Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1666 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...], il [...] C. F. Parte_1
e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
C. F. , entrambi residenti in [...]
landini n.28, domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessio Americo in Agri-
gento, Viale della Vittoria n. 283, che li rappresenta e difende giusta pro-
cura in atti;
– opponenti –
CONTRO
società veicolo con sede legale in Controparte_1
Milano, Viale Brenta n.18/b - Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n. , e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 [...]
con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n.7, codice fiscale CP_2
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rappresen- P.IVA_2
tata e difesa dall'Avv. Dino Russo con domicilio digitale PEC:
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Tribunale di Agrigento
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO EX ART. 615 COMMA 1 CPC
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 Parte_2
proponevano opposizione al precetto notificatogli in data 6/5/2021
[...]
dalla SP “ , con il quale, in virtù del contratto Controparte_1
di mutuo fondiario, ai rogiti del Not. del 30/12/2005 Parte_4
rep.n.115.336/24.315, di €.160.000,00 assistito da garanzia ipotecaria, gli era stato intimato il pagamento della somma, di € 68.212,57, oltre com-
pensi precetto, interessi e spese.
Deducevano l'infondatezza dell'atto di precetto per essere stati ammessi ad un piano di rientro rateale di cui non hanno alcuna notizia e di avere,
dunque, provveduto al pagamento dell'esposizione debitoria.
Chiedevano, dunque, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto;
nel merito, in accoglimento delle censure sollevate, la non debenza di alcuna somma vantata dall'opposta per avvenuta estinzione del credito,
con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'avv. Americo dichiaratosi antistatario.
Ritualmente citata di costituiva la convenuta Spv “ Controparte_1
, la quale contestando le allegazioni di parte attrice, chiedeva il ri-
[...]
getto delle domande, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cpc.
Con provvedimento del 23.12.2021 veniva rigettata l'istanza cautelare ex art 615 comma 1 cpc.
Con la memoria ex art. 183 c.6 n. 1 c.p.c., la parte opponente eccepiva
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- 2 - Sezione Civile la carenza di mandato alle liti in favore del procuratore costituito per l'op-
posta.
A seguito del rigetto delle istanze istruttorie articolate dagli opponenti giusta provvedimento del 25.5.2022, la causa veniva istruita in via mera-
mente documentale;
alla medesima udienza (del 25.5.2022) le parti oppo-
nenti sollevavano per la prima volta il difetto di legittimazione attiva della parte opposta in ordine al credito per cui è causa in difetto di prova della cessione.
All'udienza dell'11.12.2024, la causa, intese le conclusioni scritte delle parti, veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
**
Quanto al difetto di procura, peraltro superato dal deposito della com-
parsa di costituzione da parte di nuovo procuratore Avv. Dino Russo (alle-
gato alla comparsa depositata in data 11/05/22), si richiama la documen-
tazione prodotta dalla parte opposta ossia: procura generale alle liti in data
10/06/2010 conferita da all'Avv. Controparte_3
Fauci e relativa sia ai rapporti propri di Controparte_3
sia ai rapporti dalla stessa gestiti su mandato;
verbale di assemblea
[...]
straordinaria di del 30.10.2015 Controparte_3
con cui si è deliberato il cambio denominazione sociale in doBank S.p.a.;
visura denominazione e procura in data 20.07.2017 con cui Parte_5
parte reclamante ha nominato procuratore Controparte_1 [...]
Parte_6
*
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile Inammissibile in quanto tardivamente formulata solo all'udienza del
25.5.2022 di trattazione istruttoria della causa, la doglianza relativa al di-
fetto di legittimazione attiva della banca precettante per carenza di prova della titolarità dei crediti.
La censura peraltro, è inconsistente nel merito, condividendosi in pieno
- alla luce della copiosa documentazione versata in atti (cessioni e pubbli-
cazioni) - le motivazioni addotte sul punto dal Collegio del reclamo con provvedimento del 30.6.2022 (alleg. 1 alla comparsa conclusionale dell'op-
posta), che per brevità devono intendersi integralmente richiamate e fatte proprie da questo G.I.
Si osserva, ancora, che la parte è esonerata dal fornire la prova della titolarità del credito in presenza di atti del debitore esecutato che l'abbiano esplicitamente o implicitamente riconosciuta (così, Cass. n.5857 del
22/02/2022, Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798, Corte
di Cassazione, Ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10200). Nel caso di specie,
i debitori hanno reiteratamente riconosciuto la legittimazione attiva della cessionaria e la titolarità dei crediti azionati, come emerge dagli atti del processo (il riferimento va alle proposte transattive avanzate dalle parti ese-
cutate), oltre che dai plurimi contenziosi e provvedimenti giudiziari, emessi tra le parti e, in particolare dal ricorso in opposizione all'esecuzione del
28/07/2020 (All.n.2), avverso l'intervento nella espropriazione immobiliare n.53/2018 RE, dichiarata estinta (Cfr.All.n.15 fasc.cost.), ovvero dall'atto di opposizione a precetto notificato il 09.09.2020 (All.n.3),
proc.n.1925/2020 RGC (Cfr.All.n.17 fasc.cost.).
Si consideri, da ultimo, che la cessionaria è in possesso del titolo
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- 4 - Sezione Civile esecutivo e dunque, avuto riguardo alla documentazione nella sua dispo-
nibilità, deve inferirsi l'esistenza di un negozio di cessione (cfr. Cass.
22268/18).
*
Entrando nel merito della controversia, SP “ Controparte_1
ha intimato il precetto in base al titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato dall'ex Banco di Sicilia Società per Azioni, di ori-
ginarie €.160.000,00, del 30.12.2005, rep. n.115.336 e racc. n.24.315, ai rogiti del Not. (Cfr.All.n.18 fasc.cost.) con gli opponenti. Parte_4
Va osservato che “Il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.
615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato
nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'o-
nere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modifi-
cativi del suddetto credito” ( Cass. 5635/17).
Nel caso in oggetto, gli opponenti lamentano la non debenza delle somme portate dal precetto, per essere stati ammessi ad un piano di rientro rateale e di avere provveduto al pagamento dell'esposizione debitoria.
Tuttavia, nessuna quietanza di pagamento relativamente al titolo ese-
cutivo in esame è stata versata al fascicolo processuale, conseguentemente gli attori opponenti non hanno fornito la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
A tal proposito, emerge dagli atti di causa che è stata avanzata dai con-
debitori una proposta transattiva del 03/11/2014 (Cfr.All.n.9 fasc.cost.),
con oggetto: “UCCMB.. (acronimo di Controparte_3
, n.d.r.).. e ”, non meglio precisata con
[...] Parte_1 Parte_2
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- 5 - Sezione Civile riguardo ai rapporti pendenti.
La riconducibilità della proposta al solo mutuo in Not. A. del Pt_4
30/12/2005 (e non anche alle altre pendenze riferibili al mutuo “stipulato l'08/09/1999, in ) deve inferirsi dalla circostanza per cui a CP_4
quell'epoca solo i rapporti ex Banco di Sicilia erano nella titolarità della in proprio, che a tale titolo ha sot- Controparte_3
toscritto la lettera di accettazione (Cfr.All.n.10 fasc.cost.), mentre il credito derivante dal diverso mutuo “stipulato l'08/09/1999, in è CP_4
stato acquisito per cessione nel 2017 .
Ancora, nella detta lettera di accettazione il creditore ha dichiarato che
“ad avvenuto integrale incasso delle predette somme provvederemo a rila-
sciarvi quietanza ai sensi dell'art.40 bis del TUB.. nonchè ai conseguenti
adempimenti finalizzati alla cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la Con-
servatoria dei RRII di Agrigento in data 24/01/2006 ai nn.2268/502”, cioè
a dire proprio dell'ipoteca iscritta in virtù del Mutuo in Not. Pt_4
(Cfr.All.n.4 fasc.cost.).
Quanto all'ammontare del debito, già nell'invocata proposta transattiva del 03/11/2014, gli opponenti ammettono - con dichiarazione sottoscritta avente valore confessorio - che “la posizione debitoria ammonta a
131.800,00”, circostanza confermata dall'accettazione della proposta per il maggior importo di €.136.694,29, e dal rilievo per cui appena due anni prima (in data 21.12.2012) era stato loro notificato un atto di precetto con intimazione a pagare la somma di € 161.264,91 derivante dal mutuo del
30.12.2005 (Cfr. All.n.5 fasc.cost.), che non risulta essere stato impugnato o in altra forma (anche stragiudiziale) contestato, in ordine al quantum.
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile L'estratto conto versato in atti è indubbiamente relativo al Parte_7
diario in Not. del 2005 (doc. 8 allegato alla memoria ex art 183 Pt_4
comma 6 n 2 cpc di parte attrice), dovendosi rilevare che gli importi di euro
1.200,00, indicati nel predetto estratto quali pagamenti rateali, non corri-
spondono in punto di quantum – contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti - agli importi rateali concordati con riguardo al piano di rientro previsto per la posizione debitoria di cui al mutuo del 08/09/1999 a rogito
Notaio (per era prevista la determinazione di n. 7 rate di euro Per_1
8.702,94) mentre corrispondono agli importi rateali concordati proprio con la nota prot. 2014/64.
Dall'analisi del predetto estratto conto si ricava che l'ultima rata pagata risale al 06.11.2019 e, dunque, l'ultima rata del piano di rientro ammon-
tante ad €.64.694,29 da versarsi entro e non oltre il 30.11.2019 (cfr. accet-
tazione della proposta) non è stata versata.
Di contro, la proposta dei condebitori del 10/05/2011 (Cfr.All.n.11
fasc.cost.) fa espresso ed esclusivo riferimento al diverso mutuo “stipulato
l'08/09/1999 in Not.N.Vitale n.d.r. su cui residua un debito di euro
76.000,00”; la connessa accettazione del 29/08/2011 (Cfr.All.n.11
fasc.cost.), comunicata dalla UCCMB, nella qualità di mandataria della
, e riguarda, come emerge dal tenore letterale dell'atto, il solo CP_3
mutuo in Not. Vitale, n.053510660001804585, oltre a due rapporti di cc/cc.; tale posizione, ceduta nel 2017, è stata transatta dalla mandataria,
(solo) con riferimento al rapporto di mutuo, ex Controparte_1
, in Not. Vitale, come da lettera del 21/03/2018 mediante il pa- CP_5
gamento dell'importo di euro 9.000,00 eseguito il 05/04/2018 e il
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- 7 - Sezione Civile 10/09/2018 (Cfr.All.n.12 fasc.cost., ove si legge del connesso impegno ad eseguire la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria risalente al 9.9.1999
all'avvenuto integrale incasso delle somme) e, con tutta, evidenza il relativo debito è stato estinto in data antecedente all'ultimo pagamento effettuato con riferimento al diverso mutuo per cui è causa (del 6.11.2019).
In assenza di prova puntuale dell'estinzione del debito, l'opposizione deve essere rigettata.
Sussistono i presupposti per la condanna degli opponenti al pagamento di una somma determinata in via equitativa ex art 96 comma 3 cpc in fa-
vore della controparte, rilevato che – per le motivazioni sopra spiegate- gli attori hanno agito pretestuosamente contro l'atto di precetto intimatogli.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza:
- rigetta l'opposizione a precetto notificato a e Parte_3 Parte_2
in data 6/5/2021 dalla SP “ ;
[...] Controparte_1
- condanna e in solido al pagamento in Parte_3 Parte_2
favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 10.000,00
oltre rimborso forfettario, iva e CPA;
- condanna e in solido al pagamento in Parte_3 Parte_2
favore dell'opposta della somma di euro 2.000,00 ex art 96 comma 3 cpc.
Così deciso in Agrigento, in data 26.3.2025.
Il Giudice
Dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 8 - Sezione Civile - 9 -
Tribunale di Agrigento Sezione Civile