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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6472 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3511/14, riservata in decisione all'udienza del
18.06.2025, in cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avvocato
GE AL (C.F. ), presso il cui studio in Poggiomarino C.F._2
(NA), alla via G. Iervolino n. 33, è elettivamente domiciliato
-Appellante- Appellato Incidentale
CONTRO
- Sentenza C.F._3
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._4
mandato in calce alla comparsa di costituzione contenente appello incidentale, dall'avvocato Vittorio Manzi (C.F. presso il cui studio in C.F._5
San GE Vesuviano, alla Piazza Margherita 22, è elettivamente domiciliato.
-Appellato- Appellante incidentale
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 C.F._6
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, dall'avv. Giuseppe Bosco (C.F. ), presso il cui C.F._7
studio in Napoli, alla via Carlo Poerio 86, è elettivamente domiciliato.
-Appellato- Appellante incidentale
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._8 Controparte_4
, e (C.F. ), C.F._9 CP_5 C.F._10 rappresentati e difesi in virtù di appositi mandati, dall'avvocato RE Ambrosino
(C.F. ) presso il cui studio in San Giuseppe Vesuviano (NA), C.F._11 alla VI Purgatorio n. 161, sono elettivamente domiciliati.
-Appellati-
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_6 C.F._12 Controparte_7
( , rappresentati e difesi, giusta procura a margine della C.F._13 comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Luigi AM (C.F.
) e CO AM ( ), presso il C.F._14 C.F._15 cui studio in San Giuseppe Vesuviano, alla via E. Catapano n° 7/15, sono elettivamente domiciliati
-Appellati-
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_8 C.F._16
Vesuviano, il 05.03.1951, ivi residente a[...]
-Appellata contumace-
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n° 2188/14, resa in data 09.07.2014 e pubblicata in data 31.07.2014, il Tribunale di Nola, provvedendo sulle domande di apertura della successione paterna e materna, con relativa divisione tra i coeredi, proposte da Controparte_1
nei confronti dei germani , CP_2 CP_4 Pt_1 Controparte_8 CP_3
e , nonché sulle domande riconvenzionali proposte CP_5 CP_7 Controparte_6
nel medesimo giudizio: “a) dichiarava aperta la successione legittima di Per_1
nato il [...], deceduto ab intestato in San Giuseppe Vesuviano il
[...]
22.05.1985, b) dichiarava aperta la successione legittima di nata il Persona_2
15.04.1924, deceduta ab intestato il 1.06.1998, c) dichiarava eredi dei coniugi deceduti i figli: , Controparte_1 CP_2 CP_4 Pt_1 Controparte_8
, e RE, ciascuno per la quota di 1/9, pari ad euro CP_7 CP_3 CP_5
369.000,00; d) dichiarava valida la donazione con atto per notaio Persona_3
del 6.11.1996, rep. 49058, racc. 7675, con la quale donava alla
[...] CP_9 figlia la quota di 666/1000, con espressa dispensa dalla collazione, CP_5 degli immobili di cui al punto n. 10 dell'elenco riportato in motivazione;
e) dichiarava che i beni costituenti la massa ereditaria riconducibile ai coniugi deceduti sono i seguenti: 1) l'appezzamento di terreno sito in San Giuseppe Vesuviano, località
Toppa, identificato in catasto terreni al foglio 12, part ile 339,340.341, di estensione rispettivamente di mq 2.838,00, di mq. 2.172,00 di mq. 4.739,00; sulla particella 341,
a seguito di frazionamento soppressa e divenuta nn. 1279 e 1280, insistono le abitazioni unifamiliari di e . Più in particolare, Controparte_2 Parte_1 sulla particella n.1280, di estensione di circa 1.000,00 mq. vi è l'abitazione di Pt_1
mentre, dalla particella 1279 è stata separata una striscia di terreno di
[...] circa 950,00 mq. (non riportata in catasto) sulla quale insiste l'abitazione di Pt_1
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Michele; 2) appezzamento di terreno sito in San Giuseppe Vesuviano, località Toppa, identificato in catasto terreni al foglio 12, part.lla 354, di estensione di mq. 7.992,00;
3) appezzamento di terreno sito in San Giuseppe Vesuviano, località Piano del
Principe, identificato in catasto terreni al foglio 14, part.lla 134, di estensione di mq.
4.083,00; 4) appezzamento di terreno sito in San Giuseppe Vesuviano, località
Mazza, identificato in catasto terreni al foglio 12, partila 190, di estensione di mq.
4.770,00; 5) appezzamento di terreno sito in Ottaviano, località Barra, identificato in catasto terreni a! foglio 16, part.lla 169, di astensione di mq. 11.775,00, con fabbricato rurale di mq 10,00 identificato in catasto terreni al foglio 6, part.lla 373;
6) appezzamento di terreno sito in San Giuseppe Vesuviano, località Nappi, identificato in catasto terreni al foglio 13, part.lla 175, di estensione di mq. 717,00;
7) fabbricato sito in San Giuseppe Vesuviano, composto da due locali a piano terra prospicienti su via SS con retrostante cortile ed altri locali annessi, piano cantinato ed appartamento al primo piano, identificati nel Nuovo Catasto edilizio
Urbano del Comune di San Giuseppe Vesuviano al foglio 13, part.lla n. 1134. sub.
3,4,7; 8) vecchio fabbricato in San Giuseppe Vesuviano, località Nappi, identificato nel Nuovo Catasto edilizio Urbano del Comune di San Giuseppe Vesuviano al foglio
13, p.lla 380; 9) vecchi locali terranei siti in San Giuseppe Vesuviano, località
Nappi, identificato nel Nuovo Catasto edilizio Urbano del Comune di San Giuseppe
Vesuviano al foglio 13, p.lle 99 e 217;10) fabbricato sito in San Giuseppe Vesuviano, composto da locale a piano terra prospiciente su via SS con retrostante cortile ed altri locali annessi, ed appartamento al primo piano, identificati nel Nuovo
Catasto edilizio Urbano del Comune di San Giuseppe Vesuviano al foglio 13, part.lla
n. 1134, sub. 5,6.
f) attribuiva i beni di cui al punto precedente secondo la seconda l'ipotesi divisionale contenuta nella relazione di consulenza tecnica depositata in data 25.10.2006, come integrata dalle rappresentazioni grafiche contenute negli allegati alla c.t.u. depositati in pari data , nonché avuto riguardo alle precisazioni e rettifiche contenute nelle successive note integrative del 22.1.2009, del 18.3.2010 e del 28.1.2014 , e per l'effetto attribuiva ai singoli condividenti le quote ivi previste, che tenevano conto del
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pregresso utilizzo dei singoli cespiti, con i conguagli a debito e a credito ivi prefigurati;
k) Rigettava le domande di rendiconto avanzate da nonché da Controparte_1
, , , e CP_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4 CP_5
e ;
[...] Parte_1
l) autorizzava il Conservatore dei registri immobiliari alla trascrizione della sentenza ed agli adempimenti di legge;
m) poneva le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., a carico della massa, in proporzione delle quote dei singoli condividenti;
n) mandava al cancelliere per i relativi adempimenti.
2. Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato in data 10.09.2014, Pt_1 ha spiegato appello, deducendo a sostegno un unico articolato motivo.
[...]
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2014, si è costituito in giudizio il quale ha, a sua volta, interposto appello Controparte_2 incidentale affidato un unico articolato motivo.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.12.2014 si è costituito in giudizio il quale ha interposto appello incidentale Controparte_1
affidato un unico motivo, con cui ha chiesto la riforma del capo k) della sentenza impugnata, con cui il Tribunale nolano ha rigettato le domande di rendiconto da lui proposte unitamente a RE, , e CP_3 CP_7 CP_4 CP_5
Pt_1
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.02.2021 si sono costituite in giudizio e , le quali hanno chiesto: a) di Controparte_4 CP_5 procedere alla redazione di un nuovo progetto di divisione così come prospettato nell'ordinanza n. 525/2020 del 19.02.2020; b) in accoglimento dell'eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c. e 348 c.p.c., dichiarare inammissibili gli appelli proposti;
c) nel merito rigettare tutti gli appelli proposti e per l'effetto confermare la sentenza in ogni sua parte.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.01.2015 si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_3
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda degli appelli ex artt. 342 e 348 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto tutti gli appelli con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.01.2025 si sono costituiti in giudizio e eccependo, in via Controparte_7 Controparte_6 preliminare, l'inammissibilità degli appelli ex artt. 342 e 348 c.p.c.; nel merito, hanno chiesto il rigetto tutti gli appelli con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
8. Disposta consulenza tecnica d'ufficio e successivi chiarimenti, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 18 giugno 2025, in cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
9. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto da , con atto di citazione Parte_1
notificato in data 10.09.2024, risultando rispettato il termine di decadenza di un anno, previsto dall'art. 327 c.p.c. - nella previgente formulazione, antecedente alla modifica di cui all'art.46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009, applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 1999- decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 31.07.2014.
10. Parimenti tempestivi risultano gli appelli incidentali avanzati da Controparte_2
e poiché proposti con comparse di costituzione e risposta Controparte_1 depositate rispettivamente in data 14 ottobre 2014 e 17 dicembre 2014, nel rispetto del termine, previsto dall'art. 343 c.p.c., di venti giorni prima dell'udienza del 14 gennaio 2015, fissata in citazione.
11. Tanto debitamente premesso, ragioni di evidente connessione, involgendo la disamina di analoghe questioni, consigliano la trattazione congiunta dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale proposto da Parte_1
. Controparte_2
11.1 Segnatamente, con l'unico articolato motivo di gravame, ha Parte_1 denunciato l'erronea interpretazione della norma di cui all'art. 936 c.c., per non aver il Tribunale ritenuto di riconoscere, a lui e al germano , l'indennità Controparte_2 correlata all'incremento di valore apportato ai fondi caduti nella successione paterna,
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda fondi sui cui avevano realizzato, con il consenso del padre i due Persona_1
fabbricati “abusivi” rispettivamente destinati a loro abitazione;
nonché l'iniqua composizione e valutazione delle porzioni, con relativi conguagli, disposta in conformità della seconda ipotesi di divisione elaborata dal CTU nella relazione del
25.10.2006.
Secondo quanto dedotto da tale impugnante, nessuno dei coeredi aveva mai contestato, difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, che egli aveva realizzato nell'anno 1983 il fabbricato in base al consenso verbale del padre;
Persona_1
tale circostanza avrebbe dovuto pertanto indurre il Giudice di prime cure a determinare l'obiettiva valutazione economica dell'expensum o del melioratum spettante all'appellante, in qualità di terzo costruttore, in virtù dell'art. 936 secondo comma c.c. Tale obbligazione, che incombeva sul de cuius sin dall'epoca dell'incorporazione, doveva ritenersi trasmessa ai suoi eredi tenuti, ai sensi dell'art. 752 c.c., a contribuire al pagamento in proporzione della relativa quota ereditaria.
Alla luce di ciò, pertanto, a differenza di quanto statuito dal Giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere riconosciuto l'indennizzo per la costruzione del fabbricato, in applicazione dell'art. 936 c.c. e sulla scorta di quanto desumibile dalla relazione di consulenza tecnica depositata in data 15.10.2006.
A dire dell'appellante principale, inoltre, la domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione meritava accoglimento e, ove il Tribunale avesse ritenuto di non rinvenirne il sostegno probatorio, avrebbe dovuto disporre un'integrazione della relazione di consulenza, con apposito mandato da conferire al CTU, in base alle istanze ritualmente formulate.
In ogni caso, nell'assunto di tale impugnante, avrebbe dovuto tenersi conto dell'incommerciabilità del fabbricato da lui realizzato, pacificamente abusivo con riduzione conseguenziale del suo valore. In quest'ottica, in ipotesi di assegnazione dello stesso in suo favore, avrebbe dovuto disporsi un supplemento di CTU volto alla determinazione della corretta estimazione in quanto incidente sulla valutazione della massa ereditaria.
11.2 Rilievi in larga misura analoghi sono svolti dall'impugnante incidentale CP_2
con il motivo di gravame intitolato: “Violazione e falsa applicazione degli
[...]
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda artt. 936 II e V comma, 1150 V comma, 732 e 752 c.c.- Errata composizione dello stato attivo e dello stato passivo dell'asse- Errata determinazione del valore netto della massa ed omesso computo dei crediti prededucibili di e CP_2 Parte_1
Errata valutazione e composizione delle quote- Violazione dell'art. 789 c.p.c.”.
Secondo quanto dedotto da tale appellante incidentale, sebbene il Tribunale avesse dichiarato in punto di fatto come assolutamente pacifica la circostanza che i due fabbricati unifamiliari ubicati nel Comune di San Giuseppe Vesuviano erano stati realizzati da e a loro spese ed, in punto di diritto, che detti Parte_1 CP_2
fabbricati per accessione dovevano considerarsi parte della massa da dividere ai sensi dell'art. 934 e 936 c.c., con conseguente acquisizione all'attivo dell'incremento di valore apportato dalle suddette costruzioni abusive;
in realtà, contraddittoriamente ed ingiustamente, aveva escluso il diritto alla corrispondente indennità a ciascuno spettante quale costruttore di buona fede ai sensi degli artt. 934 e 936 c.c. dell'art.1150 V comma c.c.
Anche ha dedotto che, trattandosi di costruzione pacificamente Controparte_2
realizzata tra il 1983 ed il 1984 con il consenso del padre, l'obbligazione indennitaria era insorta in capo al de cuius cosicché alla sua morte si era trasferita ai suoi eredi, entrando de jure nel passivo dell'asse, così come l'incremento di valore apportato dalla costruzione era entrata de jure nell'attivo.
Secondo l'appellante incidentale, pertanto, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che, mancando la domanda di rimborso da parte di ai sensi dell'art. Controparte_2
936 comma 2 c.c., non poteva riconoscersi alcun importo a tale titolo in suo favore.
Nell'assunto dell'impugnante, per converso, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere come “implicitamente proposta” la domanda di accertamento dell'avvenuta incorporazione della costruzione da parte degli eredi del proprietario del suolo e avrebbe dovuto parimenti ritenere come “implicitamente proposta” quella di determinazione dell'indennità dovuta dal coerede-costruttore in applicazione degli articoli 936 comma II c.c. e 1150 comma V c.c. Alla luce di ciò, cumulando CP_2 la duplice qualità di autore dell'addizione migliorativa e di coerede, allo
[...]
stesso sarebbe spettata, nel quadro contabile generale volto alla determinazione del valore economico della sua quota ideale pari ad 1/9 del patrimonio netto, il credito
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vantato nei confronti della massa a titolo di indennizzo. Avrebbe errato, inoltre, a detta dell'impugnante, il Tribunale nell'escludere il diritto all'indennità ex art. 936
c.c., in ragione dell'abusività della costruzione poiché, secondo la tesi sostenuta,
l'irregolarità amministrativa della costruzione non escluderebbe il diritto all'indennizzo ex art. 936 secondo comma c.c. e 1150 quinto comma c.c. a favore del costruttore/possessore di buona fede.
In subordine, anche l'appellante incidentale ha lamentato che il Controparte_2
Tribunale avrebbe errato nello stimare il valore del cespite de quo in € 373.425,00, applicando al prezzo di mercato di analoghi immobili muniti di titolo abilitativo un deprezzamento del 50%, trattandosi di abbattimento inadeguato, alla luce dell'accertamento svolto dall'ausiliario giudiziale dell'incommerciabilità del manufatto, costruito senza titolo abilitativo, non condonato e non condonabile, in una zona territoriale non suscettibile di edificazione, sottoposta ai vincoli del d.lgs.
42/2004 e della l. n. 926/1999 e classificata come zona rossa ad alto rischio vulcanico.
Inoltre, il Tribunale sarebbe altresì incorso in un error in procedendo, rappresentato dalla violazione dell'art. 789 c.p.c., non avendo provveduto a fissare l'udienza di discussione dei progetti predisposti dall'ausiliario e la comparizione personale delle parti.
Da ciò la prospettata necessità di rimodulare le operazioni di assificazione e apporzionamento, partendo dalla corretta valutazione del patrimonio netto attraverso due possibili criteri di calcolo: il primo, escludendo tanto dallo stato passivo quanto dallo stato attivo l'incremento di valore apportato al suolo particella 341 foglio 12 dalle costruzioni realizzate a loro spese da e;
il secondo, CP_2 Parte_1
inserendo tanto nello stato passivo quanto nello stato attivo tale incremento e sommando alla quota di 1/9 del patrimonio netto spettante a e Controparte_2
il corrispondente credito prededucibile da ciascuno vantato verso la massa. Pt_1
11.2 I rilievi di cui ai motivi in esame, laddove censurano il mancato riconoscimento di un indennizzo in favore dei coeredi costruttori e non Parte_1 CP_2
colgono nel segno, sebbene la prospettata abusività dei fabbricati dagli stessi realizzati imponga, alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità, di cui
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda si darà conto nel prosieguo, la previa verifica, che si impone anche ex officio
(Cass.sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019) della regolarità edilizia dei predetti manufatti, e la conseguente modifica del progetto di divisione approvato dal primo
Giudice.
Il giudice di prime cure, nell'escludere la possibilità del riconoscimento dell'indennizzo reclamato nel presente grado da , ha osservato che Parte_1 era carente la prova dell'epoca della realizzazione della costruzione ad opera dello stesso, affermando che, ove si fosse trattato di opere realizzate successivamente al decesso del de cuius questi avrebbe potuto vantare nei confronti Persona_1 dei coeredi comproprietari, per le migliorie apportate, esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per materiali e manodopera. Secondo quanto affermato dal
Tribunale, in particolare, non aveva prodotto alcun documento Parte_1
idoneo a comprovare l'epoca di edificazione del manufatto né, tanto meno, gli esborsi sostenuti;
al riguardo, non poteva considerarsi sufficiente la generica indicazione contenuta nella relazione tecnica integrativa, depositata il 28 gennaio
2014, in cui il c.t.u., alla pag. 7, aveva indicato nel 1983 l'epoca di realizzazione del manufatto desumendola apoditticamente dalle dichiarazioni dell'interessato, così come contenute nell'istanza di sanatoria ex lege n. 724/1994, prot. n. 4467 del
1.3.1995.
Evidentemente inidonee, a fronte di tale specifica motivazione, appaiono a questa
Corte le censure svolte dall'impugnante. La difesa di , infatti, nel Parte_1 protestare genericamente che l'epoca di edificazione del manufatto, nel 1983, avrebbe dovuto considerarsi incontestata, non tiene conto che una tale circostanza di fatto non era stata neppure espressamente allegata, all'atto della sua costituzione, nel giudizio di primo grado, con la comparsa di costituzione depositata in data 29 aprile
1999. In tale occasione, infatti, l'appellante principale ebbe solo ad affermare che tale opera era stata realizzata in perfetta buona fede e con il pieno assenso dei genitori;
da ciò la pretesa avente ad oggetto “i miglioramenti nell'ambito del valore dell'immobile realizzato oltre oneri di progettazione, direzione, accatastamento, per pratica per il conseguimento della concessione in sanatoria, oneri per oblazione e concessori, opere di conservazione e quant'altro necessitato”.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Integra un principio pacifico, invero, l'assunto secondo cui affinché una circostanza di fatto possa ritenersi incontestata e quindi non abbisognevole di prova, occorre che la stessa risulti specificamente allegata dalla parte che di tale contegno processuale possa avvalersi;
in difetto di ciò, e cioè a fronte di un'allegazione generica, neppure è ipotizzabile un onere di contestazione. Ad integrare, con funzione correttiva, le argomentazioni spese dal primo giudice, andrà aggiunto che l'accoglimento della domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 936 c.c. trova comunque un evidente ostacolo nella prospettazione dei medesimi impugnanti, che hanno dedotto di aver edificato i fabbricati con l'espresso consenso del loro genitore, proprietario del suolo, circostanza che esclude in capo agli stessi la qualità di “terzi”.
Secondo un orientamento pacifico, infatti, la disciplina dell'art. 936 c.c. è applicabile esclusivamente quando l'autore delle nuove opere sia terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che lo legittimi a costruire sul suolo ( Cass. sez. 2, ordinanza n. 5086 del 16/02/2022; Cass. sez. 2, ordinanza n. 24365 del 04/10/2018, nonché, con riferimento al comodatario,
Cass.sez. 2, sentenza n. 7923 del 26/06/1992)
In difetto di prova degli esborsi che si assumono sostenuti, poi, non appare in alcun modo accoglibile la pretesa al pagamento delle migliorie, ove pure in ipotesi realizzate manente comunione, una volta apertasi la successione. Soccorre al riguardo il consolidato insegnamento secondo cui (cfr. Cass.n. 16206/2013) il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore (conf.
Cass. n. 6982/2009).
Posta tale premessa, risulta quindi evidente che al fine del riconoscimento delle migliorie, intese come costi sostenuti per il miglioramento della cosa comune, sia necessaria la proposizione di una specifica domanda di rimborso e che la stessa debba essere idoneamente provata, non potendo invocarsi, con funzione salvifica e come
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda preteso dall'impugnante principale, l'operato suppletivo di un consulente tecnico, a cui rimettere la determinazione dell'expensum.
Sulla scorta dei medesimi principi da ultimo richiamati, con ogni evidenza, neppure può accogliersi la pretesa fatta valere al medesimo titolo dall'impugnante incidentale che, come è pacifico ed è stato accertato dal Tribunale, neppure ha Controparte_2
proposto una domanda di rimborso, avendo anzi affermato, costituendosi nel primo grado, che il fabbricato da lui edificato avrebbe dovuto essere espunto dalla massa a dividersi, in quanto di sua esclusiva proprietà .
Invero, la domanda di rimborso delle migliorie - e a maggior ragione la domanda di indennizzo ex art. 936, 2° comma, c.c. - è autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione e non può pertanto ritenersi “implicitamente proposta” nella domanda di divisione. Ne consegue che la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il pagamento delle migliorie deve essere proposta, a pena di inammissibilità con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., che ne preclude la proponibilità nell'ulteriore corso del giudizio (Cass. sez. 2,
Sentenza n. 5861 del 23/05/1991).
Peraltro, quanto alla posizione di – che, secondo quanto di seguito si Controparte_2
preciserà, ha realizzato un fabbricato privo di concessione edilizia e pacificamente incommerciabile- vale richiamare, in piena condivisione con quanto affermato dal
Tribunale, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nessun indennizzo può essere preteso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1150 e
936 cod. civ., dal terzo possessore che, sul fondo altrui, abbia costruito un'opera in violazione della normativa edilizia, commettendo i reati previsti e puniti dagli artt. 31
e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, essenzialmente perché quell'indennizzo sarebbe in contrasto con i principi generali dell'ordinamento ed in particolare con la funzione dell'amministrazione della giustizia, in quanto l'agente verrebbe a conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l'attività penalmente illecita e che, in via diretta, gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 cod. civ”. Infatti, “in tema di accessione, ove l'esecuzione delle opere con materiali propri su suolo altrui configuri illecito penale, il terzo non ha diritto all'indennizzo
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
ex art. 936 c.c., salvo che il manufatto sia oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa restituisce l'immobile ad uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demolizione” ( Cass.sez. 2, sentenza n. 1237 del 25/01/2016 ; Cass. sez. 2, Sentenza n. 26853 del 14/12/2011 ).
Si impone pertanto in parte qua la conferma della sentenza gravata.
12.4 Nondimeno, le contestazioni svolte sia da che da Parte_1 CP_2
in ordine all'indebita inclusione nella massa a dividersi, oltre che
[...] all'erronea stima, dei fabbricati dagli stessi edificati, in quanto abusivi, impongono a questa Corte dei nuovi accertamenti in fatto, nonché una rivalutazione del progetto di divisione recepito dal primo Giudice che, pacificamente, in conformità del progresso orientamento della Suprema Corte, includeva entrambi gli immobili in questione, pur se ritenuti irregolari dal punto di vista urbanistico, tra i beni a dividersi.
Appare dunque opportuno dare conto dei più recenti orientamenti espressi dalla
Corte di legittimità, in sede nomofilattica, che, occupandosi delle questioni poste all'attenzione di questa Corte distrettuale, ha somministrato utili parametri di giudizio. ( cfr. Cass. SU n. 25021/2019; nonché Cass. Sez. U - , Sentenza n. 8230 del
22/03/2019).
Per l'evidente rilievo che riveste ai fini della risoluzione delle questioni sollevate dagli impugnanti, mette conto prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite
n. 25021/2019, con cui il Supremo Collegio ha da ultimo recepito l'orientamento, propugnato da parte della giurisprudenza di merito, favorevole all'applicabilità della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46) agli atti di scioglimento delle comunioni, anche ereditarie.
Con tale pronuncia, infatti, la Corte nomofilattica ha rimeditato - sia con riferimento alla inclusione dello scioglimento della comunione ereditaria tra gli atti mortis causa, sia con riferimento alla presupposta efficacia meramente dichiarativa dell'atto divisorio - il proprio precedente orientamento secondo cui la predetta sanzione di nullità, dovendo ritenersi limitata ai soli atti "tra vivi" e non riguardando, invece, gli atti "mortis causa" e quelli non autonomi rispetto ad essi, non potrebbe colpire neppure la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2, n. 630 del 17/01/2003; Cass.,
Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010).
In particolare, con il citato precedente, la Corte di legittimità ha risolto due questioni di diritto, entrambe munite di indubbia rilevanza nel presente giudizio: 1) in primo luogo, quella volta a stabilire se, tra gli atti tra vivi per i quali la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, commina la sanzione della nullità al ricorrere delle condizioni ivi previste, debbano ritenersi compresi o meno gli atti di scioglimento delle comunioni
("prima questione di diritto"); 2) in secondo luogo, se possano considerarsi atti inter vivos, come tali soggetti alla comminatoria di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, (ma anche dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1), solo gli atti di scioglimento della comunione "ordinaria" o anche quelli di scioglimento della comunione "ereditaria" ("seconda questione di diritto").
Prendendo le mosse dal dato normativo, nell'esporre i principi somministrati dalla
Corte di Cassazione, corre mente allora rilevare che la L. n. 47 del 1985, art. 17, comma 1, ha stabilito, quanto alle sanzioni civili, che "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
Nella seconda direzione, il successivo art. 40, comma 2, della medesima legge ha disposto - con riferimento alle costruzioni abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 - che "Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al comma 6 dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967".
Il menzionato art. 17 della L. n. 47 del 1985 è stato poi abrogato (a differenza dell'art. 40, che è tuttora vigente) dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia") a far data dalla entrata in vigore di tale ultimo decreto, ma è stato sostanzialmente riprodotto dall'art. 46 del medesimo D.P.R. n. 380, il cui comma 1 dispone: "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
Trattasi di una nullità che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia urbanistico-ambientale, dettate a tutela dell'interesse generale all'ordinato assetto del territorio (cfr. Cass., Sez. 1, n. 13969 del 24/06/2011); ciò spiega perché tale nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr.
Cass. Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009; Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019).
Orbene, dal confronto tra la disposizione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma
1, e quella della L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, risulta come soltanto nella prima gli "atti di scioglimento della comunione" sono espressamente contemplati tra quelli colpiti da nullità ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche;
nella seconda disposizione (la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2), invece, nessun riferimento espresso vi è agli atti di scioglimento della comunione.
Questa mancata coincidenza tra il testo delle due disposizioni ha indotto in passato la
Suprema Corte ad affermare, facendo applicazione del canone interpretativo "ubi lex
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda voluit dixit, ubi noluit tacuit", che la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, - a differenza di quanto vale per l'art. 17, comma 1, della stessa legge (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1) - non è applicabile agli atti di scioglimento della comunione (Cass., Sez. 2, n. 14764 del 13/07/2005); sicché nessuna comminatoria di nullità esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo
(anche comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.
Le Sezioni Unite hanno da ultimo ritenuto che vi siano validi argomenti per rivedere tale conclusione. In primo luogo, sul piano della interpretazione letterale, hanno considerato la diversa struttura semantica delle due disposizioni normative.
Infatti, mentre il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 (come prima la L. n. 47 del 1985, art. 17, comma 1) individua gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi (o a loro parti), per i quali commina la sanzione della nullità, avendo riguardo al loro effetto giuridico ("trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione"), la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, invece, individua gli atti inter vivos per i quali commina la nullità avendo riguardo solo al loro "oggetto", richiedendo cioè che si tratti di "atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti", prescindendo dal loro effetto giuridico. In sostanza, la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, indica gli atti oggetto della comminatoria di nullità in modo ellittico e sintetico, attraverso l'amplissima formula "atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali
(...) relativi ad edifici o loro parti"; tale espressione, sul piano logico-semantico, risulta comprensiva di tutti gli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, qualunque effetto giuridico abbiano, eccettuati solo gli atti espressamente esclusi.
Pertanto, come - nella detta formula - devono ritenersi senza dubbio compresi gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o loro parti
(anch'essi non espressamente previsti), così non vi sono ragioni per escludere - sul piano dell'interpretazione letterale - gli atti di scioglimento della comunione se e in quanto aventi ad oggetto edifici (o loro parti).
In secondo luogo, poi, sul piano della interpretazione teleologica e avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, il Supremo Collegio ha considerato che sia l'art.
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
46 che l'art. 40 disciplinano comunque atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi o a loro parti. Non potrebbe comprendersi, allora, in mancanza di espressa previsione di legge, perché lo scioglimento della comunione di un immobile abusivo e non sanabile dovrebbe ritenersi consentito per il solo fatto che il fabbricato sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985; considerato, peraltro, che le sanzioni amministrative della demolizione dell'edificio abusivo e dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune valgono anche per i fabbricati realizzati prima della entrata in vigore della detta legge. In definitiva, va preso atto che la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, sia pure attraverso un diverso percorso semantico, ha la medesima estensione applicativa dell'art. 46 del D.P.R. n.
380 cit. (e della disposizione che lo ha preceduto).
Nulla autorizza allora a ritenere che la comminatoria di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1; nulla autorizza a ritenere che gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi o loro parti siano esclusi, alle condizioni stabilite, dalla comminatoria di nullità, considerato che essi rientrano comunque nella classe degli atti contemplati nella disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2; nulla autorizza a ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all'entrata in vigore della L. n.
47 del 1985.
Chiamata poi a chiarire se nel novero degli atti tra vivi, per i quali la L. 28 febbraio
1985, n. 47, art. 40, comma 2, (come sopra interpretato) commina la sanzione della nullità, possa includersi solo l'atto di scioglimento della comunione ordinaria, dovendo ritenersi l'atto di divisione della comunione ereditaria un negozio assimilabile agli atti mortis causa, ovvero debba includersi anche l'atto di scioglimento della comunione ereditaria, da qualificarsi invece come negozio inter vivos- questione rilevante sia ai fini dell'interpretazione dell'art. 40 cit., applicabile alla fattispecie, che del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1- il Supremo
Collegio ha parimenti rivisitato il precedente prevalente orientamento, secondo cui la
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda divisione ereditaria era un negozio assimilabile agli atti mortis causa, come tale sottratto alla disciplina della L. n. 47 del 1985.
In particolare, secondo la pregressa giurisprudenza, di cui ha evidentemente fatto applicazione il primo giudice, la nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 con riferimento alle vicende negoziali relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria, deve ritenersi limitata ai soli "atti tra vivi", rimanendo esclusa, quindi, tutta la categoria degli atti "mortis causa" e di quelli non autonomi rispetto ad essi, tra i quali deve ritenersi compresa la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass.,
Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010). E si è ritenuto di trovare sostegno a tale conclusione nel dato positivo offerto dall'art. 757 c.c., che assegna "efficacia retroattiva" alle attribuzioni scaturenti dall'atto divisionale, essendosi da tale disposizione dedotto che la divisione non ha efficacia traslativa, non è cioè un atto di alienazione, ma ha natura puramente dichiarativa (Cass., Sez. 2, n. 9659 del 24/07/2000; Cass., Sez. 3, n. 7231 del 29/03/2006; Cass., Sez. 2, n. 17061 del 05/08/2011; Cass., Sez. 2, n. 26351 del
07/11/2017).
Tale impostazione risulta superata dalle Sezioni Unite sulla scorta degli argomenti che seguono.
La legge non definisce la comunione "ereditaria", la cui nozione va ricavata da quella
- più generale - dettata dall'art. 1100 c.c. per la comunione c.d. "ordinaria", definita come quella situazione in cui "la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone". Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la "quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione.
Ma la peculiarità della comunione ereditaria, che ne fa una "figura speciale" rispetto alla più generale figura della comunione (è questa la ragione per cui è soggetta alla medesima disciplina della comunione ordinaria - artt. 1100 c.c. e segg. - in quanto con essa compatibile), consiste nel fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando,
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda a seguito dell'apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all'eredità ed una pluralità di accettazioni (espresse o tacite).
La comunione ereditaria è, perciò, indipendente dalla volontà dei chiamati alla eredità (non è una comunione "volontaria", mancando un atto negoziale diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni "incidentali" ("communio incidens"), in quanto sorge per il verificarsi del mero "fatto giuridico" della pluralità di acquisti della medesima eredità; tale fatto è indipendente ed esterno rispetto al negozio di accettazione, diretto com'è - quest'ultimo - solo a perfezionare l'acquisto della eredità
(per la qualificazione della comunione ereditaria come comunione incidentale, cfr.
Cass., Sez. 2, n. 355 del 10/01/2011; Cass., Sez. 2, n. 1085 del 30/01/1995). Con
l'apertura della successione e con l'accettazione, gli eredi subentrano in universum ius defuncti in modo indistinto e promiscuo, divenendo (con)titolari dell'intero patrimonio del de cuius e di tutte le attività che lo compongono.
Carattere peculiare della comunione ereditaria è il fatto che essa - a differenza della comunione ordinaria, la quale può avere ad oggetto solo i diritti reali, ma non quelli personali - comprende anche i crediti del de cuius, i quali, secondo quanto prevede l'art. 727 c.c., vanno inclusi nelle porzioni da formare ai fini della divisione della eredità (Cass., Sez. Un., n. 24657 del 28/11/2007; Cass., Sez. 2, n. 11128 del
13/10/1992; Cass., Sez. 3, n. 15894 del 11/07/2014). Non fanno parte della comunione ereditaria, invece, i debiti del defunto, i quali si ripartiscono automaticamente tra i coheredes in proporzione delle rispettive quote ereditarie (art. 752 c.c.), di modo che ogni coerede può essere chiamato a rispondere di essi solo nei limiti della propria quota ("debita hereditaria ipso iure dividuntur").
La divisione - la cui disciplina codicistica, dettata con riferimento alla comunione ereditaria, si applica anche alla comunione ordinaria in quanto compatibile (art. 1116
c.c.) - può essere "contrattuale", quando è conseguita attraverso l'accordo tra i tutti i partecipanti alla comunione, culminante nella stipulazione di un apposito contratto divisionale;
oppure "giudiziale", quando è disposta con apposita pronuncia del giudice, a seguito dell'azione di divisione esercitata da uno dei partecipanti alla comunione.
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il negozio divisorio (che, quando concerne beni immobili, è soggetto alla forma scritta ad substantiam: art. 1350 c.c., n. 11) è un contratto plurilaterale, cui devono necessariamente prendere parte tutti i partecipanti alla comunione, con il quale la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una
"porzione concreta" (pars quanta) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d.
"apporzionamento").
L'apporzionamento determina l'attribuzione in titolarità esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni divisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni.
Anche la divisione giudiziale, come quella contrattuale, esige la partecipazione al giudizio di tutti i compartecipi (l'art. 784 c.p.c. prevede espressamente che, nel giudizio divisorio, vi è litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi o condomini: cfr.
Cass., Sez. 2, n. 4891 del 26/04/1993; Cass., Sez. 1, n. 7954 del 13/08/1998). Con essa alla contitolarità del diritto sopra i beni comuni si sostituisce il diritto esclusivo di ciascuno degli originari partecipanti su una parte di tali beni;
ma la legge prevede che, qualora i beni ereditari non possano essere divisi in natura, si possa procedere all'attribuzione congiunta (se più coeredi la chiedano) o alla vendita all'incanto con successiva divisione del ricavato (artt. 720 e 722 c.c.).
Orbene, i negozi a causa di morte si distinguono dai negozi tra vivi per il fatto che i loro effetti giuridici sono collegati all'evento della morte del loro autore, del quale sono destinati a regolamentare la vicenda successoria o a disporre per il tempo successivo alla sua morte. Nei negozi mortis causa, la morte è l'evento in forza del quale l'effetto giuridico si produce e senza il quale il negozio non produce alcun effetto.
Nel nostro ordinamento, che vieta i patti successori (eccettuati ora i patti di famiglia: art. 458, come novellato dalla L. 14 febbraio 2006, n. 55, art. 1), si ritiene tradizionalmente che l'unico negozio a causa di morte sia il testamento (art. 587 c.c.); accanto al quale si pongono - quali negozi mortis causa a struttura inter vivos la dispensa dalla imputazione (art. 564 c.c., comma 2) e la dispensa dalla collazione
(art. 737 c.c.), ove contenute in un atto di donazione o in un atto inter vivos posteriore alla donazione.
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Pertanto, se la morte dell'autore del negozio è l'evento che connota i negozi mortis causa e che determina la produzione dei loro effetti, è da escludere che il contratto di scioglimento della comunione ereditaria possa essere qualificato come negozio mortis causa.
Il contratto di divisione ereditaria, infatti, produce i propri effetti indipendentemente dalla morte del de cuius (che costituisce un fatto del passato, i cui effetti giuridici si sono esauriti con l'insorgere della comunione ovvero con l'eventuale divisione disposta dal testatore ex art. 734 c.c.). Esso, piuttosto, produce i propri effetti immediatamente, col mero scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge;
il suo contenuto - ossia l'attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità esclusiva - dipende dalla volontà degli eredi, non da quella del de cuius: ciò ne determina, indubbiamente, il carattere di negozio inter vivos.
L'atto di scioglimento della comunione ereditaria va dunque assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni;
entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge.
In sostanza, la diversa origine della comunione non muta né la natura né gli effetti del negozio divisorio, che ha carattere unitario. Di ciò, del resto, si trae conferma dalla previsione dell'art. 1116 c.c., che estende l'applicazione delle norme sulla divisione dell'eredità alla divisione delle cose comuni, in quanto non contrastino con le norme che regolano la comunione. Non può condividersi, perciò, l'affermazione secondo cui lo scioglimento della comunione ereditaria sarebbe un atto non autonomo rispetto alla vicenda successoria, della quale costituirebbe l'evento terminale, permeandosi così della medesima natura.
In realtà, una volta che la successione si è perfezionata con le accettazioni dell'eredità da parte dei chiamati, il fenomeno successorio si è esaurito, rimanendo ad esso estranee le vicende negoziali successive.
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Infine, va considerato che assimilare l'atto di divisione ereditaria ai negozi mortis causa, così da sottrarlo alla comminatoria di nullità prevista, per gli edifici abusivi, dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma
2, condurrebbe a conseguenze incongrue ove, non potendosi addivenire all'assegnazione dei beni ai compartecipi (c.d. divisione "naturale"), debba farsi luogo alla divisione "civile" mediante la vendita all'incanto ai sensi dell'art. 720 c.c. (ad es., in ragione della indivisibilità dell'immobile). La vendita all'incanto, infatti, quale atto indubbiamente inter vivos, sarebbe colpita comunque dalla sanzione della nullità di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2; con la conseguenza che risulterebbe consentita (sarebbe cioè esente da nullità) la divisione naturale, mentre sarebbe vietata la divisione civile, con conseguente contraddittorietà ed illogicità del sistema.
Deve allora concludersi, secondo il condivisibile avviso delle Sezioni Unite, che l'atto di scioglimento della comunione ereditaria - diversamente dalla divisione testamentaria che, impedendo il sorgere della comunione, costituisce certamente un atto mortis causa, perché scaturisce dalla volontà del testatore e produce i propri effetti, ipso iure, con la morte del testatore - costituisce un negozio inter vivos, allo stesso modo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria, in quanto scaturisce dalla volontà degli eredi ed i suoi effetti sono indipendenti dall'evento della morte del de cuius.
Ulteriore argomento, posto a sostegno della tesi secondo cui l'atto di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto un edificio abusivo (o parti di esso) non sarebbe oggetto della comminatoria di nullità di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, è quello che fa perno sull'efficacia retroattiva della divisione, fenomeno giuridico rilevante nella successione mortis causa, cui il legislatore ricorre per ricondurre gli effetti di determinati atti al momento dell'apertura della successione e assicurare così la continuità della titolarità dei beni tra il defunto e l'erede (così: l'art. 459 c.c. per l'accettazione della eredità; l'art. 521
c.c. per la rinunzia alla eredità; l'art. 649 c.c. per l'acquisto del legato).
Con riferimento alla divisione, l'art. 757 c.c. stabilisce che "Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti
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- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dalla successione, anche per l'acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari".
L'efficacia retroattiva della divisione si traduce nella negazione di una successione fra i compartecipi, nel senso che il condividente viene considerato proprietario esclusivo del bene assegnatogli con effetto ex tunc, fin dal momento dell'apertura della successione, come se su quel bene non vi fosse stato - nel periodo intermedio intercorso tra la morte del de cuius e lo scioglimento della comunione - un rapporto di comunione tra gli eredi.
La vis retroactiva opera, tuttavia, come pure chiarito dalla Corte di legittimità, solo sul piano dell'effetto distributivo proprio della divisione (il c.d. "apporzionamento"), ossia solo per quanto riguarda l'acquisto della titolarità dei beni assegnati;
ma essa non cancella gli altri effetti della comunione e le situazioni attive e passive acquisite dal condividente o dai terzi durante lo stato di comunione: ad es., i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione restano acquisiti alla comunione e non competono all'assegnatario del bene che li aveva prodotti (cfr., Cass., Sez. 2, n.
2975 del 20/03/1991); i condividenti sono tenuti a reciproca garanzia per l'evizione
(art. 759 c.c.); sopravvivono pure i diritti reali costituiti in favore di terzi durante la comunione (salva la garanzia ipotecaria costituta dal compartecipe che, ai sensi dell'art. 2825 c.c., si trasferisce sui beni a lui assegnati); restano opponibili i rapporti di locazione.
L'idea che l'efficacia retroattiva della divisione, prevista dall'art. 757 c.c., implichi la necessità di configurare l'atto divisorio come un negozio meramente dichiarativo non
è tuttavia, ad avviso del Supremo Collegio, condivisibile, essendo indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perché con la divisione ogni condividente perde la (com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e - correlativamente - acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità esclusiva su taluni singoli beni.
Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa;
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- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dalla disposizione di cui all'art. 757 c.c. e dall'efficacia retroattiva dell'atto divisionale, non può pertanto argomentarsi la natura meramente dichiarativa del contratto di divisione ereditaria e, tantomeno, la sua natura di atto mortis causa.
La divisione, pertanto, non avendo causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - causa attributiva e distributiva costituisce un atto assimilabile a quelli di natura traslativa, per i quali la L. n. 47 del 1985 e il D.P.R. n.
380 del 2001 comminano la sanzione della nullità ove abbiano ad oggetto edifici abusivi o parti di essi. Peraltro, la previsione - nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L.
n. 47 del 1985, art. 40 - di un "unico" regime giuridico per ogni tipo di scioglimento di comunione comporta, in applicazione del canone interpretativo "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", che lo scioglimento della comunione ereditaria, ove abbia ad oggetto fabbricati abusivi (o parti di essi), deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico ("comminatoria di nullità") previsto per lo scioglimento della comunione ordinaria.
Tali disposizioni si applicano inoltre non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2,
n. 630 del 17/01/2003; in argomento, con riferimento alla sentenza ex art. 2932 c.c.;
Cass., Sez. 6 - 2, n. 8489 del 29/04/2016; analogamente, Cass., Sez. 6 - 2, n. 1505 del
22/01/2018).
Sul punto, la Corte di legittimità ha ribadito come l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del 1985, art. 40
e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi.
In secondo luogo, poi, va considerato, secondo la Corte nomofilattica, che lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma immuta sostanzialmente la realtà giuridica. Con la divisione, infatti,
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 24 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ogni condividente perde la (com)proprietà di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo o su alcuni di essi ("aliquid datum, aliquid retentum"); sorgono, dunque, tante proprietà individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà.
Tanto debitamente precisato, risulta smentita, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la fondatezza della più risalente opinione giurisprudenziale, di fatto prevalente all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata e della proposizione dei gravami, tesa ad escludere l'applicabilità delle disposizioni in argomento alle divisioni ereditarie.
11.3 La sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, in tema di indivisibilità degli immobili abusivi, impone allora di farsi carico dell'ulteriore questione, involgente nuovi accertamenti di fatto, relativa al se, effettivamente, entrambi i fabbricati in questione, rispettivamente edificati da e , possano Controparte_2 Parte_1 ritenersi abusivi e pertanto indivisibili.
Anche in ordine a tale questione, è utile allora richiamare il più recente approdo raggiunto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, richiamato anche dal precedente finora menzionato, che hanno appunto esaminato la questione relativa alla portata e alle caratteristiche della nullità comminata dalle disposizioni in argomento (Cass.
Sez. U, sentenza n. 8230 del 22/03/2019).
In particolare, con riferimento alle disposizioni degli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del
1985, un primo orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n.
8685 del 1999), nel rimarcare la differenza col pregresso regime, aveva sottolineato che dette norme mirano a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi e, derivando dalla mancata indicazione nell'atto, da parte dell'alienante, degli estremi della concessione
(ad edificare o in sanatoria), non hanno alcun riguardo allo stato di buona o mala fede dell'acquirente. Secondo tale opzione ermeneutica, la sanzione, da esse prevista, costituisce un'ipotesi di nullità assoluta, come tale suscettibile di esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, rilevabile d'ufficio dal giudice ex art. 1421 c.c., e riconducibile all'ultimo comma dell'art. 1418 c.c., quale ipotesi di nullità formale e non virtuale, conclusione non smentita dalla possibilità di successiva conferma degli atti viziati mediante la redazione di altro atto, reputato un semplice rimedio
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 25 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda convalidante, "consentito soltanto nel caso che le carenze della precedente stipulazione siano meramente formali e non siano dipese, quindi, dall'insussistenza, all'epoca di essa, dei requisiti sostanziali per la commerciabilità del bene".
La natura formale della nullità è stata poi confermata da Cass. n. 8147 del 2000, che, dopo averne posto in evidenza il duplice obiettivo di soddisfare l'esigenza di tutela dell'affidamento dell'acquirente e l'esigenza di prevenzione degli abusi, ha osservato che le prescritte dichiarazioni costituiscono requisito formale del contratto, sicché è la loro assenza "che di per sé comporta la nullità dell'atto, a prescindere cioè dalla regolarità dell'immobile che ne costituisce l'oggetto". In tale arresto, è stata, in particolare, esclusa la fondatezza della tesi, secondo cui accanto a tale nullità avrebbe dovuto ravvisarsi una nullità sostanziale (per la difformità della costruzione rispetto al titolo abilitativo), sul rilevo che ove "il legislatore avesse voluto attribuire diretta rilevanza alla non conformità dei beni alla normativa urbanistica, con o senza il
"filtro" della prescrizione di forma, si dovrebbe finire per considerare valido, al di là delle indicazioni, l'atto che riguardi beni comunque in regola con le norme urbanistiche", evidenziando che, in tal modo, si sarebbe svuotata la portata precettiva della previsione della conferma degli atti e così vanificato "l'apprezzabile tentativo operato dal legislatore di trovare una soluzione che non solo costituisca uno strumento di lotta contro l'abusivismo, ma che soddisfi anche l'interesse dell'acquirente alla (esatta) conoscenza delle condizioni del bene oggetto del contratto".
Il diverso più restrittivo indirizzo, di tipo “sostanzialista”, è stato espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23591 del 2013 e dalla sentenza n. 28194 del
2013, adottata in pari data, di analogo tenore, ed è stata seguito dalle sentenze n.
25811 del 2014 e n. 18261 del 2015.
Con tali decisioni, si è, appunto, affermato che il contratto avente ad oggetto un bene irregolare dal punto di vista edilizio è affetto da nullità sostanziale. Ciò è stato ritenuto, anzitutto, sulla base dello scopo perseguito dalla norma, che è stato individuato in quello di rendere incommerciabili gli immobili non in regola dal punto di vista urbanistico;
inoltre, è stata posta in evidenza l'incongruità di un sistema che sanzioni con la nullità per motivi meramente formali atti di trasferimento di immobili
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- 26 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda regolari dal punto di vista urbanistico, o in corso di regolarizzazione, e consenta, invece, il valido trasferimento di immobili non regolari, lasciando alle parti interessate la possibilità di assumere l'iniziativa di risolverli sul piano dell'inadempimento contrattuale, o, addirittura, di eludere consensualmente lo scopo perseguito dal legislatore, stipulando il contratto ed immediatamente dopo concludendo una transazione con la quale il compratore rinunziasse al diritto a far valere l'inadempimento della controparte. L'indirizzo in questione ha poi evidenziato che, nonostante la sua "non perfetta formulazione", la lettera dell'art. 40 della L n. 47 del 1985 consente di desumere "l'affermazione del principio generale della nullità (di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, cui si aggiunge una nullità (di carattere formale) per gli atti di trasferimento di immobili in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi".
Conclusione avvalorata dal comma 3 del medesimo articolo, che consente la conferma dell'atto, con conseguente salvezza dalla nullità, solo, nel caso in cui la mancanza delle dichiarazioni o il deposito dei documenti non siano dipesi dall'insussistenza della licenza o della concessione o dall'inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati;
conferma che non avrebbe senso se tali atti fossero ab origine validi, e ferma restando la responsabilità per inadempimento del venditore.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state invitate con l'ordinanza di rimessione a riconsiderare l'indirizzo più recente, sull'assunto che la tesi della nullità virtuale da esso propugnata non trova un solido riscontro nella lettera della legge e può risultare foriera di notevoli complicazioni nella prassi applicativa, con conseguente rischio per la parte acquirente, esposta alla declaratoria di nullità pur in situazioni in cui aveva fatto incolpevole affidamento sulla validità dell'atto; tale indirizzo sostanzialista, inoltre, impone di precisare la nozione di irregolarità urbanistica che dà luogo alla nullità, ed eventualmente di chiarire se sia applicabile alla materia degli atti ad effetti reali, la distinzione tra variazione essenziale e non essenziale elaborata in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
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- 27 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In sede di composizione del contrasto, le Sezioni Unite hanno in primo luogo rilevato che l'esegesi propugnata dalla teoria c.d. sostanziale, pur mossa da un intento commendevole, non può tuttavia prescindere dagli specifici dati normativi di riferimento.
In particolare, come finora precisato, l'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 dichiara invalidi quegli atti da cui non constino (ove da essi non risultino) gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività, con la precisazione che tali elementi devono risultare per dichiarazione dell'alienante. Nella disposizione di cui all'art. 17 della L.
n. 47 del 1985, la dichiarazione deve avere ad oggetto, coerentemente alla disciplina abilitativa allora vigente, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria, laddove l'art. 40 della menzionata L. n. 47, consente di stipulare validamente, oltre che con l'indicazione degli estremi della licenza o della concessione in sanatoria, anche con l'allegazione della relativa domanda e versamento delle prime rate di oblazione, o con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 2 settembre 1967 .
In considerazione del tenore delle norme citate, la Corte nomofilattica ha allora ritenuto che il principio generale di nullità riferita agli immobili non in regola urbanisticamente che la giurisprudenza c.d. sostanzialista ritiene di poter desumere da tale contesto normativo, sottolineando l'intenzione del legislatore di renderli tout court incommerciabili, costituisca un'opzione esegetica che ne trascende il significato letterale e che non è, dunque, ossequiosa del fondamentale canone di cui all'art. 12, co 1, delle Preleggi, che impone all'interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione.
La lettera della norma costituisce, infatti, un limite invalicabile dell'interpretazione, che è uno strumento percettivo e recettivo e non anche correttivo o sostitutivo della voluntas legis (cfr. Cass. n. 12144 del 2016), essendo l'attività interpretativa appunto segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale (cfr. Cass. S.U. n.
15144 del 2011; n. 27341 del 2014). La tesi della nullità generalizzata, secondo le
Sezioni Unite, non è neppure in linea col criterio di interpretazione teleologica, di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 12 citato, che non consente all'interprete di
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- 28 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda modificare il significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, ove ritenga che l'effetto che ne deriva sia inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (cfr. Cass. n. 3495 del 1996; n. 9700 del 2004 e giurisprudenza ivi citata) e ciò in quanto la finalità di una norma va, proprio al contrario, individuata in esito all'esegesi del testo oggetto di esame e non già, o al più in via complementare, in funzione dalle finalità ispiratrici del più ampio complesso normativo in cui quel testo è inserito (cfr. Cass. n. 24165 del 2018).
Peraltro, la nullità in questione risulta comminata per specifici atti ad effetti reali inter vivos, sicché ne restano fuori non solo quelli mortis causa, e gli atti ad effetti obbligatori, ma ne sono espressamente esclusi i diritti reali di garanzia e le servitù, ed inoltre, gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, ai quali le nullità, appunto, non si applicano (artt. 46, co 5, TU n. 380 del
2001; 17, co 5 e 40, co 5, della L. n. 47 del 1985).
Da tanto consegue che la nullità comminata dalle disposizioni in esame non può esser sussunta nell'orbita della nullità c.d. virtuale di cui al comma 1 dell'art. 1418 c.c., che presupporrebbe l'esistenza di una norma imperativa ed il generale divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili, e tale divieto non trova riscontro in seno allo jus positum, che, piuttosto, enuncia specifiche ipotesi di nullità.
Muovendo doverosamente dal dato normativo, nel comporre il contrasto, il Supremo
Collegio ha, anzitutto, affermato che si è in presenza di una nullità che va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., secondo quanto ritenuto dalla teoria c.d. formale, con la precisazione essa ne costituisce una specifica declinazione, e va definita «testuale», essendo volta a colpire gli atti in essa menzionati.
Procedendo, poi, all'analisi congiunta dei commi primo e quarto dell'art. 46 del d.P.R.
n. 380 del 2001 (ma il discorso vale in riferimento alle analoghe disposizioni dell'art. 17, co 1 e 4, della L. n. 47 del 1985 nonché mutatis mutandis dei commi 2, e 3 dell'art. 40 della medesima L. n. 47 del 1985), emerge che, a fronte del primo comma che sanziona con la nullità specifici atti carenti della dovuta dichiarazione, il quarto comma ne prevede, come si è detto, la possibilità di "conferma", id est di convalida,
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- 29 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nella sola ipotesi in cui la mancata indicazione dei prescritti elementi non sia dipesa dalla insussistenza del titolo abilitativo.
Il dettato normativo indica, quindi, che il titolo deve realmente esistere e, quale corollario a valle, che l'informazione che lo riguarda, oggetto della dichiarazione, deve esser veritiera: ipotizzare, infatti, la validità del contratto in presenza di una dichiarazione dell'alienante che fosse mendace, e cioè attestasse la presenza di un titolo abilitativo invece inesistente, svuoterebbe di significato i termini in cui è ammessa la previsione di conferma e finirebbe con il trascurare la finalità di limite delle transazioni aventi ad oggetto gli immobili abusivi che la norma, pur senza ritenerli tout court incommerciabili, senz'altro persegue, mediante la comminatoria di nullità di alcuni atti che li riguardano. In altri termini, tale dichiarazione ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente, e, poiché la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene che costituisce l'immobile contemplato nell'atto
(cfr. Cass. 20258 del 2009 cit.), la dichiarazione oltre che vera, deve esser riferibile, proprio, a detto immobile.
In costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità, in quanto non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
Le Sezioni Unite hanno pertanto ritenuto che la distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto preliminare, alla quale si era riferita l'ordinanza di rimessione, non era utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi, previsti in riferimento all'attività edilizia, comporterebbe un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di
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- 30 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
n. 111659 del 2018), all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili.
In conclusione, mentre la nullità del contratto è comminata per il solo caso della mancata inclusione degli estremi del titolo abilitativo, che abbia le connotazioni di cui si è detto, l'interesse superindividuale ad un ordinato assetto di territorio resta salvaguardato dalle altre sanzioni previste dalla disciplina di settore e, nel caso degli abusi più gravi, dal provvedimento ripristinatorio della demolizione: in ipotesi di difformità sostanziale tra titolo abilitativo enunciato nell'atto e costruzione,
l'acquirente non sarà esposto all'azione di nullità, con conseguente perdita di proprietà dell'immobile ed onere di provvedere al recupero di quanto pagato, ma, ricorrendone i presupposti, potrà soggiacere alle sanzioni previste a tutela dell'interesse generale connesso alle prescrizioni della disciplina urbanistica.
Da ciò, l'affermazione, a soluzione del contrasto, dei seguenti principi di diritto: "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, artt.
17 e 40 va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato" (Cass., Sez. Un., n. 8230 del 22/03/2019).
11.4 Sulla scorta di tali univoche coordinate ermeneutiche, che offrono specifica soluzione alle questioni che vengono in rilievo nel presente giudizio, si è provveduto
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- 31 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda a conferire un incarico di consulenza tecnica integrativo al c.t.u. già nominato nella fase di prime cure, geometra , con ordinanza emessa in data 19 Controparte_10 febbraio 2020, dal seguente tenore testuale: “Esaminata la documentazione agli atti e tenute in considerazione le operazioni di stima effettuate nel giudizio di prime cure, provveda il ctu – previa verifica dell'esito dell'istanza di condono, acquisita con prot
n. 4467 del 1.3.1995, di cui si fa menzione nella relazione integrativa depositata in data 28 gennaio 2014, con riferimento al fabbricato indicato come 1b, realizzato da
ed indicato in catasto al foglio 12 p.lla 1280 – a redigere un terzo Parte_1
progetto di divisione espungendo dalla massa a dividersi gli immobili, comprensivi del suolo di sedime, su cui siano edificati i manufatti privi dei requisiti di legittimità urbanistica, realizzati dall'appellante principale e dall'appellante Parte_1 incidentale ”. Controparte_2
In particolare, chiamato a rispondere sulla legittimità urbanistica del fabbricato realizzato da , l'ausiliario giudiziale ha precisato che per lo stesso Parte_1 sono state presentate due istanze di sanatoria in data 01 marzo 1995 ed è stata versata integralmente l'oblazione per complessive £ 12.542.000 in data 16/12/1994.
Nelle richieste di sanatoria risulta dichiarata quale epoca dell'abuso l'anno 1983 e l'ultimazione delle opere entro il 15.03.1985 e le relative pratiche sono state integrate, su richiesta del comune, in data 24.06.2016.
Sulla scorta di tali accertamenti, il nominato c.t.u. ha concluso - con valutazione che questa Corte reputa senz'altro condivisibile, in quanto pienamente conforme all'orientamento della Suprema Corte da ultimo esposto – nel senso che il fabbricato edificato da presenta i requisiti di commerciabilità. Parte_1
A diverse conclusioni, per converso, deve pervenirsi con riferimento al fabbricato edificato da che, come è pacifico tra tutte le parti, non presenta i Controparte_2 requisiti di legittimità urbanistica, in quanto, come già precisato nelle relazioni peritali depositate nel giudizio di primo grado, è stato realizzato in assenza di concessione edilizia, senza che successivamente risultino presentate istante di condono ai sensi delle leggi n.47/85, n. 724/94, n.326/2003.
12.6 Alla luce di tali verifiche, e procedendo alla determinazione del quomodo dividendum sit questa Corte ritiene di poter recepire, in piena conformità di quanto
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- 32 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda richiesto da tutti condividenti – fatta eccezione, per quanto si dirà, in ordine alla posizione assunta da con riferimento alla stima degli Parte_1 appezzamenti di terreno in San Giuseppe Vesuviano – il secondo progetto di divisione elaborato dal c.t.u. in sede di relazione non definitiva, e segnatamente alle pagine da 25 a 32 della “bozza elaborato peritale” depositata, unitamente alla relazione definitiva, in data 22 ottobre 2024, unitamente ai grafici e al prospetto prodotti anche dall'avv. Ambrosino, difensore di e , CP_3 CP_5 Controparte_4 in allegato alla comparsa conclusionale depositata il 17 settembre 2025, con le minime rettifiche - quanto all'individuazione grafica dei cespiti- risultanti dalle note di chiarimento depositate dall'ausiliario in data 29 aprile 2025 .
Tale progetto, in particolare, prevede l'unificazione delle masse di Persona_1
e in ordine alla quale, come incontestatamente accertato dal primo Persona_2
Giudice, tutte le parti hanno consentito (cfr. in termini, Cass. sez. 2, Sentenza n.
11762 del 29/10/1992) e consente di evitare l'estrazione a sorte - normalmente operante, ai sensi dell'art. 729 c.c., in ipotesi di quote uguali, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali – fondandosi sulle preferenze espresse dai condividenti, ribadite negli scritti conclusionali, in virtù delle pregresse condizioni di utilizzo dei cespiti.
Tale secondo progetto include in particolare tra i cespiti a dividersi il fabbricato edificato da , mentre esclude quello edificato da , Parte_1 Controparte_2 con la relativa area di sedime, in quanto abusivo e quindi indivisibile;
la divisione parziale è senz'altro consentita, in virtù dell'ampiamente citata giurisprudenza di legittimità, che ha appunto precisato che nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. ( Cass. Sez.
U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019).
L'approvazione del secondo progetto di cui alla bozza di consulenza - a cui hanno espressamente acconsentito, come si evince dagli scritti conclusionali, CP_1
[...] CP_5 CP_3 Controparte_4 Controparte_2
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- 33 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e – deriva dalla necessità di tenere conto, con Controparte_7 Controparte_6
riferimento alla stima dei terreni, delle valutazioni effettuate in sede di relazione non definitiva, che l'ausiliario ha indebitamente modificato, su invito della difesa tecnica di e nella strenua opposizione di tutte le altre parti costituite, Parte_1 prima di depositare la relazione definitiva.
Provocato il contraddittorio al riguardo, nel corso dell'udienza del 18 giugno 2025, i procuratori delle parti, fatta appunto eccezione per la difesa di , Parte_1 hanno nettamente contestato le conclusioni raggiunte dall'ausiliario nella relazione definitiva trasmessa il 22.10.2024, osservando che il suo contenuto differiva rispetto alla bozza trasmessa il 10.09.2024, in quanto in essa la valutazione dei cespiti ereditari e, di conseguenza, la composizione delle porzioni, in entrambi gli ipotizzati progetti divisionali con i relativi conguagli, era stata erroneamente influenzata dal
PUC del Comune di San Giuseppe Vesuviano entrato in vigore il 22.07.2024. E' stata in particolare contestata la nuova valutazione di € 80,00/mq rispetto alla precedente di € 40/mq attribuita ai terreni identificati con le part.lle 339 – 340 -1279 del foglio
12 (immobile 1 Tav. grafica 1/2 Relaz. CTU) e di € 60/mq rispetto alla precedente di
€ 30/mq attribuita al terreno identificato con la part.lla 354 del foglio 12 (immobile 2
Tav. Grafica 1 / 2 Relaz. CTU).
Nell'esporre gli argomenti posti a sostegno di tale contestazione ( cfr., altresì, le comparse conclusionali depositate dagli avv. Bosco e Ambrosino) è stato osservato che: 1) anche nel previgente PRG i terreni in questione erano classificati come zona
FC Commerciale, non edificabile in assenza di PPE;
2) la nuova classificazione di detti terreni nel PUC come “Ambito di Trasformazione Produttivo” dovrà essere attuata mediante la predisposizione di un PUA – Piano Urbanistico Attuativo di là da venire;
3) a norma dell'art 64 della “Normativa di Attuazione strutturale e programmatica” del PUC, ai fini dell'edificazione è comunque previsto un lotto minimo di intervento non inferiore a 10.000 mq, mentre i terreni sopra indicati hanno una consistenza inferiore.
Effettivamente, risulta dal testo del predetto “art. 64. Ambiti di trasformazione produttiva” - come riportato alle pagg. 4 e 5 delle osservazioni redatte dal medesimo consulente di parte di , ing. allegate alla relazione Parte_1 Persona_4
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- 34 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di consulenza tecnica – che, ai fini dell'edificazione, il lotto minimo di intervento è pari a mq 10.000, estensione che, come si evince dalla descrizione degli immobili contenuta nella relazione di consulenza tecnica, non è raggiunta da alcuno dei terreni in San Giuseppe Vesuviano rientranti nella zona in questione ( immobili n. 1,2 e 4, come da descrizione di cui alla relazione di consulenza).
Da ciò, superflua ogni altra valutazione, la maggiore attendibilità dei valori di stima contenuti nella relazione non definitiva e la necessità di recepire il secondo dei progetti di divisione ivi menzionati, pienamente rispettoso, quanto all'attribuzione dei cespiti, delle preferenze espresse dai singoli condividenti.
Dovrà pertanto procedersi – tenuto conto della complessiva stima della massa ereditaria in € 1.910.522,33 e della spettanza a ciascuno dei condividenti di una quota pari a 1/9 di tale valore, pari ad € 212.280,26 -all' assegnazione delle quote nei seguenti termini ( come corretti anche con i chiarimenti depositati il 24.9.2025)
I° Quota : Controparte_4
Appezzamento di terreno di mq 1.850,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav Grafica 1-2 quota 1a);
€ 79.000,00 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 1.948,50 (Immobile 3 – quota 3a Tav Grafica 3);
€ 29.227,50 Pt_2
Appezzamento di terreno in Ottaviano di mq 3.000,00 (Immobile 5 - Tav Grafica 5 quota 5b);
€ 15.000,00 Pt_2
Vecchio fabbricato in San Giuseppe Vesuviano Loc. Nappi (Immobile 8 - Tav
Grafica 8-9);
€ 68.000,00 Pt_2
Conguaglio in danaro da ricevere da € 21.000,00 Controparte_7
Totale quota 1 € 212.227,00
II° Quota : Controparte_1
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 35 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Appezzamento di terreno di mq 1.850,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav 1-2 quota 1b); CP_11
€ 79.000,00 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 2.100,00 (Immobile 2 - Tav Grafica 1-2 quota 2c);
€ 63.000,00 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 732,00 in San Giuseppe Vesuviano Loc. Nappi
(Immobile 6 - Tav Grafica 6);
€ 14.640,00 Pt_2
Vecchi locali deposito siti in San Giuseppe Vesuviano Loc. Nappi (Immobile 9 -
Tav Grafica 8-9);
€ 22.800,00 Pt_2
Conguaglio in danaro da ricevere da € 32.800,00 Parte_1
Totale quota 2 € 212.240,00
III° Quota : Controparte_2
Appezzamento di terreno di mq 1.200,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav Grafica 1-2 quota 1c);
€ 53.000,00 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 2.000,00 (Immobile 2 - Tav Grafica 1-2 quota 2b);
€ 60.000,00 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 4.770,00 (Immobile 4 - Tav Grafica 4);
€ 95.400,00 Pt_2
Conguaglio in danaro da ricevere: da : € 3.300,00 Controparte_7 da :€ 600,00 Controparte_6
Totale quota 3 € 212.300,00
IV° Quota : Parte_1
Fabbricato per civile abitazione sito in San Giuseppe Vesuviano alla VI Martiri di
YR (Immobile 11 - Tav Grafica 10);
€ 368.500,00 Pt_2
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 36 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Conguagli da dare : in favore di € 83.400,00 Controparte_8 in favore di € 32.800,00 Controparte_1
in favore di € 40.000,00 CP_5
Totale quota 4 € 212.300,00
V° Quota : CP_3
Appezzamento di terreno di mq 2.362,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav Grafica 1-2 quota 1d);
€ 99.480,00 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 3.692,00 (Immobile 2 - Tav Grafica 1-2 quota 2a);
€ 110.760,00 Pt_2
Conguaglio in danaro da ricevere da: € 2.100,00 Controparte_6
Totale quota 5 € 212.300,00
VI° Quota : Controparte_7
IO VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 9) (Immobile 7a - Tav Grafica 7 quota
1);
€ 236.600,00 Pt_2
Conguagli da versare compensazione eccedenza quota: a € Controparte_4
21.000,00; a € 3.300,00 Controparte_2
Totale quota 6 € 212.300,00
VII° Quota : Controparte_6
IO VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 11-12-13) (Immobile 7b - Tav Grafica
7 quota 2); € 223.730,00 Pt_2
Conguagli da versare ai seguenti per compensazione eccedenza quota: a CP_5
€ 8.700,00; a € 2.100,00; A € 600,00
[...] CP_3 Controparte_2
Totale quota 7 € 212.300,00
VIII° Quota : CP_5
Quota 1/3 IO VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 14-15-16) (Immobile 10a -
Tav Grafica 7 quota 3);
€ 51.800,00 Pt_2
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 37 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quota 1/3 Appartamento VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 6) (Immobile 10bc -
Tav Grafica 7 quota 3 ) gravato da servitù di passaggio a costituirsi sul vano scala e striscia di larghezza 1.50 m sul terrazzo, per consentire l'accesso alla unità assegnata a identificata sotto la lettera 7c quota 4; Controparte_8
€ 37.077,33 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 1.948,50 (Immobile 3 - Tav Grafica 3, quota 3b);
€ 29.227,50 Pt_2
Appezzamento di terreno in Ottaviano di mq 9096,00 (Immobile 5 - Tav Grafica 5 quota 5 a);
€ 45.480,00 Pt_2
Conguaglio in danaro da ricevere da: € 40.000,00; da Parte_1 [...]
€ 8.700,00 CP_6
Totale quota 8 € 212.284,00
IX° Quota : Controparte_8
Appartamento VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 7) (Immobile 7c - Tav Grafica 7 quota 4 ) con a favore servitù di passaggio a costituirsi sul vano scala e striscia di larghezza 1.50 m sul terrazzo;
€ 128.800,00 Pt_2
Conguaglio in danaro da ricevere da:
€ 83.400,00 Parte_1
Totale quota 9 € 212.200,00.
Quanto agli interessi sugli importi liquidati a titolo di conguaglio, va solo evidenziato che le somme dovute a titolo di conguaglio – che risultano liquidate in valori monetari attuali, considerata la prossimità della data di redazione della consulenza tecnica d'ufficio rispetto a quella della presente pronuncia - hanno natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione del bene al condividente;
da tale momento, quindi, sulle somme relative sono dovuti gli interessi corrispettivi ( Cass. Sez. 1, n. 9845 del 15/06/2012; Cass. 2000/ 9659;
2004/ 2483; 2004/ 12818), al cui pagamento andranno condannati i coeredi debitori dei conguagli.
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 38 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
13. Deve per converso essere dichiarato inammissibile, per difetto di specificità,
l'appello incidentale proposto da avente ad oggetto la statuizione Controparte_1 di rigetto della domanda di rendiconto - proposta nel giudizio di primo grado da tale impugnante incidentale, nonché da , RE, , CO, CP_3 CP_7
e - contenuta nella sentenza impugnata. CP_5 Pt_1
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis prevede che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado.
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 39 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello
(sentenza 21 gennaio 2004, n. 967).
Tanto debitamente premesso, deve darsi atto che il Giudice di prime cure, nel disattendere la domanda di rendiconto, ha in primo luogo osservato, richiamando un precedente di legittimità, che, qualora ad un condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota e, sin dall'apertura della successione, il citato assegnatario si trovi nel possesso dell'intero bene, avendone percepito i frutti, sorge a favore degli altri condividenti il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto della gestione pregressa, di cui investire il giudice con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione di godimento esclusivo dei beni in comunione per il periodo precedente lo scioglimento della comunione.
Ha poi rilevato che, nel caso di specie, difetterebbe la prova compiuta e rigorosa del possesso dei beni ereditari da parte di taluni dei coeredi.
Per un verso, infatti, il consulente tecnico aveva affermato che e Controparte_7
percepivano redditi derivanti dalla locazione dei locali Controparte_6 commerciali, senza in alcun modo precisare la fonte di tale conoscenza, né l'importo dei canoni percepiti;
per altro verso, era da escludersi che fosse Controparte_2 tenuto a rendere il conto, atteso che aveva goduto della porzione di terreno su cui aveva edificato la propria abitazione per effetto del consenso prestato dal padre, e pertanto non poteva essere obbligato a pagare il corrispettivo di tale godimento agli altri coeredi;
infine, quanto a , andava escluso che avesse goduto di Parte_1
una porzione superiore al valore della quota ereditaria a lui spettante, con
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 40 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda conseguente esclusione, in virtù della giurisprudenza richiamata, di un obbligo di rendiconto.
Orbene, l'appellante incidentale al fine di confutare tali Controparte_1
statuizioni, si è limitato a protestare che, sulla scorta dei documenti acquisiti ( contratti di locazione), nonché sulla base delle informazioni, “sebbene deficitarie”, acquisite dal c.t.u. in ordine all'entità dei frutti percepiti dai coeredi che avevano avuto il godimento di alcuni beni ereditari, sarebbe stato possibile accertare i frutti percepiti dal coerede per il negozio sito in via SS - che per il Controparte_7
periodo va dal 1986 fino al 2009 ammonterebbero ad € 68.259,62, fino ad ascendere alla data della pronuncia, nel 2014, alla somma di € 118.259,62 - nonché dal coerede
, il quale aveva percepito frutti pari ad € 70.786,84 , e dalla coerede Controparte_6
la quale, nell'assunto dell'impugnante, aveva percepito frutti pari Controparte_8
ad € 64.381,00.
Oltre a ciò, secondo l'appellante incidentale, avrebbero dovuto essere calcolati i corrispettivi del godimento degli immobili (terreno e fabbricato) dei coeredi Pt_1
e .
[...] Controparte_2
Orbene, a fronte delle argomentazioni spese dal Tribunale, la parte impugnante, al fine di assolvere all'onere di specificità, imposto dall'art. 342 c.p.c. - come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile ratione temporis alla presente impugnazione - avrebbe dovuto affiancare alla parte volitiva del motivo di gravame una parte argomentativa tesa a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a supporto delle conclusioni raggiunte.
Avrebbe dovuto in primo luogo indicare le fonti di prova – la cui ricorrenza è stata esclusa dal Tribunale- idonee a modificare la statuizione impugnata, in ordine al godimento esclusivo dei negozi ad opera di e , Controparte_7 Controparte_6
indicando chi e quando avesse stipulato dei contratti di locazione, quale fosse la loro durata, quale il canone pattuito, e se e quando tali contratti fossero stati versati in atti.
Ciò tanto più in quanto - come evidentemente notato dal primo Giudice, nel rimarcare la carenza di idonee prove poste alla base dei conteggi elaborati dall'ausiliario - il c.t.u., alla pagina 6 della relazione integrativa depositata il 22
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 41 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda gennaio 2009, ebbe a dichiarare che “gli immobili e le date di detenzione degli immobili si riferiscono alla dichiarazione di parte fornita, allo scrivente c.t.u., dal germano Giuseppe, depositata in Tribunale unitamente alla relazione tecnica peritale”.
Né, a fronte della motivazione spesa dal primo giudice, il generico riferimento ai contratti di locazione stipulati è utile a chiarire se e quali contratti siano stati ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado;
ciò tanto più ove si consideri che dei contratti di locazione – neppure presi in considerazione dal primo giudice e comunque ampiamente successivi all'inizio del periodo reclamato, in quanto stipulati a far data dall'anno 2005- si trovano allegati alla ulteriore relazione integrativa depositata in data 18 marzo 2010, in quanto consegnati al c.t.u. “dal c.t.p. ing.
in data 5.11.2009” ( così, pag. 7 di tale relazione integrativa). Persona_5
Quanto poi, alle statuizioni relative ai coeredi e , Controparte_2 Parte_1
l'atto di gravame è del tutto silente, ribadendo la spettanza dei frutti, senza in alcun modo farsi carico di attingere le specifiche rationes decidendi - in ordine al consenso prestato dal de cuius, fondativo del diritto al godimento esclusivo, e in ordine all'affermata necessità del godimento di un bene eccedente l'entità della quota spettante - poste dal primo giudice a fondamento della pronuncia. Il motivo di gravame incidentale, in buona sostanza, risulta carente sotto il “profilo censorio”, non indicando in alcuno modo quali siano le ragioni idonee a disvelare l'eventuale erroneità dell'iter logico adottato dal giudice di prime cure, giustificando la riforma in parte qua della sentenza impugnata;
deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
14. Volgendo al governo delle spese di lite, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote (in tal senso dovendo intendersi l'espressione “a carico della massa”; cfr. Cass.
n. 698/1976; Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018), per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 42 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Infatti, “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Sez. 2, Sentenza n. 22903 del
08/10/2013 Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006 Sez. 2, Sentenza n. 7059 del
15/05/2002; Cass. 22/11/1999 n. 12949).
Sulla scorta di tale principio - se può essere tenuta ferma la liquidazione delle spese di lite operata nella sentenza impugnata, che sono state appunto poste a carico della massa in proporzione delle quote dei singoli condividenti – anche le spese del presente grado relative alla domanda di divisione, dovranno porsi a carico dei condividenti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, in quanto correlate alla concreta determinazione della massa ereditaria, alla formazione delle porzioni e alla stima dei beni ( Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018). Con la precisazione che la dizione “spese a carico della massa” non autorizza alcun diritto di prededuzione in favore dei legali delle parti che, anche nel caso in cui si dichiarino antistatari, in difetto di un'ipotesi di soccombenza (cfr. Cass. sez. 2, n. 19577 del
24/09/2007; Cass. civ. 30 aprile 1955, n.1215), non possono vantare un'azione diretta verso i condividenti che non siano stati dagli stessi assistiti.
Si provvederà in dispositivo alla relativa liquidazione, in favore delle parti condividenti, tenuto conto dell'attività dalle stesse espletata in ciascuna fase del processo, e del valore della massa a dividersi, pari ad € 1.910.522,33, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM
n.147/2022, nella misura minima, tenuto conto del tenore delle difese svolte e della natura delle questioni affrontate ed applicando, per le parti costituite con il medesimo difensore, le maggiorazioni previste dall'art.4, comma 2, del DM n. 55 del 2014 per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale.
Le spese relative alle domande di indennizzo per le migliorie e di rendiconto, tenuto conto della soccombenza reciproca tra gli appellanti e da Controparte_2 Pt_1 un lato, e , dall'altro, e delle obiettive difficoltà di accertamento del Controparte_1
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 43 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda godimento esclusivo dei cespiti, in ipotesi di comunioni ereditarie risalenti - caratterizzate da un ampio concorso dei familiari condividenti nel godimento dei diversi cespiti, in assenza di qualsiasi formalizzazione - possono restare, sulla scorta della formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, integralmente compensate.
Le spese di consulenza tecnica - come liquidate con separato decreto- vanno poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote dei condividenti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.2188/2014 del Tribunale di Nola, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'impugnazione principale proposta da Pt_1
e l'impugnazione incidentale proposta da e, per l'effetto,
[...] Controparte_2 ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza impugnata, approva e dichiara esecutivo, nei termini indicati in parte motiva, il secondo progetto di divisione, elaborato dal nominato c.t.u. geometra alle pagine da 25 a 32 della bozza di Controparte_10
elaborato peritale depositata unitamente alla consulenza tecnica in data 22 ottobre
2024, con le rettifiche di cui ai chiarimenti depositati dal c.t.u. in data 29 aprile 2025
( come da grafici e prospetto allegati alla comparsa conclusionale depositata in data
17.9.2025 dall'avv. Ambrosino);
2) Per l'effetto, assegna:
a) a la quota n. 1 composta da: Controparte_4
• Appezzamento di terreno di mq 1.850,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav Grafica 1-2 quota 1a);
€ 79.000,00 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 1.948,50 (Immobile 3 – quota 3a Tav Grafica 3);
€ 29.227,50 Pt_2
• Appezzamento di terreno in Ottaviano di mq 3.000,00 (Immobile 5 - Tav Grafica 5 quota 5b);
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 44 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
€ 15.000,00 Pt_2
• Vecchio fabbricato in San Giuseppe Vesuviano Loc. Nappi (Immobile 8 - Tav
Grafica 8-9);
€ 68.000,00 Pt_2
• Conguaglio in danaro da ricevere da € 21.000,00 Controparte_7
Totale quota 1 € 212.227,00;
b) a la quota n. 2 composta da: Controparte_1
• Appezzamento di terreno di mq 1.850,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav 1-2 quota 1b); CP_11
€ 79.000,00 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 2.100,00 (Immobile 2 - Tav Grafica 1-2 quota 2c);
€ 63.000,00 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 732,00 in San Giuseppe Vesuviano Loc. Nappi
(Immobile 6 - Tav Grafica 6);
€ 14.640,00 Pt_2
• Vecchi locali deposito siti in San Giuseppe Vesuviano Loc. Nappi (Immobile 9 -
Tav Grafica 8-9);
€ 22.800,00 Pt_2
• Conguaglio in danaro da ricevere da € 32.800,00 Parte_1
Totale quota 2 € 212.240,00
c) a la quota n.3, composta da: Controparte_2
• Appezzamento di terreno di mq 1.200,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav Grafica 1-2 quota 1c);
€ 53.000,00 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 2.000,00 (Immobile 2 - Tav Grafica 1-2 quota 2b);
€ 60.000,00 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 4.770,00 (Immobile 4 - Tav Grafica 4);
€ 95.400,00 Pt_2
• Conguaglio in danaro da ricevere:
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 45 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda da : € 3.300,00 Controparte_7
da :€ 600,00 Controparte_6
Totale quota 3 € 212.300,00
d) a la quota n. 4, composta da: Parte_1
• Fabbricato per civile abitazione sito in San Giuseppe Vesuviano alla VI Martiri di
YR (Immobile 11 - Tav Grafica 10);
€ 368.500,00 Pt_2
• Conguagli da dare : in favore di € 83.400,00 Controparte_8 in favore di € 32.800,00 Controparte_1
in favore di € 40.000,00 CP_5
Totale quota 4 € 212.300,00;
e) a la quota n.5, composta da: CP_3
• Appezzamento di terreno di mq 2.362,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav Grafica 1-2 quota 1d);
€ 99.480,00 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 3.692,00 (Immobile 2 - Tav Grafica 1-2 quota 2a);
€ 110.760,00 Pt_2
• Conguaglio in danaro da ricevere da: € 2.100,00 Controparte_6
Totale quota 5 € 212.300,00;
f) a la quota n. 6, composta da: Controparte_7
• IO VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 9) (Immobile 7a - 7 quota CP_12
1);
€ 236.600,00 Pt_2
• Conguagli da versare per compensazione eccedenza quota: a € Controparte_4
21.000,00; a € 3.300,00 Controparte_2
Totale quota 6 € 212.300,00;
g) a la quota n. 7, composta da: Controparte_6
• IO VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 11-12-13) (Immobile 7b - CP_12
7 quota 2); € 223.730,00 Pt_2
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 46 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
• Conguagli da versare per compensazione eccedenza quota: a € CP_5
8.700,00; a € 2.100,00; A € 600,00 CP_3 Controparte_2
Totale quota 7 € 212.300,00
h) a la quota n.8, composta da: CP_5
• Quota 1/3 IO VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 14-15-16) (Immobile 10a -
Tav Grafica 7 quota 3);
€ 51.800,00 Pt_2
• Quota 1/3 Appartamento VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 6) (Immobile 10bc -
Tav Grafica 7 quota 3) gravato da servitù di passaggio a costituirsi sul vano scala e striscia di larghezza 1.50 m sul terrazzo, per consentire l'accesso alla unità assegnata a identificata sotto la lettera 7c quota 4; Controparte_8
€ 37.077,33 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 1.948,50 (Immobile 3 - Tav Grafica 3, quota 3b);
€ 29.227,50 Pt_2
• Appezzamento di terreno in Ottaviano di mq 9096,00 (Immobile 5 - Tav Grafica 5, quota 5a);
€ 45.480,00 Pt_2
• Conguaglio in danaro da ricevere da: € 40.000,00; da Parte_1 [...]
€ 8.700,00 CP_6
Totale quota 8 € 212.284,00
i) a la quota n.9 composta da: Controparte_8
• Appartamento VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 7) (Immobile 7c - Tav Grafica 7 quota 4 ) con a favore servitù di passaggio a costituirsi sul vano scala e striscia di larghezza 1.50 m sul terrazzo;
€ 128.800,00 Pt_2
• Conguaglio in danaro da ricevere da:
€ 83.400,00 Parte_1
Totale quota 9 € 212.200,00.
3) Dispone che il versamento dei conguagli avvenga, a carico di , Parte_1
, ed in favore di Controparte_7 Controparte_6 Controparte_4 CP_1
, e
[...] Controparte_2 CP_3 CP_5 Controparte_8
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 47 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Gaetana, nei limiti degli importi indicati per ciascuna quota, in parte motiva e al capo che precede, da maggiorarsi degli interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
5) Fermo il governo delle spese di lite contenuto nella sentenza impugnata, pone a carico della massa, ed in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti, le spese del giudizio divisionale relative al presente grado che liquida: a) in favore di
, assistito dall'avv. Giuseppe Bosco, nell'importo di € 1.200,00 per Controparte_2
esborsi ed € 17.002,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) in favore di Pt_1
assistito dall'avv. GE AL, nell'importo di € 1.200,00 per esborsi
[...] ed € 17.002,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) in favore di Controparte_1 assistito dall'avv. Vittorio Manzi, nell'importo di € 17.002,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) in favore di , e , CP_3 Controparte_4 CP_5 rappresentati e difesi dall'avv. Ambrosino RE, nell'importo di € 27.203,20 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
e) in favore di e , Controparte_6 Controparte_7
rappresentati e difesi dagli avv. Luigi e CO AM, nell'importo di €
22.102,60 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
6) Compensa le spese di lite del presente grado relative alla domanda di rendiconto e ad ogni altra domanda;
7) Pone le spese di consulenza tecnica- come liquidate con separato decreto - a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote dei condividenti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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- 48 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3511/14, riservata in decisione all'udienza del
18.06.2025, in cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avvocato
GE AL (C.F. ), presso il cui studio in Poggiomarino C.F._2
(NA), alla via G. Iervolino n. 33, è elettivamente domiciliato
-Appellante- Appellato Incidentale
CONTRO
- Sentenza C.F._3
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._4
mandato in calce alla comparsa di costituzione contenente appello incidentale, dall'avvocato Vittorio Manzi (C.F. presso il cui studio in C.F._5
San GE Vesuviano, alla Piazza Margherita 22, è elettivamente domiciliato.
-Appellato- Appellante incidentale
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 C.F._6
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, dall'avv. Giuseppe Bosco (C.F. ), presso il cui C.F._7
studio in Napoli, alla via Carlo Poerio 86, è elettivamente domiciliato.
-Appellato- Appellante incidentale
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._8 Controparte_4
, e (C.F. ), C.F._9 CP_5 C.F._10 rappresentati e difesi in virtù di appositi mandati, dall'avvocato RE Ambrosino
(C.F. ) presso il cui studio in San Giuseppe Vesuviano (NA), C.F._11 alla VI Purgatorio n. 161, sono elettivamente domiciliati.
-Appellati-
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_6 C.F._12 Controparte_7
( , rappresentati e difesi, giusta procura a margine della C.F._13 comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Luigi AM (C.F.
) e CO AM ( ), presso il C.F._14 C.F._15 cui studio in San Giuseppe Vesuviano, alla via E. Catapano n° 7/15, sono elettivamente domiciliati
-Appellati-
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_8 C.F._16
Vesuviano, il 05.03.1951, ivi residente a[...]
-Appellata contumace-
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n° 2188/14, resa in data 09.07.2014 e pubblicata in data 31.07.2014, il Tribunale di Nola, provvedendo sulle domande di apertura della successione paterna e materna, con relativa divisione tra i coeredi, proposte da Controparte_1
nei confronti dei germani , CP_2 CP_4 Pt_1 Controparte_8 CP_3
e , nonché sulle domande riconvenzionali proposte CP_5 CP_7 Controparte_6
nel medesimo giudizio: “a) dichiarava aperta la successione legittima di Per_1
nato il [...], deceduto ab intestato in San Giuseppe Vesuviano il
[...]
22.05.1985, b) dichiarava aperta la successione legittima di nata il Persona_2
15.04.1924, deceduta ab intestato il 1.06.1998, c) dichiarava eredi dei coniugi deceduti i figli: , Controparte_1 CP_2 CP_4 Pt_1 Controparte_8
, e RE, ciascuno per la quota di 1/9, pari ad euro CP_7 CP_3 CP_5
369.000,00; d) dichiarava valida la donazione con atto per notaio Persona_3
del 6.11.1996, rep. 49058, racc. 7675, con la quale donava alla
[...] CP_9 figlia la quota di 666/1000, con espressa dispensa dalla collazione, CP_5 degli immobili di cui al punto n. 10 dell'elenco riportato in motivazione;
e) dichiarava che i beni costituenti la massa ereditaria riconducibile ai coniugi deceduti sono i seguenti: 1) l'appezzamento di terreno sito in San Giuseppe Vesuviano, località
Toppa, identificato in catasto terreni al foglio 12, part ile 339,340.341, di estensione rispettivamente di mq 2.838,00, di mq. 2.172,00 di mq. 4.739,00; sulla particella 341,
a seguito di frazionamento soppressa e divenuta nn. 1279 e 1280, insistono le abitazioni unifamiliari di e . Più in particolare, Controparte_2 Parte_1 sulla particella n.1280, di estensione di circa 1.000,00 mq. vi è l'abitazione di Pt_1
mentre, dalla particella 1279 è stata separata una striscia di terreno di
[...] circa 950,00 mq. (non riportata in catasto) sulla quale insiste l'abitazione di Pt_1
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Michele; 2) appezzamento di terreno sito in San Giuseppe Vesuviano, località Toppa, identificato in catasto terreni al foglio 12, part.lla 354, di estensione di mq. 7.992,00;
3) appezzamento di terreno sito in San Giuseppe Vesuviano, località Piano del
Principe, identificato in catasto terreni al foglio 14, part.lla 134, di estensione di mq.
4.083,00; 4) appezzamento di terreno sito in San Giuseppe Vesuviano, località
Mazza, identificato in catasto terreni al foglio 12, partila 190, di estensione di mq.
4.770,00; 5) appezzamento di terreno sito in Ottaviano, località Barra, identificato in catasto terreni a! foglio 16, part.lla 169, di astensione di mq. 11.775,00, con fabbricato rurale di mq 10,00 identificato in catasto terreni al foglio 6, part.lla 373;
6) appezzamento di terreno sito in San Giuseppe Vesuviano, località Nappi, identificato in catasto terreni al foglio 13, part.lla 175, di estensione di mq. 717,00;
7) fabbricato sito in San Giuseppe Vesuviano, composto da due locali a piano terra prospicienti su via SS con retrostante cortile ed altri locali annessi, piano cantinato ed appartamento al primo piano, identificati nel Nuovo Catasto edilizio
Urbano del Comune di San Giuseppe Vesuviano al foglio 13, part.lla n. 1134. sub.
3,4,7; 8) vecchio fabbricato in San Giuseppe Vesuviano, località Nappi, identificato nel Nuovo Catasto edilizio Urbano del Comune di San Giuseppe Vesuviano al foglio
13, p.lla 380; 9) vecchi locali terranei siti in San Giuseppe Vesuviano, località
Nappi, identificato nel Nuovo Catasto edilizio Urbano del Comune di San Giuseppe
Vesuviano al foglio 13, p.lle 99 e 217;10) fabbricato sito in San Giuseppe Vesuviano, composto da locale a piano terra prospiciente su via SS con retrostante cortile ed altri locali annessi, ed appartamento al primo piano, identificati nel Nuovo
Catasto edilizio Urbano del Comune di San Giuseppe Vesuviano al foglio 13, part.lla
n. 1134, sub. 5,6.
f) attribuiva i beni di cui al punto precedente secondo la seconda l'ipotesi divisionale contenuta nella relazione di consulenza tecnica depositata in data 25.10.2006, come integrata dalle rappresentazioni grafiche contenute negli allegati alla c.t.u. depositati in pari data , nonché avuto riguardo alle precisazioni e rettifiche contenute nelle successive note integrative del 22.1.2009, del 18.3.2010 e del 28.1.2014 , e per l'effetto attribuiva ai singoli condividenti le quote ivi previste, che tenevano conto del
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pregresso utilizzo dei singoli cespiti, con i conguagli a debito e a credito ivi prefigurati;
k) Rigettava le domande di rendiconto avanzate da nonché da Controparte_1
, , , e CP_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4 CP_5
e ;
[...] Parte_1
l) autorizzava il Conservatore dei registri immobiliari alla trascrizione della sentenza ed agli adempimenti di legge;
m) poneva le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., a carico della massa, in proporzione delle quote dei singoli condividenti;
n) mandava al cancelliere per i relativi adempimenti.
2. Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato in data 10.09.2014, Pt_1 ha spiegato appello, deducendo a sostegno un unico articolato motivo.
[...]
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2014, si è costituito in giudizio il quale ha, a sua volta, interposto appello Controparte_2 incidentale affidato un unico articolato motivo.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.12.2014 si è costituito in giudizio il quale ha interposto appello incidentale Controparte_1
affidato un unico motivo, con cui ha chiesto la riforma del capo k) della sentenza impugnata, con cui il Tribunale nolano ha rigettato le domande di rendiconto da lui proposte unitamente a RE, , e CP_3 CP_7 CP_4 CP_5
Pt_1
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.02.2021 si sono costituite in giudizio e , le quali hanno chiesto: a) di Controparte_4 CP_5 procedere alla redazione di un nuovo progetto di divisione così come prospettato nell'ordinanza n. 525/2020 del 19.02.2020; b) in accoglimento dell'eccezione preliminare ex art. 342 c.p.c. e 348 c.p.c., dichiarare inammissibili gli appelli proposti;
c) nel merito rigettare tutti gli appelli proposti e per l'effetto confermare la sentenza in ogni sua parte.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.01.2015 si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_3
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda degli appelli ex artt. 342 e 348 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto tutti gli appelli con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.01.2025 si sono costituiti in giudizio e eccependo, in via Controparte_7 Controparte_6 preliminare, l'inammissibilità degli appelli ex artt. 342 e 348 c.p.c.; nel merito, hanno chiesto il rigetto tutti gli appelli con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
8. Disposta consulenza tecnica d'ufficio e successivi chiarimenti, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 18 giugno 2025, in cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
9. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto da , con atto di citazione Parte_1
notificato in data 10.09.2024, risultando rispettato il termine di decadenza di un anno, previsto dall'art. 327 c.p.c. - nella previgente formulazione, antecedente alla modifica di cui all'art.46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009, applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 1999- decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 31.07.2014.
10. Parimenti tempestivi risultano gli appelli incidentali avanzati da Controparte_2
e poiché proposti con comparse di costituzione e risposta Controparte_1 depositate rispettivamente in data 14 ottobre 2014 e 17 dicembre 2014, nel rispetto del termine, previsto dall'art. 343 c.p.c., di venti giorni prima dell'udienza del 14 gennaio 2015, fissata in citazione.
11. Tanto debitamente premesso, ragioni di evidente connessione, involgendo la disamina di analoghe questioni, consigliano la trattazione congiunta dell'appello principale proposto da e dell'appello incidentale proposto da Parte_1
. Controparte_2
11.1 Segnatamente, con l'unico articolato motivo di gravame, ha Parte_1 denunciato l'erronea interpretazione della norma di cui all'art. 936 c.c., per non aver il Tribunale ritenuto di riconoscere, a lui e al germano , l'indennità Controparte_2 correlata all'incremento di valore apportato ai fondi caduti nella successione paterna,
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda fondi sui cui avevano realizzato, con il consenso del padre i due Persona_1
fabbricati “abusivi” rispettivamente destinati a loro abitazione;
nonché l'iniqua composizione e valutazione delle porzioni, con relativi conguagli, disposta in conformità della seconda ipotesi di divisione elaborata dal CTU nella relazione del
25.10.2006.
Secondo quanto dedotto da tale impugnante, nessuno dei coeredi aveva mai contestato, difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, che egli aveva realizzato nell'anno 1983 il fabbricato in base al consenso verbale del padre;
Persona_1
tale circostanza avrebbe dovuto pertanto indurre il Giudice di prime cure a determinare l'obiettiva valutazione economica dell'expensum o del melioratum spettante all'appellante, in qualità di terzo costruttore, in virtù dell'art. 936 secondo comma c.c. Tale obbligazione, che incombeva sul de cuius sin dall'epoca dell'incorporazione, doveva ritenersi trasmessa ai suoi eredi tenuti, ai sensi dell'art. 752 c.c., a contribuire al pagamento in proporzione della relativa quota ereditaria.
Alla luce di ciò, pertanto, a differenza di quanto statuito dal Giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere riconosciuto l'indennizzo per la costruzione del fabbricato, in applicazione dell'art. 936 c.c. e sulla scorta di quanto desumibile dalla relazione di consulenza tecnica depositata in data 15.10.2006.
A dire dell'appellante principale, inoltre, la domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione meritava accoglimento e, ove il Tribunale avesse ritenuto di non rinvenirne il sostegno probatorio, avrebbe dovuto disporre un'integrazione della relazione di consulenza, con apposito mandato da conferire al CTU, in base alle istanze ritualmente formulate.
In ogni caso, nell'assunto di tale impugnante, avrebbe dovuto tenersi conto dell'incommerciabilità del fabbricato da lui realizzato, pacificamente abusivo con riduzione conseguenziale del suo valore. In quest'ottica, in ipotesi di assegnazione dello stesso in suo favore, avrebbe dovuto disporsi un supplemento di CTU volto alla determinazione della corretta estimazione in quanto incidente sulla valutazione della massa ereditaria.
11.2 Rilievi in larga misura analoghi sono svolti dall'impugnante incidentale CP_2
con il motivo di gravame intitolato: “Violazione e falsa applicazione degli
[...]
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda artt. 936 II e V comma, 1150 V comma, 732 e 752 c.c.- Errata composizione dello stato attivo e dello stato passivo dell'asse- Errata determinazione del valore netto della massa ed omesso computo dei crediti prededucibili di e CP_2 Parte_1
Errata valutazione e composizione delle quote- Violazione dell'art. 789 c.p.c.”.
Secondo quanto dedotto da tale appellante incidentale, sebbene il Tribunale avesse dichiarato in punto di fatto come assolutamente pacifica la circostanza che i due fabbricati unifamiliari ubicati nel Comune di San Giuseppe Vesuviano erano stati realizzati da e a loro spese ed, in punto di diritto, che detti Parte_1 CP_2
fabbricati per accessione dovevano considerarsi parte della massa da dividere ai sensi dell'art. 934 e 936 c.c., con conseguente acquisizione all'attivo dell'incremento di valore apportato dalle suddette costruzioni abusive;
in realtà, contraddittoriamente ed ingiustamente, aveva escluso il diritto alla corrispondente indennità a ciascuno spettante quale costruttore di buona fede ai sensi degli artt. 934 e 936 c.c. dell'art.1150 V comma c.c.
Anche ha dedotto che, trattandosi di costruzione pacificamente Controparte_2
realizzata tra il 1983 ed il 1984 con il consenso del padre, l'obbligazione indennitaria era insorta in capo al de cuius cosicché alla sua morte si era trasferita ai suoi eredi, entrando de jure nel passivo dell'asse, così come l'incremento di valore apportato dalla costruzione era entrata de jure nell'attivo.
Secondo l'appellante incidentale, pertanto, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che, mancando la domanda di rimborso da parte di ai sensi dell'art. Controparte_2
936 comma 2 c.c., non poteva riconoscersi alcun importo a tale titolo in suo favore.
Nell'assunto dell'impugnante, per converso, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere come “implicitamente proposta” la domanda di accertamento dell'avvenuta incorporazione della costruzione da parte degli eredi del proprietario del suolo e avrebbe dovuto parimenti ritenere come “implicitamente proposta” quella di determinazione dell'indennità dovuta dal coerede-costruttore in applicazione degli articoli 936 comma II c.c. e 1150 comma V c.c. Alla luce di ciò, cumulando CP_2 la duplice qualità di autore dell'addizione migliorativa e di coerede, allo
[...]
stesso sarebbe spettata, nel quadro contabile generale volto alla determinazione del valore economico della sua quota ideale pari ad 1/9 del patrimonio netto, il credito
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda vantato nei confronti della massa a titolo di indennizzo. Avrebbe errato, inoltre, a detta dell'impugnante, il Tribunale nell'escludere il diritto all'indennità ex art. 936
c.c., in ragione dell'abusività della costruzione poiché, secondo la tesi sostenuta,
l'irregolarità amministrativa della costruzione non escluderebbe il diritto all'indennizzo ex art. 936 secondo comma c.c. e 1150 quinto comma c.c. a favore del costruttore/possessore di buona fede.
In subordine, anche l'appellante incidentale ha lamentato che il Controparte_2
Tribunale avrebbe errato nello stimare il valore del cespite de quo in € 373.425,00, applicando al prezzo di mercato di analoghi immobili muniti di titolo abilitativo un deprezzamento del 50%, trattandosi di abbattimento inadeguato, alla luce dell'accertamento svolto dall'ausiliario giudiziale dell'incommerciabilità del manufatto, costruito senza titolo abilitativo, non condonato e non condonabile, in una zona territoriale non suscettibile di edificazione, sottoposta ai vincoli del d.lgs.
42/2004 e della l. n. 926/1999 e classificata come zona rossa ad alto rischio vulcanico.
Inoltre, il Tribunale sarebbe altresì incorso in un error in procedendo, rappresentato dalla violazione dell'art. 789 c.p.c., non avendo provveduto a fissare l'udienza di discussione dei progetti predisposti dall'ausiliario e la comparizione personale delle parti.
Da ciò la prospettata necessità di rimodulare le operazioni di assificazione e apporzionamento, partendo dalla corretta valutazione del patrimonio netto attraverso due possibili criteri di calcolo: il primo, escludendo tanto dallo stato passivo quanto dallo stato attivo l'incremento di valore apportato al suolo particella 341 foglio 12 dalle costruzioni realizzate a loro spese da e;
il secondo, CP_2 Parte_1
inserendo tanto nello stato passivo quanto nello stato attivo tale incremento e sommando alla quota di 1/9 del patrimonio netto spettante a e Controparte_2
il corrispondente credito prededucibile da ciascuno vantato verso la massa. Pt_1
11.2 I rilievi di cui ai motivi in esame, laddove censurano il mancato riconoscimento di un indennizzo in favore dei coeredi costruttori e non Parte_1 CP_2
colgono nel segno, sebbene la prospettata abusività dei fabbricati dagli stessi realizzati imponga, alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità, di cui
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda si darà conto nel prosieguo, la previa verifica, che si impone anche ex officio
(Cass.sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019) della regolarità edilizia dei predetti manufatti, e la conseguente modifica del progetto di divisione approvato dal primo
Giudice.
Il giudice di prime cure, nell'escludere la possibilità del riconoscimento dell'indennizzo reclamato nel presente grado da , ha osservato che Parte_1 era carente la prova dell'epoca della realizzazione della costruzione ad opera dello stesso, affermando che, ove si fosse trattato di opere realizzate successivamente al decesso del de cuius questi avrebbe potuto vantare nei confronti Persona_1 dei coeredi comproprietari, per le migliorie apportate, esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per materiali e manodopera. Secondo quanto affermato dal
Tribunale, in particolare, non aveva prodotto alcun documento Parte_1
idoneo a comprovare l'epoca di edificazione del manufatto né, tanto meno, gli esborsi sostenuti;
al riguardo, non poteva considerarsi sufficiente la generica indicazione contenuta nella relazione tecnica integrativa, depositata il 28 gennaio
2014, in cui il c.t.u., alla pag. 7, aveva indicato nel 1983 l'epoca di realizzazione del manufatto desumendola apoditticamente dalle dichiarazioni dell'interessato, così come contenute nell'istanza di sanatoria ex lege n. 724/1994, prot. n. 4467 del
1.3.1995.
Evidentemente inidonee, a fronte di tale specifica motivazione, appaiono a questa
Corte le censure svolte dall'impugnante. La difesa di , infatti, nel Parte_1 protestare genericamente che l'epoca di edificazione del manufatto, nel 1983, avrebbe dovuto considerarsi incontestata, non tiene conto che una tale circostanza di fatto non era stata neppure espressamente allegata, all'atto della sua costituzione, nel giudizio di primo grado, con la comparsa di costituzione depositata in data 29 aprile
1999. In tale occasione, infatti, l'appellante principale ebbe solo ad affermare che tale opera era stata realizzata in perfetta buona fede e con il pieno assenso dei genitori;
da ciò la pretesa avente ad oggetto “i miglioramenti nell'ambito del valore dell'immobile realizzato oltre oneri di progettazione, direzione, accatastamento, per pratica per il conseguimento della concessione in sanatoria, oneri per oblazione e concessori, opere di conservazione e quant'altro necessitato”.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Integra un principio pacifico, invero, l'assunto secondo cui affinché una circostanza di fatto possa ritenersi incontestata e quindi non abbisognevole di prova, occorre che la stessa risulti specificamente allegata dalla parte che di tale contegno processuale possa avvalersi;
in difetto di ciò, e cioè a fronte di un'allegazione generica, neppure è ipotizzabile un onere di contestazione. Ad integrare, con funzione correttiva, le argomentazioni spese dal primo giudice, andrà aggiunto che l'accoglimento della domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 936 c.c. trova comunque un evidente ostacolo nella prospettazione dei medesimi impugnanti, che hanno dedotto di aver edificato i fabbricati con l'espresso consenso del loro genitore, proprietario del suolo, circostanza che esclude in capo agli stessi la qualità di “terzi”.
Secondo un orientamento pacifico, infatti, la disciplina dell'art. 936 c.c. è applicabile esclusivamente quando l'autore delle nuove opere sia terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che lo legittimi a costruire sul suolo ( Cass. sez. 2, ordinanza n. 5086 del 16/02/2022; Cass. sez. 2, ordinanza n. 24365 del 04/10/2018, nonché, con riferimento al comodatario,
Cass.sez. 2, sentenza n. 7923 del 26/06/1992)
In difetto di prova degli esborsi che si assumono sostenuti, poi, non appare in alcun modo accoglibile la pretesa al pagamento delle migliorie, ove pure in ipotesi realizzate manente comunione, una volta apertasi la successione. Soccorre al riguardo il consolidato insegnamento secondo cui (cfr. Cass.n. 16206/2013) il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore (conf.
Cass. n. 6982/2009).
Posta tale premessa, risulta quindi evidente che al fine del riconoscimento delle migliorie, intese come costi sostenuti per il miglioramento della cosa comune, sia necessaria la proposizione di una specifica domanda di rimborso e che la stessa debba essere idoneamente provata, non potendo invocarsi, con funzione salvifica e come
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda preteso dall'impugnante principale, l'operato suppletivo di un consulente tecnico, a cui rimettere la determinazione dell'expensum.
Sulla scorta dei medesimi principi da ultimo richiamati, con ogni evidenza, neppure può accogliersi la pretesa fatta valere al medesimo titolo dall'impugnante incidentale che, come è pacifico ed è stato accertato dal Tribunale, neppure ha Controparte_2
proposto una domanda di rimborso, avendo anzi affermato, costituendosi nel primo grado, che il fabbricato da lui edificato avrebbe dovuto essere espunto dalla massa a dividersi, in quanto di sua esclusiva proprietà .
Invero, la domanda di rimborso delle migliorie - e a maggior ragione la domanda di indennizzo ex art. 936, 2° comma, c.c. - è autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione e non può pertanto ritenersi “implicitamente proposta” nella domanda di divisione. Ne consegue che la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il pagamento delle migliorie deve essere proposta, a pena di inammissibilità con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., che ne preclude la proponibilità nell'ulteriore corso del giudizio (Cass. sez. 2,
Sentenza n. 5861 del 23/05/1991).
Peraltro, quanto alla posizione di – che, secondo quanto di seguito si Controparte_2
preciserà, ha realizzato un fabbricato privo di concessione edilizia e pacificamente incommerciabile- vale richiamare, in piena condivisione con quanto affermato dal
Tribunale, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nessun indennizzo può essere preteso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1150 e
936 cod. civ., dal terzo possessore che, sul fondo altrui, abbia costruito un'opera in violazione della normativa edilizia, commettendo i reati previsti e puniti dagli artt. 31
e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, essenzialmente perché quell'indennizzo sarebbe in contrasto con i principi generali dell'ordinamento ed in particolare con la funzione dell'amministrazione della giustizia, in quanto l'agente verrebbe a conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l'attività penalmente illecita e che, in via diretta, gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 cod. civ”. Infatti, “in tema di accessione, ove l'esecuzione delle opere con materiali propri su suolo altrui configuri illecito penale, il terzo non ha diritto all'indennizzo
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
ex art. 936 c.c., salvo che il manufatto sia oggetto di regolarizzazione urbanistica mediante concessione in sanatoria, giacché questa restituisce l'immobile ad uno stato di conformità al diritto, escludendo la sua futura demolizione” ( Cass.sez. 2, sentenza n. 1237 del 25/01/2016 ; Cass. sez. 2, Sentenza n. 26853 del 14/12/2011 ).
Si impone pertanto in parte qua la conferma della sentenza gravata.
12.4 Nondimeno, le contestazioni svolte sia da che da Parte_1 CP_2
in ordine all'indebita inclusione nella massa a dividersi, oltre che
[...] all'erronea stima, dei fabbricati dagli stessi edificati, in quanto abusivi, impongono a questa Corte dei nuovi accertamenti in fatto, nonché una rivalutazione del progetto di divisione recepito dal primo Giudice che, pacificamente, in conformità del progresso orientamento della Suprema Corte, includeva entrambi gli immobili in questione, pur se ritenuti irregolari dal punto di vista urbanistico, tra i beni a dividersi.
Appare dunque opportuno dare conto dei più recenti orientamenti espressi dalla
Corte di legittimità, in sede nomofilattica, che, occupandosi delle questioni poste all'attenzione di questa Corte distrettuale, ha somministrato utili parametri di giudizio. ( cfr. Cass. SU n. 25021/2019; nonché Cass. Sez. U - , Sentenza n. 8230 del
22/03/2019).
Per l'evidente rilievo che riveste ai fini della risoluzione delle questioni sollevate dagli impugnanti, mette conto prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite
n. 25021/2019, con cui il Supremo Collegio ha da ultimo recepito l'orientamento, propugnato da parte della giurisprudenza di merito, favorevole all'applicabilità della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46) agli atti di scioglimento delle comunioni, anche ereditarie.
Con tale pronuncia, infatti, la Corte nomofilattica ha rimeditato - sia con riferimento alla inclusione dello scioglimento della comunione ereditaria tra gli atti mortis causa, sia con riferimento alla presupposta efficacia meramente dichiarativa dell'atto divisorio - il proprio precedente orientamento secondo cui la predetta sanzione di nullità, dovendo ritenersi limitata ai soli atti "tra vivi" e non riguardando, invece, gli atti "mortis causa" e quelli non autonomi rispetto ad essi, non potrebbe colpire neppure la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2, n. 630 del 17/01/2003; Cass.,
Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010).
In particolare, con il citato precedente, la Corte di legittimità ha risolto due questioni di diritto, entrambe munite di indubbia rilevanza nel presente giudizio: 1) in primo luogo, quella volta a stabilire se, tra gli atti tra vivi per i quali la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, commina la sanzione della nullità al ricorrere delle condizioni ivi previste, debbano ritenersi compresi o meno gli atti di scioglimento delle comunioni
("prima questione di diritto"); 2) in secondo luogo, se possano considerarsi atti inter vivos, come tali soggetti alla comminatoria di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, (ma anche dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1), solo gli atti di scioglimento della comunione "ordinaria" o anche quelli di scioglimento della comunione "ereditaria" ("seconda questione di diritto").
Prendendo le mosse dal dato normativo, nell'esporre i principi somministrati dalla
Corte di Cassazione, corre mente allora rilevare che la L. n. 47 del 1985, art. 17, comma 1, ha stabilito, quanto alle sanzioni civili, che "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
Nella seconda direzione, il successivo art. 40, comma 2, della medesima legge ha disposto - con riferimento alle costruzioni abusive realizzate prima dell'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 - che "Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al comma 6 dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967".
Il menzionato art. 17 della L. n. 47 del 1985 è stato poi abrogato (a differenza dell'art. 40, che è tuttora vigente) dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia") a far data dalla entrata in vigore di tale ultimo decreto, ma è stato sostanzialmente riprodotto dall'art. 46 del medesimo D.P.R. n. 380, il cui comma 1 dispone: "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
Trattasi di una nullità che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia urbanistico-ambientale, dettate a tutela dell'interesse generale all'ordinato assetto del territorio (cfr. Cass., Sez. 1, n. 13969 del 24/06/2011); ciò spiega perché tale nullità sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr.
Cass. Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009; Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019).
Orbene, dal confronto tra la disposizione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma
1, e quella della L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, risulta come soltanto nella prima gli "atti di scioglimento della comunione" sono espressamente contemplati tra quelli colpiti da nullità ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche;
nella seconda disposizione (la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2), invece, nessun riferimento espresso vi è agli atti di scioglimento della comunione.
Questa mancata coincidenza tra il testo delle due disposizioni ha indotto in passato la
Suprema Corte ad affermare, facendo applicazione del canone interpretativo "ubi lex
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda voluit dixit, ubi noluit tacuit", che la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, - a differenza di quanto vale per l'art. 17, comma 1, della stessa legge (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1) - non è applicabile agli atti di scioglimento della comunione (Cass., Sez. 2, n. 14764 del 13/07/2005); sicché nessuna comminatoria di nullità esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo
(anche comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.
Le Sezioni Unite hanno da ultimo ritenuto che vi siano validi argomenti per rivedere tale conclusione. In primo luogo, sul piano della interpretazione letterale, hanno considerato la diversa struttura semantica delle due disposizioni normative.
Infatti, mentre il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 (come prima la L. n. 47 del 1985, art. 17, comma 1) individua gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi (o a loro parti), per i quali commina la sanzione della nullità, avendo riguardo al loro effetto giuridico ("trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione"), la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, invece, individua gli atti inter vivos per i quali commina la nullità avendo riguardo solo al loro "oggetto", richiedendo cioè che si tratti di "atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti", prescindendo dal loro effetto giuridico. In sostanza, la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, indica gli atti oggetto della comminatoria di nullità in modo ellittico e sintetico, attraverso l'amplissima formula "atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali
(...) relativi ad edifici o loro parti"; tale espressione, sul piano logico-semantico, risulta comprensiva di tutti gli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, qualunque effetto giuridico abbiano, eccettuati solo gli atti espressamente esclusi.
Pertanto, come - nella detta formula - devono ritenersi senza dubbio compresi gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o loro parti
(anch'essi non espressamente previsti), così non vi sono ragioni per escludere - sul piano dell'interpretazione letterale - gli atti di scioglimento della comunione se e in quanto aventi ad oggetto edifici (o loro parti).
In secondo luogo, poi, sul piano della interpretazione teleologica e avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, il Supremo Collegio ha considerato che sia l'art.
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
46 che l'art. 40 disciplinano comunque atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi o a loro parti. Non potrebbe comprendersi, allora, in mancanza di espressa previsione di legge, perché lo scioglimento della comunione di un immobile abusivo e non sanabile dovrebbe ritenersi consentito per il solo fatto che il fabbricato sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985; considerato, peraltro, che le sanzioni amministrative della demolizione dell'edificio abusivo e dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune valgono anche per i fabbricati realizzati prima della entrata in vigore della detta legge. In definitiva, va preso atto che la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, sia pure attraverso un diverso percorso semantico, ha la medesima estensione applicativa dell'art. 46 del D.P.R. n.
380 cit. (e della disposizione che lo ha preceduto).
Nulla autorizza allora a ritenere che la comminatoria di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1; nulla autorizza a ritenere che gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi o loro parti siano esclusi, alle condizioni stabilite, dalla comminatoria di nullità, considerato che essi rientrano comunque nella classe degli atti contemplati nella disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2; nulla autorizza a ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all'entrata in vigore della L. n.
47 del 1985.
Chiamata poi a chiarire se nel novero degli atti tra vivi, per i quali la L. 28 febbraio
1985, n. 47, art. 40, comma 2, (come sopra interpretato) commina la sanzione della nullità, possa includersi solo l'atto di scioglimento della comunione ordinaria, dovendo ritenersi l'atto di divisione della comunione ereditaria un negozio assimilabile agli atti mortis causa, ovvero debba includersi anche l'atto di scioglimento della comunione ereditaria, da qualificarsi invece come negozio inter vivos- questione rilevante sia ai fini dell'interpretazione dell'art. 40 cit., applicabile alla fattispecie, che del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1- il Supremo
Collegio ha parimenti rivisitato il precedente prevalente orientamento, secondo cui la
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda divisione ereditaria era un negozio assimilabile agli atti mortis causa, come tale sottratto alla disciplina della L. n. 47 del 1985.
In particolare, secondo la pregressa giurisprudenza, di cui ha evidentemente fatto applicazione il primo giudice, la nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 con riferimento alle vicende negoziali relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria, deve ritenersi limitata ai soli "atti tra vivi", rimanendo esclusa, quindi, tutta la categoria degli atti "mortis causa" e di quelli non autonomi rispetto ad essi, tra i quali deve ritenersi compresa la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass.,
Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010). E si è ritenuto di trovare sostegno a tale conclusione nel dato positivo offerto dall'art. 757 c.c., che assegna "efficacia retroattiva" alle attribuzioni scaturenti dall'atto divisionale, essendosi da tale disposizione dedotto che la divisione non ha efficacia traslativa, non è cioè un atto di alienazione, ma ha natura puramente dichiarativa (Cass., Sez. 2, n. 9659 del 24/07/2000; Cass., Sez. 3, n. 7231 del 29/03/2006; Cass., Sez. 2, n. 17061 del 05/08/2011; Cass., Sez. 2, n. 26351 del
07/11/2017).
Tale impostazione risulta superata dalle Sezioni Unite sulla scorta degli argomenti che seguono.
La legge non definisce la comunione "ereditaria", la cui nozione va ricavata da quella
- più generale - dettata dall'art. 1100 c.c. per la comunione c.d. "ordinaria", definita come quella situazione in cui "la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone". Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la "quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione.
Ma la peculiarità della comunione ereditaria, che ne fa una "figura speciale" rispetto alla più generale figura della comunione (è questa la ragione per cui è soggetta alla medesima disciplina della comunione ordinaria - artt. 1100 c.c. e segg. - in quanto con essa compatibile), consiste nel fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando,
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda a seguito dell'apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità di chiamati all'eredità ed una pluralità di accettazioni (espresse o tacite).
La comunione ereditaria è, perciò, indipendente dalla volontà dei chiamati alla eredità (non è una comunione "volontaria", mancando un atto negoziale diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni "incidentali" ("communio incidens"), in quanto sorge per il verificarsi del mero "fatto giuridico" della pluralità di acquisti della medesima eredità; tale fatto è indipendente ed esterno rispetto al negozio di accettazione, diretto com'è - quest'ultimo - solo a perfezionare l'acquisto della eredità
(per la qualificazione della comunione ereditaria come comunione incidentale, cfr.
Cass., Sez. 2, n. 355 del 10/01/2011; Cass., Sez. 2, n. 1085 del 30/01/1995). Con
l'apertura della successione e con l'accettazione, gli eredi subentrano in universum ius defuncti in modo indistinto e promiscuo, divenendo (con)titolari dell'intero patrimonio del de cuius e di tutte le attività che lo compongono.
Carattere peculiare della comunione ereditaria è il fatto che essa - a differenza della comunione ordinaria, la quale può avere ad oggetto solo i diritti reali, ma non quelli personali - comprende anche i crediti del de cuius, i quali, secondo quanto prevede l'art. 727 c.c., vanno inclusi nelle porzioni da formare ai fini della divisione della eredità (Cass., Sez. Un., n. 24657 del 28/11/2007; Cass., Sez. 2, n. 11128 del
13/10/1992; Cass., Sez. 3, n. 15894 del 11/07/2014). Non fanno parte della comunione ereditaria, invece, i debiti del defunto, i quali si ripartiscono automaticamente tra i coheredes in proporzione delle rispettive quote ereditarie (art. 752 c.c.), di modo che ogni coerede può essere chiamato a rispondere di essi solo nei limiti della propria quota ("debita hereditaria ipso iure dividuntur").
La divisione - la cui disciplina codicistica, dettata con riferimento alla comunione ereditaria, si applica anche alla comunione ordinaria in quanto compatibile (art. 1116
c.c.) - può essere "contrattuale", quando è conseguita attraverso l'accordo tra i tutti i partecipanti alla comunione, culminante nella stipulazione di un apposito contratto divisionale;
oppure "giudiziale", quando è disposta con apposita pronuncia del giudice, a seguito dell'azione di divisione esercitata da uno dei partecipanti alla comunione.
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il negozio divisorio (che, quando concerne beni immobili, è soggetto alla forma scritta ad substantiam: art. 1350 c.c., n. 11) è un contratto plurilaterale, cui devono necessariamente prendere parte tutti i partecipanti alla comunione, con il quale la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una
"porzione concreta" (pars quanta) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d.
"apporzionamento").
L'apporzionamento determina l'attribuzione in titolarità esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni divisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni.
Anche la divisione giudiziale, come quella contrattuale, esige la partecipazione al giudizio di tutti i compartecipi (l'art. 784 c.p.c. prevede espressamente che, nel giudizio divisorio, vi è litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi o condomini: cfr.
Cass., Sez. 2, n. 4891 del 26/04/1993; Cass., Sez. 1, n. 7954 del 13/08/1998). Con essa alla contitolarità del diritto sopra i beni comuni si sostituisce il diritto esclusivo di ciascuno degli originari partecipanti su una parte di tali beni;
ma la legge prevede che, qualora i beni ereditari non possano essere divisi in natura, si possa procedere all'attribuzione congiunta (se più coeredi la chiedano) o alla vendita all'incanto con successiva divisione del ricavato (artt. 720 e 722 c.c.).
Orbene, i negozi a causa di morte si distinguono dai negozi tra vivi per il fatto che i loro effetti giuridici sono collegati all'evento della morte del loro autore, del quale sono destinati a regolamentare la vicenda successoria o a disporre per il tempo successivo alla sua morte. Nei negozi mortis causa, la morte è l'evento in forza del quale l'effetto giuridico si produce e senza il quale il negozio non produce alcun effetto.
Nel nostro ordinamento, che vieta i patti successori (eccettuati ora i patti di famiglia: art. 458, come novellato dalla L. 14 febbraio 2006, n. 55, art. 1), si ritiene tradizionalmente che l'unico negozio a causa di morte sia il testamento (art. 587 c.c.); accanto al quale si pongono - quali negozi mortis causa a struttura inter vivos la dispensa dalla imputazione (art. 564 c.c., comma 2) e la dispensa dalla collazione
(art. 737 c.c.), ove contenute in un atto di donazione o in un atto inter vivos posteriore alla donazione.
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Pertanto, se la morte dell'autore del negozio è l'evento che connota i negozi mortis causa e che determina la produzione dei loro effetti, è da escludere che il contratto di scioglimento della comunione ereditaria possa essere qualificato come negozio mortis causa.
Il contratto di divisione ereditaria, infatti, produce i propri effetti indipendentemente dalla morte del de cuius (che costituisce un fatto del passato, i cui effetti giuridici si sono esauriti con l'insorgere della comunione ovvero con l'eventuale divisione disposta dal testatore ex art. 734 c.c.). Esso, piuttosto, produce i propri effetti immediatamente, col mero scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge;
il suo contenuto - ossia l'attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità esclusiva - dipende dalla volontà degli eredi, non da quella del de cuius: ciò ne determina, indubbiamente, il carattere di negozio inter vivos.
L'atto di scioglimento della comunione ereditaria va dunque assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni;
entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge.
In sostanza, la diversa origine della comunione non muta né la natura né gli effetti del negozio divisorio, che ha carattere unitario. Di ciò, del resto, si trae conferma dalla previsione dell'art. 1116 c.c., che estende l'applicazione delle norme sulla divisione dell'eredità alla divisione delle cose comuni, in quanto non contrastino con le norme che regolano la comunione. Non può condividersi, perciò, l'affermazione secondo cui lo scioglimento della comunione ereditaria sarebbe un atto non autonomo rispetto alla vicenda successoria, della quale costituirebbe l'evento terminale, permeandosi così della medesima natura.
In realtà, una volta che la successione si è perfezionata con le accettazioni dell'eredità da parte dei chiamati, il fenomeno successorio si è esaurito, rimanendo ad esso estranee le vicende negoziali successive.
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Infine, va considerato che assimilare l'atto di divisione ereditaria ai negozi mortis causa, così da sottrarlo alla comminatoria di nullità prevista, per gli edifici abusivi, dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma
2, condurrebbe a conseguenze incongrue ove, non potendosi addivenire all'assegnazione dei beni ai compartecipi (c.d. divisione "naturale"), debba farsi luogo alla divisione "civile" mediante la vendita all'incanto ai sensi dell'art. 720 c.c. (ad es., in ragione della indivisibilità dell'immobile). La vendita all'incanto, infatti, quale atto indubbiamente inter vivos, sarebbe colpita comunque dalla sanzione della nullità di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2; con la conseguenza che risulterebbe consentita (sarebbe cioè esente da nullità) la divisione naturale, mentre sarebbe vietata la divisione civile, con conseguente contraddittorietà ed illogicità del sistema.
Deve allora concludersi, secondo il condivisibile avviso delle Sezioni Unite, che l'atto di scioglimento della comunione ereditaria - diversamente dalla divisione testamentaria che, impedendo il sorgere della comunione, costituisce certamente un atto mortis causa, perché scaturisce dalla volontà del testatore e produce i propri effetti, ipso iure, con la morte del testatore - costituisce un negozio inter vivos, allo stesso modo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria, in quanto scaturisce dalla volontà degli eredi ed i suoi effetti sono indipendenti dall'evento della morte del de cuius.
Ulteriore argomento, posto a sostegno della tesi secondo cui l'atto di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto un edificio abusivo (o parti di esso) non sarebbe oggetto della comminatoria di nullità di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, è quello che fa perno sull'efficacia retroattiva della divisione, fenomeno giuridico rilevante nella successione mortis causa, cui il legislatore ricorre per ricondurre gli effetti di determinati atti al momento dell'apertura della successione e assicurare così la continuità della titolarità dei beni tra il defunto e l'erede (così: l'art. 459 c.c. per l'accettazione della eredità; l'art. 521
c.c. per la rinunzia alla eredità; l'art. 649 c.c. per l'acquisto del legato).
Con riferimento alla divisione, l'art. 757 c.c. stabilisce che "Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti
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- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dalla successione, anche per l'acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari".
L'efficacia retroattiva della divisione si traduce nella negazione di una successione fra i compartecipi, nel senso che il condividente viene considerato proprietario esclusivo del bene assegnatogli con effetto ex tunc, fin dal momento dell'apertura della successione, come se su quel bene non vi fosse stato - nel periodo intermedio intercorso tra la morte del de cuius e lo scioglimento della comunione - un rapporto di comunione tra gli eredi.
La vis retroactiva opera, tuttavia, come pure chiarito dalla Corte di legittimità, solo sul piano dell'effetto distributivo proprio della divisione (il c.d. "apporzionamento"), ossia solo per quanto riguarda l'acquisto della titolarità dei beni assegnati;
ma essa non cancella gli altri effetti della comunione e le situazioni attive e passive acquisite dal condividente o dai terzi durante lo stato di comunione: ad es., i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione restano acquisiti alla comunione e non competono all'assegnatario del bene che li aveva prodotti (cfr., Cass., Sez. 2, n.
2975 del 20/03/1991); i condividenti sono tenuti a reciproca garanzia per l'evizione
(art. 759 c.c.); sopravvivono pure i diritti reali costituiti in favore di terzi durante la comunione (salva la garanzia ipotecaria costituta dal compartecipe che, ai sensi dell'art. 2825 c.c., si trasferisce sui beni a lui assegnati); restano opponibili i rapporti di locazione.
L'idea che l'efficacia retroattiva della divisione, prevista dall'art. 757 c.c., implichi la necessità di configurare l'atto divisorio come un negozio meramente dichiarativo non
è tuttavia, ad avviso del Supremo Collegio, condivisibile, essendo indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perché con la divisione ogni condividente perde la (com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e - correlativamente - acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità esclusiva su taluni singoli beni.
Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa;
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dalla disposizione di cui all'art. 757 c.c. e dall'efficacia retroattiva dell'atto divisionale, non può pertanto argomentarsi la natura meramente dichiarativa del contratto di divisione ereditaria e, tantomeno, la sua natura di atto mortis causa.
La divisione, pertanto, non avendo causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - causa attributiva e distributiva costituisce un atto assimilabile a quelli di natura traslativa, per i quali la L. n. 47 del 1985 e il D.P.R. n.
380 del 2001 comminano la sanzione della nullità ove abbiano ad oggetto edifici abusivi o parti di essi. Peraltro, la previsione - nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L.
n. 47 del 1985, art. 40 - di un "unico" regime giuridico per ogni tipo di scioglimento di comunione comporta, in applicazione del canone interpretativo "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", che lo scioglimento della comunione ereditaria, ove abbia ad oggetto fabbricati abusivi (o parti di essi), deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico ("comminatoria di nullità") previsto per lo scioglimento della comunione ordinaria.
Tali disposizioni si applicano inoltre non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001; Cass., Sez. 2,
n. 630 del 17/01/2003; in argomento, con riferimento alla sentenza ex art. 2932 c.c.;
Cass., Sez. 6 - 2, n. 8489 del 29/04/2016; analogamente, Cass., Sez. 6 - 2, n. 1505 del
22/01/2018).
Sul punto, la Corte di legittimità ha ribadito come l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
né il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del 1985, art. 40
e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi.
In secondo luogo, poi, va considerato, secondo la Corte nomofilattica, che lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma immuta sostanzialmente la realtà giuridica. Con la divisione, infatti,
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 24 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ogni condividente perde la (com)proprietà di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo o su alcuni di essi ("aliquid datum, aliquid retentum"); sorgono, dunque, tante proprietà individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà.
Tanto debitamente precisato, risulta smentita, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la fondatezza della più risalente opinione giurisprudenziale, di fatto prevalente all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata e della proposizione dei gravami, tesa ad escludere l'applicabilità delle disposizioni in argomento alle divisioni ereditarie.
11.3 La sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, in tema di indivisibilità degli immobili abusivi, impone allora di farsi carico dell'ulteriore questione, involgente nuovi accertamenti di fatto, relativa al se, effettivamente, entrambi i fabbricati in questione, rispettivamente edificati da e , possano Controparte_2 Parte_1 ritenersi abusivi e pertanto indivisibili.
Anche in ordine a tale questione, è utile allora richiamare il più recente approdo raggiunto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, richiamato anche dal precedente finora menzionato, che hanno appunto esaminato la questione relativa alla portata e alle caratteristiche della nullità comminata dalle disposizioni in argomento (Cass.
Sez. U, sentenza n. 8230 del 22/03/2019).
In particolare, con riferimento alle disposizioni degli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del
1985, un primo orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n.
8685 del 1999), nel rimarcare la differenza col pregresso regime, aveva sottolineato che dette norme mirano a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi e, derivando dalla mancata indicazione nell'atto, da parte dell'alienante, degli estremi della concessione
(ad edificare o in sanatoria), non hanno alcun riguardo allo stato di buona o mala fede dell'acquirente. Secondo tale opzione ermeneutica, la sanzione, da esse prevista, costituisce un'ipotesi di nullità assoluta, come tale suscettibile di esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, rilevabile d'ufficio dal giudice ex art. 1421 c.c., e riconducibile all'ultimo comma dell'art. 1418 c.c., quale ipotesi di nullità formale e non virtuale, conclusione non smentita dalla possibilità di successiva conferma degli atti viziati mediante la redazione di altro atto, reputato un semplice rimedio
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 25 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda convalidante, "consentito soltanto nel caso che le carenze della precedente stipulazione siano meramente formali e non siano dipese, quindi, dall'insussistenza, all'epoca di essa, dei requisiti sostanziali per la commerciabilità del bene".
La natura formale della nullità è stata poi confermata da Cass. n. 8147 del 2000, che, dopo averne posto in evidenza il duplice obiettivo di soddisfare l'esigenza di tutela dell'affidamento dell'acquirente e l'esigenza di prevenzione degli abusi, ha osservato che le prescritte dichiarazioni costituiscono requisito formale del contratto, sicché è la loro assenza "che di per sé comporta la nullità dell'atto, a prescindere cioè dalla regolarità dell'immobile che ne costituisce l'oggetto". In tale arresto, è stata, in particolare, esclusa la fondatezza della tesi, secondo cui accanto a tale nullità avrebbe dovuto ravvisarsi una nullità sostanziale (per la difformità della costruzione rispetto al titolo abilitativo), sul rilevo che ove "il legislatore avesse voluto attribuire diretta rilevanza alla non conformità dei beni alla normativa urbanistica, con o senza il
"filtro" della prescrizione di forma, si dovrebbe finire per considerare valido, al di là delle indicazioni, l'atto che riguardi beni comunque in regola con le norme urbanistiche", evidenziando che, in tal modo, si sarebbe svuotata la portata precettiva della previsione della conferma degli atti e così vanificato "l'apprezzabile tentativo operato dal legislatore di trovare una soluzione che non solo costituisca uno strumento di lotta contro l'abusivismo, ma che soddisfi anche l'interesse dell'acquirente alla (esatta) conoscenza delle condizioni del bene oggetto del contratto".
Il diverso più restrittivo indirizzo, di tipo “sostanzialista”, è stato espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23591 del 2013 e dalla sentenza n. 28194 del
2013, adottata in pari data, di analogo tenore, ed è stata seguito dalle sentenze n.
25811 del 2014 e n. 18261 del 2015.
Con tali decisioni, si è, appunto, affermato che il contratto avente ad oggetto un bene irregolare dal punto di vista edilizio è affetto da nullità sostanziale. Ciò è stato ritenuto, anzitutto, sulla base dello scopo perseguito dalla norma, che è stato individuato in quello di rendere incommerciabili gli immobili non in regola dal punto di vista urbanistico;
inoltre, è stata posta in evidenza l'incongruità di un sistema che sanzioni con la nullità per motivi meramente formali atti di trasferimento di immobili
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- 26 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda regolari dal punto di vista urbanistico, o in corso di regolarizzazione, e consenta, invece, il valido trasferimento di immobili non regolari, lasciando alle parti interessate la possibilità di assumere l'iniziativa di risolverli sul piano dell'inadempimento contrattuale, o, addirittura, di eludere consensualmente lo scopo perseguito dal legislatore, stipulando il contratto ed immediatamente dopo concludendo una transazione con la quale il compratore rinunziasse al diritto a far valere l'inadempimento della controparte. L'indirizzo in questione ha poi evidenziato che, nonostante la sua "non perfetta formulazione", la lettera dell'art. 40 della L n. 47 del 1985 consente di desumere "l'affermazione del principio generale della nullità (di carattere sostanziale) degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica, cui si aggiunge una nullità (di carattere formale) per gli atti di trasferimento di immobili in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi".
Conclusione avvalorata dal comma 3 del medesimo articolo, che consente la conferma dell'atto, con conseguente salvezza dalla nullità, solo, nel caso in cui la mancanza delle dichiarazioni o il deposito dei documenti non siano dipesi dall'insussistenza della licenza o della concessione o dall'inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati;
conferma che non avrebbe senso se tali atti fossero ab origine validi, e ferma restando la responsabilità per inadempimento del venditore.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state invitate con l'ordinanza di rimessione a riconsiderare l'indirizzo più recente, sull'assunto che la tesi della nullità virtuale da esso propugnata non trova un solido riscontro nella lettera della legge e può risultare foriera di notevoli complicazioni nella prassi applicativa, con conseguente rischio per la parte acquirente, esposta alla declaratoria di nullità pur in situazioni in cui aveva fatto incolpevole affidamento sulla validità dell'atto; tale indirizzo sostanzialista, inoltre, impone di precisare la nozione di irregolarità urbanistica che dà luogo alla nullità, ed eventualmente di chiarire se sia applicabile alla materia degli atti ad effetti reali, la distinzione tra variazione essenziale e non essenziale elaborata in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
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- 27 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In sede di composizione del contrasto, le Sezioni Unite hanno in primo luogo rilevato che l'esegesi propugnata dalla teoria c.d. sostanziale, pur mossa da un intento commendevole, non può tuttavia prescindere dagli specifici dati normativi di riferimento.
In particolare, come finora precisato, l'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 dichiara invalidi quegli atti da cui non constino (ove da essi non risultino) gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività, con la precisazione che tali elementi devono risultare per dichiarazione dell'alienante. Nella disposizione di cui all'art. 17 della L.
n. 47 del 1985, la dichiarazione deve avere ad oggetto, coerentemente alla disciplina abilitativa allora vigente, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria, laddove l'art. 40 della menzionata L. n. 47, consente di stipulare validamente, oltre che con l'indicazione degli estremi della licenza o della concessione in sanatoria, anche con l'allegazione della relativa domanda e versamento delle prime rate di oblazione, o con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 2 settembre 1967 .
In considerazione del tenore delle norme citate, la Corte nomofilattica ha allora ritenuto che il principio generale di nullità riferita agli immobili non in regola urbanisticamente che la giurisprudenza c.d. sostanzialista ritiene di poter desumere da tale contesto normativo, sottolineando l'intenzione del legislatore di renderli tout court incommerciabili, costituisca un'opzione esegetica che ne trascende il significato letterale e che non è, dunque, ossequiosa del fondamentale canone di cui all'art. 12, co 1, delle Preleggi, che impone all'interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione.
La lettera della norma costituisce, infatti, un limite invalicabile dell'interpretazione, che è uno strumento percettivo e recettivo e non anche correttivo o sostitutivo della voluntas legis (cfr. Cass. n. 12144 del 2016), essendo l'attività interpretativa appunto segnata dal limite di tolleranza ed elasticità del significante testuale (cfr. Cass. S.U. n.
15144 del 2011; n. 27341 del 2014). La tesi della nullità generalizzata, secondo le
Sezioni Unite, non è neppure in linea col criterio di interpretazione teleologica, di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 12 citato, che non consente all'interprete di
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- 28 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda modificare il significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, ove ritenga che l'effetto che ne deriva sia inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (cfr. Cass. n. 3495 del 1996; n. 9700 del 2004 e giurisprudenza ivi citata) e ciò in quanto la finalità di una norma va, proprio al contrario, individuata in esito all'esegesi del testo oggetto di esame e non già, o al più in via complementare, in funzione dalle finalità ispiratrici del più ampio complesso normativo in cui quel testo è inserito (cfr. Cass. n. 24165 del 2018).
Peraltro, la nullità in questione risulta comminata per specifici atti ad effetti reali inter vivos, sicché ne restano fuori non solo quelli mortis causa, e gli atti ad effetti obbligatori, ma ne sono espressamente esclusi i diritti reali di garanzia e le servitù, ed inoltre, gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, ai quali le nullità, appunto, non si applicano (artt. 46, co 5, TU n. 380 del
2001; 17, co 5 e 40, co 5, della L. n. 47 del 1985).
Da tanto consegue che la nullità comminata dalle disposizioni in esame non può esser sussunta nell'orbita della nullità c.d. virtuale di cui al comma 1 dell'art. 1418 c.c., che presupporrebbe l'esistenza di una norma imperativa ed il generale divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili, e tale divieto non trova riscontro in seno allo jus positum, che, piuttosto, enuncia specifiche ipotesi di nullità.
Muovendo doverosamente dal dato normativo, nel comporre il contrasto, il Supremo
Collegio ha, anzitutto, affermato che si è in presenza di una nullità che va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., secondo quanto ritenuto dalla teoria c.d. formale, con la precisazione essa ne costituisce una specifica declinazione, e va definita «testuale», essendo volta a colpire gli atti in essa menzionati.
Procedendo, poi, all'analisi congiunta dei commi primo e quarto dell'art. 46 del d.P.R.
n. 380 del 2001 (ma il discorso vale in riferimento alle analoghe disposizioni dell'art. 17, co 1 e 4, della L. n. 47 del 1985 nonché mutatis mutandis dei commi 2, e 3 dell'art. 40 della medesima L. n. 47 del 1985), emerge che, a fronte del primo comma che sanziona con la nullità specifici atti carenti della dovuta dichiarazione, il quarto comma ne prevede, come si è detto, la possibilità di "conferma", id est di convalida,
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- 29 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nella sola ipotesi in cui la mancata indicazione dei prescritti elementi non sia dipesa dalla insussistenza del titolo abilitativo.
Il dettato normativo indica, quindi, che il titolo deve realmente esistere e, quale corollario a valle, che l'informazione che lo riguarda, oggetto della dichiarazione, deve esser veritiera: ipotizzare, infatti, la validità del contratto in presenza di una dichiarazione dell'alienante che fosse mendace, e cioè attestasse la presenza di un titolo abilitativo invece inesistente, svuoterebbe di significato i termini in cui è ammessa la previsione di conferma e finirebbe con il trascurare la finalità di limite delle transazioni aventi ad oggetto gli immobili abusivi che la norma, pur senza ritenerli tout court incommerciabili, senz'altro persegue, mediante la comminatoria di nullità di alcuni atti che li riguardano. In altri termini, tale dichiarazione ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente, e, poiché la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene che costituisce l'immobile contemplato nell'atto
(cfr. Cass. 20258 del 2009 cit.), la dichiarazione oltre che vera, deve esser riferibile, proprio, a detto immobile.
In costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità, in quanto non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
Le Sezioni Unite hanno pertanto ritenuto che la distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto preliminare, alla quale si era riferita l'ordinanza di rimessione, non era utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi, previsti in riferimento all'attività edilizia, comporterebbe un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di
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- 30 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
n. 111659 del 2018), all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili.
In conclusione, mentre la nullità del contratto è comminata per il solo caso della mancata inclusione degli estremi del titolo abilitativo, che abbia le connotazioni di cui si è detto, l'interesse superindividuale ad un ordinato assetto di territorio resta salvaguardato dalle altre sanzioni previste dalla disciplina di settore e, nel caso degli abusi più gravi, dal provvedimento ripristinatorio della demolizione: in ipotesi di difformità sostanziale tra titolo abilitativo enunciato nell'atto e costruzione,
l'acquirente non sarà esposto all'azione di nullità, con conseguente perdita di proprietà dell'immobile ed onere di provvedere al recupero di quanto pagato, ma, ricorrendone i presupposti, potrà soggiacere alle sanzioni previste a tutela dell'interesse generale connesso alle prescrizioni della disciplina urbanistica.
Da ciò, l'affermazione, a soluzione del contrasto, dei seguenti principi di diritto: "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, artt.
17 e 40 va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato" (Cass., Sez. Un., n. 8230 del 22/03/2019).
11.4 Sulla scorta di tali univoche coordinate ermeneutiche, che offrono specifica soluzione alle questioni che vengono in rilievo nel presente giudizio, si è provveduto
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- 31 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda a conferire un incarico di consulenza tecnica integrativo al c.t.u. già nominato nella fase di prime cure, geometra , con ordinanza emessa in data 19 Controparte_10 febbraio 2020, dal seguente tenore testuale: “Esaminata la documentazione agli atti e tenute in considerazione le operazioni di stima effettuate nel giudizio di prime cure, provveda il ctu – previa verifica dell'esito dell'istanza di condono, acquisita con prot
n. 4467 del 1.3.1995, di cui si fa menzione nella relazione integrativa depositata in data 28 gennaio 2014, con riferimento al fabbricato indicato come 1b, realizzato da
ed indicato in catasto al foglio 12 p.lla 1280 – a redigere un terzo Parte_1
progetto di divisione espungendo dalla massa a dividersi gli immobili, comprensivi del suolo di sedime, su cui siano edificati i manufatti privi dei requisiti di legittimità urbanistica, realizzati dall'appellante principale e dall'appellante Parte_1 incidentale ”. Controparte_2
In particolare, chiamato a rispondere sulla legittimità urbanistica del fabbricato realizzato da , l'ausiliario giudiziale ha precisato che per lo stesso Parte_1 sono state presentate due istanze di sanatoria in data 01 marzo 1995 ed è stata versata integralmente l'oblazione per complessive £ 12.542.000 in data 16/12/1994.
Nelle richieste di sanatoria risulta dichiarata quale epoca dell'abuso l'anno 1983 e l'ultimazione delle opere entro il 15.03.1985 e le relative pratiche sono state integrate, su richiesta del comune, in data 24.06.2016.
Sulla scorta di tali accertamenti, il nominato c.t.u. ha concluso - con valutazione che questa Corte reputa senz'altro condivisibile, in quanto pienamente conforme all'orientamento della Suprema Corte da ultimo esposto – nel senso che il fabbricato edificato da presenta i requisiti di commerciabilità. Parte_1
A diverse conclusioni, per converso, deve pervenirsi con riferimento al fabbricato edificato da che, come è pacifico tra tutte le parti, non presenta i Controparte_2 requisiti di legittimità urbanistica, in quanto, come già precisato nelle relazioni peritali depositate nel giudizio di primo grado, è stato realizzato in assenza di concessione edilizia, senza che successivamente risultino presentate istante di condono ai sensi delle leggi n.47/85, n. 724/94, n.326/2003.
12.6 Alla luce di tali verifiche, e procedendo alla determinazione del quomodo dividendum sit questa Corte ritiene di poter recepire, in piena conformità di quanto
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- 32 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda richiesto da tutti condividenti – fatta eccezione, per quanto si dirà, in ordine alla posizione assunta da con riferimento alla stima degli Parte_1 appezzamenti di terreno in San Giuseppe Vesuviano – il secondo progetto di divisione elaborato dal c.t.u. in sede di relazione non definitiva, e segnatamente alle pagine da 25 a 32 della “bozza elaborato peritale” depositata, unitamente alla relazione definitiva, in data 22 ottobre 2024, unitamente ai grafici e al prospetto prodotti anche dall'avv. Ambrosino, difensore di e , CP_3 CP_5 Controparte_4 in allegato alla comparsa conclusionale depositata il 17 settembre 2025, con le minime rettifiche - quanto all'individuazione grafica dei cespiti- risultanti dalle note di chiarimento depositate dall'ausiliario in data 29 aprile 2025 .
Tale progetto, in particolare, prevede l'unificazione delle masse di Persona_1
e in ordine alla quale, come incontestatamente accertato dal primo Persona_2
Giudice, tutte le parti hanno consentito (cfr. in termini, Cass. sez. 2, Sentenza n.
11762 del 29/10/1992) e consente di evitare l'estrazione a sorte - normalmente operante, ai sensi dell'art. 729 c.c., in ipotesi di quote uguali, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali – fondandosi sulle preferenze espresse dai condividenti, ribadite negli scritti conclusionali, in virtù delle pregresse condizioni di utilizzo dei cespiti.
Tale secondo progetto include in particolare tra i cespiti a dividersi il fabbricato edificato da , mentre esclude quello edificato da , Parte_1 Controparte_2 con la relativa area di sedime, in quanto abusivo e quindi indivisibile;
la divisione parziale è senz'altro consentita, in virtù dell'ampiamente citata giurisprudenza di legittimità, che ha appunto precisato che nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. ( Cass. Sez.
U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019).
L'approvazione del secondo progetto di cui alla bozza di consulenza - a cui hanno espressamente acconsentito, come si evince dagli scritti conclusionali, CP_1
[...] CP_5 CP_3 Controparte_4 Controparte_2
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 33 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e – deriva dalla necessità di tenere conto, con Controparte_7 Controparte_6
riferimento alla stima dei terreni, delle valutazioni effettuate in sede di relazione non definitiva, che l'ausiliario ha indebitamente modificato, su invito della difesa tecnica di e nella strenua opposizione di tutte le altre parti costituite, Parte_1 prima di depositare la relazione definitiva.
Provocato il contraddittorio al riguardo, nel corso dell'udienza del 18 giugno 2025, i procuratori delle parti, fatta appunto eccezione per la difesa di , Parte_1 hanno nettamente contestato le conclusioni raggiunte dall'ausiliario nella relazione definitiva trasmessa il 22.10.2024, osservando che il suo contenuto differiva rispetto alla bozza trasmessa il 10.09.2024, in quanto in essa la valutazione dei cespiti ereditari e, di conseguenza, la composizione delle porzioni, in entrambi gli ipotizzati progetti divisionali con i relativi conguagli, era stata erroneamente influenzata dal
PUC del Comune di San Giuseppe Vesuviano entrato in vigore il 22.07.2024. E' stata in particolare contestata la nuova valutazione di € 80,00/mq rispetto alla precedente di € 40/mq attribuita ai terreni identificati con le part.lle 339 – 340 -1279 del foglio
12 (immobile 1 Tav. grafica 1/2 Relaz. CTU) e di € 60/mq rispetto alla precedente di
€ 30/mq attribuita al terreno identificato con la part.lla 354 del foglio 12 (immobile 2
Tav. Grafica 1 / 2 Relaz. CTU).
Nell'esporre gli argomenti posti a sostegno di tale contestazione ( cfr., altresì, le comparse conclusionali depositate dagli avv. Bosco e Ambrosino) è stato osservato che: 1) anche nel previgente PRG i terreni in questione erano classificati come zona
FC Commerciale, non edificabile in assenza di PPE;
2) la nuova classificazione di detti terreni nel PUC come “Ambito di Trasformazione Produttivo” dovrà essere attuata mediante la predisposizione di un PUA – Piano Urbanistico Attuativo di là da venire;
3) a norma dell'art 64 della “Normativa di Attuazione strutturale e programmatica” del PUC, ai fini dell'edificazione è comunque previsto un lotto minimo di intervento non inferiore a 10.000 mq, mentre i terreni sopra indicati hanno una consistenza inferiore.
Effettivamente, risulta dal testo del predetto “art. 64. Ambiti di trasformazione produttiva” - come riportato alle pagg. 4 e 5 delle osservazioni redatte dal medesimo consulente di parte di , ing. allegate alla relazione Parte_1 Persona_4
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 34 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di consulenza tecnica – che, ai fini dell'edificazione, il lotto minimo di intervento è pari a mq 10.000, estensione che, come si evince dalla descrizione degli immobili contenuta nella relazione di consulenza tecnica, non è raggiunta da alcuno dei terreni in San Giuseppe Vesuviano rientranti nella zona in questione ( immobili n. 1,2 e 4, come da descrizione di cui alla relazione di consulenza).
Da ciò, superflua ogni altra valutazione, la maggiore attendibilità dei valori di stima contenuti nella relazione non definitiva e la necessità di recepire il secondo dei progetti di divisione ivi menzionati, pienamente rispettoso, quanto all'attribuzione dei cespiti, delle preferenze espresse dai singoli condividenti.
Dovrà pertanto procedersi – tenuto conto della complessiva stima della massa ereditaria in € 1.910.522,33 e della spettanza a ciascuno dei condividenti di una quota pari a 1/9 di tale valore, pari ad € 212.280,26 -all' assegnazione delle quote nei seguenti termini ( come corretti anche con i chiarimenti depositati il 24.9.2025)
I° Quota : Controparte_4
Appezzamento di terreno di mq 1.850,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav Grafica 1-2 quota 1a);
€ 79.000,00 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 1.948,50 (Immobile 3 – quota 3a Tav Grafica 3);
€ 29.227,50 Pt_2
Appezzamento di terreno in Ottaviano di mq 3.000,00 (Immobile 5 - Tav Grafica 5 quota 5b);
€ 15.000,00 Pt_2
Vecchio fabbricato in San Giuseppe Vesuviano Loc. Nappi (Immobile 8 - Tav
Grafica 8-9);
€ 68.000,00 Pt_2
Conguaglio in danaro da ricevere da € 21.000,00 Controparte_7
Totale quota 1 € 212.227,00
II° Quota : Controparte_1
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 35 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Appezzamento di terreno di mq 1.850,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav 1-2 quota 1b); CP_11
€ 79.000,00 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 2.100,00 (Immobile 2 - Tav Grafica 1-2 quota 2c);
€ 63.000,00 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 732,00 in San Giuseppe Vesuviano Loc. Nappi
(Immobile 6 - Tav Grafica 6);
€ 14.640,00 Pt_2
Vecchi locali deposito siti in San Giuseppe Vesuviano Loc. Nappi (Immobile 9 -
Tav Grafica 8-9);
€ 22.800,00 Pt_2
Conguaglio in danaro da ricevere da € 32.800,00 Parte_1
Totale quota 2 € 212.240,00
III° Quota : Controparte_2
Appezzamento di terreno di mq 1.200,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav Grafica 1-2 quota 1c);
€ 53.000,00 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 2.000,00 (Immobile 2 - Tav Grafica 1-2 quota 2b);
€ 60.000,00 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 4.770,00 (Immobile 4 - Tav Grafica 4);
€ 95.400,00 Pt_2
Conguaglio in danaro da ricevere: da : € 3.300,00 Controparte_7 da :€ 600,00 Controparte_6
Totale quota 3 € 212.300,00
IV° Quota : Parte_1
Fabbricato per civile abitazione sito in San Giuseppe Vesuviano alla VI Martiri di
YR (Immobile 11 - Tav Grafica 10);
€ 368.500,00 Pt_2
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 36 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Conguagli da dare : in favore di € 83.400,00 Controparte_8 in favore di € 32.800,00 Controparte_1
in favore di € 40.000,00 CP_5
Totale quota 4 € 212.300,00
V° Quota : CP_3
Appezzamento di terreno di mq 2.362,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav Grafica 1-2 quota 1d);
€ 99.480,00 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 3.692,00 (Immobile 2 - Tav Grafica 1-2 quota 2a);
€ 110.760,00 Pt_2
Conguaglio in danaro da ricevere da: € 2.100,00 Controparte_6
Totale quota 5 € 212.300,00
VI° Quota : Controparte_7
IO VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 9) (Immobile 7a - Tav Grafica 7 quota
1);
€ 236.600,00 Pt_2
Conguagli da versare compensazione eccedenza quota: a € Controparte_4
21.000,00; a € 3.300,00 Controparte_2
Totale quota 6 € 212.300,00
VII° Quota : Controparte_6
IO VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 11-12-13) (Immobile 7b - Tav Grafica
7 quota 2); € 223.730,00 Pt_2
Conguagli da versare ai seguenti per compensazione eccedenza quota: a CP_5
€ 8.700,00; a € 2.100,00; A € 600,00
[...] CP_3 Controparte_2
Totale quota 7 € 212.300,00
VIII° Quota : CP_5
Quota 1/3 IO VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 14-15-16) (Immobile 10a -
Tav Grafica 7 quota 3);
€ 51.800,00 Pt_2
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 37 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quota 1/3 Appartamento VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 6) (Immobile 10bc -
Tav Grafica 7 quota 3 ) gravato da servitù di passaggio a costituirsi sul vano scala e striscia di larghezza 1.50 m sul terrazzo, per consentire l'accesso alla unità assegnata a identificata sotto la lettera 7c quota 4; Controparte_8
€ 37.077,33 Pt_2
Appezzamento di terreno di mq 1.948,50 (Immobile 3 - Tav Grafica 3, quota 3b);
€ 29.227,50 Pt_2
Appezzamento di terreno in Ottaviano di mq 9096,00 (Immobile 5 - Tav Grafica 5 quota 5 a);
€ 45.480,00 Pt_2
Conguaglio in danaro da ricevere da: € 40.000,00; da Parte_1 [...]
€ 8.700,00 CP_6
Totale quota 8 € 212.284,00
IX° Quota : Controparte_8
Appartamento VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 7) (Immobile 7c - Tav Grafica 7 quota 4 ) con a favore servitù di passaggio a costituirsi sul vano scala e striscia di larghezza 1.50 m sul terrazzo;
€ 128.800,00 Pt_2
Conguaglio in danaro da ricevere da:
€ 83.400,00 Parte_1
Totale quota 9 € 212.200,00.
Quanto agli interessi sugli importi liquidati a titolo di conguaglio, va solo evidenziato che le somme dovute a titolo di conguaglio – che risultano liquidate in valori monetari attuali, considerata la prossimità della data di redazione della consulenza tecnica d'ufficio rispetto a quella della presente pronuncia - hanno natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione del bene al condividente;
da tale momento, quindi, sulle somme relative sono dovuti gli interessi corrispettivi ( Cass. Sez. 1, n. 9845 del 15/06/2012; Cass. 2000/ 9659;
2004/ 2483; 2004/ 12818), al cui pagamento andranno condannati i coeredi debitori dei conguagli.
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 38 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
13. Deve per converso essere dichiarato inammissibile, per difetto di specificità,
l'appello incidentale proposto da avente ad oggetto la statuizione Controparte_1 di rigetto della domanda di rendiconto - proposta nel giudizio di primo grado da tale impugnante incidentale, nonché da , RE, , CO, CP_3 CP_7
e - contenuta nella sentenza impugnata. CP_5 Pt_1
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis prevede che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado.
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 39 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello
(sentenza 21 gennaio 2004, n. 967).
Tanto debitamente premesso, deve darsi atto che il Giudice di prime cure, nel disattendere la domanda di rendiconto, ha in primo luogo osservato, richiamando un precedente di legittimità, che, qualora ad un condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota e, sin dall'apertura della successione, il citato assegnatario si trovi nel possesso dell'intero bene, avendone percepito i frutti, sorge a favore degli altri condividenti il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto della gestione pregressa, di cui investire il giudice con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione di godimento esclusivo dei beni in comunione per il periodo precedente lo scioglimento della comunione.
Ha poi rilevato che, nel caso di specie, difetterebbe la prova compiuta e rigorosa del possesso dei beni ereditari da parte di taluni dei coeredi.
Per un verso, infatti, il consulente tecnico aveva affermato che e Controparte_7
percepivano redditi derivanti dalla locazione dei locali Controparte_6 commerciali, senza in alcun modo precisare la fonte di tale conoscenza, né l'importo dei canoni percepiti;
per altro verso, era da escludersi che fosse Controparte_2 tenuto a rendere il conto, atteso che aveva goduto della porzione di terreno su cui aveva edificato la propria abitazione per effetto del consenso prestato dal padre, e pertanto non poteva essere obbligato a pagare il corrispettivo di tale godimento agli altri coeredi;
infine, quanto a , andava escluso che avesse goduto di Parte_1
una porzione superiore al valore della quota ereditaria a lui spettante, con
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 40 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda conseguente esclusione, in virtù della giurisprudenza richiamata, di un obbligo di rendiconto.
Orbene, l'appellante incidentale al fine di confutare tali Controparte_1
statuizioni, si è limitato a protestare che, sulla scorta dei documenti acquisiti ( contratti di locazione), nonché sulla base delle informazioni, “sebbene deficitarie”, acquisite dal c.t.u. in ordine all'entità dei frutti percepiti dai coeredi che avevano avuto il godimento di alcuni beni ereditari, sarebbe stato possibile accertare i frutti percepiti dal coerede per il negozio sito in via SS - che per il Controparte_7
periodo va dal 1986 fino al 2009 ammonterebbero ad € 68.259,62, fino ad ascendere alla data della pronuncia, nel 2014, alla somma di € 118.259,62 - nonché dal coerede
, il quale aveva percepito frutti pari ad € 70.786,84 , e dalla coerede Controparte_6
la quale, nell'assunto dell'impugnante, aveva percepito frutti pari Controparte_8
ad € 64.381,00.
Oltre a ciò, secondo l'appellante incidentale, avrebbero dovuto essere calcolati i corrispettivi del godimento degli immobili (terreno e fabbricato) dei coeredi Pt_1
e .
[...] Controparte_2
Orbene, a fronte delle argomentazioni spese dal Tribunale, la parte impugnante, al fine di assolvere all'onere di specificità, imposto dall'art. 342 c.p.c. - come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile ratione temporis alla presente impugnazione - avrebbe dovuto affiancare alla parte volitiva del motivo di gravame una parte argomentativa tesa a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a supporto delle conclusioni raggiunte.
Avrebbe dovuto in primo luogo indicare le fonti di prova – la cui ricorrenza è stata esclusa dal Tribunale- idonee a modificare la statuizione impugnata, in ordine al godimento esclusivo dei negozi ad opera di e , Controparte_7 Controparte_6
indicando chi e quando avesse stipulato dei contratti di locazione, quale fosse la loro durata, quale il canone pattuito, e se e quando tali contratti fossero stati versati in atti.
Ciò tanto più in quanto - come evidentemente notato dal primo Giudice, nel rimarcare la carenza di idonee prove poste alla base dei conteggi elaborati dall'ausiliario - il c.t.u., alla pagina 6 della relazione integrativa depositata il 22
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 41 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda gennaio 2009, ebbe a dichiarare che “gli immobili e le date di detenzione degli immobili si riferiscono alla dichiarazione di parte fornita, allo scrivente c.t.u., dal germano Giuseppe, depositata in Tribunale unitamente alla relazione tecnica peritale”.
Né, a fronte della motivazione spesa dal primo giudice, il generico riferimento ai contratti di locazione stipulati è utile a chiarire se e quali contratti siano stati ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado;
ciò tanto più ove si consideri che dei contratti di locazione – neppure presi in considerazione dal primo giudice e comunque ampiamente successivi all'inizio del periodo reclamato, in quanto stipulati a far data dall'anno 2005- si trovano allegati alla ulteriore relazione integrativa depositata in data 18 marzo 2010, in quanto consegnati al c.t.u. “dal c.t.p. ing.
in data 5.11.2009” ( così, pag. 7 di tale relazione integrativa). Persona_5
Quanto poi, alle statuizioni relative ai coeredi e , Controparte_2 Parte_1
l'atto di gravame è del tutto silente, ribadendo la spettanza dei frutti, senza in alcun modo farsi carico di attingere le specifiche rationes decidendi - in ordine al consenso prestato dal de cuius, fondativo del diritto al godimento esclusivo, e in ordine all'affermata necessità del godimento di un bene eccedente l'entità della quota spettante - poste dal primo giudice a fondamento della pronuncia. Il motivo di gravame incidentale, in buona sostanza, risulta carente sotto il “profilo censorio”, non indicando in alcuno modo quali siano le ragioni idonee a disvelare l'eventuale erroneità dell'iter logico adottato dal giudice di prime cure, giustificando la riforma in parte qua della sentenza impugnata;
deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
14. Volgendo al governo delle spese di lite, è principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote (in tal senso dovendo intendersi l'espressione “a carico della massa”; cfr. Cass.
n. 698/1976; Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018), per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 42 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Infatti, “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Sez. 2, Sentenza n. 22903 del
08/10/2013 Sez. 2, Sentenza n. 3083 del 13/02/2006 Sez. 2, Sentenza n. 7059 del
15/05/2002; Cass. 22/11/1999 n. 12949).
Sulla scorta di tale principio - se può essere tenuta ferma la liquidazione delle spese di lite operata nella sentenza impugnata, che sono state appunto poste a carico della massa in proporzione delle quote dei singoli condividenti – anche le spese del presente grado relative alla domanda di divisione, dovranno porsi a carico dei condividenti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, in quanto correlate alla concreta determinazione della massa ereditaria, alla formazione delle porzioni e alla stima dei beni ( Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 3239 del 09/02/2018). Con la precisazione che la dizione “spese a carico della massa” non autorizza alcun diritto di prededuzione in favore dei legali delle parti che, anche nel caso in cui si dichiarino antistatari, in difetto di un'ipotesi di soccombenza (cfr. Cass. sez. 2, n. 19577 del
24/09/2007; Cass. civ. 30 aprile 1955, n.1215), non possono vantare un'azione diretta verso i condividenti che non siano stati dagli stessi assistiti.
Si provvederà in dispositivo alla relativa liquidazione, in favore delle parti condividenti, tenuto conto dell'attività dalle stesse espletata in ciascuna fase del processo, e del valore della massa a dividersi, pari ad € 1.910.522,33, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM
n.147/2022, nella misura minima, tenuto conto del tenore delle difese svolte e della natura delle questioni affrontate ed applicando, per le parti costituite con il medesimo difensore, le maggiorazioni previste dall'art.4, comma 2, del DM n. 55 del 2014 per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale.
Le spese relative alle domande di indennizzo per le migliorie e di rendiconto, tenuto conto della soccombenza reciproca tra gli appellanti e da Controparte_2 Pt_1 un lato, e , dall'altro, e delle obiettive difficoltà di accertamento del Controparte_1
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 43 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda godimento esclusivo dei cespiti, in ipotesi di comunioni ereditarie risalenti - caratterizzate da un ampio concorso dei familiari condividenti nel godimento dei diversi cespiti, in assenza di qualsiasi formalizzazione - possono restare, sulla scorta della formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, integralmente compensate.
Le spese di consulenza tecnica - come liquidate con separato decreto- vanno poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote dei condividenti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.2188/2014 del Tribunale di Nola, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'impugnazione principale proposta da Pt_1
e l'impugnazione incidentale proposta da e, per l'effetto,
[...] Controparte_2 ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza impugnata, approva e dichiara esecutivo, nei termini indicati in parte motiva, il secondo progetto di divisione, elaborato dal nominato c.t.u. geometra alle pagine da 25 a 32 della bozza di Controparte_10
elaborato peritale depositata unitamente alla consulenza tecnica in data 22 ottobre
2024, con le rettifiche di cui ai chiarimenti depositati dal c.t.u. in data 29 aprile 2025
( come da grafici e prospetto allegati alla comparsa conclusionale depositata in data
17.9.2025 dall'avv. Ambrosino);
2) Per l'effetto, assegna:
a) a la quota n. 1 composta da: Controparte_4
• Appezzamento di terreno di mq 1.850,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav Grafica 1-2 quota 1a);
€ 79.000,00 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 1.948,50 (Immobile 3 – quota 3a Tav Grafica 3);
€ 29.227,50 Pt_2
• Appezzamento di terreno in Ottaviano di mq 3.000,00 (Immobile 5 - Tav Grafica 5 quota 5b);
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 44 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
€ 15.000,00 Pt_2
• Vecchio fabbricato in San Giuseppe Vesuviano Loc. Nappi (Immobile 8 - Tav
Grafica 8-9);
€ 68.000,00 Pt_2
• Conguaglio in danaro da ricevere da € 21.000,00 Controparte_7
Totale quota 1 € 212.227,00;
b) a la quota n. 2 composta da: Controparte_1
• Appezzamento di terreno di mq 1.850,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav 1-2 quota 1b); CP_11
€ 79.000,00 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 2.100,00 (Immobile 2 - Tav Grafica 1-2 quota 2c);
€ 63.000,00 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 732,00 in San Giuseppe Vesuviano Loc. Nappi
(Immobile 6 - Tav Grafica 6);
€ 14.640,00 Pt_2
• Vecchi locali deposito siti in San Giuseppe Vesuviano Loc. Nappi (Immobile 9 -
Tav Grafica 8-9);
€ 22.800,00 Pt_2
• Conguaglio in danaro da ricevere da € 32.800,00 Parte_1
Totale quota 2 € 212.240,00
c) a la quota n.3, composta da: Controparte_2
• Appezzamento di terreno di mq 1.200,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav Grafica 1-2 quota 1c);
€ 53.000,00 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 2.000,00 (Immobile 2 - Tav Grafica 1-2 quota 2b);
€ 60.000,00 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 4.770,00 (Immobile 4 - Tav Grafica 4);
€ 95.400,00 Pt_2
• Conguaglio in danaro da ricevere:
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 45 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda da : € 3.300,00 Controparte_7
da :€ 600,00 Controparte_6
Totale quota 3 € 212.300,00
d) a la quota n. 4, composta da: Parte_1
• Fabbricato per civile abitazione sito in San Giuseppe Vesuviano alla VI Martiri di
YR (Immobile 11 - Tav Grafica 10);
€ 368.500,00 Pt_2
• Conguagli da dare : in favore di € 83.400,00 Controparte_8 in favore di € 32.800,00 Controparte_1
in favore di € 40.000,00 CP_5
Totale quota 4 € 212.300,00;
e) a la quota n.5, composta da: CP_3
• Appezzamento di terreno di mq 2.362,00 al quale si aggiunge il valore pari ad 1/4 sulla strada di accesso a farsi di mq 500,00 della larghezza di mt 5,00 (Immobile 1 -
Tav Grafica 1-2 quota 1d);
€ 99.480,00 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 3.692,00 (Immobile 2 - Tav Grafica 1-2 quota 2a);
€ 110.760,00 Pt_2
• Conguaglio in danaro da ricevere da: € 2.100,00 Controparte_6
Totale quota 5 € 212.300,00;
f) a la quota n. 6, composta da: Controparte_7
• IO VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 9) (Immobile 7a - 7 quota CP_12
1);
€ 236.600,00 Pt_2
• Conguagli da versare per compensazione eccedenza quota: a € Controparte_4
21.000,00; a € 3.300,00 Controparte_2
Totale quota 6 € 212.300,00;
g) a la quota n. 7, composta da: Controparte_6
• IO VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 11-12-13) (Immobile 7b - CP_12
7 quota 2); € 223.730,00 Pt_2
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 46 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
• Conguagli da versare per compensazione eccedenza quota: a € CP_5
8.700,00; a € 2.100,00; A € 600,00 CP_3 Controparte_2
Totale quota 7 € 212.300,00
h) a la quota n.8, composta da: CP_5
• Quota 1/3 IO VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 14-15-16) (Immobile 10a -
Tav Grafica 7 quota 3);
€ 51.800,00 Pt_2
• Quota 1/3 Appartamento VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 6) (Immobile 10bc -
Tav Grafica 7 quota 3) gravato da servitù di passaggio a costituirsi sul vano scala e striscia di larghezza 1.50 m sul terrazzo, per consentire l'accesso alla unità assegnata a identificata sotto la lettera 7c quota 4; Controparte_8
€ 37.077,33 Pt_2
• Appezzamento di terreno di mq 1.948,50 (Immobile 3 - Tav Grafica 3, quota 3b);
€ 29.227,50 Pt_2
• Appezzamento di terreno in Ottaviano di mq 9096,00 (Immobile 5 - Tav Grafica 5, quota 5a);
€ 45.480,00 Pt_2
• Conguaglio in danaro da ricevere da: € 40.000,00; da Parte_1 [...]
€ 8.700,00 CP_6
Totale quota 8 € 212.284,00
i) a la quota n.9 composta da: Controparte_8
• Appartamento VI SS (fg. 13 P.lla 1134 sub. 7) (Immobile 7c - Tav Grafica 7 quota 4 ) con a favore servitù di passaggio a costituirsi sul vano scala e striscia di larghezza 1.50 m sul terrazzo;
€ 128.800,00 Pt_2
• Conguaglio in danaro da ricevere da:
€ 83.400,00 Parte_1
Totale quota 9 € 212.200,00.
3) Dispone che il versamento dei conguagli avvenga, a carico di , Parte_1
, ed in favore di Controparte_7 Controparte_6 Controparte_4 CP_1
, e
[...] Controparte_2 CP_3 CP_5 Controparte_8
RGn°3511/2014 - Sentenza
- 47 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Gaetana, nei limiti degli importi indicati per ciascuna quota, in parte motiva e al capo che precede, da maggiorarsi degli interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
5) Fermo il governo delle spese di lite contenuto nella sentenza impugnata, pone a carico della massa, ed in proporzione delle quote di ciascuno dei condividenti, le spese del giudizio divisionale relative al presente grado che liquida: a) in favore di
, assistito dall'avv. Giuseppe Bosco, nell'importo di € 1.200,00 per Controparte_2
esborsi ed € 17.002,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) in favore di Pt_1
assistito dall'avv. GE AL, nell'importo di € 1.200,00 per esborsi
[...] ed € 17.002,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) in favore di Controparte_1 assistito dall'avv. Vittorio Manzi, nell'importo di € 17.002,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
d) in favore di , e , CP_3 Controparte_4 CP_5 rappresentati e difesi dall'avv. Ambrosino RE, nell'importo di € 27.203,20 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
e) in favore di e , Controparte_6 Controparte_7
rappresentati e difesi dagli avv. Luigi e CO AM, nell'importo di €
22.102,60 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
6) Compensa le spese di lite del presente grado relative alla domanda di rendiconto e ad ogni altra domanda;
7) Pone le spese di consulenza tecnica- come liquidate con separato decreto - a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote dei condividenti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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- 48 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
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