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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 1472/2022
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 12 maggio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 10 giugno 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1472/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.1, c.p.c.
PROMOSSA DA
c.f. e P.VA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Claudia Bruno ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice-opponente
CONTRO quale CONCESSIONARIO DELLA Controparte_1
RISCOSSIONE Controparte_2
in persona del legale rapp.te p. t.
[...] CP_3
con sede in Grumo Nevano (Na) Piazza Cirillo n. 5, codice
[...]
fiscale n. e Partita VA n. rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Sebastiano Piscopo ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta-opposta
NONCHE' CONTRO
in persona del suo Controparte_4
Presidente e legale rappresentante con sede in Torre del CP_5
Greco al Corso Vittorio Emanuele 99/100 "Palazzo Valle longa" n. di
Pag. 2 iscrizione all'Albo delle Banche 4708.4.0, C.F. , P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Falanga Francesco ed elettivamente domiciliata come in atti
litisconsorte necessario con sede legale in Roma, Viale Europa n. Controparte_6
190, iscritta nel Registro delle imprese di Roma con REA 842633, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale P.IVA_5 P.IVA_6
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Silipo, ed elettivamente domiciliata come in atti
litisconsorte necessario
in persona del Sindaco e legale Controparte_7
rapp.te p.t..
convenuto-opposto contumace
C.F.: ) in persona del suo legale Controparte_8 P.IVA_7
rappresentante pro tempore;
P.VA ) in persona Controparte_9 P.IVA_8
del suo legale rappresentante pro tempore;
(P.VA ) in persona del suo legale Controparte_10 P.IVA_9
rappresentante pro tempore;
P.VA in persona del suo Controparte_11 P.IVA_10
legale rappresentante pro tempore;
P.VA ) in persona del suo Controparte_12 P.IVA_11
legale rappresentante pro tempore;
(P.VA ) in Controparte_13 P.IVA_12
persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.VA ) Controparte_14 P.IVA_13
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
(P.VA ) in Controparte_15 P.IVA_14
persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Pag. 3 (P.VA ) in persona del suo legale Controparte_16 P.IVA_15
rappresentante pro tempore;
(P.VA ) in persona del suo legale Controparte_17 P.IVA_16
rappresentante pro tempore;
(P.VA in persona del suo Controparte_18 P.IVA_17
legale rappresentante pro tempore;
litisconsorti necessari contumaci
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice proponeva opposizione all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 9 R.D. n.
639/1910 e art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, notificato in data 05/10/2022 ad istanza della per conto del Controparte_1 Controparte_7 evidenziando che non risultava essere stato mai notificato il “Verbale n.
6886/2016 del 03/05/2016 targa EN546HV articolo 142 “ di competenza del e che lo stesso risultava presuntamente Controparte_7
notificato il 20/10/2016 e, in ogni caso, sottolineava che il diritto alla riscossione risultava prescritto essendo stata notificata l'intimazione ad adempiere in data 13/04/2022, dunque oltre 5 anni dopo la presunta notificazione del verbale, che si asserisce avvenuta in data 20/10/2016.
Eccepiva, altresì, che alla data del 03/05/2016, la Parte_1
non era più neanche titolare del veicolo targato EN546HV
[...]
cui si attribuisce la violazione del Codice della Strada ex art. 142.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda l' atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 9 R.D. n. 639/1910 e art. 72 bis D.P.R. n.
602/1973, notificato in data 05/10/2022 ad istanza della Controparte_1
quale concessionaria del per i motivi indicati Controparte_7 CP_7 in parte narrativa;
2) nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia
Pag. 4 del pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 9 R.D. n.
639/1910 e art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 notificato il 05/10/2022, dichiarando che la quale concessionaria del Controparte_1 CP_7
non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti
[...] CP_7 dell'odierna opponente per nullità del titolo esecutivo od, in ogni caso, per intervenuta prescrizione;
3) condannare, altresì, i convenuti, solidalmente o anche disgiuntamente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di farne anticipo”.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'improcedibilità Controparte_1 dell'opposizione per essere stata introdotta nella forma di cui all'art. 615,
c. 1, c.p.c. in luogo della necessaria forma prevista dal secondo comma del medesimo articolo e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione e, non da ultimo, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle eccezioni relative al verbale posto alla base della pretesa creditoria.
Si costituivano in giudizio anche e la Controparte_6 [...]
terzi pignorati, che eccepivano Controparte_4
l'assoluta carenza di interesse rispetto alla controversia.
Il giudice con ordinanza del 24/11/2023 non riteneva sussistenti i presupposti per dichiarare la sospensione dell'esecuzione e, dichiarata la contumacia “di tutti i convenuti diversi da CP_1 CP_6
e ”, fissava ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. Controparte_4
udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 12 maggio 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va evidenziato che la speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti
Pag. 5 presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi la disciplina ordinaria del processo esecutivo (ex multis, Cass., 30/09/2021,
n. 26549).
Orbene, applicandosi la disciplina ordinaria del processo esecutivo l'opposizione, essendo iniziata l'esecuzione, andava avanzata nelle forme di cui all'art. 615, c. 2, c.p.c. ovvero con ricorso al giudice dell'esecuzione.
L'opposizione avanzata nelle forme di cui all'art., 615, c 1, c.p.c. risulta nulla, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga tempestivamente nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche a richiesta dell'opponente (ex multis, Cass., n. 25170/2018).
Laddove ciò non avvenga, come nel caso di specie, la nullità comporta l'improcedibilità della opposizione.
In particolare, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive
(successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione
(ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619,
c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario. La sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della
Pag. 6 domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (ex multis, Cass., 11 ottobre 2018, n. 25170).
Alla luce di tanto, l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento
[...]
ex art. 9 R.D. n. 639/1910 e art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, notificato in data 05/10/2022 ad istanza della quale concessionaria Controparte_1
Co del Comune va dichiarata improcedibile. CP_7
La decisione in ordine alla improcedibilità assorbe ogni ulteriore questione in fatto ed in diritto.
Tenuto conto della natura dell'esecuzione e degli oscillamenti giurisprudenziali in merito, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1472/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro, 10 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
SEZIONE CIVILE
R.G. 1472/2022
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 12 maggio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 10 giugno 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1472/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.1, c.p.c.
PROMOSSA DA
c.f. e P.VA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Claudia Bruno ed elettivamente domiciliata come in atti
attrice-opponente
CONTRO quale CONCESSIONARIO DELLA Controparte_1
RISCOSSIONE Controparte_2
in persona del legale rapp.te p. t.
[...] CP_3
con sede in Grumo Nevano (Na) Piazza Cirillo n. 5, codice
[...]
fiscale n. e Partita VA n. rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Sebastiano Piscopo ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta-opposta
NONCHE' CONTRO
in persona del suo Controparte_4
Presidente e legale rappresentante con sede in Torre del CP_5
Greco al Corso Vittorio Emanuele 99/100 "Palazzo Valle longa" n. di
Pag. 2 iscrizione all'Albo delle Banche 4708.4.0, C.F. , P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Falanga Francesco ed elettivamente domiciliata come in atti
litisconsorte necessario con sede legale in Roma, Viale Europa n. Controparte_6
190, iscritta nel Registro delle imprese di Roma con REA 842633, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale P.IVA_5 P.IVA_6
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra
Silipo, ed elettivamente domiciliata come in atti
litisconsorte necessario
in persona del Sindaco e legale Controparte_7
rapp.te p.t..
convenuto-opposto contumace
C.F.: ) in persona del suo legale Controparte_8 P.IVA_7
rappresentante pro tempore;
P.VA ) in persona Controparte_9 P.IVA_8
del suo legale rappresentante pro tempore;
(P.VA ) in persona del suo legale Controparte_10 P.IVA_9
rappresentante pro tempore;
P.VA in persona del suo Controparte_11 P.IVA_10
legale rappresentante pro tempore;
P.VA ) in persona del suo Controparte_12 P.IVA_11
legale rappresentante pro tempore;
(P.VA ) in Controparte_13 P.IVA_12
persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.VA ) Controparte_14 P.IVA_13
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
(P.VA ) in Controparte_15 P.IVA_14
persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Pag. 3 (P.VA ) in persona del suo legale Controparte_16 P.IVA_15
rappresentante pro tempore;
(P.VA ) in persona del suo legale Controparte_17 P.IVA_16
rappresentante pro tempore;
(P.VA in persona del suo Controparte_18 P.IVA_17
legale rappresentante pro tempore;
litisconsorti necessari contumaci
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice proponeva opposizione all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 9 R.D. n.
639/1910 e art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, notificato in data 05/10/2022 ad istanza della per conto del Controparte_1 Controparte_7 evidenziando che non risultava essere stato mai notificato il “Verbale n.
6886/2016 del 03/05/2016 targa EN546HV articolo 142 “ di competenza del e che lo stesso risultava presuntamente Controparte_7
notificato il 20/10/2016 e, in ogni caso, sottolineava che il diritto alla riscossione risultava prescritto essendo stata notificata l'intimazione ad adempiere in data 13/04/2022, dunque oltre 5 anni dopo la presunta notificazione del verbale, che si asserisce avvenuta in data 20/10/2016.
Eccepiva, altresì, che alla data del 03/05/2016, la Parte_1
non era più neanche titolare del veicolo targato EN546HV
[...]
cui si attribuisce la violazione del Codice della Strada ex art. 142.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda l' atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 9 R.D. n. 639/1910 e art. 72 bis D.P.R. n.
602/1973, notificato in data 05/10/2022 ad istanza della Controparte_1
quale concessionaria del per i motivi indicati Controparte_7 CP_7 in parte narrativa;
2) nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia
Pag. 4 del pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 9 R.D. n.
639/1910 e art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 notificato il 05/10/2022, dichiarando che la quale concessionaria del Controparte_1 CP_7
non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti
[...] CP_7 dell'odierna opponente per nullità del titolo esecutivo od, in ogni caso, per intervenuta prescrizione;
3) condannare, altresì, i convenuti, solidalmente o anche disgiuntamente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di farne anticipo”.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'improcedibilità Controparte_1 dell'opposizione per essere stata introdotta nella forma di cui all'art. 615,
c. 1, c.p.c. in luogo della necessaria forma prevista dal secondo comma del medesimo articolo e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione e, non da ultimo, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle eccezioni relative al verbale posto alla base della pretesa creditoria.
Si costituivano in giudizio anche e la Controparte_6 [...]
terzi pignorati, che eccepivano Controparte_4
l'assoluta carenza di interesse rispetto alla controversia.
Il giudice con ordinanza del 24/11/2023 non riteneva sussistenti i presupposti per dichiarare la sospensione dell'esecuzione e, dichiarata la contumacia “di tutti i convenuti diversi da CP_1 CP_6
e ”, fissava ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. Controparte_4
udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 12 maggio 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va evidenziato che la speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti
Pag. 5 presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi la disciplina ordinaria del processo esecutivo (ex multis, Cass., 30/09/2021,
n. 26549).
Orbene, applicandosi la disciplina ordinaria del processo esecutivo l'opposizione, essendo iniziata l'esecuzione, andava avanzata nelle forme di cui all'art. 615, c. 2, c.p.c. ovvero con ricorso al giudice dell'esecuzione.
L'opposizione avanzata nelle forme di cui all'art., 615, c 1, c.p.c. risulta nulla, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga tempestivamente nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche a richiesta dell'opponente (ex multis, Cass., n. 25170/2018).
Laddove ciò non avvenga, come nel caso di specie, la nullità comporta l'improcedibilità della opposizione.
In particolare, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive
(successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione
(ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619,
c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario. La sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della
Pag. 6 domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (ex multis, Cass., 11 ottobre 2018, n. 25170).
Alla luce di tanto, l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento
[...]
ex art. 9 R.D. n. 639/1910 e art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, notificato in data 05/10/2022 ad istanza della quale concessionaria Controparte_1
Co del Comune va dichiarata improcedibile. CP_7
La decisione in ordine alla improcedibilità assorbe ogni ulteriore questione in fatto ed in diritto.
Tenuto conto della natura dell'esecuzione e degli oscillamenti giurisprudenziali in merito, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1472/2022, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro, 10 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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