Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/1987, n. 9172
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Sentenza 11 dicembre 1987

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Ai sensi dell'art. 1 L. 26 gennaio 1961, n. 29, anche sulla soprattassa, avente natura di prestazione integrativa dell'imposta, sono dovuti gli interessi con decorrenza dal verificarsi del fatto generatore, ancorche' non sia stata a quel momento liquidata. Nella specie vi e' stato ritardo oltre che nel pagamento dell'imposta principale, anche nel pagamento della soprattassa, la quale era dovuta gia' all'atto della registrazione tardiva della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/1987, n. 9172
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9172
    Data del deposito : 11 dicembre 1987

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