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Sentenza 20 agosto 2024
Sentenza 20 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/08/2024, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3219 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Elisa Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3219 /2021, introdotta da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(c.f. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio degli Avv.ti MONTANARI ANNALISA e VIOLA ANTONELLA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE CONTRO
(c.f. nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così accogliere e giudicare IN VIA PRINCIPALE: A) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva delle odierne convenute per i fatti loro ascritti nell'àmbito del proc. pen. n. 3490/2018 R.G.N.R. - 3738/2018 R.G.App. B) Accertare e dichiarare che, in conseguenza dei predetti fatti illeciti, e Parte_1 Parte_3 hanno riportato postumi configuranti un danno biologico permanente, legato da nesso causale agli eventi accertati nell'ambito del procedimento penale n. 3490/2018 R.G.N.R. - 3738/2018 R.G.App., danno valutato nella misura del 15% (quindici) per con ITP nella misura del 25% per il periodo di anni 3 (tre), e Parte_1 nella misura del 6% (sei) con I 25% per il periodo di anni 2 (due) per così Parte_3 come indicato nella relazione peritale CTU depositata. C) Conseguentemente condannare e alla rifusione di tutti i danni morali e materiali CP_1 Controparte_2 occorsi all'attrice e al figlio quantificati rispettivamente nella somma di €. Parte_1 Parte_3
132.427,25 = 2.427,25 di €. 10.000,00 = corrisposta a titolo di provvisionale) per ed €. 26.115,03 = per ovvero nell'altra maggior o minor Parte_4 Parte_3 somma che risulte D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Pag. 1 E) Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove. F) Si dichiara di rinunciare al deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con citazione ritualmente notificata e in proprio Parte_1 Parte_2
(la sola ) e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Pt_1
convenivano in giudizio e al fine Parte_3 CP_1 Controparte_2 di ottenere, dedotta la provvisionale di € 10.000,00 riconosciuta in sede penale e conseguita in via forzosa, il risarcimento dei danni patiti per effetto della condotta di c.d. stalking condominiale, protrattasi dal mese di settembre 2014 sino ai primi mesi del 2017, di cui le parti convenute si sono rese responsabili nei confronti della e del figlio . Pt_1 Pt_3
A sostegno della richiesta risarcitoria, parte attrice ha prodotto sia la sentenza emessa dal
Tribunale di Lodi il 13 dicembre 2017, con la quale le convenute erano condannate alla pena di anni due di reclusione ciascuna, sia la sentenza della Corte di Appello di Milano del successivo 14 ottobre, divenuta irrevocabile il 3 febbraio 2019, con la quale la pronuncia di prime cure è stata riformata esclusivamente in punto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, peraltro subordinato all'integrale versamento della anzidetta provvisionale, come detto conseguita in via coattiva.
Le convenute, non costituitesi in giudizio, sono state dichiarate contumaci.
La richiesta risarcitoria avanzata con l'atto di citazione è stata rideterminata in conformità
a quanto accertato dalla CTU medico legale disposta nel corso del giudizio, al cui esito il dott. ha ritenuto che gli atti persecutori posti in essere dalle due convenute abbiano dato causa Per_1 ai seguenti disturbi: “In capo alla sig. , nata a [...] il 24\05\72, insegnante della Parte_1 scuola primaria, è esitato, in conseguenza del fatto illecito per il quale è causa (violenza psicologica cronica e stalking),
“disturbo da stress post-traumatico di entità lieve \ lieve-moderata”, configurante danno biologico pari al 15
(quindici) per cento (Linee Guida SIMLA - 2015) con consequenziale grado di sofferenza psicofisica di grado medio ossia pari a 3 in una scala da 1 a 5. Ebbe orientativamente durata di 3 (tre) anni circa la inabilità temporanea biologica parziale nella misura media del 25%.
In capo a , nato a [...] il 13\01\09, figlio della sig. , ora Parte_3 Parte_1 studente liceale, è esitato, in conseguenza del fatto illecito per il quale è causa, “disturbo dell'adattamento non complicato” di grado lieve configurante danno biologico pari al 6 (sei) per cento (Linee Guida SIMLA – 2015) con consequenziale grado di sofferenza psico-fisica di entità lieve ossia pari a 2 in una scala da 1 a 5. Inabilità temporanea biologica parziale da compendiare in via presuntiva in 2 (due) anni circa in misura mediamente pari al
Pag. 2 25%”.
Parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali occorsi alla e al Pt_1 figlio , ha in particolare richiesto la somma di € 132.427,25 (già dedotto l'importo Pt_3 conseguito in via provvisionale) in favore della prima e di € 26.115,03 per il secondo.
La domanda va accolta nei termini di seguito indicati.
In relazione all'an della responsabilità, la stessa risulta ampiamente dimostrata sulla base della sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile, che fa stato in sede civile (art. 651 c.p.p.), nella cui motivazione si rende conto delle attendibili dichiarazioni delle persone offese e dei molteplici riscontri idonee a corroborarle.
Con riferimento al quantum debeautur, le condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU, fondate infatti su valutazioni non censurabili sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza, consentono di liquidare, facendo applicazione delle più recenti tabelle milanesi, il danno risarcibile nei termini di seguito indicati:
Parte_1
• Inabilità temporanea: gg. 1095 al 25% = € 31.481,25;
• Invalidità permanente: 15% per effetto del comprovato disturbo post traumatico da stress con sintomatologia depressiva da ritenersi compiutamente consumatosi all'età di 43 anni (la condotta di stalking, avviatasi nel settembre 2014, può stimarsi aver determinato il disturbo già dal successivo mese di maggio quando la Pt_1 aveva compiuto 43 anni ): € 50.169,00 comprensivo dell'incremento per sofferenza del 31%, coerente con la gravità della patologia e adeguatamente dimostrato in ragione della rilevante durata (almeno due anni e sei mesi) della condotta persecutoria e della particolare pregnanza della stessa, che ha infatti determinato anche il mutamento del domicilio del nucleo familiare.
• Totale: € 81.650,25;
Parte_3
• Inabilità temporanea: gg. 730 al 25% = € 20.987,50;
• Invalidità permanente: 6% per effetto del comprovato disturbo dell'adattamento da ritenersi compiutamente consumatosi all'età di 6 anni (la condotta di stalking, avviatasi nel settembre 2014, può stimarsi aver determinato il disturbo nel corso del
2015 e quindi quando nato nel mese di gennaio, aveva Parte_3 compiuto sei anni): € 14.009,00 comprensivo dell'incremento per sofferenza del
25%, coerente con la gravità della condotta accertata in sede penale ma anche con
Pag. 3 la minore capacità (rispetto alla madre) di percepire il disvalore delle condotte poste in essere dalle convenute.
• Totale: 34.996,50.
La richiesta formulata in relazione alla va pertanto accolta nei limiti di quanto appena Pt_1 liquidato in applicazione delle tabelle meneghine, dovendosi peraltro dedurre dall'importo totale di
€ 81.019,25 la somma di € 5.000,00, pari alla metà di quanto già ottenuto a titolo di provvisionale, con conseguente liquidazione definitiva nella misura di € 76.019,25.
Con riferimento a il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato Parte_3 impone di condannare le convenute nei limiti della domanda attorea e quindi di risarcire un danno non patrimoniale di € 26.115,03, da cui dedurre la quota di € 5.000,00 ottenuta in via provvisionale e pertanto da individuarsi nella misura di € 21.115,03.
La somma complessiva risultante ed espressa in valore attuale, deve infine essere devalutata alla data del fatto e quindi maggiorata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza;
dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri tabellari di cui al D.M.
n 55/2014, seguono la soccombenza e le spese di CTU vanno poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità di e per i danni cagionati a CP_1 Controparte_2
e Parte_1 Parte_3 le condanna in solido al risarcimento dei danni nella misura di € 76.019,25 in favore di
[...]
e di € 21.115,03 in favore di oltre interessi e rivalutazione Parte_1 Parte_3 monetaria come in parte motiva;
condanna e al pagamento delle spese di lite a favore degli CP_1 Controparte_2 attori, che vengono liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 7.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese della C.t.u., già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di ciascuna parte per il 50%.
Così deciso a Lodi il giorno 19.08.2024
Il Giudice dott. Elisa Romano
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Elisa Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3219 /2021, introdotta da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(c.f. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio degli Avv.ti MONTANARI ANNALISA e VIOLA ANTONELLA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
ATTORE CONTRO
(c.f. nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE ATTRICE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così accogliere e giudicare IN VIA PRINCIPALE: A) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva delle odierne convenute per i fatti loro ascritti nell'àmbito del proc. pen. n. 3490/2018 R.G.N.R. - 3738/2018 R.G.App. B) Accertare e dichiarare che, in conseguenza dei predetti fatti illeciti, e Parte_1 Parte_3 hanno riportato postumi configuranti un danno biologico permanente, legato da nesso causale agli eventi accertati nell'ambito del procedimento penale n. 3490/2018 R.G.N.R. - 3738/2018 R.G.App., danno valutato nella misura del 15% (quindici) per con ITP nella misura del 25% per il periodo di anni 3 (tre), e Parte_1 nella misura del 6% (sei) con I 25% per il periodo di anni 2 (due) per così Parte_3 come indicato nella relazione peritale CTU depositata. C) Conseguentemente condannare e alla rifusione di tutti i danni morali e materiali CP_1 Controparte_2 occorsi all'attrice e al figlio quantificati rispettivamente nella somma di €. Parte_1 Parte_3
132.427,25 = 2.427,25 di €. 10.000,00 = corrisposta a titolo di provvisionale) per ed €. 26.115,03 = per ovvero nell'altra maggior o minor Parte_4 Parte_3 somma che risulte D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Pag. 1 E) Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove. F) Si dichiara di rinunciare al deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con citazione ritualmente notificata e in proprio Parte_1 Parte_2
(la sola ) e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Pt_1
convenivano in giudizio e al fine Parte_3 CP_1 Controparte_2 di ottenere, dedotta la provvisionale di € 10.000,00 riconosciuta in sede penale e conseguita in via forzosa, il risarcimento dei danni patiti per effetto della condotta di c.d. stalking condominiale, protrattasi dal mese di settembre 2014 sino ai primi mesi del 2017, di cui le parti convenute si sono rese responsabili nei confronti della e del figlio . Pt_1 Pt_3
A sostegno della richiesta risarcitoria, parte attrice ha prodotto sia la sentenza emessa dal
Tribunale di Lodi il 13 dicembre 2017, con la quale le convenute erano condannate alla pena di anni due di reclusione ciascuna, sia la sentenza della Corte di Appello di Milano del successivo 14 ottobre, divenuta irrevocabile il 3 febbraio 2019, con la quale la pronuncia di prime cure è stata riformata esclusivamente in punto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, peraltro subordinato all'integrale versamento della anzidetta provvisionale, come detto conseguita in via coattiva.
Le convenute, non costituitesi in giudizio, sono state dichiarate contumaci.
La richiesta risarcitoria avanzata con l'atto di citazione è stata rideterminata in conformità
a quanto accertato dalla CTU medico legale disposta nel corso del giudizio, al cui esito il dott. ha ritenuto che gli atti persecutori posti in essere dalle due convenute abbiano dato causa Per_1 ai seguenti disturbi: “In capo alla sig. , nata a [...] il 24\05\72, insegnante della Parte_1 scuola primaria, è esitato, in conseguenza del fatto illecito per il quale è causa (violenza psicologica cronica e stalking),
“disturbo da stress post-traumatico di entità lieve \ lieve-moderata”, configurante danno biologico pari al 15
(quindici) per cento (Linee Guida SIMLA - 2015) con consequenziale grado di sofferenza psicofisica di grado medio ossia pari a 3 in una scala da 1 a 5. Ebbe orientativamente durata di 3 (tre) anni circa la inabilità temporanea biologica parziale nella misura media del 25%.
In capo a , nato a [...] il 13\01\09, figlio della sig. , ora Parte_3 Parte_1 studente liceale, è esitato, in conseguenza del fatto illecito per il quale è causa, “disturbo dell'adattamento non complicato” di grado lieve configurante danno biologico pari al 6 (sei) per cento (Linee Guida SIMLA – 2015) con consequenziale grado di sofferenza psico-fisica di entità lieve ossia pari a 2 in una scala da 1 a 5. Inabilità temporanea biologica parziale da compendiare in via presuntiva in 2 (due) anni circa in misura mediamente pari al
Pag. 2 25%”.
Parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali occorsi alla e al Pt_1 figlio , ha in particolare richiesto la somma di € 132.427,25 (già dedotto l'importo Pt_3 conseguito in via provvisionale) in favore della prima e di € 26.115,03 per il secondo.
La domanda va accolta nei termini di seguito indicati.
In relazione all'an della responsabilità, la stessa risulta ampiamente dimostrata sulla base della sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile, che fa stato in sede civile (art. 651 c.p.p.), nella cui motivazione si rende conto delle attendibili dichiarazioni delle persone offese e dei molteplici riscontri idonee a corroborarle.
Con riferimento al quantum debeautur, le condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU, fondate infatti su valutazioni non censurabili sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza, consentono di liquidare, facendo applicazione delle più recenti tabelle milanesi, il danno risarcibile nei termini di seguito indicati:
Parte_1
• Inabilità temporanea: gg. 1095 al 25% = € 31.481,25;
• Invalidità permanente: 15% per effetto del comprovato disturbo post traumatico da stress con sintomatologia depressiva da ritenersi compiutamente consumatosi all'età di 43 anni (la condotta di stalking, avviatasi nel settembre 2014, può stimarsi aver determinato il disturbo già dal successivo mese di maggio quando la Pt_1 aveva compiuto 43 anni ): € 50.169,00 comprensivo dell'incremento per sofferenza del 31%, coerente con la gravità della patologia e adeguatamente dimostrato in ragione della rilevante durata (almeno due anni e sei mesi) della condotta persecutoria e della particolare pregnanza della stessa, che ha infatti determinato anche il mutamento del domicilio del nucleo familiare.
• Totale: € 81.650,25;
Parte_3
• Inabilità temporanea: gg. 730 al 25% = € 20.987,50;
• Invalidità permanente: 6% per effetto del comprovato disturbo dell'adattamento da ritenersi compiutamente consumatosi all'età di 6 anni (la condotta di stalking, avviatasi nel settembre 2014, può stimarsi aver determinato il disturbo nel corso del
2015 e quindi quando nato nel mese di gennaio, aveva Parte_3 compiuto sei anni): € 14.009,00 comprensivo dell'incremento per sofferenza del
25%, coerente con la gravità della condotta accertata in sede penale ma anche con
Pag. 3 la minore capacità (rispetto alla madre) di percepire il disvalore delle condotte poste in essere dalle convenute.
• Totale: 34.996,50.
La richiesta formulata in relazione alla va pertanto accolta nei limiti di quanto appena Pt_1 liquidato in applicazione delle tabelle meneghine, dovendosi peraltro dedurre dall'importo totale di
€ 81.019,25 la somma di € 5.000,00, pari alla metà di quanto già ottenuto a titolo di provvisionale, con conseguente liquidazione definitiva nella misura di € 76.019,25.
Con riferimento a il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato Parte_3 impone di condannare le convenute nei limiti della domanda attorea e quindi di risarcire un danno non patrimoniale di € 26.115,03, da cui dedurre la quota di € 5.000,00 ottenuta in via provvisionale e pertanto da individuarsi nella misura di € 21.115,03.
La somma complessiva risultante ed espressa in valore attuale, deve infine essere devalutata alla data del fatto e quindi maggiorata degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza;
dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri tabellari di cui al D.M.
n 55/2014, seguono la soccombenza e le spese di CTU vanno poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità di e per i danni cagionati a CP_1 Controparte_2
e Parte_1 Parte_3 le condanna in solido al risarcimento dei danni nella misura di € 76.019,25 in favore di
[...]
e di € 21.115,03 in favore di oltre interessi e rivalutazione Parte_1 Parte_3 monetaria come in parte motiva;
condanna e al pagamento delle spese di lite a favore degli CP_1 Controparte_2 attori, che vengono liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 7.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese della C.t.u., già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di ciascuna parte per il 50%.
Così deciso a Lodi il giorno 19.08.2024
Il Giudice dott. Elisa Romano
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