Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5391 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE Conc PUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA5 3 9 1 IN NOME DEL POPOL Oggetto Ricorso avverso sentenza SEZIONE TERZA CIVILE del giudice conciliatore per risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16521/98 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Dn. 11671 Dott. Antonio LIMONGELLI Cron. Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 22/01/01 -Dott. Giuliano LUCENTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SUVERETO 50, presso studio CESAREO, difeso dagli avvocati CARMELO RI ADINOLFI, FABRIZIO ADINOLFI, OSVALDO ADINOLFI, giusta delega in atti;
ricorrente ·
contro
GI RI IA;
intimata avverso la sentenza n. 90/97 del Giudice conciliatore di NAPOLI, emessa il 15/08/97 e depositata il 03/09/97 2001 (R.G. 273/92); 109 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Carmelo RI ADINOLFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 11 luglio 1992, RI GR TT convenne in giudizio, davanti al Giudice Conciliatore di Soccavo Napoli, Antonio Pia- nese, per sentire emettere declaratoria di inesistenza di responsabilità in ordine a pretesi danni vantati dal Pianese. Quest'ultimo, infatti, che domiciliava con la sua famiglia in un appartamento sottostante a quello dell'istante, l'aveva compulsata, con due lettere del 4 novembre 1991 e del 6 marzo 1992, per ottenere il ri- sarcimento di presunti danni conseguenti ad un'infil- trazione di acqua, che si sarebbe verificata, contra- riamente al vero, per responsabilità di essa attrice. Radicatosi il contraddittorio, e disposta la chia- mata in causa di LU Di AS e di LU IA, titolari delle omonime ditte, che avevano eseguito i lavori, il giudice adito, con sentenza in data 3 set- tembre 1997, accolse la domanda, rilevando che l'infil- trazione si era verificata non per colpa dell'attrice, 2 ma del DO (che peraltro non era parte in cau- sa), il cui amministratore aveva disposto lo scarico dell'impianto di riscaldamento a seguito del quale si era verificata la perdita di acqua, con conseguenti danni per l'appartamento del Pianese. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso, sulla base di tre motivi, Antonio Pia- nese. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando vio- lazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 51, 52 e segg. c. p. c., in relazione all'art.360 nn. 3 e 4 C. p. c.), deduce la nullità della sentenza, perché emessa dal conciliatore, nonostante che lo stes- SO conciliatore, nella persona di Antonio Pisciotta, fosse fratello del padre dell'avv. Stefania Pisciotta, che aveva patrocinato la TT in un altro giudizio civile, per gli stessi fatti, svoltosi davanti al Pre- tore di Napoli. La censura - che può essere esaminata in questa se- de, in quanto con essa di deduce la violazione, ad ope- ra del giudice conciliatore (che ha deciso la
contro
- versia secondo equità) di norme di natura processuale, essendo noto al riguardo che la norma di cui al- 3 l'art. 113 c. p. C. non ha deformalizzato il giudizio di - è, peraltro, inammissibile sotto altro profi- equità Infatti, per giurisprudenza costante di questo Su- lo. premo Collegio, la pretesa violazione, comportante in ipotesi l'obbligo di astensione per il giudice ai sensi dell'art.51 u. C. C. P. C. I può essere fatta valere dalla parte solo con l'istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 52 e non già come motivo di nullità della sentenza, proponibile solo nel caso, però nemmeno dedotto nella specie, di inte- resse diretto del giudice alla causa. Rimane in tal modo preclusa la possibilità di esaminare la dedotta irregolarità come motivo di nullità in sede di impu- gnazione della sentenza. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che, tenu- to conto che il punto cruciale della controversia era quello relativo alla ricerca delle cause che avevano provocato l'infiltrazione, su tale punto doveva incen- trarsi l'istruttoria stessa. Ed in effetti il G. C. inizialmente aveva nominato un CTU, il quale era per- venuto alla conclusione che causa delle infiltrazioni era la perdita di acqua da un radiatore dell'impianto di riscaldamento. Tutte le parti concordarono nel ver- 4 bale di accesso che la causa era quella sopra descrit- ta, ma nella sentenza non se ne fa cenno alcuno. Il c. t. u. non aveva mai parlato nella sua relazione di cau- se accidentali, ma aveva precisato, piuttosto, che le cause dell'infiltrazione erano da attribuirsi ad una cattiva posa in opera di una piastra radiante ubicata nell'appartamento della TT, alla quale andava attribuita la responsabilità dei danni. Era evidente, in conclusione, la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, senza conside- rare che le omesse ed insufficienti motivazioni che avrebbero dovuto portare ad una decisione sostanzial- mente opposta a quella presa. La censura è inammissibile. In limine sembra opportuno premettere che l'art.113 - c. p. c., nel testo di cui all'art. 3 della -2° comma legge 30 luglio 1984 n.389, impone al conciliatore, da un canto, il ricorso all'equità per individuare la re- gola sostanziale da applicare alla controversia sotto- posta al suo esame e, dall'altro, il controllo della conformità della decisione adottata ai principi regola- tori della materia ed, ancor prima, al dettato costitu- zionale ed ai principi regolatori dell'ordinamento. Da ciò consegue che la relativa pronunzia è legittimamente oggetto di ricorso per cassazione soltanto sotto il 5 B profilo della violazione dei citati limiti del giudizio di equità, senza che tale principio di diritto conosca eccezioni nell'ipotesi in cui in conciliatore abbia, in concreto, risolto la controversia richiamando ed appli- cando norme di legge, dovendosi in tal caso ritenere che egli abbia considerato la disciplina positiva ri- sultante da quelle norme conforme all'equità (ex pluri- mis, Cass.8 ottobre 1997 n. 9978 e 27 marzo 1999 n.2937). Orbene, nello esaminato motivo di ricorso non si rinviene alcuna specifica censura fondata sulla viola- zione di definiti principi costituzionali o di princi- pi regolatori delle materie invocate o di principi ge- nerali dell'ordinamento. Per quanto concerne, poi, la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione, è noto che, in linea generale, entrambe rientrano nei compiti del giudice di merito e sono insindacabili in cassazio- ne se immuni da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. L'art.116 - -primo comma del codice di rito, sancendo la fine del sistema fondato sulla prede- terminazione legale dell'efficacia della prova, salvo specifiche ipotesi di prova legale, consacra il princi- libero convincimento del giudice, per cui lopio del stesso deve valutare le prove medesime secondo il suo 6 X libero apprezzamento. Tale principio è ancor più valido e pregnante nell'ambito del giudizio che si svolge da- vanti al giudice conciliatore, nel quale quest'ultimo è legittimato ad operare una valutazione equitativa delle prove, come tale di per sé insindacabile in sede di le- gittimità. Del tutto generico, infine, e come tale da ritener- si inammissibile, è il terzo motivo, con il quale il ricorrente si lamenta, in termini assolutamente generi- ci, del mancato esame da parte del giudice di merito di una non meglio specificata documentazione allegata. In conclusione, il ricorso proposto deve essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione dell'in- timato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 22 gennaio 2000. Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente Арев f 7 CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 11 APR. 2001 IL CANCELLIERE GASSA ☑. E M E Giovanni Glambattista R P U E S T R E O N O * C