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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
così composto:
dott. Marco Salvatori Presidente
dott. Matteo De Nes Giudice
dott. Beatrice Ragusa Giudice rel.
nella causa iscritta al n. 912 dell'anno 2024 promossa da
, CF , (Avv. SE- Parte_1 P.IVA_1
DITA GLORIA);
– reclamante –
CONTRO
, CF , (Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CAPOBIANCO NATALIA MARIA AUSILIA );
– reclamata –
e nei confronti di
Controparte_2
CONTUMACE
[...]
****
Lette le note di trattazione scritta e provvedendo in esito all'udienza del
27.9.2024;
ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART 669 TERDECIES CPC.
Con reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
tempore, ha impugnato l'ordinanza dell'11 aprile 2024, depositata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento - sezione esecuzioni mobiliari, nel procedimento n. 40/2024 R.G. Es., comunicata a mezzo pec in data
11.4.2024 con la quale il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione del pignoramento attivato dall' presso il Controparte_1
terzo Gestore dei servizi energetici – per la somma di € CP_2
16.654,22 (doc. n. 1) e fondato sull'intimazione di pagamento n.
29120239011125992/00 avente ad oggetto la cartella n.
29120100024421001000, notificata in data 2.3.2011 e relativa all'omesso versamento della dell'anno 2010 (ente impositore comune di Cani- Per_1
cattì) (doc. n. 2);
ha dedotto l'erroneità della pronuncia di prime: 1) per insussistenza di un valido titolo esecutivo posto a fondamento della procedura esecutiva per prescrizione del credito azionato, considerato che la cartella di paga-
mento è stata notificata in data 2.3.2011 (doc. n. 3) e tra tale notifica e la notifica del successivo atto (ovvero dell'intimazione di pagamento, notifi-
cata in data 13.12.2023) sono trascorsi quasi tredici anni;
2) la sussi-
stenza della Giurisdizione del Giudice ordinario nella fattispecie in esame,
trattandosi di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento;
3) la nullità del pignoramento presso terzi per ine-
sistenza della notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettro-
nica certificata del notificante che non compare negli elenchi pubblici;
ha chiesto, dunque, la riforma del provvedimento impugnato e prelimi-
narmente e in via cautelare sospendere, con decreto inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva del pignoramento presso terzi opposto, stante
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l'evidente fumus boni iuris e il fondato periculum in mora;
in via principale,
dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'intrapresa azione esecutiva posta in
essere dall' per tutti i motivi sopra esposti Controparte_1
e, conseguentemente, ordinare lo svincolo delle somme illegittimamente pi-
gnorate; in via subordinata, nell'ipotesi in cui il tribunale adito dovesse ri-
tenere, per la presente controversia, la competenza del giudice tributario,
concedere un termine la per la riassunzione innanzi al giudice ritenuto
competente. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze;
ritualmente citata si è costituita l' la Controparte_1
quale ha variamente contestato l'impugnazione chiedendone il rigetto;
con provvedimento del 4.6.2024 è stata ordinata l'integrazione del con-
traddittorio nei confronti del terzo pignorato Controparte_2
– , il quale ritualmente citato non si è costituito;
CP_2
è infondato il motivo sub 3, avuto riguardo ai principi espressi dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15979/2022 secondo cui
«l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppu-
re causa di nullità qualora la notificazione abbia comunque permesso al
destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna in-
certezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto»;
applicando quanto detto al caso di specie, è da escludere che l'indirizzo utilizzato dall per la notifica del pignoramento, seb- Controparte_1
bene non presente nel pubblico registro IPA, abbia potuto generare incer-
tezze, poiché il contribuente ha effettivamente proposto tempestiva e im-
mediata impugnazione (opposizione al pignoramento), sanando ogni even-
tuale irregolarità;
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deve affermarsi la giurisdizione del GO in ordine al vaglio della prescri-
zione maturata in epoca successiva alla notifica della cartella di paga-
mento (cfr. Cassazione, Sezioni Unite del 18 gennaio 2022, n. 1394 ove si afferma che “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordina-
ria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata
con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione
tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte
all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si
assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla noti-
ficazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se vali-
damente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notifi-
cazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in
modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di
contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti
inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostan-
ziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con
l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nul-
lità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante
ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria
spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legit-
timità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad
una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come ta-
li, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità
della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecuti-
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vo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tribu-
taria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica del-
la cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza
o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la
funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque
avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria;
conf.
SU n. 7822/2020)“;
ritenuta la giurisdizione ordinaria (dal momento che l'opponente la-
menta la prescrizione del credito tributario in epoca successiva alla non contestata valida notifica della cartella di pagamento), occorre entrare nel merito della pretesa creditoria osservandosi che:
il credito azionato è relativo all'omesso versamento della Per_1
dell'anno 2010 e che il tributo locale è sottoposto alla prescrizione quin-
quennale di cui all'art. 2948 n. 4 cc, ritenuta obbligazione periodica o di durata (così Cass. ordinanza n. 31260, pubblicata il 6 novembre 2023,
che richiama Cass. 23 febbraio 2010, n.4283);
il credito nella specie è prescritto, essendo decorsi tredici anni tra la notifica della cartella n. 29120100024421001000 avvenuta in data
2.3.2011 e la successiva intimazione di pagamento n.
29120239011125992/00 del 13.12.2023 senza che siano stati posti in essere medio tempore altri atti interruttivi del termine prescrizionale so-
pra individuato;
non sussistendo l'obbligo di impugnare l'intimazione di pagamento,
trattandosi un mero sollecito (cfr. Cass. 16743/2024), del tutto corretta-
mente l'eccezione di prescrizione è stata sollevata con l'impugnazione av-
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verso l'atto di pignoramento terzi, ex art 72 bis notificato il 10.01.2024;
ne consegue che il reclamo deve essere accolto e la procedura esecuti-
va mobiliare n. 40/24 deve essere sospesa;
di contro non può essere accolta la connessa domanda di “svincolo del-
le somme pignorate”, poiché, a seguito della sospensione interna (in acco-
glimento dell'opposizione ex art. 615 comma 2 cpc) «nessun atto esecutivo
può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione»
(art. 626 cod. proc. civ.), con la conseguenza che “gli atti esecutivi già po-
sti in essere conservano la loro efficacia, i beni staggiti restano indisponibili
e il vincolo nascente dal pignoramento continua ad essere opponibile anche
ai terzi. Il singolo processo esecutivo entra in una fase di stallo..” (così,
Cass. 26285/2019) e “In caso di instaurazione del merito dell'opposizione
di cui all'art. 615 c.p.c., e comunque fino all'eventuale estinzione ai sensi
dell'art. 624, comma 3, c.p.c., il processo esecutivo – pur sospeso – rimarrà
pendente (resteranno in particolare fermi gli effetti del pignoramento: in ca-
so di pignoramento presso terzi, le somme pignorate resteranno vincolate)”
(così, Corte di Cassazione n. 15605 del 22/06/2017);
le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura del procedimento e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri con-
tenuti nel DM 37/2018;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del terzo pignorato , così provvede: Controparte_2
accoglie il reclamo proposto dalla società Pt_1 Parte_2
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ria & C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza dell'11 aprile 2024, depositata in pari data, emessa dal Tribu-
nale di Agrigento - sezione esecuzioni mobiliari, nel procedimento n.
40/2024 R.G. Es. e per l'effetto sospende la procedura esecutiva mobilia-
re n. 40/2024 R.G. Es.,
condanna l' al pagamento delle spese Controparte_1
di lite in favore dalla società in per- Parte_1
sona del suo legale rappresentante pro tempore che liquida in euro
1.700,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese nei confronti del terzo pignorato non costituito.
Così deciso in Agrigento, lì 3.4.2025.
Il Presidente
Dott. Marco Salvatori
Il Giudice rel.
Dott.ssa Beatrice Ragusa
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