TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32358/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FONDACARO BRUNO e dell'avv. BERTOLINO ALESSANDRA ( VIA C.F._2
AGNELLO, 12 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO presso il difensore avv. FONDACARO BRUNO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
FONDACARO BRUNO e dell'avv. BERTOLINO ALESSANDRA ( VIA C.F._2
AGNELLO, 12 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANOpresso il difensore avv. FONDACARO BRUNO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONDACARO Parte_3 P.IVA_1
BRUNO e dell'avv. BERTOLINO ALESSANDRA VIA AGNELLO, 12 C.F._2
20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO, presso il difensore avv. FONDACARO BRUNO
ATTORE
contro
:
, QUALE MANDATARIA, _1 Controparte_2
(ora (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. SIMONE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA G. SERBELLONI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. SIMONE GIOVANNI
pagina 1 di 12 CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024:
, : Parte_3 Parte_1 Parte_2
in via pregiudiziale, in rito:
1) per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare la nullità per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418, primo comma, c.p.c., costituita dall'art. 2, sesto comma, l. n. 130/1999, ovvero per illiceità del suo oggetto ex art. 1418, secondo comma e 1346 c.c. della procura speciale che sarebbe stata conferita da a _1 [...]
(già in data 14 giugno 2019 (a rogito Controparte_3 Controparte_2 del notaio dott.ssa rep. 11.702 - racc. 5.634) e conseguentemente Persona_1 accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale;
in via principale, di merito:
2) revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 9784/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 22 maggio 2021 a esito del procedimento monitorio sub n. 12297/2021 R.G., per i motivi esposti e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai signori , e da Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di Parte_3 [...]
e di in persona del legale rappresentante p.t., per Controparte_2 _1 tutte le ragioni esposte in atti;
in via istruttoria:
3) disporre consulenza tecnica d'ufficio, sottoponendo al nominando consulente tecnico il quesito indicato da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (§ 3); in ogni caso: 4) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 12 QUALE MANDATARIA, _1 Controparte_2
(ora : Controparte_3
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le avverse domande, formulate, tanto in via preliminare e/o pregiudiziale, quanto nel merito e in via subordinata e/o riconvenzionale, siccome infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso spiegata;
- confermare il Decreto Ingiuntivo n. 9784/2021, RG. 12297/21, e, per l'effetto, condannare e i signori e Parte_3 Parte_2 [...]
, al pagamento della somma di €.1.288.383,13.=, ovvero della Parte_1 maggiore o minore somma che verrà accertata in corso in causa, oltre interessi ai tassi convenzionali pattuiti ed ingiunti dal dovuto al saldo effettivo e spese del procedimento monitorio, come liquidate, oltre oneri di legge;
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate da e dai sig.ri e Parte_3 Parte_2 [...]
e qualora venga accertata e dichiarata la nullità del contratto di Parte_1 mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., disporre, ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conversione del contratto di mutuo fondiario, in mutuo ipotecario ordinario;
Con rifusione di spese e compensi professionali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, (ora Controparte_2 Controparte_3
, quale mandataria di ha chiesto a questo Tribunale
[...] _1 di ingiungere alla società (debitrice principale) e ai signori Parte_3 [...]
e quali fideiussori, il pagamento, in suo Parte_1 Parte_2 favore, della somma di € 1.288.383,13 oltre interessi e spese. A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha allegato:
- che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999,
BA PM s.p.a. ha ceduto in favore di una serie di crediti _1
pagina 3 di 12 classificati a sofferenza tra i quali vi sono quelli derivanti dal saldo debitore del mutuo ipotecario del 10.12.2009, racc. 6525 e rep. 11015 e dal saldo debitore del mutuo ipotecario dell'8.03.2012 rep. 13028 e racc. 8121, mutui entrambi concessi in favore della società Parte_3
- che detta cessione è stata pubblicata sula Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 5.01.2019 (doc. 5 e 6);
- che con procura speciale a rogito del Notaio Dott.ssa di Roma Persona_2 del 14.06.2019 (doc. 1) ha conferito mandato a _1 [...] per la gestione e il recupero dei crediti relativi alla predetta Controparte_2 cessione;
- che, in definitiva, e per essa è _1 Controparte_2 creditrice nei confronti di della somma complessiva di € Parte_3
1.288.383,13, oltre interessi e spese, come si evince dai documenti depositati sub doc. 6, 7 e 9;
- che i signori e si sono costituiti Parte_1 Parte_2 fideiussori – per il contratto di mutuo n. 5845836 del 10.12.2009 sino all'importo massimo di 1.440.000,00 e per il contratto di mutuo n. 5868776 del 8.03.2012 sino all'importo massimo di 648.000,00 – per le obbligazioni di pagamento assunte dalla società nei confronti della allora Banca RE di Milano (oggi Parte_3
BA PM s.p.a.);
- che, nonostante l'intimazione di pagamento inviata dalla banca (doc. 10), né il debitore principale né i fideiussori hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto;
- che pertanto si è vista costretta ad agire in giudizio per ottenere _1 il soddisfacimento del proprio credito.
In data 21.04.2021, questo Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo nr. 9784/2021, con il quale ha ingiunto a e Parte_3 Parte_2 [...]
di pagare in favore di entro quaranta Parte_1 Controparte_2 giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 1.288.383,13 oltre interessi e spese.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_3 [...]
e hanno contestato nel merito la pretesa di Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 12 parte ricorrente e hanno richiesto la revoca del suddetto decreto. In particolare, gli stessi hanno allegato:
- la carenza di legittimazione attiva di perché non vi è prova che il credito CP_1 oggetto di causa sia compreso nella lista dei crediti oggetto di cessione;
- la carenza di legittimazione attiva di perché dall'avviso Controparte_2 pubblicato in Gazzetta ufficiale si evince che il soggetto incaricato alla riscossione dei crediti è BA PM S.p.A;
- la nullità dei contratti di mutuo fondiario per superamento del limite previsto dall'art. 38, secondo comma, TUB e dalla circolare CICR del 22 aprile 1995;
- che i medesimi contratti, qualificabili anche come mutui di scopo, sarebbero nulli per difetto di causa concreta, in quanto le somme erogate sono state utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria pregressa e non per il dichiarato scopo della
“realizzazione del programma di investimento indicato nella richiesta stessa”;
- l'indeterminatezza dei tassi di interesse ex 117 TUB, di cui non sarebbe stata identificata la periodicità, né la natura (TAN o TAE);
- che entrambi i finanziamenti sarebbero stati regolati in un conto corrente “che presenta pattuizioni sicuramente invalide in materia di interessi ultralegali, di capitalizzazione degli interessi, di commissioni di massimo scoperto e di spese” con conseguente inesistenza della pretesa creditoria e liberazione sia della società sia dei fideiussori;
- la nullità totale delle fideiussioni prestate da e Parte_2 [...]
perché contengono le clausole di rinuncia al termine ex art.1957 c.c. e Parte_1 di sopravvivenza (art.12 lett. e) e f) che ricalcano clausole 6 e 8 del modello predisposto dall'ABI già censurato dalla Banca di Italia per contrasto con la disciplina antitrust art.2 comma 2 lett. a) L. n.287/1990;
- nel caso in cui venisse riconosciuta la sola nullità parziale delle fideiussioni, sarebbe maturata la decadenza della Banca che ha completamente omesso di proporre le sue istanze verso il debitore principale nel termine di sei mesi previsto dall'art.1957 c.c.;
- si sarebbe verificata la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'at.1956 c.c. poiché la Banca ha agito in violazione della buona fede, continuando a concedere credito alla società pur in assenza di idonee garanzie patrimoniali, così aggravandone la situazione economica;
- in ogni caso, non vi sarebbe prova idonea prova del credito azionato per l'omessa produzione di tutti gli estratti conto relativi ai movimenti del contro corrente nel corso del rapporto;
pagina 5 di 12 - il credito sarebbe quantomeno parzialmente inesigibile in relazione alle rate non ancora scadute.
Conclusivamente, gli attori opponenti hanno chiesto, in via preliminare, di respingere l'eventuale istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Nel merito, di revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e di accertare e dichiarare che nulla è dagli stessi dovuto nei confronti di Controparte_2 nella sua qualità di mandataria di _1
(ora . in qualità di Controparte_2 Controparte_3 mandataria di si è costituita in giudizio contestando integralmente _1 quanto ex adverso dedotto. In sintesi, la stessa ha allegato:
- che sussiste la legittimazione attiva di in quanto la titolarità del _1 credito in capo alla stessa è provata dall'avviso della cessione in blocco ex art.58
TUB pubblicato Gazzetta Ufficiale e dalla dichiarazione specifica di cessione della banca cedente (doc.5 monitorio);
- che non sussiste la nullità dei contratti di mutuo fondiario per superamento della soglia prevista dall'art. art.38 TUB, in quanto tale norma non è inderogabile;
- che non è fondata l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa concreta, non essendo sufficiente la sola indicazione della destinazione della somma per qualificare il contratto come mutuo di scopo;
- che i contratti di mutuo indicano espressamente il tasso di interesse applicato e che in ogni caso la contestazione sul punto è generica;
- che è altresì generica, oltre che non pertinente nel presente giudizio, ogni doglianza relativa ai rapporti di conto corrente sui quali sono state accreditate le somme mutuate;
- che le fideiussioni sono valide in quanto non vi è prova di una perdurante intesa anticoncorrenziale e, in ogni caso, BA PM ha comunque agito nel rispetto dei termini di cui all'art.1957 c.c. mediante l'inoltro della diffida di pagamento (doc.10 del fascicolo monitorio);
- che è infondata e non provata la dedotta violazione dell'art.1956 c.c., sia nel suo profilo oggettivo (concessioni di ulteriore credito alla società) sia soggettivo
(conoscenza delle condizioni da parte del creditore);
pagina 6 di 12 - che inoltre i fideiussori sono gli unici soci della ne è Parte_3 Parte_2 anche amministratore unico) e su entrambi grava specifico obbligo di informarsi in merito alle condizioni economiche del soggetto garantito (art. 12 lettera d contratto di fideiussione);
- il credito è ampiamente provato dai documenti prodotti in giudizio (contratti di mutuo, atti di erogazione delle somme, piani di ammortamento).
Conclusivamente, parte opposta ha chiesto, in via preliminare di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In via principale, nel merito, di respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo e di confermarlo integralmente. In via subordinata, qualora venisse accertata e dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., di disporre, ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conversione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del
19.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
*** L'opposizione al decreto ingiuntivo non merita accoglimento.
Le numerose doglianze allegate da parte attrice opponente sono prive di fondamento. Prendendole in esame singolarmente, si osserva quanto segue. 1) Sussiste la legittimazione attiva di Parte opposta ha prodotto in _1 giudizio l'avviso della cessione in blocco ex art.58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e la specifica dichiarazione della banca cedente di avvenuta cessione del credito. Tale dichiarazione, come di recente chiarito dalla Corte di Appello di
Milano, “rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad on avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (Sent., 24/01/2023, n. 220). La produzione in giudizio dei predetti documenti costituisce prova idonea della titolarità del credito in capo a rendendo superflua la produzione del contratto di _1 cessione tra BA PM e la stessa _1
pagina 7 di 12 2) (ora ), mandataria di Controparte_2 Controparte_3
è legittimata ad agire in giudizio in forza della procura speciale _1 notarile prodotta in atti ed è altresì legittimata, in forza della medesma procura, alla gestione e al recupero dei crediti relativi alla predetta cessione in blocco.
La circostanza che dall'avviso di cessione emergerebbe che soggetto incaricato alla riscossione dei crediti sia BA PM S.p.A è irrilevante. è _1 titolare del credito oggetto di causa ed in quanto tale ha facoltà di nominare un ulteriore rappresentante come destinatario del pagamento a lui dovuto (art. 1188
c.c.). Gli attori opponenti, in qualità di debitori, sono tenuti a pagare quanto dovuto al creditore od al soggetto da lui incaricato, senza possibilità di sollevare eccezioni sul punto.
Infine, l'eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di
[...]
, quale mandataria di per mancata Controparte_2 _1 iscrizione di (società veicolo e special servicer della Controparte_2 cartolarizzazione di nell'elenco ex art.106 TUB, con conseguente _1 nullità del mandato e della procura conferiti da è smentita dalla _1 recente ordinanza della Suprema Corte n.7243 del 18/03/2024 secondo la quale “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.”.
3) Non sussiste la nullità dei contratti di mutuo fondiario in caso di superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 co. 2 TUB. Le Sezioni Unite, intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale generatosi sul tema, hanno definitivamente chiarito che “ In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del
pagina 8 di 12 contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. Sez. U. n.
33719/2022).
4) È infondata la doglianza relativa alla nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa concreta. Gli attori opponenti sostengono che i contratti di mutuo oggetto di causa siano qualificabili come mutui di scopo e sarebbero nulli in quanto le somme erogate sono state utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria pregressa e non per il dichiarato scopo della “realizzazione del programma di investimento indicato nella richiesta stessa”.
Ora, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art.
1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (Cass. ordinanza n. 15695 del 05/06/2024). Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, dal momento che i contratti di mutuo oggetto di causa non contengono una clausola simile a quella descritta nella massima, si ritiene che tali contratti non siano qualificabili come mutui di scopo, ma come semplici mutui fondiari. Ne discende l'inconferenza della suddetta eccezione.
5) Affatto generica, oltre che in contrasto con quanto emerge dai contratti mutuo prodotti, la censura relativa all'asserita indeterminatezza dei tassi di interesse previsti nei contratti, di cui non sarebbe stata identificata la periodicità, nè la natura pagina 9 di 12 (TAN o di TAE). Parimenti generiche, oltre che inconferenti, le censure (presenza di interessi ultralegali, capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto) relative ai rapporti di conto corrente su cui sono stati regolati i finanziamenti.
6) È infondata la doglianza relativa alla nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti da e . Parte_2 Parte_1
Sul punto, occorre innanzitutto precisare come non sussista nel caso di specie la necessità di rimessione al Collegio della decisione poiché la censura di nullità è stata formulata dall'opponente soltanto in via di eccezione riconvenzionale e non come domanda principale. Infatti, come chiarito dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza nr. 96/2024 resa in data 16.1.24 – in ossequio all'orientamento espresso dalla recente pronuncia della Suprema Corte nr. 3248/2023 del 2.2.23 – la competenza viene radicata in capo alla Sezione specializzata in materia di imprese ove la questione relativa alla nullità della fideiussione venga formulata in via di azione e non quale semplice eccezione di merito da decidere incidentalmente.
Nel caso di specie l'opponente non ha formulato specifica domanda di accertamento della nullità della fideiussione, pertanto, il presente giudizio non rientra tra le controversie da decidere collegialmente ai sensi dell'art. 50 bis n. 3
c.p.c.
Ciò premesso, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno escluso la nullità totale dei contratti di fideiussione omnibus stipulati “a valle” di intese dichiarate nulle in quanto restrittive della concorrenza, optando per la soluzione della nullità parziale: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. (Cass. S.U. n.41994/2021).
Nel caso di specie, le fideiussioni sono state stipulate in epoca successiva (2009 e
2012) rispetto all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca
d'Italia nel 2005 con il provvedimento n. 55. Per le fideiussioni stipulate negli anni pagina 10 di 12 successivi al 2005 è onere del fideiussore fornire prova di una perdurante intesa anticoncorrenziale da cui possa derivare la nullità dei contratti stipulati a valle di tale intesa. Tale prova non è stata in alcun modo fornita dagli attori opponenti. Si consideri inoltre che le fideiussioni oggetto di causa sono specifiche e non omnibus, con conseguente loro estraneità al perimetro del provveidmento della Banca di
Italia e delle Sezioni Unite, e che risulta altresì documentata la tempestiva iniziativa assunta dalla creditrice nel rispetto dell'art.1957 c.c. (doc.10 del fascicolo monitorio)
7) Risulta infondata la doglianza relativa alla violazione dell'art.1956 c.c..
Gli attori opponenti sostengono che si sia verificata la liberazione dalla garanzia, ai sensi dell'art.1956 c.c., per i signori e Parte_2 Parte_1
poiché la Banca avrebbe, senza la loro autorizzazione, fatto credito alla
[...] società debitrice pur conoscendo l'aggravamento delle sue Parte_3 condizioni economiche che ne avrebbero reso notevolmente difficile il soddisfacimento. La previsione invocata dagli opponenti, tuttavia, è relativa alle garanzie rilasciate per obbligazioni future ed è volta ad impedire che il creditore, confidando nella solvibilità del garante, prosegua nel fare credito al debitore anche qualora emergano elementi tali da farne ritenere altamente probabile la non solvibilità.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956
c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (tra le tante Cass. civ. n. 34685 del 2022; Cass. civ. n. 26947 del 2021; Cass. civ. n. 23422 del 2016;
Cass. civ. n. 2524 del 2006).
Nel caso di specie la garanzia è prestata specificamente per due contratti di mutuo dei quali, sin dal momento della loro conclusione, erano note tutte le condizioni: la fattispecie in esame è pertanto estranea all'ambito di operatività della norma invocata dagli opponenti, in quanto i contratti di mutuo garantiti da Parte_2
e non prevedevano obbligazioni future ma
[...] Parte_1
pagina 11 di 12 obbligazioni attuali, sebbene con pagamento differito alla scadenza delle singole rate.
8) La documentazione già prodotta in sede monitoria, unitamente alle produzioni effettuate con gli atti del presente giudizio (contratti di mutuo, atti di erogazione delle somme, estratti conto e i piani di ammortamento) è ampiamente idonea e sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito e la sua entità.
Conclusivamente, ha fornito prova idonea della titolarità del credito _1 oggetto di causa, credito che risulta provato nell'an e nel quantum. Le numerose doglianze sollevate dagli opponenti risultano infondate e pertanto l'opposizione al decreto ingiuntivo non merita accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_3 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 9784/2021 – n. RG Parte_1
12297/2021 che dichiara definitivamente esecutivo.
- condanna e al Parte_3 Parte_2 Parte_1 pagamento, in solido fra loro, in favore di delle spese del presente _1 giudizio che si liquidano in complessivi € 29.154,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva. Milano 1 aprile 2025
Milano, 1 aprile 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32358/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FONDACARO BRUNO e dell'avv. BERTOLINO ALESSANDRA ( VIA C.F._2
AGNELLO, 12 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO presso il difensore avv. FONDACARO BRUNO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
FONDACARO BRUNO e dell'avv. BERTOLINO ALESSANDRA ( VIA C.F._2
AGNELLO, 12 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANOpresso il difensore avv. FONDACARO BRUNO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONDACARO Parte_3 P.IVA_1
BRUNO e dell'avv. BERTOLINO ALESSANDRA VIA AGNELLO, 12 C.F._2
20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO, presso il difensore avv. FONDACARO BRUNO
ATTORE
contro
:
, QUALE MANDATARIA, _1 Controparte_2
(ora (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv. SIMONE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA G. SERBELLONI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. SIMONE GIOVANNI
pagina 1 di 12 CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024:
, : Parte_3 Parte_1 Parte_2
in via pregiudiziale, in rito:
1) per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare la nullità per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418, primo comma, c.p.c., costituita dall'art. 2, sesto comma, l. n. 130/1999, ovvero per illiceità del suo oggetto ex art. 1418, secondo comma e 1346 c.c. della procura speciale che sarebbe stata conferita da a _1 [...]
(già in data 14 giugno 2019 (a rogito Controparte_3 Controparte_2 del notaio dott.ssa rep. 11.702 - racc. 5.634) e conseguentemente Persona_1 accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale;
in via principale, di merito:
2) revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 9784/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 22 maggio 2021 a esito del procedimento monitorio sub n. 12297/2021 R.G., per i motivi esposti e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai signori , e da Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di Parte_3 [...]
e di in persona del legale rappresentante p.t., per Controparte_2 _1 tutte le ragioni esposte in atti;
in via istruttoria:
3) disporre consulenza tecnica d'ufficio, sottoponendo al nominando consulente tecnico il quesito indicato da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (§ 3); in ogni caso: 4) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 12 QUALE MANDATARIA, _1 Controparte_2
(ora : Controparte_3
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le avverse domande, formulate, tanto in via preliminare e/o pregiudiziale, quanto nel merito e in via subordinata e/o riconvenzionale, siccome infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso spiegata;
- confermare il Decreto Ingiuntivo n. 9784/2021, RG. 12297/21, e, per l'effetto, condannare e i signori e Parte_3 Parte_2 [...]
, al pagamento della somma di €.1.288.383,13.=, ovvero della Parte_1 maggiore o minore somma che verrà accertata in corso in causa, oltre interessi ai tassi convenzionali pattuiti ed ingiunti dal dovuto al saldo effettivo e spese del procedimento monitorio, come liquidate, oltre oneri di legge;
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate da e dai sig.ri e Parte_3 Parte_2 [...]
e qualora venga accertata e dichiarata la nullità del contratto di Parte_1 mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., disporre, ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conversione del contratto di mutuo fondiario, in mutuo ipotecario ordinario;
Con rifusione di spese e compensi professionali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, (ora Controparte_2 Controparte_3
, quale mandataria di ha chiesto a questo Tribunale
[...] _1 di ingiungere alla società (debitrice principale) e ai signori Parte_3 [...]
e quali fideiussori, il pagamento, in suo Parte_1 Parte_2 favore, della somma di € 1.288.383,13 oltre interessi e spese. A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha allegato:
- che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999,
BA PM s.p.a. ha ceduto in favore di una serie di crediti _1
pagina 3 di 12 classificati a sofferenza tra i quali vi sono quelli derivanti dal saldo debitore del mutuo ipotecario del 10.12.2009, racc. 6525 e rep. 11015 e dal saldo debitore del mutuo ipotecario dell'8.03.2012 rep. 13028 e racc. 8121, mutui entrambi concessi in favore della società Parte_3
- che detta cessione è stata pubblicata sula Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 5.01.2019 (doc. 5 e 6);
- che con procura speciale a rogito del Notaio Dott.ssa di Roma Persona_2 del 14.06.2019 (doc. 1) ha conferito mandato a _1 [...] per la gestione e il recupero dei crediti relativi alla predetta Controparte_2 cessione;
- che, in definitiva, e per essa è _1 Controparte_2 creditrice nei confronti di della somma complessiva di € Parte_3
1.288.383,13, oltre interessi e spese, come si evince dai documenti depositati sub doc. 6, 7 e 9;
- che i signori e si sono costituiti Parte_1 Parte_2 fideiussori – per il contratto di mutuo n. 5845836 del 10.12.2009 sino all'importo massimo di 1.440.000,00 e per il contratto di mutuo n. 5868776 del 8.03.2012 sino all'importo massimo di 648.000,00 – per le obbligazioni di pagamento assunte dalla società nei confronti della allora Banca RE di Milano (oggi Parte_3
BA PM s.p.a.);
- che, nonostante l'intimazione di pagamento inviata dalla banca (doc. 10), né il debitore principale né i fideiussori hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto;
- che pertanto si è vista costretta ad agire in giudizio per ottenere _1 il soddisfacimento del proprio credito.
In data 21.04.2021, questo Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo nr. 9784/2021, con il quale ha ingiunto a e Parte_3 Parte_2 [...]
di pagare in favore di entro quaranta Parte_1 Controparte_2 giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 1.288.383,13 oltre interessi e spese.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_3 [...]
e hanno contestato nel merito la pretesa di Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 12 parte ricorrente e hanno richiesto la revoca del suddetto decreto. In particolare, gli stessi hanno allegato:
- la carenza di legittimazione attiva di perché non vi è prova che il credito CP_1 oggetto di causa sia compreso nella lista dei crediti oggetto di cessione;
- la carenza di legittimazione attiva di perché dall'avviso Controparte_2 pubblicato in Gazzetta ufficiale si evince che il soggetto incaricato alla riscossione dei crediti è BA PM S.p.A;
- la nullità dei contratti di mutuo fondiario per superamento del limite previsto dall'art. 38, secondo comma, TUB e dalla circolare CICR del 22 aprile 1995;
- che i medesimi contratti, qualificabili anche come mutui di scopo, sarebbero nulli per difetto di causa concreta, in quanto le somme erogate sono state utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria pregressa e non per il dichiarato scopo della
“realizzazione del programma di investimento indicato nella richiesta stessa”;
- l'indeterminatezza dei tassi di interesse ex 117 TUB, di cui non sarebbe stata identificata la periodicità, né la natura (TAN o TAE);
- che entrambi i finanziamenti sarebbero stati regolati in un conto corrente “che presenta pattuizioni sicuramente invalide in materia di interessi ultralegali, di capitalizzazione degli interessi, di commissioni di massimo scoperto e di spese” con conseguente inesistenza della pretesa creditoria e liberazione sia della società sia dei fideiussori;
- la nullità totale delle fideiussioni prestate da e Parte_2 [...]
perché contengono le clausole di rinuncia al termine ex art.1957 c.c. e Parte_1 di sopravvivenza (art.12 lett. e) e f) che ricalcano clausole 6 e 8 del modello predisposto dall'ABI già censurato dalla Banca di Italia per contrasto con la disciplina antitrust art.2 comma 2 lett. a) L. n.287/1990;
- nel caso in cui venisse riconosciuta la sola nullità parziale delle fideiussioni, sarebbe maturata la decadenza della Banca che ha completamente omesso di proporre le sue istanze verso il debitore principale nel termine di sei mesi previsto dall'art.1957 c.c.;
- si sarebbe verificata la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'at.1956 c.c. poiché la Banca ha agito in violazione della buona fede, continuando a concedere credito alla società pur in assenza di idonee garanzie patrimoniali, così aggravandone la situazione economica;
- in ogni caso, non vi sarebbe prova idonea prova del credito azionato per l'omessa produzione di tutti gli estratti conto relativi ai movimenti del contro corrente nel corso del rapporto;
pagina 5 di 12 - il credito sarebbe quantomeno parzialmente inesigibile in relazione alle rate non ancora scadute.
Conclusivamente, gli attori opponenti hanno chiesto, in via preliminare, di respingere l'eventuale istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Nel merito, di revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e di accertare e dichiarare che nulla è dagli stessi dovuto nei confronti di Controparte_2 nella sua qualità di mandataria di _1
(ora . in qualità di Controparte_2 Controparte_3 mandataria di si è costituita in giudizio contestando integralmente _1 quanto ex adverso dedotto. In sintesi, la stessa ha allegato:
- che sussiste la legittimazione attiva di in quanto la titolarità del _1 credito in capo alla stessa è provata dall'avviso della cessione in blocco ex art.58
TUB pubblicato Gazzetta Ufficiale e dalla dichiarazione specifica di cessione della banca cedente (doc.5 monitorio);
- che non sussiste la nullità dei contratti di mutuo fondiario per superamento della soglia prevista dall'art. art.38 TUB, in quanto tale norma non è inderogabile;
- che non è fondata l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa concreta, non essendo sufficiente la sola indicazione della destinazione della somma per qualificare il contratto come mutuo di scopo;
- che i contratti di mutuo indicano espressamente il tasso di interesse applicato e che in ogni caso la contestazione sul punto è generica;
- che è altresì generica, oltre che non pertinente nel presente giudizio, ogni doglianza relativa ai rapporti di conto corrente sui quali sono state accreditate le somme mutuate;
- che le fideiussioni sono valide in quanto non vi è prova di una perdurante intesa anticoncorrenziale e, in ogni caso, BA PM ha comunque agito nel rispetto dei termini di cui all'art.1957 c.c. mediante l'inoltro della diffida di pagamento (doc.10 del fascicolo monitorio);
- che è infondata e non provata la dedotta violazione dell'art.1956 c.c., sia nel suo profilo oggettivo (concessioni di ulteriore credito alla società) sia soggettivo
(conoscenza delle condizioni da parte del creditore);
pagina 6 di 12 - che inoltre i fideiussori sono gli unici soci della ne è Parte_3 Parte_2 anche amministratore unico) e su entrambi grava specifico obbligo di informarsi in merito alle condizioni economiche del soggetto garantito (art. 12 lettera d contratto di fideiussione);
- il credito è ampiamente provato dai documenti prodotti in giudizio (contratti di mutuo, atti di erogazione delle somme, piani di ammortamento).
Conclusivamente, parte opposta ha chiesto, in via preliminare di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In via principale, nel merito, di respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo e di confermarlo integralmente. In via subordinata, qualora venisse accertata e dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., di disporre, ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conversione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria, sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del
19.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
*** L'opposizione al decreto ingiuntivo non merita accoglimento.
Le numerose doglianze allegate da parte attrice opponente sono prive di fondamento. Prendendole in esame singolarmente, si osserva quanto segue. 1) Sussiste la legittimazione attiva di Parte opposta ha prodotto in _1 giudizio l'avviso della cessione in blocco ex art.58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e la specifica dichiarazione della banca cedente di avvenuta cessione del credito. Tale dichiarazione, come di recente chiarito dalla Corte di Appello di
Milano, “rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad on avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (Sent., 24/01/2023, n. 220). La produzione in giudizio dei predetti documenti costituisce prova idonea della titolarità del credito in capo a rendendo superflua la produzione del contratto di _1 cessione tra BA PM e la stessa _1
pagina 7 di 12 2) (ora ), mandataria di Controparte_2 Controparte_3
è legittimata ad agire in giudizio in forza della procura speciale _1 notarile prodotta in atti ed è altresì legittimata, in forza della medesma procura, alla gestione e al recupero dei crediti relativi alla predetta cessione in blocco.
La circostanza che dall'avviso di cessione emergerebbe che soggetto incaricato alla riscossione dei crediti sia BA PM S.p.A è irrilevante. è _1 titolare del credito oggetto di causa ed in quanto tale ha facoltà di nominare un ulteriore rappresentante come destinatario del pagamento a lui dovuto (art. 1188
c.c.). Gli attori opponenti, in qualità di debitori, sono tenuti a pagare quanto dovuto al creditore od al soggetto da lui incaricato, senza possibilità di sollevare eccezioni sul punto.
Infine, l'eccezione di difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di
[...]
, quale mandataria di per mancata Controparte_2 _1 iscrizione di (società veicolo e special servicer della Controparte_2 cartolarizzazione di nell'elenco ex art.106 TUB, con conseguente _1 nullità del mandato e della procura conferiti da è smentita dalla _1 recente ordinanza della Suprema Corte n.7243 del 18/03/2024 secondo la quale “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.”.
3) Non sussiste la nullità dei contratti di mutuo fondiario in caso di superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 co. 2 TUB. Le Sezioni Unite, intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale generatosi sul tema, hanno definitivamente chiarito che “ In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del
pagina 8 di 12 contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. Sez. U. n.
33719/2022).
4) È infondata la doglianza relativa alla nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa concreta. Gli attori opponenti sostengono che i contratti di mutuo oggetto di causa siano qualificabili come mutui di scopo e sarebbero nulli in quanto le somme erogate sono state utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria pregressa e non per il dichiarato scopo della “realizzazione del programma di investimento indicato nella richiesta stessa”.
Ora, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art.
1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (Cass. ordinanza n. 15695 del 05/06/2024). Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, dal momento che i contratti di mutuo oggetto di causa non contengono una clausola simile a quella descritta nella massima, si ritiene che tali contratti non siano qualificabili come mutui di scopo, ma come semplici mutui fondiari. Ne discende l'inconferenza della suddetta eccezione.
5) Affatto generica, oltre che in contrasto con quanto emerge dai contratti mutuo prodotti, la censura relativa all'asserita indeterminatezza dei tassi di interesse previsti nei contratti, di cui non sarebbe stata identificata la periodicità, nè la natura pagina 9 di 12 (TAN o di TAE). Parimenti generiche, oltre che inconferenti, le censure (presenza di interessi ultralegali, capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto) relative ai rapporti di conto corrente su cui sono stati regolati i finanziamenti.
6) È infondata la doglianza relativa alla nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti da e . Parte_2 Parte_1
Sul punto, occorre innanzitutto precisare come non sussista nel caso di specie la necessità di rimessione al Collegio della decisione poiché la censura di nullità è stata formulata dall'opponente soltanto in via di eccezione riconvenzionale e non come domanda principale. Infatti, come chiarito dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza nr. 96/2024 resa in data 16.1.24 – in ossequio all'orientamento espresso dalla recente pronuncia della Suprema Corte nr. 3248/2023 del 2.2.23 – la competenza viene radicata in capo alla Sezione specializzata in materia di imprese ove la questione relativa alla nullità della fideiussione venga formulata in via di azione e non quale semplice eccezione di merito da decidere incidentalmente.
Nel caso di specie l'opponente non ha formulato specifica domanda di accertamento della nullità della fideiussione, pertanto, il presente giudizio non rientra tra le controversie da decidere collegialmente ai sensi dell'art. 50 bis n. 3
c.p.c.
Ciò premesso, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno escluso la nullità totale dei contratti di fideiussione omnibus stipulati “a valle” di intese dichiarate nulle in quanto restrittive della concorrenza, optando per la soluzione della nullità parziale: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. (Cass. S.U. n.41994/2021).
Nel caso di specie, le fideiussioni sono state stipulate in epoca successiva (2009 e
2012) rispetto all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca
d'Italia nel 2005 con il provvedimento n. 55. Per le fideiussioni stipulate negli anni pagina 10 di 12 successivi al 2005 è onere del fideiussore fornire prova di una perdurante intesa anticoncorrenziale da cui possa derivare la nullità dei contratti stipulati a valle di tale intesa. Tale prova non è stata in alcun modo fornita dagli attori opponenti. Si consideri inoltre che le fideiussioni oggetto di causa sono specifiche e non omnibus, con conseguente loro estraneità al perimetro del provveidmento della Banca di
Italia e delle Sezioni Unite, e che risulta altresì documentata la tempestiva iniziativa assunta dalla creditrice nel rispetto dell'art.1957 c.c. (doc.10 del fascicolo monitorio)
7) Risulta infondata la doglianza relativa alla violazione dell'art.1956 c.c..
Gli attori opponenti sostengono che si sia verificata la liberazione dalla garanzia, ai sensi dell'art.1956 c.c., per i signori e Parte_2 Parte_1
poiché la Banca avrebbe, senza la loro autorizzazione, fatto credito alla
[...] società debitrice pur conoscendo l'aggravamento delle sue Parte_3 condizioni economiche che ne avrebbero reso notevolmente difficile il soddisfacimento. La previsione invocata dagli opponenti, tuttavia, è relativa alle garanzie rilasciate per obbligazioni future ed è volta ad impedire che il creditore, confidando nella solvibilità del garante, prosegua nel fare credito al debitore anche qualora emergano elementi tali da farne ritenere altamente probabile la non solvibilità.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956
c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (tra le tante Cass. civ. n. 34685 del 2022; Cass. civ. n. 26947 del 2021; Cass. civ. n. 23422 del 2016;
Cass. civ. n. 2524 del 2006).
Nel caso di specie la garanzia è prestata specificamente per due contratti di mutuo dei quali, sin dal momento della loro conclusione, erano note tutte le condizioni: la fattispecie in esame è pertanto estranea all'ambito di operatività della norma invocata dagli opponenti, in quanto i contratti di mutuo garantiti da Parte_2
e non prevedevano obbligazioni future ma
[...] Parte_1
pagina 11 di 12 obbligazioni attuali, sebbene con pagamento differito alla scadenza delle singole rate.
8) La documentazione già prodotta in sede monitoria, unitamente alle produzioni effettuate con gli atti del presente giudizio (contratti di mutuo, atti di erogazione delle somme, estratti conto e i piani di ammortamento) è ampiamente idonea e sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito e la sua entità.
Conclusivamente, ha fornito prova idonea della titolarità del credito _1 oggetto di causa, credito che risulta provato nell'an e nel quantum. Le numerose doglianze sollevate dagli opponenti risultano infondate e pertanto l'opposizione al decreto ingiuntivo non merita accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria limitata al deposito delle memorie.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_3 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 9784/2021 – n. RG Parte_1
12297/2021 che dichiara definitivamente esecutivo.
- condanna e al Parte_3 Parte_2 Parte_1 pagamento, in solido fra loro, in favore di delle spese del presente _1 giudizio che si liquidano in complessivi € 29.154,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva. Milano 1 aprile 2025
Milano, 1 aprile 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 12 di 12