché della diversa capacità di “resistenza” che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso, assumendo rilievo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda, cioè, in misura considerevole, l'interesse della parte che recede dal rapporto, tanto da non consentire la sua prosecuzione, anche provvisoria. Il giudice di prime cure ha desunto dall'istruttoria che l'inadempimento del avesse i requisiti Pt_1 in parola trattandosi della violazione reiterata di molteplici disposizioni contrattuali e di grave portata tanto incrinare definitivamente la fiducia alla base del rapporto. A questa valutazione ritiene di aderire questa Corte, stante quanto già precisato nella parte motiva che precede. Gli eventi non autorizzati, organizzati con le modalità già descritte non sono inquadrabili quali eventi occasionali e di scarsa rilevanza nell'economia del rapporto. Essi, infatti, piuttosto che costituire mere negligenze o inavvertenze, si inseriscono in una strategia operativa adottata dal Pt_1 e dagli altri capi area, tra l'altro caratterizzata da pervicacia attestata dalla prosecuzione delle condotte indebite anche nel periodo successivo alle rimostranze di come dimostrato dal seguitare CP_1 dell'organizzazione delle serate da parte dei quattro capi area nonostante il divieto imposto da e CP_2 le rassicurazioni da loro fornite: “riguardo alle tue indicazioni verranno seguite alla lettera ” (mail del 5.5.20). Anche i contatti diretti e parimenti non autorizzati con il testimonial si Testimone_1 inseriscono nella medesima linea operativa volta in buona sostanza ad operare in “autonomia” in territorio nazionale soppiantando nonostante essa- come indicato anche nelle CP_1 premesse del Manuale operativo - dovesse essere nel territorio italiano l'unica referente della casa madre. Ebbene dette condotte possono ragionevolmente ascriversi nell'ambito di inadempimenti tali da compromettere considerevolmente la fiducia e l'interesse di alla prosecuzione del CP_1 rapporto. Ciò a maggior ragione se si tiene conto della valenza che il rapporto fiduciario assume nel concreto rapporto in essere.
pagina 10 di 12 In tema di contratto di agenzia, per certi aspetti connotato da una minore flessibilità e autonomia rispetto al presente, la giurisprudenza ha affermato come per la valutazione della gravità della condotta ai fini del recesso ex art. 2119 co. 1 c.c. debba tenersi presente la valenza che in esso riveste il rapporto di fiducia. Essa afferma infatti che “in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza secondo una valutazione rimessa al giudice di merito […]”(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29290 del 12/11/2019, Rv. 655854 - 01) Né colgono nel segno le considerazioni svolte dall'appellante circa l'assenza di conseguenze dannose per , posto che ai fini del recesso per giusta causa non è necessaria la allegazione e CP_1 prova che l'inadempienza abbia determinato un vero e proprio danno patrimoniale immediato e risarcibile in capo al preponente e un corrispondente vantaggio o guadagno del promoter, posto che ciò che rileva è che le mancanze contestate siano suscettibili di ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto sì da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del detto rapporto Quanto poi alla violazione dell'art. 8 del contratto di procacciamento (che statuisce l'obbligo di rispettare il periodo di ripensamento di giorni 30 dopo la segnalazione scritta delle eventuali inadempienze del procacciatore per consentirgli di porvi rimedi) nonché alla supposta incompatibilità tra l'attivazione del recesso per giusta causa (che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto) e gli accadimenti successivi che hanno invece visto la continuazione dell'attività professionale del la complessiva valutazione della vicenda consente di ritenere entrambi gli Pt_1 argomenti infondati. La condotta delle parti successiva alla segnalazione scritta del 21.5. 2020 è stata caratterizzata dallo scambio di missive nel tentativo di ottenere dal un rinnovato impegno al rispetto degli Pt_1 obblighi;
come bene osserva l'appellato, il decorso del tempo tra la prima missiva del 21.05.2020 e la seconda del 20.07.2020, che segnava l'esito infausto di detto tentativo consente di ritenere rispettato ed anzi superato il termine di 30 giorni di cui all'art. 8 del contratto. Neppure può ritenersi che l'impossibilità di prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, sia stata smentita dalla stessa condotta di che “ha autorizzato la prosecuzione dell'attività riconoscendo CP_1 le relative provvigioni (dirette) per gli affari procacciati”: il pagamento della provvigioni non ha la inequivoca valenza di mantenuta/ rinnovata ricostituzione della fiducia e ciò sia in ragione delle caratteristiche del rapporto (non è dato neppure sapere se si tratti di provvigioni relative a rapporti con clienti già un corso al momento del recesso e solo “finalizzati” successivamente ovvero iniziati ex novo), sia in ragione del fatto che aveva richiesto un rinnovato impegno del al CP_1 Pt_1 rispetto del codice di comportamento dell'azienda (v lettera del 5.6.2020) nel mentre non vi sono stati congruenti riscontri del in detto senso, pretendendo anzi egli per contro che venisse Pt_1 convocata “ una call conference per gli opportuni chiarimenti al fine di fissare precise regole di condotta” (v lettera del 9.6.2020) laddove dette regole erano già dettate dal Manuale Operativo. L'appello va dunque conclusivamente rigettato e la sentenza di primo grado confermata. A detto rigetto segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile complessità media. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante il cui appello è stato rigettato, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
P.Q.M
La Corte d'Appello di Trento,
pagina 11 di 12 definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza numero n. Parte_1 831/2024 del 29.08.2024 del Tribunale di Trento;
1) rigetta l'appello confermando l'appellata sentenza;
2) condanna alla rifusione a controparte delle spese processuali del presente grado di Parte_1 giudizio che si liquidano in Euro 12.156,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, C.p.a. ed I.v.a., se dovuta, come per legge Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025
La Presidente rel. est.
Dott. Liliana Guzzo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott. Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in appello notificato via PEC in data 07.04.2025 da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Merler Andrea E Parte_1 C.F._1 Tomasi Nicola del Foro di Trento;
- appellante- contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 Amministratore unico rappresentato e difesa dall'avv. Radice Andrea del Foro di CP_2 Trento
-Appellata Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 28.10.25 sulle seguenti CONCLUSIONI Parte appellante: piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, e richiamate tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui riproposte, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: Nel merito: - dichiarare nullo o annullare o comunque carente dei presupposti e privo di qualsivoglia effetto giuridico il recesso unilaterale attivato con la lettera raccomandata 21- Controparte_1 27.05.2020, anche come emendato con lettera raccomandata 20.07.2020 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare che tra il ricorrente e la Società convenuta, a quella data, era ancora validamente in essere il contratto di procacciamento d'affari (di cui alla scrittura privata dell'aprile 2018) inter partes fino alla sua naturale scadenza, con ogni conseguente statuizione. Mezzi istruttori: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 co. VI nn. 2 e 3 c.p.c. di ricorrente in primo grado ed ivi non ammesse, e nello specifico: ammettersi prova per interpello del legale rappresentante di e per testi, senza inversione Controparte_1 dell'onere della prova ove non spettante, sui capitoli nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 formulati in memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. di parte ricorrente, a mezzo dei testi ivi indicati;
ammettersi prova contraria per interpello del legale rappresentante di e per testi, senza Controparte_1 inversione dell'onere della prova ove non spettante, sui capitoli nn. 1 e 2 formulati in memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. di parte ricorrente, a mezzo dei testi ivi indicati.
pagina 1 di 12 In ogni caso: con refusione di compensi e spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, CNPA ed IVA come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende. Parte appellata: Voglia la Corte d'Appello di Trento:
- in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'atto di citazione d'appello ex artt. 342 e 348 bis C.p.c., previa fissazione di discussione orale ex art. 350 3° C.p.c. - In via principale: confermare la sentenza di primo grado.
- In via subordinata: ove accolto l'appello principale, dichiararsi che il contratto di cui é causa cessò l'8 agosto 2020 o il 10 settembre 2020 e non nell'aprile 2021.
- In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie dell'appellante per le ragioni indicate nel giudizio di primo grado con ordinanze dd. 26/27 aprile 2022 e 3/4 ottobre 2022, e in nostra memoria di replica dd. 14.03.2022 qui da intendersi trascritta. In subordine chiede ammettersi le prove orali dirette nn. 1-2-4-6-7-8-14 e istanze ex art. 210 c.p.c. indicate in memoria istruttoria dd. 21.02.2022 e, a prova contraria, le prove orali da cap. 17 a 24 indicate in memoria istruttoria di replica dd. 14.03.2022, ferma la prova contraria per interrogatorio formale e testi sui capitoli ex adverso ammessi. Testi già indicati nelle memorie sopra richiamate.
- Spese di lite rifuse, in caso di rigetto della domanda di parte appellante.
- Spese di lite compensate in caso di accoglimento delle domande di ambo le parti. Ragioni di fatto e diritto Con atto di citazione in appello di data 7.10.24, ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1 di Trento n. 831/2024 pubblicata il 29.08.2024, e notificata il 06.09.2024, la quale ha rigettato la sua domanda volta a dichiarare nullo o comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il recesso unilaterale effettuato nei suoi confronti da di data 21-27.05.2020 (anche come Controparte_1 emendato con lettera raccomandata 20.07.2020) con riguardo al contratto di “procacciamento di affari” tra essi intercorso. Con ricorso ex art. 409, comma 3, c.p.c., notificato il 27.07.2020 a ed introduttivo Controparte_1 del giudizio di primo grado aveva adito il Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, Parte_1 premettendo di intrattenere sin dal 2014 rapporto con la società per la vendita sul Controparte_1 mercato di apparecchiature medicali di terapia fisica vascolare di cui la stessa società (con sede a Trento) risultava concessionaria per conto di EM IN (con sede in Liechtenstein). Il rapporto con si collocava all'interno di un sistema denominato “Multilevel Marketing” in CP_1 forza del quale, ogni affiliato al network veniva remunerato attraverso provigioni dirette, per gli affari da questi direttamente intermediati, e provigioni indirette, date da una percentuale degli affari intermediati dai partecipanti inseriti nell'organizzazione su indicazione dell'affiliato già strutturato nell'organizzazione. Nell'aprile del 2018 egli, trasferitosi all'estero, aveva concluso un nuovo contratto di “procacciamento di affari” con e nel contempo era divenuto procacciatore d'affari (all'estero) anche Controparte_1 per la casa madre EM IN. In data 21.05.2020, , gli aveva inviato una missiva avente quale oggetto: “Risoluzione CP_1 contratto procacciamento di affari”, dichiarando di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 8 del contratto per “vicende accadute di cui Lei è a conoscenza” giudicando il comportamento di come “non Pt_1 in linea con le norme comportamentali di ”. CP_1 Egli aveva contestato (con pec del 03.06.20) l'assenza di qualsivoglia presupposto per il recesso nonché la assenza di motivazione e l'insussistenza di una giusta causa;
dopo scambio di comunicazioni a mezzo PEC gli era stata consegnata la missiva del 27.07.2020 con cui CP_1 aveva comunicato il recesso del contratto di agenzia a tutti gli affiliati costituenti la “rete vendita” del indicando i motivi del recesso. Pt_1
pagina 2 di 12 Ciò esposto egli aveva contestato la legittimità del “recesso” comunicatogli peraltro senza preavviso, lamentando come la società avesse fornito motivazioni insufficienti ed infondate;
aveva osservato che le violazioni oggetto delle contestazioni di cui alla comunicazione del luglio 2020 non erano tali da integrare gli estremi della “giusta causa” di recesso, considerato, peraltro, che quest'ultima era del tutto incompatibile con il comportamento successivo di la quale aveva autorizzato la CP_1 prosecuzione dell'attività di intermediazione riconoscendo le provvigioni dirette per gli affari intermediati. Aveva chiesto in via cautelare ex artt. 669-quater e 669-sexies c.p.c. e ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'autorizzazione a proseguire l'attività di procacciamento d'affari fino alla scadenza naturale del contratto, nonché, in via principale, la declaratoria di nullità del recesso unilaterale intimato da CP_1
per assenza di giusta causa e carenza di motivazione idonea, con la conseguente accertamento
[...] della validità del rapporto contrattuale sino alla sua scadenza naturale.
si era costituita nel sub procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. eccependo il difetto dei CP_1 requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora; si era costituita anche nel giudizio di merito contestando gli assunti del ricorrente, chiedendo dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale di Trento quale Giudice del lavoro in favore del Tribunale ordinario, nonché il rigetto del ricorso ed in via subordinata riconvenzionale dichiararsi che il contratto di cui era causa era cessato l'08.08.2020 o il 10.09.2020. Aveva richiamato l'elenco delle contestazioni già espresse con la lettera del luglio 2020 ovvero “ - costituzione di associazione (SI) parallela a;
- riunioni non autorizzate;
- contatti CP_1 con la casa-madre in Liechtenstein/Svizzera; - contatti non autorizzati con vari nostri testimonial (per citarne alcuni e;
- noleggio diretto da parte Sua verso clienti (e Testimone_1 Testimone_2 non promozione di vendita) delle apparecchiature da noi distribuite in Italia;
- utilizzo improprio know-how; - utilizzo improprio loghi e materiali non autorizzati”; aveva lamentato la sussistenza di plurime violazioni agli impegni assunti dal con il contratto del 2018 che doveva esser Pt_1 valutato unitamente al manuale operativo ad esso allegato ed anch'esso sottoscritto dal . Pt_1 Il ricorrente aveva poi rinunciato alla domanda cautelare, rinuncia accettata dalla controparte. Disposto il passaggio dal rito speciale al rito ordinario e riassegnato il procedimento alla sezione ordinaria del Tribunale, il giudice di prime cure, a seguito dell'espletamento di attività istruttoria orale consistita nell'interrogatorio di e nell'escussione di sei testimoni, aveva trattenuto la Parte_1 causa in decisione per poi emettere la sentenza n. 831/2024 pubblicata il 29.08.2024 con la quale aveva rigettato la domanda attorea, ritenendo che l'istruttoria espletata e la documentazione acquisita avessero pienamente confermato le plurime violazioni da parte del di molteplici disposizioni Pt_1 contrattuali, affermando come fosse “del tutto evidente e comprensibile che tali condotte abbiano incrinato in modo irreversibile il rapporto tra le parti, essendo venuta meno la fiducia che connota il medesimo”.
ha proposto appello avverso detta sentenza articolando cinque motivi. Con i primi tre Parte_1 motivi d'appello ha censurato la sentenza impugnata per erronea ricostruzione dei fatti, erronea valutazione delle prove ed erronea applicazione di norme di legge (artt 115,116 e 2697 cc) e ciò con riguardo: alla asserite riunioni non autorizzate (primo motivo); agli asseriti contatti non autorizzati con EM IN e con il testimonial (secondo motivo) ed infine agli asseriti Testimone_3 noleggi non autorizzati (terzo motivo). Con quarto motivo di appello ha rilevato l'errata applicazione dell'art.246 cpc in relazione alla incapacità a testimoniare della teste predicata nella appellata sentenza Testimone_4
pagina 3 di 12 Con quinto motivo di appello l'appellante ha lamentato l'erroneità delle sentenza per non avere il Tribunale ritenuto la incompatibilità con gli art 3 e 4 della L 17.08.2005 n. 173 “ delle istruzioni impartite da all'incaricato alla vendita” di cui al Manuale operativo nonché per aver Controparte_1 ritenuto contrario a buona fede e all'obbligo di concorrenza leale il comportamento dell'odierno appellante citando gli artt. 1749 c.c., in materia di contratto di agenzia e “analogamente” l'artt. 2105 cc in materia di lavoro subordinato. Altresì ha lamentato la insussistenza nel caso in esame dei concreti presupposti richiesti dall' art. 2119 c.c. per il recesso per giusta causa. si è costituita nel giudizio d'appello con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1 in data 18.03.2025 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto d'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., e per il resto, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha altresì riproposto , in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'appello, la richiesta di declaratoria della cessazione del contratto intercorso tra e il nelle Controparte_1 Pt_1 date comprese tra l'08.08.2020 e 10.09.2020 (e non nell'aprile 2021) come da domanda riconvenzionale tempestivamente proposta nel corso del giudizio di primo grado.
In data 22.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art 352 cpc.
Deve escludersi che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. in quanto non è possibile affermare che le argomentazioni difensive esposte nei vari motivi di appello proposti avverso la sentenza del tribunale di Trento raggiungano de plano la soglia della infondatezza che la norma de qua designa come “manifesta”; va altresì esclusa la inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c posto che l'atto di appello articolato in cinque motivi individua le parti della sentenza oggetto di impugnazione ed espone con sufficiente specificità le proprie critiche a dette parti e ciò sia in fatto che in diritto. In primo luogo, per ragioni di ordine logico, si ritiene opportuno affrontare il quarto motivo d'appello con cui si censura la sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 246 c.p.c. in relazione alla dichiarata incapacità a testimoniare della teste ed esaminare a seguire gli altri motivi. Testimone_4 Quarto motivo
L'appellante in particolare rileva come la statuizione di incapacità a testimoniare della teste Tes_4 risulti errata posto che la controparte non aveva eccepito l'incapacità della teste preliminarmente al suo esame. Altresì rileva come nel caso in esame neppure sussistesse detta incapacità dal momento che per pacifica giurisprudenza l'incapacità a testimoniare sussiste nei soli casi in cui il teste vanti un interesse che abbia una consistenza giuridica, personale, concreta e attuale, “che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione, ovvero una legittimazione secondaria a intervenire in un giudizio già proposto da altri controinteressati” situazione non predicabile per la teste . Tes_4 Il motivo è fondato. Nella sentenza impugnata il giudice afferma dapprima, in modo equivoco, che la teste andrebbe
“ritenuta inattendibile, se non incapace, essendo uno dei quattro soggetti che hanno creato la struttura denominata SI” per poi sostenere che ella è da ritenersi tout court incapace in quanto avente un interesse giuridico, concreto ed attuale a partecipare al giudizio, essendo creatrice, unitamente ai tre capi area dell'entità autonoma denominata SI. Va rilevato che è consolidato il principio (v. per tutte anche Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 6 aprile 2023, n. 9456) in forza del quale la incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. è rilevabile solo su eccezione di parte sicché, qualora la parte non formuli detta eccezione è precluso il rilievo officioso di incapacità da parte del giudice: nel caso in esame è assorbente il rilievo che detta eccezione non era stata formulata di tal che era precluso al giudice dichiararne la incapacità.
pagina 4 di 12 Le circostanze di fatto secondo cui la teste sarebbe stata collega del in e Tes_4 Pt_1 CP_1 secondo cui che con questi ella abbia portato avanti le iniziative in parte oggetto del presente giudizio rilevano comunque, sotto altro e diverso profilo, ovvero quello della valutazione di attendibilità della teste e di ciò si dirà più diffusamente nel prosieguo. Primo motivo Con il primo motivo l'appellante nega che vi sia prova della asserita realizzazione di incontri non autorizzati e della costituzione di una “struttura” (SI) parallela a . CP_1 Il primo giudice avrebbe errato nel ritenere particolarmente significativo della volontà dei quattro capi area di creare un'entità parallela a l'utilizzo di un apposito indirizzo email CP_1
) per promuovere gli incontri benché il manuale operativo non ne vietasse Email_1 la creazione ed esso costituisse un semplice mezzo comunicativo necessitato dall'incipienza della pandemia per meglio gestire le comunicazioni della propria rete vendita e la promozione di prodotti. La volontà di costituire un'entità parallela sarebbe rimasta indimostrata anche alla luce delle dichiarazioni della teste la quale affermava come SI fosse “in funzione di non era Tes_4 CP_1 un'entità estranea a nonché da essa autorizzata. CP_1 Parimenti indimostrata sarebbe la circostanza della mancata autorizzazione delle serate promozionali e della loro mancata apertura a tutti gli affiliati posto che quest'ultima circostanza sarebbe CP_1 smentita anche dalle deposizioni delle testimoni;
le testi , Tes_5 Tes_6 Testimone_7 Tes_5
e avrebbero anche confermato la pubblicizzazione sul sito di;
rileva Tes_7 Tes_4 CP_1 altresì l'appellante come l'eccezionalità del fenomeno pandemico avesse imposto una rapida sostituzione degli incontri organizzati un tempo in presenza con incontri on line al fine di proseguire il lavoro di vendita. Inoltre, rileva come il resoconto degli incontri venne comunicato a CP_1 Conclude che nulla di quanto emerso induce a ritenere sussistente l' inadempimento al contratto di procacciamento con riferimento a detti aspetti ed in ogni caso non si tratterebbe di inadempimento così grave da giustificare il recesso ad nutum. Il motivo di appello de quo va rigettato. Il c.d. manuale operativo, parte integrante del regolamento contrattuale, prevede a pagina 9 punto 2 che “gli eventi vanno sempre segnalati in tempo utile ed autorizzati dalla sede . Queste CP_1 procedure sono possibili a mezzo di EMnet. A seguito dell'ufficializzazione dell'evento, CP_1 provvederà ad inserire data e tipologia dell'evento nella lista delle manifestazioni ufficiali EMnet in modo da renderla visibile a tutti gli altri Partner.” Documentalmente risulta comunicato ed autorizzato da il solo evento del 22 maggio 2020 (di CP_1 cui al doc. 14 di parte ricorrente), nonché comunicato (in tal caso dalla ) un evento del 14 Tes_4 maggio (doc 15 di parte ricorrente). Per il resto dalle deposizioni delle testimoni e è emerso che nell'aprile / maggio Tes_5 Tes_7 Tes_7 2020 e , hanno organizzato svariati Parte_1 Testimone_8 Testimone_4 incontri il cui accesso avveniva “su invito”. Più precisamente la teste ha riferito di esser stata Tes_7 inserita in una chat dal che la aveva contattata telefonicamente invitandola a partecipare a Pt_1 questi incontri. Anche la teste , facente parte del gruppo riferibile a uno dei quattro capi area promotori degli Tes_7 incontri, ha dichiarato di esservi stata invitata attraverso il suo inserimento in una chat, aggiungendo che, una volta resasi conto dell'assenza, tra i membri della chat, di , aveva chiesto a ad CP_2 uno degli organizzatori ( ) “di che entità fossero” e questi non le dava risposta se non Testimone_8 invitandola a parlare con uno degli altri organizzatori, , suo capo area Testimone_8 Le testimoni di cui sopra non hanno affatto riferito di autorizzazioni agli eventi da parte di CP_1
e meno che mai di pubblicizzazione degli eventi stessi sul sito di .
[...] CP_1
pagina 5 di 12 Quanto alla ricostruzione della deposizione della teste fatta dall'appellante, secondo cui ella Tes_7 avrebbe riferito che gli incontri sarebbero stati oggetto di pubblicazione sul sito colgono invero CP_1 nel segno le considerazioni svolte dall'appellato secondo cui, da una lettura integrale della testimonianza, si evince invece chiaramente come ella, quanto alle pubblicazioni sul sito faccia CP_1 riferimento agli incontri organizzati prima del lockdown e non dunque a quelli oggetto della controversia. La teste (che pur dichiaratasi “concorrente” del faceva comunque parte del Tes_6 Pt_1
“gruppo” di uno dei quattro organizzatori ) ha affermato che gli incontri on line erano “aperti a tutti” il che però non equivale affatto ad affermare che tutti i partner e i potenziali interessati fossero stati effettivamente notiziati degli eventi ed invitati a parteciparvi;
ella poi non è stata in grado di riferire in merito all'autorizzazione di se non con riguardo ad uno solo di essi di cui ricordava la CP_1 pubblicazione su sito sebbene sia pacifico che gli eventi siano stati molteplici. CP_1 La teste infine sebbene abbia anch'ella affermato in generale che gli Testimone_9 incontri erano aperti a tutti coloro che erano interessati ai prodotti ha poi dichiarato di avervi CP_1 partecipato in quanto invitata dal suo referente ed anch'ella non ha affatto affermato che Pt_1 tutti i partner e gli “interessati” fossero stati notiziati degli eventi ed ugualmente invitati;
non è stata in grado altresì di riferire alcunchè quanto alla autorizzazione di . CP_1 A riprova a del fatto che non tutti in erano stati invitati agli incontri, basti considerare la CP_1 deposizione del teste che ha affermato di non aver partecipato agli incontri in quanto “non Tes_10 invitato” ed ha dato conto che sia egli sia il (legale rappresentante di ne erano CP_2 Controparte_1 venuti a conoscenza solo dopo che vari incontri erano già stati fatti e ciò per esser stata la circostanza loro riferita non dai quattro organizzatori bensì da alcuni collaboratori (tra cui la ). Tes_7 Solo la teste ha affermato tout court che gli eventi in oggetto venivano pubblicizzati sul sito: Tes_4 trattasi però di teste che risulta inattendibile. Dal punto di vista intrinseco, le sue dichiarazioni si caratterizzano per scarsa coerenza dal momento che è ella stessa ad affermare di aver rimosso i ricordi relativi al periodo in oggetto in ragione della personale traumaticità degli eventi, per poi affermare di non ricordare se gli eventi fossero stati o meno autorizzati e solo in seguito aggiungere che la autorizzazione non fosse necessaria ma era bastevole che degli incontri se ne parlasse in anticipo (peraltro non spingendosi neppure ella ad affermare che in concreto di detti incontri se ne fosse preventivamente parlato con il legale rappresentante di CP_1
).
[...] Da un punto di vista estrinseco non può poi negarsi come il personale coinvolgimento della teste nelle attività di promozione degli eventi oggetto di valutazione, nonché il fatto che anch'ella stessa ebbe a subire in seguito ad esse il recesso dal contratto di collaborazione da parte di inducono a CP_1 reputare sussistente un interesse di fatto della che “orienta” la sua deposizione alla negazione Tes_4 degli addebiti mossi dalla società. Sempre dal punto di vista estrinseco, inoltre le sue dichiarazioni in ordine alla non necessarietà di un'autorizzazione sono smentite dal contenuto stesso del manuale operativo . Complessivamente l'istruttoria, orale, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non ha affatto permesso di appurare che tutti fossero stati invitati agli eventi, né men che mai che gli eventi fossero stati tutti autorizzati da né che fossero stati pubblicizzati sul sito di e ciò già CP_1 CP_1 in chiara reiterata, grave violazione della citata regola posta a pag 9 punto 2 del manuale operativo, inadempimento già di per sé assai grave, anche a prescindere dall'apprezzamento delle reali intenzioni sottese alla loro organizzazione, quali volte alla creazione “nel tempo” di un'entità parallela a CP_1
.
[...] Con riguardo alla creazione di tale entità alternativa, preme comunque aggiuntivamente rilevare come, alla luce delle risultanze, l'ipotesi appaia lungi dall'essere implausibile.
pagina 6 di 12 Le dichiarazioni volte a sconfessare l'intento dei quattro capi area provengono principalmente da Tes_4 la quale ha sostenuto che SI costituiva un'entità “in funzione di Si ritiene che
[...] CP_1 sul punto, per le ragioni sovra esposte, la teste oltre ad aver espresso un mero giudizio risulti inattendibile proprio in quanto facente parte dei promotori dell'iniziativa. Ben più indicativi della plausibilità della ricostruzione di cui sopra risultano vari documenti prodotti in giudizio. Uno di questi è costituito dalle comunicazioni di invito alle chat (in particolare quelle di Tes_8 a mezzo applicativo di messaggistica,( doc. 5 di parte resistente) che davano atto del fatto che i
[...] 4 soggetti stessero “unendo le forze” proponendo incontri per tutto il periodo di aprile e maggio 2020 in video riunione indicando in dette iniziative “un metodo innovativo di operare” che avrebbe già dato
“confortanti risultati”. Ancor più rivelatrice risulta la brochure informativa (doc. 7 parte resistente) predisposta per il web meeting del 27 aprile 2020 la quale esplicitava in generale le modalità operative, i risultati e le ambizioni del gruppo costituito da e (le cui fotografie e ruoli Pt_1 Tes_8 Tes_8 Tes_4 campeggiano nella seconda pagina, sotto la dicitura “Chi siamo”) in uno all'utilizzo di un apposito canale comunicativo ( ) per la sua operatività , del tutto “ alternativo” a Email_1 quanto messo a disposizione da CP_1 Risulta infine non marginale la circostanza per cui essi si definissero nella brochure solo partner di senza che in alcun modo vi fossero riferimenti a;
Il fatto poi che tale utilizzo CP_1 CP_1 venisse definito (pagina 13 della brochure) quale frutto di un accordo con risulta, quanto a CP_1
, smentito dal fatto che il legale rappresentante non ne fosse stato tempestivamente messo CP_1 a conoscenza ed altresì dal fatto che egli stesso ne ha poi vietato l'uso (doc. 10 parte resistente). Ha insomma una particolare consistenza l'ipotesi che il tutto fosse volto a creare una struttura operativa parallela a quella di volta a proporsi nel tempo come diretta interlocutrice della casa CP_1 madre EM IN per il mercato italiano. Le condotte di cui si è detto sono conclusivamente connotate da gravità tale nel loro insieme da giustificare il recesso ad nutum. Secondo motivo Con detto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provati i contatti diretti non autorizzati tra il e i testimonial senza autorizzazione,, essendo tale circostanza Pt_1 stata desunta da un precario quadro indiziario ed in particolare da mere testimonianze de relato in primis del teste che aveva riferito di aver appreso i fatti dal e che aveva fatto Tes_10 CP_2 rifermento ad un messaggio non prodotto in causa, nonchè dalla testimonianza sempre de relato della teste Lamenta altresì che anche la circostanza secondo cui egli avrebbe chiesto a EM Tes_7 IN di diventare distributore esclusivo per l' era stata desunta dal primo giudice solo CP_1 dalle deposizioni dei testimoni e ancora una volta rese de relato avendo peraltro Tes_5 Tes_10 quest'ultimo fatto riferimento ad una e mail mai prodotta in causa. Corrisponde al vero che il teste quanto al contatto con il testimonial ha Tes_10 Testimone_1 deposto solo “de relato” sulla base di quanto riferitogli dal legale rappresentante di sicchè CP_1 detta deposizione non può esser valorizzata in favore di quest'ultima. Nondimeno la circostanza che il abbia avuto diretti contatti con con Pt_1 Testimone_1 riferimento ad attività di testimonial da svolgersi in Italia, si desume dalle stesse comunicazioni tra e del 14.05.2020 (prodotte dall'appellante al doc. 12) laddove il afferma Pt_1 Tes_1 Tes_1 testualmente : “Volentieri vi voglio supportare in Italia”; a ciò aggiungendosi che la teste ha Tes_7 confermato i contatti tra e il per aver appreso detta circostanza non dal bensì Pt_1 Tes_1 CP_2 dal stesso. Pt_1
pagina 7 di 12 Che il contatto con per la sua attività di sponsorizzazione in Italia sia avvenuto senza la Tes_1 autorizzazione di , risulta poi dal messaggio cui fa riferimento il teste che, CP_1 Tes_10 contrariamente a quanto affermato dall'appellante è stato prodotto in causa senza che ne sia mai stata contestata autenticità e provenienza. In detto messaggio inviato da il 20.05.2020 (v. Testimone_1 doc. 11 bis allegato in primo grado da ) a il primo dà atto di aver CP_1 CP_2 contattato il referente di EM IN, , il quale lo invitava a fermare il contatto con Persona_1
Non si comprenderebbe il perché dell'esigenza di fermare questo contatto se esso fosse Parte_1 conforme alle regole operative e dunque se fosse stato preventivamente reso noto e autorizzato da
. Sul punto non risulta pervenuta una spiegazione alternativa. Anche detto contatto diretto CP_1 con si pone in contrasto con le regole desumibili dal manuale operativo per le quali (v pag 2 Tes_1 primo capoverso) l'unico soggetto referente per la attività da svolgersi sul territorio nazionale è la Agenzia Nazionale EM Italia Non può invece esser ritenuto provato il diretto contatto con la casa madre EM IN del a mezzo del quale egli avrebbe chiesto di divenire distributore esclusivo della casa madre Pt_1
n . CP_1 CP_1 Sul punto risultano condivisibili le considerazioni dell'appellante, che ha evidenziato come detta circostanza sia stata riferita dai testi solo de relato per averla appresa da di tal che CP_2 esse non hanno valenza probatoria (la comunicazione che avrebbe ricevuto da EM CP_2 IN, poi da lui inoltrata a , non è stata prodotta in giudizio) Tes_10
Elementi di prova non possono esser desunti neppure alla dichiarazioni di scienza diretta della teste quanto al fatto che fosse avvenuta una call nel maggio 2020 tra e la casa madre, Tes_5 CP_1 posto che è rimasto ignoto il contenuto della conversazione svoltasi con detta call. Terzo motivo L'appellante afferma che il giudice di primo grado avrebbe palesemente travisato l'esito dell'istruttoria quanto alla contestazione afferente i noleggi non autorizzati. Sarebbe in particolare risultata priva di fondamento la ricostruzione secondo cui avrebbe vietato il noleggio in proprio delle CP_1 apparecchiature dell'azienda, divieto che il avrebbe infranto. Al contrario, il giudice avrebbe Pt_1 travisato gli esiti probatori attestanti non solo la circostanza che consentisse ma addirittura CP_1 incoraggiasse l'attività di noleggio. I testi e avrebbero confermato questo quadro, addirittura affermando come Tes_6 Tes_7 Tes_4 l'attività di noleggio del fosse proposto agli altri collaboratori dell'azienda quale esempio Pt_1 virtuoso da seguire. Il motivo è fondato nei limiti di cui infra. Il manuale operativo pagg 11,12 prevede attività di noleggio che abbia ad oggetto con tutta evidenza solo apparecchi forniti tramite , posto che è previsto che sia ad effettuare CP_1 CP_1 tempestivamente in caso di noleggio la spedizione dell'apparecchio. Sebbene i testi siano stati concordi nel ritenere fatto notorio che il e la sua compagna Pt_1 Tes_11 effettuassero attività di noleggio di prodotti nella zona del bresciano (prima attraverso la società CP_1 Multimedica snc e poi, dopo il suo scioglimento, ciascuno individualmente) nondimeno non è sufficientemente provata la circostanza che il noleggio da parte del riguardasse Pt_1 specificatamente apparecchiature non fornite da ma sue proprie . CP_1 L'unico dato addotto in tal senso risulta equivoco. Esso si basa su quanto riferito dalla teste Tes_5 secondo cui un collaboratore della rete avrebbe segnalato l'interesse al noleggio di una potenziale cliente nel bresciano, e quest'ultima, dopo essere stata contattata da per la conclusione CP_1 dell'affare, riferiva di aver già proceduto al noleggio di un'apparecchiatura con , Testimone_12 compagna del Pt_1 Ebbene, tale elemento fattuale non consente di ricondurre univocamente la violazione dello schema operativo di noleggio in capo a ma piuttosto alla sua compagna, la quale, come è noto, Pt_1 risultava anch'essa collaboratrice in proprio di (doc. 14 di parte resistente). CP_1
pagina 8 di 12 Le altre deposizioni, lungi dal confluire verso l'assunto del Tribunale danno atto piuttosto conto del fatto che l'attività di noleggio proposta dal fosse valutata come un esempio virtuoso come Pt_1 opportunamente rileva l'appellante. Quinto motivo L'appellante dopo aver provveduto all' inquadramento del suo rapporto con nella figura CP_1 del “procacciamento di affari” afferma che la legge che disciplina il sistema di multilevel marketing (L 173/2005) dà prevalenza al rapporto occasionale: asserisce che il manuale operativo di CP_1
, con le sue dettagliate e stringenti prescrizioni operative si porrebbe in diretto contrasto non solo
[...] con la stessa figura negoziale del procacciamento di affari, che viene qui in rilevo ma altresì con la normativa di settore del multilevel marketing e in particolare con gli art 3 e 4 della L 173/05; ne fa conseguire che le asserite violazioni del manuale operativo, non possono “costituire giusta causa di recesso” essendo lo stesso manuale un “regolamento capestro, contra legem, che non può applicarsi al multilevel marketing, predisposto da un imprenditore che pretende di trattare come lavoratori subordinati o anche solo come agenti di commercio i venditori occasionali porta a porta”. Osserva inoltre che il contratto inter partes non è un contratto di lavoro subordinato né un contratto di agenzia sicchè è scorretto il richiamo operato dal Tribunale rispettivamente agli artt..1749 cc e 2105 cc. Afferma poi che la giusta causa di risoluzione del contratto di procacciamento di affari va valutata applicando in via analogica il disposto dell'art 2119 c.c. secondo cui essa è tale solo quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto ed osserva che le asserite violazioni oggetto delle contestazioni di cui alla comunicazione di luglio 2020 sono infondate ed in ogni caso non integrano la giusta causa di recesso anche in considerazione della assenza di conseguenze dannose. Ancora lamenta che la appellata aveva l'obbligo di rispettare il periodo di ripensamento di 30 giorni di cui all'art. 8 del contratto, al fine di consentire al procacciatore di porre rimedio ad eventuali inadempimenti. Infine secondo l'appellante l'impossibilità di prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, sarebbe stata smentita dalla stessa condotta di che “ha autorizzato la prosecuzione dell'attività CP_1 riconoscendo le relative provvigioni (dirette) per gli affari procacciati.” Il motivo va rigettato. Il rapporto inter partes trova la sua disciplina nel contratto stipulato nel 2018 come integrato dal Manuale Operativo allegato al contratto (richiamato all'art 10) e pur esso sottoscritto dal Pt_1 L'art 3 della legge n.17.08.2005 n.173 con tutta evidenza attribuisce ampio spazio all'autonomia dei contraenti quanto alla scelta della tipologia del rapporto tra preponente ed incaricato alla vendita diretta a domicilio, potendo esso essere con o senza vincolo di subordinazione, e nel secondo caso neppure impone una specifica tipologia contrattuale potendo esso modularsi o meno sul contratto di agenzia;
con tutta evidenza le specifiche regole del Manuale Operativo già dinnanzi citate esaminando i precedenti motivi di appello non violano il disposto dell'art 3 legge citata ponendo regole di comportamento che non sono affatto confliggenti con un rapporto di natura autonoma, occasionale o meno che sia;
neppure è stato specificato quali siano le prescrizioni dell'art 4 legge citata con cui le clausole del Manuale Operativo esaminate sarebbero in conflitto;
ed anzi è proprio l'art. 4 che al comma 4 afferma conclusivamente che “L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante”. Non essendovi questione sulla piena, libera e consapevole accettazione da parte del dell'intero Pt_1 regolamento contrattuale non può mettersi in dubbio la vincolatività del Manuale Operativo.
pagina 9 di 12 Deve poi osservarsi che i principi di lealtà e correttezza richiamati dal Tribunale, al di là dell' impropria riconduzione all' art. 1749 cc riguardante specificamente il contratto tipico di agenzia, sono comunque principi che regolano l'agire di qualsivoglia contraente tenuto a conformarsi al principio buona fede che impone inter alia nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali a ciascuno dei contraenti di salvaguardare l'interesse dell'altro.
Sebbene poi debba convenirsi con l'appellante nel rilevare che l' art 2105 cc, che vieta al lavoratore subordinato di svolgere attività in concorrenza con il datore di lavoro non è invocabile nella fattispecie, non essendo stato stipulato una siffatta tipologia di contratto, nondimeno non può che osservarsi che la norma è stata invocata dal Tribunale in modo del tutto ultroneo posto che il recesso non poggia tout court su una pretesa violazione di un divieto legale di concorrenza bensì su altro e diverso addebito ovvero di di “ slealtà” per violazione del regolamento operativo che nelle sue premesse chiaramente indica che “Le agenzie nazionali sono gli unici referenti per i partners e l' attività commerciale su un determinato territorio nazionale e sono altresì gli unici intermediari con la casa madre”. Ciò posto occorre rilevare come sia l'appellante che l'appellato si diffondano nel tentativo di inquadrare la natura del negozio in essere tra le parti (l'uno in termini di contratto di procacciamento di affari, l'altro di agenzia ) addivenendo, però alle medesime conclusioni, per quanto qui rileva, circa l'applicabilità dell'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art 2119 cc al caso di specie, in via analogica. La Corte ritiene che si debba partire da questo dato assodato per vagliare complessivamente la consistenza delle condotte ascritte al Pt_1 La giurisprudenza insegna (da ultimo Cass., Ord. n. 16802 del 23/06/2025) che la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata dal giudice tenendo conto della particolare natura del rapporto nonché della diversa capacità di “resistenza” che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso, assumendo rilievo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda, cioè, in misura considerevole, l'interesse della parte che recede dal rapporto, tanto da non consentire la sua prosecuzione, anche provvisoria. Il giudice di prime cure ha desunto dall'istruttoria che l'inadempimento del avesse i requisiti Pt_1 in parola trattandosi della violazione reiterata di molteplici disposizioni contrattuali e di grave portata tanto incrinare definitivamente la fiducia alla base del rapporto. A questa valutazione ritiene di aderire questa Corte, stante quanto già precisato nella parte motiva che precede. Gli eventi non autorizzati, organizzati con le modalità già descritte non sono inquadrabili quali eventi occasionali e di scarsa rilevanza nell'economia del rapporto. Essi, infatti, piuttosto che costituire mere negligenze o inavvertenze, si inseriscono in una strategia operativa adottata dal Pt_1 e dagli altri capi area, tra l'altro caratterizzata da pervicacia attestata dalla prosecuzione delle condotte indebite anche nel periodo successivo alle rimostranze di come dimostrato dal seguitare CP_1 dell'organizzazione delle serate da parte dei quattro capi area nonostante il divieto imposto da e CP_2 le rassicurazioni da loro fornite: “riguardo alle tue indicazioni verranno seguite alla lettera ” (mail del 5.5.20). Anche i contatti diretti e parimenti non autorizzati con il testimonial si Testimone_1 inseriscono nella medesima linea operativa volta in buona sostanza ad operare in “autonomia” in territorio nazionale soppiantando nonostante essa- come indicato anche nelle CP_1 premesse del Manuale operativo - dovesse essere nel territorio italiano l'unica referente della casa madre. Ebbene dette condotte possono ragionevolmente ascriversi nell'ambito di inadempimenti tali da compromettere considerevolmente la fiducia e l'interesse di alla prosecuzione del CP_1 rapporto. Ciò a maggior ragione se si tiene conto della valenza che il rapporto fiduciario assume nel concreto rapporto in essere.
pagina 10 di 12 In tema di contratto di agenzia, per certi aspetti connotato da una minore flessibilità e autonomia rispetto al presente, la giurisprudenza ha affermato come per la valutazione della gravità della condotta ai fini del recesso ex art. 2119 co. 1 c.c. debba tenersi presente la valenza che in esso riveste il rapporto di fiducia. Essa afferma infatti che “in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza secondo una valutazione rimessa al giudice di merito […]”(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29290 del 12/11/2019, Rv. 655854 - 01) Né colgono nel segno le considerazioni svolte dall'appellante circa l'assenza di conseguenze dannose per , posto che ai fini del recesso per giusta causa non è necessaria la allegazione e CP_1 prova che l'inadempienza abbia determinato un vero e proprio danno patrimoniale immediato e risarcibile in capo al preponente e un corrispondente vantaggio o guadagno del promoter, posto che ciò che rileva è che le mancanze contestate siano suscettibili di ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto sì da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del detto rapporto Quanto poi alla violazione dell'art. 8 del contratto di procacciamento (che statuisce l'obbligo di rispettare il periodo di ripensamento di giorni 30 dopo la segnalazione scritta delle eventuali inadempienze del procacciatore per consentirgli di porvi rimedi) nonché alla supposta incompatibilità tra l'attivazione del recesso per giusta causa (che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto) e gli accadimenti successivi che hanno invece visto la continuazione dell'attività professionale del la complessiva valutazione della vicenda consente di ritenere entrambi gli Pt_1 argomenti infondati. La condotta delle parti successiva alla segnalazione scritta del 21.5. 2020 è stata caratterizzata dallo scambio di missive nel tentativo di ottenere dal un rinnovato impegno al rispetto degli Pt_1 obblighi;
come bene osserva l'appellato, il decorso del tempo tra la prima missiva del 21.05.2020 e la seconda del 20.07.2020, che segnava l'esito infausto di detto tentativo consente di ritenere rispettato ed anzi superato il termine di 30 giorni di cui all'art. 8 del contratto. Neppure può ritenersi che l'impossibilità di prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, sia stata smentita dalla stessa condotta di che “ha autorizzato la prosecuzione dell'attività riconoscendo CP_1 le relative provvigioni (dirette) per gli affari procacciati”: il pagamento della provvigioni non ha la inequivoca valenza di mantenuta/ rinnovata ricostituzione della fiducia e ciò sia in ragione delle caratteristiche del rapporto (non è dato neppure sapere se si tratti di provvigioni relative a rapporti con clienti già un corso al momento del recesso e solo “finalizzati” successivamente ovvero iniziati ex novo), sia in ragione del fatto che aveva richiesto un rinnovato impegno del al CP_1 Pt_1 rispetto del codice di comportamento dell'azienda (v lettera del 5.6.2020) nel mentre non vi sono stati congruenti riscontri del in detto senso, pretendendo anzi egli per contro che venisse Pt_1 convocata “ una call conference per gli opportuni chiarimenti al fine di fissare precise regole di condotta” (v lettera del 9.6.2020) laddove dette regole erano già dettate dal Manuale Operativo. L'appello va dunque conclusivamente rigettato e la sentenza di primo grado confermata. A detto rigetto segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile complessità media. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante il cui appello è stato rigettato, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
P.Q.M
La Corte d'Appello di Trento,
pagina 11 di 12 definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza numero n. Parte_1 831/2024 del 29.08.2024 del Tribunale di Trento;
1) rigetta l'appello confermando l'appellata sentenza;
2) condanna alla rifusione a controparte delle spese processuali del presente grado di Parte_1 giudizio che si liquidano in Euro 12.156,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, C.p.a. ed I.v.a., se dovuta, come per legge Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025
La Presidente rel. est.
Dott. Liliana Guzzo
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