Articolo 4 della Legge 5 novembre 2004, n. 274
Articolo 3Articolo 5
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17 novembre 2004
Art. 4. (Disposizioni finanziarie) 1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo dell'Universita' degli studi di Torino. 2. All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvede l'Universita' degli studi di Torino, secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', anche mediante procedure semplificate all'uopo adottate dal consiglio di amministrazione; resta fermo, da parte del collegio sindacale della medesima Universita', il controllo esclusivo sull'effettiva destinazione dei fondi, nel rispetto dell'autonomia degli organi universitari. 3. Le somme non impegnate per le finalita' di cui all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2004 sono versate in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 17 novembre 2004
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